di Francesco Rizzi
Abstract: Il commento ha a oggetto la sentenza n. 96 della Corte d’appello di Brescia in occasione della quale la Corte ha dato applicazione al divieto di molestia sulla base della nazionalità in un caso riguardante le dichiarazioni pubblicate su un social network e inerenti all’attività di alcune cooperative operanti nel settore dell’accoglienza per richiedenti asilo. Dopo aver ricostruito gli istituti di diritto antidiscriminatorio applicati al caso anche alla luce dell’evoluzione della normativa in materia, il contributo analizza le fattispecie e le sanzioni penali inerenti ai c.d. crimini d’odio, argomentando a sostegno del preferibile e più efficace ricorso alla tutela contro la discriminazione in ambito civile anche per contrastare l’hate speech. Infine, l’A. suggerisce quali strumenti possono contribuire, da un lato, a contrastare la crescente diffusione del discorso d’odio razzista come strumento per ottenere consenso politico e, dall’altro, a costruire il discorso dell’eguaglianza.
Abstract: The comment focuses on judgment n. 96 of the Brescia Court of appeal in which the Court applies the prohibition of harassment on grounds of nationality in a case concerning a statement posted on a social network by a member of a political party in which she stigmatized the activity carried out by some cooperatives in the field of reception of asylum seeker. After analysing the relevant concepts applied to the case in light of the evolution of antidiscrimination law, the case-note examines domestic criminal law provisions concerning hate crimes, arguing in favour of the preferable and more effective reliance on antidiscrimination civil law provisions in order to sanction hate speech. In the conclusion, the A. points out to the mechanisms that can help, on the one hand, in contrasting the spread of xenophobic hate speech as a means to gain political consensus and, on the other, in promoting the equality discourse.
Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"