Nel corso del terzo quadrimestre del 2024 sono intervenute due rilevanti pronunce: la sentenza emessa il 29 luglio 2024 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (già oggetto di commento sul numero 3.2024) con la quale è stato dichiarato, in relazione ai cittadini extra UE lungo soggiornati, discriminatorio il requisito di 10 anni di residenza previsto dal decreto-legge n. 4/2019. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. Avanti ai giudici di merito sono state segnalate varie questioni relative alla violazione della parità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri sia nella consueta materia delle prestazioni di assistenza sociale sia per l’accesso alla casa, sia per il reddito di cittadinanza.
Reddito di Cittadinanza
In seguito alla pronuncia emessa il 29 luglio 2024 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la quale è stato dichiarato, in relazione ai cittadini extra UE lungo soggiornati, discriminatorio il requisito di 10 anni di residenza previsto dal d.l. 4/2019 per accedere al reddito di cittadinanza, diversi Tribunali hanno accolto i ricorsi sulla base delle motivazioni esposte dalla Corte di giustizia UE riconoscendo l’illegittimità del requisito della residenza decennale e ordinando all’INPS l’erogazione delle somme che erano state restituite dai beneficiari a cui era stata revocata la misura, oltre che la condanna al pagamento della misura residua alla revoca.
In particolare si segnala l’ordinanza del Tribunale di Torino del 6 novembre 2024 che ha ritenuto applicabile il principio di diritto, espresso nella sentenza della CGUE relativamente ai cittadini non UE lungo soggiornanti, alle persone con cittadinanza UE ed italiana, anche alla luce della discriminazione “al contrario” che verrebbe a crearsi tra cittadini extra UE ed UE nel caso opposto (in Banca dati ASGI). La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 28 novembre 2024, dopo aver premesso che la sentenza CGUE 29.07.2024 è vincolante per il giudice nazionale, che è tenuto a farne applicazione in luogo della normativa interna contrastante, ha affermato che deve qualificarsi come discriminazione la pretesa dell’INPS di ottenere in restituzione quanto versato a titolo di Reddito di cittadinanza ad un titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo privo del requisito di 10 anni di residenza sul territorio nazionale previsto dal decreto-legge n. 4/19. Il Tribunale ha affermato che non rilevano in proposito né la dichiarazione di rinuncia al Reddito di cittadinanza resa dallo straniero per evitare azioni esecutive, né la falsità della dichiarazione resa a suo tempo dal richiedente essendo sanzionabili solo le dichiarazioni volte a ottenere un beneficio non spettante (in Banca dati Asgi). La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 29 dicembre 2024 n. 336/2024, ha confermato, con diversa motivazione, la decisione del Tribunale di La Spezia che ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese madre di cittadino italiano ed ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento con cui l’INPS aveva revocato il reddito di cittadinanza (chiedendole la restituzione delle somme erogate a tale titolo per il periodo maggio 2019 - ottobre 2020) in quanto, al momento della domanda amministrativa, la ricorrente era titolare di permesso di soggiorno con validità biennale per motivi familiari e non di permesso di lungo soggiorno UE (acquisito solo il 30.4.2021). La Corte d’appello ha sottolineato che, ai fini del diritto al Reddito di cittadinanza ex decreto-legge n. 4/2019, deve ritenersi che possa far valere la condizione di familiare di cittadino dell’Unione (che consente di accedere al beneficio) anche il cittadino straniero che, pur formalmente titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, sia in realtà genitore di minore italiano, senza che possa essere richiesto il requisito della “vivenza a carico” previsto per gli ascendenti dall’art. 2 d.lgs. 30/2007. Secondo il Tribunale, stante la ratio e la funzione del Reddito di cittadinanza e l’inammissibilità del diverso trattamento che ne deriverebbe tra minori italiani in identiche condizioni, il richiamo contenuto nell’art. 2, comma 1, lett. a) decreto-legge n. 4/2019 all’art. 2 d.lgs. 30/2007 deve essere interpretato come riferito al solo legame parentale di genitore, a prescindere dalla vivenza a carico (in Banca dati Asgi). Sempre in relazione al Reddito di cittadinanza il Tribunale di Torino con sentenza dell’11.12.2024 richiamando la sentenza della CGUE 29.7.2024 C-112/22 e C-223/22, ha affermato che il requisito di dieci anni di residenza nel territorio nazionale per l’accesso al Reddito di cittadinanza – previsto dall’art. 2, co. 1, lett. a) decreto-legge n. 4/19 – deve essere considerato inapplicabile anche ai cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, i quali, al pari dei titolari di permesso di lungo periodo considerati dalla predetta sentenza della CGUE, godono del diritto della parità di trattamento nelle prestazioni di assistenza sociale per effetto di analoga previsione del diritto dell’Unione (art. 26, comma 2, direttiva 2011/95) e, al pari dei primi, hanno maggiore difficoltà rispetto ai cittadini italiani a maturare il predetto requisito, sicché il diniego del Reddito di cittadinanza, basato sulla assenza di tale requisito costituisce, anche per costoro discriminazione indiretta incompatibile con il diritto europeo (in Banca dati Asgi).
Cuneo contributivo
Il Tribunale di Milano con ordinanza in data 23 ottobre 2024 ha rimesso alla Corte costituzionale «per violazione degli artt. 3, 31 e 117, co.1, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, l. n. 213/2023 nella parte in cui non riconosce l’esonero contributivo anche alle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli) con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e nella parte in cui esclude l’esonero contributivo per i rapporti di lavoro domestico». Da tale misura, che comporta un aumento della retribuzione netta percepita dalla madre lavoratrice, tuttavia sono escluse le lavoratrici con contratto a termine e le lavoratrici con rapporto di lavoro domestico. Ad avviso del Tribunale di Milano l’esclusione non è conforme alla Costituzione essendo contraria agli artt. 3 e 31 Cost. perché è irragionevole negare il beneficio proprio alle lavoratrici con retribuzioni più basse che sono normalmente quelle con contratto a termine e quelle con rapporto di lavoro domestico. Inoltre l’esclusione contrasta anche con la direttiva europea che vieta disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato ed è indirettamente discriminatoria nei confronti delle lavoratrici straniere che, molto più spesso delle italiane, sono presenti nel mercato del lavoro con rapporti a termine o di lavoro domestico (in Banca dati Asgi).
Accesso alla casa e “barriere” di lungo-residenza
Continua l’intervento della giurisprudenza – sia costituzionale, sia ordinaria – in materia di accesso alla casa degli stranieri, a conferma della centralità che il tema dell’abitare ha acquisito nell’attuale contesto sociale.
Tre i profili che sono venuti in considerazione nel quadrimestre trascorso.
Il primo, sul quale è intervenuta la Corte costituzionale, è ancora una volta quello della “barriera” all’accesso agli alloggi pubblici costituita dal requisito di lungo-residenza pregressa nella Regione: dopo la sentenza riguardante la Regione Piemonte (della quale abbiamo già riferito nel numero 3.2024) la Corte è nuovamente intervenuta nei confronti della Provincia autonoma di Trento con la sentenza decisa in data 26.11.2024 e depositata in data 3.1.2025 (n. 1/25).
I precedenti analoghi sono ormai numerosi (sentenze 44/2020, 77/2023, 145/2023, 67/2024, 147/2024) tanto che, ad oggi, mantengono requisiti analoghi, di varia durata, solo Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia.
Rispetto a tali precedenti la sentenza n. 1/2025 si segnala in primo luogo per aver ripreso il tema del “concorso di rimedi” e della complementarietà tra controllo accentrato e “meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo” confermando che la scelta tra le due possibili strade compete al giudice comune, il quale potrà optare per il controllo accentrato ogni qualvolta la questione presenti un “tono costituzionale” (l’espressione è stata introdotta dalla sentenza n. 181/2024, in tema di discriminazione di genere): nel caso di specie, la questione – ritenuta ammissibile proprio in forza della predetta motivazione – era stata sollevata dalla Corte di cassazione sia con riferimento all’art. 3 Cost., sia con riferimento alla violazione dell’obbligo di parità di trattamento di cui all’art. 11, par. 1, lett. f) della direttiva 2003/109.
Da rilevare la considerazione (al punto 3.5) che, valutando separatamente la violazione della direttiva lungo-soggiornanti, si determinerebbe una discriminazione alla rovescia, caducando il requisito per i soli cittadini stranieri, il che conferma ulteriormente la Corte nella opportunità di una valutazione congiunta.
Nel merito la sentenza riprende il tema della casa come precondizione per «l’effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali» e della conseguente irragionevolezza di requisiti che prescindano completamente dalla considerazione del bisogno: tanto più che nel caso esaminato, il requisito era addirittura di 10 anni di regolare soggiorno sul territorio nazionale, e dunque non rispecchiava «alcun significativo radicamento nel territorio dell’ente deputato al riconoscimento della prestazione» (punto 9.2).
La dichiarazione di incostituzionalità coinvolge anche una prestazione monetaria di sostegno alla locazione (che la Provincia di Trento eroga, alle medesime condizioni, a coloro che sono ammessi in graduatoria, ma non ottengono l’assegnazione) confermando così che la illegittimità di requisiti di lungo-residenza ha portata più ampia rispetto alla sola questione dell’accesso agli alloggi pubblici.
Infine viene confermato che requisiti di questo genere incidono maggiormente sulle persone più bisognose («il criterio selettivo pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita») il che rileva sicuramente nell’ambito della valutazione di ragionevolezza ex art. 3 Cost.; e incidono maggiormente sulle persone straniere, ricollegando cosi nuovamente il tema del controllo di ragionevolezza e quello del divieto di discriminazione.
Accesso alla casa e formazione delle graduatorie
L’altro fronte caldo del tema dell’abitare è quello, strettamente connesso al precedente, della considerazione della residenza pregressa non più quale barriera all’accesso, ma quale criterio per la formazione della graduatoria.
Sul punto sono intervenute due pronunce: la prima (Trib. Firenze, 16.10.24 in Banca dati ASGI) è una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, resasi necessaria (ancora una volta con considerazione congiunta di parametri costituzionali ed europei) perché l’indicazione dei punteggi da attribuire era stata inserita direttamente nella legge regionale (art. 10 L.r. Toscana n. 2/2019, allegato B); la seconda (Trib. Padova 2.1.2025 in Banca dati ASGI) è invece una ordinanza ex art. 28 d.lgs.150/2011 di condanna della Regione Veneto e del Comune di Venezia a modificare (rispettivamente) un regolamento regionale e un bando comunale che attribuivano punteggi rilevanti sulla base della sola residenza nella Regione e nel Comune.
I principi fondanti delle due decisioni sono i medesimi della giurisprudenza costituzionale sopra richiamati (estraneità del requisito rispetto alla considerazione del bisogno; assenza di “valore prognostico” rispetto alla stabilità futura; effetti discriminatori nei confronti degli stranieri, che hanno una mobilità interna più elevata). Detti principi sono trasposti sul tema della graduatoria non tanto per contestare la “sproporzione” nella considerazione della residenza rispetto ad altri criteri, ma per affermare tout court la inammissibilità di tale considerazione laddove sia priva di collegamento con il bisogno (come avverrebbe ad es. se fosse considerata la anzianità di presenza nella graduatoria): la condanna padovana è infatti non alla rimodulazione, ma alla cancellazione del punteggio “per residenza”; cosi come l’ordinanza fiorentina non richiede al Giudice delle leggi una pronuncia “additiva” di sostituzione del criterio contestato con un altro, ma la (mera) dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate.
La pronuncia padovana dispone inoltre l’applicazione dell’astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c. e condanna gli enti convenuti al risarcimento del danno in favore delle associazioni ricorrenti volta a sanare, anche con effetto dissuasivo, la lunga permanenza nei rispettivi ordinamenti (della Regione e del Comune) di norme ora riconosciute discriminatorie.
Accesso alla casa e direttiva 2011/98/UE
La terza problematica affrontata dalla giurisprudenza del periodo in tema di accesso alla casa è quella relativa all’art. 40, comma 6 TU immigrazione, a norma del quale il cittadino straniero ha diritto alla parità di trattamento con il cittadino italiano nell’accesso all’alloggio solo se titolare di permesso di lungo periodo o titolare di permesso almeno biennale e, congiuntamente, di un regolare rapporto di lavoro regolare o autonomo.
L’art. 12, par. 1 lett. g) direttiva 2011/98/UE prevede invece la parità di trattamento dei titolari di permesso unico lavoro nelle procedure per l’ottenimento di un alloggio; ne segue un evidente contrasto tra le due norme posto che da un lato un permesso unico lavoro può avere durata inferiore al biennio (si pensi, in particolare, al permesso per attesa occupazione ex art. 22, co. 11, TU immigrazione, ma anche a permessi per lavoro rilasciati in presenza di un contratto a termine) dall’altro il titolare di un permesso unico lavoro può trovarsi momentaneamente disoccupato e dunque non soddisfare il requisito citato.
La questione è affrontata dal Tribunale di Cremona nella sentenza 28.11.2024 (in Banca dati ASGI) riguardante il caso di una cittadina egiziana, titolare per molti anni di permessi biennali, che proprio nel momento di presentazione della domanda di alloggio pubblico, si trovava ad essere titolare di un permesso annuale e priva di occupazione e per tale motivo era stata estromessa dalla graduatoria.
Il Tribunale ha optato per la disapplicazione della norma interna in favore di quella europea sulla base di tre rilievi: i) l’obbligo di parità di trattamento previsto dalla direttiva è certamente dotato di efficacia diretta; ii) la facoltà di deroga che pure è consentita dalla direttiva, non è stata espressamente esercitata dall’Italia e dunque non può essere invocata; iii) la norma interna è comunque particolarmente irragionevole perché condiziona il diritto a circostanze del tutto casuali come lo svolgimento del lavoro alla data della domanda.
Il giudice ha quindi accertato il carattere discriminatorio della esclusione della ricorrente e “reinserito” la stessa nella graduatoria.