Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano
a) Il possesso di stato come prova della filiazione
Com’è noto, secondo una giurisprudenza costante della Corte di cassazione, ai fini del riconoscimento della discendenza da avo italiano occorre provare il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo all’avo e la successiva linea di trasmissione ininterrotta del rapporto di filiazione. La prova del primo requisito viene normalmente fornita con l’esibizione dell’atto di nascita dell’ascendente.
Di fronte alla impossibilità di fornire tale prova, a causa della oggettiva mancanza di tale atto, mentre la Corte d’appello aveva respinto la domanda del discendente, la Corte di cassazione ha viceversa accolto il ricorso contro la suddetta pronuncia negativa. Si trattava in particolare di appurare lo status civitatis italiano del bisnonno della ricorrente, nato in Brasile in epoca precedente al matrimonio tra il padre cittadino italiano e la madre cittadina brasiliana, per il quale – ai sensi delle norme brasiliane – non era stato formato alcun atto di nascita con le relative generalità. Il padre aveva comunque riconosciuto il figlio al momento delle nozze.
È stata anzitutto esclusa l’esistenza di un atto di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del trisnonno, anche implicita secondo la teoria avanzata dal Ministero dell’interno sulla c.d. grande naturalizzazione brasiliana di fine ‘800, ma immediatamente e definitivamente sconfessata dal Supremo Collegio (cfr. Cass., n. 25317/2022 e n. 25318/2022, in questa Rassegna, n. 3.2022).
Dopo questa premessa, la Corte si pone il problema della legge regolatrice del rapporto di filiazione offrendo una soluzione piuttosto sbrigativa, ovvero richiamando gli artt. 33 e 35 della nostra legge di diritto internazionale privato (l. 31.5.1995, n. 218) e individuando tout court come applicabile la legge nazionale italiana in quanto legge nazionale di un genitore (il trisnonno italiano, appunto). Viene poi individuata, alla luce del diritto applicabile, una sostanziale equivalenza tra la prova della filiazione derivante dalle risultanze dell’atto di nascita e quella scaturente dal continuo possesso di stato (artt. 236, 237, 254 c.c. e art. 170 c.c. 1865), quest’ultimo nei fatti indiscusso.
Occorre notare che le due norme di diritto internazionale privato testé citate sono state modificate dal d.lgs. 28.12.2013, n. 154 a seguito della l. 10.12.2012, n 219, letteralmente dedicata al riconoscimento dei figli naturali ma volta a eliminare ogni residua differenza tra i figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati fuori dal medesimo. Esse attengono rispettivamente alla costituzione del rapporto di filiazione e al riconoscimento dello stato di figlio e prevedono entrambe l’applicazione della legge nazionale del figlio (al momento della nascita: art. 33) oppure quella di uno dei genitori “se più favorevole”. La Corte ha ignorato il primo criterio, probabilmente consapevole della cittadinanza brasiliana del figlio, ma senza una pur minima comparazione preventiva tra la suddetta legge straniera e quella italiana; e certamente non riferendosi all’art. 35 che avrebbe richiesto anch’esso tale comparazione al momento della nascita o al momento del riconoscimento ( Cass., sent. 22.5.2024, n. 14194 ).
b) Interesse ad agire e necessità di un preventivo contatto con l’autorità diplomatico-consolare
Come è agevole da tempo rilevare, il Ministero dell’interno non si oppone ormai più alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, limitandosi a chiedere la compensazione delle spese. Costituisce perciò una rilevante eccezione l’appello da esso svolto vittoriosamente nei confronti di una sentenza del Tribunale di Genova. Quest’ultimo aveva infatti accolto la domanda nel senso sin qui descritto di un gruppo di cittadini colombiani. Successivamente la Corte d’appello genovese ( App. Genova, sent. 16.10.2024 ) accoglieva però le censure formulate dal Ministero stesso, volte a contestare l’interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c. in quanto essi non avevano preventivamente adito l’autorità amministrativa, ovvero l’autorità diplomatico-consolare italiana al fine di ottenere per tale via il riconoscimento del loro status.
Ad avviso della Corte, la previa proposizione dell'istanza alle competenti autorità diplomatico-consolari rispetto all’azione giudiziaria, quale condizione dell'azione (in assenza di una apposita previsione di legge), costituisce invece il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l’interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l’Amministrazione non valuti l’istanza entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione della l. n. 91/92 (art. 3 del d.p.r. n. 362/1994).
In effetti, trattandosi qui di casi di discendenza unicamente per via maschile, che non coinvolgevano passaggi generazionali in linea femminile e dunque un accertamento giudiziario degli effetti risalenti della giurisprudenza costituzionale emessa al riguardo, era sufficiente in linea di principio una domanda alla più volte richiamata autorità. Né potevano di per sé assumere rilievo i ben conosciuti ritardi nell’esame di tali richieste che affliggono (da tempo) anche il Consolato italiano di Curitiba (Brasile).
Viceversa, gli appellati non avevano fornito sufficienti prove di avere inutilmente esperito preventivamente la via amministrativa utilizzando i canali indicati nel sito web del Consolato, come era confermato anche dal Consolato stesso; e neppure di aver quantomeno tentato di contattare via PEC la suddetta autorità trasmettendo la documentazione necessaria.
Ad avviso della Corte d’appello, si deve perciò escludere che essi avessero subito un pregiudizio tale da giustificare un loro interesse ad agire in sede giudiziaria a prescindere dallo svolgimento di un previo procedimento amministrativo. Ne consegue evidentemente la inammissibilità delle domande presentate davanti al Tribunale.
c) Rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità relativa al riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano
Nella saga interminabile delle sentenze sul riconoscimento della cittadinanza per discendenza da cittadini italiani irrompe una ordinanza del Tribunale di Bologna la quale prospetta sotto diversi profili seri dubbi sulla compatibilità della disciplina vigente in tema di cittadinanza, o meglio degli effetti della medesima, con alcuni articoli della Costituzione ( Trib. Bologna, ord. 26.11.2024 ).
Si tratta di una pronuncia molto ampia e assai dettagliata che muove dal ricorso presentato da dodici persone, ovviamente cittadini stranieri e nella specie brasiliani, volto appunto al riconoscimento dello status civitatis italiano per discendenza da una ava italiana emigrata nello Stato latino-americano. Quest’ultima aveva perso lo status civitatis originario a seguito del matrimonio con un cittadino brasiliano, secondo le norme all’epoca vigenti, riacquistandolo comunque successivamente per i noti effetti delle sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 (quest’ultima relativa alla trasmissione della cittadinanza ai figli), riferiti appunto a quello status “giustiziabile in ogni tempo” secondo le celebri affermazioni ormai risalenti del Supremo Collegio.
Si tratta di una fattispecie che ricalca percorsi ben conosciuti. Costituisce invece una novità la preliminare indagine svolta dal giudice nei confronti del difensore delle parti, diretta ad appurare l’assoluta estraneità dei ricorrenti rispetto alla vita sociale del nostro Paese, attestata tra l’altro dalla mancata conoscenza della nostra lingua (con un’unica eccezione) unitamente alla mancata volontà di venire a soggiornare in Italia. Ne emerge la assoluta assenza di collegamenti con la realtà sociale italiana, oltre a destare l’impressione di una ennesima causa condotta – come qui accade – per così dire “per corrispondenza” considerando anche la mancanza di rapporti concreti (con un’unica eccezione) tra il difensore e i suoi assistiti.
Si tratta dunque di caratteristiche pacificamente presenti nelle innumerevoli richieste di accertamento della cittadinanza che affollano i Tribunali e le Corti italiani. Proprio da queste il giudice di Bologna prende le mosse, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti processuali e sostanziali necessari per l’accoglimento della domanda, al fine di prospettare una incompatibilità della disciplina vigente sulla c.d. trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con gli artt. 1, co. 2 e 117 Cost.
Come già rilevato, si tratta di una pronuncia molto ampia e particolareggiata che talvolta sembra affastellare troppi temi, ma che comunque merita la massima attenzione per la fondatezza della sua tesi di fondo. La ricca motivazione può essere suddivisa in due parti: la prima, più estesa, riguarda la compatibilità per così dire interna della disciplina attuale sul riconoscimento della cittadinanza nei modi qui richiamati. In essa si insiste sulla nozione di popolo quale elemento costitutivo dello Stato e sulla sua identificazione concreta mediante le norme sulla cittadinanza.
Queste ultime, emanate con legge ordinaria per garantire maggiore flessibilità e adattamento al mutare della realtà sociale, non sono state peraltro mai modificate in base a simili esigenze in riferimento al criterio dello ius sanguinis. È noto infatti che il criterio suddetto (al di là della sua presenza già nel diritto romano) risale alle prime disposizioni contenute nel c.c. del 1865, ovvero emanate anche a sostegno dei discendenti degli italiani all’estero, ma in un’epoca nella quale certamente non si poteva prevedere una facilità di trasporti e di comunicazione anche digitale come in quella odierna.
La situazione attuale evidentemente è ben diversa, anche se non è scontato che il manifestarsi di un flusso di cittadini, riconosciuti come tali verso l’Italia sia destinato a stabilirsi nel nostro territorio: moltissimi di questi infatti chiedono e ottengono il nostro status civitatis con l’intenzione di recarsi a soggiornare in un altro Stato dell’Unione europea o addirittura negli Stati Uniti d’America; a molti manca addirittura l’intento (almeno all’inizio) di allontanarsi dal proprio Paese di origine.
In ogni caso, occorre comunque riflettere sugli effetti di tale ampliamento dei componenti del popolo italiano muovendo dalla constatazione relativa al concorso dei medesimi nella determinazione della volontà dello Stato. Infatti la conseguenza ultima del processo di riconoscimento della cittadinanza italiana a decine di milioni di persone prive di collegamenti ragionevoli con il nostro Stato può concretizzarsi nel ribaltare l’attuale assetto democratico di quest’ultimo, poiché consegna a costoro poteri rappresentativi e politici determinanti, tra l’altro senza nemmeno un corrispettivo concorso da parte loro alle spese pubbliche ex art. 53, co. 1, Cost.
Perciò, avendo riguardo sia all’offuscarsi del concetto di popolo come normalmente inteso sia all’ampliamento smisurato (e potenzialmente superiore a quello attuale) del numero dei titolari del diritto di voto, il Tribunale censura gli effetti della disciplina attuale sul riconoscimento della cittadinanza per discendenza “remota” – con specifico riferimento all’art. 1, co. 1, lett. a) della l. 5.2.1992, n. 91 – alla luce degli artt. 1, co. 2, secondo il quale la sovranità appartiene al popolo, e 3, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità, Cost.
Come anticipato, nella seconda parte dell’ordinanza si dubita della compatibilità in questione assumendo invece come parametro l’art. 117, co. 1, Cost., nella parte in cui impone allo Stato il rispetto, nell’esercizio della potestà legislativa, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Muovendo da questi ultimi, ad avviso del Tribunale gli Stati, al di là della loro stretta competenza in materia di acquisto e perdita delle rispettive cittadinanze, sono vincolati al rispetto del principio di effettività come risulta anche dalla sentenza emessa nel 1955 dalla Corte internazionale di giustizia nel caso Nottebohm, nella quale era appunto evocata la necessità di un genuine link tra l’individuo e lo Stato.
Alla medesima conclusione il giudice perviene riguardo all’ordinamento dell’Unione europea, nei riguardi della quale, dopo un excursus sul rilievo della relativa cittadinanza, richiama, sempre a sostegno del vincolo derivante dal principio di effettività, le sentenze della Corte di giustizia emesse rispettivamente nei casi Micheletti (1992) e Tjebbes (2019).
Quest’ultimo gruppo di argomentazioni avanzate nella seconda parte dell’ordinanza appare meno convincente. Nell’ordinamento internazionale infatti rimane tuttora saldo il principio relativo alla competenza esclusiva di ogni Stato nella determinazione dei modi di acquisto e di perdita della propria cittadinanza, salvo i limiti connessi alla preservazione dell’individuo dall’apolidia (peraltro, con eccezioni). Anche la sentenza Nottebohm ribadisce preliminarmente tale competenza invocando il principio di effettività solo ai fini dell’istituto internazionalistico della protezione diplomatica. Per di più, essa è rimasta una pronuncia sotto tale profilo isolata.
Rilievi analoghi possono essere svolti per gli obblighi scaturenti dai trattati e dalla giurisprudenza comunitari. Riguardo alla cittadinanza europea, gli Stati membri hanno sempre avuto cura di sottolineare nei trattati e in appositi protocolli la competenza esclusiva suddetta. Inoltre la Corte di giustizia si è sempre preoccupata di chiedere agli Stati una verifica del criterio di proporzionalità riguardo piuttosto ai casi di potenziale perdita della cittadinanza statale e perciò di quella europea.
Questo dato compare anche nella sentenza Tjebbes, addirittura nei confronti di norme olandesi fondate invece proprio sul principio di effettività. La stessa sentenza Micheletti censura da parte sua l’atteggiamento dello Stato spagnolo le cui norme portavano a considerare irrilevante la cittadinanza italiana di un individuo in quanto non fondata su un autentico collegamento effettivo con il nostro Stato. Si trattava in effetti di un caso di riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di un cittadino argentino esattamente nei modi sin qui descritti. Queste ultime considerazioni tuttavia nulla tolgono all’importanza dell’ordinanza in questione e alle sue condivisibili ragioni di fondo, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
Acquisto della cittadinanza per filiazione
a) Trasmissione della cittadinanza ai figli da parte del neo cittadino
Una ulteriore pronuncia dei giudici di merito apre una altrettanto ulteriore via all’interpretazione estensiva dell’art. 14 della l. n. 91/1992, in base al quale i figli minorenni di chi acquista la cittadinanza italiana acquistano anch’essi la medesima cittadinanza se convivono con il neo cittadino, oppure ovviamente con la neo cittadina.
Sui caratteri necessari all’individuazione del requisito della convivenza esiste già un discreto numero di pronunce anche recenti, alcune riportate pure in questa Rassegna, anche se la sentenza qui esaminata non appare darne conto compiutamente ( Tribunale di Trieste, sent. 16.12.2024 ). Tuttavia, come rilevato, essa apre un’ulteriore percorso interpretativo al riguardo. Si trattava infatti dei quattro figli di un neo cittadino originario dello Stato del Kenya, i quali non convivevano con il padre poiché erano stati tutti collocati dai servizi sociali in una casa famiglia. Malgrado ciò, questi ultimi avevano potuto conservare un forte legame con il genitore che si era tradotto in un’impronta educativa ispirata al rispetto altrui. Il padre infatti, pur nei limiti della sua disabilità e delle difficoltà economiche, culturali e coniugali, si era sempre prodigato nel seguire i figli nella loro crescita fisica ed educativa, svolgendo un ruolo determinante nella loro formazione. Dunque, il requisito della convivenza di cui all’art. 14 può, ad avviso del Tribunale, ritenersi soddisfatto anche in simili casi.
Acquisto della cittadinanza per matrimonio
a) Riparto di giurisdizione tra il giudice civile e quello amministrativo
Un giudice amministrativo ha avuto modo di tracciare con lucidità i confini tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio (Tar Lombardia, sez. I, sent. 18.10.2024, n. 820). Nella specie, il Tar Lombardia era stato adito da una cittadina indiana alla quale la prefettura aveva comunicato un preavviso di rigetto per irreperibilità del marito, cittadino indiano originario ma poi divenuto cittadino italiano. Ed era stata la stessa prefettura a suggerire alla donna di rivolgersi a tale giudice.
Quest’ultimo tuttavia riequilibra per così dire i termini della questione, indicando invece come competente il giudice civile. Infatti, mentre spetta alla PA una prima valutazione sia sulla sussistenza di certi requisiti (ad es., la residenza legale e comune in Italia o la durata del matrimonio, se la coppia vive all’estero: art. 5 l. n. 91/1992) sia sulla assenza di alcune cause ostative all’acquisto stesso (ad es. la condanna per determinati reati: art. 6, c. 1), il giudizio sull’impugnazione dell’eventuale rigetto dell’istanza per uno dei motivi testé citati è di competenza del giudice civile poiché si configura, in capo al richiedente, un vero e proprio diritto soggettivo ad acquisire la cittadinanza.
Si configura invece una forma di apprezzamento discrezionale della PA qualora ricorra la causa preclusiva concernente i comprovati motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica, prevista dalla medesima norma, la contestazione della cui ricorrenza da parte dell’aspirante cittadino deve essere effettuata davanti al Tar. Come da tempo rilevato, solo in questo caso il diritto soggettivo di cui è titolare il coniuge del cittadino affievolisce a interesse legittimo (in senso conforme già Tar Lazio, sez. V bis, 26.9.2024, n. 16659).
b) Riparto di giurisdizione tra il giudice civile e quello amministrativo: intervento delle Sezioni Unite
Con una pronuncia assai netta e – auspicabilmente – definitiva la Corte di cassazione, in questa occasione a Sezioni Unite, aveva tuttavia ancora una volta già chiarito i confini tra giurisdizione ordinaria e amministrativa nel contenzioso relativo all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ( Cass. SU, sent. 23.9.2024, n. 25398 ).
Il ricorso a una simile composizione del Supremo Collegio traeva origine dal conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio dal Tar della Sicilia che respingeva la prospettazione del Tribunale di Messina relativa alla competenza del giudice amministrativo in un caso di reiezione di una domanda di acquisto della cittadinanza per matrimonio a causa della (presunta) irreperibilità della moglie straniera nel territorio italiano. Il Tribunale civile enfatizzava infatti sopravvalutandola l’ampiezza della valutazione discrezionale della PA di cui all’art. 6, co. 1, lett. c) della l. n. 91/1992 che prevede come causa preclusiva dell’acquisto della cittadinanza la sussistenza nel caso concreto di “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.
Stupisce che all’errato inquadramento della fattispecie da parte del Tribunale civile si sia aggiunto quello del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il primo peraltro fondato anche su una erronea interpretazione del d.l. n. 13/2017 conv. nella l. n. 46/2017 che di per sé non radicherebbe la giurisdizione ordinaria. La Corte in ogni caso risolve con chiarezza tutte le questioni riportandole nel loro corretto alveo, iniziando dal qualificare l’art. 3, co. 2 del d.l. citato come norma processuale sulla competenza (ovvero, sulla distribuzione delle funzioni) anziché come norma sulla giurisdizione.
Il Supremo Collegio ricorda poi che questo tipo di acquisto della cittadinanza si colloca in una posizione intermedia tra i modi acquisto volontari del nostro status civitatis nei quali è assente la valutazione del Ministero dell’interno, che perciò configurano posizioni sorrette da diritti soggettivi (ad es. quello “per elezione” di cui all’art. 4) da quelli invece dove il giudizio discrezionale risulta assai vasto come nel procedimento di naturalizzazione (art. 9).
Il procedimento previsto in caso di matrimonio con il cittadino prevede viceversa una serie di requisiti oggettivi (art. 5) e una serie di cause preclusive (art. 6, co. 1), entrambe presidiate da diritti soggettivi, ad eccezione del già citato art. 6, co. 1, lett. c). Quest’ultimo tuttavia può dar luogo ad una eventuale valutazione negativa della PA solo nelle singole fattispecie concrete e non implica un preventivo e generalizzato giudizio su tutte le istanze di acquisto della cittadinanza. In altri termini, spetta al Ministero attivarsi nei casi per così dire di supposto pericolo per la collettività nazionale.
Anche in tale occasione viene ribadito che «Il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere… in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all’emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino».
In conclusione, poiché nella fattispecie sottoposta a giudizio il provvedimento di rigetto non era fondato sulla presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, bensì sulla irreperibilità della richiedente e sulla cessazione della convivenza coniugale (poi rivelatesi insussistenti), la PA non aveva avuto modo di esercitare l’unico ambito di discrezionalità che la legge sulla cittadinanza le attribuisce in questo specifico procedimento, limitandosi a prendere atto della supposta mancanza dei requisiti legali della residenza e della convivenza coniugale, di per sé soggetti invece al controllo della giurisdizione ordinaria.
Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione
a) Requisiti relativi al reddito e rilievo del permesso di soggiorno.
I giudici amministrativi (Tar Lazio, sez. V stralcio, sent. 7.10.2024, n. 17257) tornano ancora sul requisito “minimo e indefettibile” della capacità di reddito dell’istante secondo i parametri fissati dall’art. 3 del d.l. 25.11.1989, n. 382, ribadendone il ruolo centrale nella valutazione, da parte del Ministero dell’interno, relativa alla richiesta della cittadinanza per naturalizzazione. È infatti imprescindibile per il richiedente dimostrare di essere in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da «concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali». Meno convincente appare francamente la seconda ratio posta a base del requisito, relativa alla necessità di soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica alla luce della “naturale propensione” a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale.
Per di più, l’istante medesimo deve altresì necessariamente conservare il livello di reddito prescritto anche successivamente all’emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza, ovvero fino al momento del giuramento ex art. 10 della l. n. 91/1992, dando così prova di una certa stabilità e continuità sotto il profilo qui esaminato. Questa ulteriore condizione viene giustificata sulla base dell’art. 7, co. 7, del primo dei due regolamenti di esecuzione della suddetta legge (d.p.r. 12.10.1993, n. 572); anche se all’epoca non risultava così pervicacemente evocato sotto questo profilo.
In ogni caso questo parametro risulta totalmente inderogabile, al punto che la sua mancanza, ovvero l’insufficienza del reddito dichiarato, può costituire di per sé causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro. Ed è pur vero che, come afferma il Tribunale amministrativo, la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo. Tuttavia, si tratta di evidentemente di uno status di valenza ben inferiore a quello di cittadino.
Nel caso specifico, il calcolo dell’importo a carico dell’istante veniva gravato dall’ulteriore parametro derivante dall’esistenza di cinque figlie. Per di più, non erano state fornite prove adeguate sul reddito da lavoro della moglie e del fratello, entrambi con lui conviventi.
b) Requisiti relativi al reddito e onere della prova
In una pronuncia di contenuto analogo alla precedente i giudici amministrativi (Tar Lazio, sez. V stralcio, sent. 16.12.2024, n. 22617) si sono soprattutto soffermati sul problema generale del riparto dell’onere della prova affermando preliminarmente che in caso di contestazioni spetta all’interessato dimostrare l’incongruenza dei dati indicati, ricadendo su di lui l’onere della prova, secondo il criterio di riparto ordinario.
Sulla base di una ricca giurisprudenza, si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell’onere della prova, ovvero che ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, che siano nelle rispettive disponibilità. Né rileva che tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell’azione di annullamento, poiché il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione – al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi.
In particolare, di fronte a un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, grava sulla parte che assuma di essere in possesso di detto requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente – e regolarmente dichiarato ai fini fiscali – anche perché la documentazione relativa può essere agevolmente reperita da ogni interessato.
c) Precedente penale di scarsa entità e istituto di messa alla prova
Investiti di un ricorso contro l’ennesimo rigetto di una domanda di naturalizzazione, i giudici amministrativi (Tar Lazio, sez. V stralcio, sent. 16.12.2024, n. 22608) hanno compiutamente indagato i precedenti penali del richiedente, a differenza del Ministero dell’interno che, dopo aver constatato l’esistenza di una condanna per un reato, si era limitato a dichiarare la mancata coincidenza tra interesse pubblico e interesse privato riguardo alla concessione della cittadinanza.
Viceversa il Tar rileva dapprima la tenuità del reato (ricettazione di un cellulare), compiuto inoltre quasi una decina di anni prima, e soprattutto la decisione del Tribunale penale competente di concedere la sospensione del processo per messa alla prova (ex artt. 464-quater ss. c.p.p.) ai sensi dell’art. 168-bis c.p., la quale si era conclusa con esito positivo.
Ne consegue evidentemente l’annullamento del provvedimento di contenuto negativo per insufficienza della motivazione ai fini del suo riesame. Resta infatti intatta, almeno in linea di principio, la piena discrezionalità della PA nella valutazione della richiesta del ricorrente.