sommario
Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
1) Riforma di alcune norme sull’ingresso e il soggiorno per lavoro degli stranieri extraUE
2) Contrasto al lavoro irregolare e tutela delle straniere vittime di sfruttamento lavorativo
3) Sanzioni penali per talune modalità di soccorso in mare svolte da navi di proprietà di organizzazioni non governative
4) Riforma della gestione delle migrazioni: 4.1) identificazione dei migranti mediante accesso ai dispositivi elettronici in loro possesso; 4.2) determinazione dell’elenco dei Paesi di origine sicuri ai fini della protezione internazionale; 4.3) riforma in senso restrittivo dei requisiti per il richiedente ricongiungimento familiare
5) Riforma delle procedure amministrative in materia di esame delle domande di protezione internazionale
6) Riforma dei ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale
Rassegna delle circolari e delle direttive delle
Amministrazioni statali
Stranieri in generale
Cittadini di Paesi terzi
Asilo
Ingresso e soggiorno
Rassegna
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
Modifica agli obblighi del datore di lavoro stagionale
Per ottemperare alla procedura d’infrazione n. 2023/2022 l’art. 9 del d.l. 16.09.2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14.11.2024, n. 166 (pubblicato in G.U. 14.11.2024, n. 267) introduce nell’art. 24 del Testo unico delle leggi sull’immigrazione emanato con d.lgs. 25.07.1998, n. 286, che regola l’ingresso e soggiorno per lavoro stagionale, un nuovo comma 15-bis che prevede che il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.
Riforma delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri, tutela e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo, gestione dei flussi migratori e del soccorso in mare e riforma delle procedure di protezione internazionale e dei relativi procedimenti giurisdizionali
Il d.l. 11.10.2024, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 9.12.2024, n. 187 (pubblicata in G.U. 10.12.2024, n. 289) prevede una nuova riforma profonda ed eterogenea di importanti norme italiane che regolano il ditto degli stranieri.
Le norme possono essere riassunte complessivamente nel seguente elenco:
1) riforma di alcune norme sull’ingresso e il soggiorno per lavoro degli stranieri extraUE;
2) contrasto al lavoro irregolare e tutela degli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo;
3) sanzioni penali per talune modalità di soccorso in mare svolte da navi di proprietà di organizzazioni non governative;
4) gestione dei flussi migratori;
5) riforma di alcuni procedimenti amministrativi concernenti la presentazione e l’esame delle domande di procedure di protezione internazionale;
6) riforma di alcuni procedimenti giurisdizionali in materia di protezione internazionale.
Preliminarmente occorre ricordare che la conversione in legge del d.l. n. 145/2024 ha comportato pure l’abrogazione del d.l. e l’assorbimento dei suoi identici contenuti nella legge di conversione in legge del d.l. n. 145/2024: circa questa prassi di dubbia legittimità costituzionale si rinvia all’illustrazione e analisi compiute nel presente numero della Rivista nel saggio di Veronesi, che analizza anche più in generale l’illegittimità costituzionale delle prassi in materia di decreti-legge e di conversione in legge dei decreti-legge.
Il resto dell’illustrazione del decreto-legge, convertito in legge è ricavato in gran parte dal testo del Dossier n. 378/3 del 28 novembre 2024 dell’Ufficio studi del Senato della Repubblica.
1) Riforma di alcune norme sull’ingresso e il soggiorno per lavoro degli stranieri extraUE
L’art. 1, comma 1, lett. a) modifica il Testo unico dell’immigrazione emanato con d.lgs. n. 286/1998 e, in particolare, sull’art. 4 concernente l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, estendendo l’obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali ed escludendo l’applicazione del “preavviso di rigetto” nei procedimenti relativi ai visti di ingresso o al rifiuto/revoca del permesso di soggiorno in conseguenza della revoca del visto di ingresso. Il comma 2 disciplina i termini dell’applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1.
L’art. 1 lett. a) si compone di due punti.
Il punto 1 estende ai visti nazionali l’obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici, prima previsto per i soli visti uniformi in base al Codice comunitario dei visti (regolamento CE n. 810/2009, entrato in vigore il 5.04.2010 e da ultimo modificato dal regolamento UE n. 1155/2019). La misura dà uniformità ai procedimenti per il rilascio dei visti di ingresso e consente di accrescere il livello di sicurezza e di affidabilità dei controlli degli ingressi nel territorio nazionale.
Come precisato dal Governo nella relazione tecnica, l’aggiornamento del sistema informatico (software) per l’acquisizione degli identificatori biometrici avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal punto dell’hardware, non saranno, inoltre, necessari nuovi apparati, in quanto si utilizzeranno gli stessi apparati già in uso presso gli sportelli degli Uffici visti o presso i fornitori esterni di servizi di cui all’art. 43 del citato Codice comunitario dei visti. Il Governo ha precisato che l’estensione dell’acquisizione degli identificatori biometrici ai visti nazionali non comporterà un apprezzabile aggravio per gli Uffici consolari, trattandosi di un passaggio procedurale di minimo impatto svolto durante l’intervista e pertanto non farà diminuire le domande di visti nazionali e, di conseguenza, non inciderà negativamente sul gettito dei diritti consolari dovuti per la presentazione di tali domande.
Il punto 2 dispone che l’art. 10-bis della legge 241/1990, relativo al preavviso di rigetto, non si applichi ai procedimenti per il rilascio dei visti di ingresso e a quelli per il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.
Il Governo nella relazione illustrativa afferma (in modo del tutto discutibile e non ben motivato) che la ratio della nuova disposizione risiede nelle particolari caratteristiche di tali procedimenti che si svolgono al di fuori del territorio nazionale e nei confronti di interlocutori stranieri e si intende quindi snellire l’attività degli Uffici consolari, a vantaggio di un miglior servizio per l’utenza.
Il comma 2 prevede che le modifiche introdotte dal comma 1 si applichino dalla data di decorrenza delle disposizioni delle quote di ingresso per lavoro per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, ad esclusione di quelle concernenti l’acquisizione degli identificatori biometrici per i richiedenti visti nazionali (lett. a, n. 1) e le procedure di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato (lett. e, n. 4), che si applicano alle domande di visto presentate dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 145/2024.
L’art. 1, comma 1, lett. b), provvede a digitalizzare, con le medesime modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il procedimento di sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis dello stesso Testo unico sull’immigrazione.
La disposizione interviene sull’art. 4-bis, comma 2, secondo periodo, del Testo unico sull’immigrazione, prevedendosi che la stipula dell’accordo di integrazione debba avvenire con le modalità che l’art. 22, comma 6, del medesimo Testo unico, attualmente prevede per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Secondo la disposizione da ultimo citata, gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo Sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo Sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al Centro per l’impiego competente. Nella relazione illustrativa si afferma che si intende così digitalizzare il procedimento di sottoscrizione dell’accordo di integrazione, secondo le modalità già previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tale previsione si applica dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 (art. 1, comma 2).
La novella di cui al comma 1, lettera e), dell’art. 1 modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Le fasi interessati da tali modifiche – che si applicano con le decorrenze di cui al comma 2 – concernono: il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (nonché per gli apolidi); il rilascio del relativo visto di ingresso; la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all’ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro). Le modifiche concernono sia le procedure relative a tali atti sia alcuni presupposti per il rilascio del suddetto nulla osta.
In sintesi, le nuove norme
1) prevedono che sia la domanda nominativa – da parte del datore di lavoro – di rilascio del nulla osta al lavoro sia il suddetto contratto di soggiorno siano trasmessi con modalità telematica (si prevede anche la sottoscrizione con firma elettronica del datore di lavoro sia di alcune documentazioni da allegare alla domanda di nulla osta sia del contratto di soggiorno) (numeri 1), 3) e 5) della lettera e), nonché norma abrogativa di coordinamento di cui alla lettera c));
2) introducono, riguardo alla verifica da parte del Centro per l’impiego dell’eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale, un termine di otto giorni dalla richiesta del datore, decorsi inutilmente i quali la verifica si intende eseguita negativamente (si ricorda che l’esito negativo della verifica costituisce un presupposto per la presentazione della domanda di nulla osta) (numero 2 della lettera e));
3) introducono la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta nonché un’omologa previsione di irricevibilità per determinate fattispecie di procedimento o di condanna penale (numero 2) citato);
4) con la decorrenza specifica stabilita dal comma 2, introducono la fase procedurale di conferma (da parte del medesimo datore di lavoro) della domanda di nulla osta – conferma che deve essere trasmessa successivamente alla comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore – e subordinano il rilascio del visto alla suddetta conferma da parte del datore (numero 4) della citata lettera e)).
La novella di cui alla lettera g) del comma 1 specifica che i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l’Agea (oltre che con l’Agenzia delle entrate). Anche la decorrenza di tale novella è definita dal comma 2.
Più in particolare, la novella di cui al comma 1, lettera e), numero 1), prevede (con la decorrenza stabilita dal successivo comma 2) che:
- la domanda nominativa – da parte del datore di lavoro – di rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (nonché per gli apolidi) deve essere presentata in via telematica, con la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata di alcune documentazioni già previste dalla disciplina; gli atti interessati, sotto il suddetto profilo della sottoscrizione, da tali nuove norme sono l’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero e l’asseverazione – documento che attesta, nei casi richiesti dalla normativa, la positiva verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate;
- la documentazione da allegare alla suddetta domanda di nulla osta comprende anche l’indicazione di un domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni5 (occorre dunque indicare un indirizzo di posta elettronica certificata). Si ricorda che la domanda di rilascio del nulla osta deve essere presentata dal datore di lavoro (che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con uno straniero residente all’estero e che non sia cittadino di uno Stato dell’Unione europea).
La novella concerne l’art. 24-bis del citato Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
La presentazione della domanda deve essere preceduta dalla verifica negativa della disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale.
Oltre a tali documenti, occorre allegare alla domanda la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (recante anche la specificazione delle relative condizioni e l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza) e la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
La novella di cui al numero 2) della stessa lettera e) introduce (con la decorrenza stabilita dal successivo comma 2):
- il principio che la suddetta verifica circa la disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale si intende esperita negativamente qualora il Centro per l’impiego competente non dia comunicazione di una disponibilità entro otto giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro;
- la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente la medesima domanda, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta. Tale preclusione non si applica se il datore prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile;
- la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui, al momento della presentazione della stessa domanda, risulti emesso nei confronti del datore di lavoro un decreto che disponga il giudizio per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – ovvero per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù o per il reato di tratta di persone o per il reato di acquisto o alienazione di schiavi – o risulti emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i medesimi reati.
Le novelle di cui ai numeri 3), 4) e 5) della stessa lettera e) modificano (con le decorrenze stabilite dal successivo comma 2) le norme procedurali relative a:
- il rilascio, da parte di un ufficio consolare italiano, del visto di ingresso in favore del lavoratore per il quale sia stato riconosciuto (da parte dello Sportello unico per l’immigrazione) il nulla osta in base alla procedura summenzionata;
- la stipulazione, tra il datore di lavoro e il lavoratore e successivamente all’ingresso di quest’ultimo nel territorio nazionale, del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
In particolare, le novelle:
- introducono la fase procedurale di conferma, da parte del datore di lavoro, della domanda di nulla osta, la conferma deve essere trasmessa (al medesimo Sportello unico) entro sette giorni dalla comunicazione che si sono conclusi gli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ad un ufficio consolare italiano competente (ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine) (numero 4)). In assenza di conferma nel suddetto termine, il visto di ingresso non può essere rilasciato e il nulla osta (ove già rilasciato) è revocato. Nel caso invece di conferma entro il termine, l’ufficio consolare rilascia il visto di ingresso. La novella specifica altresì che le comunicazioni tra lo Sportello unico per l’immigrazione e l’ufficio consolare avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. Il successivo comma 2 dell’art. 1 specifica che tale procedura di conferma e di successivo rilascio del visto di ingresso si applica con riferimento alle domande di visto presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (quindi, l’applicazione concerne le domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025);
- prevedono che il contratto di soggiorno summenzionato (numeri 3) sia sottoscritto mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata delle due parti, o quantomeno del datore di lavoro (la cui firma, in questo secondo caso, costituisce anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente alla firma autografa del lavoratore), e sia trasmesso con modalità telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello unico per l’immigrazione entro il termine già vigente di otto giorni, decorrenti dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale; si sostituisce, dunque, la previsione della stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico (previsione che viene esplicitamente abrogata dalla novella di cui alla precedente lettera c)). Resta fermo che, nel caso di mancato rispetto del termine di otto giorni, il nulla osta è revocato, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o – come specifica la novella – comunque non imputabili al lavoratore.
In base al comma 2 del presente art. 1, le novelle di cui alle lettere c) ed e) si applicano a decorrere dall’attuazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro per l’anno 2025 (quote definite dal richiamato d.p.c.m. 27 settembre 2023), ad eccezione della novella di cui al numero 4) della lettera e) (per la decorrenza di quest’ultima novella, cfr. la relativa parte di scheda di lettura).
Come accennato, la novella di cui alla lettera g) del comma 1 specifica che i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate (nonché sulla regolarità delle relative precedenti procedure di verifica di natura privatistica) siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura oltre che con l’Agenzia delle entrate.
La relazione tecnica del disegno di legge di conversione del d.l. osserva che, “nell’ambito del progetto sulla lotta al caporalato”, tra Agea ed INPS sono stati già istituiti dei gruppi di lavoro e dei sistemi operativi, che possono essere utilizzati per lo svolgimento dei controlli. La novella di cui alla presente lettera g) integra, dunque, una norma di chiusura della disciplina sulla cosiddetta asseverazione.
Tale disciplina, in primo luogo, demanda la verifica – all’interno della suddetta procedura di rilascio di nulla osta – dei requisiti concernenti l’osservanza (nello schema di contratto di lavoro) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro ad alcune categorie di professionisti – consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili – o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato) e pone alcuni criteri specifici relativi alla medesima verifica.
In base a questi ultimi, le verifiche tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti – ivi compresi quelli già richiesti ai sensi della disciplina sugli ingressi per lavoro di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (o di apolidi) – e del tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione. In secondo luogo, la disciplina speciale esclude la necessità della medesima asseverazione per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa, con il quale le organizzazioni si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti.
La disciplina fa salva la possibilità, per l’Ispettorato nazionale del lavoro, di effettuare, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e – in base alla novella di cui alla presente lettera g) – nel settore agricolo con l’Agea, controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui alla medesima disciplina.
All’eventuale accertamento di relativi elementi ostativi conseguono la revoca del nulla osta al lavoro, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno nonché la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno.
L’art. 1, comma 1, lettera d), del d.l., concerne la disciplina che consente allo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validità, di chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini, tra cui quello dello svolgimento di un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo.
Si prevede che i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e quelli per lavoro autonomo così concessi ai soggetti summenzionati non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.
In base alla formulazione del successivo comma 2, la suddetta novella di cui alla lettera d) si applica a decorrere dall’attuazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro per l’anno 2025 (quote definite dal richiamato d.p.c.m. 27 settembre 2023). La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del d.l. osserva che la novella di cui alla lettera d) è in linea con le indicazioni della Commissione europea di «abolire eventuali quote preesistenti applicabili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che soggiornano in altri Stati membri».
La lettera f) dell’art. 1, comma 1, del d.l. reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale (disciplina concernente le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero da parte di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ovvero di apolidi).
Le novelle di cui ai numeri 1) e 5) operano alcune correzioni o modifiche di carattere formale; la novella di cui al numero 1) opera altresì la soppressione del richiamo, per il lavoro stagionale, della validità generale di durata del nulla osta al lavoro subordinato (di conseguenza, i limiti temporali per il lavoro stagionale degli stranieri sono oggetto di una disciplina completamente autonoma, come ridefinita anche dalla novella di cui al successivo numero 4)).
Le novelle di cui ai numeri 2) e 7) recano modifiche di coordinamento, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale) poste dalla novella di cui al numero 5) della precedente lettera e).
La novella di cui al numero 3) della presente lettera f) inserisce la previsione che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all’INPS e che quest’ultimo iscriva di ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
La novella di cui al numero 4) introduce un termine temporale entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (nel rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività lavorativa stagionale nell’arco di dodici mesi).
La novella di cui al numero 5) modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale; con la modifica – nel confermare che il diritto è riconosciuto a condizione che il soggetto abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del precedente permesso di soggiorno – si sopprime la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore.
La novella di cui al numero 6) esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il successivo comma 2 definisce la decorrenza dell’applicazione delle novelle.
La disciplina specifica sul permesso di soggiorno per lavoro stagionale concerne le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero da parte di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ovvero di apolidi. Si ricorda che tale disciplina è in larga parte posta mediante il richiamo delle norme relative al permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La novella di cui al numero 1) della presente lettera f) modifica la suddetta disposizione di richiamo. Con le modifiche si esclude il richiamo della norma sulla durata della validità del nulla osta al lavoro e si espunge il richiamo di una norma nel frattempo abrogata.
La norma ora esclusa dal richiamo stabilisce che il nulla osta al lavoro (rilasciato a un datore di lavoro per un contratto di lavoro dipendente con uno straniero) ha una validità di sei mesi (decorrenti dal rilascio medesimo), durante i quali può essere attivata la procedura per il rilascio del visto di ingresso nel territorio nazionale; l’esclusione di tale richiamo, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del d.l., è dovuta alla considerazione della limitata proiezione nel tempo del lavoro stagionale. Resta fermo che il nulla osta per lavoro stagionale consente lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Le novelle di cui ai numeri 2) e 7) recano modifiche di coordinamento, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale) poste dalla novella di cui al numero 5) della precedente lettera e).
La novella di cui al numero 3) della presente lettera f) inserisce la previsione che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all’INPS e che quest’ultimo iscriva di ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
La novella di cui al numero 4):
1) introduce un termine temporale entro il quale “può intervenire” la “nuova opportunità di lavoro” stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale – nel rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività lavorativa stagionale nell’arco di dodici mesi –; il nuovo termine è stabilito in sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Non è chiaro chiarire quale fase della nuova procedura contrattuale debba intervenire entro tale termine, ma la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto sembra riferirsi alla formulazione della domanda di lavoro da parte di un datore. Resta fermo che il nuovo contratto di lavoro stagionale può essere stipulato sia con lo stesso datore di lavoro sia con un altro datore.
2) richiede che l’intermediazione relativa alla conclusione di tali successivi contratti di lavoro stagionale (intercorrenti tra il lavoratore straniero e lo stesso datore di lavoro o un altro datore) avvenga mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma SIISL.
La novella fa riferimento al rispetto del “periodo di validità del nulla osta al lavoro”, periodo che in realtà – fermo restando il suddetto limite massimo complessivo di attività lavorativa – è (in ipotesi) prorogato proprio in virtù del nuovo contratto di lavoro stagionale.
La novella di cui al numero 5) modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale, diritto riconosciuto – rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro – in favore dello straniero già ammesso al lavoro stagionale in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti; con la modifica – nel confermare che il diritto è riconosciuto a condizione che il soggetto abbia rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza di quest’ultimo – si sopprime la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore. Si ricorda che tale diritto di precedenza è riconosciuto anche qualora la nuova proposta di lavoro stagionale sia operata da un diverso datore di lavoro.
La novella di cui al numero 6) esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato). Si ricorda che la possibilità di conversione è subordinata alla condizione che lo straniero abbia svolto regolare attività, a titolo di lavoro dipendente stagionale, sul territorio nazionale per almeno tre mesi. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del d.l. osserva che la novella mira a facilitare la permanenza in termini regolari dei lavoratori stranieri e a evitare quindi situazioni di lavoro irregolare.
In base al successivo comma 2, le novelle di cui alla suddetta lettera f) si applicano a decorrere dal termine iniziale per la presentazione delle domande relative alle quote di ingresso per motivi di lavoro stagionale per l’anno 2025; tale termine decorre dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del richiamato d.p.c.m. 27 settembre 2023.
L’art. 1, comma 1, lett. h) del d.l. modifica l'art. 27, comma 1-ter, del Testo unico sull’immigrazione, prevedendo l’estensione dell’applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari.
In virtù di quanto disposto dal comma 1-ter dell’art. 27, il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’art. 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo, il quale trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’art. 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Alla luce dell’intervento normativo, il quarto periodo del richiamato comma dispone che, entro otto giorni dall’ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all’art. 22, comma 6, è trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Come emerge dalla relazione illustrativa, tale norma mira ad estendere alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari l’applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tale previsione si applica dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27.9.2023 (art. 1, comma 2).
L’art. 1, comma 1, lettera i), del d.l. modificando l’art. 27-quater del Testo unico sull’immigrazione estende l’applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
La disposizione interviene, anzitutto, sul comma 6 di tale articolo, escludendo la necessità che lo Sportello unico per l’immigrazione provveda a convocare il datore di lavoro.
Secondo il comma 9 di tale articolo, così come modificato dalla disposizione del d.l., il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all’art. 22, comma 6, non sia trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione nel termine di cui al medesimo art. 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
Come emerge dalla relazione illustrativa, la nuova norma mira ad estendere alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati l’applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La disposizione interviene anche sul comma 18-bis dell’art. 27-quater del TUI, il quale attualmente dispone che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In virtù delle modifiche approvate, si prevede che le predette informazioni siano pubblicate, altresì, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, specificandosi peraltro che, al fine di garantirne la più vasta divulgazione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE.
Le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera i), si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 (art. 1, comma 2).
Secondo il comma 9, così come modificato dalla disposizione, il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all’art. 22, comma 6, non sia trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione nel termine di cui al medesimo art. 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
Secondo la relazione illustrativa, le nuove norme mirano ad estendere alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati l’applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La disposizione interviene anche sul comma 18-bis dell’art. 27-quater del TUI, il quale attualmente dispone che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In virtù delle modifiche approvate, si prevede che le predette informazioni siano pubblicate, altresì, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, specificandosi peraltro che, al fine di garantirne la più vasta divulgazione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE. Le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera i), si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 (art. 1, comma 2).
L’art. 2 del d.l. prevede disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025.
In particolare, a livello procedimentale, si introduce una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro. Inoltre, in via sperimentale, vengono ammessi fuori dalle quote previste dal d.p.c.m. del 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.
Sono previsti, poi, limiti numerici alle richieste di nulla osta per gli ingressi nell’ambito delle quote stabilite dal medesimo d.p.c.m. che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all’intermediazione delle organizzazioni datoriali e dei consulenti del lavoro.
La disposizione regola, altresì, gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l’anno 2025, modificando la ripartizione delle quote previste dal d.p.c.m. di cui sopra.
È poi prorogato al 31 dicembre 2027 il termine del regime speciale derogatorio che consente l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa svolta sul territorio nazionale di professione medica, sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate.
È prolungato, altresì, fino al 31 dicembre 2027 il termine di validità dell’applicazione delle disposizioni in materia di ingresso in casi particolari e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati anche al personale medico e infermieristico assunto in base alla predetta disciplina derogatoria.
Il comma 1 introduce una fase di precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri da parte dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni di cui all’art. 24-bis del TUI. Si tratta delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che hanno, inoltre, sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale garantiscono, da parte dei propri associati, il rispetto dei requisiti concernenti l’osservanza, all’interno dello schema di contratto, delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richiese presentate in relazione alle rispettive capacità economiche e alle esigenze delle imprese e agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili, così come disposto dall’art. 30-bis del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394. I soggetti così individuati che intendono presentare la richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri a norma dell’art. 3, comma 4, del TUI nei giorni indicati dall’art. 8, comma 2, del d.p.c.m. 27 settembre 2023 – i c.d. “click day” – sono agevolati dalla possibilità di compilare anticipatamente i moduli sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno selezionando il modello di nulla osta e compilando i rispettivi campi secondo le modalità da definirsi con circolare congiunta del Ministero dell’interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Si precisa che i giorni di cui all’art. 8, comma 2, del d.p.c.m. 27 settembre 2023, sono, per l’anno 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio 2025 e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2025.
I termini relativi alla precompilazione sono fissati, invece, dal 1° al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, lettera b), dal 1° al 31 luglio 2025.
La veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di precompilazione è verificata dalle amministrazioni, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Infine, dal 1° dicembre 2024 fino ai click days, e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l’Ispettorato Nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, verifica l’osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e della congruità con il numero delle richieste presentate. Per tali ultimi controlli, si tiene conto, come disposto dall’art. 24-bis, comma secondo, del TUI, anche della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, comprensivo dei lavoratori stranieri richiesti, e del tipo di attività dell’impresa.
Il comma 2, invece, stabilisce in via sperimentale che per l’anno 2025 siano rilasciati, al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del TUI, nulla osta al lavoro e conseguentemente visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoratori subordinati, entro il numero massimo di 10.000 istanze, nei settori dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di grandi anziani.
La richiesta per i nulla osta nei casi previsti da tale comma, per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, deve essere depositata presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente dalle APL, ovvero le agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale regolarmente iscritte alle sezioni dell’albo informatico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro). La richiesta può essere, altresì, presentata per il tramite delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Il comma 3 rinvia all’art. 22, ad esclusione del comma 5.01, del TUI per quel che concerne la presentazione delle domande e il rilascio del nulla osta per le richieste di visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2 dell’art. 2.
Si precisa, altresì, che il nulla osta può essere rilasciato solo previa verifica da parte dell’Ispettorato del lavoro del rispetto dei requisiti e delle procedure già menzionate e disposte dal TUI all’art. 24-bis.
Si stabilisce, poi, che nei primi dodici mesi i lavoratori stranieri di cui al comma 2 possono esercitare esclusivamente le attività lavorative ivi disposte. In tale periodo i cambiamenti del datore di lavoro possono avvenire solo previa autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.
Il comma 4 contiene un’ulteriore norma derogatoria disponendo che, per l’anno 2025, ciascun datore di lavoro può presentare un numero massimo di tre richieste di nulla osta per gli ingressi nell’ambito delle quote previste dagli articoli 6 e 7 del d.p.c.m. del 27 settembre 2023.
Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all’art. 24-bis del TUI, oppure tramite i consulenti del lavoro abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro).
Il comma 4-bis prevede che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nella prima sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all’assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture. Il secondo periodo contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 5, stabilisce che le quote previste dall’art. 7 del d.p.c.m. 27 settembre 2023 siano ripartite in misura uguale tra i settori agricolo e turistico-alberghiero, ferme restando le quote riservate di cui ai commi 4 e 5.
Il comma 6 regola i termini per la presentazione, per l’anno 2025, delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale, di cui all’art. 7 del d.p.c.m. 27 settembre 2023, per i settori agricolo e turistico-alberghiero. Tali termini decorrono per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025. Per il settore turistico alberghiero, invece, dalle ore 9,00 del 12 febbraio e dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025 rispettivamente in misura pari al settanta percento per la prima data e pari al trenta percento per la seconda data.
Ai sensi del comma 7, dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2025 decorrono termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2 dell’art. 2.
Il comma 7-bis stabilisce che per gli ingressi previsti dal d.p.c.m. 27 settembre 2023 e dal comma 2 dell’art. 2 del d.l. sia riservata alle lavoratrici una percentuale fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e al settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Qualora vi siano richieste in eccedenza rispetto a tali percentuali, queste concorreranno secondo le modalità ordinarie e, dunque, sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle rispettive domande. Tali modalità sono adottate, ove la quota di riserva sia solo parzialmente raggiunta, anche ai fini dell’assegnazione della restante parte, per la quale potranno concorrere tutti i lavoratori.
Il comma 8 aumenta il numero delle quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per l’anno 2025 dall’art. 7, commi 1, lettera c), 4 e 5 del d.p.c.m. 27 settembre 2023.
In particolare, le unità di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero, stabilite dal comma 1, lettera c), vengono aumentate a 110.000.
Si specifica che 47.000, e non più 42.000, di tali unità devono essere prioritariamente riservate ai lavoratori del settore agricolo proveniente dai Paesi elencati all’art. 6, comma 3, lettera a) del d.p.c.m., e le cui richieste di nulla osta sono state presentante da specifiche organizzazioni professionali dei datori di lavoro.
Viene, altresì, aumentato a 37.000 il numero di 32.000 unità – precedentemente previste dall’art. 7, comma 5 del d.p.c.m. – di lavoratori stranieri da impiegare nel settore turistico provenienti dai Paesi di cui all’art. 6, comma 3, lettera a), e le cui istanze siano state presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.
Il comma 8-bis proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine per il periodo di validità dei regimi temporanei speciali adottati, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, in virtù di quanto previsto dall’art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), nonché dai commi 1 e 4 dell’art. 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali).
L’art. 2-bis del d.l. proroga di un triennio la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal c.d. “decreto Cutro” per il triennio 2023-2025 e l’opportunità di emanare ulteriori d.p.c.m. nel medesimo periodo, in deroga a quanto disposto dal Testo unico sull’immigrazione.
L’art. 2-bis, alla lettera a), modifica l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare), c.d. “decreto Cutro”, estendendo al triennio 2026/2028 la procedura speciale per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri ivi prevista, in deroga a quanto disposto dall’art. 3 del Testo unico sull’immigrazione.
Alla lettera b), l’art. 2-bis modifica, invece, il comma 4 dell’art. 1 del decreto Cutro, prevedendo che anche per il triennio 2026-2028, qualora se ne ravvisi l’opportunità, possono essere adottati ulteriori d.p.c.m. sulla base della procedura speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
L’art. 3 (Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio) del d.l. elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta.
Gli Stati e i territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Secondo la relazione illustrativa, la disposizione è volta a «prevenire e contrastare fenomeni diffusi di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri».
Tuttavia, si tratta di un automatismo discriminatorio che appare irragionevole e perciò di dubbia legittimità.
Il comma 1 reca una deroga alla disposizione di cui all’art. 22, comma 5.01, del Testo unico, che prevede il rilascio automatico del nulla osta al lavoro se entro il termine di 60 giorni lo Sportello unico non ha acquisito dalla questura gli elementi ostativi al rilascio dello stesso.
La deroga opera in due circostanze:
a) domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta;
b) domande presentate in assenza dei presupposti di legge. In tali casi, il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis del Testo unico.
In tali casi, il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis del Testo unico.
Il comma 2 dispone la sospensione dell’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai lavoratori di cui al comma 1 fino alla conferma espressa, dallo Sportello unico per l’immigrazione, a seguito dell’espletamento delle verifiche di congruità di cui sopra.
La disposizione non si applica nel caso sia stato già rilasciato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il visto di ingresso in Italia. Nel caso in cui invece il visto di ingresso non sia stato ancora rilasciato, i relativi procedimenti pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del d.l. sono sospesi fino alla ricezione da parte dell’ufficio consolare della conferma dell’avvenuto rilascio, inviata esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico.
Ai sensi del comma 3, gli Stati e i territori caratterizzati da elevato rischio di contraffazione delle richieste di nulla osta al lavoro sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
È proprio questo immotivato automatismo discriminatorio presuntivo nei confronti di tutti i cittadini di questi Stati che appare irragionevole e perciò di dubbia legittimità.
L’art. 4 del d.l. prevede varie misure di potenziamento del personale e delle prestazioni di lavoro dell’amministrazione civile dello Stato coinvolta nella gestione dei flussi migratori per lavoro.
Il comma 1 estende il lasso temporale – includendovi l’anno 2025, con correlativa copertura finanziaria – in cui il Ministero dell’interno è autorizzato a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, destinate alla definizione delle procedure per l’instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese, nonché di regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
A tal fine, la disposizione novella l’art. 1, comma 683 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Reca, quel comma ora modificato, l’autorizzazione sopra ricordata. Si tratta dell’autorizzazione alla utilizzazione da parte del Ministero dell’interno, tramite una o più agenzie di somministrazione, di prestazioni da lavoro a contratto a termine. Questo, in deroga alla soglia di spesa stabilita in via generale (dall’art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010) circa l’avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La disposizione dell’art. 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022 prevedeva un’autorizzazione per gli anni 2023 e 2024.
La novella ora aggiunge il 2025. Quella disposizione poneva un limite massimo di spesa pari a: 7,4 milioni per il 2023; 44,86 milioni per il 2024. La novella rimodula la soglia di spesa per il 2024 (riducendola a 39,07 milioni) e aggiunge, per il 2025, la previsione di 10,52 milioni. Per la parte non novellata, rimane la previsione del comma 683 citato, secondo cui la finalità dell’utilizzo di queste prestazioni di lavoro a contratto a termine da parte del Ministero dell’interno consiste in una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, ed all’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La relazione tecnica del disegno di legge di conversione del d.l. stima un impiego di 570 unità lavorative presso gli Sportelli unici per l’immigrazione presso le prefetture e di 550 unità lavorative presso gli uffici per l’immigrazione delle questure.
Il comma 2 incrementa di 5 milioni per il 2024 il Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile (art. 44 d.lgs. n. 1/2018) per gli interventi richiesti dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri deliberi la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Le risorse del Fondo sono allocate sul cap. 7441 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La legge di assestamento per il 2024 (legge n. 118/2024) reca su tale capitolo uno stanziamento pari a 783,3 milioni di euro per il 2024 e a 340 milioni dal 2025.
Il comma 3 autorizza la spesa di 35 milioni per l’anno 2024, per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. Tale programma è stabilito dal Ministero dell’interno, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo originario prevedeva un’autorizzazione di spesa per 15 milioni. Le disposizioni di spesa recate dai commi 1, 2 e 3 sopra ricordati trovano nel comma 4 la loro copertura finanziaria.
Le disposizioni di spesa recate dai commi 1, 2 e 3 sopra ricordati trovano nel comma 4 la loro copertura finanziaria.
La quantificazione complessiva degli oneri è di 40 milioni per l’anno 2024; di10,52 milioni per l’anno 2025.
Vi si provvede:
a) quanto a 5 milioni per l’anno 2024, mediante utilizzo (di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;
b) quanto a 15 milioni per l’anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo previsto dalla legge n. 14 del 2024, n. 14 («Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno»), al suo art. 6, comma 5. Sono risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale;
c) quanto a 20 milioni, mediante utilizzo delle risorse del Fondo destinati agli interventi di riforma della polizia locale (istituito, con quel medesimo stanziamento, dall’art. 1, comma 995 della legge n. 178 del 2020); ed è voce di copertura finanziaria dell’incremento di dotazione, con riguardo al comma 3 circa la cooperazione di polizia con i Paesi terzi d’importanza prioritaria per le rotte migratorie;
d) quanto a euro 10.529.736 per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
I commi 5 e 6 di questo art. 4 del d.l. concernono materia ancora relativa allo svolgimento da parte del Ministero dell’interno di compiti connessi all’immigrazione, con riferimento alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale.
È disposto un incremento della dotazione organica del Ministero dell’interno, area degli assistenti, di 200 unità. Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che tali unità siano destinate, da ripartire in egual misura, al Dipartimento per le libertà e l’immigrazione ed al Dipartimento della pubblica sicurezza
La corrispettiva autorizzazione di spesa ammonta a 4,54 milioni per l’anno 2025, ed a 8,18 milioni a decorrere dal 2026. Di questa dotazione di spesa ‘a regime’, quota parte è destinata agli oneri assunzionali (7,47 milioni), a compenso per lavoro straordinario (376.019 euro) ed a buoni pasto (336 milioni). Correlativamente il Ministero dell’interno è autorizzato, per il triennio 2025-2027, a reclutare un contingente di personale pari a 200 unità dell’area degli assistenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, mediante due ‘vie’ di reclutamento: l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento “delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici”. Non si procede al previo svolgimento delle procedure di mobilità.
Per l’espletamento delle procedure di reclutamento, è autorizzata la spesa di 448.000 euro nel 2025. Per rendere più spedito il reclutamento, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell’interno può avvalersi di alcune speciali procedure, relative al reclutamento di personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ossia:
- la previsione nel bando di concorso dello svolgimento della sola prova scritta (ex art. 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; l’art. 35-quater è stato inserito dal decreto-legge n. 36 del 2022, all’art. 3, comma 1; il suo comma 3-bis è stato introdotto dal decreto-legge n. 44 del 2023, all’art. 1-bis, comma 1, lettera c));
- richiesta alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l’uso di tecnologie digitali (ex art. 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 44 del 2023, la quale ha specifico riguardo al personale non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno). La copertura finanziaria degli oneri è oggetto del comma 6.
Vi si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, per euro 4.540.328 per l’anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall’anno 2026;
b) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 7 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a reclutare mediante apposita procedura concorsuale un contingente di 200 unità nell’area degli assistenti con conseguente incremento della dotazione organica a decorrere dal 1° ottobre 2025.
In relazione all’incremento previsto dal comma 7, la relazione illustrativa allegata al d.l. fa presente che tale misura è necessaria al fine di fornire una risposta al crescente aumento della domanda di servizi, che viene rivolta al MAECI, in particolare nel rilascio dei visti di ingresso.
Il comma 8 incrementa di 50 unità del contingente di dipendenti a contratto secondo la legge locale ex art. 152 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18, da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico consolare.
Al riguardo nella relazione illustrativa il Governo fa presente che nelle sedi all’estero è fondamentale l’apporto di personale locale che conosca la lingua, il contesto politico e sociale e le usanze del luogo e fornisca un contributo insostituibile al buon andamento del servizio, nell’ambito delle mansioni tipiche di questa figura professionale, che risultano insostituibili in particolare in Paesi la cui lingua ufficiale è diversa dalle lingue veicolari internazionali. Come precisato nella relazione tecnica il costo unitario dei nuovi locali è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 46.757,87 pro capite. A tale importo unitario di circa 46.758 euro per il 2024 è stato applicato un tasso medio di aumento del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 48.161 per l’anno 2025.
Ai sensi del comma 9 agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20242026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come indicato al comma 9.
Nel dettaglio, tali oneri sono quantificati in euro 3.193.354 per l’anno 2025, euro 10.437.616 per l’anno 2026, euro 10.512.016 per l’anno 2027, euro 10.588.666 per l’anno 2028, euro 10.667.616 per l’anno 2029, euro 10.748.916 per l’anno 2030, euro 10.832.666 per l’anno 2031, euro 10.918.916 per l’anno 2032, euro 11.007.766 per l’anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall’anno 2034. Ai medesimi si provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l’anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall’anno 2026 mediante riduzione del richiamato stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026.
Ai sensi del comma 9 agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20242026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come indicato al comma 9.
L’art. 5 del d.l. disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – che sostituisce l’abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo –, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l’accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.
Il comma 1, lettera c), inserisce nel testo unico delle leggi sull’immigrazione, emanato con d. lgs. n. 286/1998, il nuovo art. 18-ter, recante la disciplina in materia di «permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Nell’assetto normativo previgente, il permesso di soggiorno nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo era disciplinato dai commi 12-quater, 12- quinquies e 12-sexies dell’art. 22 del medesimo TUI, i quali vengono abrogati dalla disposizione (comma 1, lettera d)). In particolare, l’art. 12-quater prescriveva che «nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis (per quanto concerne le condizioni di sfruttamento lavorativo il comma 12-bis rinvia all’art. 603-bis, comma 3 c.p.), è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno».
Il comma 1 del nuovo art. 18-ter del d.lgs. 286/1998 stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, il questore, su proposta dell’autorità giudiziaria, rilascia tempestivamente un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero, vittima del reato di cui all’art. 603-bis c.p., nonché del suo nucleo familiare, al fine di sottrarli alla violenza, all’abuso o allo sfruttamento.
Ai fini dell’emissione di tale permesso di soggiorno è necessario che, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’art. 603-bis c.p.:
a) siano accertate situazioni di violenza, abuso o di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale;
b) il lavoratore vittima di sfruttamento collabori utilmente all’emersione dei fatti di reato ed all’individuazione dei responsabili.
A tal riguardo si ricorda che l’art. 603-bis c.p. rubricato «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», sanziona le condotte che integrano il fenomeno del c.d. caporalato.
In particolare, l’art. 603-bis punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore, colui che:
- recluta manodopera, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
- utilizza, assume ed impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La norma prevede pene superiori (reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) se le condotte appena richiamate sono commesse mediante violenza e minaccia.
Il comma 3 dell’art. 603-bis stabilisce, inoltre, gli indici in presenza dei quali si versa in una situazione di sfruttamento, tra cui rientrano: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL, la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la presenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Il comma 4 prevede tre circostanze aggravanti ad effetto speciale che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà.
Esse sono:
1) il reclutamento di lavoratori sfruttati in misura superiore a tre;
2) il reclutamento di uno o più minori in età non lavorativa;
3) l’esposizione dei lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Il comma 2 del nuovo art. 18-ter prevede che, nel segnalare all’autorità giudiziaria o al questore situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero, l’Ispettorato nazionale del lavoro esprima contestualmente un parere anche in merito all’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno
Il comma 3 dell’art. 18-ter dispone che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del medesimo articolo rechi la dicitura “casi speciali”, ne stabilisce la durata in sei mesi e prevede la possibilità di rinnovarlo per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Si segnala che il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, decreto legislativo n. 286/1998), abrogato dal presente articolo, recava anch’esso la dicitura “casi speciali”, aveva durata semestrale e poteva essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Il permesso di soggiorno per “casi speciali” è oggi previsto per motivi di protezione sociale, per vittime di tratta (art. 18, decreto legislativo n. 286/1998), e per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis, decreto legislativo n. 286/1998).
Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del «regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori» (decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Il comma 2 del nuovo art. 18-ter prevede che, nel segnalare all’autorità giudiziaria o al questore situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero, l’Ispettorato nazionale del lavoro esprima contestualmente un parere anche in merito all’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
Il comma 3 dell’art. 18-ter dispone che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del medesimo articolo rechi la dicitura “casi speciali”, ne stabilisce la durata in sei mesi e prevede la possibilità di rinnovarlo per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del «regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori» (decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Come precisato dal comma 3 dell’art. 18-ter, il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
Secondo quanto disposto dall’art. 6 del d.l., a seguito della comunicazione anzidetta, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui al nuovo art. 18-ter TUI può essere ammesso alle misure di assistenza, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno (sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia), finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo.
Il comma 4 dell’art. 18-ter prevede che il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote migratorie di cui all’art. 3, comma 4, del TUI, 52 ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.
Secondo quanto disposto dal medesimo comma 4 dell’art. 18-ter, il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è revocato: - in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, o comunque accertata dal questore, - o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Il comma 5 dell’art. 18-ter prescrive che, qualora lo straniero venga condannato, anche con sentenza non definitiva, nonché mediante sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. «applicazione della pena su richiesta delle parti»), per il delitto di cui all’art. 603-bis c.p., possono essere disposte le misure della revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’art. 13 del TUI.
Il comma 6 dell’art. 18-ter prevede che, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della sta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
L’art. 5, comma 1, alla lettera a) novella l’art. 10-bis del TUI, in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
In particolare, vengono apportate alcune modifiche al comma 6 il quale, oltre a disporre la sospensione del procedimento penale relativo all’ingresso e al soggiorno illegale dello straniero allorquando sia presentata la domanda di protezione internazionale di cui al d.lgs. n. 251/2007, prevede altresì che si pronunci sentenza di non luogo a procedere nel caso di riconoscimento di protezione internazionale ovvero nel caso di rilascio del permesso di soggiorno in determinate ipotesi. Ebbene, la lettera a), tra queste determinate ipotesi, aggiunge il caso del «permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» di cui all’art. 18-ter di nuova introduzione, eliminando corrispondentemente quello del permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo di cui all’art. 22, comma 12-quater, soppresso dalla lettera d) della disposizione.
L’art. 5, comma 1, lettera b) del d.l. modifica, poi, l’art. 18, comma 3-bis, del Testo unico sull’immigrazione, il quale prevede che si applichi un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, agli stranieri (nonché ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo) che siano, tra l’altro, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 («riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”) e 601 (“tratta di persone») del codice penale.
La modifica aggiunge, tra i reati di cui può essere vittima lo straniero e dai quali discendono gli effetti giuridici appena richiamati, quello di “acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.).
Venendo, infine, alla lettera d) del comma 1 dell’articolo, come si è anticipato, al numero 2) essa dispone l’abrogazione dei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell’art. 22 del TUI (recanti la disciplina del permesso di soggiorno per “particolare sfruttamento lavorativo”), specificando, altresì, che ogni richiamo ai medesimi commi che sia contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all’art. 18-ter di nuova introduzione.
Al numero 1), la lettera d) del comma 1 dell’articolo interviene sul comma 12-bis dell’art. 22 del TUI, che sancisce l’aggravamento della pena prevista per il fatto di cui al comma 12 (occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato), tra l’altro, per il caso in cui «i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale».
Tali condizioni sono:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. La modifica sopprime le parole “di particolare sfruttamento”, lasciando solo il riferimento alle citate condizioni di cui al già richiamato terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale.
Il comma 2 dell’art. 5 prevede, infine, che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del nuovo art. 18-ter del TUI sia altresì revocato nei casi di cui all’art. 7, comma 1, del d.l.
Gli articoli 6 e 7 del d.l. riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all’emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo.
La specificazione, l’attuazione e l’individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza – elaborati sulla base delle «Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura» – recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l’iscrizione al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) dei soggetti aderenti a tale progetto.
Vengono altresì previsti i casi in cui tali misure non possono essere disposte o debbano essere revocate successivamente alla loro concessione. Beneficiari e Programma di assistenza.
L’ammissione del lavoratore alle suddette misure di assistenza può avvenire a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali, introdotto dal d.l. in favore del lavoratore straniero che contribuisce all’emersione dei casi di sfruttamento lavorativo (art. 6, comma 1).
Le misure di assistenza non possono avere una durata superiore a quella del permesso di soggiorno per casi speciali e possono essere riconosciute anche in favore dei parenti ed affini entro il secondo grado del lavoratore titolare del medesimo permesso di soggiorno (art. 6, commi 1 e 5). Si precisa in questa sede che il successivo art. 8, comma 2, dispone che le suddette misure di assistenza non si applicano in favore dei titolari del permesso di soggiorno per casi speciali, qualora agli stessi siano applicabili le misure per il reinserimento sociale e lavorativo e di sostegno economico previste dalla l. 6/2018 per i testimoni di giustizia.
La specificazione, l’attuazione e l’individuazione delle modalità esecutive delle misure di assistenza di cui trattasi – finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo – avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base delle Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura (di cui all’Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021), redatte nell’ambito del “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato” (2020-2022) (art. 6, comma 2, primo periodo).
Si ricorda che tale Piano prevede, tra le azioni prioritarie (azione n. 9), la pianificazione e attuazione di un sistema di servizi integrati (referral) per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e il rafforzamento degli interventi per la loro reintegrazione socio-lavorativa, con un compito di coordinamento affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l’iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma SIISL, il nuovo Sistema informativo digitale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e realizzato dall’INPS, che consente l'attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa quali l’Assegno di inclusione e il Supporto formazione e lavoro (art. 6, comma 2, secondo periodo).
I destinatari delle misure di assistenza possono beneficiare dell’assegno di inclusione – introdotto dal 1° gennaio 2024 quale misura nazionale di contrasto alla povertà attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro – senza che sia necessario da parte loro il possesso dei requisiti di cittadinanza, di reddito e patrimoniali previsti dalla normativa generale (art. 2, co. 2, lettere a) e b) del d.l. 48/2023) per la fruizione del suddetto assegno (art. 6, comma 3). Sul punto la Relazione tecnica allegata al d.l. precisa che l’accesso all’assegno di inclusione dei beneficiari del programma trova la sua relativa copertura nelle risorse specificamente destinate alla misura prevista dall’art. 1 del decreto-legge n. 48/2023.
Mancata concessione e revoca delle misure di assistenza.
Le misure di assistenza non possono essere disposte (art. 6, comma 4):
- in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (di cui all’art. 10-bis del d.lgs. 286/1998);
- se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
- in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al d.lgs. n. 159/2011), da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.
Le medesime misure di assistenza sono revocate quando, dopo la loro concessione, si verificano una o più delle seguenti circostanze (art. 7, comma 1):
- la condanna per un delitto non colposo;
- la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al d.lgs. 159/2011);
- la rinuncia espressa alle misure.
Le misure di assistenza possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro (art. 7, comma 2).
Oneri
Agli oneri derivanti dalla concessione delle misure di assistenza di cui trattasi, valutati in 180.000 euro per il 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie (di cui all’art. 45 del d.lgs. 286/1998) che viene contestualmente incrementato di 180.000 euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all'attività di controllo sugli enti del Terzo settore (di cui all’art. 96 del d.lgs. 117/2017) (art. 6, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, ultimo periodo).
Sul punto, la Relazione tecnica allegata al provvedimento chiarisce che l’intervento trova la sua copertura finanziaria nel Fondo nei limiti delle risorse disponibili sullo stesso a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché a regime, per 800.000 euro annui.
L’art. 8 del d.l. prevede l’applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all’art. 18-ter del testo unico immigrazione (“permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”).
Il comma 1 prevede che si applichino le misure di protezione e vigilanza (decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133), ove ne ricorrano i presupposti, nelle ipotesi di cui all’art. 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), introdotto dall’art. 5 del medesimo d.l., disciplina il «permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro».
In particolare, il comma 1 dell’art. 1 prevede che, nell’espletamento dei compiti e nell’esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno adotti i provvedimenti e impartisca le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere. I provvedimenti e le direttive possono essere disposti anche per le persone che, per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
Il comma estende quindi l’applicabilità dell’istituto appena richiamato alle ipotesi di cui all’art. 18-ter, d.lgs. n. 286/1998 («permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»).
La formulazione della disposizione fa riferimento alle “ipotesi” di cui all’art. 18-ter, differentemente dal comma 2, che estende la disciplina in materia di protezione dei testimoni di giustizia ai “titolari del permesso di soggiorno” di cui al medesimo art. 18-ter. I destinatari delle misure richiamate dai due commi sembrerebbero, quindi, non coincidere.
Il comma 2 dell’art. 8 prevede l’applicazione ai titolari del permesso di soggiorno indicati nel nuovo art. 18-ter del d.lgs. n. 286/1998 (come introdotto dall’art. 5 del d.l.) delle norme in materia di protezione dei testimoni di giustizia di cui alla l. n. 6 dell’11 gennaio 2018, qualora ne ricorrano i presupposti. In questi casi non si fa luogo all’applicazione delle misure di assistenza stabilite all’art. 6 del presente d.l.
L’art. 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all’art. 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l’ammissione al predetto beneficio.
L’art. 9 modifica il comma 4-ter dell’art. 76 del Testo unico in materia di spese di giustizia (d.p.r. n. 115 del 2022): si aggiunge un ulteriore periodo all’art. 76, comma 4-ter, in base al quale il lavoratore straniero, persona offesa del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.), che contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio senza limiti di reddito, alle medesime condizioni previste dal primo periodo dello stesso art. 76, comma 4-ter.
L’art. 10 (Modifica della sanzione massima per la violazione delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro) modifica l’art. 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 267/2003: innalza da euro 50 mila ad euro 60 mila, la sanzione massima prevista per le violazioni delle disposizioni di cui al predetto art. 18 del decreto legislativo n. 267 del 2003 – in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro – con riferimento alle pene pecuniarie proporzionali ivi previste.
La volontà del legislatore, così come indicato nella relazione illustrativa del d.l., è quella di uniformarsi agli aumenti già intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali previste dal medesimo art. 18, alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 aprile 2024, n. 56.
L’art. modificando il comma 5-quinquies dell’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003 (introdotto dal d.l. 2 marzo 2024, n.19), prevede che l’importo delle suddette pene pecuniarie proporzionali recate da tale art. 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non possa, in ogni caso, essere superiore a euro 60.000 (oltre a non poter essere inferiore a euro 5 mila.
L’art. 11, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) del d.l., interviene sulla disciplina relativa al potere, attribuito al Ministro dell’interno, di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché su quella riguardante le conseguenze derivanti dalla violazione dei pertinenti provvedimenti, prevedendo, tra l’altro, che avverso il provvedimento di fermo emanato dal prefetto è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria.
La disposizione regola anche il caso di violazione, da parte del comandante della nave, dell’obbligo di dare le informazioni richieste alle competenti autorità o di uniformarsi alle loro indicazioni, provvedendo altresì a definire in modo più puntuale la disciplina della reiterazione degli illeciti commessi in violazione degli obblighi in questione.
A tal fine sono apportate alcune modifiche all’art. 1, commi 2-bis e seguenti, del d.l. 130/2020, come modificati dal d.l. 1/2023. L’art. 1, comma 2, del d.l. 130/2020 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Il successivo comma 2-bis esclude che il provvedimento di interdizione al transito o alla sosta possa essere adottato in caso di operazioni di soccorso.
Di queste operazioni deve essere data immediata comunicazione al Centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera e devono essere effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità.
Ai fini dell’applicazione del comma 2-bis devono ricorrere congiuntamente una serie di condizioni che il medesimo comma provvede ad elencare e che l’intervento normativo in commento modifica, nella misura in cui interviene sulla condizione di cui alla lettera f).
In particolare, alla lettera a), l’art. 11, comma 1, del d.l. prevede che non possa essere limitato o vietato il transito e la sosta di navi nel mare territoriale qualora le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo per l’incolumità dei migranti né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. Nella formulazione previgente si faceva riferimento più genericamente a situazioni di pericolo “a bordo”.
Il comma 2-ter garantisce comunque il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità, pur facendo salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l’applicazione delle sanzioni di cui ai successivi commi 2-quater e 2-quinquies.
La lettera b) interviene sull’art. 1, comma 2-quater, del d.l. 130/2020.
Una nuova lettera b) dell’art. 11, comma 1, d.l. interviene sul richiamato comma 2-quater sotto altri profili.
Anzitutto, viene rimodulata la durata del fermo amministrativo della nave, attualmente stabilita in misura fissa di due mesi, prevedendo che possa essere determinata a partire da un minimo di trenta fino a un massimo di sessanta giorni.
L’autorità competente a emanare l’ordinanza di fermo, nonché quella di applicazione della sanzione amministrativa eventualmente irrogata al comandante della nave, è individuata nel prefetto. A tal fine l’organo accertatore, che è chiamato a contestare la violazione al destinatario mediante notifica, trasmette gli atti alla prefettura competente senza ritardo e, comunque, entro cinque giorni, per la decisione sulla sanzione amministrativa e sul fermo della nave.
Il prefetto si pronuncia, attraverso l’emanazione di un’ordinanza, nei cinque giorni successivi e, se dispone il fermo, deve indicarne la durata, decorrente dalla data della notifica della contestazione. Egli è tenuto, altresì, a nominare custode della nave l’armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvedono alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo, il prefetto deve tener conto della gravità della violazione e dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle relative conseguenze. Nelle more dell’adozione dell’ordinanza prefettizia, alla nave è interdetta la navigazione. Qualora il prefetto non adotti il provvedimento sanzionatorio, ovvero a fronte del mancato rispetto dei termini previsti dalla disposizione e sopra richiamati, l’avente diritto può chiedere al prefetto medesimo la restituzione della nave. Un’ulteriore modifica al comma 2-quater riguarda l’opposizione al provvedimento di fermo.
Avverso i provvedimenti del prefetto (tra i quali figura, appunto, anche quello di fermo) è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
L’art. 1 del d.l. 130/2020 è stato ulteriormente modificato.
In particolare, attraverso la nuova lettera b-bis), l’articolo in esame ne modifica il comma 2-sexies.
Tale disposizione attualmente stabilisce che, fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalle autorità competenti o non si uniforma alle loro indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione.
Le nuove norme, anzitutto, modificano la durata del fermo amministrativo della nave applicato qualora il comandante della nave o l’armatore non forniscano le informazioni richieste dalle autorità competenti o non si uniformino alle loro indicazioni, stabilendo che venga disposto per un minimo di dieci fino a un massimo di venti giorni (anziché “per venti giorni”, come attualmente previsto).
Inoltre, attraverso la sostituzione del terzo e del quarto periodo del comma 2-sexies, le nuove norme stabiliscono che, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo va da trenta a sessanta giorni (anziché di due mesi, come oggi previsto) e si applica il comma 2-quater, ad eccezione del primo e terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies.
Si chiarifica inoltre che cosa si intende per reiterazione della violazione dell’obbligo, da parte del comandante della nave o dell’armatore, di fornire le informazioni richieste dall’autorità competente: si prevede che questa si abbia nel caso di una nuova violazione, commessa con l’utilizzo della medesima nave e contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, è stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione dell’obbligo di fornire informazioni, salvo che l’autore (o l’obbligato in solido) provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei, specificamente volti a impedirne il compimento.
Infine, la lettera c) introduce una disposizione correttiva meramente formale, con riferimento al comma che attribuisce al prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione il potere di irrogare le sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo e quarto periodo, accertate dagli organi addetti al controllo (art. 1, comma 2-septies, d.l. 130/2020).
L’art. 11, comma 1, lettera d) novella la disciplina in materia di controlli di frontiera, al fine di includere le attività di ricerca e soccorso in mare effettuate in modo non occasionale da parte di aeromobili privati.
In particolare, dispone l’obbligo per gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca per il soccorso marittimo, di informare di ogni situazione di emergenza in mare: l’Ente dei servizi del traffico aereo competente; il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area in cui si svolge l’evento; i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.
Si specifica, inoltre, che il pilota deve attenersi alle indicazioni del Centro di coordinamento del soccorso marittimo responsabile.
Infine, si identificano le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione di tali obblighi e si individua l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) come autorità competente a irrogarle.
L’art. 11, comma 1, lettera d) modifica l’art. 1 del d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, aggiungendo una serie di commi (da 2-octies a 2-sexiesdecies) per disciplinare le attività di soccorso non occasionale da parte di aeromobili privati.
Come riportato anche nella relazione illustrativa, la nuova disciplina sulle attività degli aeromobili privati che collaborano per le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare, introdotta dal presente comma, è ispirata alla normativa già presente nel testo dell’art. 1 del d.l. n. 130/2020, adattandola, tuttavia, alla diversità del mezzo e delle autorità competenti.
In particolare, all’art. 1 del citato decreto, rubricato “disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera”, dopo il comma 2-septies, inserito anch’esso dal d.l., inserisce il comma 2-octies, con cui si dispone l’obbligo per gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso marittimo, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, i seguenti soggetti:
- Ente dei servizi del traffico aereo competente;
- Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area in cui si svolge l’evento;
- Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.
Il novellato comma 2-novies specifica che, nei casi di cui al comma precedente, il pilota in comando deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile. Il comma 2-decies indica che nei casi di violazione delle disposizioni citate, di cui ai commi 2-octies e 2-novies, si applica al pilota in comando dell’aeromobile una sanzione amministrativa da 2 a 10 mila euro, salve le sanzioni penali nei casi in cui il fatto costituisca reato. La responsabilità solidale si estende anche all’esercente e al proprietario dell’aeromobile.
Il comma 2-undecies specifica che, ai fini dell’accertamento e delle violazioni di cui al comma precedente, sono considerati agenti accertatori:
- il personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile;
- il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera;
- il personale dell’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine il comma 2-duodecies individua l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale autorità competente a irrogare le citate sanzioni, a cui viene trasmesso un rapporto dal funzionario o agente che ha accertato la violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689 del 1981.
Il comma, inoltre, indica che per le sanzioni si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda i proventi delle sanzioni, ai sensi del comma 2-septies dell’art. 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.
L’organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l’esercente dell’aeromobile o, in sua assenza, il pilota in Comando o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell’aeromobile a proprie spese.
Il comma 2-quaterdecies consente il ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all’ENAC, che provvede nei successivi cinque giorni.
Il comma 2-quinquiesdecies prevede che in caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.
Il comma 2-sexiesdecies infine indica che in caso di ulteriore reiterazione di questa violazione (di cui al comma 2-quinquiesdecies) si applica la confisca dell’aeromobile e l’agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.
4) Riforma della gestione delle migrazioni: 4.1) identificazione dei migranti mediante accesso ai dispositivi elettronici in loro possesso
L’art. 12 del d.l. disciplina, ai fini dell’identificazione dei migranti, l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.
In via preliminare, è introdotto l’obbligo per il migrante di cooperare all’accertamento della sua identità producendo gli elementi relativi all’età, all’identità, alla cittadinanza, ai Paesi di precedente soggiorno o transito, consentendo, se necessario, l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali
L’ispezione ‘autoritativa’ è prevista in caso di inottemperanza a tale obbligo, per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, o trattenuto in un centro in attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento), o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera, o minore straniero non accompagnato. L’ispezione così prevista è disposta dal questore ed eseguita dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Consiste nell’accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Rimane preclusa all’ispezione la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione.
L’interessato ha diritto di assistere in presenza di un mediatore culturale alle operazioni, delle quali è steso un verbale, il quale è trasmesso (entro quarantotto ore) all’autorità giudiziaria competente – individuata nel Giudice di pace, ovvero, per i minori non accompagnati, nel Tribunale dei minorenni – affinché l’ispezione ottenga (nelle successive quarantotto ore) la convalida, in assenza della quale i dati risultano illegittimamente controllati e dunque inutilizzabili.
Il comma 1 novella l’art. 11 (il quale scandisce gli obblighi del richiedente asilo), comma 1, del decreto legislativo n. 25/2008 (l’atto normativo di recepimento e attuazione della direttiva 2005/85/CE recante «norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»).
Secondo la disposizione fin qui vigente, lo straniero richiedente ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Ha altresì l’obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.
La novella aggiunge la previsione dell’obbligo, per lo straniero richiedente, di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità con le autorità di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 25, dunque le autorità competenti in materia di richiesta di protezione internazionale – ossia, oltre alle Commissioni territoriali, l’ufficio di polizia di frontiera ovvero la questura (competenti a ricevere la domanda di protezione internazionale).
Si aggiunge anche la previsione dell’obbligo di esibire o produrre gli elementi relativi all’età, all’identità, alla cittadinanza, al Paese di precedente soggiorno o transito, consentendo, se necessario, l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.
Una sequenza di successive novelle – recate dal comma 2 – incide sul Testo unico dell’immigrazione, emanato con d.lgs. n. 286/1998.
Alcune modificazioni incidono, in particolare, sull’art. 10-ter del Testo unico dell’immigrazione.
Tale articolo detta disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare e prevede che lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, sia condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi e nei Centri di accoglienza. Presso i medesimi punti di crisi sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico (oltre ad essere assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito).
Tutte queste novelle dispongono che in tali casi lo straniero abbia l’obbligo di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in possesso relativi alla età, all’identità, alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui abbia soggiornato o fatto transito in precedenza.
Tale obbligo comporta anche, se necessario, l’obbligo di consentire l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.
“Con il termine «dispositivi o supporti elettronici o digitali» si intendono tutti quegli strumenti che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell’utente, quali, ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3, ricevitori GPS, ecc. Possono essere dunque dispositivi dedicati – ossia dispositivi che possono essere utilizzati da un solo processo alla volta – oppure general purpose, ossia dispositivi versatili, adatti a molteplici impieghi”, si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione.
Ove tale obbligo non sia adempiuto dallo straniero, il questore può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi informativi sopra indicati, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.
È in ogni caso vietato l’accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione.
Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l’interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale.
Il verbale delle operazioni compiute dà atto delle disposizioni del questore ed indica le finalità, i criteri e le modalità dell’accesso, i dati controllati e l’esito delle operazioni. Così come riporta le eventuali dichiarazioni rese dall’interessato. Il verbale delle operazioni è trasmesso, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall’avvio delle operazioni, al Giudice di pace territorialmente competente. Il giudice di pace decide entro le successive quarantotto ore sulla convalida con provvedimento motivato.
Il provvedimento è comunicato all’autorità di pubblica sicurezza, che consegna alla straniera copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della correlativa documentazione.
Tale insieme di previsioni (che costituiscono i nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 10-ter del Testo unico) si applicano anche per il caso di trattenimento dello straniero in un centro per impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera (o negli altri casi di trattenimento consentiti dalla disposizione vigente posta dall’art. 14 del Testo unico, che è quello qui novellato).
Anche per questa situazione, infatti, si prevede per lo straniero trattenuto un obbligo di cooperazione ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in possesso relativi alla età, all’identità, alla cittadinanza, nonché ai Paesi di precedente soggiorno e transito, consentendo, se necessario, l’accesso ai suoi dispositivi elettronici mobili. Ed in caso di inosservanza di tale obbligo, valgono le medesime disposizioni sopra ricordate, circa l’accesso immediato disposto dal questore, convalidato dal Giudice di pace.
Un’ulteriore serie di novelle – recate dal comma 3 – incide sul d.lgs. n. 142/2015, di recepimento della disciplina europea relativa all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.
Una prima modifica incide sull’art. 6 d.lgs. n. 142/2015, il quale enumera i casi di trattenimento, ulteriori rispetto all’attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione.
Anche per questi casi di trattenimento si viene del pari a prevedere che, in caso di inosservanza, da parte dello straniero, dell’obbligo di cooperazione di cui al nuovo comma 2-bis dell’art. 10-ter del d.lgs. 25/2008, il questore possa disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in suo possesso, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Tale accesso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di elementi relativi alla età, all’identità, alla cittadinanza, nonché ai Paesi di precedente soggiorno, e con esclusione della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Il verbale delle operazioni è trasmesso, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall’avvio delle operazioni, al Giudice di pace territorialmente competente, il quale decide entro le successive quarantotto ore sulla convalida con provvedimento motivato. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della correlativa documentazione.
Tali previsioni sono introdotte quale novello comma 4-bis dell’art. 6 del citato decreto legislativo 142/2015 (in cui è introdotto il rinvio al nuovo comma 2-ter dell’art. 10-ter del Testo unico dell’immigrazione) e valgono (mediante modifica dell’art. 6-bis del medesimo decreto legislativo) anche per lo straniero trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera – allorché egli muova domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito – al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
Esse valgono anche – mediante novella all’art. 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 – per l’identificazione dei minori stranieri non accompagnati. In tal caso, l’autorità giudiziaria competente per la convalida della disposizione questorile di accesso ai dispositivi elettronici mobili è il Tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni di accesso ai dispositivi si svolgono alla presenza anche dell’esercente i poteri tutelari, se nominato.
Peraltro le disposizioni normative espressamente prevedono che l’ispezione dei dispositivi o supporti elettronici o digitali, quale prevista dalle disposizioni del d.l., non è estensibile alla corrispondenza e ad ogni altra forma di comunicazione.
Tale ‘limite’ mira ad evitare violazioni dell’art. 15 Cost. che prevede il diritto all’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, le cui limitazioni possono avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.
In ogni caso questi limiti legislativi rendono obbligatoria l’interpretazione restrittiva delle nuove norme legislative al fine di renderne l’applicazione conforme all’art. 15 Cost.
4) Riforma della gestione delle migrazioni: 4.2) la determinazione dell’elenco dei Paesi di origine sicuri ai fini della protezione internazionale
L’art. 12-bis del d.l., introdotto dalla legge di conversione in legge, prevede un elenco puntuale di “Paesi di origine sicuri” – tali nell’interezza del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede, circa l’individuazione dei Paesi di origine sicuri, una informativa annuale del Governo, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
Tale articolo traspone entro il d.l. n. 185/2024 il contenuto dell’art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158.
L’articolo detta un elenco puntuale di Paesi di origine sicuri. La qualificazione di “Paesi di origine sicuri” discende dalla normativa dell’Unione europea. La direttiva 2013/32/UE (del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 giugno 2013) recante «procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» (cd. direttiva procedure) ne tratta agli articoli 36 e 37 ed al correlativo allegato I.
Secondo tale ordito normativo europeo – oggi vigente, ancorché destinato ad esser sostituito dal regolamento dell’Unione europea n. 1348 del 2024, il quale avrà applicazione dal giugno 2026 – la sicurezza o meno del richiedente nel Paese di origine è criterio fondamentale per stabilire la fondatezza di una domanda di protezione internazionale. Ed un Paese di origine è designabile come “sicuro” se risponda ad alcuni requisiti. La normativa europea di futura applicazione attrarrà al livello dell’Unione europea la designazione dei Paesi di origine sicuri, pur mantenendo la facoltà per gli Stati membri di applicare norme legislative che consentano una designazione dei Paesi sicuri a livello nazionale.
In attesa di quella novazione si applica la direttiva del 2013, secondo la quale la designazione di Paese sicuro può essere effettuata da ciascuno Stato membro, entro il perimetro normativo tracciato dalla medesima direttiva, ma soltanto il d.l. n. 113/2018 recepì (all’art. 7-bis) questo specifico profilo, relativo all’individuazione dei Paesi di origine sicuri. A tal fine esso modificò il d.lgs. n. 25/2008 (atto di recepimento dell’antecedente direttiva 2005/85/CE recante «norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)», introducendovi un art. 2-bis.
L’art. 12-bis del presente d.l. modifica l’art. 2-bis del d.l. n. 25/2008 in vari sensi:
1) ‘legifica’ l’individuazione dei Paesi di origine sicuri, mediante una puntuale loro enumerazione, da aggiornare con atto normativo del pari primario;
2) esclude che la designazione di Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l’eccezione di parti del suo territorio;
3) prevede un’informativa periodica annuale del Governo al Parlamento, circa l’individuazione dei Paesi di origine sicuri;
4) aggiorna a fini di coordinamento la menzione dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (nell’acronimo: EASO), sostituendole quella di Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (dal momento che il primo, istituito dal regolamento europeo n. 439 del 2010, è stato sostituito da tale Agenzia, con il regolamento europeo n. 2303 del 2021).
Nella disposizione previgente rispetto all’attuale novella, l’individuazione dei Paesi di origine sicuri era demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia. L’elenco dei Paesi così definito era aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione europea. In conformità a tali previsioni, da ultimo era intervenuto il decreto ministeriale del 7 maggio 2024, con l’indicazione puntuale dei Paesi di origine sicuri.
La nuova disposizione introdotta dall’art. 12-bis del d.l., come convertito in legge, enumera essa stessa il novero di Paesi di origine da ritenersi sicuri.
Si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
Tale elenco ricalca quello reso dal decreto del Ministro degli affari esteri del 2024 sopra citato, con l’espunzione tuttavia di tre Paesi lì presenti (Camerun, Colombia, Nigeria), per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità.
La nuova elencazione è resa dalla disposizione introdotta dal decreto-legge, «in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dai riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti».
Peraltro, si deve rilevare che appare assai discutibile che l’Italia inserisca nel suo elenco dei Paesi “sicuri” Stati (come Egitto, Marocco, Algeria, Tunisia e Georgia), la cui situazione socio-politica è oggi non conforme ai requisiti previsti dalle norme UE per qualificarli quali Stati di origine sicura. Infatti dal dossier del Servizio studi del Senato si ricava che essi compaiono soltanto nell’elenco italiano e in nessun elenco degli altri Stati UE di immigrazione.
Altra novella, recata dalla lettera b), sopprime la previsione che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l’eccezione di parti del territorio.
Pertanto, la sicurezza di un Paese dev’essere rilevata con riferimento all’interezza del suo territorio, senza più possibile esclusione di sue zone.
Questo intervento normativo – si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – è inteso quale ricettivo di orientamento giurisprudenziale europeo. Infatti la citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), nel trattare questione pregiudiziale di interpretazione (sollevata da un tribunale della Repubblica ceca), ha interpretato la disposizione europea (l’art. 37 della direttiva n. 32 del 2013) come precludente la designazione di un Paese di origine come sicuro, quando alcune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni materiali per tale designazione (la quale deve essere resa in conformità dell’allegato I della medesima direttiva n. 32). Finché non entri in applicazione il regolamento dell’Unione europea n. 1348 del 2024 – il quale consente una designazione di Paese sicuro con eccezioni “per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili” (cfr. il suo art. 61, par. 2) – vale l’interpretazione giurisprudenziale europea ricordata, che la novella traspone entro il dettato del comma 2 dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.
Novella di mero coordinamento normativo è quella posta dalla lettera c), la quale menziona l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, in luogo dell’ormai soppresso (a seguito del regolamento dell’Unione europea n. 2303 del 2021) Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. Tale soggetto è menzionato dalla norma interna quale possibile fonte di informazioni, cui attinga la Commissione nazionale per il diritto d’asilo, onde fornire a sua volta informazioni per la valutazione se uno Stato non appartenente all’Unione europea sia un Paese di origine sicuro.
Infine, la lettera d) mediante l’aggiunta di un comma 4-bis entro l’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 dispone una informativa del Governo al Parlamento, “in relazione all’aggiornamento” periodico dell’elenco dei Paesi di origine sicuri sopra ricordato. Tale aggiornamento periodico (non è determinato il termine, che si direbbe annuale) è prescritto avvenga con atto avente forza di legge. Il nuovo elenco è notificato alla Commissione europea.
Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, il Consiglio dei ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari (senza ulteriori determinazioni di ordine procedimentale). La relazione riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente nonché dei Paesi di nuova inclusione. Questo, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali. La relazione tiene conto delle informazioni acquisite tramite la Commissione nazionale per il diritto d’asilo.
4) Riforma della gestione delle migrazioni: 4.3) Riforma in senso restrittivo dei requisiti per il richiedente ricongiungimento familiare
L’art. 12-ter, inserito del d.l. dalla legge di conversione in legge prevede una riforma in senso restrittivo la disciplina del ricongiungimento familiare dello straniero.
In primo luogo, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale.
In secondo luogo, introduce il requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, che fanno richiesta di ricongiungimento familiare. Tale condizione non si applica in caso di ricongiungimento del figlio minore.
Il diritto all’unità familiare dello straniero è disciplinato dal testo unico in materia di immigrazione (TUIM, d.lgs. 286/1998) agli articoli 28 e seguenti.
In particolare, l’art. 28, comma 1, prevede che possono beneficiare del ricongiungimento familiare gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per asilo.
La norma in esame, al comma 1, lettera a), interviene su quest’ultima categoria di beneficiari, in modo da chiarire che vi rientrano soltanto i titolari di permesso di soggiorno per asilo in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche, dunque, i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né tantomeno i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale).
Si rileva, tuttavia, che anche attualmente gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non hanno diritto al ricongiungimento familiare (art. 28, comma 10 d.lgs. n. 286/1998).
La lettera b) del comma 1 prevede che gli stranieri di cui sopra – che possono beneficiare del ricongiungimento familiare –, ad eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono aver maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni consecutivi.
Tale condizione si applica a tre delle quattro categorie di soggetti per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento, vale a dire:
- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Restano, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione del requisito introdotto dalle nuove norme i figli minori, per i quali può essere richiesto il ricongiungimento anche in mancanza della permanenza consecutiva di due anni del genitore.
Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia che fa salve le deroghe previste dal TUIM e dalla normativa europea.
L’art. 12-quater, introdotto nel d.l. dalla legge di conversione, prevede che la valutazione di conformità dell’alloggio, ai fini della domanda di ricongiungimento familiare, è subordinata alla verifica del numero degli occupanti nonché dei requisiti minimi di superficie ed igienico-sanitari dei locali d’abitazione stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.
In merito, si ricorda che in base all’art. 29, comma 3, lett. a) d. lgs. n. 286/1998, lo straniero che richiede il ricongiungimento, oltre al possesso di un titolo di soggiorno tra quelli indicati all’art. 28, deve dimostrare la disponibilità di alcuni requisiti, tra cui un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. La disposizione specifica ulteriormente che nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Pertanto, la conformità dell’alloggio deve essere accertata dai competenti uffici comunali. A tal fine, l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio (v. art. 6, co. 1), lett. c), d.p.r. n. 394/1999, di esecuzione del TU immigrazione).
La circolare del Ministero dell’interno del 18 novembre 2009, n. 7170, chiarì, allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi sul territorio nazionale, che «i Comuni, nel rispetto della loro autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all’idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della sanità».
In linea generale, i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
La normativa richiamata stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:
- 1 abitante – 14 mq;
- 2 abitanti – 28 mq;
- 3 abitanti – 42 mq;
- 4 abitanti – 56 mq;
- Per ogni abitante successivo + 10 mq.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.
La superficie non è l’unico requisito da rispettare, ma ne esistono diversi, quali l’igiene, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc.
La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di igiene pubblica dell’A.S.L. La richiesta del certificato di idoneità alloggiativa può essere fatta dal proprietario dell’alloggio, dall’affittuario o dal soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell’immobile.
La circolare ministeriale 17.4.2012 n. 3 ha chiarito che l’attestato di idoneità alloggiativa non è un certificato, ma rappresenta un attestato di conformità tecnica reso dagli uffici tecnici comunali. Tale attestato, quindi, non può essere sostituito da un’autodichiarazione.
La modifica che il d.l. introduce nel TU stabilisce che
1) ai fini della idoneità alloggiativa, dovrà essere altresì verificato il numero degli occupanti dell’alloggio. Alla luce della formulazione della norma, sembrerebbe che tale verifica spetti comunque agli uffici comunali;
2) l’idoneità alloggiativa deve essere verificata sulla base dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto di occupanti.
Rispetto a quanto stabilito dalle norme previgenti che configura quale mera facoltà l’osservanza, da parte dei comuni, della normativa di cui al citato DM ai fini del rilascio della certificazione di idoneità abitativa, la modifica legislativa introduce l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti ivi previsti.
5) La riforma delle procedure amministrative in materia di esame delle domande di protezione internazionale
L’art. 13 prevede modifiche dell’applicazione delle procedure di protezione internazionale in frontiera e delle procedure di trattenimento degli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea o in operazioni di soccorso in mare.
In particolare:
1) viene introdotta nel TU immigrazione una nuova ipotesi di respingimento applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere dell’UE e condotti nelle zone di frontiera o di transito (comma 1);
2) si prevede, con una modifica al d.lgs. n. 25/2008, che nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura di esame della domanda in frontiera, la decisione di rigetto reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio che produce gli effetti del provvedimento di respingimento (comma 2).
3) Con ulteriori modificazioni al d.lgs. n. 142/2015: si modifica la disciplina dell’attestato nominativo, prevedendone il rilascio, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in tutte le ipotesi di trattenimento del richiedente disciplinate dal decreto e stabilendo che l’attestato, oltre a certificare la qualità di richiedente, attesta l’identità dichiarata dall’interessato (comma 3, lett. a);
4) viene estesa la possibilità di trattenere lo straniero, durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, non solo in caso mancata consegna di un documento di riconoscimento ovvero di mancata garanzia finanziaria, anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, ossia nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare tale garanzia ed il perfezionamento della relativa procedura, nonché si prevede che anche al richiedente che non è trattenuto si applica comunque la procedura accelerata in frontiera ed è rilasciato l’attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo (comma 3, lett. b).
5) Il comma 1 introduce un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, che si può applicare nei confronti degli stranieri rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti nelle zone di frontiera o di transito. A tal fine, la disposizione modifica il TU immigrazione, introducendo una lettera b-bis) al comma 2 dell’art. 10, che disciplina il respingimento differito La modifica introdotta estende pertanto la possibilità di disporre il respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera anche nei confronti degli stranieri rintracciati in operazioni di controllo alle frontiere, ivi incluse quelle di soccorso in mare, e condotti nelle zone di transito e di frontiera individuate ai fini dell’applicazione delle procedure accelerate alle domande di protezione internazionale ex art. 28-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008 che demanda ad un decreto ministeriale l’individuazione delle aree di frontiera o di transito, in cui è applicabile, in presenza di determinati presupposti, una procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale.
In proposito si ricorda che il d.m. Interno 5 agosto 2019 ha individuato nelle seguenti province le zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale: − Trieste, Gorizia; − Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi; − Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; − Trapani, Agrigento; − Città Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.
Si ricorda altresì che la legge n. 14 del 2024, di ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, ha equiparato le aree concesse in uso all’Italia da parte dell’Albania alle zone di frontiera o di transito, ex art. 28-bis, comma 4.
Il comma 2 introduce due diverse modifiche al d.lgs. n. 25/2008.
Con la prima si specificano, con riferimento ai contenuti dell’opuscolo informativo che viene consegnato al richiedente all’atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, che esso illustra i principali diritti e doveri del richiedente «durante la procedura di esame della domanda» e non, come nella vigente formulazione, i diritti e i doveri riferiti alla sua permanenza in Italia (lettera a), che modifica l’art. 10, co. 2, lett. b) del decreto).
Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione pare finalizzata anche a dare puntuale applicazione delle disposizioni recate dal Protocollo tra il Governo italiano e il Consiglio dei Ministri albanese, del 6 novembre 2023.
Ai sensi del citato art. 10, l’opuscolo informativo è redatto dalla Commissione nazionale e serve ad illustrare al richiedente, oltre ai principali diritti e doveri (come modificati dalla novella in commento): a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai centri; b) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle; c) l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio gratuito di informazione di cui al comma 2-bis; d) l’elenco dei Paesi designati di origine sicuri.
L’ulteriore intervento recato dalla lettera b) del comma 2 riguarda le ipotesi nelle quali, all’esito dell’esame della domanda di asilo, scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale: tali ipotesi sono enumerate dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008, come riformulato ad opera del d.l. 20/2023, in cui si stabilisce che il provvedimento di diniego, alla scadenza del termine per l’impugnazione, comporta l’obbligo di lasciare il territorio nazionale ed è direttamente comprensivo anche dell’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente. La norma vigente prevede a tal fine che «l’attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e il Questore procede ai sensi del medesimo articolo.
In sostanza, la disposizione stabilisce l’unificazione del provvedimento negativo della Commissione territoriale (o della Commissione nazionale asilo) e del conseguente provvedimento di rimpatrio dello straniero. Pertanto, tale decisione può essere impugnata in Tribunale con un ricorso unitario.
Rispetto a tale quadro la lettera b) aggiunge un nuovo comma 4-bis all’art. 32, ai sensi del quale, nei medesimi casi di cui all’art. 32, comma 4, primo periodo – ossia nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale (ai sensi dell’art. 32, comma 1), di inammissibilità della domanda reiterata presentata ai sensi degli artt. 29 o 29-bis e, infine, di dichiarazione di estinzione del procedimento a seguito di ritiro esplicito dell’istanza da parte del richiedente ai sensi dell’art. 23 – qualora però la procedura di esame della domanda di protezione internazionale si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2-bis (ossia domanda presentata da straniero proveniente da un Paese di origine designato come “sicuro” oppure da uno straniero fermato per aver eluso (o tentato di eludere) i relativi controlli), la decisione reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento ex art. 10, co. 2, lett. b-bis, TU immigrazione.
La novella specifica che anche in questo caso trova applicazione l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 32, e pertanto il provvedimento può essere impugnato con ricorso unitario.
Il comma 3 dell’articolo in esame reca alcune modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che disciplina, in attuazione della direttiva 2013/33/UE, nonché della direttiva 2013/32/UE, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. decreto accoglienza).
Alla lettera a) è modificato l’art. 4, comma 2, d. lgs. n. 142/2015, che disciplina contenuto e modalità di rilascio dell’attestato nominativo, che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale a coloro che sono trattenuti in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Generalmente, al richiedente protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo che costituisce documento di riconoscimento (art. 4, comma 1, d.lgs. 142/2015).
Nel caso in cui il richiedente è trattenuto in un CPR, in luogo del permesso di soggiorno è rilasciato un attestato da parte della questura che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale, ma non certifica l'identità del richiedente (art. 4, comma 2, d.lgs. 142/2015). Con le modifiche introdotte:
- si prevede che il rilascio dell’attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, avvenga in tutte le ipotesi di trattenimento del richiedente disciplinate dal decreto e non solo in quelle previste all’art. 6 (artt. 6 e 6-bis, d.lgs. 142/2015) (lettera a), n. 1.1);
- si specifica il contenuto dell’attestato nominativo, che deve recare il codice unico d’identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente (lettera a), n. 1.2);
- si conferma che l’attestato ha effetti di certificazione quanto alla qualità di richiedente protezione internazionale, aggiungendo altresì che lo stesso è funzionale altresì ad attestare l’identità dichiarata dall’interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi del Testo unico in materia di documentazione amministrativa, ossia costituisce documento di riconoscimento, con il quale s’intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (art. 1, co. 1, lett. c), d.p.r. n. 445/2000). Nella versione finora vigente, invece, la disposizione del decreto accoglienza stabiliva solo che l’attestato non certifica l’identità del richiedente.
In altri termini, la nuova riformulazione dell’art. 4, co. 2, del d. lgs. n. 142/2015, rende di portata generale la disposizione già prevista dall’art. 3, comma 5, della legge di ratifica del Protocollo con l’Albania n. 14 del 2024, per il richiedente asilo trattenuto nelle strutture situate in Albania, sia quelle equiparate ad hotspot, sia quelle equiparate ai CPR. Alla lettera b) del medesimo comma 3 sono introdotte tre modifiche all’art. 6-bis del decreto accoglienza, che disciplina il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera (ex art. 28-bis, co. 2, lett. b) e b-bis)) fino alla decisione sull’eventuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della medesima domanda.
Il d.l. n. 20/2023 ha introdotto con riguardo ai richiedenti di cui all’art. 28-bis, co. 2, lett. b) e b-bis), d.lgs. n. 25/2008 (ossia straniero proveniente da un Paese di origine designato come “sicuro” oppure da uno straniero fermato per aver eluso (o tentato di eludere) i relativi controlli), una nuova ipotesi di trattenimento, stabilendo che in questi casi il richiedente che non abbia consegnato il «passaporto o altro documento equipollente» o che non abbia prestato «idonea garanzia finanziaria», possa essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera (o nelle zone di transito), «al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato» (art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015).
Il trattenimento, che può avvenire in appositi locali presso gli hotspot ovvero, in casi di arrivi consistenti e ravvicinati, nei Centri di accoglienza prossimi alla frontiera o alla zona di transito, non può protrarsi oltre il tempo necessario per lo svolgimento della procedura di frontiera e non oltre le quattro settimane.
La prima modifica serve a correggere un riferimento normativo nel corpo del comma 1 del citato art. 6-bis: infatti, in caso di procedura in frontiera i termini sospensivi sono disciplinati dall’art. 35-ter del decreto procedure, e non come finora indicato, dall’art. 35-bis, co. 4 (lettera b), n. 1).
La seconda modifica sostituisce il primo periodo del comma 2 dell’art. 6-bis al fine di estendere la possibilità di trattenere lo straniero anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, ossia nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare tale garanzia ed il perfezionamento della relativa procedura (lettera b), n. 2).
Come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, tale disposizione è volta ad evitare che la manifestazione di volontà di prestare la garanzia – in attesa del completamento del relativo iter procedurale – possa diventare uno strumento di elusione delle disposizioni vigenti in materia di trattenimento, impedendo che lo straniero possa rendersi irreperibile in quel periodo.
L’ultima modifica (lettera b), n. 3), aggiungendo un nuovo comma 2-bis, precisa, al fine di evitare dubbi in sede applicativa (secondo quanto specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione) che al richiedente sottoposto alla procedura di frontiera che non è trattenuto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6-bis, avendo evidentemente consegnato il passaporto o prestato la garanzia finanziaria:
- si applica comunque la procedura accelerata in frontiera di cui all’art. 28-bis, comma 2-bis, del decreto procedure e, in caso di ricorso, la sospensione di cui all’art. 35-ter. Si tratta di una esplicitazione, in quanto la portata normativa della disposizione era evincibile dalle stesse previsioni dell’art. 28-bis, comma 2-bis;
- è rilasciato l’attestato nominativo di cui all’art. 4, comma 2, come modificato dal d.l., in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo. In tal caso, invece, si tratta di una deroga alla disposizione generale di cui al citato art. 4, co. 2, che prevede il rilascio dell’attestato nominativo solo in caso di trattenimento.
L’art. 14 del d.l. introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, in particolare includendovi, oltre all’allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o di trattenimento, l’ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla Commissione territoriale, nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento.
In tali casi, si prevede che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l’esame della domanda, ove non siano ricavabili elementi di valutazione della stessa, ma altresì decidere il rigetto, ove la ritenga infondata in base ad un adeguato esame del merito.
In caso di sospensione, il richiedente potrà chiederne per una sola volta la riapertura, entro nove mesi, decorsi i quali il procedimento sarà automaticamente estinto.
Si specifica, infine, che in caso di domanda presentata da richiedente che proviene da un Paese di origine sicuro nell’ambito di una procedura accelerata, fatta salva la possibilità di un esame del merito, l’allontanamento ingiustificato o la mancata presentazione al colloquio determinano il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell’onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare.
La principale novità introdotta dall’articolo in commento sta nella integrale sostituzione dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 25/2008, che finora ha disciplinato una sola ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in seguito ad allontanamento ingiustificato del richiedente asilo dalle strutture di accoglienza ovvero a sottrazione alla misura del trattenimento, al fine di introdurre una più ampia ed organica disciplina della materia, dove confluiscono ulteriori casi.
Lo scopo della riformulazione, secondo la relazione illustrativa, è di razionalizzare la materia coordinando diverse previsioni relative alle situazioni di assenza, irreperibilità ed allontanamento ingiustificato del richiedente asilo attualmente contenute nel decreto procedure. Sul punto si ricorda che in base alla normativa europea (art. 28 della direttiva 2013/32/UE) gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti in materia di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa. Al contempo, però, si stabilisce che gli Stati sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame della sua domanda, il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda.
In particolare, gli Stati possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata.
Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta così come possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso. A livello di quadro normativo interno, l’art. 23 d. lgs. n. 25/2008 disciplina la diversa ipotesi di una volontà esplicita di ritirare la domanda da parte del richiedente prima dell’audizione presso la competente Commissione territoriale, che deve essere formalizzata per iscritto e comunicata alla Commissione territoriale, che dichiara l’estinzione del procedimento.
Il nuovo art. 23-bis, introdotto dal comma 1, lettera c) dell’art. 14 del d.l. prevede che la domanda di protezione internazionale si intenda implicitamente ritirata in due fattispecie (comma 1):
a) nel caso in cui il richiedente, prima di essere convocato per il colloquio con la Commissione territoriale per il diritto di asilo (disciplinato dell’art. 12 del decreto procedure), si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento (cioè l’ipotesi già considerata dal previgente art. 23-bis). Rispetto a tale ipotesi, si chiarisce che resta salvo quanto disposto dall’art. 6, co. 3-bis, del decreto procedure, ai sensi del quale ove lo straniero non si presenti presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell’identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda e il procedimento non s’intende instaurato;
b) nel caso in cui il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione (cioè indipendentemente dal fatto che il richiedente risulti ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e/o che se ne sia allontanato) e la notificazione della convocazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 11 comma 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo, che appunto disciplinano le notificazioni degli atti e dei provvedimenti al richiedente asilo. In proposito si ricorda che fattispecie analoga era finora considerata all’art. 12, comma 4, del decreto procedure, ai sensi del quale, ove il cittadino straniero, benché regolarmente convocato, non si presentasse al colloquio senza aver chiesto rinvio, l’autorità decidente decideva sulla base della documentazione disponibile.
Tale disposizione, che appare superata dal nuovo art. 23-bis, è contestualmente abrogata dal comma 1, lettera b) dell’art. 14 del d.l.
A differenza della norma abrogata, nella nuova ipotesi di ritiro implicito per assenza al colloquio non si fa alcun riferimento alla eventualità di una richiesta di rinvio del colloquio da parte dello straniero. Si valuti un approfondimento in merito alla questione, come ricostruita in base alla normativa previgente.
Il nuovo art. 23-bis dispone che in entrambe le due riformulate ipotesi di ritiro implicito della domanda, la Commissione territoriale può (nuovo comma 2):
- rigettare la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, in linea con l’art. 3 d.lgs. n. 251/2007 che reca la disciplina generale dei criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale;
- ovvero sospenderne l’esame, come già previsto, ma ora alla condizione che dalla domanda non siano ricavabili elementi di valutazione della stessa.
Ai sensi del comma 3 della novella, come previsto ora, in caso di sospensione del procedimento, il richiedente potrà chiederne per una sola volta la riapertura, entro nove mesi dalla sospensione, decorsi i quali il procedimento sarà automaticamente estinto.
Il successivo comma 4 disciplina il caso specifico di domanda presentata da richiedente che proviene da un Paese di origine sicuro nell’ambito di una procedura accelerata (esattamente la disposizione fa riferimento alle procedure di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b-bis) e c), e comma 2-bis), stabilendo che, fatta salva la possibilità di un esame del merito, il verificarsi di una delle due ipotesi previste dal nuovo comma 1 (ossia allontanamento ingiustificato e mancata presentazione al colloquio) determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell’onere – di cui all’art. 9, comma 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 – di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare.
Ciò che da solo in base alla vigente disciplina basta per motivare una decisione di rigetto della domanda. Il comma 4 specifica altresì che, in questa stessa ipotesi trovano applicazione i commi 4 e 4-bis dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 (l’ultimo dei quali introdotto dall’art. 13, co. 2, lett. b), del d.l.).
Ciò significa che il provvedimento di diniego, alla scadenza del termine per l’impugnazione, comporta l’obbligo di lasciare il territorio nazionale ed è direttamente comprensivo anche dell’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente. Qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, la decisione reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio che tiene luogo e produce gli effetti di un provvedimento di respingimento.
Infine, il comma 5 del nuovo art. 23-bis, aggiornando le previsioni del terzo periodo del comma 2 della formulazione previgente, qualifica la eventuale domanda presentata dal richiedente, successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 o all’estinzione del procedimento di cui al comma 3, quale domanda reiterata, sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell’art. 29, co. 1-bis del decreto procedure. E specifica che, in tale sede, sono valutati i motivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell’allontanamento.
L’introduzione della nuova disciplina del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale è alla base delle ulteriori modifiche al d.lgs. n. 25/2008 stabilite nell’art. 14 del d.l..
In particolare, il comma 1, lettera a) aggiorna la definizione di «domanda reiterata», contenuta all’art. 2, co. 1, lett. b-bis), d. lgs. n. 25/2008, alla luce della nuova disciplina sul ritiro implicito di cui all’art. 23-bis.
La disposizione finora vigente intendeva come reiterata l’ulteriore domanda presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso di ritiro esplicito ex art. 23 ovvero nel caso di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi del previgente art. 23-bis, co. 2.
Tale ultimo riferimento è modificato in conseguenza della nuova disciplina, che qualifica come reiterata la domanda presentata dal richiedente, successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 o all’estinzione del procedimento di cui al comma 3 del nuovo art. 23-bis.
Il comma 1, lettera b) dispone l’abrogazione dei commi 4 e 5 d.lgs. n. 25/2008, circa le ipotesi di assenza al colloquio del richiedente, anche qualora non ospitato nelle strutture di accoglienza.
L’art. 15 d.l. disciplina la revoca della protezione speciale: assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della protezione speciale, che è ora ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, i principi e le garanzie procedimentali previsti per il procedimento di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.
La lettera a) del comma 1 attribuisce alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza a procedere alla revoca della protezione speciale, analogamente a quanto già previsto per la revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.
Si introduce un comma 1-quater all’art. 5 d.lgs. n. 25/2008, ai sensi del quale la protezione speciale può essere revocata qualora sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato.
La lettera b) del comma 1 prevede che ai procedimenti di revoca della protezione speciale si applicano le disposizioni dell’art. 33 del d.lgs. n. 25/2008, che definisce le garanzie procedimentali da rispettare nei casi di revoca o cessazione della protezione internazionale, “in quanto compatibili”. A tal fine è introdotto un nuovo comma 3-ter al citato art. 33.
Considerato che il primo comma dell’art. 35 del d.lgs. n. 25/2008 ammette il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria «avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all’articolo 33», parrebbe inoltre confermata anche la possibilità di impugnazione del provvedimento di revoca della protezione speciale secondo le procedure regolate dal capo V del d. lgs. n. 25/2008.
In merito ai procedimenti di revoca e cessazione della protezione internazionale, allo straniero è garantita l’informazione per iscritto dell’avvio del procedimento e dei motivi dell’esame e la possibilità di esporre, in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui lo status non dovrebbe essere revocato o cessato (art. 33, co. 1, d.lgs. n. 25/2008). A tali procedure si applicano i medesimi principi e le garanzie procedurali previste per l’esame delle domande di protezione internazionale, previsti dal Capo II del decreto procedure (art. 33, co. 2).
La decisione relativa alla revoca dello status di protezione internazionale non può quindi intervenire in modo automatico ma deve essere garantita la partecipazione dell’interessato al procedimento tramite una memoria difensiva o, se richiesto dallo stesso, tramite una nuova audizione da tenersi avanti la Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Inoltre, in caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, comma 2-bis, e all’art. 32, commi 3 e 4 del medesimo decreto procedure (art. 33, co. 3).
Pur in assenza di un richiamo esplicito, parrebbe che anche a seguito della revoca della protezione speciale valga il divieto di espulsione dello straniero, alla luce della disciplina generale già richiamata di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1. del TU immigrazione, ossia in presenza dei rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti che l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare.
Ciò anche sulla base di quanto disposto ai sensi dell’art. 32, co. 4, del d.lgs. n. 25/2008, sulla verifica delle condizioni di inespellibilità di cui all’art. 19, co. 1 e 1.1. TU, la cui applicazione è confermata ai sensi dell’art. 33, co. 3 per i procedimenti di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.
L’art. 15-bis (Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori) prevede l’applicazione della disciplina di deroga prevista per i contratti secretati da parte del Codice dei contratti pubblici, per la fornitura di mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori.
Si prevede poi l’esonero dell’amministrazione appaltante dagli obblighi di motivazione delle cause che determinano l’applicazione di tali misure e, in ogni caso, ove l’oggetto, gli atti o le modalità di esecuzione dei suddetti contratti riguardi informazioni, documenti, atti, attività o cose sottoposte a classifica di segretezza, resta ferma la disciplina dettata sui contratti secretati dal Codice dei contratti pubblici e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela delle informazioni classificate.
L’art. 15-bis prevede al comma 1, che l’affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi, relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi, per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato secondo quanto disposto in materia di contratti secretati dall’art. 139, comma 1, lettera b), del Codice dei contrati pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).
Si specifica, inoltre, che quanto previsto è disposto in considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell’esecuzione dei relativi contratti.
L’art. 139, comma 1, del Codice dei contrati pubblici prevede una deroga alle disposizioni del Codice relative alle procedure di affidamento nei seguenti casi: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Il comma 2 specifica che, in relazione ai suddetti appalti, non trova applicazione l’adempimento previsto all’art. 139, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che dispone che, ai fini della suddetta deroga prevista dal Codice, le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.
Il comma 3 prevede che per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall’art. 139 del Codice dei contratti pubblici e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate. L’art. 139 del Codice dei contrati pubblici stabilisce inoltre al comma 3 che i contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti, nonché del nulla osta di sicurezza previsto all’art. 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che stabilisce che per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
Il comma 4 del medesimo art. 139 stabilisce poi che l'affidamento dei contratti art. avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
Il comma 5 attribuisce alla Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, l’esercizio del controllo preventivo sui provvedimenti motivati da parte delle stazioni appaltanti, il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti, nonché il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attività prevista è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
L’art. 15-ter (Disposizioni in materia di rimpatrio volontario e assistito) del d.l. modifica l’art. 14-ter d.lgs. n. 286/1998, che disciplina i programmi di rimpatrio assistito.
L’art. 15-ter alla lettera a), interviene su tale disposizione prevedendo che, nella definizione delle linee guida, siano fissati criteri di priorità che tengano conto, altresì, della provenienza dello straniero da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione.
La lettera b) interviene, invece, sul comma 5 dell’art. 14-ter, che individua le categorie di stranieri a cui i programmi di rimpatrio assistito non si applicano.
Si modifica la lettera b) dell’elencazione contenuta all’art. 14-ter, comma 5, con l’obiettivo di ampliare la sfera dei soggetti destinatari dei programmi di rimpatrio volontario.
Anzitutto, vengono “esclusi dall’esclusione” ad oggi operante – con la conseguente possibilità di ammissione ai programmi di rimpatrio assistito – i soggetti di cui all’art. 13, comma 4, lettera d), vale a dire coloro che, destinatari di un provvedimento di espulsione, senza un giustificato motivo non abbiano osservato il termine concessogli, su loro richiesta, dal prefetto per la partenza volontaria, ai sensi dell’art. 13, comma 5, TUI.
In secondo luogo, vengono ricompresi tra gli esclusi dai programmi di rimpatrio volontario coloro che non hanno ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione dell’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998. Tale disposizione stabilisce che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
Rispetto alla formulazione previgente dell’art. 14-ter, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, risultano, dunque, “esclusi dall’esclusione”, e perciò potenzialmente ammessi ai programmi di rimpatrio volontario:
- coloro che non abbiano ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione del comma 5 dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 14, che regola le modalità di esecuzione dell’espulsione (art. 13, comma 4-bis, lett. d, il cui richiamo ad opera dell’art. 14-ter, comma 5, viene abrogato);
- coloro che abbiano violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998 (art. 13, comma 4-bis, lett. e, il cui richiamo ad opera dell’art. 14-ter, comma 5, viene abrogato). Tale ultima disposizione stabilisce che, laddove sia concesso allo straniero – dal prefetto, e su richiesta – un termine per la partenza volontaria, il questore – oltre a chiedere allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo – dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
L’art. 15-quater (Disposizioni in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l’immigrazione e la sicurezza) integra l’art. 4, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, stabilendo che la notifica del provvedimento che reca la decisione di rilascio, di rifiuto, di annullamento o di revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS avvenga mediante il servizio di posta elettronica.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis d.lgs. n. 286/1998 – oggetto della modifica apportata –, l’autorizzazione ai viaggi deve essere richiesta dai cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del regolamento (UE) 2018/1240, e viene rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall’Unità nazionale ETIAS.
La nuova norma specifica che la comunicazione relativa al rifiuto, all’annullamento o alla revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all’indirizzo di posta di cui all’art. 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notifica si intende perfezionata nel momento dell’avvenuto invio del messaggio di posta elettronica.
L’art. 15-quinquies (Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all’accoglienza dei richiedenti) al comma 1, prevede che a coloro che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale, senza un giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dall’ingresso in Italia, si applica la procedura accelerata di esame.
Al contempo, al comma 2 stabilisce che il richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, entro il termine di 90 giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale è escluso, con provvedimento motivato del prefetto, dall’applicazione delle misure di accoglienza. Infine, si prevede un criterio di priorità in favore di coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare ai fini dell’accesso ai centri governativi e nelle strutture straordinarie di accoglienza (c.d. CAS).
Il comma 1 introduce una nuova fattispecie in cui può essere applicata la procedura accelerata per l’esame della domanda di protezione internazionale. A tal fine modifica l’art. 28 d.lgs. n. 25/2008, che prevede tutti i casi di esame accelerato della domanda: aggiungendo una nuova lettera e-bis) al novero delle ipotesi già enumerate dall’art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, si stabilisce che la procedura accelerata (secondo lo schema dello svolgimento dell’audizione entro sette giorni dal ricevimento della domanda, e dell’adozione della decisione nei successivi due giorni) si applica al richiedente che, «è entrato, o si è trattenuto, irregolarmente in Italia ed ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dall’ingresso in Italia».
I presupposti per l’applicazione della procedura accelerata sono pertanto:
- l’ingresso senza valido titolo nel territorio nazionale o, in caso di ingresso regolare, il trattenimento illegale;
- la presentazione tardiva, e senza un giustificato motivo, della domanda di protezione internazionale, ritenendo tale quella presentata oltre novanta giorni dopo l’ingresso.
La fattispecie introdotta si inquadra nella previsione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui il d.lgs. n. 25/2008 costituisce recepimento, laddove riconosce la facoltà degli Stati membri di prevedere una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito se «il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso» (art. 31, comma 8, lett. h)).
Il comma 2 modifica il d. lgs. n. 142/2015 con due interventi sull’ambito di applicazione soggettivo delle misure di accoglienza.
In questo senso, la lett. a) stabilisce che le misure di accoglienza non si applicano al richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, entro il termine di 90 giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale (nuovo comma 2-bis dell’art. 1).
La novella prevede ulteriormente che la decisione di esclusione sia adottata in forma scritta e motivata, tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità del richiedente indicate nell’art. 17 d.lgs. n. 142/2015. Essa spetta al prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda. Tale disposizione incide sull’ambito di applicazione del decreto n. 142/2015 che, considera “richiedente” sia lo straniero che ha presentato domanda di protezione su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva, sia lo straniero che ha manifestato la volontà di chiedere protezione (quindi senza averla ancora formalizzata): anche quest’ultimo ha titolo per rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione (art. 7, d.lgs. 25/2008), nonché ha diritto di accedere alle misure di accoglienza per esplicita previsione dell’art. 1, co. 2, dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione.
Si consideri inoltre che l’art. 6, co. 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008 prevede che ove lo straniero non si presenti presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell’identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda e il procedimento non s’intende instaurato.
La nuova disposizione trova applicazione, come esplicitato nella nuova disposizione, nel rispetto dell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE sull’accoglienza, che il d.lgs. n. 142/2015 recepisce nell’ordinamento interno.
Nella disposizione richiamata, e in particolare nel suo paragrafo 2, si fa riferimento alla possibilità per gli Stati membri di ridurre le condizioni materiali di accoglienza qualora si accerti che «il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro».
Nel caso in cui lo Stato prevede tale possibilità, le decisioni di ridurre le condizioni di accoglienza devono essere adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale, nonché devono essere motivate.
Nonostante l’esplicito richiamo all’art. 20 della direttiva 2013/33/UE la novella di cui al comma 2-bis è di dubbia legittimità proprio alla luce del dettato della citata norma unionale, che in relazione all’ipotesi di domanda di protezione non tempestivamente presentata, prevede la possibilità di una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, non di una esclusione tout court dall’applicazione delle stesse.
Con il secondo intervento, recato dalla lett. b) del comma 2, si stabilisce, per l’accesso ai Centri governativi e nelle strutture straordinarie di accoglienza (c.d. CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015, di un criterio di priorità in favore di coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, specificando che ciò si giustifica in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza ad esse connesse.
La disposizione non indica con quali modalità potrà essere attuato il criterio di priorità.
L’art. 15-sexies (Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto d’asilo e delle Commissioni territoriali) introduce alcune disposizioni in materia di personale per lo svolgimento dei compiti istruttori funzionali alle esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 1).
In particolare, il comma 1 introduce alcune modifiche agli articoli 4 (lettera a)) e 5 (lettera b)) d.lgs. n. 25/2008 che dettano la disciplina, rispettivamente, delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (di seguito Commissioni territoriali) e della Commissione nazionale per il diritto di asilo (di seguito Commissione nazionale).
La lettera a) riguarda i funzionari amministrativi che sono assegnati alle Commissioni territoriali, ovvero i Collegi competenti al riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale, per lo svolgimento di compiti istruttori.
Con una prima modifica, recata dalla lettera a), n. 1, che integra l’art. 4, co. 1-bis, d.lgs. n. 25/2008, si prevede che per le attività di formazione in materia di protezione internazionale dirette al personale dell’area dei funzionari e delle elevate professionalità interne al Ministero, in relazione alla loro assegnazione alle Commissioni territoriali, l’Amministrazione possa avvalersi anche del Centro Alti Studi del Ministero dell’interno. Il Centro è stato istituito dal d.l. n. 113/2018 con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo studio e all’approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell’Amministrazione civile dell’interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche nelle materie relative alle attribuzioni del Ministero dell’interno.
La lettera a), al n. 2, interviene sul comma 3 dell’art. 4 d.lgs. n. 25/2008, che disciplina la composizione delle Commissioni territoriali. In primo luogo, integra la composizione delle Commissioni, prevedendo che ne fanno parte non solo i funzionari amministrativi con compiti istruttori designati ai sensi del citato comma 1-bis, ma anche lavoratori con contratto a tempo determinato di adeguata professionalità, nonché personale dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, anch’essi appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell’Amministrazione dell’interno (lettera a), numero 2.1).
Pur non specificato, è da intendersi che tale personale, temporaneamente assegnato alle Commissioni territoriali, sia preposto allo svolgimento dei compiti istruttori. La partecipazione alle Commissioni di tale personale è pertanto stabilita in via temporanea.
Come è noto, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) è un’agenzia decentrata dell’UE, istituita con regolamento 2021/2303 del 15 dicembre 2021 e subentrata all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), che fornisce sostegno operativo e tecnico e formazione alle autorità nazionali dei paesi dell’UE, aiutandoli ad attuare il diritto dell’UE in materia di asilo e a favorire una maggiore convergenza nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza.
In secondo luogo, si prevede che, al pari dei funzionari amministrativi individuati dal comma 1-bis dell’art. 4, anche il personale con contratto a tempo determinato ed il personale dell’EUAA assegnato alle Commissioni territoriali ai sensi del primo periodo del comma 3, come riformulato, partecipa alle sedute della Commissione. Inoltre, i criteri per l’assegnazione delle istanze al personale con compiti istruttori e per la partecipazione dello stesso alle sedute sono stabiliti dal Presidente della Commissione. A tale fine sono opportunamente modificati i riferimenti al settimo e ottavo periodo del citato comma 3, sostituendo l’espressione “funzionari amministrativi con compiti istruttori”, presente nella vigente formulazione, con quella di “componenti con compiti istruttori”, che include sia i funzionari amministrativi di cui al comma 1-bis, sia il personale impiegato temporaneamente di cui al primo periodo del comma 3, come riformulato (lettera a), numero 2.2).
Tale modifica si completa con quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame, che parallelamente aggiorna la formulazione dell’art. 12, comma 1-bis d.lgs. n. 25/2008, che individua i soggetti abilitati a svolgere il colloquio personale con il richiedente asilo, sostituendo l’espressione “funzionari amministrativi con compiti istruttori”, presente nella vigente formulazione, con quella di “componenti con compiti istruttori”. Ciò lascia intendere che anche il personale con contratto a tempo determinato e il personale dell’Agenzia potranno svolgere il colloquio con il richiedente protezione internazionale.
Con le modifiche introdotte al comma 1, lettera b), si interviene sulla disciplina della Commissione nazionale per il diritto d’asilo recata dall’art. 5 del decreto procedure, introducendovi un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale, analogamente al modello organizzativo proprio delle Commissioni territoriali, le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza della Commissione nazionale (ossia procedimenti di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale), ivi inclusa l’audizione dell’interessato, sono svolte dai componenti della Commissione medesima ovvero da funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati, la cui presenza non era finora prevista.
La disposizione non specifica le modalità di reclutamento di tale personale. Inoltre si attribuisce al Presidente della Commissione nazionale il compito di fissare i criteri per l’assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione.
Infine, l’ultimo periodo del nuovo comma 2-bis dell’art. 5 richiama l’applicabilità anche ai funzionari assegnati alla Commissione nazionale delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo, d.lgs. n. 25/2008, che prevedono il versamento di un gettone giornaliero di presenza, il cui ammontare è determinato con decreto ministeriale, per la partecipazione alle sedute della Commissione.
Parallelamente, la lettera b), n. 1, con una modifica all’art. 5, co. 2, prevede che alle riunioni della Commissione nazionale partecipano senza diritto di voto, oltre al rappresentante del delegato in Italia dell’UNHCR, come già avviene attualmente, anche i funzionari amministrativi di cui al nuovo comma 2-bis.
Inoltre, si elimina dai compiti della Direzione centrale per le risorse finanziarie, articolazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno, la gestione degli affari finanziari e contabili di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo (comma 2).
Il comma 2, al primo periodo, tramite un intervento testuale all’art. 5, comma 2, lettera e-bis), del d.p.c.m. 11 giugno 2019, n. 78, contenente il regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, interviene sulle competenze della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. In particolare, si espunge dalle sue funzioni la gestione finanziaria delle spese della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Stante la formulazione della norma, sembrerebbe intendersi che in tal modo venga attribuita autonomia di gestione della spesa alla stessa Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal primo periodo, si prevede inoltre l’adozione di un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, atto a provvedere alle modifiche di adeguamento necessarie del d.p.c.m. di organizzazione del Ministero dell’interno, tra cui si richiama esplicitamente l’abrogazione di quanto disposto dal primo periodo del comma in commento, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Il comma 3, sempre in tema di organizzazione del Ministero dell’interno, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 145/2024 e fino al 31 dicembre 2025, le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, comma 4-bis, della l. 400/1988 (nonché dall’art. 4 del d.lgs. 300/1999), che prevede regolamenti governativi di delegificazione.
6) Riforma dei ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale
L’art. 16 (Modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale) del d.l. sposta dalla sezione specializzata del Tribunale alla Corte d’appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale.
In particolare, si modifica il d.l. 7 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 mediante due novelle che:
- da un lato, sottraggono alle sezioni specializzate del Tribunale la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale (lettera a);
- dall’altro lato, e conseguentemente, attribuiscono la relativa competenza alla Corte d’appello (lettera b).
A tal fine si prevede un nuovo art. 5-bis nel d.l. 13/2017, rubricato “Competenza della Corte d’appello”, che affida alla Corte d’appello la competenza per i procedimenti concernenti:
- la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6-ter, d. lgs. n. 42/2015;
- la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale ai sensi dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, d.lgs. n. 286/1998, il quale rifiuti reiteratamente di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici.
- la convalida delle misure alternative al trattenimento adottate ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 142/2015, che, al ricorrere di determinati presupposti, possono essere imposte dal questore al richiedente che abbia ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, e che consistono in: consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Ai fini di coordinamento, l’art. 18 del d.l. sostituisce il riferimento al tribunale con quello alla Corte d’appello.
Quanto alla determinazione della competenza per territorio, il nuovo art. 5-bis d.l. 13/2017 radica la competenza presso la Corte d’appello «di cui all’art. 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida».
L’art. 5, comma 2, l. 69/2005, richiamato dalla disposizione, fa riferimento alla Corte d’appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria. Pertanto, la disposizione in commento radica la competenza, da un lato, presso la Corte d’appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio e, dall’altro lato, presso la Corte d’appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
Infine, il comma 2 del nuovo art. 5-bis d. lgs. n. 142/2015 precisa che, nei casi oggetto dell’intervento normativo in esame, la Corte d’appello giudica in composizione monocratica.
L’art. 17 (Modifiche al procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale), nell’ambito del quale sono confluite le disposizioni contenute nell’art. 2 del decreto-legge 158/2024, modifica il d.lgs. n. 25/2008.
Anzitutto, la lettera a) contiene una modifica di mero coordinamento dell’art. 3 d.lgs. n. 25/2008, che disciplina il procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino, operante presso il Ministero dell’interno, quale autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in forza del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (c.d. regolamento Dublino III).
La modifica riguarda, specificatamente, il comma 3-octies dell’art. 3 che disciplina gli effetti dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato sul trasferimento. Nello specifico, si sostituisce il generico richiamo al «ricorso di cui ai precedenti commi» con l’indicazione puntuale del «ricorso di cui al comma 3-bis», il quale ne disciplina appunto le modalità di presentazione.
La lettera b), invece, incide su due profili del procedimento di impugnazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale in materia di protezione internazionale dinnanzi alle sezioni specializzate del Tribunale:
- la determinazione del termine perentorio previsto per la proposizione del ricorso;
- la disciplina della sospensione del provvedimento impugnato.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 prevede una riduzione alla metà del termine ordinario per proporre ricorso con riferimento a taluni casi di procedura accelerata.
Si tratta nello specifico delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 28-bis relative a:
- le domande reiterate, identiche a precedenti già decise dalla Commissione, senza l’indicazione di nuovi elementi o nuove prove (lett. a);
- le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale o condannata, con sentenza anche non definitiva, per gravi reati che integrano causa di diniego dello status di rifugiato o di esclusione dello status di protezione sussidiaria, ovvero da persona che costituisce pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza e la moralità pubblica oppure che appartiene ad associazioni di tipo mafioso (lett. b).
La riduzione alla metà del termine concerne, inoltre, le ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 28-bis riguardanti le domande presentate da persona:
- nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei c.d. punti di crisi (hotspot) ovvero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (lett. a);
- la cui domanda risulti manifestamente infondata (lett. d);
- che abbia presentato la domanda di protezione dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (lett. e).
Accanto a tali ipotesi specifiche, i termini sono ridotti alla metà altresì nei casi in cui nei confronti del richiedente sia stato disposto un provvedimento di trattenimento, salvo che si ricada nell’ambito di applicazione del successivo comma 2-ter.
Si prevede, inoltre, l’inserimento di un nuovo comma 2-ter nel citato art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, ai sensi del quale il termine per il deposito del ricorso viene ulteriormente ridotto a sette giorni nelle residue ipotesi di procedura accelerata previste dal comma 2 dell’art. 28-bis.
Si tratta, in particolare, dei casi in cui il ricorrente:
- ha presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (lett. b);
- ha presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e proviene da un Paese designato di origine sicura (lett. b-bis);
- proviene da un Paese designato di origine sicura (lett. c).
La disposizione precisa che tale riduzione del termine si applica anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 durante lo svolgimento della procedura alla frontiera.
Un altro gruppo di novelle contenute nella medesima lettera b) introduce nell’art. 35-bis d. lgs. n. 28/2005 un reclamo, proponibile dinanzi alla Corte d’appello, avverso il decreto motivato con cui il giudice decide sulla sospensione del provvedimento impugnato.
In particolare, l’intervento consta di due modificazioni: l’una sostituisce il comma 4 del citato art. 35-bis (n. 2.1), l’altra inserisce un nuovo comma 4-bis nel medesimo articolo (n. 2.2). Oggetto delle novelle è la disciplina della sospensione del provvedimento impugnato.
Rispetto alla norma previgente, le modifiche sostanziali apportate al comma 4:
- prevedono l’obbligo di depositare l’istanza di sospensione contestualmente alla presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità dell’istanza medesima;
- prevedono un contraddittorio cartolare anticipato sull’istanza di sospensione, che si articola nelle seguenti fasi:
- il ricorso viene notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell’interno, presso la Commissione o la sezione che ha adottato l’atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;
- entro 3 giorni dalla notifica, il Ministero dell’interno può depositare note difensive;
- entro i successivi 3 giorni la parte ricorrente può depositare note di replica;
- entro i successivi 5 giorni il giudice decide sull’istanza di sospensione. Il termine di 5 giorni previsto per la decisione decorre, invece, dalla scadenza del temine per il deposito delle note difensive (3 giorni dalla notifica del ricorso), nei casi in cui il Ministero dell’interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive.
Rimane ferma la previsione del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo al ricorrente la cui istanza di sospensione sia stata accolta, nelle ipotesi di ricorso proposto:
- avverso il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- avverso il provvedimento adottato nei confronti di richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura oppure che abbia presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Il n. 2.2) della lettera b) inserisce nell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 il nuovo comma 4-bis, che prevede la facoltà di proporre reclamo dinnanzi alla Corte d’appello avverso la decisione sull’istanza di sospensiva adottata dal Tribunale.
Il termine perentorio per la proposizione del reclamo è pari a 5 giorni e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La nuova disposizione rinvia agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile, che regolano, in via generale, il rito camerale.
La disposizione prevede, infine, che, per tali procedimenti, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
La lettera c) modifica l’art. 35-ter d.lgs. n. 25/2008, riguardante il ricorso contro la decisione di diniego della protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale nella procedura di frontiera e la relativa richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L’intervento normativo provvede, in particolare, a sostituire il comma 1 del citato art. 35-ter (n. 1).
Rispetto alla norma previgente, le modifiche sostanziali riguardano tre profili.
Anzitutto, viene ridefinito l’ambito di applicazione della disposizione, non più circoscritto alle ipotesi di trattenimento dello straniero ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 142/2015, bensì riferito ai casi, previsti dall’art. 28-bis, comma 2, lett. b), b-bis) e c), in cui l’interessato:
- ha presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (lett. b);
- ha presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e proviene da un Paese designato di origine sicura (lett. b-bis);
- proviene da un Paese designato di origine sicura (lett. c).
La disposizione precisa, inoltre, che la disciplina ivi contenuta si applica anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
In secondo luogo, si provvede ad una riduzione alla metà dei termini per la proposizione del ricorso (termini ridotti a 7 giorni, v. art. 35-bis, comma 2-ter, come introdotto dal comma 1, lett. b), n. 2).
In terzo luogo, viene precisato che la proposizione del ricorso o dell’istanza di sospensione non determina la sospensione dell’immediata esecutività del provvedimento impugnato. Viene invece confermata la necessità di presentare l’istanza di sospensione contestualmente alla presentazione del ricorso, pena l’inammissibilità della medesima.
Ulteriori modifiche all’art. 35-ter d.lgs. n. 25/2008 sono previste dalla medesima lettera c), al fine di estendere anche a tale ipotesi la previsione del reclamo avverso il provvedimento di sospensione.
A tal riguardo, viene novellato il comma 2 dell’art. 35-ter sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla non impugnabilità del decreto che decide sull’istanza di sospensione (n. 1-bis).
Conseguentemente, viene inserito un nuovo comma 2-bis (n. 1-ter) che:
- ammette il reclamo dinnanzi alla Corte d’appello avverso il provvedimento che decide sull’istanza di sospensione;
- estende a tale reclamo le disposizioni introdotte nell’art. 35-bis, comma 4-bis.
Gli articoli 18, 18-bis e 18-ter del d.l., recano norme di coordinamento con la disposizione, di cui all’art. 16 del medesimo d.l., che attribuisce alla Corte d’appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore.
Gli articoli 18, 18-bis e 18-ter intervengono, rispettivamente, sui decreti legislativi n. 142/2015 e n. 286/1998 e sulla legge 14/2024 al fine di coordinarne le disposizioni con l’attribuzione della competenza alla Corte d’appello per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale.
L’art. 18 del d.l. modifica gli articoli 6 e 14 del d.lgs. 142/2015, in materia di trattenimento dello straniero, sostituendovi il riferimento al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea con quello alla Corte d’appello, che in tal modo acquisisce la competenza:
- a decidere sulla convalida dei provvedimenti di trattenimento, o di proroga degli stessi, adottati dal questore, che li deve trasmettere senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalla sua adozione (art. 6, comma 5, primo periodo, modificato dalla lett. a), n. 1.1); contro tali provvedimenti è ammesso ricorso per cassazione nei limiti indicati dall’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (su cui si veda infra) (art. 6, comma 5-bis, introdotto dalla lett. a), n. 2);
- a disporre la convalida di eventuali proroghe del trattenimento quando lo stesso è in corso al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 6, comma 5, ultimo periodo, modificato dalla lett. a), n. 1.2) o quando lo straniero abbia presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (art. 6, comma 8, modificato dalla lett. a), n. 4);
- a disporre la convalida delle misure alternative al trattenimento di cui all’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998 (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione) imposte allo straniero che abbia presentato domanda di protezione ma rappresenti un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 14, comma 6, modificato dalla lett. b).
L’art. 18-bis, apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 286/1998, volte a:
- attribuire alla Corte d’appello la competenza per la convalida del trattenimento disposto nei confronti dello straniero richiedente protezione internazionale rintracciato in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorso nel corso di operazioni di salvataggio in mare, di cui all’art. 10-ter del citato Testo unico, che abbia reiteratamente rifiutato di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici prescritti per la sua identificazione (art. 10-ter, comma 3, modificato dalla lett. a));
- stabilire, attraverso una modifica all’art. 14, comma 6, che contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, propedeutici all’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è proponibile il ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi indicati alle lettere a) (esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri), b) (inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale) e c) (inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) del comma 1 dell’art. 606 c.p.p. (art. 14, comma 6, primo periodo, modificato dalla lett. b), n. 1);
- rinviare alla disciplina del ricorso per Cassazione contenuta all’art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 69/2005 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), ove compatibile (art. 14, comma 6, ultimo periodo, introdotto dalla lett. b), n. 2).
L’art. 18-ter, incide sull’art. 4 della legge n. 14/2024, con la quale è stato ratificato e esecutivo il Protocollo con l’Albania, per inserire la Corte d’appello tra gli organi della giurisdizione italiana competenti per le procedure previste dalla normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, negli ambiti sopra illustrati, accanto alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale di Roma e all’ufficio del Giudice di pace di Roma, già previsti dalla disciplina vigente.
Modalità tecniche per la messa a disposizione dei soggetti abilitati alla videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo, da parte delle Commissioni territoriali e delle sezioni per il riconoscimento della protezione internazionale o da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo
Con decreto interdipartimentale emanato il 12.12.2024 dal capo Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della giustizia e dal presidente Commissione nazionale per il diritto di asilo (pubblicato in G.U. n. 45 del 24.02.2025) si individuano le modalità tecniche per la messa a disposizione dei soggetti abilitati della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo, da parte delle Commissioni territoriali e delle sezioni per il riconoscimento della protezione internazionale o da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo, incluse (in allegato) le specifiche tecniche per la messa a disposizione, nella fase giurisdizionale di merito, della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo inerente il Progetto S.IN.D.A.C.A. (Sistema Informativo di documentazione delle audizioni delle Commissioni asilo) .
Secondo tale disciplina, il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi, trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale e letto al richiedente in una lingua a lui comprensibile. Il verbale della trascrizione è poi conservato insieme alla videoregistrazione dal Ministero dell’interno in un apposito archivio informatico.
Nella fase – solo eventuale e successiva – di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria e dei soggetti abilitati, come disposto dalle specifiche tecniche previste dal decreto.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante della protezione dei dati personali nell’ambito di una complessa attività istruttoria in tema di sicurezza dei dati e del sistema, si prevedono specifiche misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la privacy degli interessati.
Peraltro, il Garante aveva richiesto un ulteriore perfezionamento del decreto evidenziando la necessità di definire termini certi di conservazione dei dati e di individuare quale titolare del trattamento dei dati personali il Ministero dell’interno e non il Dipartimento libertà civili e immigrazione.
Il sistema S.IN.D.A.C.A. consente alle Commissioni territoriali per la protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di procedere alla videoregistrazione e alla trascrizione del verbale di audizione del richiedente asilo.
Infatti, l’art. 14 d.lgs. n. 25/2008, nel testo oggi vigente, che espressamente prevede che «Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale» e poi disciplina le videoregistrazioni del colloquio del richiedente con la CT, con modalità da stabilire con specifiche tecniche interministeriali anche al fine di renderle poi disponibili al giudice in sede di giudizio sui ricorsi giurisdizionali.
In ogni caso le videoregistrazioni si possono fare sia del colloquio svolto in presenza, che è la modalità prevista dal d.lgs. n. 25/2008, sia del colloquio svolto a distanza, il che è previsto per la procedura accelerata che si svolge nei centri albanesi dalla legge n. 14/2024, ma soltanto per i colloqui dei difensori e dei giudici.
Proroga della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina
</a style="font-style: normal; color: #333">Nell’art. 2, commi 2 e 3 del decreto-legge del 27.12.2024 n.202 (pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2024) convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21.02.2025, n. 15 (pubblicata in G.U. serie generale n. 45 del 24.02.2025) si prevede che i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024.
In tali casi al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l’attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
I permessi per protezione temporanea perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Proroga delle deroghe alle norme sul riconoscimento dei titoli di studio in favore del personale sanitario ucraino
Il comma 2 dell’art.4 del decreto-legge del 27.12.2024 n.202 (pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2024) convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21.02.2025, n. 15 (pubblicata in G.U. serie generale n. 45 del 24.02.2025) interviene sull’art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 202133, conv. con modif. dalla legge n. 51/2022, prorogando al 31 dicembre 2027 la possibilità dell’esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie all’art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Tale esercizio riguarda una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario, per la quale si è conseguita una qualifica professionale all’estero secondo quanto previsto da specifiche direttive dell’Unione europea.
Ai cittadini ucraini, che comunque devono risultare residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, viene pertanto consentito l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di una professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da alcune direttive europee.
Viene inoltre previsto che le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti non solo se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ma anche se in possesso della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all’esercizio della professione sanitaria o all’attività riferita agli operatori socio-sanitari (così aggiunto in sede referente).
La proroga n favore dei medici e sanitari ucraini, relativa alla possibilità di derogare alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, oltre che alle disposizioni di cui al d.lgs. 206 del 2007, è la terza, realizzata con la tecnica della novella all’art. 34, comma 1, del d.l. n. 21/2022 che prevedeva il termine originario del 4 marzo 2023 (dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge).
La norma è finalizzata a continuare ad agevolare l’ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto e disporre per essi l’autorizzazione all’esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario. Poiché in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo professionale, la norma si rende necessaria al fine della verifica dell’effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate.
I predetti professionisti devono essere comunque muniti del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ovvero, secondo la modifica introdotta in sede referente, della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all’esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari.
Facoltà per il Ministro degli affari esteri di stabilire esenzioni dall’obbligo di rendere gli identificatori biometrici al momento della domanda di rilascio dei visti di ingresso per soggiorni di breve durata
Il d.l. n. 145/2004, convertito con modificazioni dalla l. 9.12.2024, n. 187, ha introdotto nel testo unico delle leggi sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) all’art. 4 un comma 4-bis, in base al quale all'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità previste dalla medesima normativa.
Poco dopo, tuttavia, nell’art. 2, comma 3-bis del decreto-legge del 27.12.2024 n.202 (pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2024), convertito, con modificazioni dalla legge 21.02.2025, n. 15 (pubblicata in G.U. serie generale n. 45 del 24.02.2025) si modifica di nuovo l’art. 4, comma 4-bis, del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da prevedere che casi di esenzione dall’obbligo di fornire indicatori biometrici possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Definitiva soppressione della facoltà dei cittadini extraUE di autocertificare gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
L’annosa questione sulla facoltà di disporre autocertificazioni da parte dei cittadini di Stati extraUE, disposta con legge, che però per una dozzina di anni è stata oggetto di costanti rinvii di entrata in vigore, disposti dai c.d. decreti-legge milleproroghe, pare definitivamente regolata mediante l’art. 21 del decreto-legge del 27.12.2024, n. 202 (pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2024), convertito, con modificazioni dalla legge 21.02.2025, n. 15 (pubblicata in G.U. serie generale n. 45 del 24.02.2025)
L’art. 21, commi 1 e 2, abroga talune disposizioni relative all’autocertificazione degli stranieri non cittadini dell’Unione europea, contenute in un decreto-legge del 2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte. Il comma 1, in particolare, dispone che vengano abrogate alcune disposizioni dell’art. 17 («Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati») del decreto-legge n. 5 del 2012 («Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»).
Le disposizioni abrogate non acquisirono mai efficacia di sorta, dal loro comparire nel 2012 ad oggi.
Si tratta delle disposizioni (commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del citato art. 17 del decreto-legge n. 5 del 2012), che avrebbero consentito anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, al pari dei cittadini italiani ed europei.
Il citato comma 4-bis è ora abrogato, determinandosi in tal modo la ‘reviviscenza’ – come chiarito peraltro al comma 2 dell’art. 21 del d.l. – della disposizione (entro il Testo unico sulla documentazione amministrativa recato dal d.p.r. n. 445 del 2000) che fa salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, con le implicazioni sopra rammentate.
Anche il comma 4-ter è soppresso, con il correlativo ripristino – disposto espressamente al comma 2 dell’art. 21 del d.l. n. 202/2024 – della disposizione (entro il d.p.r. n. 394 del 1999, regolamento attuativo del Testo unico dell’immigrazione) che fa salve le disposizioni del Testo unico dell’immigrazione e del suo regolamento attuativo che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.
Infine, abrogato è il comma 4-quinquies. Esso demandava ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l’individuazione delle modalità per l’acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati delle amministrazioni pubbliche, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. ale decreto ministeriale non è mai stato emanato, per le difficoltà, ricordate dalle relazioni illustrativa dei vari decreti-legge di proroga, di realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l’acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.
Anche la relazione illustrativa che correda il d.l. n. 202/2024 rammenta le difficoltà di adeguamento tecnologico, da cui è scaturita la sequenza prolungata di proroghe. Se permanessero le previsioni ora abrogate, ennesima proroga si imporrebbe in quanto, essa rileva, diversamente gli uffici competenti in materia di immigrazione delle questure dovrebbero, in assenza del canale informatico di accesso diretto, corrispondere con le articolazioni territoriali delle altre amministrazioni (giustizia, lavoro, istruzione, ecc.), «con conseguente notevole allungamento dei tempi di rilascio dei titoli di soggiorno in questione».
Aumento delle tasse sui documenti concernenti avi italiani e sui procedimenti amministrativi e giudiziari di riconoscimento della cittadinanza italiana
Il recente forte aumento del numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana e di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per ius sanguinis da avi italiani ha aumentato i costi amministrativi delle pubbliche amministrazioni (soprattutto i comuni) e degli uffici giudiziari. L’aumento vertiginoso di tali domande aumenta le richieste di reperimento negli archivi comunali dei tanti atti amministrativi cartacei concernenti avi italiani aumentano il numero di domande amministrative e giudiziarie che esigono accertamenti amministrativi complessi, che si svolgono spesso presso piccoli comuni, quasi sempre sprovvisti di risorse adeguate, e l’aumento dei connessi costi per l’espletamento dei procedimenti amministrativi e dei ricorsi giurisdizionali. Queste motivazioni, insieme all’esigenza di scoraggiare domande pretestuose o domande presentate da un solo difensore a nome e per conto di un numero elevato di discendenti e far diminuire il numero di domande.
A tal fine nella legge di bilancio 2025 (legge 30.12.2024, n. 207 pubblicata in G.U. n. 305 del 31.12.2024 - suppl. ord. n. 43) l’art. 1 prevede numerose misure:
1) Il comma 636 prevede che i comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della legge 5.02.1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13.06.1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne, ma tale contributo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3.02.2011, n. 71.
2) Il comma 637 prevede che i comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
3) Il comma 638 precisa che le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
4) Il comma 639 raddoppia da 300 a 600 euro l’importo dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari indicati nella tabella allegata al decreto legislativo 3.02.2011, n. 71 e analogo aumento si prevede all’art. 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.
5) Il comma 640 prevede che i proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all’art. 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3.02.2011, n. 71, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall’anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e destinati:
a) per il 50 per cento, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi, secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all’estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell’arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all’erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;
b) per il 50 per cento al funzionamento degli uffici all’estero, di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5.01.1967, n. 18, e ad altre spese in conto capitale.
6) Il comma 641 prevede che il comma 429 dell’art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232, è abrogato. Resta ferma l’applicazione della medesima disposizione alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.
7) Il comma 814 prevede che all’art. 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-quinquies è inserito il comma 1-sexies che prevede che per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro e il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio.
Quest’ultima previsione appare irragionevolmente discriminatoria e può ritenersi incostituzionale per violazione gli artt. 3, 24 e 30 Cost.
Esclusione dei familiari extraUE residenti all’estero dalle detrazioni ai fini IRPEF per carichi di famiglia
L style="font-style: normal; color: #333"’art. 1, comma 11, lett. b) della legge di bilancio 2025 (legge 30.12.2024, n. 207, pubblicata in G.U. n.305 del 31.12.2024 - suppl. rd. n. 43) , modifica l’art. 12del T.U. delle imposte sui redditi, emanato con d.p.r. 22.12.1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, inserendovi un nuovo comma 2-bis che prevede che tali detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.
È vero che la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, prevede all’art. 12, par. 2, lett. c) prevede la facoltà per ogni Stato di prevedere che l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai lavoratori considerati come aventi il domicilio fiscale nello Stato membro possa essere limitata ai casi in cui i familiari del lavoratore di un Paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato
Tuttavia, la nuova discriminazione introdotta dalla citata disposizione della legge di bilancio 2025 appare irragionevole, visto che a livello interno la Costituzione prevede l’obbligo per i pubblici poteri di favorire anche economicamente le famiglie, le famiglie numerose e l’adempimento dei doveri familiari (art. 31) e l’obbligo che la retribuzione dei lavoratori sia in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36).
L’accesso degli stranieri all’assegno per la natalità
L’art. 1, comma 206 della legge di bilancio 2025 (legge 30.12.2024, n. 207, pubblicata in G.U. n.305 del 31.12.2024 - suppl. ord. n. 43) al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 riconosce un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.
L’importo di tale contributo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’art. 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22.12.1986, n. 917, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al d.p.c.m. 5.12.2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell’importo di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale di cui al d.lgs. 29.12.2021, n. 230.
L’importo è corrisposto, a domanda, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 207, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 207 stabilisce infatti che l’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle norme sul nuovo contributo inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del nuovo contributo, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di 330 milioni di euro per l’anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare il valore annuo dell’importo del contributo e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente sopra indicata.
L’istituzione del Campus universitario del Mediterraneo nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in favore anche di studenti stranieri provenienti dal Mediterraneo e da particolari crisi umanitarie
L’art. 1, comma 588 della legge di bilancio 2025 (legge 30.12.2024, n. 207, pubblicata in G.U. n. 305 del 31.12.2024 - suppl. ord. n. 43) concede un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2025, di 2 milioni di euro per l’anno 2026 e di 1 milione di euro per l’anno 2027 in favore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per investimenti finalizzati all’acquisizione e alla ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del progetto « Campus universitario del Mediterraneo », quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.
Le modalità di attuazione di tale misura sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio e stabilisce i termini di realizzazione degli interventi e le modalità di revoca del contributo nel caso in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento delle somme revocate all’entrata del bilancio dello Stato.
Agli oneri derivanti da tali misure, pari a 1 milione di euro per l’anno 2025, a 2 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23.12., n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dello stesso art. 1.
Istituzione del Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera
L’art. 1, comma 888 della legge di bilancio 2025 (legge 30.12.2024, n. 207, pubblicata in G.U. n.305 del 31.12.2024 - suppl. ord. n. 43) al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all’impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee di cui all’art. 11 d. lgs. 18.08.2015, n. 142, ovvero nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’art. 1-sexies del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.02.1990, n. 39, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito il «Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera», con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
A tale fondo accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al d.lgs. 3.07.2017, n. 117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati ai sensi dell’art. 42 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25.07.1998, n. 286, autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del Fondo e delle nuove misure, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti da queste nuove misure, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23.12.2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del medesimo art. 1.
Aumento delle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei Centri di trattenimento e di accoglienza
L’art. 1, comma 892 della legge di bilancio 2025 (legge 30.12.2024, n. 207, pubblicata in G.U. n. 305 del 31.12.2024 - suppl. ord. n. 43) al fine di assicurare l’accoglienza dei migranti, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei Centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2025.
Disposizioni urgenti di protezione civile per regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza della guerra in Ucraina
Con ordinanza di protezione civile 29.12.2024 (pubblicata nella G.U. n. 2 del 3.01.2025) sono disposte disposizioni urgenti di protezione civile per regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza della guerra in Ucraina.
L’art. 1 (Ricognizione delle esigenze di prosecuzione delle misure di assistenza pubblica) prevede che entro il 15 gennaio 2025 il Dipartimento della Protezione civile procede alla ricognizione delle persone e dei nuclei familiari ospitati, alla data del 19.1.2024, nelle forme dell’accoglienza diffusa attivate a livello nazionale e regionale in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, lettera a), del d.l. n 21/2022 e dalle conseguenti ordinanze di Protezione civile nonché nelle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di Protezione civile previste dall’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 872/2022, che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica anche oltre il termine del 31.01.2025, al fine assicurare, sull’intero territorio nazionale, la eventuale e necessaria accoglienza fino al 31 dicembre 2025. La predetta ricognizione è effettuata, per quanto concerne le forme di accoglienza diffusa attivate a livello nazionale, mediante gli enti del terzo settore che hanno sottoscritto le convenzioni attualmente in vigore con il Dipartimento della Protezione civile e, per quanto concerne le attività di accoglienza diffusa poste in essere a livello regionale, mediante gli enti del terzo settore e gli altri soggetti che hanno sottoscritto, con le Regioni interessate, le apposite convenzioni, con il coordinamento delle medesime Regioni. Relativamente alle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di Protezione civile previste dall’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 872/2022, la ricognizione è effettuata dalle Regioni territorialmente interessate in raccordo con il Dipartimento della protezione civile.
L’art. 2 (Contributo una tantum per le persone e i nuclei familiari che dichiarino di non necessitare della prosecuzione dell’assistenza pubblica oltre il 31 gennaio 2025) prevede che all’esito della ricognizione di cui all’art. 1, le persone e i nuclei familiari interessati che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica oltre il 31 gennaio 2025, possono chiedere, entro il 31 gennaio 2025, la concessione di un contributo una tantum che il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad erogare, dopo l’uscita dalla struttura e ove essa sia avvenuta entro il termine del 31 gennaio 2025.
Il contributo è concesso nel limite massimo previsto per il “contributo straordinario per l’uscita” dal “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” redatto dal Servizio centrale per il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito ai sensi dell’art. 32 l. n. 189/2002, ovvero 250 euro a persona una tantum. In caso di nucleo familiare superiore a 3 persone, si prevede una decurtazione del 20%. In caso di nucleo familiare superiore a 5 persone si prevede una decurtazione del 30%. In ogni caso, per nucleo familiare, è previsto un tetto massimo di 1.200 euro.
Per la richiesta del contributo in rassegna si applicano le modalità tecniche di cui all’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 881/2022, anche avvalendosi di una nuova apposita sezione della piattaforma già in uso e, per quanto concerne la relativa erogazione, si provvede ai sensi della convenzione già in essere in attuazione della richiamata o.c.d.p.c. n. 881/2022.
Alla copertura degli oneri si provvede nel limite delle risorse finanziarie già stanziate a tale fine e già trasferite, alla data del d.l. n. 202/2024, al soggetto finanziario individuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 881/2022.
Per le finalità urgenti, di carattere temporaneo, strettamente connesse alla gestione delle procedure amministrative relative al contributo di cui al presente art., il Dipartimento della Protezione civile è altresì autorizzato ad integrare il supporto tecnico-informatico in essere nel limite massimo complessivo di euro 60.000,00, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l’emergenza in rassegna.
L’art. 3 (Assistenza pubblica per le persone e i nuclei familiari ospitati nelle forme dell’accoglienza diffusa di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, che dichiarino di necessitare della relativa prosecuzione oltre il 31 gennaio 2025) prevede che qualora, all’esito della ricognizione le persone e i nuclei familiari interessati dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica, si provvede secondo le seguenti modalità:
a) può essere prorogata, sino al termine ultimo del 30 giugno 2025, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni di accoglienza diffusa di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), del d.l. n. 21 del 2022, ivi incluse quelle attivate a valenza regionale, in essere alla data del 31 dicembre 2024. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della Protezione civile ai soggetti convenzionati e trasmissione dell’accettazione da parte di questi ultimi. Al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’accoglienza, il Dipartimento è autorizzato, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 20 del d.l. n. 202/2024, ad erogare, a titolo di anticipazione in favore degli Enti firmatari delle convenzioni, un importo pari al 50% dell’onere massimo complessivo stimato, sulla base dei posti effettivamente occupati alla data di adozione della presente ordinanza, per la proroga delle predette convezioni per il periodo considerato;
b) ove necessario, alla scadenza delle convenzioni di cui alla lettera a) è assicurata, sull’intero territorio nazionale, l’accoglienza fino al 31 dicembre 2025, anche in altra Regione, prioritariamente nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’art. 1-sexies d.l.30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.1990, n. 39, ovvero, in subordine, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 d. lgs. n. 142/2015. Ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del d.l. n. 202/2024, si applicano, ove compatibili, le disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dagli articoli 8 e 9 dell’o.c.p.d.c. n. 872/2022 e s.m.i, ovvero le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e allo schema di capitolato d’appalto approvato con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’art. 12 del citato decreto legislativo n. 142/2015;
c) laddove le persone interessate siano irreperibili ovvero non abbiano rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 1, comma 1, o rifiutino di abbandonare le strutture alla scadenza delle convenzioni di accoglienza diffusa e rifiutino, altresì, l’eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, ai sensi della precedente lettera, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1090 del 19.07.2024, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza previsti dai commi 2 e 3.
La revoca delle misure di accoglienza del titolare di protezione temporanea accolto o da accogliere nelle strutture di cui all’art. 1-sexies del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.1990, n. 39, è disposta dall’ente locale titolare del progetto, nei casi di cui all’art. 40 delle Linee guida approvate con decreto del Ministro dell’interno in data 18.11.2019, nonché nel caso di accertamento della disponibilità da parte del titolare di protezione temporanea di mezzi economici sufficienti.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riduzione o revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei titolari di protezione temporanea accolti o da accogliere nei Centri e strutture di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 18.08.2015, n. 142, si applica, in quanto compatibile, l’art. 23 del medesimo decreto legislativo.
L’art. 4 (Prosecuzione dell’assistenza pubblica per le persone e i nuclei familiari ospitati nelle strutture reperite, a livello regionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 872/2022) prevede che nelle more della ricognizione i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate possono prorogare, fino al 31 gennaio 2025, le misure di alloggiamento ed assistenza temporanee di cui all’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 872/2022 attivate in favore delle persone e dei nuclei familiari che siano ospitati alla data di adozione della presente ordinanza.
Ai sensi del comma 2, lettera c) dell’art. 20 d.l. n. 202/2024, a decorrere dal 1° febbraio 2025 è disposta la cessazione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate ai titolari di protezione temporanea, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile previste dal citato art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 872/2022.
Dal 1° febbraio 2025, l’accoglienza dei soggetti di cui al periodo precedente è assicurata sull’intero territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025, anche in altra Regione, nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'art. 1-sexies d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.1990, n. 39. In subordine all’accoglienza di cui al periodo precedente, i prefetti del luogo in cui si trovano le residue forme di accoglienza di cui al presente art. sono autorizzati a disporre l’accoglienza nei Centri e strutture di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 18.08.2015, n. 142 nonché, in caso di urgenza, a rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, subentrando nella relativa titolarità, le convenzioni sottoscritte dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi dell’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 872/2022.
I responsabili delle gestioni territoriali provvedono a:
a) fornire opportuna informativa ai soggetti interessati per l’accesso al contributo di cui all’art. 2, comma 2, alle persone e ai nuclei familiari ospitati alla data di adozione della presente ordinanza che, entro il 31 gennaio 2025, lasceranno volontariamente le strutture ove sono attualmente ospitati per una sistemazione autonoma;
b) adottare le misure previste all’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1090 del 19 luglio 2024 nei confronti dei titolari di protezione temporanea che rifiutino di abbandonare le strutture alla scadenza stabilita e rifiutino, altresì, l’eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, ai sensi del comma 1.
La revoca delle misure di accoglienza del titolare di protezione temporanea accolto o da accogliere nelle strutture di cui all’art. 1-sexies del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è disposta dall’ente locale titolare del progetto, nei casi di cui all’art. 40 delle Linee guida approvate con decreto del Ministro dell’interno in data 18 novembre 2019, nonché nel caso di accertamento della disponibilità da parte del titolare di protezione temporanea di mezzi economici sufficienti.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riduzione o revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei titolari di protezione temporanea accolti o da accogliere nei Centri e strutture di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, si applica, in quanto compatibile, l’art. 23 del medesimo decreto legislativo.
Per il solo proseguimento delle attività amministrativo-contabili già autorizzate in costanza dello stato di emergenza, i Presidenti delle Regioni, già nominati Commissari delegati ai sensi dell’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 872/2022, subentrano in qualità di soggetti responsabili nella titolarità delle contabilità speciali istituite ai sensi dell’art. 4, comma 2 della predetta o.c.d.p.c. n. 872/2022 che vengono a tal fine prorogate sino al 31 dicembre 2025.
L’art. 5 (Prosecuzione ei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’art. 1-sexies del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024) prevede che ai sensi dell’art. 20, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 202/2024, è autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’art. 1-sexies del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.
L’art. 6 (Disposizioni finanziarie per la prosecuzione dell’assistenza pubblica) prevede che agli oneri derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, comma 1, 4, commi 1 e 2 e 5 a carico, rispettivamente, del Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dell’interno, fino al 31 dicembre 2025, si provvede nel limite massimo di euro 20 milioni per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile e di euro 125 milioni per le esigenze del Ministero dell’interno, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina; a tale scopo, sulla base dell’esito della ricognizione dei relativi fabbisogni, il Dipartimento della Protezione civile provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministro dell’interno delle risorse allo stesso spettanti.
L’art. 7 (Contributo di sostentamento) prevede che ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del d.l. n. 202/2024 il contributo di sostentamento di cui all’art. 31, comma 1, lettera b), del d.l. n.21/2022 e all’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 881/2022 può essere riconosciuto ai titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciati entro e non oltre il 31 gennaio 2025.
Il contributo in rassegna deve essere richiesto entro il 20 febbraio 2025. Le domande di contributo presentate oltre tale termine sono inammissibili. La domanda di concessione delle seconde e terze mensilità del contributo in rassegna deve essere presentata entro e non oltre il 20 aprile 2025.
Ai fini della chiusura della gestione amministrativo-contabile dei procedimenti di concessione del contributo avviati ai sensi del presente art., il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a proseguire, fino al 30 giugno 2025, il rapporto convenzionale in essere con il soggetto finanziario di cui all’art. 2, comma 2, dell’o.c.d.p.c. n. 881/2022.
Alla copertura degli oneri di cui al presente art. si provvede nel limite delle risorse finanziarie già stanziate a tale fine e già trasferite, alla data del d.l. n. 202/2024, al soggetto finanziario individuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 881/2022.
L’art. 8 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria prevede che il contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 31, comma 1, lettera c), del d.l. n. 21/2022 e all’art. 5 dell’o.c.d.p.c. n. 881/2022 è riconosciuto fino al 31 dicembre 2025. A tal fine, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto un contributo a copertura delle prestazioni effettivamente rese a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 dicembre 2025, entro il limite massimo indicato al comma 2. Il Ministero della salute provvede alla ricognizione dei fabbisogni, alla quantificazione dei contributi e alla relativa gestione a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche mediante l’erogazione di anticipazioni quantificate sulla base dei contributi riconosciuti, ad analogo titolo, nell’anno 2024, tenendo conto delle risorse già trasferite, al medesimo scopo, dal Dipartimento della Protezione civile.
Agli oneri a carico del Ministero della salute per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 114 milioni, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina; a tale scopo il Dipartimento della Protezione civile provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, per la successiva riassegnazione al Ministro della Salute.
L’art. 9 (Disposizioni in materia di Minori stranieri non accompagnati) prevede la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025, in via ordinaria, delle misure in materia di minori non accompagnati previste dall’art. 31-bis del d.l. n. 21 del 2022, dall’art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, e dagli artt. 18, 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è assicurata dal Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno.
Per tali finalità è altresì prorogata sino al 31 dicembre 2025 la vigenza della contabilità speciale n. 6366, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’o.c.d.p.c. n. 898/2022 e intestata al capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno, che viene a tal fine nominato soggetto responsabile.
Agli oneri a carico del Ministero dell’interno per la prosecuzione delle misure di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di euro 36 milioni, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina; a tale scopo il Dipartimento della Protezione civile provvede al trasferimento delle predette risorse finanziarie sulla contabilità speciale.
L’art. 10 (Disposizioni per garantire la capacità di risposta delle strutture regionali di Protezione civile) prevede che per consentire l’efficace attuazione delle misure dell’ordinanza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prorogare, fino al 31 gennaio 2025 gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 4, comma 5, dell’o.c.d.p.c. n. 872 del 4 marzo 2022, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.
L’art. 11 (Impiego del Volontariato organizzato di Protezione civile) prevede che per consentire l’efficace attuazione delle misure dell’ordinanza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prorogare, fino al 31 gennaio 2025, l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile con le modalità di cui all’art. 5 dell’o.c.d.p.c. n. 872 del 4 marzo 2022 e con oneri a carico delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente per l’emergenza in rassegna, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’art. 12 (Ulteriori disposizioni finanziarie e conclusive) prevede che ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del d.l. n. 202/2024, agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l’emergenza in rassegna, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo, dell’art. 20 del d.l. n. 202/2024, all’esito delle attività prescritte dall’ordinanza, le risorse eventualmente eccedenti l’attuazione di quanto ivi previsto sono destinate all’incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art. 1-septies del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.1990, n. 39.
Rassegna delle circolari e delle direttive
delle Amministrazioni statali
Stranieri in generale
Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis
La circolare n. 77/2024 del 27.9.2024 del Ministero dell’interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici impartisce istruzioni ai Comuni concernenti l’iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.
Ricordando la circ. n. 23 del 1° marzo 2023 che prescriveva la necessità di effettuare con regolarità le ispezioni previste dall’art. 52 del d.p.r. n. 223/1989 raccomandando di prestare particolare attenzione a situazioni rilevanti come improprio riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis, si ribadisce la necessità dell'effettuazione di controlli relativi all’effettiva presenza del richiedente presso l’indirizzo di residenza dichiarato all’ufficio Anagrafe in fase di presentazione dell’istanza di cittadinanza italiana.
Si evidenzia, peraltro, che la dichiarazione di presenza consente il regolare soggiorno del cittadino straniero nel territorio nazionale per un periodo massimo di tre mesi o comunque per il periodo eventualmente inferiore previsto nel visto di ingresso, decorso il quale è necessario il permesso di soggiorno.
Pertanto, si invitano le Amministrazioni comunali, nelle more dell’espletamento della procedura per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, a richiedere la presentazione della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 394/1999, o di altra tipologia di permesso di cui eventualmente ricorrano i requisiti, e ad effettuare regolari controlli circa l’effettiva permanenza del richiedente nel territorio nazionale, poiché su tale presupposto si radica la competenza del Comune all’accertamento del possesso dello status civitatis.
La circolare però pare discutibile dimenticandosi completamente sia dei cittadini UE, per i quali il d.lgs. n. 30/2007 non richiede alcun permesso di soggiorno, ma dopo 3 mesi esige un’attestazione comunale del diritto di soggiorno, sia dei familiari dei cittadini UE, per i quali lo stesso d.lgs. n. 30/2007 non richiede alcun permesso di soggiorno, ma consente il rilascio di apposita carta di soggiorno per familiari extraUE di cittadini UE.
Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis - Nuove linee interpretative dettate da recenti decisioni della Corte di cassazione
Con circolare del 3.10.2024 n. 43347 del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – Ufficio affari generali e pianificazione si enunciano nuove linee interpretative circa il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dettate da recenti decisioni della Corte di cassazione.
Le novità riguardano 3 aspetti.
1) Rapporto tra l’art. 7 e l’art. 12 della legge n. 555 del 1912
Si ricorda che talune disposizioni della previgente legge n. 555/1912, seppur abrogate, rilevano ancora oggi al fine di chiarire le sorti di cittadinanza verificatesi antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 91/1992, al fine di appurare se sia possibile riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis – sulla base dell’ininterrotta trasmissione della stessa – ai discendenti di cittadini italiani rivendicanti il nostro status civitatis.
In particolare, deve porsi il problema del rapporto tra l’art. 7 della legge n. 555/1912 (disposizione che regolava le ipotesi di bipolidia per i nati nei Paesi che attribuiscono la cittadinanza iure soli) e l’art. 12, secondo comma, della medesima legge che prevede: «I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9».
Al riguardo, sono di recente emerse nuove linee interpretative da parte della Suprema Corte di cassazione (Cass. civ. sez. I, ord., n. 454/2024 e n. 17161/2023), che si è espressa nell’ambito di una serie di ricorsi proposti da cittadini stranieri che avevano adito le Autorità giurisdizionali italiane per vedersi riconosciuto il nostro status civitatis in virtù di presunta discendenza da avo italiano.
Nelle fattispecie interessate, l’avo aveva perduto la cittadinanza italiana avendo scelto di naturalizzarsi cittadino straniero e così l’aveva perduta anche il figlio (all’epoca minorenne) che, alla nascita nello Stato di residenza, era sia cittadino italiano iure sanguinis per derivazione paterna, sia cittadino straniero iure soli; ciò, per il fatto di non aver manifestato la volontà di riacquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 12 legge n. 555/1912, non ricorrendo le altre condizioni previste dall’art. 9 della stessa legge.
In merito alle situazioni di bipolidia regolate dalla legge n. 555/1912, la Cassazione ha affermato: «In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all’estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che – nelle more della sua minore età – il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l’unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l’unità di cittadinanza all’interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti; e sempre che l’unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza» (Cass. civ. sez. I, ord., n. 454/2024).
Ne consegue, dunque, che a seguito della naturalizzazione volontaria (nel corso della minore età del figlio bipolide alla nascita) del genitore con lui convivente, le linee di trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove l’ascendente in questione non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne. In tali casi, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere il nostro status civitatis alla propria linea di discendenza.
Al fine di adeguare prontamente l’azione amministrativa alle suddette chiare indicazioni giurisprudenziali, si ritiene che, nell’ambito dell’analisi delle istanze di cittadinanza iure sanguinis, si possa sin d’ora tenere conto del nuovo orientamento e delle conseguenti linee interpretative.
Pertanto, in sede di analisi istruttoria delle domande di cittadinanza iure sanguinis potenzialmente interessate dalla fattispecie interruttiva in parola, l’istante dovrà produrre prova dell’avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’avo che abbia perso la cittadinanza italiana da minorenne per effetto della naturalizzazione volontaria del genitore, anche nel caso in cui fosse già in possesso della cittadinanza straniera per essere nato in un Paese ove vige il criterio di attribuzione della cittadinanza iure soli.
Il documento di “non naturalizzazione”, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana di cui al punto 5) della circolare K.28.1/1991) dovrà dunque attestare che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non ha acquistato volontariamente la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.
Viceversa, ove l’avo abbia acquistato volontariamente la cittadinanza estera, nel documento dovrà essere attestata la data della sua naturalizzazione al fine di accertare che la naturalizzazione medesima sia intervenuta nel corso della minore età del discendente (e non più solo anteriormente alla nascita del discendente stesso).
Nel caso si verifichi la perdita della cittadinanza italiana a norma dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 555/1912 di uno degli ascendenti del rivendicante lo status civitatis italiano, al fine di poter riconoscere tale status sarà necessario che l’istante produca la documentazione comprovante il riacquisto della cittadinanza italiana a norma degli articoli 3 o 9 della legge n. 555/1912 presso gli Uffici di stato civile in Italia o all’estero del luogo in cui l’ascendente abbia trasferito la propria residenza, purché il riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’ascendente sia intervenuto prima della nascita dei propri discendenti in linea retta. Sono comunque fatti salvi i diritti già acquisiti dai terzi.
2) Decorrenza dell’acquisto della cittadinanza da parte di coloro che siano stati riconosciuti da cittadino italiano o la cui filiazione sia stata dichiarata giudizialmente nel corso della loro maggiore età.
In merito alla decorrenza dell’acquisto della cittadinanza italiana per colui che venga riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di genitore di italiano durante la maggiore età e abbia reso, nei termini di legge, l’elezione della cittadinanza italiana, deve rappresentarsi quanto segue.
Si ricorda che tale ipotesi di acquisto della cittadinanza, finora annoverata tra quelle a titolo derivativo, è attualmente disciplinata dall’art. 2, comma 2, della legge n. 91/1992.
Nel silenzio della legge, l’acquisto della cittadinanza italiana in tali casi è stato sempre inteso come decorrente dal giorno successivo alla manifestazione di volontà dell’interessato a voler divenire cittadino italiano, ritenendosi applicabile, anche alle predette fattispecie, l’art. 15 della legge n. 91/1992, secondo cui «L’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste».
Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 5518/2024 è addivenuta ad una interpretazione differente, facendo leva sulla assoluta parificazione della condizione dei figli riconosciuti contestualmente alla nascita e di coloro che lo divengono dopo il raggiungimento della maggiore età. Più in particolare, la Corte ha avuto modo di precisare che: «Il figlio maggiorenne o riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano non acquisisce uno status diverso da quello del figlio di cittadino italiano regolarmente sposato e nato in costanza di matrimonio. Egli è italiano perché è figlio di cittadino italiano iure sanguinis e a titolo originario».
Secondo la Cassazione, quindi: «non vi è dunque la necessità di una regolamentazione ad hoc della decorrenza dell’effetto, già disciplinata dall’art. 1 in generale […] L’art. 2, comma 2, introduce una condizione sospensiva potestativa, che, ove realizzata, produce lo stesso effetto dell’acquisto iure sanguinis, come avviene per il figlio minorenne riconosciuto o per il figlio nato in costanza di matrimonio».
Pertanto, l’atto di elezione, più che rivestire carattere costitutivo in materia di acquisto della cittadinanza, ha funzione di tutela dell’autodeterminazione del singolo, il quale potrebbe decidere se essere investito del nostro status civitatis o meno a seguito del riconoscimento della filiazione.
D’ora in avanti, pertanto, il suddetto atto di elezione – che rimane ovviamente condizione per l’attribuzione della cittadinanza iure sanguinis in queste ipotesi – non dovrà più essere preso a riferimento ai fini della decorrenza dell’acquisto della cittadinanza italiana, dovendosi piuttosto ritenere che detto acquisto (anche nella casistica in esame) retroagisca alla nascita, investendo così gli eventuali discendenti.
Pertanto la circolare ritiene necessario precisare che ai fini della ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in tutti i casi di filiazione fuori del matrimonio, dovrà essere acquisito l’atto o la dichiarazione giudiziale di riconoscimento del rapporto di filiazione tra l’interessato o l’ascendente e il genitore già cittadino italiano che trasmette tale cittadinanza iure sanguinis, appurando l’eventuale verificarsi delle condizioni dell’art. 2 della legge n. 91/1992 (nonché dell’art. 2 della legge n. 555/1912, nel caso in cui la fattispecie in esame riguardi un ascendente destinatario delle disposizioni della previgente legge).
3) Possesso ininterrotto dello stato di figlio
La circolare infine precisa l’ambito di operatività dei principi enucleati dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14194 del 22 maggio 2024 relativa a una causa iure sanguinis che era stata rigettata dall’ufficiale dello Stato civile per impossibilità degli istanti di produrre un atto di nascita dell’avo italiano, ossia dell’ascendente in linea retta del quale essi rivendicavano la cittadinanza.
Nella suddetta pronuncia è stato affermato che il riconoscimento postumo, effettuato nell’atto di matrimonio, sia di per sé fondante il possesso continuo dello stato di figlio e idoneo a comprovare la paternità e la conseguente trasmissione della cittadinanza italiana.
La Suprema Corte ha precisato che è possibile sopperire alla mancanza e/o al vizio dell’atto di nascita o delle relative indicazioni di paternità e maternità presenti in esso attraverso l’art. 237 c.c., secondo cui: «Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».
Come noto, tale norma può essere applicata solo in via sussidiaria rispetto all’art. 236, primo comma, c.c., a mente del quale la filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile; ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, solo in mancanza dell’atto di nascita potrà farsi ricorso al possesso continuo dello stato di figlio.
In ogni caso, la circolare esprime l’avviso che l’applicazione di tale disposizione non risulti estensibile anche ai procedimenti di carattere amministrativo, in quanto all’Autorità amministrativa non compete la ricognizione sostanziale dello status civitatis personae (di spettanza della magistratura ordinaria) perché dispone unicamente di poteri certificativi in ordine al possesso della cittadinanza iure sanguinis, da attestare tramite documenti che provano inequivocabilmente la titolarità senza interruzione tra generazioni.
Alla luce di quanto suesposto, la circolare ritiene che tale principio possa essere fatto valere esclusivamente in sede giurisdizionale.
Cittadini di Paesi terzi
Asilo
Innovazioni riguardanti la procedura di riconoscimento della protezione internazionale
La circolare del Ministero dell’interno – Commissione nazionale per il diritto di asilo – Dip. LCI – Commissione nazionale per il diritto d’asilo – AOO ASILO – 0011 – Protocollo 0010200 07/11/2024 - A 1 illustra le innovazioni riguardanti la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale introdotte dal decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali» e dal decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158 «Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale»
La circolare non tiene conto però delle successive modifiche derivanti dalla legge di conversione del d.l. n. 145/2024, che ha pure abrogato il d.l. n. 158/2024, assorbendone i contenuti.
Sospensione dell’esame di domande di protezione internazionale presentate da siriani – Profili di illegittimità
A seguito di una riunione informale tenuta il 9.12.2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale e col sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Autorità delegata al Sistema nazionale per sicurezza della Repubblica, una nota del 10.12.2024 del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo indirizzata ai Presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale li ha invitati alla sospensione dell’esame delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini siriani, in considerazione del mutamento della situazione politica determinatasi in quel Paese con la fine della forma di Stato autoritaria capeggiata dal partito Baath e con la fuga del precedente presidente Assad, la cui famiglia dominava la Siria dal 1970 e che aveva fatto scatenare la guerra civile.
La decisione della Commissione nazionale pare di dubbia legittimità.
Infatti, nell’ordinamento italiano, sulla base delle norme UE, ogni decisione sulla domanda di protezione internazionale «è esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate sulla situazione generale esistente del paese di origine» (art. 8, comma 3, d. lgs. n. 25/2008) e i tempi ordinari di esame della domanda possono essere ritardati «per la sopravenuta esigenza di acquisire nuovi elementi» e possono essere perciò prorogati solo nel caso sia necessaria una «valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto» e di tale ritardo deve essere informato il richiedente (art. 27 comma 3 d.lgs. n. 25/2008).
Peraltro, ogni ritardo nell’esame delle domande di protezione internazionale deve essere valutato caso per caso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e non può essere una decisione imposta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo o dal Governo.
Occorre peraltro ricordare che nell’ordinamento italiano non è stato recepito l’art. 31, par. 3 della direttiva 2013/32/UE, che prevede che «fatti salvi gli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura di esame se non si può ragionevolmente attendere che l’autorità accertante decida entro i termini previsti al paragrafo 3 a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea.
In tal caso gli Stati membri:
a) riesaminano la situazione del paese di origine almeno ogni sei mesi;
b) comunicano ai richiedenti interessati, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio;
c) comunicano alla Commissione, entro un termine ragionevole, il rinvio della procedura per il paese di origine in questione.».
In ogni caso il par. 4 prevede l’obbligo di concludere ogni procedura entro 21 mesi.
Rispetto alla decisione italiana pare, dunque, più conforme alle norme UE la decisione dell’OPFRA (l’autorità amministrativa indipendente francese che decide sulle domande di asilo) che ha deciso di sospendere provvisoriamente la decisione su talune domande di cittadini siriani sulla base dei motivi invocati in ogni domanda.
Infatti, ogni domanda presentata di protezione internazionale presentata da cittadini siriani può avere motivi i più diversi.
Senz’altro chi teme persecuzioni del regime baathista per motivi politici o religiosi o etnici non dovrebbe temere più dopo la scomparsa del soggetto persecutore.
Tuttavia, l’appartenenza politica o religiosa o etnica o l’orientamento sessuale del richiedente potrebbe portare nuovi timori fondati di subire persecuzione dai nuovi detentori del potere, come è accaduto a causa di episodi di violenza nei confronti di cristiani di varie confessioni e come accade per gli islamisti radicali tuttora rinchiusi in n grandi centri di raccolta e prigionia.
D’altro canto, il cittadino siriano (pure quello già regolarmente soggiornante in Italia) potrebbe ora tenere di subire persecuzione per analoghi motivi dai nuovi governanti, magari perché in precedenza lui stesso era stato un baathista.
Pure il timore fondato di subire violenza generalizzata ai civili in un conflitto armato è tutto da riconsiderare, perché ancora tra arabi e curdi e tra arabi e turchi la situazione militare non appare affatto pacificata.
Il timore fondato di subire condanne a morte non è neppure scongiurato viste le esecuzioni sommarie di presunti torturatori verificatesi in Siria dopo la caduta di Assad, che, seppur si siano macchiati di crimini internazionali, avrebbero dovuto essere regolarmente giudicati e persino tali criminali godrebbero in Italia di protezione sussidiaria, salvo che non debbano essere consegnati alla Corte penale internazionale.
Il nuovo primo ministro siriano ha affermato che i soli che dovranno temere sono coloro che hanno appoggiato la dittatura baathista e dunque non solo costoro, cioè tra gli stranieri pure russi, iraniani e libanesi sciiti e tra i siriani, senz’altro i drusi e gli sciiti.
Insomma, in un Paese che ha 17 gruppi etnici, linguistici e religiosi diversi nessun per il momento può dirsi al sicuro su nulla.
Pertanto, sospendere la decisione sulle domande di protezione internazionale dei siriani non impedisce la presentazione di nuove domande e può aiutare ad avere tempo utile a capire meglio la nuova situazione geopolitica e umanitaria, ma certo deve essere comunicata ad ognuno degli interessati e non potrà comportare alcun superamento dei termini legali massimi per la conclusione dell’esame delle domande.
Ingresso e soggiorno
Flussi d’ingresso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato per l’anno 2025
Con circolare n.9032 del 24.10.2024 del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare (Ministero dell'interno – Dip. LCI – D.C. per le politiche migratorie – Autorità FAMI – AOO POLITICHE – 0448/0307 – Protocollo 0009032 24.10.2024 - Uff2) si sono regolate le modalità applicative concernenti i flussi d’ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l’anno 2025.
In attuazione del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, nonché del d.p.c.m. 27 settembre 2023 recante la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023/2025 e da ultimo dal decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante tra l’altro innovative disposizioni in tema.
1. Settori produttivi per motivi di lavoro subordinato non stagionale
Si conferma, per l’anno 2025, che i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.
L’art. 6, comma 4, lett. c) del d.p.c.m. 27.9.2023, prevede, altresì, l’attribuzione di n. 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
1.1. Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), del d.p.c.m. 27.9.2023; si ribadisce a tale riguardo che è necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi terzi si veda il seguente link del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: https://www.mit.gov.it/conversionepatente-estera.
Si rammenta che i lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui sopra, mentre i lavoratori conducenti per il trasporto passeggeri con autobus dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco. Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente. Ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell’Unione europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell’abilitazione (prevista dal d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30 luglio 2021).
I suddetti adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell’attestato di conducente, recante il codice unionale armonizzato “95”, da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ai sensi dell’art. 22, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 286/2005). Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente. Il contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l’impresa richiedente deve essere:
- iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al regolamento CE n. 1071/2009);
- per il trasporto merci per conto terzi, iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/1974) della Provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
Infine, come previsto dalla circolare 6 novembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), si fa presente che è possibile per il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un’impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Pertanto, ai fini dell’ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nullaosta al lavoro non stagionale (mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.
1.2. Per il settore dell’assistenza familiare (modello A-bis) di cui all’art. 6, comma 4, lettera c) del d.p.c.m. 27.9.2023, si ribadisce che l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro mensili).
Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalla Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, «il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità)».
Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.
Le richieste di nullaosta possono essere inoltrate anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case-famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.
1.3. Per il settore dell’assistenza socio-sanitaria (modello A-bis) di cui all’art. 6, comma 4 lett. c) del d.p.c.m. 27.9.2023, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell’ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti. I datori di lavoro potranno essere associazioni, fondazioni, enti e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio-sanitario. Il reddito imponibile in caso di Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nella circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate.
2. Settori produttivi per lavoro stagionale (art. 7 d.p.c.m. 27.9.2023)
I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: “agricolo e turistico alberghiero” (art. 24, comma 1, TUI).
Si conferma che nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti” e “personale addetto all’allevamento di animali”, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti.
Resta salvo che occorrerà verificare l’espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore. Anche per tali comparti lavorativi il reddito imponibile o il fatturato non può essere inferiore a € 30.000,00 annui. In particolare, nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate).
Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).
Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’ affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
3. Le quote complessive di ingresso
In relazione a quanto previsto dal d.p.c.m. 27 settembre 2023, come sostituito dall’art. 2, commi 5 e 8 del decreto legge n. 145/2024 le quote di ingresso per l’anno 2025 sono così suddivise:
- n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 comma 1, lett. c) suddetto d.p.c.m.);
- n. 730 quote per lavoro autonomo (art. 6, comma 1, lett. c) suddetto d.p.c.m.);
- n. 110.000 quote per lavoro stagionale (art. 7, comma 1, lett. c) suddetto d.p.c.m.).
Lavoro subordinato non stagionale – anno 2025 art. 6 d.p.c.m. 27.9.2023 totale quote 70.720, di cui riservate:
- cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 6, comma 2) 2.850;
- cittadini di Stati con Accordi vigenti in materia migratoria (art 6, comma 3, lett. a) (attualmente sono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina) 25.000;
- cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 3, lett. b) 28.000;
- lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, comma 4, lett. a) 90;
- apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b) 180;
- lavoratori del settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria (art. 6, comma 4, lett. c) 9.500.
Lavoro subordinato stagionale - art. 7 d.p.c.m. 27.9.2023 - totale quote 110.000, di cui riservate:
- a cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 7, comma 2, lett. b) 3.500;
- a cittadini di Stati con accordi vigenti in materia migratoria per ingressi pluriennali (art 7, comma 3, lett. a) (attualmente sono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina) 2.000;
- cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 7, comma 2, lett. a) 14.000;
- apolidi e rifugiati (art. 7, comma 2, lett. c) 50;
- cittadini di Stati con accordi in materia migratoria da impiegare nel settore agricolo le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Confederazione di Produttori Agricoli e Alleanza delle Cooperative Italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) (art. 7, comma 4) 47.000;
- cittadini di Stati con accordi in materia migratoria da impiegare nel settore turistico alberghiero le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo: ASSITAI - Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA - Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO - Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME - Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative (art. 7, comma 5) 37.000.
Il 20 ottobre 2023 è entrato in vigore il Memorandum di intesa tra l’Italia e la Tunisia in forza del quale una quota di 4.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori tunisini. Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore l’accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India in forza del quale una quota di 7.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori indiani.d.l. 145/24 tale quota sarà ripartita in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.
Ai sensi dell’art. 7, comma 5 del predetto d.p.c.m., le quote sono prioritariamente riservate alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale; qualora non utilizzate completamente sono disponibili per gli operatori del settore turistico.
Lavoro autonomo art. 6 comma 1 lett. c) d.p.c.m. 27.9.2023 totale quote 730, di cui riservate:
- cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 6, comma 2) 150;
- cittadini appartenenti a specifiche categorie professionali (art. 6, comma 7), ovvero: a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge n. 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. (art. 6, comma 7) 500 lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, comma 4, lett. a) 10 apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b) 20.
3.1 Start-up innovative
Per quanto concerne l’ingresso di stranieri per start-up innovative si rimanda alle linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Italia Startup Visa (mise.gov.it) (https://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Lnee%20Guida%20ISV%20ITA%2020_03_2018%20def.pdf) nonché ai relativi modelli di candidatura (Application form Italia Startup Visa ita (interno.gov.it) https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202310/all3mo1.pdf).
Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nullaosta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.
Tale certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all’art. 39, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Rimane invariata l’esibizione dell’ulteriore documentazione prevista. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno. Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it).
4. Ingressi per lavoro stagionale (art. 7 d.p.c.m. 27.9.2023)
Le quote di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di cui all’art. 7, commi 4 e 5 del d.p.c.m., saranno assegnate prioritariamente alle domande presentate dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori, per conto ed in nome dei datori di lavoro, identificabili sul sistema SPI 2.0 mediante un apposito filtro di ricerca e considerate in ordine cronologico ai fini del rilascio da parte dello Sportello unico per l’immigrazione del relativo nulla osta.
Esaurita la quota prioritariamente riservata alle istanze di lavoro stagionale del settore agricolo e turistico, provenienti dalle suddette Organizzazioni datoriali, gli Sportelli unici per l’immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli medesimi.
Le Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all’inoltro delle istanze, ma dovranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell’Associazione, alla successiva sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli Enti competenti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà al successivo monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).
Si segnala che, in virtù di quanto previsto dall’art. 24, comma 9, del TUI, i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbiano lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina “richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l’istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.
Si ricorda che l’art. 24-bis del TUI prevede una procedura semplificata anche per le organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie del Protocollo d’intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° ottobre 2024.
In particolare, l’adesione al Protocollo – analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all’art. 27, comma 1-ter TUI – sostituisce la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; in tali casi la proposta di contratto di soggiorno viene successivamente trasmessa per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Per quanto riguarda l’ingresso di lavoratori stagionali pluriennali, si ricorda che il Testo unico immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente e non contenere necessariamente una durata temporale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore in precedenza, ma determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 16.12.2016).
5 La procedura
5.1. Numero di istanze
Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023.
Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis del TUI, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). Gli utenti che accedono con il proprio SPID/CIE al Portale Servizi ALI sono qualificati dal sistema come “utenti privati”.
Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali e alle suddette Agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 276/2003, o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze nel Portale Servizi ALI per conto dei datori di lavoro come sopra indicato sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. “profilazione”, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi.
L’operazione di profilazione sarà effettuata prima dell’avvio dei giorni di precompilazione.
5.2. Gestione della procedura
È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’art. 6, comma 1 e all’art. 7, comma 1 del citato D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore dell’assistenza familiare. Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare congiunta Ministero dell’interno/Ministero del pavoro e delle Politiche sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 22, comma 2 bis TUI come modificato dal decreto legge n. 145/2024, la preventiva verifica presso il Centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art. 22, comma 2-bis TUI).
Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’impiego competente, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (All. 1).
A tal fine, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se il Centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero.
Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c d.p.c.m.. 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.
Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione (All. 2) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali.
Si ricorda che per tutti i settori in base all’art. 24-bis TUI, è necessario acquisire l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.
L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d’intesa di cui all’art. 24-bis comma 3 TUI con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.
L’adesione al Protocollo consente inoltre – analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all’art. 27, comma 1-ter TUI – di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Anche per l’anno 2025 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali previste, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province autonome, dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli unici per l’immigrazione delle prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.
Trascorsi novanta giorni dalla data dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo delle quote.
5.3. Domicilio digitale
Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:
- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche).
La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello unico per l’immigrazione (SUI).
5.4. La fase di precompilazione
Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’art. 24-bis, comma 3 del TUI, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) gestito dal Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
La precompilazione è consentita:
- dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, come previsto dall’art. 2, comma 6, lett. b), del decreto-legge n.145/2024.
I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all’accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, AGID.
Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo pec della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.
Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all’indirizzo pec presente nella banca dati INAD. L’inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.
Informazioni in merito agli specifici dati richiesti nei campi della domanda che saranno acquisiti in via automatica dal sistema informatico grazie al meccanismo dell’interoperabilità, sono fornite nel Portale, che attraverso un apposito link rinvia alle regole sul trattamento dei dati personali.
È, inoltre, prevista la preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un’apposita casella che l’utente deve digitare. Alcune informazioni richieste (ad es. i dati reddituali, la partita IVA ecc.) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; pertanto saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello, come verrà specificamente reso noto sul sistema.
Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.
Nell’home page del Portale online saranno inseriti degli avvisi per maggiori dettagli tecnici e saranno altresì scaricabili, dalla voce Manuale in calce alla pagina, le Linee guida tecniche di ausilio alla compilazione.
Al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà inoltre offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di Help Desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, compreso il fine settimana e i festivi).
Tale servizio sarà raggiungibile utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile nella home page del Portale Servizi ALI, nonché anche accedendo dalla voce “Help Desk” in calce ad ogni pagina.
Dal 1° dicembre 2024 alle date in cui si terranno i click days e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, per il click day previsto il 1° ottobre 2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui al comma 2, dell’art. 24-bis del TUI.
Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria.
Sarà, inoltre, cura degli Ispettorati territoriali del lavoro registrare, nel sistema informatico dedicato (SPI 2.0), le informazioni nell’ambito del relativo parere di competenza.
Tutte le comunicazioni inviate all’indirizzo pec del datore di lavoro, eccezion fatta per quella relativa al codice di attivazione domanda, sono inviate anche all’indirizzo pec dell’organizzazione datoriale firmataria del Protocollo del 1° ottobre 2024 che abbia trasmesso l’istanza per conto dello stesso datore di lavoro.
5.4. I click days
Per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini di presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell’ambito delle quote previste:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett. a) del d.p.c.m. (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025; - per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del d.p.c.m. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025.
Per i settori agricolo e turistico-alberghiero, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 decorrono, per l’anno 2025:
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (mod. domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
5.5. Novità procedurali
Il decreto-legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, a beneficio sia della funzionalità degli Sportelli unici per l’immigrazione, sia delle parti interessate dalla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro.
In particolare, è prevista:
- l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005;
- la semplificazione della preventiva verifica presso il Centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art 22, comma 2-bis TUI);
- l’irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, comma 2-ter TUI). E’ altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli unici per l’immigrazione (SUI);
- l’obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso, alla pec del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata dal sistema informatico in uso anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato. In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
- la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello unico per l’immigrazione, con evidente snellimento delle attività dell’ufficio e semplificazione per le parti firmatarie, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto (artt. 5 e 22 del TUI). In particolare, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000. Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità di cui all’art. 22, comma 6 del TUI potrà essere effettuata anche dall’organizzazione medesima entro il previsto termine;
- la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi del novellato art. 22, comma 6 TUI, all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- la proroga del nulla osta al lavoro qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60 gg. dal temine finale del contratto, ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del TUI, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, l’art. 3, commi 1 e 3, del decreto legge n.145/2024 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all’’art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998; pertanto, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della questura competente, nonché, come precisato al comma 1 del predetto art. 3, alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA (per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998.
Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nullaosta decorsi i termini procedimentali (20 gg. per il lavoro stagionale e 60 gg. per il lavoro subordinato non stagionale).
Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024, le richieste di nullaosta e l’efficacia dei nullaosta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 del T.U.I. per cittadini provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, salvo che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 145 sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, sono sospese fino alla conferma espressa da parte dello Sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle prescritte verifiche di cui al medesimo art. 22.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 22, comma 6-bis, del TUI, il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti.
Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare, il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.
Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati territoriali del lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non (ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 2, comma 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024) , fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria di cui all’art. 6, comma 4 lett. c) del d.P.c.m. 27 settembre 2023, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, sono demandate, ai sensi dell’art. 24-bis TUI, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato nazionale del lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell’art. 24-bis del TUI.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del TUI.
I modelli da utilizzare per l’invio delle sole domande soggette ai click day sono i seguenti:
- C-Stag - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
- A-bis – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;
- B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela.
6. Fuori quota
Il decreto legge n. 145/2024 ha previsto ulteriori novità in tema di flussi regolari per motivi di lavoro, collocando fuori quota alcune fattispecie di richieste di nullaosta al lavoro.
6.1. Assistenza familiare ovvero socio sanitaria
A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha previsto, che siano rilasciati, al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del TUI, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, o a favore di grandi anziani, come definiti dall’art. 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29.
La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali incaricate dovranno allegare alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 145/2024; in particolare la certificazione attestante la disabilità, come definite dall’art. 2 del d.lgs. n. 62/20024 ovvero l’età anagrafica per la categoria dei grandi anziani di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 29/2024. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’art. 22 del TUI, con esclusione del comma 5.01 del medesimo articolo. Il nulla osta è, infatti, rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis del medesimo TUI.
I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare ovvero socio sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti.
I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorati territoriali del lavoro.
Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all’art. 6, comma 1, primo periodo del TUI è richiesto allo Sportello unico per l’immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo TUI.
6.2. Soggiornanti di lungo periodo UE
Sono fuori quota, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 145/2024 le richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da parte dello straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE e in corso di validità. (art. 9-bis, lett. a), TUI).
6.3. Conversioni di permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato e indeterminato
In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. f) punto 6, del decreto-legge n. 145/2024 sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo sportello unico per l’immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art 24 T.U.I.). Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
All’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate, nonché lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente.