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Il rischio di persecuzione determinato dalla fede nella parità tra uomo e donna può condurre all’ottenimento dello status di rifugiato: la sentenza della Corte di giustizia dell’11.6.2024 in causa C-646/21

di Monica Spatti 

AbstractCon la sentenza in causa C-646/21 la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che le donne richiedenti protezione che, durante un soggiorno in Europa, avessero maturano l’identificazione nel principio della parità dei sessi possono costituire un particolare “gruppo sociale” ai fini dell’ottenimento della protezione. Inoltre, per effetto dell’applicazione della Convenzione di Istanbul precisa quali sono i diritti insiti nel principio della parità tra uomo e donna, e giunge ad affermare che il mancato riconoscimento della parità può costituire una forma di persecuzione.

AbstractIn its judgment in case C-646/21, the Court of Justice of the European Union clarifies that women who, during a stay in Europe, have developed an identification with the principle of gender equality may constitute a specific “social group” for the purposes of obtaining protection. Furthermore, through the application of the Istanbul Convention, the Court specifies the rights inherent in the principle of gender equality and concludes that the failure to recognize such equality may constitute a form of persecution.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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