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La nuova giurisdizione in materia di respingimenti immediati

di Guido Savio

 

Abstract: Il presente commento affronta il tema del riparto di giurisdizione in tema di respingimenti ex art. 10, d.lgs. 286/98, a seguito della modifica introdotta dall’art. 18, l. 10.8.2023, n. 103, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13.6.2023, n. 69 (c.d. decreto “salva infrazioni”), recante «disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» che ha attribuito alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di respingimento immediato alla frontiera. Il commento, dopo una ricostruzione storica della disciplina dei respingimenti (sia immediati che differiti) e della loro ricorribilità, così come delineata in passato dalla giurisprudenza di legittimità, sia ordinaria che amministrativa, analizza in termini critici la sostenibilità logica del riparto di giurisdizione tra le controversie relative ai respingimenti immediati – ora attribuite al giudice amministrativo – e quelle inerenti i respingimenti differiti, che restano devolute alla cognizione di quello ordinario, essendo identico il potere autoritativo statuale volto al controllo delle frontiere. Il timore che l’attribuzione della titolarità di un mero interesse legittimo in capo agli stranieri respinti alla frontiera, in luogo di un diritto soggettivo perfetto che permane in capo a quanti vengono respinti con provvedimento del questore, si traduca in un vulnus per la piena tutela del diritto di difesa pare fondato, anche in considerazione dei limiti propri della giurisdizione amministrativa che non può sostituirsi alla PA, a differenza di quella ordinaria.

Abstract: These notes address the issue of the allocation of jurisdiction on the refusal of entry under Article 10, Legislative Decree 286/98, following the amendment introduced by Art. 18, l. 10.8.2023, no. 103, converting into law, with amendments, Decree-Law no. 69, 13.6.2023 (so-called. “salvo infrazioni” decree), bearing «urgent provisions for the implementation of obligations arising from acts of the European Union and from pending infringement and pre-infringement proceedings against the Italian state» which gave the administrative jurisdiction over disputes on immediate border refoulement. The commentary, after a historical reconstruction of the discipline of rejections (both immediate and deferred) and their appealability, as outlined in the past by the jurisprudence of legitimacy, both ordinary and administrative, analyzes in critical terms the logical sustainability of the division of jurisdiction between disputes concerning immediate rejections – now attributed to the administrative court – and those concerning deferred rejections, which remain devolved to the jurisdiction of the ordinary one, given that the state's power performed in border control is the same. Appears well-founded the fear that, granting a mere legitimate interest to foreigners who are rejected at the border, in place of a perfect subjective right that remains with those who are expelled by an order of the Questore, will result in a vulnus for the full protection of the right to defense, also in view of the inherent limits of administrative jurisdiction, which cannot substitute itself to the PA, unlike ordinary jurisdiction.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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