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Archivio saggi e commenti

Fascicolo 2018/1

Il respingimento differito disposto dal questore dopo la sentenza n. 275/2017 della Corte costituzionale

di Paolo Bonetti

 

Abstract: L’articolo analizza contenuti ed effetti della sent. n. 275/2017 della Corte costituzionale sul respingimento differito disposto dal questore ai sensi dell’art. 10, co. 2, d.lgs. n. 286/1998. La sentenza dichiarando inammissibile la questione sollevata pare non pronunciarsi sulle importanti questioni di illegittimità costituzionale concernenti il respingimento differito per violazione delle riserve di legge e di giurisdizione e dei vincoli previsti dalle norme UE. Tuttavia essa compie una ricostruzione costituzionalmente conforme delle norme legislative sul respingimento differito e distingue tra le due modalità alternative per la sua esecuzione: la misura coercitiva dell’accompagnamento alla frontiera, da limitarsi ai soli casi di effettiva urgenza, e l’ordine del questore di lasciare entro 7 giorni il territorio italiano, da intendersi come sostitutivo dell’accompagnamento. Inoltre la sentenza rivolge al legislatore il monito di rendere conforme all’art. 13, comma 3 Cost. la vigente disciplina legislativa del respingimento differito da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il che ne conferma l’incostituzionalità. Perciò il respingimento differito dovrebbe essere eseguito nella prassi soltanto con ordine di allontanamento e non con accompagnamento, in attesa di un futuro e incerto intervento legislativo che rimedi ai suoi tanti profili di illegittimità, senza il quale il respingimento differito sarà dichiarato incostituzionale da una nuova sentenza della stessa Corte.

Abstract: The article is an analysis of the decision n. 275/2017 of the constitutional Court on the so-called “deferred refoulement” (art. 10. 2, legislative decree n. 286/1998). Declaring the inadmissibility of the question, the decision seems to avoid the serious doubts of constitutionality regarding the violation of the rule of law and of the jurisdictional clause, as well as the violation of EU obligations. Nevertheless, the decision offers an interpretation in conformity of the Constitution of the provisions about the “deferred refoulement”, making a clear distinction between the two measures for its execution. So, the coercitive measure of removal to the border applies just in case of real urgency; in any other case, the measure applying is the order to leave the State’s territory within seven days. In addition, the decision address a warning to Parliament: the Court suggests that the provisions about the “deferred refoulement” executed by coercitive measure of removal to the border should be amended in conformity with art. 13.3 of Italy’s Constitution – thus implying the unconstitutionality of these provisions. Pending a future and uncertain legislative reform which will make constitutionally conform the “deferred refoulement” executed by coercitive measure of removal to the border, the “deferred refoulement” should be executed only through the order to leave the State’s territory.

Se un Cie non funziona bene, l’immagine della comunità locale è danneggiata …

di Fulvio Cortese

 

Abstract: Con una recente sentenza un giudice civile ha condannato l’amministrazione statale per il danno subito da un Comune a causa del pregiudizio arrecato alla sua reputazione dalla cattiva gestione di un Centro di trattenimento di migranti situato sul territorio locale. Pur presentando alcuni aspetti positivi, la pronuncia suscita qualche perplessità, specialmente nella parte in cui lascia trasparire un eccessivo ampliamento della nozione di immagine risarcibile.

Abstract: With a recent judgement, an Italian Civil Court condemned the State administration for the damage suffered by a municipality due to the damage caused to its reputation by the mismanagement of a migrant detention center located on the local territory. Despite some positive aspects, the decision arouses some perplexities, especially in the part in which it reveals an excessive expansion of the notion of damaged identity.

Discriminazione collettiva per nazionalità e legittimazione ad agire delle associazioni nel caso di diniego dell’assegno per il nucleo familiare ai cittadini di paesi terzi

di Mariagrazia Militello

 

 

Abstract: Il commento ha ad oggetto le pronunce n. 11165 e n. 11166 del 08.05.2017 in occasione delle quali la Corte di Cassazione ha ricostruito la nozione di discriminazione collettiva per nazionalità in un caso di mancato riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 65, l. n. 448/1998 ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia, affermando al contempo la legittimazione attiva delle associazioni nei casi di discriminazioni collettive fondate sul motivo della nazionalità.

Abstract: The comment is focused on two judgments of the Italian Corte di Cassazione (nr. 11165 and nr. 11166 of 08 may 2017) that have reconstructed the notion of collective discrimination based on nationality in a case of refusal to give of the check for household to third-country nationals who are long-term residents in Italy. At the same time, the Corte di Cassazione has recognised the legal action to organisations in cases of collective discriminations based on nationality.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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