di Nazzarena Zorzella
Abstract: La protezione umanitaria, ex art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98, è un istituto che esiste dal 1998, come diritto autonomo accertabile in tutte le situazioni nelle quali il permesso di soggiorno non risponda ai requisiti ordinari previsti dal TU, ma sottendano seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali. Pur essendo un istituto autonomo, è stato per anni disapplicato ed ha avuto una improvvisa estesa applicazione, negli ultimi anni, all’interno del sistema della protezione internazionale, di cui ai d.lgs. 251/2007 e d.lgs. 25/2008. Il saggio si propone di cercare una definizione giuridica dei tre presupposti dell’art. 5, co. 6 TU 286/98, applicabili in ogni situazione in cui vengano in rilievo, evidenziando l’ampia platea dei diritti costituzionali ed internazionali che vanno tenuti in considerazione, escludendo qualsiasi approccio caritatevole. La conseguenza è che la protezione umanitaria non può essere ritenuta misura residuale, avendo una solida base costituzionale. Viene, inoltre, messa in discussione la giurisprudenza della Corte di cassazione su alcuni aspetti interpretativi dell’art. 5, co. 6 TU 286/98, tra i quali la ricomprensione dell’asilo costituzionale nell’ambito della protezione umanitaria, l’esclusione della povertà e dei fattori di integrazione sociale dal sistema della protezione, l’ambigua esclusione per l’instabilità politica del Paese di origine. Infine, il saggio cerca di riproporre l’autonomia dell’asilo costituzione, ex art. 10, co. 3 Cost., evidenziando le differenze rispetto alla protezione umanitaria.
Abstract: The Italian legal order provides for Humanitarian protection (art. 5.6, d.lgs. 286/98) since 1998; it is useful when – according to the personal situation – human beings do not meet the requirements foreseen by d.lgs 286/98 for the permit to stay, but there are serious humanitarian reasons, or reasons deriving from constitutional or international obligations. Not frequently applied in the past, a wide use of this legal institution happened in the last years within the system of international protection (Legislative Decree 251/2007 and Legislative Decree 25/2008). The article aims to a legal analysis of the requirements provided for humanitarian protection according to art. 5.6, d.lgs.286/98, from the perspective of constitutional and international law; it reaffirms that any charitable approach must be excluded, as humanitarian protection has a solid constitutional basis. Furthermore, the article develops a critical analysis of the Corte di Cassazione (Supreme Court) case law on the relation between asylum and humanitarian protection and on the exclusion of poverty, of social integration factors and of the political instability of the Country of origin from the protection system. In the end the article focuses on the right to asylum according to art. 10.3 of the Constitution, pointing out the existing differences with the Humanitarian protection.