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Ridisegnare il confine fra “noi” e “loro”: interrogativi sulla revoca della cittadinanza

di Elisa Cavasino

 

Abstract: Esiste un limite costituzionale alla privazione della cittadinanza? Il decreto legge n. 113/2018 ha recentemente introdotto un nuovo articolo 10-bis nella legge n. 91/1992 che disciplina la revoca della cittadinanza. Si tratta di una “sanzione” che può essere inflitta dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno entro tre anni dalla condanna definitiva per gravi fatti di reato ed è applicabile soltanto ad alcune categorie di cittadini (non si può revocare la cittadinanza ai cittadini iure sanguinis, per beneficio di legge o per adozione). La revoca della cittadinanza è una assoluta novità nella legislazione italiana a far data dalle leggi fasciste del 1926 e sembra porsi in diretto conflitto con l’articolo 22 della Costituzione, che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici; con il principio costituzionale di ragionevolezza; con il diritto costituzionale di difesa e con altri diritti di rango costituzionale che possono essere aggrediti come effetto dell’atto di denazionalizzazione. Una breve analisi di analoghe forme di privazione della cittadinanza (la francese déchéance de nationalité), delle norme e della giurisprudenza UE sulla cittadinanza europea (il caso Rottmann) e di altre rilevanti norme internazionali in materia di contrasto dell’apolidia e di protezione di diritti fondamentali (come il diritto alla vita privata e familiare di cui all’articolo 8 CEDU), mostra, infine, che l’art. 10-bis l. n. 91/1992 si pone in diretto contrasto con il «diritto ad avere diritti».

Abstract: Is there any Constitutional limit to denationalization? Law-Decree n. 113/2018 introduced a new article 10-bis on the Revocation of Citizenship within l. n. 91/1992. This article regulates the deprivation of nationality. It is a “sanction” which can be inflicted by the President of the Republic under proposal of the Ministry of the interior within three year from a final condemnation for serious criminal offences. It applies only to certain category of citizens: it is not possible to revoke citizenship to citizens iure sanguinis or which are descendants of Italian citizens or which have been granted citizenship through adoption. Deprivation of citizenship is an absolute novelty in Italian legislation since the Fascist Laws of 1926 and it seems in direct conflict with article 22 of the Italian Constitution which prohibits deprivation of citizenship due to «political motivation» and with the constitutional principle of reasonablesness of law; the constitutional right to defence and other fundamental constitutional rights which can be afflicted as a counter-effect of denationalization. A short analysis of similar forms of denationalization (the French déchéance de nationalité); of norms and case law on EU Citizenship (Rottmann case) and of other relevant International provisions (on the contrast of Statelessness and protection of the Right to Privacy and Family life, art. 8 ECHR) shows that art. 10-bis l. n. 91/1992 seems in direct contrast with «the right to have rights».

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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