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L’interesse superiore del minore al ricongiungimento familiare tra sovranità statale e regolamento Dublino III

di Michela Castiglione

Abstract: A seguito di un periodo di monitoraggio condotto in Grecia, è emersa una prassi delle Unità Dublino Germania e Grecia volte a restringere notevolmente le possibilità di ricongiungimento familiare tra minori e genitori all’interno della procedura del regolamento Dublino. Tale prassi si verifica, alternativamente o congiuntamente, in due ipotesi. La prima riguarda i c.d. movimenti secondari ossia quando il database Eurodac mostri che la famiglia era giunta in Grecia insieme così da far supporre che la separazione sia stata autoinflitta con lo scopo di far radicare la competenza dell’esame della protezione internazionale dell’intera famiglia nel Paese in cui il minore si trova. La seconda riguarda i criteri procedurali di ripartizione della competenza tra Stati membri e viene adottata nel caso in cui la richiesta di presa in carico dei genitori presenti in Grecia sia trasmessa all’Unità Dublino Germania (ove si trova il minore) tardivamente, ossia oltre i termini previsti dall’art. 21 del regolamento Dublino III. Il presente contributo ha lo scopo di esaminare fino a che punto la necessità di affermare la propria sovranità statale e di garantire il pieno rispetto del regolamento Dublino III può limitare l’applicazione del principio del superiore interesse del minore e il diritto all’unità familiare, soprattutto alla luce delle precarie condizioni di accoglienza in Grecia.

Abstract: Following fieldwork conducted in Greece, this paper examines to what extent the need to affirm state sovereignty and ensure full compliance with the Dublin III Regulation may be in fact limiting the application of the principle of the best interest of the child and the right to family unity, especially against the backdrop of the precarious reception conditions in Greece. 
Germany and Greece, through the Dublin Unit, are considerably restricting the chances of family reunification under the Dublin Regulation procedure. This practice occurs, alternatively or jointly, in two circumstances. The first concerns the so-called secondary movements, i.e. when the EURODAC database shows that the family had arrived in Greece together, thus suggesting the separation was self-inflicted and thereby contrary to the best interests of the child. This aims to root the competence to examine the whole family’s international protection in the country where the minor is present. The second refers to the procedural criteria for shared competence between Member States. The latter is adopted where the take charge request for family reunification is lodged to the German Dublin Unit (where the minor is) beyond the time limit provided by art. 21 of the Dublin III Regulation.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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