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La riabilitazione a favore delle vittime di atti di tortura commessi all’estero: alcune riflessioni a partire dall’articolo 14 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura

di Marcella Ferri

 

Abstract: Il diritto ad una riparazione e a un risarcimento equo per le vittime di tortura e trattamenti inumani e degradanti è riconosciuto dall’art. 14 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Tale disposizione ha suscitato un ampio dibattito dottrinale circa la sua idoneità a porre obblighi in capo agli Stati anche in relazione agli atti di tortura commessi fuori dalla propria giurisdizione. Tale questione, focalizzatasi sull’eventuale riconoscimento di un principio di giurisdizione civile universale, ha lasciato in secondo piano la riabilitazione: questa forma di riparazione mira a ripristinare l’autonomia e le capacità fisiche, mentali, sociali e professionali della persona vittima di atti di tortura, al fine di garantirne un pieno reinserimento all’interno della società. Partendo dall’analisi di alcune significative pronunce del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (General Comment n° 3 (2012), AN v. Switzerland e Adam Harun v. Switzerland) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (MP c. Secretary of State for the Home Department, C-353/16), questo scritto ha l’obiettivo di evidenziare che la riabilitazione presenta alcune specificità rispetto alle altre forme di riparazione e, per sua natura, deve essere garantita dagli Stati anche in relazione agli atti di tortura commessi al di fuori della propria giurisdizione. Questa specificità della riabilitazione può avere alcune ricadute significative nell’ordinamento italiano, dopo l’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte del d.l. 113/2018.

Abstract: The right to redress and compensation for victims of torture and inhuman and degrading treatment is recognised by article 14 of the UN Convention against torture. Starting from this provision, a significant debate arose about its applicability to acts of torture committed outside the States’ jurisdiction. Focusing on the issue of universal civil jurisdiction, this debate has not paid a great deal of attention to the rehabilitation: this form of reparation aims to assure the restoration of physical, psychological, social, and professional independence of victims in order to promote their reintegration into society. Starting from some meaningful decisions of the United Nations Committee against torture (General Comment No. 3 (2012), AN v. Switzerland e Adam Harun v. Switzerland) and the Court of Justice of the European Union (MP c. Secretary of State for the Home Department, C-353/16), this paper aims to stress that rehabilitation has certain characteristic features that make it distinct from other forms of reparation: by its nature, it must be guaranteed by States also to persons who have been victims of torture outside their jurisdiction. This conclusion may be particularly relevant in the Italian legal system, after the abrogation of humanitarian residence permits by the Decree-Law 113/2018.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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