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Archivio saggi e commenti

Fascicolo n. 3, 2022

The principle of non-refoulement and environmental migration: a legal analysis of regional protection instruments

By Chiara Scissa

Abstract: The Teitiota case paves the way for deeper reflections upon the role of the principle of non-refoulement as protection instrument in those cases where migration is compelled by environmental and climate factors, so-called environmental migration, also beyond the international level. This contribution provides for a timing and thorough analysis of the regional refugee and human rights frameworks, where the principle of non-refoulement is embedded, in six geographical areas: Africa, the Americas, Asia, Europe, Middle East, and Oceania. The aim is to draw relevant insights into a possible application of this principle as protection instrument from removal to the migrant's country of origin affected by dire environmental conditions. This paper also considers regional non-refoulement jurisprudence, where available, associated with environmental migration.

Abstract: Il caso Teitiota apre la strada a riflessioni più profonde sul ruolo del principio di non-refoulement come strumento di protezione in casi di migrazione dettata da fattori ambientali e climatici, cd. migrazione ambientale, non solo a livello internazionale. Il presente contributo propone un’analisi puntuale e approfondita della cornice normativa regionale in materia di rifugiati e diritti umani in cui è inserito il principio di non-refoulement in sei aree geografiche: Africa, Americhe, Asia, Europa, Medio Oriente e Oceania. L’obiettivo è quello di trarre spunti rilevanti per una possibile applicazione di questo principio come strumento di protezione dal rimpatrio verso il Paese di origine del migrante caratterizzato da gravi condizioni ambientali. Lo scritto prende inoltre in considerazione la giurisprudenza regionale in materia di non-refoulement, ove disponibile, associata alla migrazione ambientale.

Verso la riforma del Codice Frontiere Schengen: Le frontiere interne alla prova della nuova centralità delle riammissioni informali

di Emanuela Pistoia

Abstract: La proposta di modifica del regolamento (UE) 2016/399 (Codice Frontiere Schengen) presentata dalla Commissione nel dicembre 2021 contiene importanti novità in tema di riammissioni informali alle frontiere interne. Tra le gravi questioni giuridiche sollevate dalla prassi pregressa in materia, il saggio identifica quelle risolte dal nuovo testo e quelle non affrontate, così da valutare la disciplina risultante. Di questa vengono posti in rilievo i nuovi profili critici in tema di controlli alle frontiere interne aventi effetto equivalente alle verifiche di frontiera e di rapporti con il sistema comune di asilo e commenta la funzione assolta dalle riammissioni informali, ormai portate “a sistema”, nella politica dell’Unione di controlli alle frontiere.

Abstract: The proposed amendments to Regulation (EU) 2016/399 (Schengen Border Code) put forward by the Commission in December 2021 enshrines relevant changes concerning readmissions at the internal borders. Amongst the various legal issues raised by the long-standing practice on the matter, the essay tries to identify the issues settled by the new provisions as well as those left unaddressed, thereby achieving a thorough understanding of the new rules. It then focuses on concerns regarding police controls at the internal borders with equivalent effects to border checks and on the relations of the new rules with the European common asylum system. As a conclusion, the role played by readmissions in the Union’s policy on border checks is highlighted.

La riforma del sistema di informazione visti: tra esigenze di sicurezza dello spazio Schengen e istanze di tutela dei richiedenti il visto

di Simone Marinai

Abstract: Il sistema di informazione visti (VIS) ha progressivamente assunto un ruolo di rilievo in funzione dell’attuazione della politica dei visti dell’Unione europea. Dopo aver richiamato i principali caratteri della politica comune dei visti e gli elementi di criticità che emergono dall’esame della stessa, particolare attenzione è stata prestata alle novità recentemente apportate dai regolamenti 2021/1133 e 2021/1134, in relazione ai quali sono stati analizzati alcuni profili rilevanti dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di Stati terzi la cui posizione viene valutata sulla base della consultazione del VIS. Nonostante che il VIS rappresenti uno strumento fondamentale in funzione del rafforzamento della politica dell’immigrazione in termini di efficienza e sicurezza, le recenti riforme pongono problemi dal punto di vista delle istanze di tutela degli individui. Profili di criticità sono emersi, tra l’altro, in ragione della natura sensibile dei dati biometrici che vengono trattati dal VIS. Ad esempio, effetti potenzialmente discriminatori possono derivare dall’impiego dei software di riconoscimento facciale. Oppure, fonte di perplessità è costituita dall’utilizzo di meccanismi automatizzati che, con logica probabilistica, applicano indicatori di rischio specifici, o ancora dalla scelta di integrare pienamente il VIS con i meccanismi di interoperabilità che mettono tra loro in comunicazione i diversi sistemi di informazione istituiti nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Abstract: In the implementation of the common EU visa policy, the Visa Information System (VIS) has progressively assumed a critical role, a position that has been amplified by the late reforms brought about by Regulation (EU) 2021/1133 and Regulation (EU) 2021/1134. However, these developments have not been unproblematic. In this regard, the article opens by recalling the main features of the common visa policy and explores the issues that surfed from it. It then moves on by discussing the changes introduced by the mentioned regulations. In particular, it discusses the issues surrounding the mechanisms in place to safeguard third-country nationals’ fundamental rights by law enforcement operatives accessing their stored data on the IT system. Indeed, although the VIS has strengthened European immigration policies in terms of efficiency and security, these reforms have raised several questions about the protection of individuals’ data. For example, issues have emerged regarding the proper handling of sensitive biometric data processed by VIS due to the potentially biased effects that facial recognition software may have. Other questions have considered the use of algorithmic risk assessment tools and the choice to fully integrate the VIS data storage with the interoperability mechanisms that connect the various information systems within the area of freedom, security and justice.

La determinazione dell’età dei richiedenti asilo nei Paesi di “secondo approdo”: in dubio pro software?

di Luca Alessandria

Abstract: I movimenti secondari comportano la necessità per lo Stato membro di destinazione di accertare l’età dei richiedenti asilo che hanno già fatto ingresso nel territorio europeo in un altro Stato membro. La regolarità e l’efficacia della procedura di accertamento dell’età sono di fondamentale importanza per la tutela degli interessi dei minori richiedenti asilo e dipendono, in ultima analisi, dalla legittimità e dall’adeguatezza dei mezzi di indagine impiegati. In assenza di norme uniformi tra gli Stati membri, assume particolare rilievo il modo in cui le autorità degli Stati membri di secondo arrivo tengono conto delle risultanze dell’accertamento dell’età effettuato nel Paese di primo ingresso, quali ad esempio le informazioni sull’età derivanti dai sistemi informativi comuni. Il presente lavoro cercherà di stabilire, alla luce delle fonti internazionali ed europee in materia di protezione dei minori, nonché del quadro procedurale del sistema comune europeo di asilo, quale efficacia possa essere legittimamente riconosciuta alle determinazioni dell’età effettuate dallo Stato membro di primo ingresso.

Abstract: Secondary movements entail the need for the Member State of destination to assess the age of asylum seekers who have already entered the European territory in another Member State. The regularity and effectiveness of the age assessment procedure are of paramount importance for the protection of minor asylum seekers’ interests and ultimately depend on the lawfulness and appropriateness of the means of investigation employed. Recently, the implementation of shared databases in the Common European Asylum System has made available to the migration and security authorities of each Member State the results of investigations carried out by other States on the characteristics of the asylum seeker, including his age. In the absence of uniform rules at the European level, it is crucial to investigate how the authorities of the 'second arrival' Member States take into account the findings of the age assessment carried out in the country of first entry, such as age information from common information systems. This paper will attempt to establish, in the light of international and European sources on child protection, as well as the procedural framework of the Common European Asylum System, whether and under which conditions such information can be considered valid and binding.

Si fa presto a dire speciale. La protezione speciale a due anni dal decreto legge 130/2020: un istituto unitario ancora in cerca di una disciplina, un permesso di soggiorno che non può non essere convertibile

di Livio Neri

Abstract: L’articolo esamina l’istituto della protezione speciale sotto lo specifico aspetto dei diritti di chi invochi tale forma di protezione e di chi l’abbia avuta riconosciuta. Ci si interroga, in particolare, sull’unitarietà dell’istituto a prescindere dalla procedura scelta per chiederne il riconoscimento e, quindi, sull’estensione a tutti i titolari di detta forma di protezione dei diritti sanciti dall’art. 32, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 (biennalità del permesso, accesso al lavoro, rinnovabilità e convertibilità del permesso per protezione speciale).

Abstract: The article examines the institution of special protection and focuses on the set of rights enjoyed by those who apply for and by those who have already been granted such form of protection. In particular, the A. argues that, regardless of the type of procedure that leads to its recognition, all holders of this form of protection are entitled of the same rights as enshrined in Art. 32, par. 3 of Legislative Decree no. 25/2008 (two-year validity of the permit, access to employment, renewability and convertibility of the special protection permit).

La condizione giuridica delle persone straniere con disabilità. Percorsi di ricerca nella prospettiva delle discriminazioni multiple

di Giuseppe Arconzo

Abstract: Il saggio, dopo aver illustrato alcune delle principali questioni legate al concetto di discriminazioni multiple, si propone di analizzare la condizione delle persone straniere con disabilità in una duplice prospettiva. La prima indaga la condizione di quanti intendono fare ingresso nel territorio italiano, al fine di verificare se la loro peculiare situazione trovi una qualche forma di specifica regolamentazione nel nostro ordinamento e se tale regolamentazione sia pienamente soddisfacente. La seconda prospettiva si interroga invece sulla condizione giuridica degli stranieri con disabilità già presenti in Italia per cercare di capire se e come la lente delle discriminazioni multiple possa determinare un diverso approccio da parte della giurisprudenza costituzionale chiamata ad occuparsi di discriminazioni nei confronti delle persone straniere.

Abstract: The essay, after illustrating the main issues related to the concept of multiple discrimination, proposes to analyse the condition of foreign persons with disabilities from a dual perspective. The first investigates the condition of those who intend to enter Italian territory, in order to verify whether their peculiar situation finds some form of specific regulation in our system and whether such regulation is fully satisfactory. The second perspective intends to focus on the juridical condition of foreign persons with disabilities already present in Italy in order to try to understand if and how the lens of multiple discriminations can determine a different approach by the constitutional Court called upon to deal with discrimination against foreigners.

La convivenza di fatto e il diritto di soggiorno del partner straniero del cittadino italiano o europeo

di Paolo Morozzo della Rocca

Abstract: La convivenza di fatto prevista dalla legge n. 76 del 2016 è una famiglia disciplinata dal diritto nazionale. La sua registrazione non ha valore costitutivo, ma è condizione necessaria per l’applicazione della legge alla famiglia già costituita. All’iscrizione anagrafica del partner straniero di un cittadino italiano o europeo non si applica l’art. 6, d.lgs. 286 del 1998, ma l’art. 3, par. 2, della direttiva 2004/38/CE. È ricevibile dalla Questura la domanda di carta di soggiorno presentata dallo straniero che dimostra di essere membro di una convivenza di fatto stabile. Il contratto di convivenza è mezzo idoneo per dimostrare la stabilità della convivenza.

Abstract: De facto cohabitation regulated by l. n. 76/2016 is a family governed by national law. Its registration has no constitutive value but is a necessary condition for the application of the Law n. 76/2016 to the already constituted family. Article 6, Legislative Decree n. 286 of 1998 does not apply to the A.N.P.R. registration of the foreign partner of an Italian or European citizen, but Article 3, paragraph 2 of the Directive 2004/38/CE. The application for a residence card presented by the foreigner who proves to be a member of a de facto stable cohabitation is admissible by the Police Headquarters. The cohabitation agreement is a suitable means to demonstrate the stability of unmarried couple.

Violenza domestica e stupro coniugale nelle leggi di Bangladesh, Egitto, Marocco e Pakistan

di Deborah Scolart

Abstract: Il concetto di reato culturalmente orientato evidenzia la diversa concezione dell’illiceità di una data condotta. Ciò avviene soprattutto con riferimento ad alcune tipologie di reato, e in particolare la violenza domestica e lo stupro coniugale, rispetto alle quali non di rado l’imputato straniero di origine musulmana tenta di giustificarsi adducendo presunti diritti che gli vengono riconosciuti dalla šarīʿa. Bangladesh, Egitto, Marocco e Pakistan sono i Paesi di origine delle maggiori comunità musulmane in Italia; è quindi interessante vedere se e come queste condotte sono regolate dalle leggi locali, al fine di capire quanto ci sia di fondato in questa pretesa giustificazione giuridico-religiosa della violenza contro le donne.

Abstract: The concept of cultural defence highlights the different understanding on the unlawfulness of a conduct. This is the case of domestic violence and marital rape that are somehow justified under Islamic law by those who commit these crimes. Bangladesh, Egypt, Morocco and Pakistan are countries of origin of the biggest Muslim communities in Italy; it is therefore necessary to verify if and how these conducts are regulated by local laws, in order to understand how well-founded is the alleged legal-religious justification of violence against women.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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