di Marilù Porchia
Abstract: L’articolo esamina le forme di protezione riconoscibili ai sensi della Dir. 2011/95/UE (DQ) a chi si sottrae al servizio militare in un conflitto armato. Approfondisce, pertanto, il concetto di obiezione di coscienza, specie nella sua forma parziale, distinguendone presupposti e condizioni, secondo la giurisprudenza internazionale, europea e nazionale. Delinea, a seguire, il sistema di garanzie che il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, offrono contro tortura e maltrattamenti. Al fine di valutare la possibilità di riconoscimento della protezione di cui all’art. 15(c) DQ, esplora inoltre il significato attribuibile al termine “civile” ai sensi dell’art. 15(c)DQ, alla luce del DIU, della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e degli Stati Membri, delle indicazioni fornite dall’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) e di quelle dell’European Union Asylum Agency (EUAA). Guardare congiuntamente ad un’autonoma definizione di “civile” e alla protezione accordabile a chi si sottrae al servizio in un conflitto armato, incoraggia a non limitare l’esame delle domande di protezione internazionale di appartenenti alle forze armate al profilo della diserzione, ma a valutare anche una loro eventuale qualificazione come civili de facto.
Abstract: The article addresses the protection that Dir. 2011/95/UE may grant to those who evade military service in international armed conflicts. The concept of conscientious objection is examined in depth, looking at international, European, and national case law. The article also deals with the guarantees offered by IHL and International Human Rights against torture and ill-treatment. Finally, the article explores the definition of the term “civilian” according to Article 15(c) of Dir. 2011/95/UE, in the light of International Humanitarian Law (IHL), the case law of the ECJ and of the Member States, and the guidance provided by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and by the European Union Asylum Agency (EUAA). The autonomous definition of “civilian” in Article 15(c) of Dir. 2011/95/UE and the protection that can be granted to those who evade service leads to consider the possible qualification of deserters as de facto civilians.