di Paolo Morozzo della Rocca
Abstract: La legge italiana sulla cittadinanza non include nessuna norma dedicata all’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri incapaci di intendere e di volere, diversamente da altre discipline europee che hanno esplicitamente recepito al riguardo le direttive della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’autore esamina gli istituti di diritto civile riguardanti la protezione degli incapaci, ormai orientati alla valorizzazione della residua capacità e alla realizzazione del migliore interesse del soggetto rappresentato, incluso il suo interesse alla piena inclusione sociale nella società di residenza. Esaminata criticamente la categoria degli “atti personalissimi”, l’autore ritiene che la domanda di acquisto della cittadinanza non faccia parte di tale categoria, intesa in senso stretto. E ritiene quindi che tale domanda possa essere presentata dal rappresentante legale nell’interesse del rappresentato. Tale conclusione corrisponde a una lettura costituzionalmente orientata della disciplina sulla cittadinanza, esclusa la quale gli articoli 9.1 e 9-bis della legge n. 91 del 1992 dovrebbero essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Abstract: The Italian law on citizenship does not include any rules dedicated to the acquisition of Italian citizenship by incapacitated foreign citizens, unlike other European disciplines that have explicitly transposed the directives of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The essay examines the institutes of civil law concerning the protection of incapacitated persons, now oriented towards the valorisation of residual capacity and the realisation of the best interests of the represented subject, including his interest in full social inclusion in the society of residence. Having critically examined the category of “diritti personalissimi”, the author considers that the application to acquire citizenship does not belong to this category, understood in the strict sense. He therefore considers that the application to acquire citizenship may be made by the legal representative in the interest of the represented party. This conclusion corresponds to a constitutionally oriented interpretation of the rules on nationality. If this were not the case, Articles 9.1 and 9-bis of Law n. 91 of 1992 would have to be declared contrary to the Constitution.
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