SOMMARIO
Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
1. Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri ai fini della protezione internazionale - Profili di illegittimità e analisi critica delle schede Paese (decreto 7.05.2024 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
2. Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura (art. 2-quater decreto-legge 15.05.2024, n. 63, conv. in legge 12.07.2024, n. 101)
3. Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri (art. 11 d.l. 31.05.2024, n. 71 conv. con mod., in l. n. 106/2024)
4. Nuovi importi e modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato - Profili di illegittimità (decreto del Ministro dell’interno 10.05.2024)
5. Regolamento sulle modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell’ingresso nelle strutture di prima accoglienza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.05.2024, n. 98)
6. Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, con riferimento a specifiche esigenze verificatesi sul territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo (ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 8.07.2024, n. 1088)
7. Determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2024 (decreto del Ministro dell’interno 21.06.2024)
8. Misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all’avvocato e all’interprete operanti in favore degli stranieri collocati nei Centri italiani attivati in Albania (decreto del Ministro della giustizia 5.07.2024)
Rassegna delle circolari e delle direttive delle
Amministrazioni statali
Cittadini di Paesi terzi
Ingresso e soggiorno
1. Reintroduzione del visto di ingresso nazionale per motivi familiari per i familiari stranieri di cittadini italiani e UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia (circolare dell’11.05.2024 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Direzione generale degli italiani all’estero e delle politiche migratorie - Unità visti)
2. Convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro - Profili di illegittimità (circolare Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere prot. n. 49449 del 31.05.2024)
3. Iscrizione anagrafica e permesso di soggiorno in Italia per i cittadini svizzeri (circolare 7.06.2024, n. 64 del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici)
4. Rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente ai cittadini britannici beneficiari dei diritti riconosciuti dall’Accordo di recesso (Brexit) (circolare n. 66/2024 del 17.06.2024 del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici)
Rassegna
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri ai fini della protezione internazionale - Profili di illegittimità e analisi critica delle schede Paese
Il decreto 7.05.2024 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (pubblicato in G.U. n. 105 del 07.05.2024) prevede all’art. 1 che ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell’istruttoria di cui in premessa.
Si ricorda che per i richiedenti asilo provenienti da un Paese incluso nella lista dei Paesi sicuri il d.lgs. n. 25/2008 prevede effetti molto rilevanti circa l’effettiva possibilità di far riconoscere la protezione internazionale, con inversione dell’onere della prova, con una forte limitazione del diritto di difesa e del diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino all’esame completo della domanda, in deroga ai principi generali affermati nella direttiva UE e nel d.lgs. n. 25/2008. Così le procedure per l’esame delle domande sono accelerate in funzione di un probabile e rapido rigetto della domanda: tempi strettissimi per audizione e decisione della Commissione territoriale, per l’impugnazione del provvedimento di rigetto, mancanza di effetto sospensivo automatico dell’impugnazione del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale.
Tuttavia, il decreto ministeriale è fonte normativa secondaria e deve perciò rispettare la Costituzione, le norme europee e le norme internazionali e pertanto, il giudice dovrà verificare l’effettiva sicurezza del Paese sulla base dei criteri indicati nell’art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008.
Come è noto, il decreto del 2019 aveva individuato tredici Paesi considerati sicuri. Con l’aggiornamento del 25 marzo 2023, una revisione aveva aggiunto altri quattro Paesi alla lista dei Paesi considerati sicuri (Nigeria, Gambia, Costa d’Avorio e Georgia) e ha eliminato l’Ucraina, portando il totale di 16 Paesi (Nigeria, Gambia, Costa d’Avorio e Georgia).
Il decreto del 7.03.202 nell’art. 4 aggiunge all’elenco ulteriori sei Paesi: Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Peru e Sri Lanka.
È importante sottolineare che la norma prevede, sempre all’art. 4, un periodo transitorio per le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di questi Paesi prima dell’entrata in vigore del decreto. Pertanto, il decreto non ha effetto sulle domande presentate dai cittadini di questi Paesi prima della sua entrata in vigore.
Anche le schede Paese elaborate dal Ministero degli affari esteri al decreto del 2024 (ma non pubblicate e ottenuta da ASGI mediante una procedura di accesso e reperibili al link https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/accesso-civico-asgi-le-schede-dei-paesi-di-origine-sicuri-2/) sollevano non poche perplessità circa l’effettivo rispetto dei requisiti di ogni Paese definito come sicuro ai fini della protezione internazionale, previsti dall’art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008.
In primo luogo, si può affermare che dalle schede l’inclusione nell’elenco dei Paesi di origine sicuri pare formulata in modo completo, aggiornato e convincentemente fondato soltanto in riferimento ad Albania, Capo Verde, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia.
In secondo luogo, la scheda concernente il Senegal dovrebbe essere subito rifatta: riporta elementi politici e giuridici anteriori allo svolgimento pacifico delle elezioni presidenziali del 2024 che hanno portato ad un pacifico cambio tra Presidenti di schieramenti opposti che in precedenza si sono duramente contrapposti. La scheda ne dà atto, ma dovrebbe essere rivista subito alla luce dei nuovi provvedimenti politici e sociali messi in atto dal nuovo Presidente e dell’esito delle elezioni parlamentari anticipate dello stesso 2024.
Inoltre, malgrado l’indicazione del Senegal quale Paese sicuro la scheda conclude che «le seguenti categorie di persone rappresentano gruppi etno-sociali potenzialmente essere a rischio:
1) Vittime o potenziali vittime di MGF;
2) Vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione;
3) Comunità LGBTI;
4) Albini.».
In terzo luogo, sulle situazioni dei restanti Paesi le lacune e contraddizioni ricavabili dalle schede appaiono assai rilevanti e perciò l’inclusione di tali Stati nell’elenco dei Paesi di origine sicuri pare viziata per illegittimità e per eccesso di potere (per contraddizioni tra l’istruttoria e le conclusioni), sulla base dei seguenti rilievi sintetici concernenti la scheda di ogni Paese:
- Algeria
1) per la formulazione della relativa scheda non sono stati consultati per la scheda i rapporti di Amnesty international, né il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS, il che è molto significativo poiché entrambi i rapporti contengono precise indicazioni di prassi discriminatorie nei confronti delle minoranze religiose, illegali, intimidatorie o violente;
2) mancano nella scheda le violazioni della libertà religiosa dei cristiani (protestanti e cattolici), le cui associazioni sono state chiuse con la forza dall’autorità e conducono a chiudere i luoghi di culto non islamici e a punire le tante conversioni al cristianesimo: i cristiani dovrebbero essere inclusi tra i gruppi esclusi dalla nozione di Paese di origine sicuro;
3) mancano le tante forme di repressione delle opinioni di dissenso dalla politica del Governo, incluse la partecipazione a riunioni pacifiche di protesta.
- Bangladesh
1) nella scheda all’inizio si illustra a lungo la pressione migratoria verso l’Italia, il che però non ha nulla a che vedere con gli elementi da valutare ai fini della definizione di Paese di origine sicuro;
2) anche per la formulazione di tale scheda non si consulta il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
3) si riferiscono corruzione, violazioni diffuse di diritti fondamentali, violenze diffuse, conflitti locali, esecuzioni capitali. Ciononostante si giunge alla dichiarazione di Paese di origine sicuro, ma con una serie vasta di eccezioni (LGBTQI+, vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, minoranze etniche e religiose, persone accusate di crimini di natura politica, condannati a morte, sfollati “climatici”) che finiscono per contraddire la inclusione del Paese nell’elenco dei Paesi sicuri, che pare fondata soprattutto su un motivo non compreso dalle norme legislative tra i fattori da considerare a tali fini, cioè la pressione migratoria verso l’Italia.
- Bosnia-Erzegovina
1) non sono stati consultati per la formulazione di questa scheda i rapporti di Amnesty international, né il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) si riferiscono violenze, maltrattamenti, violazioni di diritti fondamentali fondati su discriminazioni etniche e religiose, ma in modo irragionevole e contraddittorio le conclusioni includono la Bosnia tra i Paesi sicuri, senza alcuna eccezione personale.
- Camerun
1) non sono stati consultati per la formulazione di questa scheda i rapporti di Amnesty international, né il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) si riferiscono la situazione di una democrazia formale e contestata con un Presidente al potere da 42 anni, maltrattamenti, violazioni, discriminazioni politiche, religioni e sessuali, situazioni di conflitto armato in molte zone settentrionale;
3) malgrado ciò si giunge alla contraddittoria conclusione di Paese sicuro, ma con esclusioni territoriali e personali assai più vaste di quelle incluse: appartenenti alla comunità anglofone delle province Nord-occidentale e Sud-occidentale del Paese, membri delle comunità dell’estremo nord al confine con il Lago Ciad o delle province confinanti con Ciad e Repubblica centrafricana; membri comunità LGBTI; detenuti; donne e bambine nell’ottica della violenza di genere e della violenza domestica; giornalisti; membri dell’opposizione politica.
- Colombia
1) anche per la formulazione di tale scheda non si è consultato il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) si riferiscono la situazione di una democrazia che sta negoziando con bande armate politiche e criminali, con diffuse situazioni di tortura, maltrattamenti, violazioni, discriminazioni politiche, religioni e sessuali, situazioni di conflitto armato in molte zone;
3) malgrado ciò si giunge alla contraddittoria conclusione di Paese sicuro, ma con esclusioni territoriali e personali assai più vaste di quelle incluse: abitanti dei dipartimenti di Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó e Antioquia, maggiormente colpiti dal fenomeno dei gruppi armati illegali e delle organizzazioni criminali, appartenenti alle comunità indigene e di afro-discendenti, Donne; Persone LGBTQI+.
- Costa d’Avorio
1) anche per la formulazione di tale scheda non sono stati consultati i rapporti di Amnesty international, né il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) si riferiscono la situazione di diffuse discriminazioni e penalizzazioni per motivi sessuali o di orientamento sessuale, maltrattamenti, ineffettività delle garanzie processuali;
3) malgrado ciò si giunge alla contradditoria conclusione di Paese sicuro, ma con esclusioni personali assai più vaste di quelle incluse: detenuti, persone con disabilità fisiche o mentali, albini, sieropositivi, comunità LGBT, vittime di discriminazione sulla base dell’appartenenza di genere, incluse vittime e potenziali vittime di MGF, vittime di tratta, giornalisti.
- Egitto
1) come riferisce il direttore generale del MAECI nella lettera di accompagnamento delle schede l’inclusione di questo Stato nell’elenco dei Paesi sicuri è una richiesta esplicita del sottosegretario all’interno, il quale però non rientra tra i soggetti abilitati dall’art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008 ad interloquire nella formulazione dell’elenco, il che può viziarne il procedimento di adozione;
2) anche per la formulazione di tale scheda non è stato consultato il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS, il che invece è assai rilevante con riferimento alle condizioni effettive delle tante comunità cristiane egiziane, spesso tuttora discriminate;
3) manca un’analisi sulla condizione dei minori, che invece sarebbe assai importante vista la presenza di migliaia di MSNA giunti in Italia proprio dall’Egitto;
4) si riferisce nella scheda un Paese caratterizzato da una democrazia autoritaria, dall’uso sistematico delle torture, dalla corruzione, da violazioni diffuse di diritti fondamentali, da violenze diffuse, dal sovraffollamento penitenziario;
5) ciononostante, si giunge alla contraddittoria conclusione della inclusione nell’elenco dei Paesi di origine sicuro, ma con una serie vasta di eccezioni: gli oppositori politici, i dissidenti, gli attivisti e i difensori dei diritti umani o per coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) d.lgs. 19.11.2007, n. 251.
- Gambia
1) anche per la formulazione di tale scheda non si consulta il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) nella valutazione si riferiscono anche la mancata collaborazione per l’esecuzione delle espulsioni, ma si tratta di materia estranea alle valutazioni sui Paesi di origine sicuro;
3) si riferiscono una democrazia fragile, violazioni diffuse di diritti fondamentali, discriminazioni, carenze gravi del sistema sanitario, violenze diffuse, sovraffollamento e denutrizione dei detenuti negli istituti penitenziari;
4) ciononostante, nella scheda giunge alla contraddittoria conclusione della inclusione nell’elenco dei Paesi di origine sicuro, ma con una serie vasta di eccezioni: vittime o potenziali vittime di MGF; vittime o potenziali vittime di tratta e vittime di discriminazione sulla base all’appartenenza di genere; membri della Comunità LGBT; persone disabili; persone sieropositive; persone affette da albinismo; detenuti.
- Georgia
1) anche per la formulazione di tale scheda non si consulta il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) si riferiscono una democrazia fragile, le tensioni con la Russia che occupa militarmente anche Abhasia ed Ossezia del Sud, discriminazioni, inefficienze nell'amministrazione della giustizia;
3) ciononostante, nella scheda si giunge alla contraddittoria conclusione della inclusione nell’elenco dei Paesi di origine sicuro, ma con una serie vasta di eccezioni territoriali e personali: gli abitanti dei territori interessati dal conflitto (Abkhazia e Ossezia del Sud), nei quali la protezione dei diritti umani e l’esercizio delle libertà fondamentali subiscono forti restrizioni, appartenenti alla comunità LGBT, rom, vittime di violenza di genere, altre minoranze.
- Ghana
1) anche per la formulazione di tale scheda non si consulta il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) si riferiscono discriminazioni sessuali, scontri tribali in alcune zone, situazioni di maltrattamenti e discriminazioni;
3) malgrado ciò nella scheda si giunge alla contradditoria conclusione di Paese sicuro, ma con esclusioni personali assai più vaste di quelle incluse: vittime o potenziali vittime di MGF; vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione; comunità LGBTI; minori; giornalisti investigativi; persone con disabilità; persone affette da HIV e AIDS; vittime di violenza; vittime di scontri tribali.
- Kosovo
1) anche per la formulazione di tale scheda non si consulta il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) si riferiscono nella scheda discriminazioni sessuali, scontri tra albanesi e serbi, situazioni di maltrattamenti e discriminazioni verso le persone LGBT, inefficacia del sistema giudiziario;
3) si riferisce che il Parlamento europeo rileva i casi di discriminazione e di incitamento all’odio contro le minoranze etniche, le persone LGBTIQ+, i rifugiati e gli sfollati; nonché la mancata attuazione delle tutele giuridiche per le persone LGBTIQ+;
4) l’UE e lo stesso Ministro della difesa nel Parlamento italiano hanno manifestato serie preoccupazioni per la situazione del Kosovo che potrebbe di nuovo precipitare in un conflitto tra la grande maggioranza albanese e la minoranza serba, il che è in contraddizione con l’idea che il Kosovo sia stabilmente privo di situazione di conflitto;
5) malgrado ciò nella scheda si giunge alla contraddittoria conclusione di Paese sicuro, senza esclusioni (invece occorrerebbe escludere le minoranze etniche, le persone LGBTIQ+, i rifugiati e gli sfollati).
- Marocco
1) anche per la formulazione di tale scheda non sono stati consultati i rapporti di Amnesty international, né il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS, il che è molto significativo poiché entrambi i rapporti contengono precise indicazioni di prassi discriminatorie nei confronti delle minoranze religiose, illegali, intimidatorie o violente;
2) mancano le discriminazioni ai diritti fondamentali della minoranza Sahraoui, le restrizioni alla libertà di espressione, della libertà religiosa dei cristiani (protestanti e cattolici), la sanzione delle conversioni al cristianesimo: i cristiani dovrebbero essere inclusi tra i gruppi esclusi dalla nozione di Paese di origine sicuro;
3) tra le categorie escluse, oltre agli appartenenti LGBTQ+, mancano le tante forme di repressione delle opinioni di dissenso dalla politica del Governo oltre agli appartenenti alla minoranza sahraoui.
- Nigeria
1) non è stato consultato per la preparazione di questa scheda il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS;
2) si riferisce nella scheda la situazione di uno Stato caratterizzato da una democrazia fragile, da tensioni politiche e interreligiose, in un quadro vasto e diffuso di maltrattamenti, violazioni, discriminazioni politiche, religiose e sessuali, situazioni di conflitto armato in molte zone settentrionale;
3) malgrado ciò nella scheda si giunge alla contraddittoria conclusione di Paese sicuro, ma con esclusioni territoriali e personali vastissime e molto ben illustrate: gli abitanti dello Stato di Borno e in alcuni distretti (LGA) con esso confinante di Adamawa e Yobe, dove è attivo il gruppo fondamentalista Boko Haram, membri dell’Islamic Movement in Nigeria (IMN), esponenti del MASSOB, dell’IPOB e del suo braccio militare ESN, detenuti; persone con disabilità fisiche o mentali; albini; sieropositivi; comunità LGBT, vittime di discriminazione sulla base dell’appartenenza di genere, incluse vittime e potenziali vittime di MGF, vittime di tratta, IDPs, giornalisti.
È evidente che questo solo elenco addita come siano persone in potenziale pericolo ben più della metà della popolazione nigeriana, il che appare del tutto contraddittorio con la qualifica di Paese di origine sicuro.
- Perù
La scheda inviata dal Ministero ha molte parti coperte in ragioni di presunte ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica e alle relazioni internazionali, il che però appare assai discutibile, anche perché rende talvolta poco comprensibile quale sia la valutazione data alle complesse situazioni geopolitiche del Paese.
Infatti, la scheda ricorda l’esistenza di conflitti interni in talune zone, precise inadeguatezze della effettiva protezione delle donne contro le violenze sessuali e in caso di interruzione volontaria della gravidanza e discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali, e si conclude in modo contraddittorio con la qualifica di Paese di origine sicuro, poiché si segnala la «possibile esenzione dal regime previsto dalla norma per le persone provenienti dalla zona del Vraem.
Gruppi sociali che possono essere a rischio:
- donne;
- persone LGBTQI+;
- persone affette da HIV/AIDS;
- persone perseguitate per opinioni politiche/opinioni politiche attribuite».
È evidente che questo solo elenco addita come siano persone in potenziale pericolo ben più della metà della popolazione peruviana, il che appare del tutto contraddittorio con la qualifica di Paese di origine sicuro.
- Sri Lanka
1) la scheda Paese dovrebbe essere rivista subito alla luce dello svolgimento pacifico delle elezioni presidenziali che hanno portato ad un pacifico cambio tra Presidenti di schieramenti opposti e poco prima duramente contrapposti, con diffuse proteste, il che migliora lo scenario complessivo;
2) nella scheda si dettagliano molti casi di persecuzione, di violenza e discriminazione oltre alla situazione di conflitto interno tra la maggioranza cingalese e la minoranza tamil;
3) nella scheda si indica che il Paese sarebbe sicuro e che però «casi in cui si riscontra un effettivo bisogno di protezione internazionale sono principalmente legati all’appartenenza alla comunità Tamil, alle minoranze etniche e religiose, alle vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, alla comunità LGBTQI+, alle persone accusate di crimini di natura politica e ai condannati a morte.». Si tratta di un’evidente lista di ragioni idonee a non fare inserire lo Stato nell’elenco dei Paesi di origine sicuri.
- Tunisia
1) anche per la formulazione di tale scheda non sono stati consultati per la scheda i rapporti di Amnesty international, né il rapporto sulla libertà religiosa 2023 di ACS, il che è molto significativo poiché entrambi i rapporti contengono precise indicazioni di prassi discriminatorie nei confronti delle minoranze religiose, illegali, intimidatorie o violente;
2) si riferisce comunque un quadro complesso di persecuzioni e discriminazioni nell’ambito di un’involuzione da un sistema democratico ad un sistema autoritario;
3) tuttavia, si individua come sola possibile deroga alla condizione di Paese sicuro l’appartenenza alla comunità LGBTQ+;
4) le molte ragioni di insicurezza della Tunisia sia per gli stranieri in transito, sia per gli stessi tunisini sono analizzate in apposito saggio pubblicato nel presente numero di questa Rivista, al quale si rinvia per ogni approfondimento.
Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura
L’art. 2-quater decreto-legge 15.05.2024, n. 63, conv. in l. 12.07. 2024, n. 101 (pubblicato in G.U. n. 163 del 13.07.2024) prevede disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura.
In particolare, all’art. 25-quater d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito un nuovo comma 5-bis.
Esso prevede che al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le Regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.
Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’art. 13 d.lgs. 14.09.2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l’anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 30.04.1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell’interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l’INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l’INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l’INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l’ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.
Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri
L’art. 11 d.l. 31.05.2024, n. 71 conv. con mod., in l. n. 106/2024 (pubblicata in G.U. n. 177 del 30.07.2024) prevede misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri.
Il comma 1 prevede che con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui all’art. 1, comma 335, l. n. 234/2021, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione o che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. L’assegnazione di tali docenti è disposta a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall’applicazione dello stesso comma 1.
Il comma 2 prevede che ai fini dell’accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse indicate nel successivo comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 3 prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione a tali attività è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
Il comma 4 aggiunge all’art. 1, comma 335, della l. n. 234/2021, dopo la lettera b-bis) la lettera b-ter). Ciò significa che con decreto annuale del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento è definito anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.
Nuovi importi e modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato - Profili di illegittimità
Con decreto del Ministro dell’interno 10.05.2024 (pubblicato in G.U. n. 142 del 19.06.2024), che abroga espressamente il previgente decreto 14.09.2023, che era stato oggetto di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, stabilisce l’importo, tra un minimo e un massimo, della garanzia finanziaria prevista dall’art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. 18.08.2015, n. 142, e ne determina le modalità per la prestazione. Come è noto, il citato art. 6-bis consente il trattenimento del richiedente asilo (per non più di 30 giorni) durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b) (cioè nell’ipotesi di domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli) e b-bis) (cioè nell’ipotesi della domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro) d.lgs. 28.01.2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’art. 35-bis, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 25/2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
Il decreto si applica perciò allo straniero sottoposto alla procedura in frontiera prevista dal d.lgs. 28.01.2008, n. 25 nell’art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), salvo quando tale straniero, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del citato d.lgs. n. 142/2015, consegna il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità.
L’art. 2 prevede che, quando lo straniero fa la richiesta di prestazione della garanzia finanziaria prevista dall’art. 6-bis, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, alternativa al trattenimento, l’importo della garanzia è determinato senza indugio dal questore competente per l’adozione del provvedimento di trattenimento, in misura compresa tra 2.500 e 5.000,00 euro, con valutazione compiuta caso per caso e tenuto conto della situazione individuale dello straniero; il questore deve valutare, in particolare, il grado di collaborazione fornita dallo straniero nelle procedure di identificazione, desumibile dalla documentazione, anche di natura elettronica, esibita ovvero dalle dichiarazioni rese dal medesimo, quali:
a) la declinazione delle proprie generalità e l’indicazione della cittadinanza posseduta;
b) la copia dei documenti di identità o di viaggio ovvero la copia di ogni altro documento che attesti l’identità o la cittadinanza e sia in grado di agevolarne l’identificazione;
c) la documentata indicazione del luogo di provenienza o di abitazione nel Paese di origine;
d) la descrizione delle modalità e degli itinerari del viaggio effettuato e degli eventuali organizzatori dello stesso;
e) l’indicazione delle generalità dei parenti, nonché del luogo, dell’indirizzo ovvero di un recapito telefonico in cui costoro possono essere rintracciati in Italia;
f) l’indicazione dell’indirizzo del luogo, in Italia, ove intende alloggiare o delle generalità e del recapito anche telefonico della persona o delle persone disponibili a offrigli ospitalità sul territorio nazionale.
L’art. 3 prevede che allo straniero che rientra nella situazione sopra indicata è dato immediato avviso della facoltà di fare richiesta di prestazione della garanzia finanziaria prevista dall’art. 6-bis, comma 2, d.lgs. n. 142/2015 alternativa al trattenimento.
La garanzia deve essere prestata per l’importo determinato in base ai criteri sopra indicati, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, in favore del prefetto del luogo in cui le stesse sono stipulate.
La garanzia deve essere prestata entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell’importo determinato dal questore e non può essere prestata dopo la decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008.
Il comma 4 prevede che la garanzia finanziaria è prestata per un periodo di ventotto giorni, anche da parenti dello straniero in linea retta o collaterale entro il terzo grado, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato dell’Unione europea.
L’art. 4 prevede che in caso di irreperibilità dello straniero, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia procede all’escussione immediata della stessa e che le somme derivanti dall'escussione della garanzia sono destinate all’entrata del bilancio dello Stato.
Questo decreto del 2024 può apparire più conforme alle norme UE rispetto al decreto abrogato del 2023, perché l’importo della garanzia da prestare per ogni straniero è ora variabile da un minimo ad un massimo e deve essere individuato con riferimento ad elementi collegati al grado di collaborazione fornita dallo in concreto dallo straniero nelle procedure di identificazione, criterio previsto dall’art. 13 della direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure), anche con riferimento ad informazioni necessarie per valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e le prospettive di efficacia della garanzia finanziaria come misura che garantisca la reperibilità del richiedente in alternativa al trattenimento. Peraltro, l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità, il cui esercizio dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento all’effettiva ponderazione in concreto dei vari parametri indicati dalle norme del decreto.
Tuttavia, il decreto contiene profili di illegittimità in varie parti.
In primo luogo, appare irragionevole la discriminazione dei soggetti terzi abilitati a prestare la garanzia economica in favore dello straniero: non si capisce infatti perché la garanzia (che pure deve essere prestata con mezzi onerosi come la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria) non possa essere prestata anche da persone giuridiche legalmente residenti nel territorio dello Stato, con particolare riguardo agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS e che siano anche iscritti nel registro nazionale delle associazioni e degli enti operanti in favore degli stranieri tenuto dal Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 286/1998. L’intento di evitare un uso criminale o solidaristico di questo strumento potrebbe essere peraltro facilmente aggirabile da chiunque fornendo fondi ai familiari.
In secondo luogo, il limite temporale entro il quale poter prestare la garanzia finanziaria indicato dal decreto (7 giorni dalla comunicazione dell’importo da parte del questore) rende impossibile verificare l’eventuale inapplicabilità di tale misura alternativa prima che il trattenimento sia disposto in base alla procedura di frontiera, che dunque sarebbe comunque disposto nelle more dell’effettiva prestazione della garanzia, anche subito dopo l’inizio delle procedure di identificazione. Tuttavia, così il trattenimento del richiedente in procedura di frontiera sarebbe comunque avviato a prescindere dalla previa verifica di inapplicabilità della misura alternativa, il che comporta l’illegittimità di tali trattenimenti così adottati e l’annullamento di tanti provvedimenti renderebbe inapplicabile la procedura di frontiera.
In terzo luogo, di dubbia legittimità è la previsione del decreto ministeriale che impedisce di prestare la garanzia dopo che la Commissione territoriale si sia pronunciata sulla domanda di protezione internazionale. Questa sola norma rischia di rendere del tutto ineffettiva la possibilità di prestare la garanzia finanziaria alternativa al trattenimento: i termini della procedura in frontiera sono disciplinati dall’art. 28-bis, co. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008, il quale stabilisce che la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni (liberi) dalla ricezione della domanda (da considerarsi perentori come definito dalla Cass. SU n. 11399/2024) e dunque in un termine inferiore a quello entro cui può essere prestata la garanzia (sette giorni lavorativi). La formulazione dell’art. 3, co. 3 del decreto potrebbe fare ritenere che in tali casi il trattenimento possa di fatto proseguire a seguito di nuovo decreto di trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, che però non prevede la possibilità di apprestare alcuna garanzia economica in alternativa al trattenimento ed è disposto in presenza di ipotesi differenti rispetto a quelle previste per il trattenimento nella procedura di frontiera.
Regolamento sulle modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.05.2024, n. 98 (pubblicato in G.U. n. 159 del 9.07.2024) è stato emanato il Regolamento recante attuazione dell’art. 19-bis del decreto legislativo 18.08.2015, n. 142, introdotto con l’art. 5 della legge 7.04.2017, n. 47, mediante il quale si disciplinano le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell’ingresso nelle strutture di prima accoglienza, di cui all’art. 19 d.lgs. 18.08.2015, n. 142.
Circa le modalità del colloquio (art. 2) esso è effettuato il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall’ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza.
L’incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore, si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni di ascolto, con l’adozione di ogni accorgimento necessario a mettere il minore a proprio agio, in relazione alla sua età e al suo grado di sviluppo.
Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l’operatore che conduce il colloquio.
Ove le condizioni del minore lo richiedano, possono essere effettuate pause o interruzioni del colloquio e, se necessario, il rinvio della conclusione ad un successivo incontro.
Il colloquio è condotto, ai sensi del comma 1 dell’art. 19-bis d.lgs. n. 142/2015, dall’assistente sociale o da uno psicologo dell’età evolutiva, ovvero da un educatore professionale socio-pedagogico o da un pedagogista. Al colloquio sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere.
L’operatore che conduce il colloquio è coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che già svolgono attività di collaborazione con il Ministero dell’interno o con le prefetture.
L’operatore che conduce il colloquio e gli altri soggetti legittimati ad assistervi ai sensi dei commi 5 e 6 hanno l’obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i minori hanno lasciato la struttura.
Circa i contenuti del colloquio (art. 3), esso è diretto ad approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l’individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del superiore interesse del minore.
Si prevede che il colloquio è strutturato nelle seguenti fasi:
a) informazione del minore sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l’illustrazione delle modalità di svolgimento dello stesso e delle finalità a cui è diretto;
b) approfondimento della storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza, anche con riferimento alle sue aspettative future;
c) ricostruzione insieme al minore dei fatti dallo stesso narrati;
d) prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza.
Si prescrive che ai fini dell’acquisizione delle notizie indicate alla lettera b), in particolare è necessario:
a) raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;
b) evidenziare le lingue parlate dal minore e se lo stesso appartiene ad una minoranza linguistica o etnica;
c) ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;
d) ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l’arrivo in Italia;
e) ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese ed in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza;
f) raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilità di ricongiungimento;
g) evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall’essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici;
h) rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;
i) evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza.
Circa la conclusione del colloquio (art. 4) si prevede che al termine del colloquio, l’operatore che conduce il colloquio predispone, sottoscrivendola, una dettagliata relazione recante, oltre ai dati anagrafici del minore:
a) le informazioni utili per la ricostruzione della storia personale del minore;
b) le eventuali relazioni familiari, affettive ed amicali del minore, nonché i rapporti con la comunità etnica di riferimento;
c) gli eventuali profili di vulnerabilità;
d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all’attivazione delle forme di protezione;
e) le modalità di coinvolgimento del minore nel colloquio;
f) l’opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato.
La relazione è inserita nella cartella sociale prevista dall’art. 9, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, che è trasmessa ai servizi sociali del Comune e alla Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti.
Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, ovvero l’esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l’operatore che ha condotto il colloquio informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell’attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.
L’art. 5 prescrive alle Amministrazioni interessate il monitoraggio dell’applicazione del nuovo regolamento, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche o integrazioni.
Il trattamento dei dati personali (art. 6) connessi allo svolgimento del colloquio è effettuato nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27.04.2016 e dal d.lgs. 30.06.2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di cui all’art. 5 e alle garanzie di cui all’art. 13 del predetto Regolamento (UE) 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuato a norma del regolamento è individuato nel titolare del trattamento dei dati della struttura di prima accoglienza. Costui, a seguito di valutazione dell’impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta, ai sensi dell’art. 24 del predetto Regolamento (UE) 2016/679, adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la verifica della corretta compilazione, la completezza, la tenuta e la tracciatura dei documenti contenuti nella cartella sociale, prevedendo altresì che tali cartelle siano custodite in locali, strutture o con dispositivi ad accesso limitato e che la trasmissione delle stesse avvenga attraverso canali sicuri.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, con riferimento a specifiche esigenze verificatesi sul territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo
L’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile 8.07.2024, n. 1088 (pubblicata in G.U., n. 165 del 16.07.2024) prevede ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, con riferimento a specifiche esigenze verificatesi sul territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo.
L’art. 1 prevede la prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento temporaneo in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina sul territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo.
Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l’assistenza e l’accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto, i Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, nominati Commissari delegati ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4.02.2022, esperite le opportune verifiche concernenti l’impossibilità di ricorrere, anche nel territorio di altre Regioni e Province autonome alle altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, sono autorizzati a consentire, in via residuale, anche successivamente alla scadenza indicata nell’o.c.d.p.c. n. 937/2022, ciascuno sul territorio di propria competenza, la temporanea prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della citata o.c.d.p.c. n. 872/2022. A tal fine, i Commissari documentano le azioni poste in essere periodicamente, provvedendo al relativo monitoraggio con cadenza trimestrale, per l’individuazione di possibili soluzioni alternative ovvero volte all’eventuale rimodulazione in progressiva riduzione, alle condizioni economicamente più vantaggiose, delle vigenti convenzioni per allinearle ai costi previsti per le attività di accoglienza diffusa, fin quando non si siano verificate le condizioni oggettive per conformarsi a quanto previsto dall’art. 1 dell’o.c.d.p.c. n. 937/2022.
A tali attività si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l’emergenza, come da ultimo integrate dall’art. 1, comma 389, della l. 30.12.2023, n. 213.
L’art. 2 prevede la prosecuzione delle misure di cui all’art. 2 dell’o.c.d.p.c. n. 1028/2023
Viste le perduranti esigenze di accoglienza nei territori di competenza, al fine di preservare, in particolari situazioni, l’inserimento dei profughi nelle comunità territoriali di riferimento, è autorizzata, fino al termine dello stato di emergenza, la prosecuzione da parte dei Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, in qualità di Commissari delegati, della rimodulazione dell’accoglienza temporanea di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5.10.2023, anche oltre il limite delle numero delle persone già ospitate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a condizione che siano state esaurite le altre disponibilità di accoglienza diffusa sul territorio di rispettiva competenza e fermo restando il rispetto del limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dall’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell’11.04.2022.
A tali attività si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l’emergenza, come da ultimo integrate dall’art. 1, comma 389, della legge 30.12.2023, n. 213.
Determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2024
Il decreto del Ministro dell’interno 21.06.2024 (pubblicato in G.U. n. 221 del 20.9.2024) ha stabilito la determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2024, al quale commisurare la sanzione amministrativa accessoria nei confronti del datore di lavoro in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale di cui all’art. 22, comma 12-ter, d.lgs. 25.07.1998, n. 286.
Il costo medio del rimpatrio di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno n. 151 del 2018, fissato per l’anno 2023 in euro 2.365,23, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è determinato in aggiornamento, per l’anno 2024, in euro 2.864,77.
Misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all’avvocato e all’interprete operanti in favore degli stranieri collocati nei centri italiani attivati in Albania
Il decreto del Ministro della giustizia 5.07.2024 (pubblicato in G.U. n. 198 del 24.08.2024) disciplina la misura e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno da erogarsi all’avvocato e all’interprete operanti in favore degli stranieri che siano collocati nei Centri italiani attivati in Albania.
Infatti l’art. 4, comma 5, della l. 21.02.2024, n. 14 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6.11.2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno) prevede che l’avvocato del migrante di cui all’art. 1, par., 1 lett. d) del Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non è possibile la partecipazione all’udienza dall’aula in cui si trova il giudice e il rinvio dell’udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, si reca, per lo svolgimento dell’incarico nelle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c) del Protocollo e in tal caso gli sono liquidate, cosi come all’interprete, le spese di viaggio e di soggiorno, in una misura, comunque non superiore a euro 500, disciplinata da apposito decreto ministeriale.
Il decreto prevede che sono rimborsabili tre tipi di spese:
a) a titolo di spese di viaggio soltanto gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo e per fare ritorno in Italia;
b) a titolo di spese di soggiorno soltanto gli esborsi documentati per l’alloggio e per il vitto fruiti durante la trasferta;
c) a titolo di spese di trasferta soltanto le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per lo svolgimento dell’udienza nei casi di cui all’art. 4, comma 5, della legge n. 14/2024. Tali spese sono liquidate, in conformità all’art. 5, nella misura documentata, comunque non superiore a 500 euro.
Circa la liquidazione delle spese l’art. 4 del decreto rinvia al T.U. delle spese di giustizia emanato con d.p.r. n. 112/2022, salvo le seguenti norme speciali previste dall’art. 3 del decreto:
1) per il rimborso delle spese l’avvocato e l’interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l’udienza prevista dall’art. 4, comma 5, della legge n. 14/2024;
2) l’avvocato, fuori dai casi previsti dall’art. 14, comma 4, quarto periodo, d.lgs. n. 286/1998 (nomina d’ufficio in caso di convalida del trattenimento per lo straniero sprovvisto di difensore), documenta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento per il quale si è svolta l’udienza di cui all’art. 4, comma 5, della legge n. 14/2024;
3) l’istanza di liquidazione indica distintamente le spese di viaggio e di soggiorno ed è corredata della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti per tali spese.
Rassegna delle circolari e delle direttive
delle Amministrazioni statali
Cittadini di Paesi terzi
Ingresso e soggiorno
Reintroduzione del visto di ingresso nazionale per motivi familiari per i familiari stranieri di cittadini italiani e UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia
La circolare dell’11.05.2024 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Direzione generale degli italiani all’estero e delle politiche migratorie - Unità visti dispone che, a seguito della recente modifica dell’art. 23 del d.l. n. 30/2007 e delle reiterate raccomandazioni della Commissione europea successive alle ispezioni presso alcuni uffici visti della Rete consolare, per i familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia non è più possibile rilasciare un visto di corto soggiorno (VSU) per turismo/visita a familiare.
Pertanto, si prescrive che, a partire dal 1.06.2024, ai familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recheranno in Italia ai fini del ricongiungimento familiare, ogni sede consolare deve rilasciare un visto nazionale per “motivi familiari” come previsto dal d.l. n. 850/2011, allegato A, punto 10.
Requisiti e condizioni:
I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quelli individuati all’art. 2 del d.l. 30/2007:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della l. n.184/1983.
I visti saranno rilasciati a titolo gratuito (art. 5 comma 3 del d.l. n. 30/2007).
La richiesta di visto potrà essere presentata direttamente presso ogni sede consolare e l’appuntamento dovrà essere rilasciato con la massima speditezza.
Non è previsto rilascio del nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione delle prefetture.
Il visto avrà una durata di 365 giorni con ingressi multipli.
I familiari entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovranno fare richiesta, compilando l’apposito kit presso gli Uffici postali, del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia” (circolare Minint 400.B/2023/1Div.4Sez prot 84545 del 19.09.2023).
Documentazione:
1) Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido.
2) Documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
3) Nei casi in cui è previsto l’accertamento del carico: dimostrazione di rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario. Il sostegno economico deve essere di natura strutturale (non è prevista una durata minima) e deve consentire al beneficiario, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali nello Stato di origine o provenienza, di sopperire ai suoi bisogni essenziali (COM(2009)313 paragrafo 2.1.4)
Ai familiari (art. 2 del d.l. n. 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi, continuerà a rilasciarsi un visto per turismo/visita a familiare. Si raccomanda l’applicazione delle agevolazioni previste (speditezza nella trattazione e gratuità), nonché la verifica del rapporto di parentela e, nei casi in cui previsto dalla normativa, del carico. Non andrà invece richiesta l’assicurazione sanitaria ed il biglietto aereo.
Agli altri familiari (art. 3 del d.l. n. 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi verrà rilasciato un visto per turismo/visita a familiare. Le domande di visto potranno essere trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come ordinarie richieste di visto per turismo - visita a familiari/amici, valutando anche le reali intenzioni e finalità del viaggio. Non si applica, in questi casi, la gratuità.
Convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro - Profili di illegittimità
La circolare Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere prot. n. 49449 del 31.05.2024, ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione della disciplina transitoria da applicare ai permessi di soggiorno per protezione speciale già richiesti e rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 20/2023 ed in particolare sul diritto alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
Allegato alla circolare vi è anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato che agevola la lettura delle indicazioni fornite dal Ministero.
Nella circolare, il Ministero e l’Avvocatura hanno chiarito che possono essere convertiti:
- i permessi di soggiorno per protezione speciale anche in fase di rinnovo già riconosciuti o rilasciati alla data del 05.05.2023;
- i permessi di soggiorno per protezione speciale per i quali è stata richiesta la conversione prima della data del 05.05.2023;
- i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati a seguito di un ricorso di fronte all’autorità giudiziaria avverso provvedimenti negativi (della questura su parere della Commissione o della Commissione nell’ambito di una richiesta di protezione internazionale) emessi prima del 05.05.2023.
Sembrerebbero rimanere esclusi i permessi di soggiorno rilasciati successivamente all’entrata in vigore della legge e precisamente quelli per i quali il procedimento amministrativo di riconoscimento o rigetto della protezione speciale si sia concluso successivamente al 05.05.2023.
Tale interpretazione, anche alla luce della lettura che ne fa l’avvocatura dello Stato, appare però fuorviante rispetto alle norme legislative e crea un’irragionevole discriminazione legata esclusivamente alla rapidità con cui la pubblica amministrazione ha concluso il procedimento amministrativo.
Iscrizione anagrafica e permesso di soggiorno in Italia per i cittadini svizzeri
La circolare 7.06.2024, n. 64 del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici di fronte a prassi distorte secondo le quali, nonostante l’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea , sottoscritto nel 1999 ed entrato in vigore nel 2002, i cittadini svizzeri, vengono di frequente indirizzati alle questure per il rilascio di un permesso di soggiorno, ricorda che già con circolare n. 39 del 18 luglio 2007 della stessa Direzione centrale si è precisato che i cittadini svizzeri sono equiparati ai cittadini UE, con riferimento alle disposizioni che regolano l’iscrizione anagrafica.
Rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente ai cittadini britannici beneficiari dei diritti riconosciuti dall’Accordo di recesso (Brexit)
Con circolare n. 66/2024 del 17.06.2024 del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici si ricorda che i cittadini britannici, beneficiari dei diritti riconosciuti dall’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione europea, per il rilascio, da parte dei Comuni, hanno il diritto di ricevere l’attestazione di soggiorno permanente prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 30/2007.
Infatti, in base a tale Accordo, nei confronti dei cittadini britannici e dei loro familiari già soggiornanti in Italia fino alla scadenza del periodo di transizione (31 dicembre 2020) continua ad applicarsi, anche dopo la scadenza di tale periodo, la direttiva europea 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, recepita nell’ordinamento nazionale con il d. lgs. n. 30/2007.
A tal proposito si ricordano le circolari del Ministero dell’interno n. 3 dell’11.02.2020, n. 2 del 2.02.2021 e n. 11 del 15.03.2021, disponibili sul sito della Direzione centrale per i servizi demografici (https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari) e il Vademecum illustrativo (https://www.interno.gov.it/it/vademecum-i-cittadini-britannici-e-i-lorofamiliari-residenti-italia), in lingua italiana e inglese.
La circolare ribadisce che, sulla base dell’Accordo di recesso, il Comune è tenuto a rilasciare l’attestazione di soggiorno permanente ai cittadini britannici e ai loro familiari protetti dall’Accordo, anche laddove il periodo di iscrizione in anagrafe di 5 anni sia maturato successivamente alla data del 31.12.2020.