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Archivio saggi e commenti

Fascicolo 2024/2

Tutelare i diritti oltre i confini: il ruolo dei giudici di fronte alle politiche statali di controllo dell’immigrazione

di Daniele Camoni e Paola Pannia 

Abstract: Questo articolo si inserisce nel dibattito sulle politiche di esternalizzazione annunciate, elaborate e implementate, in Europa e altrove, con l’obiettivo di indagarne modalità e implicazioni, soprattutto per ciò che concerne il rapporto giudici-legislatori. L’analisi si concentra sulle misure di esternalizzazione delle frontiere approvate in Regno Unito e Australia, al fine di cogliere somiglianze e differenze nelle strategie sostanziali, nei meccanismi procedurali e nei discorsi usati dai rispettivi governi per arginare, ridimensionare o escludere il controllo giudiziario. Le evidenze mostrano come le divergenze in punto di cornice costituzionale e contesto istituzionale risultino decisive nel configurare l’assetto dei rapporti giudici-legislatori sullo sfondo delle politiche di esternalizzazione delle frontiere.

Abstract: Although they may appear as an old tool, externalization policies are more and more vowed, designed and implemented by governments in Europe and beyond. This paper contributes to the debate by exploring what are the main implications of those policies on the relationship between judges and legislators. The analysis looks at externalization measures approved in the United Kingdom and Australia, to capture similarities and differences of substantial strategies, procedural mechanisms and discourses deployed by respective governments to reduce, short-circuit or exclude judicial control. Findings show that different constitutional frameworks and institutional contexts play a big role in shaping the relationship between judges and legislators against the backdrop of externalization policies.

Labour migration law and employment access for migrants in Germany: General principles and new developments

by Roman Lehner 

Abstract: For a long time, Germany has been struggling with being an immigration country. During the last two decades, however, there has been a highly dynamic development in German immigration law, particularly concerning skilled labour migration. After several reforms during this period, the legal opportunities for skilled workers to immigrate to Germany have already been considered very liberal. After a big legal reform in 2019, yet another reform in 2023 has led to even more liberalization and flexibilization, as far as skilled workers who legally entered Germany are concerned. German migration law, however, is still restrictive regarding low skilled workers and asylum seekers demanding for a residence permit for working purposes after their asylum application has been rejected. But even in this field, there are some new important developments.

Abstract: Per molto tempo la Germania ha avuto un approccio controverso al suo essere un Paese di destinazione di flussi migratori. Negli ultimi due decenni, tuttavia, si è assistito a uno sviluppo molto dinamico della legislazione tedesca sull’immigrazione, in particolare per quanto riguarda la migrazione di manodopera qualificata. Le modalità di ingresso per i lavoratori qualificati contenute nelle riforme adottate sono state ritenute molto aperte. Dopo una grande riforma adottata nel 2019, nel 2023 un’altra modifica ha portato a una liberalizzazione e a una flessibilità ancora maggiori. La legge tedesca sull’immigrazione, tuttavia, è ancora restrittiva per quanto riguarda i lavoratori poco qualificati e i richiedenti asilo che chiedono un permesso di soggiorno per motivi di lavoro dopo che la loro domanda di asilo è stata respinta. Ma anche in questo campo ci sono alcuni nuovi importanti sviluppi.

Nota a margine della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 nella causa C-621/21: la Corte di Giustizia riconosce la violenza sulle donne come forma di persecuzione contro un determinato «gruppo sociale»

di Livia Stamme 

Abstract: La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento, si pronuncia sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato in ipotesi di violenza di genere, classificando la violenza sulle donne come forma di persecuzione contro un determinato gruppo sociale ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2011/95. Con la qualificazione di gruppo sociale fornita dai giudici europei si ampliano i confini della tutela garantita alle richiedenti vittime di violenza di genere, anche con riferimento alle verifiche da effettuarsi sull’accertamento del nesso di causalità richiesto dalla direttiva 2011/95. Il contributo si propone di fornire un quadro sull’interpretazione c.d. gender sensitive della Convenzione di Ginevra e di analizzarne gli orientamenti emersi in dottrina e in giurisprudenza, evidenziando la portata innovativa della pronuncia della Corte di Giustizia.

Abstract: The Court of Justice of the European Union, in the judgment here analyzed, rules on the conditions for qualifying for refugee status in cases of gender-based violence, classifying violence against women as a form of persecution against a particular social group under Article 10 of Directive 2011/95. With the qualification of a social group provided by the European Court, the protection offered to applicants victims of gender-based violence is expanded, also with regard to the assessment to be made on the link required by Directive 2011/95. The contribution aims to provide an overview of the so-called gender-sensitive interpretation of the Geneva Convention and to analyze the orientations that have emerged in doctrine and case law, highlighting the significance of the Court of Justice’s ruling.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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