di Fabio Basile e Mariarosa Giannoccoli
Abstract : La pronuncia in esame, al pari di alcuni precedenti di legittimità, esclude che l’indiano sikh possa portare impunemente in pubblico un simbolo della sua religione, il coltello kirpan. A differenza degli altri precedenti, tuttavia, la sentenza in esame, nei passaggi motivazionali, opera un richiamo ai «valori occidentali» e agli «arcipelaghi culturali confliggenti». Tale richiamo ha suscitato, nei commenti politici e massmediali che sono subito seguiti, entusiastici apprezzamenti o severe censure: a ben vedere, tuttavia, tale richiamo non solo è del tutto ininfluente ai fini della decisione finale, ma risulta estremamente vago e ambiguo, oltre a fornire maldestramente un pretesto per evocare uno «scontro di culture», in realtà del tutto fuori luogo in relazione al caso di specie, di rilevanza poco più che bagatellare.
Abstract : The decision of the Court of Cassation here reviewed, is in line with the previous case law of the same court in excluding that Sikhs can wear in public their traditional dagger, the “Kirpan”, notwithstanding its nature of religious symbol. Unlike the previous decisions, the reasoning used in this case makes reference to «Western values» and «conflicting cultural islands». Such references caused in the media and among political actors a flood of comments, expressing either unconditional appreciation or severe criticism. The analysis of the decision shows, however, that such references are only vague and misleading obiter dicta, that without any necessity bring into the debate an alleged «clash of cultures» which is definitely out of place considering the facts of the case, involving a petty offence.
Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"