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Archivio saggi e commenti

Fascicolo n. 1, 2020

Diritto di migrare e diritti dei migranti. Una sfida al costituzionalismo (inter)nazionale ancora da superare

di Tecla Mazzarese

Abstract: In aperto dissenso con chi, dall’8 agosto 1991, continua a parlarne e ad affrontarli in termini emergenziali, in questo lavoro, i flussi migratori non sono considerati eccentriche ed episodiche emergenze ma fenomeni strutturalmente sistemici, complessi e plurali nella molteplicità di variabili che li condizionano e connotano. Da qui le due affermazioni difese in questo lavoro: (i) la necessità di una ridefinizione organicamente complessiva dei termini della tutela e attuazione dei diritti fondamentali che, nell’indivisibilità del loro insieme e nel loro doppio legame con la salvaguardia dei beni fondamentali, individuano l’unica strategia per porre fine a quelle forme di migrazione di chi vi è costretto dal venir meno delle condizioni minime della propria sopravvivenza; (ii) la necessità che anche gli interventi per porre finalmente rimedio alle troppe reticenze e incertezze del diritto (inter)nazionale nella declinazione delle garanzie per rendere effettivo il diritto di migrare e per tutelare i diritti di chi migra, debbano essere pensati e posti in essere nella prospettiva di una ridefinizione complessiva della tutela dei diritti fondamenti nella loro totalità e della loro interazione con la salvaguardia dei beni fondamentali.

Abstract: Contrary to those who continue to address them in emergency terms since 8 August 1991, in this work migratory flows will be dealt with not as eccentric and episodic emergencies but as structurally systemic, complex and plural phenomena in the multiplicity of variables that condition and characterize them. Hence the two statements that will be defended in these pages are: (i) the need for an organically comprehensive redefinition of the protection and implementation of fundamental rights which, in their indivisibility and double bind with the safeguarding of fundamental goods, identify the only strategy to put an end to the forms of migration of those forced by the loss of minimum conditions for their survival; (ii) the need that the also the interventions to finally remedy the uncertainties and delays of the (inter)national law concerning the right to migrate and the protection of the rights of those who migrate, are to be conceived as part of the overall redefinition of the protection of fundamental rights in their interaction with the safeguarding of fundamental goods.

Controllo delle frontiere statali e respingimenti nel diritto internazionale e nel diritto del mare

di Irini Papanicolopulu e Giulia Baj

 

Abstract: Il divieto di ingresso al confine destinato agli stranieri è sempre stato praticato. I tempi moderni non sono una eccezione; in particolare, l’Italia è coinvolta nelle rotte migratorie che attraversano il Mar Mediterraneo per raggiungere l’Europa. Tuttavia, questo divieto non è un autonomo istituto giuridico, ed è infatti disciplinato in diverse branche del diritto internazionale. Queste diverse norme stabiliscono diritti sia per gli Stati che per gli stranieri, creando possibili conflitti tra esse. Da una parte, gli Stati mantengono la sovranità sul proprio territorio e hanno il diritto di controllare gli ingressi; dall’altra, gli stranieri sono persone, pertanto beneficiarie di diverse garanzie del diritto internazionale dei diritti umani. Inoltre, molti movimenti migratori seguono rotte marittime, richiedendo quindi l’applicazione delle norme di diritto del mare. Dopo una breve analisi del contenuto del principio della sovranità statale, è fornito un approfondimento del diritto degli Stati di proibire l’ingresso a stranieri e dell’opposto divieto, sancito dal principio di non-refoulement. È poi esaminato l’obbligo di salvare persone in pericolo in mare e di sbarcare in luogo sicuro. Segue una analisi critica delle recenti azioni e disposizioni adottate dal Governo italiano alla luce dei principi e delle disposizioni descritte.

Abstract: The prohibition of entry at the border addressed to aliens has always been practiced. Current times make no exception; in particular, Italy is involved in the migratory routes that cross the Mediterranean Sea to reach Europe. However, this prohibition is not an autonomous legal institution and is in fact disciplined in different branches of international law. These different rules establish rights for both the States and the aliens, creating possible conflicts among them. On one hand, States keep their sovereignty on their territory and have the right to control the entries; on the other, aliens are persons, therefore beneficiaries of several guarantees of international human rights law. In addition, many migratory movements follow maritime routes, therefore requiring the application of the rules of sea law. After a brief analysis of the content of the principle of State sovereignty, a scrutiny of the right of States to prohibit the entry to aliens is given, followed by the opposite prohibition, enshrined in the principle of non-refoulement. The obligation to rescue at sea people in danger and to disembark in a place of safety is then be outlined. Last, the recent actions and laws on the matter adopted by the Italian government are discussed in the light of the principles and provisions highlighted.

La Comunicazione alla Corte Penale Internazionale sulle responsabilità dei leader europei per crimini contro l’umanità commessi nel Mediterraneo e in Libia. Una lettura critica

di Alberto Pasquero


Abstract: Una Comunicazione alla Procura della Corte Penale Internazionale ha imposto all’attenzione pubblica il tema della responsabilità penale dei vertici dell’Unione europea e dei suoi Stati membri per le gravi violazioni di diritti umani commesse ai danni di persone migranti nel Mediterraneo e in Libia. Secondo la Comunicazione i leader europei, dapprima riducendo le operazioni di ricerca e salvataggio in mare e in seguito architettando un sistema finalizzato ad intercettare e trasferire forzatamente i cittadini stranieri in Libia, dovrebbero rispondere sia delle morti per annegamento non più impedite, sia dei reati subiti da chi è stato respinto e riconsegnato ai suoi aguzzini. La ricostruzione fattuale e giuridica della Comunicazione convince soprattutto in relazione a quest’ultimo profilo ed impone pertanto alla Procura un’attenta riflessione in vista della possibile apertura di una valutazione preliminare. Si tratterebbe di un fatto inaudito e straordinariamente significativo, sebbene si tratti di una possibilità remota. La Comunicazione rappresenta comunque un passo fondamentale nel dibattito politico-giuridico sul tema migratorio, infrangendo il tabù che ha impedito fino ad ora di pensare ai leader politici europei anche come possibili responsabili di gravi crimini internazionali.


Abstract: A Communication to the Prosecutor of the International Criminal Court has put the spotlight on the issue of criminal liability of EU and Member States’ leaders for serious human rights violations against migrants in the Mediterranean and in Libya. According to the Communication, European leaders, first by reducing search and rescue operations at sea and subsequently by designing a system aimed at intercepting and transferring foreign citizens to Libya, should be held accountable both for deaths by drowning and for the serious crimes suffered by those who have been pushed back into the hands of their torturers. The Communication supports this pledge with convincing factual and legal arguments, especially in relation to the latter type of responsibility. The Prosecutor must now carefully consider whether or not to carry out a preliminary assessment. While this would be a historical development, it remains a rather unlikely prospect. Whatever its outcome, the Communication represents a landmark step in the political and legal debate on migration, breaking the taboo that has so far prevented public opinion from seeing European political leaders also as suspects of atrocious international crimes.

La conservazione dei diritti di soggiorno in tempo di Brexit

di Alessandra Lang

 

Abstract: Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea causa la perdita del diritto di soggiorno per i cittadini del Regno Unito negli Stati membri e per i cittadini dell’Unione nel Regno Unito. Garantire la conservazione del diritto di soggiorno a tali persone è preoccupazione sia dell’Unione, sia del Regno Unito, che ha portato alla redazione della parte seconda dell’accordo di recesso. Per il caso in cui il recesso si fosse verificato senza l’approvazione dell’accordo (c.d. hard Brexit), l’Italia aveva predisposto, come gli altri Stati dell’Unione, un regime speciale per i cittadini britannici. L’articolo analizza la disciplina applicabile in entrambi gli scenari, con particolare riguardo all’Italia e ai cittadini del Regno Unito in Italia.

Abstract: The withdrawal of the United Kingdom from the European Union will undermine the rights of residence of UK nationals in the Member States and EU nationals in the United Kingdom. Both the Union and the United Kingdom are aware of the risk and are committed to avoid it. This aim will be attained by the Withdrawal Agreement. The present article analyses the relevant provisions of the Withdrawal Agreement, paying special attention to Italy and to UK nationals in Italy.

L’interesse superiore del minore al ricongiungimento familiare tra sovranità statale e regolamento Dublino III

di Michela Castiglione

Abstract: A seguito di un periodo di monitoraggio condotto in Grecia, è emersa una prassi delle Unità Dublino Germania e Grecia volte a restringere notevolmente le possibilità di ricongiungimento familiare tra minori e genitori all’interno della procedura del regolamento Dublino. Tale prassi si verifica, alternativamente o congiuntamente, in due ipotesi. La prima riguarda i c.d. movimenti secondari ossia quando il database Eurodac mostri che la famiglia era giunta in Grecia insieme così da far supporre che la separazione sia stata autoinflitta con lo scopo di far radicare la competenza dell’esame della protezione internazionale dell’intera famiglia nel Paese in cui il minore si trova. La seconda riguarda i criteri procedurali di ripartizione della competenza tra Stati membri e viene adottata nel caso in cui la richiesta di presa in carico dei genitori presenti in Grecia sia trasmessa all’Unità Dublino Germania (ove si trova il minore) tardivamente, ossia oltre i termini previsti dall’art. 21 del regolamento Dublino III. Il presente contributo ha lo scopo di esaminare fino a che punto la necessità di affermare la propria sovranità statale e di garantire il pieno rispetto del regolamento Dublino III può limitare l’applicazione del principio del superiore interesse del minore e il diritto all’unità familiare, soprattutto alla luce delle precarie condizioni di accoglienza in Grecia.

Abstract: Following fieldwork conducted in Greece, this paper examines to what extent the need to affirm state sovereignty and ensure full compliance with the Dublin III Regulation may be in fact limiting the application of the principle of the best interest of the child and the right to family unity, especially against the backdrop of the precarious reception conditions in Greece. 
Germany and Greece, through the Dublin Unit, are considerably restricting the chances of family reunification under the Dublin Regulation procedure. This practice occurs, alternatively or jointly, in two circumstances. The first concerns the so-called secondary movements, i.e. when the EURODAC database shows that the family had arrived in Greece together, thus suggesting the separation was self-inflicted and thereby contrary to the best interests of the child. This aims to root the competence to examine the whole family’s international protection in the country where the minor is present. The second refers to the procedural criteria for shared competence between Member States. The latter is adopted where the take charge request for family reunification is lodged to the German Dublin Unit (where the minor is) beyond the time limit provided by art. 21 of the Dublin III Regulation.

L’accesso degli stranieri al lavoro nelle pubbliche amministrazioni

di Simona D’Antonio

Abstract: Il saggio intende chiarire se e in che misura nell’ordinamento giuridico italiano l’accesso ai posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sia riservato ai cittadini italiani, riflettere su origini e fondamento di tale regola e verificare se essa abbia ancora ragion d’essere nell’attuale contesto giuridico-istituzionale.
Dall’analisi dell’evoluzione normativa in materia risulta che la spinta decisiva al superamento della riserva è giunta dall’ordinamento dell’Unione europea, per effetto del principio della libera circolazione dei lavoratori, applicato in maniera sempre più estensiva dalla Corte di giustizia, con il risultato di restringere l’ambito del lavoro pubblico riservato ai nazionali.
Agli impieghi pubblici non riservati sono stati ammessi dapprima solo i cittadini degli Stati membri, poi anche alcune categorie di cittadini di Paesi terzi. Una parte della giurisprudenza italiana apre il settore a tutti i cittadini extraeuropei, senza distinzioni, in nome del principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani e stranieri e del divieto di discriminazione sulla base della nazionalità. L’Autrice scorge nella disciplina vigente possibili profili di illegittimità costituzionale ed auspica un intervento del legislatore volto a superarli, attraverso la piena equiparazione delle diverse categorie di stranieri (europei e non) ai fini dell’accesso ai posti di lavoro pubblico non riservati ai nazionali.

 

Abstract: The essay intends to clarify whether and to what extent, in the Italian legal system, public sector jobs are reserved for nationals or not, to reflect on the origin and foundation of such a rule and to check whether it still has a justification in the current legal and institutional context.
The analysis of the normative development in this filed shows that the decisive boost to overcoming the reserve came from the European Union legal system, specifically from the principle of free movement of workers. The European Court of Justice enforced this principle in an increasingly large way, with the result of reducing the scope of public employment reserved for nationals.
First, only nationals of Member States got to non-reserved public sector jobs, later also some categories of Third Country nationals did. Part of Italian jurisprudence opens the sector to all Third Country nationals, without distinction, in the interests of equal treatment between Italian and foreign workers and of non-discrimination on the grounds of nationality. The Author sees in the current regulations reasons of constitutional illegitimacy and hopes that the legislator remove them, treating equally the different categories of aliens (European and non-European) as regards access to public sector jobs not reserved for nationals.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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