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Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. L’introduzione nell’ordinamento italiano del concetto di «Paesi di origine sicuri» ad opera della l. 132/2018 di conversione del c.d. «Decreto Sicurezza» (d.l. 113/2018)

di Filippo Venturi

 

Abstract: Il presente elaborato volge all’analisi dell’istituto dei «Paesi di origine sicuri», recentemente introdotto all’art. 2-bis del d.lgs. 25/2008 ad opera della l. 132/2018 di conversione del d.l. 113/2018 (c.d. «Decreto Sicurezza»). La trattazione si sviluppa in tre parti. La prima è dedicata ad una sintetica ricostruzione delle origini comunitarie dell’istituto. La seconda, invece, volge ad evidenziare le principali criticità concettuali della nozione. La terza, infine, è deputata allo studio del peculiare regime procedurale delineato dal legislatore italiano con riferimento a tale concetto ed ha lo scopo di farne emergere le gravissime conseguenze pratiche. All’esito di tale studio, l’Autore perviene alla conclusione per cui l’inserimento di uno Stato nella lista dei «Paesi di origine sicuri» implica una “sterilizzazione” de facto del diritto di asilo di coloro che da quello Stato provengano: ciò costituisce, a suo avviso, una ingiustificata discriminazione e comporta, nonostante alcuni (marginali) spiragli per un’interpretazione costituzionalmente conforme, una violazione degli artt. 3 e 10 co. 3 della Costituzione e dell’art. 3 della Convenzione di Ginevra del 1951. Infine, viene esaminato anche il regime di diritto intertemporale dell’istituto, che si ritiene non potrà operare retroattivamente al momento dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 25/2008.

Abstract: This paper analyses the concept of «Safe countries of origin», recently introduced in the article 2 bis of the legislative decree 25/2008 by the law 132/2018 that converts the law decree 113/2018 (so-called «Security Decree»). The research is developed in three parts. The first one is dedicated to a synthetic reconstruction of the European origins of the concept. The second one aims to highlight the main conceptual shortcomings of the notion. The third one analyses the peculiar procedural regime outlined by the Italian legislator with regards to this concept and wants to underline its severe practical consequences. At the end of this study, the Author concludes that the inclusion of a State in the list of the «Safe countries of origin» implies a de facto "sterilization" of the right to asylum of those who come from that State: in his opinion, this constitutes an unjustified discrimination and, despite some (marginal) opportunities for a constitutionally compliant interpretation, entails a violation of the articles 3 and 10 of the Italian Constitution and of the article 3 of the 1951 Geneva Convention. In the end, the paper also analyses the intertemporal law regime of the concept.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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