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Si fa presto a dire speciale. La protezione speciale a due anni dal decreto legge 130/2020: un istituto unitario ancora in cerca di una disciplina, un permesso di soggiorno che non può non essere convertibile

di Livio Neri

Abstract: L’articolo esamina l’istituto della protezione speciale sotto lo specifico aspetto dei diritti di chi invochi tale forma di protezione e di chi l’abbia avuta riconosciuta. Ci si interroga, in particolare, sull’unitarietà dell’istituto a prescindere dalla procedura scelta per chiederne il riconoscimento e, quindi, sull’estensione a tutti i titolari di detta forma di protezione dei diritti sanciti dall’art. 32, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 (biennalità del permesso, accesso al lavoro, rinnovabilità e convertibilità del permesso per protezione speciale).

Abstract: The article examines the institution of special protection and focuses on the set of rights enjoyed by those who apply for and by those who have already been granted such form of protection. In particular, the A. argues that, regardless of the type of procedure that leads to its recognition, all holders of this form of protection are entitled of the same rights as enshrined in Art. 32, par. 3 of Legislative Decree no. 25/2008 (two-year validity of the permit, access to employment, renewability and convertibility of the special protection permit).

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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