di Paolo Morozzo della Rocca
Abstract: La convivenza di fatto prevista dalla legge n. 76 del 2016 è una famiglia disciplinata dal diritto nazionale. La sua registrazione non ha valore costitutivo, ma è condizione necessaria per l’applicazione della legge alla famiglia già costituita. All’iscrizione anagrafica del partner straniero di un cittadino italiano o europeo non si applica l’art. 6, d.lgs. 286 del 1998, ma l’art. 3, par. 2, della direttiva 2004/38/CE. È ricevibile dalla Questura la domanda di carta di soggiorno presentata dallo straniero che dimostra di essere membro di una convivenza di fatto stabile. Il contratto di convivenza è mezzo idoneo per dimostrare la stabilità della convivenza.
Abstract: De facto cohabitation regulated by l. n. 76/2016 is a family governed by national law. Its registration has no constitutive value but is a necessary condition for the application of the Law n. 76/2016 to the already constituted family. Article 6, Legislative Decree n. 286 of 1998 does not apply to the A.N.P.R. registration of the foreign partner of an Italian or European citizen, but Article 3, paragraph 2 of the Directive 2004/38/CE. The application for a residence card presented by the foreigner who proves to be a member of a de facto stable cohabitation is admissible by the Police Headquarters. The cohabitation agreement is a suitable means to demonstrate the stability of unmarried couple.
Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"