- Marco Balboni e Carmelo Danisi
Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani
Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
a) Non-refoulement
In A.D. e altri c. Svezia (Corte EDU, sentenza del 7.05.2024), una famiglia di cittadini albanesi (padre, madre e tre figli) rischiava di essere allontanata nel loro Paese di origine dopo il rigetto della loro domanda di asilo, presentata in ragione della temuta persecuzione da parte di attori non statali. Il primo ricorrente era stato poliziotto in Albania e aveva deciso di raggiungere la Svezia dopo il tentato sequestro di sua figlia da parte di persone sconosciute. Data anche la corruzione dilagante tra le autorità albanesi, i ricorrenti sostenevano di non aver denunciato l’accaduto alla polizia perché, in ogni caso, il loro Paese di origine non sarebbe in grado di tutelarli da questo tipo di minaccia. Le autorità svedesi, amministrative e giudiziarie, rigettavano la loro richiesta perché, al di là di alcuni aspetti poco chiari, non si può ritenere che l’Albania non abbia la capacità o la volontà di proteggere i propri cittadini in una situazione siffatta (ad es. United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note – Albania: Background information, including actors of protection and internal relocation, 24.07.2017; European Asylum Support Office, Albania Country Focus, 1.11.2016), protezione che peraltro i ricorrenti non avevano nemmeno chiesto prima di recarsi in Svezia. I successivi tentativi di ottenere il riesame della loro richiesta di protezione, sulla base di presunti nuovi episodi di violenza contro i loro familiari ancora in Albania, venivano egualmente rigettati. Dinanzi la Corte EDU, lamentavano pertanto una possibile violazione dell’art. 3 CEDU nel caso in cui siano allontanati nel loro Paese di origine.