>

 


Fascicolo 1, Marzo 2019


«Rispetto all'irrazionale paura collettiva, nulla ha maggiore capacità di aggregazione (a buon mercato; e con il rischio di un populismo a sua volta aggregante) della minaccia di repressione penale: una risposta esemplare (tolleranza zero e risposte forti); simbolica (le leggi manifesto anche prescindendo dalla verifica dell'esistente normativo, magari mai attuato); emotiva (la repressione proclamata al di là e indipendentemente da ogni effettività di tutela). Fino ad arrivare ad elaborare un "diritto penale del nemico" che sostituisce il suo oggetto; quest'ultimo, in realtà, non è più il nemico, ma è l'emarginato sociale, l'escluso, lo straniero, il non cittadino in quanto tale, secondo categorie antropologiche che eccentriche rispetto alla finalità (il "nemico", appunto) risultano assai utili per esportare il conflitto sociale, individuando un soggetto esterno e così sublimando paura ed insicurezza sociale».

(G.M. Flick, I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, in AA.VV., A tutti i membri della famiglia umana per il 60 anniversario della dichiarazione universale, Milano, Giuffrè, 2008, p. 263).

 

Editoriale

Il disordine sociale del decreto sicurezza

«Su questa terra, compagni, il peccato che paga può andare in ogni luogo e senza passaporti, mentre la Virtù, se è povera, viene fermata a tutte le frontiere!».
Herman Melville, Moby Dick, 1851
 
Per comprendere lo scenario, europeo e nazionale, in cui si muove la questione immigrazione e la questione asilo è necessaria una premessa, che riguarda alcuni dati.
 
I primi sono tratti dalla Comunicazione 635 del 12.9.2018 della Commissione UE, «Ampliare l’offerta di percorsi legali verso l’Europa, componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale» da cui emerge che in Europa c’è un forte aumento di posti di lavoro ed un contemporaneo aumento dei posti vacanti (pur nelle diversità degli Stati), tant’è che la carenza strutturale di manodopera è pari al 40%, raggiungendo il 50% in Germania, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Le categorie per le quali si registra maggiore sofferenza sono gli artigiani, gli ingegneri, gli informatici, i rappresentanti di commercio, gli autisti ma a breve riguarderà anche gli addetti alle vendite, gli addetti alle pulizie e i collaboratori, oltre al settore della sanità e della comunicazione. Secondo la Commissione, nel 2018 i posti vacanti erano 3,8 milioni e «dal 2012 la percentuale dei posti vacanti (rispetto al totale di quelli disponibili) ha registrato un aumento costante» (cfr. nota 3 della Comunicazione).
La Comunicazione evidenzia, per converso, l’invecchiamento della popolazione europea e la diminuzione di quella in età lavorativa, stimata nei prossimi 2 decenni in 22 milioni in meno, pari al 7%, mentre la diminuzione della forza lavoro dal 2015 al 2035 sarà di 18,3 milioni, pari ad una riduzione del 7,4%.
La risposta ipotizzata nella Comunicazione per affrontare, a partire da quel quadro, la questione immigrazione si snoda su tre principali direttrici: aumentare gli ingressi altamente specializzati (carta blu), in concorrenza con Paesi come il Canada e l’Australia dove prevale questo tipo di ingressi qualificati (denunciando, in proposito, lo stallo della revisione della Direttiva 2009/50/CE); aumentare il reinsediamento di persone che necessitano di protezione internazionale arrivando ai 50.000 ipotizzati (anche se molti Paesi membri mostrano una forte riluttanza); implementare la cooperazione con i Paesi terzi, con particolare riferimento alla nuova Alleanza Africa-Europa per investimenti sostenibili e occupazione.
A prescindere, per ora, da ogni considerazione sulla idoneità delle proposte risolutive, è indubbio che la Commissione attesti il bisogno europeo di manodopera anche straniera, con numeri che sono in grado di assorbire quella che, nel 2015, è stata impropriamente considerata un’invasione, quando in Europa sono arrivati poco più di 1 milione di richiedenti asilo su una popolazione di più 500 milioni di abitanti.
Un ulteriore dato interessante, a livello europeo, giunge dalla Federazione europea dei servizi individuali (EFSI), che auspica una forte riforma del settore dei servizi domestici, da sostenere con investimenti pubblici, perché «nei prossimi anni, con l'invecchiamento della popolazione, questo tipo di servizi darà lavoro a 5 milioni di persone in più». Peraltro, secondo la EFSI nell'Unione europea sarebbero 12 milioni le famiglie che assumono in nero lavoratrici e lavoratori nel settore domestico (cd. badanti e colf), di cui il 91% donne. In Italia la percentuale raggiunge il 70%. 1
Gli altri dati ai quali è utile fare riferimento riguardano le percentuali di rigetto della domande di protezione internazionale in Italia nell’anno 2018 e inizio 2019.
Secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale asilo, nel 2018 il tasso di rigetti delle domande è stato complessivamente del 67% (il rifugio politico al 7%, la protezione sussidiaria al 5% e la protezione umanitaria al 21%). Tuttavia, guardando la ripartizione mensile, si può notare che quantomeno dal settembre 2018 c’è stato un aumento dei tassi di diniego, passando dal 72% di quel mese al 75% in ottobre, all’80% in novembre, all’82% in dicembre, raggiungendo nel gennaio 2019 il picco dell’88%.
Per converso, nello specifico della protezione umanitaria, si è passati dal 27% di riconoscimento di giugno 2018 al 2% di gennaio 2019. Anche qui è interessante notare l’andamento: 23% a luglio, 26% ad agosto, 17% a settembre, 12% ad ottobre, 5% a novembre, 3% a dicembre e 2% nel gennaio 2019. Se da ottobre in poi l’aumento dei rigetti può essere conseguenza dell’immediata applicazione da parte delle Commissioni territoriali della nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 113 del 5 ottobre 2018 – di abrogazione della parte dell’art. 5, co. 6 TU 286/98 che, con rinvio all’art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008, consentiva alle Commissioni territoriali di riconoscere la protezione umanitaria se ritenuti insussistenti i presupposti per quella internazionale –, certamente i dati dei mesi precedenti l’entrata in vigore del d.l. 113 non trovano in esso giustificazione, tenuto anche conto che le nazionalità dei richiedenti asilo sono sostanzialmente le medesime in tutto il periodo.
È lecito, dunque, ritenere che l’evidente flessione nel riconoscimento della protezione umanitaria sia conseguenza diretta delle direttive impartite dal Ministro dell’interno insediatosi dopo le elezioni del 2018, il quale già a luglio ha emanato una circolare alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale invitandole ad un maggiore rigore con riguardo, soprattutto, alla protezione umanitaria. Questi dati, tuttavia, lasciano aperta la storica questione italiana del generale basso tasso di riconoscimento delle due forme della protezione internazionale, cioè il rifugio politico e la protezione sussidiaria, che prosegue anche dopo la riforma, che mostra un’incapacità degli organi amministrativi di applicare efficacemente le disposizioni normative.
Queste due premesse, formalmente eterogenee, sono utili per comprendere la cornice entro cui si pone la generale questione immigrazione, ovverosia l’assenza di un’effettiva politica degli ingressi legali, in Europa così come in Italia (in cui da anni, oramai, manca un serio decreto flussi) e la correlata compressione del diritto all’asilo. La prima è una delle principali cause dell’attuale scenario, in cui la retorica pubblica dimentica che in assenza di canali legali di ingresso la migrazione mondiale si muove a prescindere, cercando altre strade, le uniche percorribili, sia pur a rischio di perdita della vita. Questo non significa che il sistema dell’asilo sia strumentalizzato con l’immissione in esso di migranti motivati da “sole” ragioni economiche, ammesso ma non concesso che il bisogno economico non sottenda il diritto ad un’esistenza libera (dalla fame) e dignitosa (attraverso il lavoro), cioè un diritto umano inviolabile (cfr. Principi guida delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani), di per sé presupposto per il riconoscimento di una forma di protezione.
Significa invece che, nonostante il mercato del lavoro europeo richieda manodopera straniera, e con numeri non indifferenti, il bisogno di migrazione è stato, fino ad oggi, incanalato dalla politica e dalla legislazione nell’unico percorso che può condurre una parte di migranti ad acquisire un titolo di legale permanenza sul territorio europeo.
L’altra parte, però, viene espulsa dal sistema ed entra a far parte dell’enorme bacino del lavoro nero, se non quando dello sfruttamento lavorativo vero e proprio, in ogni caso formidabile strumento nelle mani di certa politica che offre all’elettorato un comodo parafulmine alle varie criticità sociali autoctone.
Nulla di nuovo, dunque, tenuto conto che questa irrazionale non-gestione del fenomeno migratorio è una realtà oramai consolidata da tempo e che l’Italia, nello specifico, ha sempre mostrato una evidente miopia nell’affrontare la questione immigrazione. Nonostante, infatti, sia ormai una realtà strutturale e ordinaria, che ha profondamente modificato il sistema sociale ed economico nazionale, finora non è stata governata adeguatamente: si è continuato a trattare l’immigrazione come un fenomeno momentaneo da gestire con provvedimenti di tipo episodico o emergenziale o con periodiche “sanatorie” degli ingressi irregolari, ma sempre ostacolando un regolare ingresso per lavoro. Infatti, tra il 1986 e il 2012 si sono susseguite ben 7 sanatorie per un totale di 1.8 mln di migranti regolarizzati. Ed in particolare dal 2002, con l’abolizione della possibilità di chiamata diretta del lavoratore straniero da parte del datore di lavoro o dell’ingresso per ricerca di lavoro (c.d. sistema dello sponsor), contenuta nella legge Turco-Napolitano, non sono stati adottati strumenti adeguati per favorire l’ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro. Rispetto al sistema delle quote di ingresso (decreti flussi) per quanto riguarda in particolar modo gli ingressi per lavoro, è ormai ampio il consenso sulla irragionevolezza e la pratica irrealizzabilità di un incontro tra domanda e offerta di lavoro che dovrebbe avvenire (e non avviene) prima dell’ingresso in Italia, rilevando, al contrario, la necessità di un incontro tra domanda e offerta direttamente sul territorio nazionale mediante l’ingresso per ricerca occupazione. E a questo dobbiamo aggiungere che dal 2011 le quote previste non hanno superato mediamente le 40.000 unità all’anno e per i 2/3 dei casi si è trattato di quote riservate a lavoratori stagionali.
Nulla di nuovo, si diceva, ma quello che c’è di diverso negli ultimi anni riguarda la modalità di lotta alla migrazione illegale. A partire dal 2015, infatti, si è declinata in una vera e propria difesa dei confini, con l’ulteriore passaggio della esternalizzazione del controllo.
Volendo fare, per sommi capi, una breve cronistoria del percorso seguito, occorre partire dall’Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, che, al di là di formali richiami alla necessità di politiche di integrazione e di apertura di canali regolari d’ingresso in Europea dei cittadini dei Paesi terzi, di reinsediamento e ricollocazione (ma su base volontaria) di un certo numero di persone richiedenti «in evidente bisogno di protezione», ha sostanzialmente previsto l’aumento dei fondi per le operazioni di controllo dei confini attraverso le operazioni Triton e Poseidon di Frontex, il potenziamento di Europol, l’implementazione della cooperazione con i Paesi di provenienza e di transito dei potenziali richiedenti asilo, l’aumento delle delegazioni UE nei Paesi “strategici”, l’istituzione di hotspot o «punti di crisi» ove distinguere subito, all’arrivo sul territorio europeo, i richiedenti asilo da coloro che sono ritenuti migranti economici.
Nel novembre 2015 c’è stato il Vertice de la Valletta, che, pur ribadendo la necessità di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sposta sempre più l’accento sul miglioramento della cooperazione in materia di migrazione legale e sulla correlata prevenzione e lotta alla migrazione irregolare, al traffico di migranti ed alla tratta di esseri umani. Nell’occasione viene implementato il Fondo fiduciario UE-Africa, con l’obiettivo, per l’appunto, di contrastare «le cause profonde dell’immigrazione irregolare e dello sfollamento di persone in Africa promuovendo opportunità economiche e rafforzando la sicurezza»2.
Nel marzo 2016 interviene l’accordo (o non-accordo) UE-Turchia, in cui viene prevista l’erogazione a detto Paese di 6 miliardi di euro per trattenere i profughi siriani in fuga dalla guerra civile. Seguono poi la Comunicazione della Commissione 385 del giugno 2016 (Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi proposto dalla Commissione europea ed approvato dal Consiglio nel giugno 2016) per creare una rete di Patti e Accordi con Paesi terzi per “governare” i flussi migratori, e la dichiarazione di Malta del febbraio 2017 dei membri del Consiglio europeo che sposta sempre più l’attenzione verso il controllo delle frontiere e l’esternalizzazione dello stesso, ipotizzando un forte intervento finanziario e di dotazioni strumentali in Libia.
Questo processo si accompagna a vari interventi italiani, del tutto coerenti con esso, primo tra tutti il Memorandum con la Libia del febbraio 2017, con cui, in attuazione degli Accordi degli anni precedenti (2007 e 2008), si prospetta una forte cooperazione tra i due Paesi in cui l’Italia, al fine di ridurre i flussi migratori irregolari, «si impegna a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l'immigrazione clandestina, e che sono rappresentati dalla guardia di frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa, e dagli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell'Interno». Nel Memorandum entrano anche il completamento del sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia e l’adeguamento ed il finanziamento dei centri di accoglienza in quel territorio, oltre alla formazione del personale libico.
Altri accordi (comune denominati) sono intervenuti tra Italia ed altri Paesi terzi (ad esempio; con il Sudan, l’Egitto o la Tunisia) finalizzati al rimpatrio dei (ritenuti e velocemente identificati) cittadini di quei Paesi, ma la particolarità del Memorandum con la Libia sta nel fatto che il controllo della migrazione riguarda cittadini di Paesi terzi. Non è una differenza di poco conto, perché in pochi anni conferma lo spostamento del controllo dei confini europei ed italiani al di fuori di quelli geografici, delegando ad altri proprio quel controllo.
Ma non basta(va). L’Italia, paese di frontiera, va oltre. C’era, infatti, un elemento di disturbo all’azione di esternalizzazione dei confini: le ONG che nel Mediterraneo, a partire dal 2015/2016, hanno cercato di far diminuire i naufragi ed i morti, dopo che l’operazione italiana di salvataggio Marenostrum era stata sostituita dall’operazione europea Triton di Frontex, cui era conseguito un nuovo aumento di naufragi e di morti3. Secondo il Rapporto della Guardia costiera italiana, dal 2016 le ONG che operavano nel Mediterraneo sono intervenute nel 40% delle operazioni, tutte autorizzate.
È accaduto, però, che subito dopo l’accordo con la Libia, le ONG sono state, pian piano, diffusamente accusate, dalla politica e dai mass-media, di essere un fattore di attrazione della migrazione irregolare e di lì a poco accusate di favorire l’ingresso illegale. Dunque, per limitare o controllare la loro libertà di azione, nel 2017 viene imposto dall’allora Ministro dell’interno il Codice di condotta delle ONG, con peculiari previsioni di presenza a bordo di personale di polizia e dovere di cooperazione con la Guardia costiera libica, quali condizioni per essere autorizzate nelle operazioni di soccorso. Pretese evidentemente incompatibili con la finalità esclusivamente umanitaria dei salvataggi, tant’è che molte ONG si sono trovate costrette a firmare, altre si sono rifiutate, ma la gran parte è stata costretta ad abbandonare il Mediterraneo. Dopo il Codice di condotta, infatti, il Centro di controllo della Guardia costiera italiana, che fino al 2017 autorizzava le ONG a salvare e portare i migranti in Italia («porto sicuro»), sempre più dà indicazioni di lasciar fare alla Guardia costiera libica.
L’obiettivo è chiaramente la riduzione degli arrivi, affidando alle autorità libiche il controllo delle partenze, indifferenti che sia sempre più evidente che in Libia i migranti sono sottoposti a violenze indicibili, situazione confermata da moltissime fonti, anche internazionali4.
Ma la reazione nei confronti delle ONG tocca anche il piano giudiziario, perché a partire dal 2017 alcune vengono inquisite per favoreggiamento dell’immigrazione illegale, con sequestro anche della nave.
Pian piano il Mediterraneo si svuota di navi di soccorso, non di naufragi e di morti: 2275 nel 2018 «nonostante un calo considerevole del numero di quanti hanno raggiunto le coste europee. In totale, sono arrivati 139.300 rifugiati e migranti in Europa, il numero più basso degli ultimi cinque anni».. Secondo l’UNHCR, 6 persone al giorno nel 2018 sono morte nel Mediterraneo.
L’insieme di tutte queste misure ha comportato un calo degli arrivi in Italia dell’87,90% rispetto al 2017 e del 92,85% rispetto al 2016. Complessivamente in Italia sono sbarcate 23.370 persone nel 2018, rispetto alle 119.369 del 2017 e alle 181.436 del 2016.
Per converso c’è stato un aumento degli arrivi in Grecia ed in Spagna (attualmente il maggiore porto di sbarco), che attesta l’apertura di altre rotte, senza dimenticare quelle terrestri.
Evidente il quasi completamento del processo di blocco delle partenze, che peraltro si accompagna, in Italia, ad una radicale riforma nel 2017 del giudizio della protezione internazionale (decreto legge n. 13/2017), che ha ridotto, di fatto, ad un unico grado il processo e resa eventuale l’audizione del richiedente da parte del giudice, chiamato dunque a valutare un diritto fondamentale dalla sola lettura delle carte.
Nel 2018, cambiata la compagine governativa, si assiste, però, ad un ulteriore salto di qualità, pur in continuità con il passato. Da un lato si vieta (senza peraltro formalizzare il divieto) lo sbarco in Italia di tutte le navi di soccorso in mare, comprese quelle della Marina italiana (nave Diciotti, ad esempio) – nel tentativo di piegare alle ritenute esigenze italiane il Regolamento Dublino, senza tuttavia nessuna azione concreta per una riforma legislativa dello stesso, che giace immobile al Parlamento UE –; dall’altra si mette mano ad una radicale riforma della disciplina della protezione internazionale e di quella umanitaria.
Il d.l. 113/2018, cd. decreto sicurezza, ha provveduto ad eliminare il permesso umanitario, eliminando così la forma di tutela statisticamente più riconosciuta in Italia (per effetto, si è detto, dell’inadeguatezza del sistema di valutazione delle forme principali di protezione), introducendo nuove specifiche e circoscritte forme di protezione (cure mediche, calamità, alto valore civile), consentendo, così, di arrivare, nel gennaio 2019, alla percentuale dell’88% di rigetto delle domande d’asilo.
Se consideriamo che nel 2018 sono state quasi 64.000 le persone diniegate e ipotizzando che l’orientamento delle Commissioni venga confermato anche nell’anno in corso nell’esaminare le oltre 100.000 domande ancora pendenti, possiamo sicuramente giungere a sostenere che nel giro di un anno e poco più saranno oltre 150.000 le persone prive di un titolo che renda certa la loro permanenza. L’effetto immediato del d.l. 113/2018, sarà pertanto l’aumento esponenziale del numero dei ricorrenti, l’incremento dei contenziosi e il relativo allungamento dei tempi relativi ai procedimenti giudiziari. Così come aumenterà il disagio e la complessità a gestire la presenza di persone “in attesa” che venga definita la propria posizione giuridica e tenendo conto dei dati e delle difficoltà legate all’effettività delle misure di rimpatrio (mediamente 5.000 all’anno), aumenterà indiscutibilmente la presenza di persone prive di un titolo di soggiorno alle quali non sarà possibile accedere a nessun percorso di inserimento legale, destinati a sopravvivere nell’ambito delle attività legate all’economia informale.
Lo stesso sistema di accoglienza, che ad oggi conta poco più di 130.000 presenze, ha subito una notevole compressione, invertendosi il modello da quello che doveva essere strutturale, lo SPRAR (oggi ridenominato SIPROIMI), a quello dei grandi Centri di accoglienza straordinaria, con esclusione dal primo dei richiedenti asilo, comprese le persone vulnerabili. I nuovi bandi prevedono un dimezzamento delle risorse per le strutture di accoglienza e una notevole diminuzione dei servizi da erogare, infatti, si prevedono, sostanzialmente, vitto e alloggio, spariti i corsi di lingua e i vari servizi di orientamento sociale, lavorativo e legale e ridotti notevolmente anche il sostegno psicologico e la tutela sanitaria.
Anche sul piano dei diritti sociali il decreto 113 ha calato la scure, rendendo difficile, se non impossibile, l’iscrizione anagrafica e provocando una gravissima confusione anche per l’accesso ai servizi del territorio.
Ma la parte, ad oggi meno conosciuta ma altrettanto se non più grave, su cui è intervenuto il DL 113 riguarda la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, con aumento delle cause ostative (aumento dei reati ostativi) e delle ipotesi di manifesta infondatezza o di inammissibilità delle domande, con implementazione delle procedure immediate e di frontiera, con l’introduzione dell’elenco dei Paesi di origine sicura (che verranno individuati con specifico decreto dell’esecutivo) che determinerà un’inammissibilità ex lege della domanda di protezione.
Evidente che lo scenario che si prospetta è di negazione completa del diritto d’asilo di derivazione europea, a cui si accompagna l’assenza totale di apertura di canali regolari d’ingresso (tali non essendo quelli cd. umanitari, data l’esiguità dei numeri che li caratterizzano), perseverando in una logica irrazionale, irragionevole quanto inefficace.
Tuttavia, pur nella continuità dell’approccio alla questione immigrazione, per le ragioni poc’anzi indicate, non può non notarsi che la complessiva chiave di lettura del d.l. 113/2018 (legge 132/2018) è quella di creare un disordine sociale funzionale all’ideologia dell’esecutivo attuale. Già il fatto di unire la questione “asilo” (di cui tratta la 1^ parte del decreto) con la “sicurezza” (di cui tratta la 2^ parte), è sintomatica della finalità perseguita dal decreto, ovverosia individuare categorie sociali da rendere giuridicamente deboli e sanzionarle. Si spiega così che insieme alle varie disposizioni che riguardano i richiedenti asilo, si sia messo mano alle occupazioni abusive (aggravandone la punibilità) e ai blocchi stradali (il reato comporta, per gli stranieri, una nuova causa ostativa all’ingresso ed al soggiorno, essendo stato modificato l’art. 4, co. 3 TU 286/98), così come ai DASPO urbani. Contesti sociali nei quali la penalizzazione ha l’evidente obiettivo di sanzionare la marginalità sociale ma nel contempo anche l’opposizione sociale, non essendo altrimenti giustificato l’aumento delle penalità, aggravata dall’effetto di impedire ai cittadini stranieri di aggregarsi politicamente.
È quello che Livio Pepino ha definito un «disegno lucido e crudele: colpire gli emarginati, privandoli di dignità e diritti». Negazione di diritti che, in generale, Ferrajoli qualifica come «crimini di sistema, consistendo in violazioni massicce dei diritti umani costituzionalmente stabiliti» che pur non essendo penalmente sanzionabili «sono sicuramente riconducibili alla fenomenologia dell’illecito giuridico» (Il Manifesto 1.2.2019).
L’effetto sociale del decreto sicurezza è già oggi devastante, sia in riferimento alle altissime percentuali di dinieghi della protezione internazionale, che in termini di riduzione dei diritti sociali dei richiedenti asilo e dello stesso diritto, fondamentale, alla tutela dell’asilo, ma non va dimenticata anche la terra bruciata fatta intorno alle ONG umanitarie, la penalizzazione degli avvocati che si occupano di immigrazione ed asilo (con forte compressione del patrocinio a spese dello Stato) e, non da ultimo, l’espulsione dal mercato del lavoro di migliaia di lavoratori che in questi anni si sono impiegati come operatori nell’accoglienza, acquisendo una professionalità ed una competenza oggi totalmente vanificata e difficilmente esportabile in altri settori. L’effetto, dunque, del decreto sicurezza incide anche sui diritti dei lavoratori italiani, mostrando che, come sempre, l’approccio alla questione immigrazione è un paradigma utilizzabile per la riduzione dei diritti dei lavoratori e dunque per un diffuso controllo sociale.
Tuttavia, pur in un quadro generale che non può non destare forte preoccupazione data la progressiva diffusione di un odio sociale caratterizzato da razzismo e la sonnolenza di molte istituzioni, non può non notarsi che da più parti si sta formando una reazione di una parte della società, attraverso la creazione di reti e di occasioni per contrastare questa compressione dei diritti che coinvolge non solo i migranti ed i richiedenti asilo ma tutti. Nel contempo, anche la magistratura contribuisce a preservare i diritti nel rispetto dell’ordinamento costituzionale e in questo senso va letta la recente decisione della Corte di cassazione, n. 4890/2019, sulle conseguenze dell’abrogazione del permesso umanitario recata dal d.l. 113/2018. Pronuncia con cui si è ribadita la natura di diritto fondamentale anche della protezione umanitaria, evidenziando che «la qualificazione giuridica di diritto soggettivo perfetto appartenente al catalogo dei diritti umani, di derivazione costituzionale e convenzionale» e si è affermata l’irretroattività delle nuove disposizioni del decreto sicurezza, cioè la sua inapplicabilità alle domande proposte prima dell’entrata in vigore dello stesso.
Nell’ottica di presidiare i diritti costituzionali, la dottrina ritiene che, eliminato il permesso umanitario, non sono venuti meno i diritti costituzionali ed internazionali che lo giustificavano e pertanto il riconoscimento di quei diritti potrà essere chiesto direttamente all’autorità giudiziaria.
 Non è poco, anche se nei prossimi mesi non sarà sufficiente “solo” cercare di garantire i diritti ma diverrà sempre più necessario ribaltare la logica che da quel quadro, europeo ed italiano, emerge, proponendo sempre più diffusamente l’imprescindibilità dell’apertura di canali d’ingresso regolare. Quei canali che, si è visto, sono perfettamente compatibili anche con il mercato del lavoro ed essenziali per il sistema pensionistico italiano. Basterebbero queste considerazioni economiche per convincersi della follia dell’approccio attuale alla questione immigrazione, anche per chi è indifferente ai diritti delle persone. E noi non lo siamo, questa Rivista non lo è.
 
1Dunque, un notevole tasso di sfruttamento lavorativo in termini di garanzia di trattamento salariale legale, condizioni di lavoro, sicurezza del lavoro, ecc.
 
2 I 24 paesi africani beneficiari, cioè tre in più rispetto a quando il fondo venne lanciato, sono 13 nella regione del Sahel e Lago Ciad (Burkina Faso, Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria e Senegal), nove in Corno d’Africa (Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e Uganda), e cinque in Nordafrica (Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia).
 
3 18 aprile 2015: naufragio nel Canale di Sicilia: tra 800 e 900 morti. 18 aprile 2016: naufragio nel Canale di Sicilia: oltre 400 morti. Secono i dati UNHCR, sono stati 15540 i morti nel Mediterraneo dal 2014.
 

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

© 2017-2023 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati. ISSN 1972-4799
via delle Pandette 35, 50127 Firenze