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Fascicolo 3, Novembre 2020


Le frontiere? – ha affermato il grande viaggiatore norvegese Thor Heyerdhal – Esistono eccome.

Nei miei viaggi ne ho incontrate molte e stanno tutte nella mente degli uomini.

 

(Aime M., Eccessi di culture, Torino, Einaudi, 2004)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Trattenimento di richiedenti asilo e cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare: aspetti sostanziali e procedurali
Nel caso FMS e al. (CGUE, C-924/19 PPU E C-925/19 PPU, 14 maggio 2020), sono stati affrontati molteplici aspetti inerenti alle garanzie da accordare al cittadino di Stato terzo contro il quale è stata pronunciata una decisione di rimpatrio a fronte di diniego della domanda di protezione internazionale.
 

Il caso FMS propone numerosissime questioni da risolvere attraverso l’interpretazione delle direttive 2012/32 (direttiva procedure), 2013/33 (direttiva accoglienza) e 2008/115 (direttiva rimpatri). Il giudice ungherese trovatosi a decidere le cause interne voleva sapere se la normativa nazionale sul diritto d’asilo e sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare fosse compatibile con il diritto UE sotto molti punti di vista. Le cause concernevano l’irricevibilità di domande di protezione internazionale dei ricorrenti ed il loro allontanamento e il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio ungherese per la durata di un anno. Va detto che i provvedimenti controversi erano stati adottati da autorità amministrative e che gli interessati erano stati confinati permanentemente in una zona di transito dal perimetro limitato e chiuso. La Corte si dichiara competente a rispondere ai numerosissimi e articolati quesiti del giudice del rinvio. Inizia la sua disamina focalizzandosi sulla natura e sugli effetti di una decisione che altera il contenuto di una decisione precedente con cui viene disposto il rinvio dei ricorrenti nel giudizio principale. Nel caso in discussione era stata modificata la destinazione del rimpatrio riguardante gli interessati. La CGUE annota che le decisioni di modifica delle decisioni di rimpatrio sono provvedimenti soggetti alle garanzie di cui all’art. 13, par. 1, della direttiva 2008/115. Siccome la destinazione è un elemento fondamentale di una decisione di rimpatrio, se l’autorità competente modifica questo elemento in un secondo momento, l’atto adottato è automaticamente una nuova decisione di rimpatrio ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2008/115, contro cui devono essere concessi all’interessato mezzi di ricorso effettivo, come imposto dell’art. 13, par. 1. D’altronde, la destinazione è cruciale per capire se è stato rispettato il principio di non-refoulement; sicché, un cambio di destinazione nella decisione di rimpatrio implica una nuova valutazione del rispetto di questo principio. Più in generale, l’assimilazione della decisione di modifica a una nuova decisione di rimpatrio presuppone che l’autorità competente debba ancora una volta vigilare sul rispetto di tutte le norme procedurali previste dalla direttiva 2008/115 e che disciplinano l’adozione di una decisione di rimpatrio; il tutto, sempre considerando le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’interessato. La Corte mette in risalto anche un altro aspetto, cioè che, nel dubbio, la seconda decisione non potrebbe mai essere considerata di “allontanamento”, perché l’art. 8 della direttiva 2008/115 prevede che la decisione di allontanamento dia esecuzione a quella di rimpatrio. Ma non può essere questo il caso: visto che la decisione successiva modifica la precedente, l’effetto prodotto va ben al di là di quello attribuito a una decisione di esecuzione, come quella di allontanamento. Tanto premesso, nonostante l’art. 13, par. 1, della direttiva 2008/115 non escluda che le decisioni di rimpatrio possano essere contestate dinnanzi ad autorità diverse da quelle giudiziarie, occorre pur sempre interpretare tale disposizione alla luce dell’art. 47 della Carta, che riconosce e garantisce a tutti il diritto a un ricorso effettivo. Ne consegue che, nell’ambito dell’intero procedimento, una decisione di rimpatrio presa da un’autorità amministrativa ad un certo punto deve poter essere esaminata da un giudice che abbia le caratteristiche individuate dall’art. 47 della Carta (organo indipendente, imparziale, precostituito per legge). Poiché nel caso specifico è stato dimostrato che le autorità che potevano essere coinvolte nel corso del procedimento erano tutte in qualche modo dipendenti dall’esecutivo nazionale, la normativa ungherese non è in linea con il diritto UE. In virtù del principio del primato e degli effetti diretti (riconosciuti all’art. 47 della Carta e all’art. 13, par. 1, della direttiva rimpatri), in un’ipotesi come quella in esame spetta agli organi giurisdizionali nazionali dichiararsi competenti a conoscere del ricorso proposto dall’interessato per difendere i diritti che gli sono garantiti dal diritto UE. In esito a questa prima analisi, la Corte vira sul tema dell’inammissibilità di una domanda di protezione internazionale. Dichiara che ciò non può essere deciso solo perché è emerso che, prima di giungere nello Stato membro ritenuto competente, il richiedente era transitato da uno Stato terzo in cui non sarebbe stato esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave e dove comunque avrebbe ricevuto un adeguato livello di protezione. L’art. 33, par. 2, della direttiva 2013/32 elenca esaustivamente le circostanze in cui gli Stati membri possono considerare una domanda di protezione internazionale inammissibile. In particolare, ciò può verificarsi se un Paese terzo è considerato sicuro per il richiedente a norma dell’art. 38 della direttiva procedure. Ma l’autorità competente dello Stato membro non può statuire che un Paese terzo è sicuro senza avere valutato attentamente tutte le condizioni cumulative prefigurate ai paragrafi da 1 a 4 di dell’art. 38. Nel caso di specie, la Corte constata che la normativa nazionale non ha attuato nessuno dei motivi enunciati in queste disposizioni di diritto UE. Segnatamente, ribadisce che il transito del richiedente protezione internazionale attraverso un Paese terzo non può costituire un di per sé un “legame” ai sensi dell’art. 38, par. 2, lett. a), della direttiva 2013/32. La Corte continua il proprio ragionamento sui quesiti ricevuti sostenendo che se, come in questo caso, la domanda di protezione internazionale è stata rigettata tramite decisione fondata su un motivo di inammissibilità contrario al diritto UE e confermata da una decisione divenuta definitiva, di base si applicherebbe il principio che impone il rispetto del giudicato. Tuttavia, la Corte spiega che l’autorità amministrativa responsabile dell’adozione di una decisione amministrativa deve rispettare principio di leale cooperazione derivante dall’art. 4, par. 3, TUE; e in forza di ciò può essere tenuta a riesaminare tale decisione, ed eventualmente a ritornare su di essa, ove siano soddisfatte quattro condizioni. «In primo luogo, che l’autorità amministrativa disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare su tale decisione. In secondo luogo, che la decisione in questione sia divenuta definitiva in seguito ad una sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza. In terzo luogo, che detta sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima, risulti fondata su un’interpretazione errata del diritto dell’Unione adottata senza che la Corte sia stata adita in via pregiudiziale alle condizioni previste all’art. 267, co. 3, TFUE. In quarto luogo, che l’interessato si sia rivolto all’autorità amministrativa immediatamente dopo essere stato informato della detta giurisprudenza». Pertanto, la regola è che la direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’art. 18 della Carta e con l’art. 4, par. 3, TUE, non impone all’autorità accertante di riesaminare d’ufficio una domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata con decisione dell’autorità accertante confermata da una decisione giurisdizionale definitiva prima che la contrarietà al diritto dell’Unione di detta decisione di rigetto fosse constatata. La sentenza della CGUE viene però a costituire un “elemento nuovo”, che può andare comunque a vantaggio dell’interessato. Egli, infatti, potrà reiterare la propria domanda di protezione internazionale, senza che l’autorità competente possa dichiararla automaticamente inammissibile in base all’art. 33, par. 2, lett. d), della direttiva procedure (che consente agli Stati membri di giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile se reiterata e a patto che non siano emersi o non siano stati presentati «elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE»). In pratica, se risulta che la decisione sfavorevole al richiedente è contraria al diritto dell’Unione, l’autorità accertante chiamata a pronunciarsi sulla domanda successiva dovrà necessariamente tenere conto di questa circostanza, anche se l’interessato non la fa valere. Dopo avere analizzato le questioni appena viste, la Corte si sofferma sulla legittimità del trattenimento dei ricorrenti nel procedimento principale, i quali, nel caso prospettato dal giudice a quo, erano stati costretti a rimanere nella zona di transito di Röszke riservato ai cittadini di Paesi terzi la cui domanda di asilo era stata respinta (di seguito «zona di transito di Röszke»). Il punto di partenza è comprendere se si applicano le tutele accordate dalla normativa UE sulla protezione internazionale oppure quelle disposte dalla disciplina sugli irregolari. Ricostruendo la vicenda degli interessati, la Corte giunge alla conclusione che, a partire dalla data della decisione che ha respinto la loro domanda di asilo in prima istanza, questi erano in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio ungherese. Pertanto, queste persone erano stranieri irregolari alla data in cui sono state collocate nel settore della zona di transito di Röszke. La CGUE valuta quindi se il confinamento degli interessati in quel luogo sia una forma di trattenimento. La risposta è affermativa, perché, anche se la direttiva rimpatri non offre alcuna nozione di «trattenimento», è possibile rifarsi alla definizione contenuta nella direttiva 2013/33: si tratta di una misura coercitiva che priva la persona della sua libertà di circolazione e la isola dal resto della popolazione, imponendole di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto. Di fatto, è quanto è accaduto ai soggetti di cui al procedimento principale. Spingendosi più nel dettaglio della compatibilità del trattenimento degli interessati con il diritto UE, la Corte distingue tra il trattenimento del richiedente asilo e quello dell’irregolare. Circa il primo caso, la Corte considera innanzitutto l’ipotesi peculiare del trattenimento alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro. L’art. 43, par. 2, della direttiva 2013/32, dispone che le procedure di status che giustificano il trattenimento devono essere svolte entro un termine ragionevole, fermo restando che se la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale non è stata presa entro un termine di quattro settimane lo Stato membro interessato deve ammettere il richiedente nel proprio territorio. Insomma, la domanda deve essere esaminata entro tale termine di quattro settimane conformemente alla procedura di diritto comune. Eccezion fatta per quanto disposto in relazione alle procedure da espletare alla frontiera o nelle zone di transito, la Corte afferma che il trattenimento può essere disposto solo in base ai motivi elencati dall’art. 8, par. 3, della direttiva 2013/33, che peraltro sono da interpretare autonomamente. Non può quindi essere trattenuto il richiedente protezione internazionale che non riesca a sovvenire alle proprie necessità; anzi, semmai lo Stato membro dovrà fornirgli un sussidio che gli consenta di disporre di un alloggio o un alloggio in natura in uno dei luoghi di cui all’art. 18 della direttiva 2013/33 (da non confondere con i Centri di trattenimento previsti all’art. 10). Ad ogni modo, l’art. 8 della direttiva esige che il trattenimento sia disposto solo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive e solo se tale misura sia necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo da assicurare. L’art. 9, invece, richiede che il trattenimento sia disposto per un periodo di tempo che sia il più breve possibile e soltanto fintantoché è applicabile il motivo per il quale si è deciso di dare corso a questa forma di privazione della libertà personale. Al tempo stesso, il diritto interno deve prevedere la possibilità di sottoporre a controllo giurisdizionale la legittimità di una decisione trattenimento assunta da un’autorità amministrativa. Non è tuttavia necessario che il diritto interno disponga un termine alla cui scadenza il trattenimento di un richiedente protezione internazionale sarebbe automaticamente considerato contrario illegittimo, purché lo Stato vigili sul rispetto di tutte le condizioni che regolano il trattenimento, così come stabilite dal legislatore dell’Unione e interpretate dalla CGUE. Da ultimo, concentrando l’attenzione sul trattenimento del cittadino di Stato terzo soggiornante irregolare, la Corte interpreta gli artt. 15 e 16 della direttiva rimpatri. Le sue osservazioni sul punto coincidono di fatto con i rilievi effettuati poco sopra in merito al trattenimento del richiedente asilo. Per il caso di trattenimento dell’irregolare, però, secondo la Corte occorre che diritto interno stabilisca un termine massimo di non più di 18 mesi, conformemente alle prescrizioni dell’art. 15 della direttiva 2008/115. Infine, la Corte fa un paio di precisazioni importanti sul diritto (fondamentale) al ricorso effettivo davanti a un giudice imparziale, indipendentemente dal fatto che in gioco vi sia il trattenimento di un richiedente asilo o di un irregolare. La Corte conferma che gli artt. 9 della direttiva accoglienza e 15 della direttiva rimpatri hanno effetti diretti e concretizzano l’art. 47 della Carta. In più, per la Corte una normativa nazionale che non garantisce alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale o di un irregolare viola il contenuto essenziale del diritto fondamentale enunciato dall’art. 47 della Carta. Pertanto, deve esserci un giudice (nazionale) in grado di sostituire la propria decisione a quella dell’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento e di disporre il rilascio della persona interessata o, se del caso, una misura alternativa al trattenimento. Nel caso di specie, questo giudice potrà e dovrà essere il giudice del rinvio. Se poi l’interessato è un richiedente protezione internazionale che deve essere rilasciato, il giudice nazionale sarà chiamato a vigilare sull’osservanza delle condizioni materiali di accoglienza stabilite, in particolare, dall’art. 17 della direttiva 2013/33: sarà suo compito controllare il rispetto del diritto all’alloggio del richiedente, tenendo presente che la persona non potrà essere collocata in un contesto che integri nuovamente una situazione di trattenimento. La Corte non solo conferma che l’interessato ha il diritto di ottenere dallo Stato la realizzazione di questa forma di assistenza, ma aggiunge che l’art. 26 della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che il giudice (che, in assenza di disposizioni di diritto interno, continua ad essere quello del rinvio), ha il potere di accordare misure provvisorie in attesa della decisione definitiva.

Il caso VL (CGUE, C-36/20 PPU, 25 giugno 2020) ha permesso alla Corte fare precisazioni sulle autorità competenti a ricevere una domanda di protezione internazionale, nonché di ribadire alcune condizioni di base in merito alla qualifica di «richiedente protezione internazionale» ed al suo trattenimento. Le questioni erano state sollevate da un giudice istruttore di una località spagnola, che doveva decidere sull’allontanamento di taluni cittadini di Stati terzi, tra i quali vi era il Sig. VL. Costoro erano stati sottoposti ad una previa procedura amministrativa che prevedeva l’assunzione di una decisione in tempi particolarmente celeri (un giorno) e non erano stati informati della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. In sostanza, queste persone erano giunte al cospetto del giudice istruttore come cittadini stranieri irregolari. Quanto al Sig. VL e ad altri, il giudice istruttore, pur non avendo il potere di ricevere una domanda di protezione internazionale a norma del diritto spagnolo, li aveva debitamente informati di questo loro diritto e gli aveva concesso la possibilità di manifestare l’intenzione di presentare la domanda, cosa che puntualmente avveniva. A questo punto, il giudice istruttore chiedeva alle autorità competenti di trovare un posto in un Centro di accoglienza umanitaria per queste persone, divenute nel frattempo richiedenti protezione internazionale. A causa di problemi di disponibilità, il giudice doveva disporre il trasferimento di alcune di esse in un Centro di trattenimento per stranieri, dove la loro domanda di protezione internazionale avrebbe dovuto essere trattata. Durante il procedimento VL si opponeva al trattenimento e il giudice si rivolgeva alla CGUE per avere delucidazioni su due aspetti chiave: competenza dell’autorità giudiziaria a ricevere domande di protezione internazionale e legittimità del trattenimento per consentire lo svolgimento delle procedure per la determinazione di status nella fattispecie. Circa primo punto, il par. 1 dell’art. 6 della direttiva 2013/32 accenna alle «autorità competenti», ma il par. 2 menziona «altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione» e il par. 3 propone alcuni esempi di «autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale». Un giudice istruttore può essere inquadrato nell’art. 6, par. 1, della direttiva 2013/32? In caso affermativo, cosa deve fare in una situazione come quella di VL? La Corte precisa che, in assenza di espresso rinvio al diritto degli Stati membri, una disposizione di diritto UE deve essere interpretata in autonomia. Partendo da questa osservazione, la Corte fornisce un’interpretazione estensiva dell’art. 6, par. 1, secondo comma, della direttiva 2013/32. Il legislatore dell’Unione ha inteso accogliere una concezione ampia delle autorità che possono ricevere domande di protezione internazionale, pur senza essere competenti a registrarle. Inoltre, una simile interpretazione consente di garantire un accesso effettivo, ossia il più facile possibile, alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale; e questo è uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva procedure. Perciò, tra le «altre autorità» di cui parla la disposizione in questione, possono figurare anche i giudici. Tra l’altro, in un caso come quello di VL, l’estrema rapidità della procedura che può condurre alla decisione di allontanamento fa sì che la successiva audizione di fronte al giudice istruttore costituisca un momento particolarmente significativo per presentare una domanda di protezione internazionale, specialmente se in precedenza le autorità coinvolte non hanno adempiuto in maniera effettiva ai loro obblighi informativi. La Corte rileva altresì che l’art. 6, par. 2, secondo e terzo comma deve essere interpretato nel senso che, una situazione come quella di VL, caratterizzata da carenze informative a suo danno, l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul trattenimento del cittadino di Paese terzo in posizione irregolare deve informare l’interessato delle modalità di inoltro della domanda di protezione internazionale. In aggiunta, se il cittadino straniero manifesta l’intenzione di presentare tale domanda, il giudice dovrà trasmettere il fascicolo all’autorità competente ai fini della registrazione, affinché l’interessato possa beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previste all’articolo 17 della direttiva 2013/33. L’opinione della Corte è che, informando un cittadino straniero irregolare sulle modalità concrete di inoltro di una domanda di protezione internazionale, un giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento ai fini del respingimento agisce, come richiesto dal considerando 18 della direttiva 2013/32, nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che venga presa una tempestiva decisione di status. E ancora, se il giudice istruttore, in una situazione come quella prospettata, non trasmettesse il fascicolo all’autorità competente, l’obiettivo di garantire all’interessato un accesso facile alla procedura di protezione internazionale sarebbe compromesso. Risolti i dubbi sul collegamento tra giudice istruttore e art. 6, par. 1, della direttiva 2013/32, occorre spostare l’attenzione sulla legittimità o meno del trattenimento del Sig. VL, dovuto principalmente a carenze temporanee del sistema di accoglienza locale. Poiché l’art. 26 della direttiva procedure afferma che «(g)li Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente» e considerato che i motivi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale sono contenuti nell’art. 8 della direttiva 2013/33 (direttiva accoglienza), il trattenimento di VL è conforme al diritto UE? La Corte espone che tanto la direttiva procedure quanto la direttiva accoglienza fanno dipendere la qualifica di «richiedente protezione internazionale» (tra le altre cose) dalla «presentazione» della relativa domanda, non già dall’«inoltro» della stessa. L’azione di presentazione della domanda di protezione internazionale è in forma libera, non presupponendo alcuna formalità amministrativa. Da ciò deriva che il Sig. VL è un richiedente protezione internazionale. Quindi, se prima della presentazione della domanda di protezione internazionale era irregolare e veniva assoggettato alla direttiva 2008/115 (direttiva rimpatri), a seguito della presentazione della domanda si applicano le direttive procedure e accoglienza. In altre parole, le disposizioni pertinenti di queste direttive devono essere considerate per capire se e in quale misura può essere trattenuto VL, nella sua qualità di richiedente asilo. La Corte richiama allora la sua giurisprudenza sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, ricordando che questa forma di privazione della libertà dell’interessato non può che essere eccezionale, limitata allo stretto necessario, anche tenuto conto dell’art. 6 della Carta, che tutela il diritto alla libertà. La conclusione della Corte è che i motivi di trattenimento enunciati all’art. 8, par. 3, della direttiva accoglienza sono tassativi e hanno carattere autonomo, ragion per cui il fatto che sarebbe stato impossibile trovare per l’interessato un alloggio in un Centro di accoglienza umanitaria non può costituire presupposto legittimo per il trattenimento di un richiedente asilo ai sensi del diritto UE.
 
Procedimenti per il riconoscimento di status: diritto al colloquio individuale
Il caso Assid (CGUE, C-517/17, del 16 luglio 2020) verte sul diritto del richiedente protezione internazionale ad essere ascoltato nella procedura instaurata di fronte all’autorità accertatrice o al giudice dell’eventuale ricorso in relazione a questioni di ammissibilità della domanda. Il Sig. Assid aveva fatto domanda di asilo in Germania, ma l’autorità accertatrice l’aveva rigettata senza però garantire all’interessato alcun colloquio. Il rigetto senza audizione discendeva dal fatto che si era scoperto che il Sig. Assid aveva già ottenuto asilo in Italia. Anche il giudice del ricorso non aveva provveduto a fissare un’audizione, e nonostante ciò aveva rigettato almeno in parte l’impugnazione proposta dal Sig. Assid, il quale si era allora rivolto alla Corte amministrativa federale tedesca. Questo giudice nutriva dubbi sulla conformità della condotta tenuta dalle autorità nazionali con gli artt. 14 e 34 della direttiva 2013/32 (direttiva procedure) e rivolgeva la questione alla CGUE. Più precisamente, alla Corte veniva di interpretare tali articoli per capire se fosse conforme al diritto UE una normativa come quella tedesca, in forza della quale la violazione dell’obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità non comporta l’annullamento della decisione e il rinvio della causa dinanzi all’autorità accertante se a) il richiedente ha modo di esporre tutti i suoi argomenti contro quel provvedimento nel procedimento di ricorso e b) gli argomenti avanzati non siano atti a modificare tale medesima decisione. La Corte innanzitutto afferma che l’art. 14 della direttiva procedure prevede l’obbligo per gli Stati membri di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale con persona competente prima che l’autorità accertatrice potere prenda la decisione di status. A norma dell’art. 34, tale obbligo si applica anche alle decisioni di ammissibilità della domanda di protezione internazionale. Al riguardo, il richiedente deve potersi esprimere anche se gli viene contestato che in realtà aveva già ottenuto uno status di protezione internazionale in altro Stato membro, ai sensi dell’art. 33, par. 2, lett. a) della direttiva. Prima di dichiarare inammissibile una domanda proposta in presenza di queste condizioni, l’interessato ha diritto di esporre tutti gli elementi che caratterizzano la sua situazione specifica, anche con riferimento al grave rischio di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti (art. 4 della Carta) nello Stato membro nel quale era stato dichiarato rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria in precedenza. Questa ipotesi si configurerebbe se emerge che la persona, nello Stato membro che ha già accolto la sua domanda, si ritroverebbe in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consentirebbe di far fronte ai suoi bisogni più elementari (nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio), e che pregiudicherebbe la sua salute fisica o psichica o la porrebbe in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana. Inoltre, non si può completamente escludere che un richiedente protezione internazionale possa dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali relative al suo caso particolare che lo esporrebbero, sempre nello Stato che ha già accolto la sua domanda di protezione internazionale, a trattamenti proibiti dall’art. 4 della Carta. Se queste circostanze vengono portate all’attenzione dell’autorità competente, essa dovrà valutarle sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione. Da ciò si ricava che il diritto UE applicabile alla fattispecie non è stato osservato nel procedimento attivato dal Sig. Assid. La CGUE considera, allora, se la decisione sfavorevole all’interessato debba essere annullata o meno, dato che la direttiva procedure non disciplina espressamente le conseguenze delle violazioni degli obblighi di cui sopra. Stante l’assoluta importanza dell’audizione del richiedente nell’economia della direttiva procedure, come peraltro si evince dalle prescrizioni circostanziate in merito, anche la decisione sull’ammissibilità non può dirsi valida se adottata in violazione di tale obbligo. Questo a meno che il diritto interno non preveda che sia il giudice investito del ricorso contro la decisione sfavorevole a garantire l’audizione dell’interessato nel rispetto delle garanzie richieste dalle disposizioni pertinenti della direttiva procedure.
 
Allontanamento di cittadino di Paese terzo soggiornante di lungo periodo: garanzie procedurali
II caso WT (CGUE, C 448/19, 11 giugno 2020) ruota attorno alle garanzie da accordare al cittadino di Stato terzo soggiornante di lungo periodo a fronte della prospettiva di allontanamento causa commissione di reati che sono puniti con pena detentiva. Il cittadino marocchino WT, residente in Spagna, si trovava in una situazione di questo tipo e contestava in giudizio la decisione di allontanamento pronunciata contro di lui. Il giudice spagnolo rilevava che l’orientamento della Corte suprema prevedeva condizioni meno garantistiche rispetto a quanto sancito dalla normativa UE di riferimento, ovverosia la direttiva 2003/109: in pratica, sarebbe stato ammissibile allontanare automaticamente lo straniero soggiornante di lungo periodo condannato per reati dolosi punibili con pene privative della libertà personale superiori ad un anno (era, appunto, il caso di WT). Tuttavia, il giudice precisava che questo orientamento giurisprudenziale faceva perno su un altro atto di diritto derivato UE, vale a dire la direttiva 2011/140. Chiedeva quindi alla CGUE come comportarsi. La CGUE fornisce al giudice a quo gli elementi per decidere in conformità al diritto UE. Fa presente che nel caso in esame non bisogna basarsi sulla direttiva 2001/40, perché questa mira a consentire il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di una decisione di allontanamento adottata da un’autorità competente di un altro Stato membro nei confronti di un cittadino di un Paese terzo che si trovi nel territorio del primo. Pertanto, questa direttiva non disciplina le condizioni di adozione della decisione di allontanamento. Occorre quindi fare affidamento sulla direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, specialmente sull’art. 12. Rifacendosi alla propria giurisprudenza, la Corte esclude che una decisione di allontanamento come quella pronunciata contro WT possa essere presa automaticamente. Un allontanamento motivato sui presupposti del giudizio principale può essere disposto solo se l’autorità competente abbia esaminato la sussistenza o meno di vari fattori: se l’interessato costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza; la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro e i suoi vincoli con questo Stato; l’eventuale assenza di vincoli con il Paese d’origine; l’età e le possibili conseguenze per lui e per i suoi familiari a seguito dell’allontanamento.
 
Ricongiungimento familiare di minorenni
Nelle cause riunite B.M.M. e al. (CGUE, cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19, 16 luglio 2020), la CGUE si è occupata di alcuni aspetti procedurali inerenti al rigetto di domande di ricongiungimento familiare di minorenni nel quadro della direttiva 2003/86. B.M.M., cittadino di Stato terzo e beneficiario dello status di rifugiato in Belgio, aveva proposto domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in nome e per conto di tre figli minorenni. Le domande erano state esperite in base alla normativa belga sul ricongiungimento familiare a favore di minori di età. A seguito del rigetto delle sue richieste, B.M.M. aveva fatto ricorso, con esito negativo. Tuttavia, durante queste fasi del procedimento i tre figli erano divenuti maggiorenni. In virtù di ciò, il giudice belga, adito da B.M.M. e dai suoi figli, dichiarava i loro ricorsi irricevibili per mancanza di interesse: secondo tale organo, anche in caso di annullamento delle precedenti decisioni e di obbligo per le autorità belghe competenti di riesaminare le domande di permesso di soggiorno, queste non avrebbero potuto essere accolte, poiché i figli non erano più minori e non soddisfacevano i requisiti previsti dalle disposizioni sul ricongiungimento familiare dei figli minorenni. Trovatosi a dover decidere sull’impugnazione proposta da B.M.M. e dai tre figli, il Consiglio di Stato belga rivolgeva alla CGUE due questioni pregiudiziali. Con la prima questione, chiedeva di chiarire quando un soggetto possa dirsi “minorenne” ai sensi dell’art. 4, par. 1, co. 1, lett. c), della direttiva 2003/86: l’età va considerata al momento della presentazione della domanda di ingresso e soggiorno o al momento della decisione presa dall’autorità competente? La Corte accoglie la prima delle due alternative. Gli Stati sono liberi di stabilire quando un soggetto diventa maggiorenne, ma non hanno alcuna discrezionalità per decidere il momento nel quale deve essere valutata l’età dell’interessato ai fini della disposizione di cui sopra. Questo perché se la disposizione di diritto UE che si considera non rinvia espressamente al diritto degli Stati membri, avrà un significato autonomo, da ricostruire in base alle finalità perseguite. Ebbene, la direttiva 2003/86 mira ad assicurare il ricongiungimento familiare a favore dell’avente diritto. Essa, inoltre, deve essere interpretata conformemente alla Carta dei diritti fondamentali, in particolare agli artt. 7 (tutela della vita privata e familiare) e 24, par. 2 (che richiede di accordare la precedenza dell’interesse superiore del minore). Se si ammettesse che, in casi come quello dei ricorrenti, un soggetto sia da considerare minore con riferimento alla data della decisione sul ricongiungimento proposto dal familiare regolarmente soggiornante in uno Stato membro sorgerebbero problematiche tali da incidere negativamente sul rispetto dei criteri interpretativi appena menzionati. In particolare, sapendo che forse a breve il soggetto diventerebbe maggiorenne, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti potrebbero non essere incentivati a trattare in via prioritaria le richieste dei minori con l’urgenza necessaria per tener conto della loro vulnerabilità. In aggiunta, l’esito della domanda di ricongiungimento familiare finirebbe per dipendere da circostanze aleatorie e non prevedibili, interamente imputabili alle autorità e ai giudici nazionali competenti; e da ciò è possibile che si creino differenze significative nel trattamento di tali domande sia tra gli Stati membri che all’interno di un singolo Stato membro. Con la seconda questione, invece, il giudice a quo domandava alla CGUE se un ricorso contro la decisione che rigetta la richiesta di ingresso e soggiorno come effetto del ricongiungimento potesse essere dichiarata irricevibile per il solo motivo che il minore interessato era divenuto maggiorenne nel corso del procedimento giurisdizionale. La Corte nega che una simile soluzione sia conforme al diritto UE. È vero che gli Stati membri hanno un certo margine di manovra nella definizione delle procedure interne relative ai ricorsi contro decisioni sfavorevoli all’interessato, ma non per questo gli è consentito di derogare all’art. 47 della Carta, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Tra l’altro, l’interesse del cittadino di Stato terzo che nel frattempo è divenuto maggiorenne non svanisce necessariamente: egli, ad esempio, potrebbe, laddove ciò sia consentito, servirsi di quel procedimento per proporre un’azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato membro.
 
Circolazione di familiari di cittadini dell’Unione: rapporto tra carta di soggiorno e visto di ingresso
Nel caso Ryanair (CGUE, C-754/18, 18 giugno 2020), la Corte ha risolto vari dubbi circa il rapporto tra possesso di una carta di soggiorno permanente per il cittadino di Stato terzo familiare di cittadino dell’Unione e libertà di circolazione. La vicenda era sorta a causa di controlli di polizia effettuati a bordo di un volo Ryanair atterrato a Budapest e proveniente da Londra. La polizia locale aveva negato l’ingresso a un cittadino ucraino, familiare di una cittadina del Regno Unito. Gli ufficiali sostenevano che la carta di soggiorno permanente rilasciata dalle autorità britanniche in forza dell’art. 20 della direttiva 2004/38 non dispensasse l’interessato dall’obbligo di munirsi di visto di ingresso per entrare in territorio ungherese. Alla Ryanair era stato chiesto di riportare il cittadino ucraino a Londra e le era stata comminata una sanzione pecuniaria per non avere realizzato controlli opportuni. La Ryanair contestava tali condotte in sede giudiziale. Il giudice adito indirizzava alla CGUE un rinvio pregiudiziale di interpretazione avente ad oggetto gli artt. 5, par. 2, e 20 della direttiva 2004/38, allo scopo di chiedere delucidazioni sulla connessione tra carta di soggiorno permanente ed esenzione dall’obbligo di visto per il cittadino di Stato terzo familiare di cittadino dell’Unione. La Corte rileva innanzitutto che l’art. 5, par. 2, della direttiva 2004/38 prescrive che i familiari di un cittadino dell’Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro possono recarsi in uno Stato membro diverso da quello di residenza solo se muniti di visto d’ingresso. Nonostante la disposizione non preveda deroghe per chi possiede una carta di soggiorno valevole per uno Stato membro, la Corte afferma che, in base al considerando 8 della direttiva, si può dedurre che il possesso di questo documento, garantisce all’interessato la libera circolazione sul territorio UE. La Corte aggiunge poi che se si arrivasse a una conclusione diversa si frustrerebbe l’obiettivo della direttiva, che è garantire un’integrazione graduale dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, nella società dello Stato membro in cui risiedono: infatti, questo obiettivo non sarebbe pienamente raggiungibile se il possesso di una carta di soggiorno permanente (ma in realtà anche solo temporanea) non comportasse l’esenzione dall’obbligo di ottenere un visto per recarsi in un altro Stato membro. Ciò vale anche se lo Stato membro che ha rilasciato la carta di soggiorno non appartiene allo spazio Schengen, anche perché la direttiva 2004/38 si applica a tutti gli Stati membri e l’art. 5, par. 2, non dice nulla sul punto. Infine, la CGUE conclude che il possesso di una carta di soggiorno permanente ex art. 20 della direttiva 2004/38 costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare ha la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, proprio perché si tratta di un documento che può essere rilasciato solo a chi abbia tale qualifica. Dando allora per scontato che il legame di famiglia sia già stato appurato in precedenza, l’interessato ha quindi il diritto di fare ingresso nel territorio di un altro Stato membro senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari.

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