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Archivio saggi e commenti

Fascicolo 2019/3

Le misure di revoca della cittadinanza nazionale e il controllo di proporzionalità: la prospettiva europea

di Marco Borraccetti

 

Abstract: Con la sentenza Tjebbes, la Corte di giustizia torna a pronunciarsi sulla possibile revoca della cittadinanza nazionale e, quindi, europea. I giudici richiamano i punti cardine della precedente sentenza Rottmann, la natura di pubblico interesse della disposizione e il rispetto del principio di proporzionalità anche riguardo alla posizione individuale degli interessati, che potranno anche essere cittadini sin dalla nascita e non solo naturalizzati. Nell’ultima parte dell’articolo, si ipotizza l’applicazione di quanto emerso dalla giurisprudenza della Corte alla nuova disciplina italiana sulla revoca della cittadinanza, entrata in vigore alla fine del 2018.

Abstract: In Tjebbes, the Court of Justice rules on the possible annulment of national citizenship and, therefore, European citizenship. The Judges recall the key points of Rottmann, the nature of the public interest of the legislation and its respect of the principle of proportionality, given the individual position of the concerned parties, who may also be citizens from birth and not only naturalized. The last part of the article is about the application of this case-law to the new Italian rule on the annulment of citizenship, entered into force at the end of 2018.

L’ordinanza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019 che obbliga il Ministero degli esteri all’immediato rilascio di un visto per motivi umanitari restituisce un senso all’articolo 25 del codice dei visti europeo: politiche del diritto ed esigenze di tu

di Eleonora Frasca

 

Abstract: L’ordinanza del 21 febbraio 2019 che ha imposto al Ministero degli esteri l’obbligo di rilasciare un visto umanitario ex art. 25 del codice dei visti europeo nei confronti di un minore non accompagnato bloccato in Libia fornisce l’occasione per riannodare le fila delle riflessioni e delle azioni intraprese in funzione della costruzione di canali d’ingresso legale in Europa per persone bisognose di protezione internazionale. A livello legislativo, il visto umanitario ex art. 25 è stato più volte sottoposto a tentativi di modifica in vista di un suo potenziamento, sollecitati dal Parlamento europeo e ostacolati dal Consiglio. Per quanto riguarda la giurisprudenza europea, l’art. 25 è stato oggetto della famosa sentenza XX contro Belgio. Attualmente, la Corte EDU è chiamata a pronunciarsi sul tema dei visti umanitari nel caso M.N. e altri contro Belgio. Nel contempo, per iniziativa della società civile, i visti umanitari ex art. 25 sono stati funzionali all’apertura dei Corridoi Umanitari in diversi Paesi europei. Quest’analisi mette in luce le tante incertezze e contraddizioni relative all’interpretazione e alla portata dell’art. 25 del codice dei visti europeo. Interpretando tale articolo alla luce dei diritti fondamentali, il Tribunale di Roma, partecipa alla costruzione del visto umanitario come strumento giuridico di protezione, inserendosi nel dibattito tra le relative politiche del diritto e le esigenza di tutela.

Abstract: With the ruling of 21 February 2019 Rome Civil Court’s ordered the Ministry of Foreign Affairs to issue a LTV humanitarian visa to an unaccompanied minor stranded in Libya. The ruling is the occasion to take stock of the actions directed to the opening of safe and legal pathways to protection for refugees in Europe. At the legislative level, reforms of Article 25 of the EU Visa Code have been advocated for by the European Parliament and hindered by the Council. Humanitarian visas have been the object of CJEU’s landmark case-law X and X. Currently a judgement from the ECtHR is expected in the pending case M.N. and others v. Belgium. At the same time, humanitarian visas under Article 25 have allowed for the opening of the Humanitarian Corridors upon initiative of civil society organisations in several European countries. This case-law analysis sheds light on uncertainties and inconsistencies regarding the interpretation of Article 25 of the EU Visa Code. In light of fundamental rights, with the ruling of 21 February 201, Rome Civil Court’s contributes to the evolution of humanitarian visas as protection instruments and takes part in the debate around legal politics and protection needs.

“Reo” ma rifugiato e, dunque, inespellibile. Nota a sentenza, Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 14 maggio 2019, nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17 (M/Ministerstvo vnitra, X e X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides)

di Donatella Loprieno

 

Abstract: La Corte di giustizia dell’UE si è espressa sulle delicate questioni riguardanti la sicurezza dello Stato ospitante e la medesima qualifica di rifugiato. In particolare, la Corte ha stabilito che fintanto che il cittadino di un Paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere considerata come rifugiato ai sensi del diritto dell’UE, a prescindere che le sia stato formalmente riconosciuto lo status. La decisione mette in rilievo l’applicazione del diritto derivato dell’UE alla luce delle Convenzioni internazionali, contribuendo a ridisegnare lo stesso perimetro di tutela dei diritti del migrante.

Abstract: The EU Court of justice has ruled on sensitive questions concerning the national security of the Member State and the refugee status. In its judgment, the Court ruled that if a non-EU national or a stateless person has a well-founded fear of being persecuted in their country of origin or residence, they must be considered as refugees in accordance with EU law, regardless of their formal recognition of their status. The decision highlights the application of EU secondary legislation by reference to international conventions, helping to redesign the same perimeter of migrant rights protection.

Straniero e prestazioni di assistenza sociale: la Corte costituzionale fa un passo indietro ed uno di lato

di Fabio Corvaja

 

Abstract: Il commento mette a confronto due pronunce della Corte costituzionale in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni sociali, la sentenza n. 50 del 2019 e l’ordinanza n. 52 del 2019, evidenziando come esse siano sintomatiche di una incertezza di fondo circa il quantum di eguaglianza da riconoscere nel godimento dei diritti sociali agli stranieri regolarmente soggiornanti, incertezza che dipende anche dal concorso di fonti e di giurisdizioni diverse (interne, sovranazionali ed internazionali). Se per quanto riguarda l’assegno sociale la Corte costituzionale ha assunto nella sentenza n. 50 del 2019 una posizione restrittiva, che appare poco coerente con la stessa giurisprudenza costituzionale resa in relazione ad altre prestazioni sociali sull’art. 80, co. 19, l. n. 388/2000, l’ordinanza n. 52 del 2019, relativa all’assegno per i nuclei familiari numerosi e all’assegno di maternità di base, affida invece il riconoscimento del diritto ai giudici comuni, in applicazione diretta del diritto europeo. La domanda sulla eguaglianza degli stranieri nel godimento dei diritti sociali non può però essere elusa; è già stata riproposta dalla Corte di cassazione in relazione all’assegno di natalità ed è in attesa di una risposta sul piano costituzionale, con riferimento ai principi e ai criteri di giustizia sanciti in Costituzione.

Abstract: The case-note compares two rulings of the Constitutional Court concerning access by non-citizens to social benefits, sentence n. 50 of 2019 and order n. 52 of 2019, highlighting how they are symptomatic of a basic uncertainty about the quantum of equality to be recognized in the enjoyment of social rights to legally residing non-citizens, uncertainty which also depends on the concurrence of different sources and jurisdictions (internal, supranational and international). If with regard to the social allowance the Constitutional Court has taken in sentence n. 50 of 2019 a restrictive position, which appears to be inconsistent with the same constitutional case-law rendered on art. 80, co. 19, l. n. 388/2000 in relation to other social benefits, the order n. 52 of 2019, relating to the allowance for large families and the basic maternity allowance, entrusts the recognition of the benefit to the common judges, in direct application of European law. However, the question about the equality between citizens and non-citizens in the enjoyment of social rights cannot be avoided; it has already been re-proposed by the Court of Cassation in relation to the bonus bebè and is awaiting a constitutional answer, with reference to the principles and criteria of justice enshrined in the Constitution.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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