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Archivio saggi e commenti

Fascicolo 2020/3

La Corte EDU compie un piccolo passo in avanti sui Paesi terzi “sicuri” e un preoccupante salto all’indietro sulla detenzione di migranti al confine. A margine della sentenza della Grande Camera sul caso Ilias e Ahmed c. Ungheria

di Cesare Pitea

 

Abstract: Nella sentenza Ilias e Ahmed, la Grande Camera della Corte EDU si pronuncia sui limiti convenzionali a due strumenti controversi nella gestione dei flussi migratori in frontiera: l’applicazione della nozione di Paese terzo sicuro quale causa di inammissibilità di domande d’asilo e il trattenimento dei richiedenti in pendenza della determinazione del loro status. Sul primo punto, la sentenza chiarisce alcuni interessanti principi con riguardo sia alla valutazione da parte delle autorità nazionali, sia alla natura del sindacato sovranazionale, essenzialmente procedurale. Lascia tuttavia aperta la questione della loro applicazione concreta in casi futuri. Sulla questione del trattenimento, la Corte nega la sussistenza di una privazione di libertà personale, con una motivazione che sembra fondarsi su una visione “sovranista” del bilanciamento tra interessi dello Stato e diritti individuali e sull’elaborazione di una nuova teoria di interpretazione della Convenzione in materia di immigrazione. L’argomentazione della Corte presenta evidenti profili di incoerenza interna, costituisce un punto di rottura con la giurisprudenza sviluppata in casi analoghi e apre un fronte di conflitto giurisprudenziale con la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il risultato è un preoccupante indebolimento delle garanzie convenzionali e della rule of law per i migranti in frontiera e costituisce un salto qualitativo nella tendenza verso un regime “eccezionale” (al ribasso) nella tutela dei diritti umani delle persone migranti.

Abstract: In Ilias and Ahmed, the Grand Chamber of the ECtHR ruled on the conventional limits to a couple of controversial tools for the management of migration flows at borders: the notion of “safe” third Country as a ground of inadmissibility of asylum claims and the detention of asylum seekers pending the determination of their status. On the first issue, the judgement sets out some relevant principles, both as the assessment by domestic authorities and the review by the Court. Their concrete application in future cases remains, however, an open question. On the issue of retention of asylum seekers at the land borders, the Court denies the existence of a deprivation of liberty, through a reasoning that seems to be based on a “sovereignist” outlook of the balance between State interests and individual rights. The Court also develops a new interpretive theory of the Convention in the field of migrations. Finally, the Court’s reasoning is internally inconsistent and is at variance with the case law developed in similar cases. Moreover, it opens a front of jurisprudential conflict with the Court of Justice of the European Union. The outcome of the case weakens the rule of law for migrants at borders and is a qualitative leap in the trend towards an “exceptional” (downward) regime in the protection of migrants’ human rights.

Trattenimento nelle zone di transito e inammissibilità delle domande di asilo. La Corte di giustizia e le procedure di frontiera

di Erika Colombo

 

Abstract: Il 14 maggio 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito al rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice ungherese, relativo alle vicende di due coppie di richiedenti asilo, sottoposti a trattenimento presso la zona di transito di Röszke, situata al confine tra Serbia ed Ungheria. Il giudice europeo si è occupato di indagare numerose questioni, tra cui la natura del ricorso nell’ambito delle procedure di rimpatrio, il concetto di «Paese terzo sicuro», gli obblighi di riesame delle domande di asilo rigettate sulla base di motivi illegittimi e la definizione della nozione di «trattenimento». Nel commento, viene messa in luce l’attenzione posta dalla Corte su concetti-chiave quali il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il principio di non-refoulement, valorizzato sia nella valutazione effettuata ai fini del rimpatrio, sia con riferimento al concetto di sicurezza insito nella nozione di «Paese terzo sicuro». Inoltre, viene posto l’accento sulla peculiare lettura fornita al diritto alla libertà personale, che ha condotto i giudici di Lussemburgo – diversamente da quanto deciso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Ilias e Ahmed c. Ungheria, di poco precedente – a giudicare sussistente, in ipotesi di confinamento di cittadini stranieri nelle zone di transito, una forma illegittima di trattenimento.

Abstract: On May 14, 2020, the Court of Justice ruled the preliminary ruling raised by a Hungarian judge, in relation to the case of two couples of asylum seekers who were detained in the Röszke transit zone, located on the Serbian-Hungarian border. The CJUE addressed many issues such as the nature of the appeal that must be ensured in the context of return procedures, the concept of «safe third country», the obligations to review asylum applications rejected on the basis of illegitimate grounds and the definition of the concept of «detention». This insight analyses the Court’s focus on key concepts such as the principle of effective remedy and the principle of non-refoulement, emphasized both in context of return procedures and by reference to the concept of security inherent in the notion of «safe third country». In addition, articular attention is placed on the interpretation given by the judges to the right to personal freedom, which led the CJEU to qualify the confinement of third-country nationals in transit zones as an illegal form of detention, unlike the decision of the European Court of Human Rights, in the case of Ilias and Ahmed v. Hungary.

La sentenza M.N. e al. c. Belgio alla luce di X e X: la conferma della prudenza delle Corti o un impulso allo sviluppo di canali di ingresso legali europei?

di Fabrizia Camplone

 

Abstract: La decisione di inammissibilità della Corte EDU M.N. e altri contro Belgio del 5 maggio 2020 riapre il dibattito sull’obbligatorietà per gli Stati membri di rilasciare visti umanitari, laddove il rifiuto esporrebbe i richiedenti al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. Le speranze che la pronuncia potesse rafforzare un potenziale canale di ingresso protetto sulla base dell’art. 25 del Codice dei visti erano già state disattese dalla precedente sentenza X e X della Corte di giustizia dell’UE. Seguendo un approccio estremamente formalista, i casi X e X e M.N. escludono la sussistenza di tale obbligo e sembrano essere piuttosto sensibili alla reticenza politica degli Stati membri sulla questione. L’articolo analizza la decisione M.N. alla luce del caso X e X, evidenziandone similitudini e criticità. Particolare attenzione è dedicata all’applicazione extraterritoriale dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Convenzione EDU, potenziali strumenti di tutela contro le violazioni legate alle politiche europee di non-entrée. Seppur deludenti sul piano della tutela dei diritti, le due pronunce confermano ulteriormente la necessità di sviluppi legislativi in materia di canali di ingresso legali, al fine di colmare questo vuoto giuridico che incide significativamente sull’accesso al diritto di asilo per i richiedenti asilo al di fuori delle frontiere europee.

Abstract: With its inadmissibility decision in M.N. and others against Belgium of 5 may 2020, the ECtHR reopens the debate around the obligation to grant humanitarian visas, whether its refusal would expose the applicants to the danger of inhuman or degrading treatment. With its earlier judgment X and X, the Court of Justice of the EU had already disappointed the expectations of strengthening a potential protected entry procedure, on the basis of art. 25 of the Visa Code. Following an extremely formalist approach, X and X and M.N. cases do exclude the existence of such obligation, while they rather appear to be susceptible to Member states political reluctance. This article analyses the decision M.N. in the light of X and X case, pointing out their similarities and critical issues. Special attention is paid to the extraterritorial application of the rights set out in the EU Charter of fundamental rights and in the European Convention on Human Rights, potential instruments of protection against violations related to European policies of non-entrée. Despite the deception on a human rights protection level, the two judgments further confirm the need of law-making developments in the field of legal entry channels, aiming to fill this legal vacuum which significantly affects the access to the right of asylum for those outside the European borders.

Le domande reiterate di protezione internazionale: brevi considerazioni alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.l. 113/18 e dal d.l. 130/20

di Cecilia Pratesi

 

Abstract: Il diritto della protezione internazionale, a livello europeo come in ambito nazionale, detta regole specifiche, tendenzialmente più restrittive e meno garantiste, per le ipotesi in cui la domanda di protezione internazionale, respinta o non coltivata, sia ripresentata nuovamente alle autorità di un medesimo Stato. La più recente normativa italiana ha inciso significativamente sul profilo delle garanzie procedimentali, sino a presentare profili di aperta criticità e di contrasto con le garanzie minime accordate a livello europeo, con i quali la giurisprudenza è stata chiamata in breve tempo a confrontarsi. Le esigenze di celerità e speditezza, in un sistema costituzionalmente orientato e rispettoso dei principi sovranazionali che presiedono la materia dell’asilo, non devono andare a scapito del diritto dei richiedenti ad un’attenta indagine della loro situazione individuale.

Abstract: The right to international protection, both at European and national level, provides for more restricitve rules for those cases where the application for international protection is re-submitted to the same national authorities. The most recent Italian legislation has significantly affected procedural guarantees, being in contrast to the minimum of guarantees granted by the EU Law; Courts were immediately facing this problem. A need of swift examination, in a constitutional system oriented and respectful of the supranational principles that govern the right to asylum, must not be in contrast with asylum applicants’ rights to thorough investigation of their individual situation.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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