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Archivio saggi e commenti

Fascicolo 2023/3

Le procedure accelerate in frontiera introdotte dall’articolo 7-bis del decreto legge n. 20 del 2023 convertito con legge n. 50 del 2023

di Alessandro Praticò

 

Abstract: La procedura in frontiera per l’esame delle domande di protezione internazionale, prevista dagli artt. 31 e 43 della direttiva 2013/32/UE, è stata attuata in Italia dal d.l. 20/2023. Potrà essere applicata a due categorie di richiedenti: coloro che tentano l’ingresso irregolare, eludendo i controlli di frontiera, e coloro che provengono da un Paese di origine sicuro. Il tratto caratterizzante della procedura si ravvisa nel trattenimento che potrà essere disposto al fine di accertare il diritto del richiedente a fare ingresso nel territorio dello Stato, e da cui discendono i tempi serrati della procedura amministrativa e una disciplina speciale della fase introduttiva e della fase cautelare del ricorso giurisdizionale. Le norme italiane appaiono ancor più criticabili di quelle della direttiva, che già sacrificano eccessivamente i diritti dei richiedenti protezione, perché consentono un’applicazione generalizzata del trattenimento, senza prevedere misure alternative, se non quella della prestazione di una garanzia finanziaria che è stata configurata con modalità tali da discriminare illegittimamente i richiedenti in base alle loro condizioni economiche.

Abstract: The border procedure for examining applications for international protection, provided for in Articles 31 and 43, directive 2013/32/EU, was implemented in Italy by Decree Law 20/2023. It will be able to be applied to two categories of applicants: those who attempt irregular entry by evading border controls, and those who come from a designated safe country of origin. The particular feature of this procedure is observable in the detention that may be ordered in order to decide in the applicant’s right to enter the territory of the State, and from which derive the tight timeframe of the administrative procedure along with a special discipline of the introductory and precautionary phases of the appeal procedure before the tribunal. The Italian rules appear even more objectionable than those of the directive, which already excessively sacrifice the rights of asylum seekers, because they allow a generalized application of detention, without providing for alternative measures other than the provision of a financial guarantee, which as it has been configured translates into illegitimate discrimination of applicants on the basis of their economic conditions.

Presupposti, limiti e garanzie applicabili al trattenimento del richiedente protezione internazionale soggetto a procedura di frontiera: Commento al decreto del tribunale di catania del 29 Settembre 2023

di Chiara Favilli

 

Abstract: La regola generale, secondo la quale nessuno può essere privato della libertà personale per il solo motivo di essere richiedente protezione internazionale, tollera alcune eccezioni, tassativamente previste dal combinato disposto della direttiva 2013/33/UE, c.d. direttiva accoglienza e della direttiva 2013/32/UE, c.d. direttiva procedure. Tra queste eccezioni rientra anche il trattenimento di colui che, proveniente da Paese d’origine sicuro, abbia presentato domanda di protezione in frontiera o nelle zone di frontiera e sia soggetto alla derogatoria procedura di frontiera. Tuttavia, nessuna deroga è consentita all’applicazione dei presupposti, dei limiti e delle garanzie previsti dalle stesse direttive affinché il trattenimento sia legittimo.

Abstract: The general rule, according to which no one may be deprived of personal liberty solely on the grounds that he or she is an applicant for international protection, allows for certain exceptions, which are exhaustively provided for in the combined provisions of Directive 2013/33/EU, the so-called Reception Directive, and Directive 2013/32/EU, the so-called Procedures Directive. These exceptions include the detention of someone who, coming from a safe country of origin, has applied for protection at the border or border zones and is subject to the derogatory border procedure. However, no derogation is provided for the application of the reasons, limits and guarantees required for the detention to be lawful.

La nuova giurisdizione in materia di respingimenti immediati

di Guido Savio

 

Abstract: Il presente commento affronta il tema del riparto di giurisdizione in tema di respingimenti ex art. 10, d.lgs. 286/98, a seguito della modifica introdotta dall’art. 18, l. 10.8.2023, n. 103, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13.6.2023, n. 69 (c.d. decreto “salva infrazioni”), recante «disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» che ha attribuito alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di respingimento immediato alla frontiera. Il commento, dopo una ricostruzione storica della disciplina dei respingimenti (sia immediati che differiti) e della loro ricorribilità, così come delineata in passato dalla giurisprudenza di legittimità, sia ordinaria che amministrativa, analizza in termini critici la sostenibilità logica del riparto di giurisdizione tra le controversie relative ai respingimenti immediati – ora attribuite al giudice amministrativo – e quelle inerenti i respingimenti differiti, che restano devolute alla cognizione di quello ordinario, essendo identico il potere autoritativo statuale volto al controllo delle frontiere. Il timore che l’attribuzione della titolarità di un mero interesse legittimo in capo agli stranieri respinti alla frontiera, in luogo di un diritto soggettivo perfetto che permane in capo a quanti vengono respinti con provvedimento del questore, si traduca in un vulnus per la piena tutela del diritto di difesa pare fondato, anche in considerazione dei limiti propri della giurisdizione amministrativa che non può sostituirsi alla PA, a differenza di quella ordinaria.

Abstract: These notes address the issue of the allocation of jurisdiction on the refusal of entry under Article 10, Legislative Decree 286/98, following the amendment introduced by Art. 18, l. 10.8.2023, no. 103, converting into law, with amendments, Decree-Law no. 69, 13.6.2023 (so-called. “salvo infrazioni” decree), bearing «urgent provisions for the implementation of obligations arising from acts of the European Union and from pending infringement and pre-infringement proceedings against the Italian state» which gave the administrative jurisdiction over disputes on immediate border refoulement. The commentary, after a historical reconstruction of the discipline of rejections (both immediate and deferred) and their appealability, as outlined in the past by the jurisprudence of legitimacy, both ordinary and administrative, analyzes in critical terms the logical sustainability of the division of jurisdiction between disputes concerning immediate rejections – now attributed to the administrative court – and those concerning deferred rejections, which remain devolved to the jurisdiction of the ordinary one, given that the state's power performed in border control is the same. Appears well-founded the fear that, granting a mere legitimate interest to foreigners who are rejected at the border, in place of a perfect subjective right that remains with those who are expelled by an order of the Questore, will result in a vulnus for the full protection of the right to defense, also in view of the inherent limits of administrative jurisdiction, which cannot substitute itself to the PA, unlike ordinary jurisdiction.

Ritardi nei soccorsi in mare e possibili responsabilità delle autorità italiane: la "condanna" per il "naufragio dei bambini", nonostante la prescrizione dei reati

di Giulia Mentasti

 

Abstract: Con sentenza depositata il 15 dicembre 2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) e omicidio colposo (589 c.p.) contestati a due ufficiali appartenenti alla Guardia costiera e della Marina militare italiana, in merito alle condotte tenute nelle ore antecedenti al noto e drammatico “naufragio dei bambini” dell’11 ottobre 2013, in cui persero la vita oltre duecento persone, di cui sessanta bambini.

La pronuncia stupisce per la scelta del Tribunale – che ben avrebbe potuto limitarsi, ex art. 129, co. 2 c.p.p., a escludere che dagli atti risultasse evidente la necessità di assolvere gli imputati – di vagliare e argomentare l’astratta configurabilità di tutti i reati contestati, ravvisando gli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie che, se non fosse intervenuta la prescrizione, avrebbero potuto condurre a una pronuncia di condanna.

Il presente contributo dapprima ripercorre i fatti e alcuni fondamentali passaggi della sentenza, provando a far luce su ruoli e responsabilità nel complesso quadro della normativa interna e internazionale dei soccorsi in mare; successivamente prova a “esportare” le conclusioni del Tribunale romano a più recenti episodi di “malfunzionamento” della macchina dei soccorsi nelle operazioni di search and rescue nel Mediterraneo e, più in generale, al tema della incriminazione delle attività delle ONG.

Abstract: In a recent judgment of December 2022, the Court of Rome declared extinct due to the intervening statute of limitations the crimes of refusal to perform acts of office (art. 328 c.p.) and culpable homicide (589 c.p.) charged against two officers belonging to the Italian Coast Guard and Navy, regarding the conduct they engaged in in the hours before the well-known and dramatic “shipwreck of the children” in October 2013, in which more than two hundred people lost their lives, including sixty children.

The pronouncement is striking for the Court’s choice – which could have limited itself, pursuant to Art. 129, para. 2 of the Code of Criminal Procedure, to exclude that it was evident from the acts that the defendants needed to be acquitted – to screen and argue the abstract possibility of all the crimes charged, recognizing the objective and subjective elements of the cases that, had the statute of limitations not intervened, could have led to a conviction.

This contribution first traces the facts and some fundamental passages of the judgment, trying to shed light on roles and responsibilities in the complex framework of the domestic and international law of rescue at sea; then, it tries to “export” the Roman Court’s conclusions to more recent episodes of “malfunctioning” of the rescue machine in SAR operations in the Mediterranean and, more generally, to the issue of the incrimination of NGO activities.

L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio al vaglio della Corte costituzionale

di Elena A. Ferioli

 

Abstract: Il saggio ripercorre le caratteristiche del modello di cittadinanza italiano attraverso la disciplina normativa sui criteri di acquisto della stessa come definiti nella l. n. 91/1992. Successivamente viene illustrato quanto disposto nella recente pronuncia della Corte costituzionale n. 195/2022 che è intervenuta sull’art. 5, co. 1, della medesima legge che stabilisce i criteri per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio. Nel commentare positivamente la decisione costituzionale di escludere la morte del coniuge, in pendenza del procedimento amministrativo finalizzato al conferimento della cittadinanza, tra le cause ostative all’acquisto, si sottolineano ulteriori profili di dubbia costituzionalità della suddetta disposizione.

Abstract: This essay traces the characteristics of the Italian citizenship model through the regulatory discipline on the criteria for acquiring it as defined in Law no. 91/1992. Here, the sentence of the Italian Constitutional Court on art. 5 of Law no. 91/1992 on the acquisition of citizenship by marriage is analysed. The Court excludes the death of the spouse pending the administrative procedure hindering the acquisition of the citizenship. The existence of other profiles of dubious constitutionality of the provision are discussed.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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