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Archivio saggi e commenti

Fascicolo 2018/3

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455/2018

di Eugenio Castronuovo

 

Abstract: Il permesso per motivi umanitari rappresentava uno dei tre istituti coi quali era data attuazione all’asilo costituzionale previsto dall’art. 10, co. 3 Cost., con il quale condivideva il carattere di norma aperta e atipica. Dopo una breve ricognizione dei principali obblighi costituzionali e internazionali ai quali corrispondono i motivi umanitari di cui all’art. 5, co. 6 d.lgs. 286/1998 (ora abrogato), il presente saggio approfondisce la recente pronuncia n. 4455/2018 della Corte di Cassazione, nella quale, riaffermata la centralità della situazione dello straniero nel Paese d’origine, è affrontato il tema controverso della rilevanza dell’integrazione sociale in Italia. L’analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) consente di mettere in luce affinità e divergenze rispetto alle argomentazioni sviluppate nella sentenza della Cassazione. La trattazione si conclude con alcune riflessioni sui recenti sviluppi politici che stanno interessando la protezione umanitaria, le cui elevate percentuali di riconoscimento non sono in linea con l’indirizzo restrittivo sostenuto dall’attuale Esecutivo in materia d’immigrazione: dall’appello al rigore istruttorio contenuto nella circolare Salvini all’approvazione del decreto legge 4.10.2018 n. 113 di abrogazione del permesso per motivi umanitari, in uno scenario in continua evoluzione che mette a rischio la tenuta del sistema asilo imperniato sull’art. 10, co. 3 Cost.

Abstract: The permit for humanitarian reasons was one of the three institutions with which was implemented the right to asylum according to art. 10.3 of the Constitution. It had an open and atypical character. After a brief analysis of the main constitutional and international obligations from which arise humanitarian reasons according to art. 5.6 d.lgs. 286/1998 (now repealed), the article deepens the recent judgment n. 4455/2018 of the Corte di Cassazione (Supreme Court), that reaffirmed the centrality of the situation of the foreigner in the country of origin and addressed the controversial issue of the relevance of social integration in Italy. The examination of European Court of human rights’case-law concerning the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR) makes it possible to highlight affinities and divergences with respect to the arguments developed in the Cassazione’s ruling. The article concludes with some reflections on recent political developments that are affecting humanitarian protection, whose high levels of recognition are not consistent with the current Executive’s restrictive attitude on immigration: from the Salvini’s circular, with its appeal to the rigorous assessment of all the requirements, to the approval of decree 4.10.2018 n. 113 that repeal the permit for humanitarian reasons, in a scenario in continuous evolution that puts at risk the resilience of the asylum system based on art. 10.3 Cost.

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati e nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale

di Noris Morandi

 

Abstract: Il contributo intende esaminare il d.lgs. 22.12.2017 n. 220, che introduce modifiche e correzioni sia al d.lgs. 142/2015 che al d.lgs. 25/2008. L’intervento normativo, nel solco di quelli che lo hanno preceduto, da un lato si pone l’obiettivo di velocizzare le procedure di esame della domanda di protezione internazionale, introducendo norme di sistema che modificano la composizione delle Commissioni territoriali e le sue modalità di funzionamento, dall’altro lato opera una razionalizzazione del sistema di tutele e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, intervenendo con modifiche mirate a risolvere le criticità e a colmare le lacune emerse dall’introduzione della l. 47/2017. Pur incidendo positivamente con misure strutturali sulla procedura di esame della domanda di protezione internazionale, e con misure di coordinamento nel sistema di tutele dei minori stranieri non accompagnati, l’effettività delle novità introdotte dal d.lgs. 220/2017 oggi fa i conti con i più recenti interventi normativi che incidendo profondamente in materia di procedure di esame delle domande di protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti asilo (d.l. 113/2017), pongono in essere una grave compressione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione e delle garanzie di effettività della loro protezione.

Abstract: The contribution aims to examine the d.lgs. 22.12.2017 n. 220, which introduces modifications and corrections both to the d.lgs. 142/2015 and d.lgs. 25/2008. The act is conceived in the wake of those that have preceded it. On the one hand, it intends to speed up the procedures for examining the application for international protection, by introducing changes to the composition of the Territorial Commissions and its methods of functioning. On the other hand, it is a rationalization of the protection and reception system of unaccompanied minors, which fills the gaps that emerged from the introduction of L n. 4 47/2017. The changes introduced by the d.lgs. 220/2017 are recognized to positively affect the procedure for examining the application for international protection with structural measures and the system of protection of unaccompanied foreign minors with coordination measures. Nonetheless, the effectiveness of these changes is undermined by recent measures (d.l. 113/2017) that deeply affect the procedures for examining applications for international protection and the standards for the reception of applicants. These represent a serious compression of the applicant’s fundamental rights for protection and a threat to the guarantee of the effectiveness of their protection.

Diniego dello status di rifugiato per motivi di ordine pubblico, espulsione e legami familiari: quale equilibrio? Nota a sentenza Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 2 maggio 2018, nelle cause riunite C-331/16 e C-366/16, casi K. c. Staatssecretaris va

di Giuseppe Sciascia

 

Abstract: Con una sentenza che si pone nel solco del complesso bilanciamento tra libertà di circolazione, possibilità per gli Stati membri di imporvi restrizioni, principio di proporzionalità e diritti individuali al rispetto della vita privata e familiare, la Corte di Giustizia affronta la questione del rapporto tra diniego dello status di rifugiato in base al diritto internazionale (ed europeo) e diniego di soggiorno a cittadini europei e loro familiari. Il commento ricostruisce la vicenda che ha dato luogo alle questioni pregiudiziali affrontate nella pronuncia, offrendo una panoramica della giurisprudenza correlata e analizza il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte per giungere a negare qualsiasi automatico nesso tra il rifiuto di protezione internazionale e la restrizione alla libertà di circolazione.

Abstract: For the first time ever, the European Court of Justice addresses the interaction between denial of refugee status according to international (and European) law and free movement of EU citizens and their relatives. The ruling of the Great Chamber builds upon and extensive EU case law which has remarkably attempted to balance Member States’ restrictions to free movement, the principle of proportionality and the right to private and family life. After a brief description of the facts leading to the requests for preliminary ruling addressed by the decision, the article provides an overview of the most relevant decisions to date in this area, and an analysis of the key arguments leading the Court to deny any automatic triggering of the exclusion clauses.

Matrimonio tra persone dello stesso sesso e libertà di circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari: osservazioni a “cerchi concentrici” sul caso Coman c. Romania della Corte di giustizia

di Simone Penasa

 

Abstract: La sentenza Coman c. Romania della Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto la natura gender neutral della nozione di “coniuge” contenuta nella direttiva 2004/38/CE, sancendo l’obbligo per lo Stato membro ospitante di concedere il diritto di soggiorno per un periodo superiore ai tre mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione. Il commento segue una struttura a “cerchi concentrici”, prendendo avvio dagli aspetti più tradizionali e coerenti con la giurisprudenza precedente, passando attraverso l’interpretazione del concetto di “coniuge” previsto dalla direttiva e sulla determinazione dell’ambito e delle condizioni della sua applicazione, fino a giungere all’analisi della sentenza in prospettiva “dinamica”, individuando alcuni possibili effetti “di sistema” delle argomentazioni dalla Corte, relativamente alla funzione dell’identità nazionale degli Stati membri e agli effetti della pronuncia oltre l’ambito della libertà di circolazione.

Abstract: In the case Coman v. Romania, the Court of Justice of the European Union affirmed the gender neutral nature of the concept of “spouse” contained in Directive 2004/38/EC and the duty for a Member State to acknowledge the right to stay for the spouse of a Union’s citizen. The commentary provides a “concentric circles” analysis, starting from the interpretation of “spouse” and the determination of its scope of implementation, leading to a dynamic analysis focused on the eventual systematic effects of the judgment, with a special attention to the relationship with the Memeber States’ national identity and its impact beyond the limited scope of freedom of circulation.

Le sentenze della Corte costituzionale 106, 107 e 166 del 2018: diritto alla mobilità e illegittimità dei requisiti di lungo-residenza per l’accesso all’alloggio e alle prestazioni sociali

di Alberto Guariso

 

Abstract: L’articolo esamina le tre recenti sentenze della Corte costituzionale n. 106/18, 107/18 e 166/18 – tutte in materia di accesso dei cittadini extra UE alle prestazioni sociali – con le quali la Corte ha ritenuto irragionevoli requisiti di lungo-residenza previsti da leggi nazionali o regionali, pervenendo a tale conclusione sulla base di una pluralità di motivazioni: estraneità del requisito rispetto alla finalità dei vari istituti; violazione del diritto alla libera circolazione; violazione del divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza; contrasto rispetto alle clausole di parità di trattamento previste nelle direttive UE. L’articolo compie anche una breve rassegna delle predette clausole di parità eurounitarie con riferimento all'accesso all’alloggio (oggetto delle sentenze 106/18 e 116/18) e segnala la funzione reciprocamente complementare del controllo di ragionevolezza e del principio di non discriminazione.

Abstract: The article examines three recent decisions of the Italian constitutional Court (n. 106/18, 107/18 and 166/18), all concerning the access of non-EU citizens to social benefits. In all three, the Court held that the requirement of long-term residence provided by national or regional laws in order to access the benefits was uncostitutional because it violates the principle of reasonableness. The Court relied on three different arguments in the three decisions: in one, it criticizes the irrelevance of the requirement in connection with the purpose of benefits; in the second one, the requirement was regarded as in contrast with the equality clauses provided in EU directives and violates the right to free movement, in the third one, it was deemed incompatible with the prohibition of discrimination on grounds of citizenship. The article also provides for a brief review of the UE equality clauses with reference to access to housing (considered by the Court in the decisions 106/18 and 116/18) and points out to the relevance of the mutually complementary function of the reasonableness test and the principle of non-discrimination.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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