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Sindacabilità e disapplicazione del decreto ministeriale di individuazione dei “Paesi di origine sicuri” nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale: osservazioni su una attività del giudice ordinario costituzionalmente neces...

di Chiara Cudia 

 

Abstract: L’art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia adottato l’elenco dei “Paesi di origine sicuri” sulla base dei criteri indicati dallo stesso articolo. Alla luce degli effetti della collocazione di un Paese all’interno della lista indicata, emerge l’esigenza di stabilire se e in quali termini il decreto ministeriale in oggetto sia sindacabile dal giudice ordinario. Il problema tocca due diverse questioni: innanzitutto è necessario accertare la sindacabilità del d.m. intesa come possibilità per un giudice di verificarne la conformità a diritto; in secondo luogo, bisogna individuare lo strumento processuale attraverso cui quel sindacato si concretizza. Muovendo dall’esistenza di due opposti orientamenti della giurisprudenza, il lavoro è rivolto a dimostrare, da un lato, come la natura giuridica e la disciplina di diritto positivo del d.m. contenente la lista dei Paesi sicuri ne impongono la sindacabilità e, dall’altro, che il ricorso allo strumento della disapplicazione da parte del giudice ordinario sia da ritenersi necessario in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Abstract: Article 2-bis of d.lgs. 25/2008 provides that the list of “safe countries of origin” should be adopted through a decree of the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation based on the criteria indicated in the same article. In light of the the impacts attached to the inclusion of a country on the list of safe countries, it is especially worthy to establish whether the ministerial decree could be subject to judicial review by the ordinary judge. The issue involves two different questions: first, it is necessary to check whether the ministerial decree can be reviewed; second, it is necessary to identify the procedural instrument through which the review would produce its effects. Moving from the existence of two opposing orientations in jurisprudence, the work aims to demonstrate, on one hand, how the legal nature and framework of the ministerial decree requires its judicial reviewability and, on the other hand, that a disapplication by the ordinary judge must be considered constitutionally necessary according to Articles 24 and 113 of italian Constitution.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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