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Fascicolo 3, Novembre 2017


«Quante volte si è detto il mondo deperisce. Quante volte si è detto il mondo fa naufragio.
Dovremmo misurare meglio le parole: ché il mondo deperisce eppure ingrassa; e mentre naufraga galleggia.
È questa la fatica a cui siamo vocati: sostenere un doppio sguardo, capace di fissare in faccia la rovina
e assieme la lamina di sole che accende ogni mattina»

(Franco Marcoaldi, Il tempo ormai breve, Torino, Einaudi, 2008)

Non discriminazione

Nel corso del secondo quadrimestre del 2017 si segnala che:

- si è aperto un dibattito in merito alla legittimazione attiva di enti ed associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 5, d.lgs 215/03 nel caso di ipotesi di discriminazione collettiva per nazionalità riconosciuta dalla Corte di Cassazione con le pronunce n. 11165 e n. 11166/17 (vedi Rassegna del numero precedente), ma negata dal Tribunale di Firenze (ordinanza del 21 giugno 2017, vedi infra);

 - si sta vieppiù consolidando, con le pronunce emesse sia dai giudici di primo grado che dalle corti di appello, l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la diretta applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE con conseguente disapplicazione delle norme nazionali sulla base delle quali l’INPS rifiuta la erogazione delle prestazioni sociali.

 

Bonus bebè

In relazione al c.d. bonus bebè previsto dall’art. 1, co. 125 della legge n. 190/14, l’orientamento ormai prevalente sul territorio nazionale dei giudici di primo grado sta ottenendo importanti conferme anche in sede di appello. Sono, infatti, intervenute le sentenze della Corte di Appello di Milano del 29.5.2017 e della Corte di Appello di Torino del 29.9.2017 (entrambe in Banca dati ASGI), le quali hanno ribadito la diretta applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2011/98. In particolare si evidenzia che la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse ad agire del privato con l’azione antidiscriminatoria per mancata concessione di una prestazione sociale, anche a fronte di un diniego dell’INPS comunicato informalmente via mail e confermato da una circolare di portata generale che, pur essendo inidonea a incidere direttamente sulle posizioni dei singoli, ribadisce la volontà dell’INPS di non riconoscere la prestazione. Degno di nota è il richiamo contenuto nella sopracitata sentenza della Corte di Appello di Milano la quale ha stigmatizzato il comportamento dell’INPS che non ha applicato «quanto indicato nel messaggio dello stesso istituto del 10.3.2016» omettendo di considerare che, in assenza di un provvedimento amministrativo, le domande presentate da un genitore extracomunitario privo del permesso illimitato possono in via eccezionale essere accolte laddove, come nel caso esaminato, l’altro genitore sia cittadino dell’Unione Europea.

Si richiamano altresì le pronunce recenti del Tribunale di Milano in data 12.5.2017, n. 12935, in data 27.7.2017 n. 20649, in data 03.08.2017, n. 20926 e del Tribunale di Pavia, in data 19.7.2017, n. 2952 (tutte in Banca dati ASGI).

 

Assegno sociale

Una recente pronuncia della Corte di Appello di Firenze ha ritenuto la sussistenza di un comportamento discriminatorio da parte dell’INPS che aveva negato la prestazione pur in presenza del requisito dei dieci anni di residenza legale in Italia. Ad avviso della Corte l’unica interpretazione conforme sia alla Costituzione italiana sia alla normativa europea è quella che ritiene che l’art. 20 co. 10 del d.l. 112/08 conv. in l. n. 133/08 abbia implicitamente abrogato il co. 19 dell’art. 80 della legge finanziaria n. 388/2000 (sentenza 11 maggio 2017 in Banca dati ASGI). Al riguardo anche la Corte di Appello di Venezia (sentenza del 5 settembre 2017 in Banca dati ASGI), pur negando la sussistenza di un comportamento discriminatorio nella fattispecie sottoposta al suo esame, ha riconosciuto che l’assegno sociale spetta al cittadino extra UE anche in assenza del permesso di lungo soggiorno purché dimostri di aver soggiornato legalmente sul territorio nazionale per dieci anni. La Corte ha ritenuto che il requisito della residenza decennale in Italia previsto dall’art. 20 co. 10, d.l. 112/2008 conv. l. 133/2008 per il diritto all’assegno sociale di cui all’art. 3, co. 6, l. 335/95 ha assorbito il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo in quanto «si deve considerare che la disposizione fa riferimento agli ‘aventi diritto’, senza distinguerli in base alla nazionalità e richiede per tutti gli aventi diritto ˗ cioè per i soggetti aventi i requisiti di età e reddito richiesti per il riconoscimento dell’assegno sociale ˗ lo specifico requisito della durata decennale del soggiorno legale nel territorio dello Stato; la richiesta di tale requisito ha concreto significato anche per i soggetti con cittadinanza di Paesi Ue o anche con cittadinanza italiana, in quanto ben può ricorrere nella realtà l’ipotesi del cittadino che si sia allontanato dallo Stato e vi abbia poi fatto ritorno. Quindi, la disposizione ha posto il requisito del soggiorno legale e continuativo per dieci anni nel territorio dello Stato, quale requisito specifico e valevole per tutti i soggetti che richiedono l’erogazione dell’assegno sociale disciplinato dall’art.3 co.6 L. 335/1995». Pertanto «sia per i cittadini italiani, sia per i cittadini di Paesi Ue, sia per i cittadini di Paesi terzi al fine della spettanza dell’assegno sociale rileva la stabile e legale permanenza sul territorio nazionale, e quindi il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo non è requisito necessario in sé e richiesto in via discriminatoria, ma costituisce elemento attestante la legale permanenza ultradecennale sul territorio nazionale, che comunque può anche essere diversamente attestata, in primo luogo in forza di successivi permessi di soggiorno rilasciati senza soluzione di continuità».

 

Diritto di dimora

Il Tribunale di Genova con ordinanza del 28.7.2017 (in Banca dati ASGI) ha ritenuto discriminatorie, in quanto violano gli artt. 2 e 43 del TU, le ordinanze sindacali che, correlando automaticamente l’insorgere di malattie infettive all’origine etnica e alla provenienza geografica dei soggetti, vincolano il diritto di dimora degli stessi all’interno del Comune alla presentazione di un certificato sanitario che attesti le condizioni di buona salute.

 

Discriminazione per nazionalità nell’accesso al pubblico impiego

Con due ordinanze (in Osservatorio sulle Discriminazioni) emesse in sede cautelare, la prima in composizione monocratica e la seconda in composizione collegiale, i giudici del Tribunale di Firenze hanno diversamente statuito in relazione alla dedotta natura discriminatoria dell’art. 3 del bando di concorso indetto con d.m. 18/11/2016 per 800 posti di assistente giudiziario nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, che impone il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso alla selezione pubblica. La candidata di nazionalità albanese e l’Associazione «L’Altro diritto Onlus, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità» avevano chiesto, in via di urgenza, di rimuovere la clausola discriminatoria e di prorogare la scadenza del termine per consentire ai soggetti privi di cittadinanza italiana ed esclusi di presentare domanda. Con ordinanza del 27.5.2017 il giudice del lavoro aveva riconosciuto sia la legittimazione attiva della associazione ricorrente, richiamando anche il recente orientamento di legittimità (Corte di Cassazione n. 11165 e n. 11166/2017 in Banca dati ASGI), sia la sussistenza della denunciata discriminazione, avendo rilevato, che in concreto, l’attribuzione del posto a concorso non costituiva «esercizio di pubblici poteri», in quanto «il rilascio di copie conformi e la ricezione in deposito degli atti provenienti sia dal giudice che dall’utenza deve essere limitato solo ai casi urgenti ed indifferibili nella contingente assenza di altri profili professionali di norma preposti a tali attività», occupando perciò una parte ridotta e del tutto occasionale rispetto a quella in collaborazione, preparatoria e assistenza.
Il Tribunale di Firenze in sede di reclamo con ord. 21.6.2017, tenuto conto che la ricorrente (così come gli altri candidati privi della cittadinanza italiana) aveva svolto le prove preselettive a seguito dell’ammissione con riserva, ha rilevato la insussistenza attuale del periculum in mora, da cui l’infondatezza della domanda cautelare. Inoltre ha negato la legittimazione passiva dell’associazione ricorrente affermando di non condividere l’orientamento della Corte di Cassazione espresso nelle sentenze n. 11165 e n. 1166/2017 sostenendo che fosse palese che «il D.Lgs. 215/2003 si riferisca alle sole discriminazioni per ragioni di razza e di etnia, con esclusione di quelle per nazionalità» in quanto «all’art. 3 viene definito l’ “ambito di applicazione” del decreto» che «al comma secondo, espressamente prevede: “il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’accesso, all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi…..”». Inoltre, ad avviso della Collegio, «l’espressa limitazione della disciplina alle sole discriminazioni a causa della razza o dell’origine etnica è, del resto, conforme alla direttiva 2000/43/CE, della quale il d.lgs. 215/2003 costituisce attuazione, che, all’art. 3, punto 2, precisa: La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità […]».

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