>

 


Fascicolo 2, Luglio 2020


Questa è un'altra delle cose degli immigranti (rifugiati, emigranti, viaggiatori): non possono sfuggire alla loro storia più di quanto voi possiate perdere la vostra ombra.

(Zadie Smith, «Denti bianchi», Mondadori, 2000) 

Ammissione e soggiorno

Il permesso di soggiorno per cure mediche
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 14.2.2020 (RG. 132/2020) , ha accolto il ricorso cautelare, ex art. 700 c.p.c., proposto da un cittadino nigeriano, in Italia dal 2002 e che negli ultimi anni era stato titolare di permesso per cure mediche a causa della gravi condizioni di salute, che avevano, peraltro, già consentito la certificazione di invalidità civile del 100%.
In occasione dell’ultima richiesta di rinnovo/rilascio di permesso ex art. 19, co. 2-bis TU 286/98 (introdotto dal d.l. n. 113/2018) la questura di Napoli aveva opposto un immotivato silenzio, rendendo necessaria la proposizione del ricorso d’urgenza, sia per continuare ad accedere alle cure sanitarie che per ricevere l’assegno di invalidità, unica sua fonte di sopravvivenza.
Il Tribunale ha accolto il ricorso accertando l’esistenza dei requisiti richiesti dalla nuova previsione di cui all’art. 19, co. 2-bis TU 286/98, affermando che «Ai fini del rilascio del permesso per cure mediche, è richiesto esclusivamente la sussistenza di una patologia di particolare gravità che rende necessario nell’immediato un percorso di cura per la tutela della salute e della vita del cittadino straniero. Deve trattarsi di patologie pericolose nell’immediato o suscettibili di aggravamento in futuro, a cui corrispondono prestazioni sanitarie che non possono essere differite o che sono essenziali per scongiurare aggravamenti che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita nell’ipotesi di un rientro nel Paese di origine».
 
Il permesso di soggiorno per calamità
Con ordinanza 28.4.2020 il Tribunale di Cagliari ha esaminato il ricorso proposto da una richiedente asilo nigeriana, di impugnazione del diniego di riconoscimento della protezione internazionale, rigettandolo per ritenuto difetto di credibilità delle dichiarazioni, qualificate contraddittorie. Al di là del merito della decisione (la domanda era basata sulla fuga determinata dal rischio di matrimonio forzato), su cui varie potrebbero essere le riflessioni, comunque merita di essere pubblicata perché una delle prime pronunce che, in applicazione dell’art. 20-bis TU 286/98 introdotto dal d.l. n. 118/2018, ha riconosciuto alla richiedente il permesso di soggiorno per calamità, a causa della emergenza sanitaria da COVID-19 in atto. Secondo il Tribunale sardo, infatti, in applicazione della «interpretazione evolutiva ed in adesione alla recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 2563/20)» è stato possibile riconoscere detto speciale titolo di soggiorno perché «In data 11 marzo 2020, infatti, l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha dichiarato la pandemia di Covid-19. Il continente africano è anch’esso, dunque, interessato dal Covid-19, sebbene in via ancora embrionale (per lo meno se si paragonano i dati in possesso sino ad oggi con quelli relativi all’Italia, la Spagna, gli Stati Uniti o la Cina). Peraltro è alto, per l’OMS, il timore che i sistemi sanitari nazionali non siano in grado di far fronte al numero di malati che avranno necessità di assistenza, né che possano, nella pratica effettiva, essere adoperati gli accorgimenti volti al distanziamento e contenimento del contagio adottati ed adottandi in Europa, America e Cina. Ad aggravare la situazione, poi, vi sono gli alti tassi di infezione da HIV e tubercolosi che affliggono l’Africa subsahariana, oltre le altre malattie infettive che hanno pesato nell’ultimo periodo in particolare (Ebola)».

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

© 2017-2023 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati. ISSN 1972-4799
via delle Pandette 35, 50127 Firenze