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Fascicolo 2, Luglio 2021


«Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La prova per questo obbiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita».

(Enrico Berlinguer, 7 giugno 1984, Padova)

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 3: Diritto alla vita e divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti

Con il caso K.I. c. Francia (Corte Edu, sentenza del 15.04.2021) un cittadino russo di origine cecena, cui era stato revocato lo status di rifugiato in seguito a condanne per terrorismo, lamentava una violazione dell’art. 3 Cedu nel caso in cui venisse data esecuzione all’ordine di allontanamento nella Federazione russa.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Cessazione dello status di rifugiato: protezione nel Paese di origine e supporto economico e sociale offerto da privati

Nel caso OA (C-255/19, sentenza del 20.1.2021), la CGUE ha fatto luce sul requisito della protezione nel Paese di origine a fronte del rischio di persecuzione lamentato dal cittadino di Stato terzo in procinto di essere rimpatriato per cessazione dello status di rifugiato. OA, cittadino somalo, era stato riconosciuto come rifugiato nel Regno Unito nel 2003.

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