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Fascicolo 2, Luglio 2022


Vivere una sola vita /in una sola città / in un solo Paese / in un solo universo/ vivere in un solo mondo / è prigione.
Amare un solo amico, /un solo padre, / una sola madre, / una sola famiglia / amare una sola persona / è prigione.
Conoscere una sola lingua, /un solo lavoro, / un solo costume, / una sola civiltà / conoscere una sola logica / è prigione.
Avere un solo corpo, / un solo pensiero, / una sola conoscenza, / una sola essenza / avere un solo essere / è prigione.

(Ndjock Ngana, Prigione, in Nhindo nero, Edizioni Anterem, 1994)

Osservatorio italiano

Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
 
Modificazioni al testo unico delle leggi sull’immigrazione: ingressi e soggiorni per lavoro fuori dalle quote per nomadi digitali e lavoratori da remoto e per lavoratori marittimi
Due decreti-legge all’inizio del 2022 hanno modificato l’art. 27 del testo unico delle leggi sull’immigrazione, emanato con d.lgs. 25.07.1998, n. 286, introducendo due ipotesi ulteriori di ingresso e soggiorno per lavoro, che possono avvenire al di fuori della programmazione governativa delle quote di ingresso per lavoro. Essi concernono da un lato i «nomadi digitali» e i lavoratori da remoto e dall’altro i lavoratori marittimi.
In primo luogo l’art. 6-quinquies, della l. 28.03.2022, n. 25 (pubblicata nel suppl. ord. n. 13, relativo alla G.U. 28.03.2022, n. 73), di conversione in legge del decreto-legge n. 4/2022 (c.d. Sostegni-ter) integra l’art. 27 del testo unico emanato con d.lgs. 25.07.1998, n. 286 inserendo nel comma 1 una lettera q-bis) con cui si introduce tra le categorie di lavoratori sottratti alla disciplina delle quote di ingresso per lavoro l’ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE.
Il nuovo art. 1-sexies precisa che tali soggetti sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Si prevede che per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (che avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.
La mancata emanazione del decreto interministeriale lascia purtroppo finora già inattuata e inattuabile – almeno per ora – la novità appena introdotta.
In secondo luogo il decreto-legge 21.03.2022, n. 21 (pubblicato in G.U. 21.03.2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla legge 20.05.2022, n. 51 (pubblicata in G.U. 20.05.2022, n. 117) ha disposto (con l'art. 13-ter, co. 1) l'introduzione del co. 1-septies all'art. 27 del testo unico, con cui si prevede che i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del medesimo testo unico e del suo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.
 
Dichiarazione dello stato di emergenza per l’accoglienza degli sfollati dall’Ucraina
Dopo la delibera del Consiglio dei ministri del 25.2.2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di deliberazione (successivamente ulteriormente prorogata), lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, si segnala la delibera del Consiglio dei Ministri 28.2.2022 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto (entrambe le delibere sono pubblicate in G.U. n. 58 del 10.3.2022).
Con tale atto è dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
Per l’organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della Protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
 
Potenziamento del Sistema di accoglienza per ospitare gli sfollati dall’Ucraina, le forme dell’accoglienza diffusa e i contributi di sostentamento per gli sfollati
Il decreto-legge 25.2.2022, n. 14 (pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.2.2022), convertito in legge con modificazioni nella legge 5.4.2022, n. 28 (pubblicata in G.U. del 13.4.2022, n. 87) prevede misure per sopperire alle esigenze degli sfollati dall’Ucraina.
In primo luogo, si segnala l’art. 5-quater il quale prevede tra l’altro che:
1) Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei Centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l’anno 2022 (tale cifra è stata successivamente incrementata ulteriormente di euro 112.749.000 per l’anno 2022 dall’art. 44, comma 2 del d.l. 17.5.2022, n. 50).
2) Tali somme sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l’accoglienza delle persone vulnerabili di cui all’art. 17, co. 1, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall’Ucraina e sono anche destinate ad attivare ulteriori 3.000 posti nell’ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), per le quali sono attivate dal 2022 al 2024 ulteriori quote parti del Fondo nazionale per i servizi per l’asilo.
3) I cittadini ucraini sfollati possono essere accolti, a decorrere dall’inizio del conflitto bellico nei Centri governativi di prima accoglienza per richiedenti asilo e nei Centri di accoglienza straordinari), nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.
In secondo luogo, l’art. 5-quinquies prevede misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono in Italia attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca.
Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29.7.1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’art. 1 della legge 21.12.1999, n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022, che è destinato anche in favore degli sfollati dall’Ucraina nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti sopracitati nonché le modalità di utilizzazione delle risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.
L’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4.3.2022 (pubblicata nella G.U. n. 60 del 12.3.2022) all’art. 3, comma 2, prevede la possibilità di utilizzare per l’accoglienza degli sfollati dall’Ucraina le strutture già predisposte per l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19 e, in caso di ulteriori necessità, soprattutto per le persone in transito, la possibilità che i Presidenti di regione evidenzino le necessità di accoglienza alle prefetture affinché siano predisposte ulteriori soluzioni abitative.
Il decreto-legge 21.3.2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20.5.2022, n. 51 (pubblicata in G.U. 20.5.2022, n. 117) all’art. 31 co. 1 lett. a), ha stabilito il finanziamento di ulteriori forme di accoglienza diffusa, in accordo con i Comuni e attraverso enti del terzo settore, Centri di servizio per il volontariato, enti religiosi civilmente riconosciuti ed ulteriori enti e associazioni indicate, con servizi sostanzialmente analoghi a quelli previsti nel sistema di accoglienza ordinario, fino ad un massimo di 15.000 unità.
Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalità e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell’ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della Protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l’insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l’insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall’art. 80, co. 1, del codice di cui al decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, dall’art. 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, dall’art. 3 della legge 20.2.1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli artt. 575, 582, nelle forme aggravate di cui all’art. 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 del codice di cui al d.lgs. 6.9.2011, n. 159.
L’11 aprile 2022 il Dipartimento di Protezione civile ha aperto il bando per raccogliere le relative proposte che sono state tutte coperte.
Il decreto legge ha anche definito forme di supporto economico per le persone titolari del permesso di soggiorno per la protezione temporanea e che hanno reperito un’autonoma sistemazione, per un massimo di 90 giorni e fino a 60.000 unità: è previsto un contributo economico di 300,00 euro, più 150,00 euro a minore, per tre mesi, contati indicativamente dalla data di rilascio della ricevuta di richiesta della protezione temporanea.
Il 30 aprile è stata pubblicata dal Dipartimento della Protezione civile la piattaforma online per la richiesta del contributo.
 
Revisione dell’elenco dei Paesi di origine sicuro ai fini della protezione internazionale: sospensione della Ucraina. Profili di illegittimità
Il decreto 9.3.2022 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (pubblicato in G.U. n. 59 del 11.3.2022) reca la revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale. Esso consiste nella sospensione dell’Ucraina da tale lista fino al 31 dicembre 2022.
Il decreto appare illegittimo perché il d.lgs. n. 2-bis d.lgs. n. 25/2008 che consente al Ministro di adottare tale elenco non prevede l’ipotesi della sospensione temporanea di uno Stato dall’elenco: o uno Stato è inserito nell’elenco o non lo è. Inoltre indubbiamente la guerra di aggressione in atto in Ucraina toglie ogni requisito che consenta di definire sicuro quello Stato.
In ogni caso per effetto di tale decreto anche le procedure di esame delle domande di protezione internazionale presentate da ucraini prima della data di pubblicazione del decreto saranno esenti dagli effetti procedurali che produceva l’inserimento dell’Ucraina nel citato decreto.
 
Protezione temporanea in Italia per gli sfollati dall’Ucraina dopo il 24 febbraio 2022. Aspetti illegittimi delle norme italiane
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.3.2022 (pubblicato in G.U. n. 89 del 15.4.2022) disciplina a livello nazionale italiano le misure di protezione temporanea in Italia in favore degli sfollati dall’Ucraina, dando attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/55/CE, che per la prima volta è stata applicata in presenza della guerra di aggressione russa all’Ucraina scatenata dal 24 febbraio 2022.
Il decreto è emanato in attuazione del d.lgs. n. 85/2003 che ha attuato la Direttiva sulla protezione temporanea e deroga ad ogni altra norma legislativa vigente in Italia, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 286/1998.
La protezione temporanea è riconosciuta a:
1) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e loro familiari;
2) apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
3) apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese o regione di origine.
A queste persone è rilasciato dalle questure un permesso di soggiorno per protezione temporanea valido 1 anno, dal 4 marzo 2022, data della decisione di esecuzione del Consiglio UE. La protezione può cessare anche prima per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell’Unione.
In mancanza, e decorso un anno dal rilascio della protezione, il relativo permesso può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.
Il permesso è rilasciato in formato elettronico ed è totalmente gratuito.
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea consente al titolare:
1) l’iscrizione al Sistema sanitario nazionale, la quale, con la scelta del medico di base o del pediatra, è possibile sin dalla presentazione della richiesta di protezione temporanea; peraltro, in base all’art. 3, co. 3 del d.p.c.m. agli sfollati sono garantite in ogni caso la profilassi internazionale (incluse le terapie, i test e le vaccinazioni antiCOVID) e le cure urgenti ospedaliere ed ambulatoriali, senza obbligo di segnalazione in caso di mancanza del titolo di soggiorno e con spese a carico dello Stato in caso di indigenza (ai sensi dell’art. 35, d.lgs. n. 286/1998).
2) accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza. Infatti, il titolare di protezione temporanea ha pieno diritto allo svolgimento di attività lavorativa, sia in forma subordinata (anche stagionale) sia autonoma e tale facoltà opera in deroga alle quote massime di ingresso e soggiorno per lavoro definite nella programmazione dei flussi di ingresso di cui all’art. 3 co. 1 d.lgs. n. 286/1998.
Prima della presentazione della domanda di protezione temporanea è garantita l’assistenza sanitaria mediante iscrizione con il codice STP (Straniero temporaneamente presente), da parte delle strutture abilitate.
Il titolare di protezione temporanea in Italia ha accesso all’istruzione per gli adulti, sia a livello scolastico/universitario, sia alla formazione professionale. È previsto che, laddove compatibili, si possano applicare le disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio previste all’art. 38, d.lgs. n. 286/1998.
Il d.p.c.m. regola anche due situazioni particolari di cittadini ucraini che erano in Italia prima dell’invasione:
1) gli ucraini abbiano presentato una istanza di emersione nel 2020 possono tornare in Ucraina, prestare soccorso ai familiari e poi rientrare in Italia;
2) gli sfollati dall’Ucraina che, dopo il 24 febbraio 2022, hanno chiesto la cittadinanza italiana, sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.
Il decreto prevede anche che allorché l’eventuale domanda di protezione internazionale presentata dai titolari di protezione temporanea è sospeso sospesa fino alla scadenza della protezione temporanea.
I beneficiari di protezione internazionale, come precisato dal d.p.c.m., non possono richiedere la protezione temporanea e accedere ai relativi benefici.
Anche la domanda di permesso per protezione speciale (art. 19, co. 1, 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998) è sospesa in caso di rilascio del permesso per protezione temporanea.
Occorre osservare – facendo proprie le osservazioni critiche di ASGI – che il differimento dell’esame di protezione internazionale per i titolari di protezione temporanea, previsto in Italia dal d.p.c.m., viola la direttiva 2001/55/CE, la quale non prevede la facoltà per ogni Stato di rinviare le decisioni sulla protezione internazionale, ma si preoccupa solo di chiarire (inevitabilmente) che i due status non sono cumulabili e che in caso di non riconoscimento della protezione internazionale la persona ha diritto a quella temporanea, fino a cessazione della stessa.
Il differimento si fonda però sull’art. 7 d.lgs. 85/2003, che pertanto, prima ancora del d.p.c.m., viola la stessa Direttiva sia perché dà al d.p.c.m. la facoltà di sospendere l’esame delle decisioni sulla protezione internazionale, sia perché, nel caso di non differimento, pretende che lo straniero rinunci all’asilo per avere la protezione temporanea.
Poiché gli articoli 17 e 19 della direttiva sono formulati in modo chiaro, preciso e incondizionato, sono idonei a produrre effetti diretti, obbligando sia la Pubblica amministrazione sia l’autorità giurisdizionale a disapplicare le norme interne non conformi.
Il d.p.c.m. sospende la procedura di esame delle domande di protezione internazionale e di protezione speciale in modo automatico, a prescindere cioè dalla scelta della persona se accedere all’una o all’altra protezione, il che appare illegittimo perché prescinde dalla volontà della persona di decidere quale sia la tutela maggiormente coerente con la propria condizione.
In ogni caso tale sospensione non può produrre effetti sui giudizi pendenti innanzi ai Tribunali e volti al riconoscimento della protezione internazionale o della protezione speciale proposti da richiedenti ucraini, perché ai sensi dell’art. 101 Cost. un provvedimento governativo non avente valore di legge può incidere sull’autonomia e sull’indipendenza delle decisioni della magistratura, che possono avere effetti retroattivi (in ipotesi di accoglimento) sin dal momento della presentazione della domanda di asilo.
Inoltre, il d.p.c.m. non fa alcun espresso riferimento ai giudizi e pertanto non può trovare implicita analogia con le procedure amministrative, tenuto anche conto che il giudizio della protezione internazionale e quello relativo alla protezione speciale sono, quantomeno formalmente, caratterizzati da esigenze di celerità, tali da consentire al legislatore di indicare tempi di sua definizione e di abrogare il grado d’appello.
Infine, l’ipotetica sospensione dei giudizi di protezione internazionale confliggerebbe anche con l’esigenza di esaminare all’attualità la domanda del/della richiedente asilo, cioè in considerazione della natura accertativa e non costitutiva del diritto alla protezione internazionale (condizione che si determina al prodursi dei rischi persecutori o di danno grave) e alla luce delle pertinenti e aggiornate fonti di informazione sul Paese di origine.
In altri termini, se una persona ha lo status di rifugiato o di protetto sussidiario, oppure di protetto speciale, e di esso chiede il riconoscimento formale, è irragionevole ritenere che l’accertamento di quello status possa essere posticipato nel tempo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 101 Cost. l’autorità giudiziaria è tenuta, innanzitutto, ad applicare la legge secondo le fonti sovraordinate e pertanto, poiché la direttiva 2001/55/CE – di cui il d.lgs. n. 85/2003 è attuazione – non prevede alcuna sospensione, tantomeno automatica, della procedura di asilo, ma impone solo che i due status non siano cumulabili (cioè che non ci siano due contestuali permessi di soggiorno), l’autorità giudiziaria dovrà disapplicare la normativa interna e conseguentemente esaminare la richiesta giudiziale di protezione internazionale o speciale.
 
Misure assistenziali in favore degli sfollati dall’Ucraina
L’ordinanza della Protezione civile n. 876 del 13.3.2022 (pubblicata nella G.U. n. 66 del 19.3.2022) prevede che gli sfollati dall’Ucraina possono viaggiare gratuitamente in Italia per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di 5 giorni dal loro arrivo in Italia
a) sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio di intercity, eurocity e regionale su tutto il territorio nazionale. Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane può provvedere anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di necessità. Per le medesime finalità, le imprese ferroviarie regionali che erogano servizi di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuità del servizio nei confronti dei medesimi soggetti;
b) sulla rete autostradale nazionale;
c) sui servizi di trasporto marittimo per le isole.
 
Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini ed esercizio temporaneo delle qualifiche
L’art. 34 del decreto-legge 21.3.2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla l. 20.5.2022, n. 51 (pubblicata in G.U. 20.5.2022, n. 117) prevede che fino al 4 marzo 2023, in deroga agli artt. 49 e 50 del regolamento di cui al d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 e alle disposizioni del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’art. 7 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall’art. 11, d.l. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
I professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore sociosanitario, munita di traduzione asseverata presso il Tribunale.
La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati e la documentazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati.
 
Potenziamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, delle Commissioni territoriali e del Ministero dell’interno per le maggiori esigenze in materia di immigrazione
L’art. 33 del decreto-legge 21.3.2022, n. 21 convertito con modifica-zioni dalla l. 20.5.2022, n. 51 (pubblicata in G.U. 20.5.2022, n. 117) prevede che in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione di lavoro, nell’ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione europea all’Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all’art. 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per le medesime esigenze, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all’art. 103, co. 23, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17.7.2020, n. 77. I relativi contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all’art. 106 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50.
 
Prescrizioni sanitarie concernenti gli ingressi di stranieri
L’ordinanza del Ministro della salute 22.2.2022 (pubblicata nella G.U. 23.2.2022, n. 45) la cui durata è stata più volte prorogata con successive ordinanze fino al 31 maggio 2022, ha attenuato le misure di controllo sanitario alle frontiere, a seguito della diminuzione dei contagi della pandemia COVID.
A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, chi fa ingresso in Italia deve presentare la certificazione verde Covid-19 (attestante il completamento del ciclo vaccinale antiSARS-CoV-2 oppure l’avvenuta guarigione da Covid-19 oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico con esito negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.
Solo in caso di mancata presentazione della certificazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).
Gli spostamenti da e per Città del Vaticano e San Marino non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, l’obbligo di presentare la certificazione verde Covid-19 non si applica:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
 
Sorveglianza sanitaria a bordo di navi per gli stranieri salvati in mare. Profili di illegittimità costituzionale
L’art. 1 d.l. 24.03.2022, n. 24 prevede che al fine di preservare la capacità operativa e di pronta reazione delle strutture nella fase di rientro nell’ordinario dopo la cessazione dello stato di emergenza nazionale per la pandemia da Covid, fino al 31 dicembre 2022 possono essere ulteriormente adottate ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell’art. 26 codice della Protezione civile emanato con d.lgs. n. 1/2018, col solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea qualora tali ordinanze contengano misure derogatorie.
Con questo fondamento normativo l’ordinanza di Protezione civile n. 887 del 15.4.2022 (pubblicata nella G.U. n. 100 del 30.4.2022) conferma il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al progressivo rientro nell’ordinario fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, al fine di assicurare la quarantena ai migranti, il soggetto responsabile è autorizzato a prorogare i contratti e le convenzioni stipulati in base alla precedente ordinanza n. 1287 fino al termine del 30 aprile 2022 previsto, per la suddetta misura sanitaria, dall’ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022, assicurando una riduzione dei posti disponibili nella misura di almeno il 30%.
Tuttavia, con successiva ordinanza di Protezione civile n. 893 del 16.5.2022 (pubblicata in G.U. del 21.8.2022) il termine è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2022, perché si è ritenuto necessario consentire sino a tale termine la prosecuzione delle misure di sorveglianza sanitaria dei migranti giunti sul territorio nazionale attraverso le frontiere terrestri e marittime poste in essere dal citato Soggetto responsabile e dalle prefetture, già precedentemente prorogate con la citata ordinanza 887/2022.
I dubbi sulla legittimità costituzionale della misura restano assai rilevanti. Si tratta di misura coercitiva della libertà personale in mancanza di convalida giurisdizionale, in violazione dell’art. 13 Cost. Infatti la sentenza n. 127/2022 della Corte costituzionale ben distingue le misure limitative della libertà personale e quelle limitative della libertà di circolazione: i motivi sanitari legittimano restrizioni della libertà di circolazione, inclusa eventuale quarantena ed isolamento a causa di malattia molto contagiosa come il COVID, ma non sono restrizioni della libertà personale perché in tali misure previste dalle norme vigenti non vi è alcuna coercizione fisica e l’eventuale violazione delle misure comporta soltanto sanzioni penali.
L’eventuale coercizione fisica per fare osservare misure adottate anche per motivi sanitari le configura quali misure restrittive della libertà personale, con le garanzie richieste dall’art. 13 Cost. e non più con quelle, più lievi, previste dall’art. 16 Cost. per le restrizioni, anche sanitarie, alla libertà di circolazione e soggiorno.
È evidente che la presenza di vigilanza a bordo delle navi quarantena e/o di personale delle forze di polizia per sorvegliare i migranti collocati nelle navi e/o la collocazione delle navi nel mare fuori dei porti comporta una forma di coercizione in cui consiste la restrizione della libertà personale e in tali ipotesi sarebbero violate sia la riserva assoluta di legge, sia la riserva di giurisdizione.
Le perplessità erano vicine a quelle espresse dal Garante nazionale della protezione dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale che considerava le navi quarantena come una soluzione transitoria ed eccezionale legata allo stato di emergenza sanitaria, che non avevano più senso dopo la cessazione dello stato di emergenza.
Tutto ciò ha portato alla cessazione delle misure dal 1° giugno 2022.
 
Rassegna delle circolari e delle direttive delle Amministrazioni statali
 
Stranieri in generale
 
Assistenza sociale
 
Istruzioni sull’accesso degli stranieri all’assegno unico universale
La circolare dell’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS 9.2.2022, n. 23 fornisce le istruzioni per la prima applicazione del nuovo assegno unico universale per i figli e i familiari a carico, istituito con il decreto legislativo 29.12.2021, n. 230.
La circolare, tra l’altro, comporta una interpretazione estensiva significativa dei requisiti di ammissione alla nuova prestazione.
Essa infatti ricorda che l’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo stabilisce che il richiedente debba «essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi».
Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, co. 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il d.lgs. 4.3.2014, n. 40), dal decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (di seguito TU), nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, «lavoratori altamente qualificati» (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del TU, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai «familiari» di cittadini dell’Unione europea, sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).
Sono inoltre inclusi nel beneficio i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del TU).
Cittadini di Paesi terzi
Asilo
 
Nulla osta per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia
La circolare n. 1/2022 del 12.1.2022 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ricorda che l’art. 116 del codice civile prevede che i cittadini stranieri che intendano sposarsi sul territorio nazionale devono presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione resa dall’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio.
Nell’impossibilità di ottenere tale certificazione dal governo dello Stato persecutore, per i rifugiati questa funzione era svolta dall’UNHCR (Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati), ma l’evoluzione normativa e l’impossibilità da parte di UNHCR di entrare in possesso della documentazione necessaria per rilasciare tale attestazione, hanno sollecitato l’adeguamento della procedura.
Sentito anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, il Ministero informa che per ottenere questo «nulla osta», i rifugiati potranno fornire un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.
In tal modo, il Ministero dell’interno garantisce le opportune tutele in favore del cittadino e della cittadina con status di rifugiato, assicurando inoltre la continuità della sua azione ed evitando il rischio di compiere discriminazioni.
 
Istruzioni operative sul rilascio dei permessi di soggiorno per protezione temporanea agli sfollati dall’Ucraina
La circolare del 10.3.2022, prot. n. 0020815 del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere emanata prima della pubblicazione del d.p.c.m. 28.3.2022 sulla protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina dà alcune istruzioni.
Se ne riportano le parti tuttora utili.
Da venerdì 11 marzo 2022, tutte le questure potranno effettuare la sola acquisizione delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea e procedere con l’istruttoria fino alla fase di verifica della pratica.
Le istanze dovranno essere accettate direttamente presso gli Uffici immigrazione delle questure, prive dell’imposta di bollo e mediante l’utilizzo degli applicativi informatici in uso. L’operatore dello Sportello procederà alla stampa del mod. 209 la cui ricevuta, corredata di foto e codice fiscale, dovrà essere rilasciata al richiedente anche ai fini di poter accedere alle prestazioni di carattere sanitario.
Al riguardo, sono già stati eseguiti una serie di interventi tecnici alle piattaforme informatiche volti ad assicurare l’istruttoria delle istanze e la stampa del titolo di soggiorno che, salvo modifiche, dovrà essere rilasciato a titolo gratuito, in formato elettronico conforme al Regolamento CE n. 1030/2002 e successive modificazioni.
A tal proposito, è stato creato un nuovo motivo di soggiorno recante la dicitura <<PROT. TEMPORANEA ART.20 TUI EMERG. UCRAINA>>, visibile agli operatori della questura preposti alla trattazione della pratica ed il motivo di stampa <<PROT. TEMPORANEA EMERG. UCRAINA>>.
Nell’area delle News del portale Stranieri Web è disponibile il manuale operativo concernente la gestione delle pratiche «Emergenza Ucraina».
In presenza di minori accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la potestà genitoriale, qualora risulti impossibile verificare con certezza la veridicità del documento attestante la potestà genitoriale, ferma restando la necessità di dare notizie al Tribunale per i minorenni, si ricorda l’obbligo di interessare la Rappresentanza diplomatica ucraina in Italia per gli opportuni riscontri circa la documentazione esibita attestante il vincolo familiare.
Nel caso in cui i minori siano accompagnati da persone adulte diverse dagli esercenti la potestà genitoriale (parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale), gli stessi devono essere considerati quali «minori stranieri non accompagnati» e sarà necessario attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini della attivazione del procedimento per la nomina del tutore.
Al fine di rendere possibile il tracciamento di tutte le istanze di permesso di soggiorno presentate ex art. 20 TUI, ivi comprese quelle presentate a favore di minori stranieri non accompagnati provenienti dall’Ucraina, gli operatori in servizio presso gli Uffici immigrazione, all’atto della ricezione della pratica, dovranno selezionare il tasto «emergenza ucraina» (attiva) sul portale StranieriWeb.
 
Ingresso e soggiorno
Proroga dei termini per l’ingresso degli stranieri extraUE formati all’estero e delle domande di conversione
La circolare congiunta dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16.03.2022 dispone la proroga al 30.9.2022 dei termini di presentazione delle istanze a valere sulle quote previste dal d.p.c.m. 21 dicembre 2021 per:
1) ingressi per cittadini formati all’estero ex art. 23 TU (art. 4, co. 1); 2) conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo (art. 4, co. 3 e 4).
 
Priorità all’esame delle istanze di ingresso per lavoro stagionale in agricoltura presentate da organizzazioni di datori di lavoro
La direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali approvata con decreto n. 16 del 1.2.2022 prescrive che per contrastare il fenomeno dell’impiego irregolare di lavoratori stagionali, in particolare nel settore agricolo, gli Ispettorati territoriali del lavoro, stante la natura sperimentale della partecipazione delle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore agricolo Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) al procedimento di assunzione dei lavoratori, sono autorizzati, con riguardo alle istanze di nulla osta al lavoro dalle stesse presentate e rientranti nella quota di 14.000 unità, di cui all’art. 6, co. 4 del d.p.c.m. 21 dicembre 2021, ad espletare prioritariamente l’istruttoria finalizzata all’emissione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 30-bis del d.p.r. n. 394/1999, ai fini del rilascio da parte dello Sportello unico per l’immigrazione del relativo nulla osta, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro.
Ai fini dell’istruttoria gli Ispettorati territoriali del lavoro rispettano l’ordine cronologico di invio delle istanze da parte delle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore agricolo Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) fino al raggiungimento delle 14.000 unità.
Esaurita la quota riservata, gli Ispettorati territoriali istruiscono le altre istanze di lavoro stagionale secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli unici per l’immigrazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio, verificando tempestivamente anche gli esiti delle attività delle Organizzazioni professionali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati, attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie di assunzione.
 
Regolarizzazione
Priorità all’esame delle domande di emersione presentate da ucraini
La nota n. 1521 dell’8.3.2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro raccomanda agli uffici periferici di dare priorità all’esame delle domande di emersione ancora giacenti e presentate da cittadini ucraini, anche per agevolarne la mobilità territoriale e favorire ricongiungimenti familiari.
 
Assistenza sociale
Requisiti per l’accesso degli stranieri extraUE all’assegno di natalità (c.d. bonus bebè)
Il messaggio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 7.4.2022, n. 1562 riepiloga le diverse disposizioni di legge relative all’assegno di natalità (bonus bebè) che si sono succedute nel tempo. Per il 2022 la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.
Il messaggio fornisce i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè, secondo cui potevano accedere alla prestazione anche i cittadini extracomunitari purché in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
È stato inoltre stabilito che possono richiedere la prestazione anche gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro o ricerca di durata superiore a sei mesi.
Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, le domande presentate dagli extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria, devono essere accolte. Potranno inoltre essere accolte, in autotutela, dalle strutture territoriali competenti, le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
 
Istruzione scolastica
Indicazioni operative per l’accoglienza scolastica degli studenti ucraini
La circolare del 4.3.2022 del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione prescrive alcuni accorgimenti concernenti l’immissione nelle scuole di sfollati dall’Ucraina.
1) Circa l’iscrizione scolastica si ricorda che il d.lgs. n. 286/1998, all’art. 38 garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art. 21, d.lgs. n. 142/2015), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (art. 14. l. n. 47/2017).
In applicazione di tali disposizioni, la circolare prescrive che le istituzioni scolastiche e gli Uffici scolastici regionali, nelle loro articolazioni di Direzioni regionali e Uffici di ambito territoriale, si attiveranno per realizzare l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l’inserimento il più possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo.
I dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali terranno conto della particolare condizione di fragilità di ciascuno degli esuli accolti, determinata dallo sradicamento dalle proprie comunità e, in più di un caso, dall’allontanamento da uno o entrambi i genitori. Si dovrà avere cura, per quanto possibile, di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li legano a familiari presso cui trovano accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione.
Per tale ragione sarà pure necessario favorire il più possibile la conservazione di piccoli gruppi di provenienza, in primis nuclei familiari, considerando poi l’appartenenza alla medesima comunità territoriale o geografica.
Nell’accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si potrà fare riferimento alle molteplici esperienze di peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all’ITABASE, come anche all’utilizzo sperimentato di materiali didattico bilingue o nella lingua madre. Si raccomanda pure di riservare la massima cura nel coinvolgimento del nucleo familiare con cui gli studenti sono arrivati e al collegamento fra tempo scuola e tempo extra-scuola, per l’offerta di occasioni di socializzazione, ricreative o sportive, ad esempio.
2) La gravità e la repentinità degli eventi occorsi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico. A tal fine, le scuole potranno impiegare i fondi destinati dall’art. 1, co. 697, della l. 30.12.2021, n. 234, per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. È in corso di perfezionamento il provvedimento di assegnazione alle istituzioni scolastiche statali di tali risorse.
3) Supporto linguistico
La barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all’azione educativa che la scuola è chiamata a svolgere, in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione. È pertanto necessario che il personale scolastico possa essere affiancato da mediatori linguistici e culturali che favoriscano l’interazione e la comunicazione interpersonale. A questi fini si rende necessario pure l’intervento degli Uffici scolastici regionali che, attraverso i propri uffici di ambito territoriale, coordineranno le azioni delle scuole con quelle degli enti locali, competenti in materia, per l’attivazione dei propri mediatori linguistici e culturali.
4) Risorse finanziarie di primo sostegno scolastico
Quale primo sostegno alle istituzioni scolastiche nel delicato compito di accoglienza ed integrazione, il Ministero ricorda che ha reperito in via d’urgenza un primo stanziamento pari ad euro 1.000.000 da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte significativamente nelle predette attività di accoglienza.
Nell’impossibilità attuale di definire la distribuzione degli arrivi sul territorio nazionale, lo stanziamento sarà ripartito dall’Amministrazione centrale sulla base delle esigenze rappresentate dagli uffici scolastici territoriali, in raccordo con le prefetture competenti, in favore delle istituzioni scolastiche coinvolte, in ragione delle concrete esigenze di queste ultime, per sostenere i costi della mediazione linguistica e culturale, nonché le necessità correlate all’accoglienza scolare e all’alfabetizzazione degli studenti in arrivo dall’Ucraina.
 
Contributi alla riflessione pedagogica e didattica a partire dell’accoglienza degli studenti ucraini sfollati dalla guerra
Con circolare 24.3.2022 del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si offrono spunti alla riflessione didattica e pedagogica delle scuole circa l’accoglienza nelle istituzioni scolastiche dei tanti studenti profughi, consapevoli che gli arrivi proseguiranno e che le devastazioni in corso comporteranno, probabilmente, lunghi tempi di permanenza in Italia.
Anzitutto si ricorda che il Ministero dell’istruzione ha affrontato sul piano educativo e culturale il fenomeno migratorio nelle scuole, fin dal suo sorgere. Diversi i contributi nel tempo elaborati per offrire suggerimenti organizzativi e didattici, ultimo dei quali, il documento «Orientamenti interculturali».
Costante il richiamo al diritto-dovere all’istruzione di tutti i minori, la centralità dell’apprendimento linguistico, il coinvolgimento delle famiglie, la dimensione della partecipazione e quella interculturale del curricolo. Quest’ultima, in particolare, riguarda tutti i gradi di istruzione e sostiene il processo di interazione tra soggetti con lingue e culture diverse al fine di promuovere, nei contesti educativi, il dialogo e la reciproca crescita umana.
La circolare ricorda che ai richiamati Documenti, riportati nella sitografia di cui al paragrafo «Materiali», dirigenti scolastici ed insegnanti possono utilmente attingere anche nell’emergenza che la guerra impone ora.
 
Declinare l’accoglienza nelle nuove situazioni
La circolare ricorda che scuola italiana ha tradizioni consolidate di accoglienza, ma che ogni storia si presenta con caratteristiche proprie e il mondo di oggi non è quello delle guerre degli anni Novanta del secolo scorso. Non è più lo stesso neppure di quando i bambini di Chernobyl, più o meno nel medesimo periodo, arrivarono in Italia per liberarsi, per quanto possibile, dalle conseguenze del fallout nucleare. Diversa è la condizione degli attuali profughi ucraini. Si prescrive dunque di riflettere sulle novità delle situazioni che oggi si presentano, adattando gli strumenti elaborati in passato e predisponendone ulteriori.
Si ricorda che il mondo digitale consente di accedere a molteplice documentazione didattica e, al tempo stesso, di fare memoria dell’attività scolastica in corso di svolgimento. L’antica regola educativa del «volgere il male in bene» suggerisce di cogliere l’occasione tristissima di questo esodo di inermi, per fare memoria di ciò che la scuola fa e farà per accoglierli. Testimonianze, documentazioni, riflessioni, scambi, generano cultura e sono risposte alla guerra che preparano alla pace.
 
Tempi per l’agire delle scuole
La circolare ricorda che chi scappa dai bombardamenti non ha tempo e condizioni per portare con sé nulla di materiale, al massimo una valigia e i bambini un giocattolo. L’abbandono precipitoso che la guerra provoca, al contrario, porta con sé tante «perdite». La perdita dei luoghi e delle attività usuali; delle relazioni familiari e sociali; l’abbandono delle figure maschili, in questo caso rimaste in Patria per combattere; violenza e lutti. Fra chi scappa, minori affidati a figure parentali già presenti in Italia, separati da entrambi i genitori, oppure arrivati soli, consegnati a adulti sconosciuti per passare la frontiera. Altro aspetto da tenere presente: la stragrande maggioranza dei profughi è intenzionata a tornare, appena possibile, nei propri precedenti luoghi di vita. Alla propria terra. Fra i molteplici interventi necessari, l’insieme di queste condizioni rende centrale l’azione sommativa della cura, «riparare i viventi».
L’afflusso di profughi dall’Ucraina è caratterizzato, al momento, da tre elementi principali: drammaticità della situazione a fondamento della fuga; repentinità (alcuni milioni di profughi in una ventina di giorni); temporaneità dell’esodo (almeno in termini di speranza personale).
Per queste caratteristiche, con prima sommaria e provvisoria valutazione, ad ora paiono potersi suggerire tre distinte scansioni temporali per l’agire delle scuole:
- una prima fase di «tempo lento per l’accoglienza», fino alla conclusione di questo anno scolastico, volta primariamente alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all’acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all’affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti;
- una seconda fase di «consolidamento e rafforzamento», anche con la collaborazione delle comunità territoriali, mediante patti di comunità, nel periodo estivo;
- una terza fase di «integrazione scolastica», nell’anno scolastico 2022/2023, con modalità diversificate in relazione ai contesti particolari e alle condizioni generali che si realizzeranno, al momento ancora in gran parte ignote.
 
Pedagogia dell’emergenza e pedagogia interculturale
La pedagogia dell’emergenza offre risposte flessibili, tempestive, centrate sui bisogni reali. L’esperienza maturata dalla scuola italiana e dalla ricerca educativa nelle emergenze e nelle catastrofi più recenti è punto di riferimento per intervenire, sul piano strategico-funzionale, nelle diverse dimensioni del fare e dell’essere scuola. A livello organizzativo sarà necessario raccordarsi – nell’ottica del lavoro di rete e della co-progettazione – con le iniziative che i territori stanno realizzando in risposta alle sfide dell’accoglienza. L’emergenza, inoltre, sollecita le scuole a individuare linee di azione e dispositivi coniugati con quanto la pedagogia interculturale ha definito in merito a inserimenti scolastici, apprendimenti linguistici e successo formativo di alunni neo arrivati in Italia.
Sul piano delle relazioni educative, per sostenere la capacità di attraversamento del dolore (resilienza), soprattutto in età minorile, occorrono figure adulte coinvolte empaticamente, disposte all’ascolto, capaci di risignificare i percorsi di apprendimento e di studio come strumenti per riprendere in mano «le redini» della propria vita. L’insegnante – così come il mondo adulto della scuola e quello con essa cooperante – è necessario sia «tutore della resilienza», non soltanto in relazione al portato traumatico, allo stress dei soggetti, ma anche all’esperienza di shock culturale e linguistico. Gli apprendimenti e i processi di socializzazione andranno dunque agiti in una direzione che accolga al contempo le proposte delle pedagogie dell’emergenza e interculturale. Queste, specie negli ultimi anni, hanno cercato di rispondere alle urgenze della realtà individuando modalità per costruire percorsi inclusivi degli studenti e anche, a questo fine, il benessere loro e delle loro famiglie.
 
La regola della ponderazione
Soprattutto nell’emergenza, lo spontaneo impulso all’aiuto va governato con la ponderazione delle azioni da compiersi. Ponderare non significa ritardare l’essenziale, quanto piuttosto assumere le determinazioni necessarie avendo contezza degli effetti. Si tratta dunque di bilanciare benefici e rischi. È questa la regola fondamentale, ad esempio, nel primo soccorso. Non tutto quello che «pare giusto», effettivamente fa il bene dell’altro. Per questo motivo va adottata, ad intra, la consueta regola di elaborare in sede di Collegio dei docenti i progetti di accoglienza, come pure di coinvolgimento dei Consigli di Istituto in relazione, ad esempio, all’eventuale svolgimento di iniziative extrascolastiche correlate all’emergenza.
Ad extra, invece, si prescrive che i raccordi con le diverse istituzioni territoriali (Regioni, Prefetture, Protezione civile, Enti locali, Servizi sanitari) siano assicurati dagli Uffici scolastici regionali, per il tramite delle Direzioni generali, a livello regionale, e degli Uffici di ambito territoriale, a livello provinciale.
Materiali
In coerenza con i fini educativi richiamati, a corredo della circolare, si offrono materiali che le istituzioni scolastiche potranno valutare, modificare e integrare, sulla scorta del «proprium» delle diverse comunità professionali e delle concrete situazioni di contesto che si realizzeranno nell’accoglienza dei profughi. I materiali, a breve disponibili nella sezione «Emergenza educativa Ucraina» in fase di allestimento nel sito istituzionale, riguardano:
- una prima raccolta di spunti utilizzabili dai Collegi dei docenti per l’elaborazione dei progetti di accoglienza. La raccolta non è esaustiva, né pretende di affermare «verità» pedagogiche o didattiche indiscutibili: nulla di ciò che abbia ad incontrare la realtà dell’essere umano, soprattutto se in età evolutiva e con vissuti traumatici, è indiscutibile;
- un primo elenco di siti internet in cui le scuole potranno reperire informazioni – ad esempio quelle relative al sistema scolastico in Ucraina – e materiali per l’alfabetizzazione e il supporto a quanti abbiano vissuto esperienze traumatiche in situazioni di emergenza.
In conclusione, la circolare sottolinea ancora una volta l’importanza dell’accoglienza e dell’inclusione degli studenti profughi nelle comunità scolastiche italiane e delle loro famiglie nella società civile. Le ferite del corpo sono visibili e richiamano immediatamente l’ospedale e le cure. Le ferite peggiori, tuttavia, sono quelle che non si vedono ad occhio nudo.
La scuola è luogo in cui, attraverso molteplici forme di insegnamento e di relazioni educative, si crescono nuove generazioni e, quando purtroppo occorre, si curano le ferite dell’anima. Non con la medicina, non con la terapia, ma con l’umanità, utilizzando gli strumenti della pedagogia e della didattica.
 
Salute
Profilassi sanitaria per il Covid concernente gli sfollati ucraini
La circolare del Ministero della salute 3.2.2022 in relazione alla crisi in corso in Ucraina e in previsione dei conseguenti fenomeni migratori verso l’Italia, chiede agli assessorati regionali di allertare le Aziende sanitarie locali per individuare e predisporre risorse necessarie all’esecuzione di test diagnostici – tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari – per infezione da SARS-CoV-2 ed alla somministrazione di vaccini anti-COVID-19 ed altre vaccinazioni di routine per tale popolazione a rischio.
Le ASL dovranno, inoltre, assicurare le necessarie attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale anche in relazione alle altre malattie infettive.
La circolare richiama l’attenzione in particolare alla precoce identificazione delle persone con esigenze particolari e specifiche vulnerabilità, si pensa ad esempio ai minori stranieri non accompagnati, alle donne in stato di gravidanza, ai nuclei familiari monoparentali.
Di seguito la circolare descrive alcune indicazioni per l’esecuzione dei tamponi e dei vaccini.
TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE per SARS-CoV-2
Si prescrive che per i cittadini che provengono dall’Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, privi di digital Passenger Locator Form (PLF, in forma digitale o cartacea) o di certificazione verde Covid-19 ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute del 22.2.2022, le ASL territorialmente competenti provvederanno all’esecuzione dei test diagnostici nelle 48 ore dall’ingresso, laddove non avvenuta al momento dell’entrata nei confini nazionali.
Eventuali persone individuate come casi o contatti di caso (esempio allo screening nei Punti di accoglienza) dovranno essere gestite secondo la normativa vigente adottando le misure di profilassi e tracciamento più idonee.
In merito ai vaccini si rappresenta il contesto epidemiologico in Ucraina prima dello scoppio della guerra e si forniscono, pertanto, le opportune indicazioni.
Valutazione stato vaccinale e vaccinoprofilassi vaccinazione anti sars-cov-2/covid-19
Sulla base dei dati disponibili al momento dell’emanazione della circolare, la copertura vaccinale per COVID-19 in Ucraina si aggira intorno al 35% della popolazione, rappresentando una fra le più basse in Europa. I vaccini autorizzati in Ucraina corrispondono, per la maggior parte, a quelli autorizzati dall’EMA o equivalenti (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Janssen, Covishield, Spikevax, Vaxzevria), a cui si aggiunge il vaccino Coronavac (Sinovac).
Raccomandazioni
Nell’ambito della presa in carico sanitaria, si raccomanda di offrire la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, in accordo con le indicazioni del Piano nazionale di vaccinazione anti SARS-CoV-2, a tutti soggetti a partire dai 5 anni di età che dichiarano di non essere vaccinati o non sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per i soggetti a partire dai 12 anni di età. L’effettuazione della vaccinazione andrà regolarmente registrata a sistema assegnando ai richiedenti un codice STP.
 
Vaccinazioni di routine
Per quanto riguarda le vaccinazioni di routine, la circolare segnala notevoli criticità dovute alle basse coperture vaccinali (https://immunizationdata.who.int/pages/profiles/ukr.html) e al recente verificarsi di focolai epidemici, come l’epidemia di morbillo nel 2019 e il focolaio di polio iniziato nel 2021 e tutt’ora in corso nel Paese.
Tale situazione affonda le radici in anni di difficoltà organizzative e di approvvigionamento di vaccini, oltre che in una lunga storia di esitazione vaccinale nel Paese, ampiamente diffusa sia nella popolazione generale che fra gli operatori sanitari.
Oltre a rappresentare un ostacolo per l’adesione all’offerta vaccinale in fase di accoglienza, questo può ulteriormente aumentare il rischio che si sviluppino focolai epidemici di malattie prevenibili da vaccino nelle strutture deputate all’accoglienza dei migranti, già favorito dalle precarie condizioni igienico-sanitarie associate alla crisi e al fenomeno migratorio stesso.
Per le vaccinazioni di routine, il calendario vaccinale ucraino prevede le seguenti vaccinazioni:
- Epatite B;
- TBC;
- Difterite, Tetano, Pertosse, Polio;
- Haemophilus influenzale b;
- Morbillo, Parotite, Rosolia.
 
Raccomandazioni per i minori fino al compimento dei 18 anni di età
a) Per un soggetto mai vaccinato, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto è raccomandata l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano nazionale di prevenzione vaccinale.
b) Per un soggetto regolarmente vaccinato nel Paese di origine e con stato vaccinale adeguatamente documentato è raccomandata l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, per l’eventuale completamento del ciclo vaccinale primario o i successivi richiami.
 
Raccomandazioni per gli adulti (maggiori o uguali di 18 anni)
Per i soggetti adulti non vaccinati o con stato vaccinale incerto, si raccomanda di offrire le seguenti vaccinazioni:
- Difterite, Tetano, Pertosse, Polio;
- Morbillo, Parotite, Rosolia (eccetto donne in gravidanza);
- Varicella (valutare);
- Epatite B (HBV) in caso di screening negativo (valutare

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