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Fascicolo 3, Novembre 2022


Coloro che arrivano qui / sulle nostre sponde

già tormentate dal freddo / già malate e già sole

non sanno che in noi / le finestre di grande speranza

sono ormai chiuse.

(Alda Merini)

Non discriminazione

Nel corso del secondo quadrimestre del 2022 le pronunce in tema di discriminazione hanno riguardato in prevalenza le richieste di reddito di cittadinanza.
 
Reddito di cittadinanza
La Corte di appello di Milano, con ord. 31.5.2022, ha sottoposto alla Corte costituzionale
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1 lett. a) n. 2) del d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. con modificazioni dalla l. 28.3.2019, n. 2 nella parte in cui richiede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere residente in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la erogazione del beneficio, in modo continuativo. Secondo la Corte tale disposizione determina una discriminazione indiretta per ragione di cittadinanza ed il contrasto si pone in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, co. 1 Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché all’art. 24, co. 1 della dir. 2004/38/CE e all’art. 7, par. 2 del reg. n. 492/11 del Parlamento Europeo e del Consiglio (ord. 31.5.2022, in Banca dati Asgi).
 
Il Tribunale di Torino ha affrontato il tema della revoca del reddito di cittadinanza per asserita mancanza del requisito dei 10 anni di residenza stigmatizzando la decisione dell’INPS che non aveva considerato i periodi di effettiva presenza sul territorio italiano del richiedente, bensì le sole risultanze dell’iscrizione anagrafica. Si legge nel provvedimento che all’interessato è consentito fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione anagrafica in quanto «l’attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall’ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l’estratto conto contributivo dell’INPS, documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc. » (Trib. Torino, sent. 14.7.2022, in Banca dati Asgi).
 
Alla medesima conclusione è giunto il Tribunale di Roma che ha affermato che il requisito della residenza va inteso in senso sostanziale «consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l’effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità (art. 45 TFUE, art. 14 CEDU, art. 21 CDFUE)» (Trib. Roma, ord. 4.10.2022, in Banca dati Asgi).
 
Assegno al Nucleo Famigliare
Il Tribunale di Brescia, avendo constatato che anche dopo la sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 67/2022, l’INPS aveva resistito in giudizio negando al cittadino straniero il pagamento degli ANF, ha condannato l’Istituto al risarcimento del danno per resistenza temeraria evidenziando che «l’inerzia dell’istituto nel corso dei mesi trascorsi dalla decisione della Corte Costituzionale sino all’udienza di discussione deve essere valorizzata ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c., poiché, quantomeno dall’11 marzo 2022, deve ritenersi che la resistenza in giudizio sia stata pretestuosa» (Trib. Brescia, ord. del 26.6.2022, in Banca dati Asgi).

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