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Archivio saggi e commenti

Fascicolo n. 1, 2017

La “crisi dei rifugiati” come sfida per il sistema giuridico e la legittimità istituzionale

di Daniel Thym

 

Abstract: Gli eventi che hanno caratterizzato il 2015 e l’inizio del 2016 hanno rivelato carenze strutturali della politica di asilo dell’Unione europea, che consentono di inquadrare la c.d. “crisi dei rifugiati” come un problema di integrazione attraverso il diritto. L’analisi di tali carenze sistemiche e delle cause sottostanti evidenzia insidie normative e politiche con cui qualsiasi tentativo di superare la crisi dovrà confrontarsi. Il presente contributo intende mettere in luce le ragioni per le quali appare necessaria una riforma, ad opera delle istituzioni europee, delle norme così come della governance, una sfida che le recenti proposte della Commissione hanno iniziato ad affrontare. Tuttavia la “crisi dei rifugiati” non riguarda solamente il quadro normativo e la sua attuazione: l’Unione europea dovrà prestare molta attenzione a non rimanere intrappolata in un circolo vizioso di risultati insufficienti e contestazioni politiche, che complicherebbe la soluzione degli attuali limiti di governance.


Abstract: Events during 2015 and early 2016 revealed structural deficiencies at the heart of the EU’s asylum policy, which allow us to reconstruct the “refugee crisis” as a problem of integration through law. The analysis of systemic shortcomings and underlying explanations highlights regulatory and political pitfalls which any attempt to overcome the crisis will have to confront. It will be shown that the EU institutions have to reform both legal rules and governance structures, a challenge the recent Commission Proposals have started addressing. Yet the “refugee crisis” is about more than legal design and compliance: the EU must be careful not to get trapped in a vicious circle of output deficits and political contestation, which complicates the resolution of existing governance deficits.

Austrian Asylum Law

di Ulrike Brandl

 

Abstract: Early 2016 the Austrian Government decided to limit the number of applications for international protection for the following years. The raising number of applications in 2015 had led to controversial political debates and to amendments of the laws. One amendment created the possibility that the numbers could be limited by decree. In fact such a decree has not been adopted so far, though a concrete proposal was published in 2016. As there was uncertainty whether EU Law allows such caps, the Government asked for expert opinions. Art. 72 TFEU would – according to the advisory opinion –constitute a suitable legal basis for measures allowing a non-acceptance of further applications. Following the closure of the Balkan route the numbers dropped significantly in 2016. Despite this development plans exist to introduce another limit (half of the planned number). At the end of February 2017 the Government agreed to amend the Asylum Act and related Acts again and to adopt a so-called Integration Act.

Abstract: All’inizio del 2016 il governo austriaco aveva inteso limitare il numero di domande per protezione internazionale per gli anni a venire. Il crescente numero di richieste nel 2015 aveva portato ad un inasprimento del dibattito politico e all’approvazione di modifiche legislative, che consentivano, tra l’altro, la possibilità che il numero di domande fosse limitato per decreto. In realtà il decreto non venne adottato nonostante una proposta presentata nel 2016, in quanto si dubitava della compatibilità di tale misura col diritto dell’Unione, tanto che il Governo decise di richiedere il parere di alcuni esperti. Secondo tale parere, l’art. 72 TFUE potrebbe in realtà costituire un’idonea base giuridica per misure che prevedano la possibilità di non accettare delle domande. A seguito poi della chiusura della rotta balcanica, il numero dei richiedenti è diminuito sensibilmente nel corso del 2016, nonostante ciò, esistono ancora progetti tesi ad introdurre un limite alle domande (pari alla metà del numero programmato) e ad emendare di nuovo la legge sull’asilo.

Droit et pratique de l'asile en France

di Julian Fernandez

 

Abstract: Parfois qualifiée de «Waterloo moral», la politique française à l’égard des migrants et réfugiés ne répond pas aux attentes de ceux qui voient encore la France comme la terre d’asile qu’elle prétend souvent être. Le régime a toutefois bénéficié d’une nouvelle loi en 2015 qui apporte des garanties supplémentaires dans l’accueil et le traitement des demandeurs de protection. Dans le contexte politique actuel cependant, la situation demeure encore sous haute tension.

Abstract: Talvolta appellata come «Waterloo moral», la politica francese nei confronti dei migranti e dei rifugiati non risponde alle aspettative di coloro che vedono ancora la Francia come la terra d’asilo che essa finge spesso di essere. Tuttavia è stata approvata nel 2015 una nuova legge che introduce alcune garanzie supplementari per l’accoglienza e il trattamento dei richiedenti protezione. Nel contesto politico attuale la situazione resta comunque ancora ad alta tensione.

L’accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o mondi paralleli?

di Simone Penasa

 

Abstract: L’articolo prende spunto dalle novità legislative in materia di accoglienza delle persone richiedenti asilo e titolari di protezione introdotte dal decreto legislativo n. 142/2015 e dalla difficoltà di attuazione. Il contributo, in primo luogo, esamina le diverse declinazioni dell’accoglienza, ricavabili dal complessivo assetto normativo; in secondo luogo, individua le criticità relative alla affermazione in concreto del modello; infine, valuta se, ed in quale misura, i più recenti interventi governativi possano contribuire alla realizzazione di un sistema unico di accoglienza, fondato sulla rete SPRAR quale modello ordinario di gestione del fenomeno.

Abstract: The paper assumes the existing failures in effectively implementing the reception system set for by the legislative decree n. 142/2015. Firstly, it examines the different meanings of the concept of reception; secondly, it underlines the failures in implementing the ordinary reception system based on SPRAR; eventually, it assesses whether recent normative developments can contribute to the effective implementation of a unitary reception system based on SPRAR intended as the ordinary model of management of this social phenomenon.

Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza?

di Francesca Nicodemi

 

Abstract: Il saggio affronta il tema della tutela delle vittime della tratta nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale, analizzando il fenomeno per come si è modificato nel corso degli ultimi anni in Italia e le specifiche misure di assistenza e tutela che sono state adottate fino ad oggi. In particolare, con riguardo a quanto previsto dall’art. 10 D.Lgs. 24/14, si esaminano le misure adottate o che necessitano di essere implementate per il coordinamento tra i due sistemi di protezione e assistenza, finalizzate alla corretta identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti asilo ed alla definizione di meccanismi di referral per favorire l’assistenza da parte degli enti specializzati.

Abstract: The article deals with the issue of protection of victims of trafficking in persons within the procedure of determination of international protection, analyzing the phenomenon as it has changed over the last few years in Italy and specific measures of assistance and protection that have been adopted. In particular, with regard to the provisions of art. 10 Legislative Decree no. 24/14, it examines the measures taken or that need to be implemented for the coordination between the two systems of protection and assistance, aiming to proper identification of victims of trafficking among asylum seekers and to develop referral mechanisms to facilitate assistance by the specialized NGOs.

I due Protocolli d’intesa sui “corridoi umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il Governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione

di Paolo Morozzo della Rocca

 

Abstract: Il progetto “apertura di corridoi umanitari” è un caso particolarmente significativo e originale di sponsorship che si rivolge a persone potenzialmente titolari di protezione internazionale e sicuramente vulnerabili. La sua applicazione non riguarda solo l’ingresso protetto ma dà luogo ad un modello di inclusione sociale basato sulla partecipazione di reti solidali sparse su tutto il territorio nazionale. Questa buona pratica può essere la premessa di due sviluppi normativi: uno riguardante la possibilità di utilizzare più largamente la figura del visto umanitario (modificando l’attuale disciplina dell’art. 25, Regolamento n. 810/2009). Il secondo sviluppo potrebbe essere costituito dalla affermazione della sponsorship come canale di ingresso legale ordinario anche riguardo alle politiche dell’immigrazione.


Abstract: The “humanitarian corridors project” is an original example of sponsorship for potential beneficiaries of international protection and vulnerable people. Its application not only concerns protected entry, but also creates a social inclusion model based on the participation of solidarity networks scattered throughout the national territory. This best practice can result in two legal developments: the first concerns the possibility of using more widely the humanitarian visa (by changing Art. 25 of Regulation EC No 810/2009); the second relates to the possible confirmation of sponsorship as the ordinary legal entry channel also with reference to immigration policies.

Le informazioni sui Paesi di origine nella procedura di asilo: sempre più rilevanti, ancora poco considerate

di Elisa Busetto, Alessandro Fiorini, Elisa Pieroni, Silvia Zarrella

 

Abstract: Le informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo, meglio note con l’acronimo “COI” (dall’inglese Country of Origin Information) rappresentano un elemento di prova essenziale per l’autorità competente a esaminare le domande di protezione internazionale. Dopo un’introduzione volta a sottolineare l’importanza del ricorso alle COI nella procedura di asilo, tanto in fase amministrativa quanto in sede giudiziaria, la prima parte dell’articolo (par. 1 e 2) approfondisce la rilevanza delle COI i) nel contesto europeo, ripercorrendo l’attuale normativa e la più rilevante giurisprudenza in materia della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea sui diritti dell'uomo, oltre che evidenziando il ruolo crescente dell’EASO in materia; ii) nel contesto italiano da un punto di vista formale e sostanziale. La seconda parte (par. 3 e 4) fornisce invece alcuni cenni sull’utilizzo delle COI in altri Paesi europei (Belgio, Francia, Germania e Svezia) e utili spunti di metodologia per chi svolge ricerca in questo ambito. L’articolo si chiude con alcune conclusioni e suggerimenti per esami delle domande di protezione internazionale congrui, in linea con gli standard europei, che portino a decisioni solide, fondate su una reale conoscenza della situazione nei Paesi di origine.


Abstract: Information on the countries of origin of asylum seekers, better known by the acronym "COI" (Country of Origin Information), represents an evidence key point for competent authorities in the examination of the applications for international protection. After an introduction in which the importance of the use of COI in the asylum procedure will be emphasized, both in administrative and judicial proceedings, the first part of the article (par. 1 and 2) explores the relevance of COI, i) in the european context, with reference to the current EU legislation, to the most relevant decisions of the ECJ and the ECtHR and to the growing role of EASO in this; ii) in the Italian context, from a procedural and substantial point of view. The second part (par. 3 and 4) does provide some glimpse on the use of COI in other European countries (Belgium, France, Germany and Sweden) and useful methodological suggestions for those who are carrying out research activities in this area. The last part of the article focuses on conclusions and suggestions for adequate evaluation of applications for international protection, in line with European standards. The aim is to lead to decisions better based on a real knowledge of the situation in the countries of origin.

Il dovere di cooperazione del giudice, nell’acquisizione e nella valutazione della prova

di Maria Acierno, Martina Flamini

 

Abstract: Nel procedimento per il riconoscimento del diritto fondamentale alla protezione internazionale, l’Autorità che esamina la domanda (e dunque sia l’autorità amministrativa che quella giurisdizionale) è tenuta a cooperare con il ricorrente. Le Autrici esaminano il tema del dovere di cooperazione, distinguendo i profili relativi al principio della domanda, all’attenuazione del principio dispositivo in ambito probatorio ed alle regole di giudizio relative alla valutazione della credibilità del ricorrente. I temi in esame, relativi anche alle recenti novità introdotte con il d.l. n. 13 del 2017, vengono poi indagati anche allo scopo di verificare se ed in che modo i poteri del giudice civile si modificano in ragione dell’applicazione del diritto europeo, nella materia della protezione internazionale, e della necessità di garantire un ricorso effettivo.


Abstract: In the procedure for the recognition of the fundamental right to international protection, competent Authorities (both administrative and judiciary) should cooperate with the applicant in examining application.Authors examine the issue of the duty of cooperation, with regards to the inquisitorial principle; to the respect of evidentiary principle; and to the evaluation of applicant's credibility.The exam of the new Decree Law n. 13 of 2017 aims to investigate on how the competent Court' powers modify because of the application of European law in the field of international protection and because of the need to guarantee an effective remedy.

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Rubrica di Questione Giustizia & Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

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