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Rassegne di giurisprudenza


Fascicolo 1, Marzo 2017


«S’è fatta notte, e i barbari non sono più venuti.
Taluni sono giunti dai confini, han detto che di barbari non ce ne sono più.
E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi?
Era una soluzione, quella gente».
(K. Kavafis, Aspettando i barbari, 1908)

Osservatorio europeo

Atti di indirizzo

Riforma del sistema comune europeo di asilo. Facendo seguito all’annunciata revisione del sistema comune europeo di asilo (si veda in particolare la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa, COM(2016) 197 def.), il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una prima serie di proposte di riforma, cui ne sono poi seguite altre il 13 luglio.

Oltre a rivedere il c.d. sistema Dublino, la Commissione intende rafforzare l’uniformità sostituendo le direttive “qualifiche” e “procedure” con dei regolamenti, in modo da ridurre il margine di discrezionalità rimesso agli Stati membri nell’attuazione e le sensibili differenze oggi riscontrabili nell’esame delle domande, nei tassi di riconoscimento degli status dei richiedenti e nel trattamento dei beneficiari della protezione internazionale. Sempre con l’obiettivo di assicurare maggiore uniformità, l’attuale ufficio di sostegno per l’asilo (EASO) dovrebbe trasformarsi in un’agenzia, dotata di un più ampio mandato, nonché di maggiori poteri e mezzi. Nelle intenzioni della Commissione, le proposte mirano a semplificare e abbreviare le procedure, scoraggiare i c.d. movimenti secondari e aumentare le prospettive di integrazione per i beneficiari di protezione.

Nuovo quadro di partenariato per la migrazione. Al fine di orientare le risorse e l’azione dell’Unione nell’ambito dell’attività esterna di gestione della migrazione, il 7 giugno, la Commissione ha presentato la comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, COM (2016) 385 def. L’Unione intende concludere accordi specifici con i principali Paesi terzi di origine e transito dei migranti, utilizzando tutte le politiche e tutti gli strumenti di cui l’Unione dispone nel campo delle relazioni esterne. A breve termine saranno perseguiti i seguenti obiettivi: evitare le perdite di vite umane nel Mediterraneo, aumentare i tassi di rimpatrio nei paesi di origine e di transito, mettere i migranti e i rifugiati nelle condizioni di rimanere vicino a casa evitando che intraprendano viaggi pericolosi. Nell'immediato, l'azione mirerà soprattutto a migliorare il quadro legislativo e istituzionale sulla migrazione dei paesi partner e a svilupparne la capacità di gestione delle frontiere e della migrazione, fornendo anche protezione ai rifugiati. Una combinazione di incentivi positivi e negativi sarà integrata nelle politiche UE nel campo dello sviluppo e del commercio, con l’obiettivo di ricompensare i paesi disposti a collaborare in modo efficace con l'Unione nella gestione della migrazione. Il 13 giugno, inoltre, la Commissione europea ha annunciato 6 nuove azioni (nell’ambito del fondo fiduciario di emergenza per l’Africa) nella regione del Sahel e del bacino del lago Ciad, per un totale di oltre 146 milioni euro, finalizzate a contribuire alla stabilità della regione e affrontare le cause della migrazione irregolare, nonché a rafforzare le capacità operative delle autorità locali per il controllo efficace del territorio. Il 18 ottobre è stata presentata la prima relazione sui progressi compiuti relativamente al nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, COM(2016) 700 def. ed il 14 dicembre la seconda relazione, Primi risultati tangibili del quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, COM(2016) 960 def. in cui sono stati illustrati in particolare i i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi con i paesi prioritari (Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e Senegal). Nelle conclusioni del 15 dicembre, il Consiglio europeo ha incoraggiato gli Stati membri a proseguire e intensificare il loro impegno nell'ambito del quadro di cooperazione, ritenendolo strumento importante per affrontare le cause profonde della migrazione.

Rafforzamento della sicurezza e lotta al terrorismo. Il 14 settembre, in occasione del discorso del Presidente Juncker sullo stato dell’Unione, la Commissione ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide, COM(2016) 602 def., indicando una serie di misure operative per accelerare l’attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione e dell’Agenda europea sulla sicurezza. Oltre all’entrata in vigore della guardia costiera e di frontiera europea, le misure proposte comprendono la rapida adozione e attuazione di un sistema di ingressi/uscite dell'UE affinché possa essere operativo per l’inizio del 2020, la creazione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione per i viaggi (ETIAS), il potenziamento di Europol e l’adozione di un piano d’azione sulla sicurezza dei documenti per rendere più sicuri i documenti d’identità, i permessi di soggiorno e i documenti di viaggio provvisori.

Ricollocamento e reinsediamento. Nel corso del 2016 è proseguito il monitoraggio dei meccanismi di ricollocamento e reinsediamento. La Commissione ha pubblicato rapporti a scadenza periodica: il 12 aprile, COM(2016) 222 def.; il 18 maggio COM(2016) 360 def.; il 15 giugno COM(2016) 416 def.; il 13 luglio, COM(2016) 480 def.; il 28 settembre, COM(2016) 636 def., il 9 novembre, COM(2016) 720 def. I rapporti hanno messo in luce la diminuzione degli arrivi in Grecia a seguito della dichiarazione UE-Turchia e un corrispettivo aumento in Italia, un leggero miglioramento dei ritmi del ricollocamento, che rimane in ogni caso ben al di sotto delle soglie programmate, e una maggiore cooperazione al programma di reinsediamento (dalla relazione del 9 novembre si evince che, nell'ambito del programma volontario adottato dall'UE a luglio 2015, erano state reinsediate oltre metà delle 22 504 persone previste, mentre la relazione del 28 settembre indica che in un anno erano state ricollocate solo 651 persone sulla base delle due decisioni del settembre 2014). Nelle conclusioni del 20 e 21 ottobre, il Consiglio europeo ha rinnovato l'invito a intraprendere ulteriori azioni per accelerare l'attuazione dei meccanismi di ricollocamento e reinsediamento.

Cooperazione UE-Turchia. A seguito della strategia definita con la dichiarazione intervenuta, nell’ambito della riunione del Consiglio europeo del 17-18 marzo, tra i capi di Stato e di governo europei, insieme ai presidenti delle istituzioni ed all’Alto rappresentante, ed il primo ministro turco Davutoğlu, è stata avviata la cooperazione tra l’Unione europea nel settore della migrazione. In particolare è stato previsto che tutti i nuovi migranti irregolari e i richiedenti asilo, le cui domande di asilo siano state dichiarate inammissibili, giunti dalla Turchia nelle isole greche a partire dalla mezzanotte di domenica 20 marzo siano rinviati in Turchia. Il 20 aprile è stata pubblicata la prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, COM(2016) 231 def. e la Commissione ha sottolineato come il numero di arrivi irregolari sulle isole greche dalla Turchia sia drasticamente sceso passando da 26.878 persone sbarcate sulle isole nelle tre settimane precedenti alla dichiarazione, a 5.847 arrivi irregolari nelle tre settimane successive. Nel corso dell’anno è proseguito il monitoraggio con la pubblicazione di altre tre relazioni: COM(2016) 349 def., COM(2016) 634 def., COM(2016) 792 def. In particolare, si è confermata la drastica riduzione nel numero degli arrivi, ma sono state rilevate anche diverse criticità tra cui, il ritmo troppo lento dei rinvii dalla Grecia alla Turchia. Proprio su questo punto era intervenuto, nelle conclusioni del 20 e 21 ottobre, il Consiglio europeo che aveva richiesto ulteriori sforzi tesi ad accelerare i rimpatri dalle isole greche alla Turchia e più in generale una migliore attuazione della dichiarazione UE-Turchia.

Piano d’azione per l’integrazione. Il 7 giugno la Commissione ha presentato un Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi, COM(2016) 377 def. con l’obiettivo di sostenere gli Stati membri nell’integrazione dei cittadini di paesi terzi e nella valorizzazione del loro contributo economico e sociale. Le azioni proposte riguardano i seguenti ambiti: le misure d'integrazione che precedono la partenza e l’arrivo, in particolare per le persone reinsediate con evidente bisogno di protezione internazionale; l’istruzione, l’occupazione e la formazione professionale; l'accesso ai servizi di base; la partecipazione attiva e l’inclusione sociale. Un'ulteriore proposta prevede invece un approccio più strategico e coordinato all’uso dei fondi UE a sostegno di misure d'integrazione nazionali.

 

Atti adottati

Guardia costiera e di frontiera europea. Il 14 settembre è stato adottato il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, in GUUE L 251 del 16.9.2016, p. 1 ss. La guardia costiera e di frontiera europea è composta dall’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Tra i compiti assegnati alla nuova guardia costiera e di frontiera figurano: la definizione di una strategia operativa e tecnica per l’attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell’Unione, la verifica dell’efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri, la valutazione delle vulnerabilità e l’individuazione di modalità affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali, maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e l’esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un’azione urgente alle frontiere esterne. Si introduce, inoltre, l’obbligo di condivisione delle risorse umane da parte degli Stati membri (1.500 guardie di frontiera nominate dagli Stati membri e dotate delle attrezzature necessarie dovranno essere rese disponibili in tempi rapidi in caso di richiesta). Il regolamento rafforza significativamente le funzioni e la struttura dell’Agenzia per l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento di operazioni e interventi di rimpatrio a sostegno degli Stati membri. Il 6 ottobre la nuova Agenzia è stata ufficialmente inaugurata.

Condizioni di ingresso. E’ stata approvata la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, in Guue L 132, del 21.5.2016, p. 21. Essa riunisce in un unico strumento (con modifiche) la disciplina attualmente contenuta nelle direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE. Il nuovo testo si propone, in particolare, di migliorare le garanzie procedurali, la circolazione all’interno dell’UE (consentendo più facilmente gli spostamenti nel territorio dell’Unione per ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti e facilitando la mobilità per i familiari dei ricercatori), l’accesso al mercato del lavoro (consentendo agli studenti lavorare per un minimo di quindici ore settimanali in modo da mantenersi adeguatamente e, in determinate circostanze, a ricercatori e studenti di rimanere sul territorio almeno nei nove mesi successivi al completamento degli studi o della ricerca, al fine di individuare opportunità di lavoro o avviare un’attività). Sono, inoltre incluse nuove categorie (lavoratori alla pari, studenti del ciclo secondario e tirocinanti remunerati) non contemplati dall’attuale disciplina.

Documento di viaggio unico. Il 26 ottobre è stato adottato il regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, in GUUE L 311 del 17.11. 2016, p. 13 ss. Il regolamento europeo prevede un formato comune per il documento di viaggio, inteso a ridurre l'aggravio amministrativo necessario per ottenere documenti sostitutivi. L'utilizzo del documento di viaggio europeo dovrebbe essere esplicitamente menzionato nei futuri accordi di riammissione conclusi con gli Stati terzi. Vi sarà così un riconoscimento di fatto del documento di viaggio europeo da parte degli Stati firmatari degli accordi di riammissione, ritenuto condizione essenziale per agevolare l'esecuzione dell'allontanamento delle persone in situazione irregolare

Ripresa trasferimenti verso la Grecia. Il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale verso la Grecia era stato sospeso nel 2011 a causa delle carenze del sistema di asilo così gravi da poter costituire una violazione dei diritti fondamentali. Di conseguenza la Grecia si è impegnata a riformare il proprio sistema di asilo e nel corso di questi anni si sono registrati dei miglioramenti notevoli. Nel corso del 2016 è proseguito il monitoraggio e nel complesso sono stati rilevati ulteriori sviluppi. Così dopo l’adozione il 10 febbraio della raccomandazione (UE) 2016/193 della Commissione rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 38 del 13 febbraio 2016, p. 9), la Commissione ha adottato tre ulteriori raccomandazioni, rispettivamente il 15 giugno (la seconda raccomandazione C(2016)3805 def.), il 28 settembre (la terza raccomandazione C(2016) 6311 def.) e l’8 dicembre (la quarta raccomandazione C(2016) 8525 def.) relativa alle misure specifiche che la Grecia dovrebbe adottare per rispettare gli standard europei. La Commissione ritiene che la Grecia abbia compiuto notevoli progressi nel predisporre le strutture istituzionali e giuridiche fondamentali necessarie per il buon funzionamento del sistema di asilo e ha, pertanto, raccomandato la graduale ripresa dei trasferimenti in Grecia, in base a garanzie, fornite caso per caso delle autorità greche, del fatto che ciascuno dei rimpatriandi sarà accolto in condizioni dignitose ed in conformità agli standards definiti dal diritto UE. La ripresa dei trasferimenti non sarà applicata in modo retroattivo e riguarderà solo i richiedenti asilo entrati irregolarmente in Grecia dal 15 marzo 2017 in poi, o per i quali la Grecia è responsabile dal 15 marzo 2017 secondo altri criteri fissati dal regolamento Dublino. Rimangono sospesi per il momento i trasferimenti in Grecia di richiedenti asilo vulnerabili, minori non accompagnati compresi. La Commissione riferirà periodicamente sui progressi compiuti nell'attuare la raccomandazione, che sarà aggiornata in funzione delle necessità.

Spazio Schengen. Il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/894 recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (in GUUE L 151 dell’8.6.2016, p. 8), sulla base dell’art. 29 del Codice frontiere Schengen, con cui ha autorizzato l’Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia a mantenere controlli di frontiera temporanei proporzionati per un periodo massimo di sei mesi alle frontiere interne. Con la successiva decisione di esecuzione (UE) 2016/1989 del Consiglio, dell'11 novembre 2016 (in GUUE L 306 del 15.11.2016, p. 13) è stato consentito agli stessi paesi il mantenimento dei controlli alle frontiere interne per ulteriori tre mesi.

 

Procedure in corso

Revisione del sistema Dublino. Il 4 maggio la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione), COM(2016) 270 def. del 4.5.2016. Pur senza alterare il quadro definito dal c.d. regolamento Dublino III, la proposta introduce dei meccanismi correttivi intesi a consentire una ripartizione dei richiedenti protezione internazionale nel caso in cui uno Stato membro si trovi a fronteggiare una pressione sproporzionata. Viene, pertanto, introdotta una chiave di ripartizione permanente, sostanzialmente sviluppando il meccanismo di emergenza attuato con le decisioni sul ricollocamento. Per superare le “resistenze” già mostrate verso tale meccanismo, si introduce un “contributo di solidarietà”: in caso di mancata partecipazione alla ripartizione, lo Stato membro sarà tenuto a corrispondere un importo di 250mila euro per ogni richiedente non ricollocato. Nel complesso, la proposta rimane incentrata sull’obiettivo di identificazione di un solo Stato membro competente all’esame della domanda, sulla base di criteri obiettivi che non tengono conto di eventuali preferenze o progetti dei migranti. Fortemente avversati sono, anzi, i c.d. movimenti secondari ovvero gli spostamenti da uno Stato membro all’altro, sia anteriormente che successivamente alla concessione della protezione internazionale.

Eurodac. Il 4 maggio la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 def. Le finalità della banca dati vengono pertanto estese anche all’agevolazione dei rimpatri e al contrasto della migrazione irregolare. Si prevede la possibilità per gli Stati membri di salvare e consultare dati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non richiedono protezione internazionale e che vengono individuati in condizioni di irregolarità, affinché possano essere identificati a fini di rimpatrio e riammissione. Nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, potranno essere inseriti ulteriori dati personali nella banca dati, quali nomi, date di nascita, nazionalità, particolari sull’identità o documenti di viaggio, e immagini dei volti delle persone.

Procedura comune di protezione internazionale nell’UE. Il 13 luglio la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, COM(2016) 467 def. Essa è intesa a ridurre le differenze tra i tassi di riconoscimento riscontrabili negli Stati membri e ad assicurare garanzie procedurali comuni, nonché semplificare e abbreviare le procedure, che dovrebbero concludersi entro 6 mesi. Ai richiedenti asilo sarà garantito il diritto a un colloquio individuale e all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. Viene prestata maggiore attenzione alla posizione dei richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovrebbero essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda. E’ prevista l’applicazione obbligatoria di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata. Le designazioni nazionali dei paesi di origine sicuri e dei paesi terzi sicuri dovrebbero essere sostituite con elenchi europei o designazioni a livello UE entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Status di protezione internazionale. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La proposta mira ad armonizzare le forme di protezione riconosciute nei diversi Stati membri. Gli Stati membri saranno obbligati a tener conto degli orientamenti forniti dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo per quanto riguarda la situazione nel paese d'origine del richiedente asilo e a valutare le possibili alternative di protezione interna, ma nel pieno rispetto del principio di non respingimento. Sono, inoltre, inasprite le norme volte a contrastare i movimenti secondari: il periodo di attesa di cinque anni previsto per i beneficiari di protezione internazionale per poter accedere allo status di residente di lungo periodo è conteggiato da capo ogni volta che la persona interessata si trova in uno Stato membro in cui non ha il diritto di soggiornare o risiedere. E’ introdotta una revisione obbligatoria dello status per tenere conto, ad esempio, di cambiamenti sopraggiunti nel paese di origine che potrebbero influire sulla necessità di protezione. Sono, inoltre, precisati i diritti e gli obblighi dei beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale e l'accesso a determinate forme di assistenza sociale può essere subordinato alla partecipazione a misure di integrazione.

Condizioni di accoglienza. La Commissione ha proposto di riformare la direttiva sulle condizioni di accoglienza. Ha così presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) COM(2016) 465 final, con l’obiettivo di garantire standard di accoglienza armonizzati e dignitosi in tutta l’Unione e contribuire così a contrastare i movimenti secondari. Viene altresì prevista la riduzione dei tempi di accesso al mercato del lavoro per i beneficiari di protezione, al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo. Al fine di scoraggiare l’allontanamento dei richiedenti protezione internazionale dallo Stato competente, può essere imposto l’obbligo di risiedere in un determinato luogo ovvero di presentarsi davanti alle autorità e, in caso di violazione o qualora sussista il rischio di fuga, si può ricorrere al trattenimento. Sempre a tal fine le condizioni di accoglienza saranno fornite unicamente nello Stato membro responsabile, prevedendo norme più chiare sulla riduzione del diritto alle condizioni materiali di accoglienza.

Agenzia per l’asilo. E’ stata proposta anche la trasformazione dell’EASO in una vera e propria Agenzia. A tal fine il 4 maggio la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010, COM(2016) 271 def. con un mandato rafforzato e funzioni notevolmente ampliate per affrontare le carenze strutturali che dovessero emergere nell’applicazione del sistema di asilo dell’UE. L’agenzia sarà anche incaricata di garantire una maggiore convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale nell’intera Unione, rafforzando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, anche con riferimento alle norme operative in materia di procedure di asilo, condizioni di accoglienza e esigenze di protezione. Analogamente a quanto proposto dalla Commissione per l’agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, il ruolo e le funzioni dell’agenzia per l’asilo in materia di assistenza tecnica e operativa saranno ampliati. Ci sarà la possibilità di inviare squadre di sostegno per l’asilo da una riserva di esperti composta da un minimo di 500 esperti degli Stati membri e da esperti distaccati dall’agenzia, nonché la capacità di fornire assistenza tecnica e operativa nei casi in cui uno Stato membro sia sottoposto a una pressione sproporzionata che implichi un onere eccezionalmente pesante e urgente a carico dei suoi sistemi di asilo o di accoglienza.

Quadro europeo in materia di reinsediamento. A luglio la Commissione ha inoltre presentato una proposta di regolamento per l’istituzione di un quadro europeo in materia di reinsediamento COM(2016) 468 final, con l’intento di garantire a coloro che necessitano di protezione internazionale l’accesso a canali organizzati e sicuri di accesso all’Europa. Il numero di persone da reinsediare ogni anno continuerà ad essere determinato dagli Stati membri ma l’Unione potrà coordinare le attività nazionali attraverso l’adozione di piani annuali, adottati dal Consiglio, con cui verranno stabiliti i criteri per l’individuazione delle regioni da cui avrà luogo il reinsediamento. Il nuovo quadro europeo dovrebbe, inoltre, definire criteri di ammissibilità e procedure standard comuni per la selezione e il trattamento dei candidati al reinsediamento.

Nuova normativa Blue Card. La riforma della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati era già stata indicata tra le priorità della Commissione nel 2014 e poi ribadita nell’Agenda europea sulla migrazione del 2015, anche in considerazione dell’insoddisfacente attuazione che lo strumento ha finora ricevuto. Il 6 giugno la Commissione ha presentato una nuova proposta di direttiva COM(2016) 378 def., che modifica sensibilmente diversi aspetti della normativa esistente: innanzitutto la nuova direttiva è dedicata non solo a coloro che sono in possesso di qualifiche superiori, ma anche ai lavoratori che abbiano un’esperienza professionale altamente qualificata di almeno tre anni e l’ambito di applicazione è stato ampliato fino a ricomprendere anche i beneficiari di protezione internazionale; inoltre non è più concesso agli Stati di mantenere schemi nazionali paralleli dedicati ai lavoratori altamente qualificati che vogliano fare ingresso nell’Unione; la soglia salariale minima, attualmente pari a 1,5 volte lo stipendio medio annuale lordo nello Stato interessato, viene abbassata e resa più elastica (tra 1 e 1,4 volte lo stipendio medio annuale lordo), vengono eliminate le restrizioni all’accesso al mercato del lavoro mantenendo come unica condizione che i cambiamenti di datore di lavoro o delle condizioni richieste per l’ottenimento della Carta vengano comunicati. Un’altra modifica significativa è quella relativa all’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo: per i titolari di Carta Blu il periodo richiesto per ottenere lo status si abbasserebbe a tre anni. La proposta favorisce ulteriormente la mobilità nell’Unione europea consentendo al lavoratore di trasferirsi in un secondo Stato membro dopo 12 mesi di soggiorno nel primo Stato, mentre attualmente sono richiesti 18 mesi.

Istituzione di un sistema di ingressi/uscite. Il 6 aprile la Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 194 def.). Il sistema è inteso a rafforzare e facilitare le procedure di controllo alle frontiere per i viaggiatori provenienti da Stati terzi. In particolare i dati alfanumerici e biometrici sarebbero archiviati in un database centrale connesso ai punti di ingresso nazionali. Si prevede inoltre la interoperabilità con il sistema VIS.

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Per rafforzare le verifiche di sicurezza sui passeggeri esenti dall’obbligo di visto, il 16 novembre la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624, COM(2016) 731 def. L’ETIAS dovrebbe consentire verifiche preventive, migliorando la sicurezza interna e permettendo una gestione più efficiente delle frontiere esterne.

 

Varie

Partenariato per la mobilità con la Bielorussia. Il 13 ottobre 2016 è stato ufficialmente lanciato il partenariato per la mobilità con la Bielorussia, mentre sono ancora in corso i negoziati per la stipulazione di un accordo di riammissione e di facilitazione del rilascio del visto. I partenariati per la mobilità forniscono un quadro di dialogo e cooperazione non vincolante e flessibile che, coinvolgendo tutti i settori della politica migratoria (mobilità e migrazione legale; lotta e prevenzione dell’immigrazione irregolare, dello sfruttamento e della tratta di migranti; asilo e protezione internazionale e massimizzazione dell’impatto della migrazione sullo sviluppo), sono intesi a consentire una gestione il quanto più possibile efficiente dei flussi migratori. Quest’ultimo partenariato, coerente nella struttura e nei contenuti con i precedenti, sarà lo strumento mediante il quale e sulla base del quale l’UE svilupperà la sua cooperazione in materia migratoria con la Bielorussia, ponendo particolare attenzione al settore della mobilità e della migrazione legale, dal momento che quest’ultimo è, ad oggi, il Paese terzo che registra il più alto numero di emissioni di visti Schengen pro capite e il più basso tasso di rifiuti (nel 2015, le richieste di rilascio del visto Schengen hanno raggiunto quota 752.782).

Liberalizzazione dei visti con la Turchia. Il 4 maggio la Commissione ha proposto (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo COM(2016) 279 def.) di eliminare l’obbligo di visto per i cittadini turchi, a condizione che le autorità turche soddisfino con la massima urgenza i 7 parametri ancora rimanenti, come stabilito nella dichiarazione del 18 marzo 2016. La proposta è stata presentata insieme alla terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto terzo report dei progressi fatti dalla Turchia (COM(2016) 278 def.). La quarta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, COM(2016) 792 def., presentata dalla Commissione l’8 dicembre rilevava che i sette parametri non erano ancora stati soddisfatti.

Liberalizzazione dei visti con il Kosovo. Il 4 maggio la Commissione ha proposto (COM 2016) 277 def.) di eliminare l’obbligo di visto per i cittadini del Kosovo e quindi di inserire questo Stato nella lista dei Paesi che beneficiano del regime di liberalizzazione dei visti per i soggiorni brevi nell’area Schengen. La proposta è stata presentata insieme alla quarta relazione sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, COM(2016) 276 def. Quando la proposta sarà stata approvata i cittadini del Kosovo in possesso di passaporti biometrici non saranno più soggetti all’obbligo del visto per brevi soggiorni della durata massima di 90 giorni in tutti gli Stati membri dell’UE (ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito) e nei quattro paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). L’esenzione riguarda solo i visti per soggiorni di breve durata validi per un periodo massimo di 90 giorni di viaggio su un periodo di 180 giorni per motivi commerciali, turistici o familiari.

Liberalizzazione dei visti con la Georgia. Il 9 marzo la Commissione ha proposto (COM 2016) 142 def.) di eliminare l’obbligo di visto per i cittadini della Georgia. Nella quarta relazione sull'attuazione da parte della Georgia del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti, adottata il 18 dicembre 2015, la Commissione dichiarava che la Georgia aveva realizzato tutti i progressi necessari e aveva attuato tutte le riforme indispensabili al fine di garantire un adempimento effettivo e sostenibile dei parametri di riferimento rimanenti. Sulla base di tale valutazione, e dati gli esiti delle continue attività di monitoraggio e rendiconto svolte dall'avvio del dialogo UE-Georgia sulla liberalizzazione dei visti, la Commissione aveva confermato che la Georgia aveva attuato tutti i parametri di riferimento fissati rispetto a ciascuno dei quattro blocchi della seconda fase del piano d'azione. Il 20 dicembre il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha confermato, a nome del Consiglio, l'accordo raggiunto il 13 dicembre con il Parlamento europeo sulla liberalizzazione dei visti per la Georgia. L'accordo prevede l'esenzione dal visto per i cittadini dell'UE che si recano nel territorio della Georgia e per i cittadini georgiani che si recano nell'UE per un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Liberalizzazione dei visti con l’Ucraina. Il 20 aprile la Commissione ha proposto (COM 2016) 236 def.) di eliminare l’obbligo di visto per i cittadini ucraini. Nella sesta relazione sull'attuazione da parte dell'Ucraina del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti adottata il 18 dicembre 2015, la Commissione dichiarava che l'Ucraina aveva realizzato tutti i progressi necessari e aveva attuato tutte le riforme indispensabili al fine di garantire un adempimento effettivo e sostenibile dei parametri di riferimento rimanenti. Il 17 novembre, il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha convenuto, a nome del Consiglio una posizione per l’avvio dei negoziati con il Parlamento europeo.

Negoziati UE-Tunisia sulla facilitazione del rilascio dei visti e sulla riammissione. Il 12 ottobre sono iniziati i negoziati tra l’Unione europea e la Tunisia volti alla conclusione di un accordo per facilitare il rilascio di visti per soggiorni brevi e un accordo per la riammissione dei migranti irregolari. L’inizio di questi due negoziati paralleli si inserisce nell’attuazione del partenariato per la mobilità tra la Tunisia e l’Unione concluso nel 2014. Il 29 settembre era stata adottata la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, Intensificare il sostegno dell'UE alla Tunisia, JOIN(2016) 47 def., che aveva sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione nel settore della migrazione.

Reciprocità dei visti con USA e Canada. Il 13 luglio la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti (Seguito della comunicazione del 12 aprile), COM(2016) 481 def., in cui ha illustrato i progressi raggiunti nel dialogo con i due paesi e sottolineato come non sia ancora stata raggiunta una piena reciprocità in materia di visti nei confronti di diversi Stati membri, in quanto USA e Canada continuano ad applicare requisiti differenti per i cittadini di alcuni Stati membri. Una nuova comunicazione, COM(2016) 816 def., è stata pubblicata il 21 dicembre: l’Unione ha concordato con il Canada un calendario preciso per realizzare la piena reciprocità dell’esenzione dei visti, mentre progressi simili non sono stati conseguiti con gli Stati Uniti.

Tratta di esseri umani. Il 19 maggio la Commissione ha pubblicato la relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di essere umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime (COM (2016) 267 final). Si tratta della prima relazione della Commissione sulla tratta di esseri umani dall'adozione della direttiva 2011/36/UE. È corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che fornisce informazioni e dati integrativi. La relazione mette in luce i progressi, ma evidenzia la necessità che gli Stati membri aumentino il loro impegno; tra il 2013 e il 2014, infatti, 15.846 persone sono state vittime di tratta all’interno dell’Unione e i numeri effettivi potrebbero essere notevolmente più alti di quelli registrati dalle autorità nazionali. La tratta a fini di sfruttamento sessuale si conferma la fattispecie più diffusa (67% delle vittime registrate), seguita dallo sfruttamento del lavoro (21% delle vittime registrate). La maggior parte delle vittime sono donne (76%) e minori (15%), nonché cittadini UE (65%). Il 2 dicembre, la Commissione ha pubblicato due ulteriori rapporti, si tratta della relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ai sensi dell’articolo 23, par. 1, COM(2016) 722 def. e della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta l’impatto sulla prevenzione della tratta di esseri umani, della legislazione nazionale vigente che incrimina l’utilizzo di servizi che costituiscono oggetto dello sfruttamento legato alla tratta, in conformità all’articolo 23, par. 2, della direttiva 2011/36/UE, COM(2016) 719 def.

Centro di ricerca sulle migrazioni e la demografia. Il 20 giugno, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, la Commissione ha lanciato una nuova iniziativa nel settore delle migrazioni e della demografia, istituendo il knowledge centre on migration and demography, con lo scopo di sostenere le scelte della Commissione e degli Stati membri in tali ambiti, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni strategiche in tutta Europa. L’iniziativa dovrebbe consentire un maggior coordinamento e centralizzazione delle informazioni e dei dati sul fenomeno migratorio.

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