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Fascicolo 1, Marzo 2018


«Tutti chiedono la stessa cosa. Dove andiamo? Per me non andiamo mai da nessuna parte. Siamo sempre in viaggio. Sempre in cammino. Perché a questa cosa non ci pensa nessuno? Oggi tutto si sposta. La gente si sposta. Sappiamo perché e sappiamo come. La gente si sposta perché lo deve fare. Ecco perché la gente si sposta. Si sposta perché vuole qualcosa di meglio. E quello è l’unico modo per trovarselo».

 (John Steinbeck, Furore, Bompiani ˗ Tascabili ˗, 2013, tr. Sergio Claudio Perroni)

Editoriale

Come ormai da diverso tempo, il numero in uscita contiene contributi che possono essere raccolti attorno a due grandi questioni: la questione dell’accoglienza, intesa in senso ampio, e la questione dell’integrazione.
La questione dell’accoglienza non può non iniziare con una riflessione sui vari tentativi che vengono fatti dall’Unione europea e dagli Stati membri per cercare di ridurre al minimo l’impatto degli obblighi sussistenti in tale ambito.
Il principale di questi tentativi risiede certamente nella congerie di accordi, sempre più informali, conclusi dall’Unione europea e dagli Stati membri al fine di consentire la riammissione e, sempre più spesso, il non ingresso dei (potenziali) richiedenti protezione, bloccandoli direttamente nei Paesi di transito, sempre più lontani dai nostri, procedendo così a una sorta di politica di esternalizzazione (o si potrebbe forse anche dire delocalizzazione) dei costi, sotto tutti i profili, dell’accoglienza. Il contributo di Federico Casolari su L’interazione tra accordi internazionali dell’Unione europea ed accordi conclusi dagli Stati membri con Stati terzi per il contrasto dell’immigrazione irregolare ritorna sul tema, già affrontato ampiamente dalla rivista nei numeri monografici 1-4 del 2016, ultimi suoi numeri cartacei, interrogandosi soprattutto sui rapporti tra gli accordi conclusi dall’Unione europea e quelli conclusi dagli Stati membri. Il punto è che il ricorso sempre più spinto all’informalità (al punto che a volte non si sa se sia in presenza di veri accordi o meno, chi li abbia effettivamente stipulati, ecc., tanto che bisogna attendere una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per sapere, non senza sorpresa, di cosa esattamente si tratti) costituisce un forte pregiudizio a una politica coerente nella materia che mette a rischio non solo le garanzie dello stato di diritto, ma la stessa efficacia pratica di tali strumenti. Sarà interessante in un prossimo numero interrogarsi sugli strumenti di tutela che i (potenziali) richiedente protezione, riammessi o bloccati in Paesi terzi, possano attivare al fine di far valere i loro diritti.
Sotto quest’ultimo profilo, una piccola luce sembra venire dalla pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale n. 275/2017 dalla quale si può desumere, seguendo la lettura che ne dà Paolo Bonetti (Il respingimento differito disposto dal questore dopo la sentenza n. 275/2017 della Corte costituzionale), che l’unica forma di respingimento differito costituzionalmente legittimo sia ormai il solo respingimento eseguito con l’intimazione del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, riconducibile a una forma di rimpatrio volontario ai sensi dell’omonima Direttiva Ue, mentre non deve più ritenersi tale il respingimento differito eseguito con accompagnamento alla frontiera, segnatamente per violazione delle garanzie di cui all’art. 13 della costituzione. Ne potranno beneficiare gli eventuali accompagnati anche da oltre frontiera, a condizione che riescano ad avere accesso a un giudice.
Laura Rizza mette a confronto l’ultima proposta di riforma del regolamento di Dublino adottata dalla Commissione nel 2016 con quella suggerita dal Parlamento europeo, in particolare dalla sua relatrice Cecilia Wikström. Se la proposta della Commissione smentisce largamente il titolo del contributo (La riforma del sistema Dublino: laboratorio per esperimenti di solidarietà), il Parlamento cerca di correggere il tiro, anche se l’inevitabile e necessario accordo con il Consiglio, dove siedono i rappresentanti dei governi, non lascia sperare molto. In effetti, la proposta non solo mantiene il criterio del Paese membro di primo ingresso come criterio decisivo per la determinazione dello Stato competente, ma attribuisce anche a quest’ultimo Paese l’onere di valutare in via preliminare l’ammissibilità della domanda nel caso in cui il richiedente protezione provenga da un Paese sicuro (Paese di primo asilo o Paese terzo sicuro). A parte l’evidente onere aggiuntivo sul Paese di primo ingresso, questa previsione introduce un legame non chiaro tra esame dell’ammissibilità della domanda e possibilità di avvalersi delle stesse norme sulla determinazione dello Stato competente, se non altro in considerazione del fatto che manca a tutt’oggi una normativa Ue uniforme su quali sarebbero questi Paesi sicuri.
Mentre Fulvio Cortese si interroga sugli aspetti positivi e negativi di una sentenza del Tribunale di Bari che su ricorso di alcuni cittadini condanna in solido Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno al risarcimento per il danno all’immagine subito da una comunità locale in seguito a cattiva gestione di un CIE situato sul suo territorio (Se un Cie non funziona bene, l’immagine della comunità locale è danneggiata …), Nazzarena Zorzella ritorna sull’errabondo istituto della protezione umanitaria (La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano), cercando di tirare le fila di un istituto che nel nostro ordinamento fatica a trovare una sua fisionomia unitaria, sia nella dottrina, sia, soprattutto, nella giurisprudenza e nella pratica delle Commissioni territoriali, creando un grave pregiudizio alla certezza e alla prevedibilità di tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei richiedenti protezione. Stretto tra una formulazione dei presupposti molto ampia (diversamente da quanto accade per l’analogo istituto previsto in altri Paesi, europei e non europei) e la necessità spesso (non tanto) inconsapevolmente avvertita di limitarne la portata sul piano pratico, l’istituto dovrebbe forse trovare il suo filo rosso attorno sì a una nozione sufficientemente ampia e flessibile per essere adattabile a situazioni e storie anche molto diverse, ma al tempo stesso sufficientemente connotata e caratterizzata per costituire un parametro di riferimento (relativamente) sicuro su cui dare risposta ai bisogni di ciascuno. In questo senso, la nozione di vulnerabilità meriterebbe forse di essere particolarmente esplorata.
Sul tema dell’integrazione, si soffermano innanzitutto due saggi che affrontano il tema della diversità culturale. Il primo (Il velo islamico nel contesto giuridico europeo. Le ragioni di un conflitto di Roberto Mazzola) si interroga sulle ragioni reali che si celano dietro il dibattito sull’uso del velo nelle diverse società europee, evidenziando che la prevalente tendenza stigmatizzante nasconde in realtà non di rado motivi diversi da quelli dichiarati (favorire il vivere insieme, la sicurezza), mentre non è detto che l’uso del velo implichi comunque una narrazione di compressione dei diritti delle donne. Il secondo (L’Europa e i migranti: per una dignitosa libertà’ (non solo religiosa) di Nicola Colaianni), dal respiro più ampio, si muove su una linea non diversa, sottolineando che, se è vero che la libertà religiosa, come altre, è riconosciuta a tutti, nondimeno non è detto che nei nostri sistemi a tale libertà, come ad altre, si accompagni la dignità, che per sua natura presuppone l’uguaglianza (e la non discriminazione) nell’esercizio e nel godimento delle stessa. In altre parole, non vi è libertà se non vi è dignità e la dignità suppone la parità. Se tutto ciò è indubbiamente vero, il multiculturalismo nasconde una sfida difficile, nella misura in cui non è molto facile rendersi conto se il ricorso a certi abiti, così come ad altre pratiche, nasconde una scelta libera, un’espressione di autodeterminazione, o invece è frutto di una violenza e/o meccanismi di potere storicamente interiorizzati. Evitare di nascondersi dietro il multiculturalismo per evitare di rispondere a questa domanda e, al tempo stesso, rispettare questo multiculturalismo è un compito che, occorre riconoscere, è tutt’altro che semplice, in particolare per le istituzioni chiamate a svolgerlo nel quotidiano (servizi sociali, ecc.).
L’ultimo saggio affronta un problema di azione collettiva per violazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, ricostruendone la portata nel nostro ordinamento in particolare alla luce della normativa Ue (Discriminazione collettiva per nazionalità e legittimazione ad agire delle associazioni nel caso di diniego dell’assegno per il nucleo familiare ai cittadini di paesi terzi di Mariagrazia Militello).
Come sempre, chiudono il numero le Rassegne di giurisprudenza e l’Osservatorio europeo e italiano, le recensioni e segnalazioni.

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