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Fascicolo 2, Luglio 2018


«Riflettere sull’immigrazione, in fondo, significa interrogare lo Stato, i suoi fondamenti, i suoi meccanismi interni di strutturazione e di funzionamento. Interrogare lo Stato in questo modo, mediante l’immigrazione, significa in ultima analisi “denaturalizzare”, per così dire, ciò che viene considerato “naturale” e “ristoricizzare” lo Stato o ciò che nello Stato sembra colpito da amnesia, cioè significa ricordare le condizioni sociali e storiche della sua genesi. La “naturalizzazione” dello Stato, come la percepiamo in noi stessi, opera come se lo Stato fosse un dato immediato, come se fosse un oggetto dato di per sé, per natura, cioè eterno, affrancato da ogni determinazione esterna, indipendente da ogni considerazione storica, indipendente dalla storia e dalla propria storia, da cui si preferisce separarlo per sempre, anche se non si smette di elaborare e di raccontare questa storia. L’immigrazione – ed è questo il motivo per cui essa disturba – costringe a smascherare lo Stato, a smascherare il modo in cui lo pensiamo e in cui pensa se stesso».

(A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, prefazione di P. Bourdieu, ed. it. a cura di S. Palidda, Milano, Raffaello Cortina, 2002).

Asilo e protezione internazionale

LO STATUS DI RIFUGIATO
 
Appartenenza ad un particolare gruppo sociale
La Suprema Corte (ord. Sez. VI-I n. 2875/2018) – chiamata a decidere sul ricorso proposto da un cittadino del Gambia accusato di essere omosessuale dalle autorità statuali – ha ricordato che «la circostanza che l'omosessualità sia considerata come reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali,
che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale».
La Corte di Cassazione ha poi censurato la decisione di merito, ribadendo come, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia irrilevante sia che il fatto allegato (l’omosessualità del ricorrente) e le accuse allo stesso rivolte fossero vere, dovendosi, invece, accertare se le dette accuse fossero reali, cioè «effettivamente rivolte all'interessato nel suo Paese (cfr. art. 8, co. 2, d.lgs. n. 251/2007)». Solo la sussistenza delle dette accuse, infatti, rende attuale il rischio di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero.
 
Il Tribunale di Bologna (decreto 1111/2018) ha riconosciuto lo status di rifugiato – in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale – ad una giovane donna somala vittima di persecuzioni, in quanto costretta alla mutilazione genitale che, come ricorda il collegio bolognese (richiamando la Nota orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile del 2009) «costituisce una grave violazione dei diritti delle donne e delle bambine, oltraggiando il loro diritto all’integrità fisica e psicologica, oltre allo stesso diritto alla salute (le donne che hanno subito mutilazioni genitali sono soggette a cicatrizzazioni e altre complicanze che talvolta aumentano il rischio di situazioni ginecologiche critiche) nonché il diritto di essere libere da ogni forma di discriminazione». Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, che la ricorrente sia stata vittima di un’altra forma di persecuzione, essendo stata costretta ad un matrimonio forzato e precoce con un uomo molto più anziano di lei verso il quale non aveva mai provato alcuna attrazione ed alcun affetto. Ha pertanto ritenuto che, in tali condizioni, «il rimpatrio della giovane cittadina somala costringerebbe la stessa a tornare a vivere segregata all’interno di un rapporto coniugale non voluto e mai accettato, costretta a tollerare la convivenza e l’adempimento dei doveri coniugali con un uomo impostole dalla famiglia quando era appena adolescente». Il Collegio ha ritenuto che tale forzatura concretizzi «una forma di persecuzione, in quanto lesiva del fondamentale diritto alla libera autodeterminazione nelle scelte di vita fondamentali come quelle relative al matrimonio, alla procreazione ed alla convivenza».
 
Il Tribunale di Messina  (ordinanza del 23.2.2018) ha riconosciuto lo status di rifugiato ad una donna nigeriana vittima di tratta. Nell’ordinanza si legge che il reclutamento ingannevole e le minacce volte a costringerla alla prostituzione (attuate anche conducendo la giovane donna in una casa di prostituzione in Libia) costituiscono atti persecutori, che inducono a ritenere che la stessa potrebbe subirne di altri, concretantesi in ulteriori ritorsioni da parte dell’organizzazione di trafficanti nel caso di un suo ritorno in patria. Il giudice siciliano sottolinea come la vulnerabilità rappresentata dall’appartenenza ad un particolare gruppo sociale (più vulnerabile) è accresciuta dal quadro normativo ed istituzionale nigeriano che, pur prevedendo forme di tutela a favore delle vittime di tratta, vista l’incidenza e l’estensione del fenomeno nel paese, non riesce a fornire una protezione effettiva.
 
Opinioni politiche
Il Tribunale di Milano (20.3.2018) ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino della Costa D’Avorio, in ragione del rischio di subire atti persecutori in conseguenza del sostegno politico dallo stesso prestato in favore dell’ex Presidente. In particolare il giudice meneghino ha ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente che, dopo aver riferito di aver iniziato a militare in favore di Gbagbo solo in conseguenza del sostegno economico che gli uomini dell’ex Presidente avevano dato alla madre ammalata (contribuendo poi attivamente a fare da interprete anche per le persone di etnia malinkè), ha riferito che, dopo la proclamazione della vittoria, i militanti del Presidente Wattara lo avevano catturato e torturato, nel tentativo di ottenere informazioni sui luoghi in cui erano detenute le armi. A fronte di quanto riferito dal ricorrente, il Tribunale, alla luce delle Linee Guida provvisorie dell’UNHCR sull’eleggibilità per la valutazione della necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dalla Costa D’Avorio del 15.6.2012 ed in considerazione della specifica esposizione individuale, ha ritenuto sussistente il rischio di subire atti persecutori per motivi politici.
 
Persecuzione per motivi di religione
Con decreto del 15.11.2017, il Tribunale di Bresci a ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino di Gujranwala (Pakistan), imam di una moschea, che insegnava il corano ai bambini. Il Collegio, ritenuto credibile il racconto del ricorrente (confermato anche dai documenti prodotti), ha affermato la riconducibilità delle aggressioni subite dal richiedente all’insegnamento religioso da egli impartito all’interno della moschea, in ragione del ruolo svolto dal richiedente (insegnante di Corano) all’interno di una madrassa o moschea, dell’appartenenza ad uno specifico gruppo religioso (Ahl-e-Sunnat noto anche come Barelvi), della sede della aggressioni (verificatesi nella moschea) oltre che dalla causa dell’aggressione come riportata nella denuncia (l’essersi rifiutato di cessare l’insegnamento nella moschea). Nella decisione in esame il Tribunale, nell’esercizio del dovere di cooperazione, ha consentito al ricorrente di chiarire aspetti poco approfonditi durante l’audizione nella fase amministrativa.
 
La persecuzione per motivi religiosi – e, in particolare, il credo nelle c.d. underground church cinesi – è alla base delle domande di protezione esaminate dal Tribunale.
Nel primo caso ( decreto del 21.3.2018 ) il giudice meneghino ha ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, esaminando i profili relativi alla conversione della ricorrente (avvenuta, in un momento di disperazione, a causa della grave malattia dalla quale il padre non riusciva a guarire), alle modalità con le quali era entrata in contatto con la rete dei fedeli (attraverso la maestra delle scuola elementari che aveva introdotto la ricorrente ed i di lei genitori nei piccoli gruppi di preghiera), alle caratteristiche della religione professata (con particolare riferimento alle preghiere recitate, ai fondamenti del culto, alle riunioni dei fedeli), all’appartenenza al gruppo denominato Zhao Hui (la cui esistenza non è in alcun modo posta in dubbio neanche dalla Commissione) ed a tutte le precauzioni adottate per cercare di sfuggire ai controlli della Polizia.
Con riferimento all’attendibilità intrinseca, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistenti gli elementi individuati dalle Linee Guida UNHCR sulle richieste di protezione internazionale fondate sulla religione (Linee guida n. 6), mentre, con riferimento all’attendibilità estrinseca, ha evidenziato come il racconto della ricorrente trovasse conferma sia nei documenti prodotti dalla difesa (relazioni sanitarie relative alla diagnosi di un «disturbo post traumatico da stress, di tipo cronico») sia nelle fonti internazionali consultate dal giudicante.
 
Attraverso lo scrutinio dei parametri sopra indicati, nel diverso caso esaminato dal Tribunale di Milano , nel decreto emesso all’esito della camera di consiglio del 21.3.2018, il racconto della ricorrente non è stato ritenuto credibile. A sostegno della domanda di protezione, la ricorrente aveva dedotto di essere una cristiana della comunità religiosa di Dio Onnipotente, di aver pregato per oltre due anni con i compagni di fede, di aver assistito all’arresto di alcuni di essi, di essere ricercata dalla Polizia e di essere fuggita dalla Cina per paura di essere perseguitata per il suo credo religioso. Il Tribunale, dopo aver proceduto a nuova audizione della ricorrente, ha evidenziato che il racconto era caratterizzato da genericità e privo di elementi specifici, il momento della conversione era narrato in modo poco plausibile e del tutto vago, gli elementi caratterizzanti il credo professato erano riferiti attraverso la ripetizione delle medesime frasi e parole, senza l’aggiunta di elementi che potessero ritenersi frutto di una maturazione e di una convinzione individuale di abbracciare un culto fortemente osteggiato dalle autorità statuali. Nel racconto della ricorrente, inoltre, era assente uno specifico riferimento alle precauzioni che la stessa avrebbe seguito per evitare che, nei lunghi anni di riunioni di preghiera, la polizia individuasse i fedeli. Quanto riferito, anche in merito al fatto che, nei sei anni di assidui incontri, i compagni di fede non avrebbero avuto alcun problema è stato ritenuto dal Tribunale non coerente con le fonti consultate che fanno riferimento, invece, ad una repressione molto severa proprio contro la chiesa Almighty God.
 
LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 5.3.2018, ha accolto il ricorso proposto da un cittadino fuggito dal Gambia a causa del ferimento del fratello da parte del ribelli e del suo arresto senza assistenza legale (in conseguenza del ferimento del ladro che aveva ferito il di lui bestiame), ritenendo che in Gambia possa ritenersi sussistente una situazione di conflitto armato da violenza indiscriminata. In particolare, il giudice siciliano ha valutato i seguenti elementi: la situazione di grave crisi umanitaria presente nel paese; la violazione della libertà di espressione; gli arresti arbitrari; le torture e i processi ingiusti. In considerazione dei predetti elementi ha ritenuto che, in caso di rientro in Gambia, il ricorrente sarebbe esposto a «situazioni di grave rischio per la propria incolumità individuale».
 
Il Tribunale di Genova, con decreto del 7.4.2018 , ha ritenuto che in Camerun possa dirsi sussistente un conflitto armato di livello così elevato da costituire per i civili (e, in particolare per il richiedente, il quale proveniva da un villaggio dell’estremo Nord del Paese ed aveva subito un attacco da parte dei ribelli di Boko Haram), per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona. La sussistenza di un conflitto armato di cui alla lett. 14 lett. c) è stata ritenuta sussistente alla luce delle informazioni sul paese d’origine relative ai seguenti elementi: numero di attentati suicidi, frequenza di detti attentati, numero di civili bisognosi di assistenza umanitaria, peggioramento delle condizioni di sicurezza, ripetute violazioni dei diritti umani.
 
Con sentenza n. 13/2018 la Corte d’appello di Trento ha riconosciuto la protezione sussidiaria a richiedente della Nigeria, proveniente dall’Edo State, dopo avere accertato, sulla base di varie fonti di informazione, che anche in quella specifica area del vasto territorio nigeriano vi sono plurime fonti di violenza, sia proveniente da agenti privati che istituzionali, tali da integrare una situazione di violenza generale ed indiscriminata rilevante ex art. 14 lett. c), d.lgs. 251/2007. Tra i vari principi espressi nell’ampia pronuncia, merita di essere evidenziato quello secondo cui la ricostruzione della vicenda alla base della richiesta di protezione può essere completata anche in sede giurisdizionale rispetto ad elementi non emersi davanti alla Commissione territoriale (cfr. Cass. 8399/2014). Affermazione importante soprattutto nel nuovo giudizio introdotto dal d.l. 13/2017 (l. n. 46/2017), che prevede il diritto all’udienza solo in determinate ipotesi, tra le quali la necessità di valutare elementi nuovi non esaminati in sede amministrativa.
Importante anche il principio espresso nella pronuncia secondo cui non è onere del richiedente qualificare la forma di protezione richiesta, dovendo essa essere inquadrata giuridicamente dall’autorità deputata all’esame (cfr. Cass. 7333/2015).
In termini analoghi, sempre la Corte d’appello di Trento, che con sent. 11.1.2018 n. 18 ha riconosciuto la protezione sussidiaria a richiedente proveniente dal Delta State della Nigeria.
 
Art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007
Con sentenza n. 229/2018, la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto credibile il racconto di un ricorrente, militante del partito UKPNP (Unione del Kashmir partito nazionale del popolo), che, proprio in ragione di tale militanza, era stato arrestato e torturato per quattro giorni (riuscendo ad uscire dalla prigione solo grazie alla manifestazione organizzata dal suo partito). Il giudice di secondo grado, dopo aver disposto la traduzione di tutti i documenti prodotti dal ricorrente – valutati non autentici dal Tribunale – ha ritenuto che, anche alla luce degli scontri tra movimenti indipendentisti Kashmiri e forze di Polizia (confermati dalle fonti internazionali), sussistessero fondati motivi per ritenere che nel Paese d’origine avrebbe corso il rischio di subire un grave danno ovvero di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano degradante.
 
Con decreto del 31.1.2018, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad una donna fuggita dal Camerun a causa delle minacce e violenze subite da parte di un gruppo criminale privato che, dopo aver perpetrato un omicidio al quale aveva assistito il marito della ricorrente (il quale era entrato in un programma di protezione testimoni), aveva poi minacciato e aggredito la ricorrente per conoscere il luogo nel quale si nascondeva il di lei marito. La pronuncia in esame si sofferma sui requisiti che consentono di ritenere effettiva la protezione offerta dalle autorità statuali contro un grave danno perpetrato da un agente di persecuzione privato. In particolare, il giudice meneghino ricorda come la valutazione per la determinazione dell’esistenza o inesistenza di una protezione effettiva vada condotta in due fasi, con riferimento: alla valutazione sulla carenza o insufficienza sistematica di protezione da parte dello Stato; all’esistenza, in caso di sufficiente protezione dello Stato, fornita in via generale, di circostanze personali del ricorrente che richiedano una valutazione particolare dell’effettività della detta protezione.
 
Questioni processuali
Valutazione di credibilità
La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4095/2018, ha cassato la decisione della Corte d’Appello che – decidendo sul ricorso di un ricorrente di religione cristiana che aveva riferito di aver vissuto a Benin City fino alla morte dei genitori, uccisi dai musulmani di Boko Haram, e di essersi poi trasferito ad Abuja, nell’abitazione di un amico, a sua volta ucciso dai terroristi – non aveva spiegato le ragioni per le quali il racconto era stato ritento vago e non credibile e non aveva indicato i profili di contraddizione del racconto. Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha affermato che la mera affermazione secondo la quale le violenze per motivi religiosi riguardavano un'area del paese diversa da quella da cui egli proveniva, non si confronta con la dichiarazione del richiedente la protezione di avere vanamente cercato di fuggire per trovare riparo in altra zona all'interno del paese.
 
Competenza
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7813/2018, ha statuito che, in tema di competenza dell’organo giurisdizionale che la legge individui per relationem con riferimento al giudice del capoluogo di distretto di Corte d'appello, è irrilevante che la stessa Corte si presenti come articolata in sezioni distaccate. Il capoluogo, pertanto, e non la sede della sezione, costituisce il solo criterio di individuazione dell’organo giurisdizionale competente. In merito alla competenza a decidere i ricorsi, secondo la disciplina di cui all’art. 19, co. 2, d.lgs 25/2008, antecedente alla riforma, la Suprema Corte ha chiarito che il tribunale in composizione monocratica sedente nel capoluogo del distretto della Corte d’appello, ove ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato o ove ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto, deve essere individuato non nella sede della sezione distaccata della Corte d’appello ove si trovi il centro, ma il giudice sedente nel capoluogo del distretto della medesima Corte d’appello.
 
Fissazione dell’udienza in assenza di videoregistrazione ed audizione del ricorrente
Il Tribunale di Milano, con decreto del 20.2,2018 , in ossequio ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia, nella sentenza Sacko Moussa, ha ritenuto non necessario disporre una nuova audizione del ricorrente, già ascoltato nella fase amministrativa, in ragione del fatto che la decisione del ricorso con esame completo ed ex nunc non richiedeva, sulla base di quanto emerso dal verbale di audizione e di quanto contenuto nel ricorso introduttivo, l’approfondimento di ulteriori temi di indagine o il chiarimento di contraddizioni su elementi fondamentali del racconto, attraverso la rinnovazione dell’audizione.
In merito al disposto dei commi 10 e 11 dell’art. 35bis – relativi ai casi nei quali il giudice fissa l’udienza, ma non necessariamente l’audizione – il tribunale meneghino, dopo aver ricordato come in assenza di mezzi di videoregistrazione le dette indicazioni non possono ritenersi applicabili, ha chiarito come le stesse sono prive di automatismo, ricordando come la regola fondamentale che deve guidare il giudice nella scelta relativa alla fissazione dell’udienza (come affermato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza e come previsto in generale dal comma 10) sia da rinvenire nella necessità di acquisire ulteriori elementi necessari per la decisione, in ossequio al dovere di cooperazione.
 
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 23.10.2017 , rigettando le censure della difesa, ha affermato che la mancata audizione del richiedente asilo – le cui dichiarazioni sono raccolte nel verbale trasmesso al giudicante - non integra, sul piano formale, violazione delle disposizioni di legge poste a garanzia del diritto di difesa, posto che i co. 10 e 11 dell’art 35bis non contemplano l’obbligatorietà dell’audizione. A sostegno dell’interpretazione proposta ha evidenziato: che la giurisprudenza comunitaria aveva chiarito che il diritto ad essere ascoltato non si configura come diritto assoluto e che non è necessaria un’udienza pubblica; che l’omissione dell’udienza risponde anche all’esigenza di prendere una decisione in tempi rapidi, se ad essa si può pervenire attraverso un esame documentale adeguato e completo.
 
Rito applicabile alle controversie relative alla domanda di protezione umanitaria
Secondo il Tribunale di Genova (decreto del 7.3.2018), la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto al Tribunale la sola protezione umanitaria deve essere trattata con rito ordinario, atteso che l’art. 35 (cui l’art. 35bis fa espresso riferimento) si riferisce solo al riconoscimento dello status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria. Dopo il deposito del ricorso ex art. 35bis c.p.c., il Presidente ha disposto il mutamento del rito, rimettendo la causa al giudice relatore per provvedere ai sensi dell’art. 281quater c.p.c. e ss.
La differenziazione dei riti applicabili alle domande di protezione internazionale ed alle domande di protezione umanitaria è sostenuta anche dal Tribunale di Caltanissetta (6) che afferma che i ricorsi finalizzati al riconoscimento della sola protezione umanitaria debbano essere trattati con il rito sommario di cognizione (decreto del 25.9.2017).
 
A conclusioni opposte giungono il Tribunale di Palermo (decreto 21.2.2018) , il Tribunale di Torino (decreto del 24.10.2017) e il Tribunale di Milano (21.2.2018) che ritenendo la situazione giuridica soggettiva sottesa alla domanda di protezione umanitaria riconducibile alla categoria dei diritti fondamentali, garantiti dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 CEDU, da assoggettare allo speciale regime probatorio proprio delle cause di protezione internazionale, proponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, concludono affermando che l’impianto normativo impone una trattazione unitaria davanti alla sezione specializzata in composizione collegiale anche delle domande dirette ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da tale premessa, i Tribunali sopra indicati fanno discendere la necessità di disporre il mutamento del rito (delle domande volte ad ottenere la protezione umanitaria, in seguito al diniego della Commissione, introdotte con rito ordinario o con rito sommario di cognizione), nonché l’opportunità di riunire i c.d. doppi ricorsi introdotti per chiedere la protezione internazionale (ai sensi dell’art. 35bis c.p.c.) e la protezione umanitaria (ai sensi dell’art. 702bis c.p.c.).
 
Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego
La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 18737/2017, confermata dalle successive Cass. 699/2018 e 9357/2018) ha chiarito che – atteso che la sospensione del provvedimento impugnato era disposta non con provvedimento giudiziale, ma direttamente prevista dalla legge (art. 19, co. 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. c) del d.lgs. 142/2015) –, deve ritenersi che l’effetto sospensivo cessi solo con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce l’intero giudizio.
Con ordinanza n. 9166 del 2018, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ricorrente, proveniente dal Ghana, che aveva impugnato la decisione del Tribunale di Napoli di non sospendere l’efficacia esecutiva della decisione di diniego della Commissione Territoriale. La Cassazione ha precisato che l’inammissibilità del ricorso discende dalla natura non decisoria dell’ordinanza impugnata, avverso la quale il ricorrente avrebbe potuto reiterare la domanda di sospensione, sulla base di elementi diversi.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 816/2018, richiamando il disposto dell’art. 46 della Direttiva procedure e la legislazione nazionale prevista dall’ordinamento italiano – che riconoscono al richiedente asilo il diritto di permanere sul territorio dello Stato investito della domanda di protezione solo nella fase amministrativa e nella fase giurisdizionale relativa al primo grado di giudizio –, ha affermato che non viene assicurato un effetto sospensivo automatico agli effetti della decisione di diniego emessa dal Tribunale in caso di presentazione del ricorso in appello avverso il rigetto delle domande da parte del giudice di primo grado.
Il Tribunale di Genova (decreto del 16.3.2018) ha accolto la richiesta di sospensione cautelare degli effetti della decisione di rigetto della domanda proposta da un richiedente protezione, ravvisando nel pericolo di immediata espulsione del ricorrente ragioni di «giustizia sostanziale», assorbenti rispetto ad una rigorosa valutazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
Anche il Tribunale di Bologna (decreto del 14.3.2018) – chiamato a decidere sulla richiesta di sospensione del provvedimento che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari – ha ritenuto ravvisabile sia il fumus boni iuris (in ragione delle lesioni e maltrattamenti subiti sia nel paese d’origine che in Libia), sia il pericolo di danni irreparabili ravvisabili nell’avviso di allontanamento dal territorio nazionale, contenuto nel provvedimento impugnato e nelle conseguenze pregiudizievoli dallo stesso derivanti.
 
Gli effetti della decisione di manifesta infondatezza della decisione assunta dalla Commissione territoriale di Bologna sono stati sospesi dal Tribunale di Bologna che, accogliendo il ricorso proposto dal ricorrente, ha ritenuto sussistenti gravi e circostanziate ragioni sulla base delle dichiarazioni rese innanzi alla CT, che evidenziano una condizione di estrema insicurezza (non solo dal punto di vista economico) del Paese d’origine e di gravi e reiterate violazioni dei diritti umani fondamentali e delle libertà incomprimibili. In merito al periculum in mora, il Giudice ha considerato che, in seguito alla decisione assunta dalla Commissione, il Prefetto aveva emesso un decreto di espulsione (cui era seguito un ordine di allontanamento emesso dal Questore) e che, a prescindere dai possibili rimedi impugnatori avverso detti provvedimenti, la semplice emissione del provvedimento di espulsione avrebbe determinato la fuoriuscita dello straniero dal sistema di accoglienza predisposto per i richiedenti asilo con grave e inevitabile nocumento per la salute, la sicurezza e l’integrità fisica del giovanissimo ricorrente.
 
Dovere di cooperazione istruttoria e necessità di aggiornamento della valutazione relativa alla sussistenza del rischio
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9427/18 ha cassato la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto la domanda di una donna nigeriana, irregolarmente presente in Itali da sedici anni e a lungo detenuta in carcere, atteso che, come dalla stessa dichiarata al momento dell’audizione, aveva lasciato il proprio paese d’origine alla ricerca di migliori condizioni di vita. La Suprema Corte ha ribadito che «il bisogno di protezione internazionale può sorgere anche in un momento successivo rispetto alla partenza del richiedente dal proprio Paese, tanto per ragioni oggettive (avvenimenti) quanto per ragioni soggettive (attività svolte dal richiedente)». È pertanto escluso, ammonisce la Corte, che la sussistenza di un «rischio effettivo di subire un danno grave» (presupposto della protezione sussidiaria ex art. 2, lett. g), d.lgs. 251/2007) venga accertata esclusivamente alla stregua della situazione oggettiva e della condizione personale del richiedente come cristallizzate al momento della sua partenza.
 
LA PROTEZIONE UMANITARIA
 
Con sentenza n. 4455/2018 la Corte di cassazione è intervenuta per offrire un inquadramento sistematico della natura e dei presupposti della protezione umanitaria, riconoscibile nell’ambito del generale sistema della protezione internazionale, ovverosia quando la Commissione territoriale non rinviene i presupposti di una delle due forme di tutela previste dal d.lgs. 251/2007, ma rinvia al questore ai sensi dell’art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008, per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 TU, d.lgs. 286/98. Norma, quest’ultima, che la Corte definisce di salvaguardia dell’intero sistema, ribadendo che essa completa, attuandolo, il precetto costituzionale di cui all’art. 10, co. 3 della Costituzione.
La Cassazione era chiamata a decidere sulla rilevanza giuridica del livello di integrazione sociale e lavorativa in Italia di un richiedente protezione internazionale ai fini del riconoscimento a suo favore della protezione umanitaria, ritenuta tale dalla Corte d’appello di Bari (sent. 15.12.2016, n. 1238) in relazione, anche, alla compromissione dei diritti umani nel Paese di appartenenza del richiedente (nello specifico, il Gambia); decisione impugnata dal Ministero dell’interno, che da un lato contestava la sufficienza dell’integrazione sociale e dall’altra sosteneva la necessità che la compromissione dei diritti umani nel Paese di appartenenza dovesse essere supportata dal collegamento con uno specifico individuale rischio per il richiedente.
Il Giudice di legittimità ha dato ragione al Ministero ma non perché irrilevante il grado di integrazione raggiunto in Italia, né per una astratta necessità di individualizzazione del rischio, bensì affermando la necessità di un giudizio comparativo concreto tra l’attuale nuova condizione soggettiva del richiedente ed il rischio di violazione dei diritti umani in caso di suo rimpatrio, dovendo valutare se «risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (pag. 10).
Diritti umani fondamentali e loro effettività, qui e nel Paese di origine, quali parametri imprescindibili per il riconoscimento della tutela umanitaria, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico. La Corte, dunque, dà effettivo rilievo all’integrazione sociale avvenuta in Italia, di fatto spostando l’attenzione dalle ragioni per le quali il richiedente ha lasciato il Paese di origine all’attuale condizione soggettiva in Italia, rispetto a cui effettuare la comparazione.
In questo modo viene superata, sostanzialmente, la giurisprudenza della stessa Cassazione secondo cui la credibilità delle dichiarazioni del richiedente assume rilievo anche in relazione alla protezione umanitaria (Cass. 26641/2016), proseguendo, invece, nel solco di quel più consistente ed articolato orientamento secondo cui la protezione umanitaria è svincolata dai requisiti della protezione maggiore, in quanto i suoi presupposti sono un catalogo aperto che non dipendono da una diminuzione dei primi (Cass. civ. n. 26566/2013; n. 15466/2014, n. 21903/2015; n. 23604/2017).
Ragionamento logico e coerente con la natura della tutela in questione, ancorata alla verifica dell’esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, che in qualche misura spostano l’attenzione dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale.
Questo non significa riconoscere automaticamente la tutela umanitaria in ragione dell’accertata esistenza di detti obblighi, ma ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, va effettuato quel giudizio comparativo prognostico di cui s’è detto, trovando spazio, in quel momento, l’esame della condizione attuale del richiedente in relazione alla possibilità che il rimpatrio determini una lesione di quei diritti fondamentali.
Una svolta davvero notevole nella ricostruzione dei presupposti per il riconoscimento di questa protezione, che può lasciarsi alle spalle quella giurisprudenza restrittiva che ha escluso la rilevanza di elementi quali la salute, l’instabilità nel Paese di origine, la povertà, l’integrazione sociale.
In questi termini, la sentenza n. 4455/2018 inserisce a pieno titolo la protezione umanitaria nell’ambito dei diritti umani fondamentali, di cui rappresenta lo strumento di tutela concreta e in tal senso è significativo il richiamo, quale fondamento dell’istituto in questione, all’art. 2 della Costituzione, ovverosia al diritto ad una vita dignitosa che nel rispetto dell’effettività dei diritti fondamentali trova la sua imprescindibile attuazione.
Importante è pure il richiamo operato nella sentenza all’art. 8 della CEDU, inteso sia come diritto alla rispetto della vita familiare che alla vita privata, cioè svincolata dall’esistenza di legami familiari, con attenzione, dunque, rivolta all’effettivo inserimento della persona nella comunità sociale del Paese di approdo.
La Corte ricorda, infine, che anche per la protezione umanitaria vi è il dovere di cooperazione dell’autorità competente all’esame della domanda.
 
Sintomatica di una difformità di orientamento giurisprudenziale dello stesso giudice di legittimità che, c’è da augurarsi, sia superata dalla sentenza n. 4455/2018, l’ordinanza n. 2767/2018 della Corte di cassazione (sostanzialmente contestuale alla sentenza 4455), ha un approccio ben diverso e, pur nella sinteticità che la caratterizza, si discosta dai principi di questa, non affrontando la complessità dell’istituto e le sue radici costituzionali ed internazionali.
La vicenda che ha dato origine alla controversia riguardava il timore manifestato da un richiedente asilo del Gambia di essere lapidato o fustigato per avere avuto una relazione, lui musulmano, con una donna cristiana rimasta incinta. La Corte esclude la fondatezza del rischio di danno grave perché la Sharia prevede(rebbe) detti trattamenti solo per relazioni adulterine tra persone coniugate, non essendo peraltro vietato il matrimonio tra un uomo musulmano e una donna cristiana, lasciando intendere che il richiedente avrebbe potuto trovare nel matrimonio la soluzione al suo timore. A parte ogni considerazione sulla certezza con cui vengono espresse tali affermazioni, che contrastano con quanto si può apprendere anche con semplice ricerca di fonti di informazione (Relazioni extra-matrimoniali nella religione islamica, a cura https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/relazioni-extra-matrimoniali-nella-religione-islamica/ Non è affatto scontato che la fustigazione venga attuata nei confronti delle sole persone coniugate, così come è diffuso questo trattamento nei confronti degli uomini) e non considerano che per il matrimonio tra musulmano/a e cristiano/a, quest’ultima/o è obbligata/o alla conversione all’islam, l’aspetto su cui è utile porre l’attenzione riguarda l’esclusione, pronunciata nell’ordinanza in esame, della tutela umanitaria perché «il carattere strettamente privato della vicenda non integra i presupposti della protezione umanitaria». Affermazione che si pone in contrasto con altre pronunce della Corte di cassazione, secondo cui questa residuale forma di tutela presuppone e sottende differenti criteri di valutazione rispetto a quelli afferenti la protezione internazionale, in quanto i fatti che possono indurre a ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, co. 6 TU immigrazione possono essere diversi oppure i medesimi posti a base della richiesta di protezione internazionale, in entrambi i casi con valutazione specifica corrispondente alla diversa tutela (Cass. n. 21903/2015; Cass. 23604/2017). Diversità che non traspare affatto in questa pronuncia.
L’ordinanza, inoltre, sembra dimenticare che la vigente normativa in materia di protezione internazionale è totalmente indifferente alla natura privata o pubblica della vicenda, ponendo invece attenzione alla qualifica pubblica o privata degli agenti della persecuzione o del danno grave (artt. 5 e 6, d.lgs. 251/2007) e richiedendo, nel secondo caso, di verificare se lo Stato sia in grado di proteggere i propri cittadini dalle quelle minacce. Verifica che, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 251/2007 deve riguardare una protezione «effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure».
In questo senso, del resto, si è espressa in più occasioni lo stesso Giudice di legittimità (Cass. civ. n. 25873/2013 - Cass. 563/2013 - Cass. n. 26887/13 - Cass. 15466/2014 - Cass. n. 15192/2015 - Cass. civ. 23604/2017: Cass. n. 3758/2018).
 
Con sentenza n. 566/2018 la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da un richiedente asilo del Pakistan, proveniente dalla regione del Punjab, relativamente alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, rispetto a tutte le tre ipotesi di cui all’art. 14, d.lgs. 251/2007. La vicenda riguardava una relazione extramatrimoniale tra il richiedente asilo e una donna sposata, con violenza perpetrata dal marito. La Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 14 lett. a), d.lgs. 251/2007 perché dal 2006 è stata abrogata la pena di morte per l’adulterio, oggi punito con la pena di 5 anni di detenzione e una multa. Il Giudice d’appello ha escluso anche l’esistenza di una violenza indiscriminata nel Punjab (art. 14 lett. c), indicando varie fonti di informazione che attesterebbero che il Paese è stabile e il suo sistema giudiziario in grado di affrontare le istanze di giustizia dei cittadini.
La Corte ha, tuttavia, riconosciuto al richiedente la protezione umanitaria in ragione dell’integrazione sociale e lavorativa in Italia, comparata con la perdita del lavoro in Pakistan per effetto della vicenda narrata, oltre che per il rischio di vendetta da parte del marito della donna con cui era fuggito. È stata, dunque, data rilevanza alla vicenda privata ed alle conseguenze della stessa in caso di rimpatrio, nonché alla integrazione compiuta in Italia, così attuando i principi espressi dalla sentenza n. 4455/2018 della Corte di cassazione, espressamente richiamata nella pronuncia in esame.
 
Con sentenza n. 1090/2018 la Corte d’appello di Bologna   ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente del Mali, proveniente dalla regione di Kayes, che aveva posto a base della richiesta di protezione una vicenda collegata a questioni private, la cui narrazione anche la Corte ha ritenuto generica e comunque non avendo il richiedente dimostrato di avere chiesto la protezione alle autorità del proprio Paese. Tuttavia, la tutela umanitaria è stata riconosciuta in ragione della accertata grave insicurezza del Paese ed anche della specifica zona di Kayes, come descritta da precise fonti di informazione citate nella sentenza.
Nell’occasione, la Corte felsinea ha rigettato un’eccezione proposta dal Ministero dell’interno, secondo cui rileverebbe l’incerta identità del richiedente stante l’assenza di documenti di identità provenienti dal Paese di origine, in quanto eccezione sollevata per la prima volta in appello e pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
 
Il Tribunale di Brescia con ordinanza 16.1.2018 (RG.14904 /2017 )  ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente del Bangladesh in collegamento con il rischio di violenza a cui sarebbe esposto in caso di rientro nel Paese, avendo contratto un grave debito con creditori usurai ed avendo già subito violenze per l’impossibilità di ripianarlo. Debito resosi necessario per ricostruire l’abitazione distrutta da un’alluvione e per provvedere al sostentamento della famiglia, in condizione di grave povertà, nonché alle necessità sanitarie della madre malata. Ricostruito il sistema del debito in Bangladesh e del rischio schiavitù che ne deriva, escludendo che la necessità di ripagare il debito usuraio rappresenti mera “ragione economica” della migrazione, il Giudice ha rinvenuto in questa specifica condizione i presupposti per la tutela umanitaria.
 
Con ordinanza 9.2.2018 (RG. 12138/2017) il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente del Bangladesh che aveva contratto un forte debito che non era più stato in grado di ripianare, ponendo l’accento sull’intero percorso migratorio affrontato, in particolare sulla permanenza in Libia ed anche sull’effettiva integrazione in Italia. La pronuncia segue altre dello stesso Tribunale che danno rilievo al transito in Libia e al trattamento violento e lesivo dei diritti umani ivi subito, tale da integrare spesso una condizione di schiavitù. Valutazione che il Tribunale ligure opera in analogia con un principio espresso dall’UNHCR secondo cui il fatto di avere già subito gravi violenze «di cui si sta ancora subendo il trauma», consente di rinvenire le serie ragioni umanitarie per accordare una protezione, anche se può ragionevolmente escludersi una reiterazione delle violenze.
 
Con ordinanza 17.2.2018 (RG. 14046/2016) il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente della Nigeria proveniente dall’Edo State, dopo un’ampia disamina (non frequente nelle decisioni di merito e in parte neppure in quelle di legittimità) della natura e dei presupposti della tutela ex art. 5, co. 6 TU 286/98. La vicenda riguardava un richiedente nigeriano che dichiarava di essere minacciato da una setta/congregazione in ritorsione alla morte di un membro provocata dalla reazione del padre ad un’ennesima aggressione criminale. Il Tribunale non ha ritenuto credibile il timore sia per alcune contraddizioni sulla setta, sia perché non provato il collegamento tra questa e la morte della madre (con cui era fuggito) per armi da fuoco. Circostanza, quest’ultima, supportata da certificazione medica prodotta in giudizio, che ha fatto ritenere al Giudice provati i fatti ma, come detto, non il timore. In sede di giudizio è stata anche allegata l’intervenuta morte del padre, successivamente all’esodo dalla Nigeria.
Dopo avere escluso la sussistenza dei presupposti sia del rifugio politico (per mancata allegazione di uno dei fattori di persecuzione) che della protezione sussidiaria (per inverosimiglianza del timore e difetto di prova del rischio attuale di danno grave individuale, ex art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007 ed anche ex lett. c) pur essendo l’Edo State caratterizzato da forte insicurezza ma non da violenza indiscriminata), il Tribunale ha esaminato i presupposti per il riconoscimento, in via gradata, della protezione umanitaria, rivenendolo sia in relazione alla specifica condizione soggettiva del richiedente, sia per la generale insicurezza che caratterizza la Nigeria così come l’Edo State e Benin City che ne è la capitale.
Il Giudice fiorentino muove il ragionamento escludendo l’ammissibilità della autonoma domanda d’asilo ex art. 10, co. 3 della Costituzione, aderendo al consolidato (ad oggi) orientamento della Cassazione secondo cui la norma costituzionale è interamente attuata attraverso la protezione umanitaria, norma di salvaguardia dell’intero sistema della protezione internazionale, in cui i beni protetti non sono inferiori, quanto a natura fondamentale, di quelli afferenti la protezione maggiore ma rispondono ad esigenze diverse quando la lesione dei diritti fondamentali è il derivato di differenti cause, non tipicizzate né tipicizzabili.
Secondo il Tribunale, infatti, «Sono pur sempre i diritti fondamentali della persona umana (in questo senso va inteso il riferimento costituzionale alle libertà democratiche contenuto nell’art. 10 comma 3 della Cost) a meritare una protezione tale da impedire allo Stato l’esercizio del potere di rimpatrio dello straniero», anche se le fonti della minaccia sono diverse da quelle tipiche della protezione internazionale, dovendo coprire situazioni non prevedibili a priori.
Inoltre, nella pronuncia in esame si afferma che la protezione umanitaria va oltre il bisogno di protezione espresso dall’art. 19, TU 286/98 «per collocarsi su un diverso piano teorico e pratico, dato che l’art. 10 comma 3 Cost., nel prevedere la protezione dello straniero al quale sia impedito, nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana non delimita le fonti della minaccia della lesione delle libertà democratiche» (pag. 11) e pertanto «Quella costituzionale (art. 10 comma 3) è dunque una clausola generale aperta che il costituente prima, il legislatore ordinario poi, hanno consegnato all’attività interpretativa ed applicativa in primo luogo dei decisori amministrativi ed in ultima istanza dei giudici, nella consapevolezza che la minaccia ai diritti umani può assumere ed ha assunto nella storia dell’umanità forme impreviste ed imprevedibili» (ivi).
Pari natura, dunque, dei diritti protetti, differendo solo la fonte delle minacce e il Tribunale giunge ad un concetto ampio di vulnerabilità, definito «esposizione al rischio di grave sacrificio dei diritti umani per ragioni diverse da quelle tipizzate dalla protezione di fonte sovranazionale», uscendo, in tal modo, dagli stretti confini dell’elencazione dei soggetti vulnerabili contenuta nella vigente normativa (art. 17, d.lgs 142/2015, ad esempio, che rischia di produrre un effetto di esclusione di coloro che non vi appartengono), per arrivare ad una definizione in cui la vulnerabilità coincide con la condizione soggettiva di chi necessità di protezione in relazione ai diritti fondamentali, senza esclusione. In questi termini, «Non è la povertà o l’analfabetismo o la giovane età il bene protetto dalla norma. E dunque non sono queste le ragioni del riconoscimento della protezione umanitaria. Ma queste, come altre condizioni umane, possono rilevare sulla condizione di vulnerabilità dell’individuo in un determinato contesto» (pag. 14). Ed è a quel contesto che il Tribunale di Firenze guarda, anticipando lo sguardo che offrirà la Cassazione nella sentenza n. 4455/2018; infatti, così afferma «Perciò è necessario valutare da cosa ed in quale condizioni il richiedente è fuggito dal paese e cosa troverebbe in caso di rientro forzato dal punto di vista della possibilità di esercitare il nucleo essenziale dei suoi diritti come persona».
Nel caso esaminato il richiedente era fuggito da Benin City in Edo State e in quel contesto il Tribunale ha riconosciuto la protezione umanitaria, tenendo conto dell’assenza di legami familiari in Nigeria, dello sradicamento sociale in cui si troverebbe sospinto in un contesto sociale caratterizzato da forte violenza criminale e da grave insicurezza.
 
Con ordinanza 16.2.2018 (RG. 1522/2017) il Tribunale dell’Aquila ha riconosciuto ad un richiedente protezione internazionale del Bangladesh la protezione umanitaria. Egli era stato costretto a lasciare il Paese a causa della perdita della terra coltivata dalla famiglia, unica fonte di sostentamento alimentare, a causa delle ripetute alluvioni che caratterizzano quel territorio e avendo contratto un importante debito per emigrare al fine di trovare i mezzi di sussistenza necessari per la famiglia. Dopo avere escluso il riconoscimento della protezione internazionale, il Tribunale riconosce quella umanitaria affermando che «il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame» è un diritto umano inviolabile ed obbligo internazionale (Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966), che trova preciso riferimento anche negli artt. 2 e 32 della Costituzione. Diritto il cui accertamento il Giudice ha effettato in riferimento a precise fonti di informazione sul Bangladesh.
 
Con ordinanza 16/27.2.2018 (RG. 63536/2017) il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente proveniente dalla Nigeria e dall’Edo State, dopo avere escluso la protezione maggiore per insussistenza dei presupposti di legge. La domanda muoveva dal racconto di maltrattamenti subiti ad opera della matrigna (che lo costringeva a rubare) e umiliazioni da parte della comunità di appartenenza per il suo comportamento, circostanze ritenute, per l’appunto, estranee alla protezione internazionale. Tuttavia, il Tribunale, dopo avere ricostruito l’impianto giuridico della protezione umanitaria, ha rinvenuto i presupposti ex art. 5, co. 6, TU 286/98 sia in riferimento alla situazione generale di grave compromissione dei diritti umani in detto Paese, accertata attraverso ampie e specifiche fonti di informazione ed interessante vari settori della vita sociale e delle istituzioni, sia in relazione all’assenza di legami familiari del giovane in caso di rientro in Nigeria, che lo esporrebbe ad una peculiare condizione di vulnerabilità. Condizione che il Tribunale ravvisa già sussistente anche in conseguenza del periodo di permanenza in Libia e delle violenze ivi subite.
 
Con ordinanza 6.3.2018 (RG. 2155 / 2017) il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente del Pakistan, proveniente dal Punjab, dopo avere escluso sia la credibilità delle sue dichiarazioni che l’esistenza in quel territorio di una violenza generalizzata ed indiscriminata. Tuttavia, il Giudice triestino ha rinvenuto i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in collegamento all’integrazione lavorativa dimostrata in Italia, in quanto «Il diritto umano al lavoro va considerato come requisito di dignità dell’essere umano e come tale va tutelato in base agli obblighi costituzionali», ex artt. 35 e 36 Cost.
 
Con ordinanza 18.3.2018 (23512/2017) il Tribunale di Milano ha riconosciuto la protezione umanitaria a richiedente del Ghana, fuggito dal Paese dopo una vicenda privata, dando rilievo alla giovane età al momento dell’esodo, alla assenza di legami familiari nel Paese e al buon inserimento sociale e lavorativo conseguito in Italia.
 
Con ordinanza 19.3.2018 (RG. 8915/2017) il Tribunale di Bari ha esaminato la richiesta di una donna nigeriana del Delta State che aveva posto a base della domanda il timore collegato alla persecuzione indiretta per il ruolo politico del fratello. Il Tribunale ha escluso la protezione internazionale ritenendo non credibili le sue dichiarazioni ma riconoscendole la protezione umanitaria in ragione della criticità dovuta alla insicurezza che comunque caratterizza la zona di provenienza, come accertata in varie fonti di informazione e rilevando anche il transito in Libia ove è nota la condizione delle donne nigeriane («vittima di violenze, stupri, abusi e soprusi che lo Stato nigeriano non debella»), oltre che la condizione di sradicamento che avrebbe in caso di ritorno in Nigeria, in età giovane, priva di riferimenti familiari e di radicamento sociale e lavorativo.
 
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 29.4.2018 RG. 9550/2015 ha riconosciuto a richiedente del Burkina Faso la protezione umanitaria in ragione delle sua condizioni di salute (affetto da TBC), pur non avendo qualificato credibili le sue dichiarazioni ed avendo comunque escluso la sussistenza di una situazione nel Paese integranti i presupposti per una delle forme di protezione maggiore. Invece, in applicazione dei principi giurisprudenziali che rinvengono nella tutela umanitaria natura e presupposti diversi dalla protezione internazionale, ha dato rilievo alle condizioni di salute del richiedente, che necessita di cure sanitarie per gestire la tubercolosi polmonare ed ossea in corso ed evitare il reiterarsi della stessa, rappresentando quella necessità un obbligo costituzionale (art. 32 Cost.).
 
I PROVVEDIMENTI EX REGOLAMENTO n. 604/2013 DUBLINO III
Con sentenza 25 gennaio 2018, causa C‑360/16, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso su varie questioni pregiudiziali rinviate dalla Corte federale tedesca all’esito di un lungo e complesso procedimento giudiziario, instauratosi relativamente ad una decisione di rinvio dalla Germania all’Italia di un richiedente protezione internazionale siriano arrivato in Italia, da qui spostatosi in Germania, rinviato in Italia ai sensi del Regolamento Dublino dopo avere subito il rigetto dell’impugnazione avverso detto provvedimento, di nuovo spostatosi illegalmente in Germania ove ha presentato impugnazione avverso la prima decisione, ottenendo l’annullamento del rinvio, decisione poi annullata dalla Corte federale tedesca.
Le questioni sottoposte all’esame della Corte UE riguardavano, principalmente, se la competenza si radichi definitivamente al momento del trasferimento, irrilevanti gli avvenimenti successivi alla decisione giurisdizionale relativa al provvedimento di rinvio o se si debba tener conto di sviluppi successivi; quali siano le conseguenze in caso di nuova richiesta di presa in carico, dopo che il richiedente ha subito un rigetto della domanda di protezione nel Paese di rinvio, in particolare se si possa operare il nuovo trasferimento senza seguire l’ordinaria procedura; 
La Corte di giustizia ha esaminato la disciplina contenuta nel Regolamento n. 604/2013 ed evidenziato, in primo luogo, che essa contiene l’obbligo di garantire un ricorso effettivo per il richiedente asilo destinatario di una decisione di rinvio in altro Paese UE ritenuto competente all’esame della domanda di protezione. Effettività che comporta che «il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive alla adozione della decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, qualora la loro presa in considerazione sia determinante per la corretta applicazione dello stesso regolamento (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 44)».
La Corte afferma, dunque, la rilevanza delle circostanze successive sia alla decisione giudiziale che all’avvenuto trasferimento ed anche che l’esecuzione del trasferimento non radica definitivamente la competenza, che può essere messa in discussione se la decisione venga successivamente annullata o intervengano, nelle more, circostanze previste dal Regolamento che modificano i criteri di competenza (ad esempio, per decorso del termine trimestrale di allontanamento dal territorio UE, prima di presentare nuova domanda di asilo, ex art. 19, par. 2 Regol. 604/2013).
Il Giudice di Lussemburgo, inoltre, afferma che vada seguita l’ordinaria procedura anche per la ripresa in carico, a seguito di nuovo ingresso irregolare nello Stato membro non competente, in quanto «l’articolo 24 del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale nella quale un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova domanda introdotta presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest’ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico e non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta procedura».
La Corte precisa che la richiesta di ripresa in carico deve rispettare i termini previsti dall’art. 24 del Regolamento (2 mesi dalla risposta all’interpello ad Eurodac o 3 mesi se la notizia proviene da altre prove) e che «gli stessi non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro richiedente abbia avuto conoscenza del rientro della persona interessata nel proprio territorio». Precisa, altresì, che il decorso dei predetti termini radica la competenza dello Stato membro in cui si trova il richiedente, al quale deve essere consentito presentare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale. La Corte afferma, inoltre, che se in tale ipotesi il richiedente non presenta domanda di protezione internazionale, lo Stato membro può attivare la procedura di ripresa in carico.
Infine, la Corte di giustizia nega che la pendenza di un ricorso avverso la decisione di rigetto di riconoscimento della protezione internazionale in uno Stato membro equivalga a presentazione di nuova domanda.
 
Con sentenza n. 8044/2018 delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha risolto il regolamento di giurisdizione sollevato da un richiedente il riconoscimento della protezione internazionale nei cui confronti l’Unità Dublino del Ministero dell’interno aveva emesso un provvedimento di rinvio a Malta, essendo il Paese in cui egli aveva per primo presentato domanda di protezione. Adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento di detto provvedimento, questi aveva declinato la propria giurisdizione, ciò che aveva indotto l’interessato a proporre il regolamento davanti alla Corte di cassazione.
La decisione delle Sezioni Unite è stata nel senso di riconoscere la giurisdizione ordinaria anche per i provvedimenti cd. Dublino, con i quali l’Italia si dichiara incompetente all’esame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale secondo i criteri previsti dal reg n. 604/2013. Decisione che, conforme al più recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5738/2015), riguarda i giudizi precedenti la riforma attuata con il d.l. 13/2017 (conv. con mod. in l. 46/2017), giacché con questa è stata espressamente attribuita la giurisdizione al Giudice ordinario e nello specifico alle sezioni specializzate del Tribunale.
Nella sentenza qui all’esame la Corte di cassazione muove dall’analisi della natura giuridica della condizione soggettiva del richiedente asilo anche nella fase relativa alla determinazione dello Stato competente all’esame e dopo avere ricostruito la specifica disciplina, ovverosia i criteri di determinazione della competenza ex Regolamento Dublino, afferma che la fase ad essa inerente «non [è] un diverso e autonomo procedimento, bensì una fase, necessariamente preliminare, all’interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale». Secondo la Corte, con la manifestazione della volontà della persona di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale si origina un unitario procedimento, distinto per fasi, tra le quali anche quella afferente l’individuazione dello Stato competente all’esame e ciò che attrae ogni segmento procedurale nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa è la natura, unica ed unitaria, di diritto soggettivo del bisogno di protezione e perciò della situazione giuridica soggettiva del richiedente asilo, comprensiva anche della protezione umanitaria (Cass. SU 19393/2009).
La Corte evidenzia che la decisione sulla competenza, ovverosia al trasferimento in altro Stato UE, sottende una valutazione relativa anche alle procedure ed al sistema di accoglienza nel Paese di rinvio, oltre che alla verifica che sia evitato il rischio di trattamenti inumani e degradanti, ovverosia una «valutazione del tutto analoga a quella che l'amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice ordinario sono chiamati a svolgere rispetto ai provvedimenti di respingimento ed espulsione ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/1998, e che indubbiamente incide su un diritto fondamentale dell'individuo incondizionatamente tutelato a livello normativo interno e internazionale».
In buona sostanza, anche nella fase relativa all’individuazione dello Stato competente ad esaminare il bisogno di protezione sono effettuate valutazioni che riguardano il diritto fondamentale alla protezione internazionale (comprensiva anche di quella umanitaria) e pertanto la giurisdizione non può che essere attribuita al Giudice ordinario, non potendo ammettersi che in quella specifica fase la situazione giuridica soggettiva del richiedente sia degradata a mero interesse legittimo.
 
Con ordinanza 22.1.2018 il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento con cui l’Unità Dublino del Ministero dell’interno aveva disposto il rinvio in Svizzera di un richiedente protezione internazionale afghano, il quale lamentava il rischio di aggravamento del suo stato di salute in caso di trasferimento in detto Paese. In Italia, infatti, stava seguendo una specifica terapia per curare la depressione timica che lo affliggeva, causata «da vissuti drammatici e minacciosi legati alla sua storia personale», legata alla preoccupazione per i familiari lontani e alla “instabilità esistenziale” in cui versava. Il Tribunale di Roma, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE C-578/16 PPU), secondo cui il rischio di aggravamento della salute del richiedente a causa del trasferimento o di sua prolungata sospensione rappresentano trattamento inumano e degradante, ha rinvenuto siffatto rischio nel caso di specie, annullando pertanto il provvedimento di rinvio dell’Unità Dublino. La pronuncia è interessante anche perché, ancor prima della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8044/2018, ha dichiarato sussistente la giurisdizione ordinaria pur trattandosi di un provvedimento antecedente la riforma del d.l. 13/2017 (l. 46/2017) e dunque non espressamente compreso nella giurisdizione ordinaria.
 

LE MISURE DI ACCOGLIENZA

Le due pronunce che seguono confermano l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e quello concorde della Corte di cassazione, secondo cui l’effetto sospensivo della proposizione del ricorso, avverso la decisione negativa della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, si estende all’intero giudizio che, nel re-gime antecedente la riforma del d.l. 13/2017 (legge 4/2017 cd. Orlando-Minniti), riguardava i tre gradi di giudizio.
Dopo detta riforma l’effetto sospensivo ex lege (ad eccezione dei casi tassativamente previsti dall’art. 35-bis, co. 3 d.lgs. 25/2008) è limitato al solo primo (e unico) grado di merito, cioè davanti al Tribunale sezioni specia-lizzate, mentre nel caso di proposizione del ricorso davanti alla Corte di cassazione è necessario presentare specifica istanza di sospensione al Tri-bunale, ex art 35bis, co. 13, d.lgs. 25/2008. Previsione che desta forte per-plessità, tenuto conto che il giudice di merito che ha già ritenuto infondato il ricorso è chiamato a decidere sulla sospensione degli effetti di un provvedimento di cui ha già confermato la fondatezza. Il rischio è di una grave lesione del diritto di difesa e dell’effettività del ricorso.
Le due pronunce – che arrivano alla medesima statuizione circa l’effetto sospensivo ante riforma – meritano attenzione anche per la parte relativa alla giurisdizione. Se, infatti, il Tar Sardegna non si pone il problema, dunque confermando la giurisdizione amministrativa, il Tribunale di Venezia afferma la giurisdizione ordinaria e nello specifico delle sezioni specializ-zate, ritenendo l’attrazione in essa per ragioni di connessione con il giudizio pendente per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’art. 3, co. 3 d.l. 13/2017.
Si tratta di una delle prime applicazioni di detta previsione, che rende il sistema più razionale ed omogeneo quanto a giurisdizione e si pone nel solco della tendenza che, come si è visto nella parte della Rassegna relativa ai provvedimenti cd. Dublino, ha trovato recente conferma anche da parte della Corte di cassazione.
 
Con sentenza n. 158/2018 il Tribunale amministrativo per la Sardegna ha annullato il provvedimento con cui la prefettura di Oristano aveva revo-cato le misure di accoglienza ad un richiedente protezione internazionale che, proposto ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale, si era visto respinto il ricorso davanti al Tribunale e proposto appello (pendente) davanti alla Corte d’appello di Cagliari. La prefettura aveva ritenuto cessato l’effetto sospensivo ex art. 19 d.lgs. 150/2011 dopo il rigetto di 1^ grado, in forza di circolari del Ministero dell’interno, ma il Tar ha annullato il provvedimento ritenendo irrilevanti le circolari ministeriali e affermando che, nel giudizio soggetto alla disciplina antecedente la riforma di cui al d.l. 13/2017 (legge 6/2017), l’effetto sospensivo della proposizione del ricorso permane per l’intero giudizio, fino al passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale e pertanto per i tre gradi di giudi-zio (Cass. 18737/2017).
Il Tar ha censurato anche l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge 241/90 e s.m. (cfr. Tar Brescia n. 496/2017); afferma-zione importante perché la violazione procedimentale ha comportato la lesione del diritto di difesa dell’interessato e l’adozione di un provvedi-mento illegittimo.

Con ordinanza 20.4.2018 (RG. 1623/2018) il Tribunale di Venezia ha deciso una controversia in cui ad un richiedente protezione internazionale erano state revocate le misure di accoglienza in una struttura pubblica, do-po il rigetto della domanda di protezione in sede amministrativa e nei due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’appello), pendente il ricorso per Cassazione. Secondo l’Amministrazione dell’interno, l’effetto sospensivo della proposizione del ricorso avverso la decisione negativa della Commis-sione territoriale cesserebbe con il rigetto dell’appello, dovendo, in tal ca-so, chiedersi alla Corte d’appello la sospensione ex art. 373 c.p.c. nelle more del giudizio di Cassazione.
Il Tribunale di Venezia, adito da richiedente con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha accolto la richiesta, affermando innanzitutto la competenza del Tribunale, sezioni specializzate per l’immigrazione, per ragioni di connessione con la controversia afferente la protezione internazionale, ai sensi dell’art. 3, co. 3, d.l. 13/2017. Secondo il Giudice, infatti, «il diritto alla permanenza in strutture di accoglienza regolato dall’art. 14, d.lgs. n. 142/2015, pur essendo diverso da quello all’ottenimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, è strettamente correlato e dipendente dall’esito del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale».
Quanto al diritto alla permanenza nelle strutture di accoglienza durante il giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, dopo avere richiamato le disposizioni europee (artt. 9, 31-33, 46 dir. 2013/32/UE) e ricostruita la successione della normativa nazionale (originario art. 35, d.lgs. 25/2008, art. 19, d.lgs. 150/2011, nuovo art. 35-bis, d.lgs. 25/2008) e precisato che il giudizio afferente la protezione internazionale ha avuto inizio prima della riforma ex d.l. 13/2017, il Tribunale veneziano afferma che l’effetto sospensivo della proposizione del ricorso perdura per l’intero giudizio comprensivo dei tre gradi, vale a dire fino al passaggio in giudica-to della decisione, richiamando sul punto le pronunce della Corte di cassa-zione (Cass. n. 18737/2017; n. 699/2018) e di vari giudici di merito.
Il Tribunale precisa, altresì, che nel ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto per ripristinare le misure di accoglienza, non trova spazio alcuna valutazione nel merito della controversia relativa alla protezione interna-zionale (devoluta ad altro giudice), dovendosi considerare il solo pregiudi-zio derivante dall’allontanamento dalla struttura di accoglienza e il danno prodotto per l’assenza di misure previste dall’art. 14 d.lgs. 142/205.
Parimenti è estraneo al giudizio afferente l’accoglienza ogni considerazione relativa al rischio di rimpatrio (che secondo l’Amministrazione dello Stato era insussistente), in quanto escluso dalla sospensione ex lege a seguito della proposizione del ricorso contro la decisione negativa della Commissione territoriale.
In conclusione del giudizio, il Tribunale di Venezia ha ordinato all’Amministrazione dell’interno di ripristinare le misure di accoglienza.
 
La pronuncia che segue conferma la legittimità di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ad un richiedente asilo sorpreso a fare accattonaggio. Secondo il Tar Liguria tale comportamento legittima la revoca delle misure perché quel comportamento crea allarme sociale.
Decisione che lascia perplessi, perché pare sottendere un giudizio più poli-tico che giuridico, introducendo nel concetto di «violazione grave o ripetu-ta delle regole delle strutture» di cui all’art. 23, d.lgs. 142/2015 comportamenti estranei alla vita comunitaria all’interno delle strutture, dando rilevanza, invece, ai comportamenti sociali. Dal testo della sentenza pare evincersi che l’accattonaggio abbia riguardato un singolo episodio (si parla di una sanzione della polizia municipale), che fa escludere la sussistenza dei presupposti di legge che parlano di «grave e reiterata violazione». Inoltre non si comprende se l’ente di gestione della struttura di accoglienza abbia comunicato l’avvio del procedimento all’interessato prima di adotta-re il provvedimento restrittivo, né è dato sapere da quanto tempo il richie-dente permaneva nella struttura in attesa di una decisione definitiva sulla sua domanda di protezione internazionale e quale fosse il suo status giuridico.
La decisione è inquietante perché lascia intendere che il regolamento spe-cifico della struttura di accoglienza preveda il divieto di accattonaggio, ciò che dimostra l’irrazionalità di un sistema quale quello attuale italiano in cui non solo le misure di accoglienza sono del tutto inadeguate rispetto ai bisogni e non rispettose delle previsioni europee, ma lasciano spazio a re-golamentazioni discrezionali della vita comunitaria, diverse a seconda del-la struttura e della prefettura, fino ad estendersi ai comportamenti sociali esterni alla vita comunitaria della struttura. Non pare affatto che tutto que-sto sia conforme nemmeno alla previsione dell’art. 23 d.lgs. 142/2015 né a quelle della direttiva 2013/33/UE.
 
Con sentenza n. 871/2017 il Tribunale amministrativo per la Liguria ha rigettato il ricorso proposto da un richiedente protezione internazionale che aveva subito la revoca delle misure di accoglienza perché sanzionato dalla polizia municipale per accattonaggio. Il giudice amministrativo ha ritenuto irrilevante l’errato riferimento normativo contenuto nel provvedimento (qualificato vizio formale), sussistente la motivazione per relationem con il verbale di polizia municipale che detto comportamento aveva sanzionato, evidenziato che il regolamento della struttura prevedeva il divieto di accattonaggio ed era stata data “particolare enfasi” ad esso, concludendo che quel comportamento è «di gravità idonea a ingenerare situazioni di tensione e di conflittualità con la popolazione residente».

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