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Fascicolo 2, Luglio 2018


«Riflettere sull’immigrazione, in fondo, significa interrogare lo Stato, i suoi fondamenti, i suoi meccanismi interni di strutturazione e di funzionamento. Interrogare lo Stato in questo modo, mediante l’immigrazione, significa in ultima analisi “denaturalizzare”, per così dire, ciò che viene considerato “naturale” e “ristoricizzare” lo Stato o ciò che nello Stato sembra colpito da amnesia, cioè significa ricordare le condizioni sociali e storiche della sua genesi. La “naturalizzazione” dello Stato, come la percepiamo in noi stessi, opera come se lo Stato fosse un dato immediato, come se fosse un oggetto dato di per sé, per natura, cioè eterno, affrancato da ogni determinazione esterna, indipendente da ogni considerazione storica, indipendente dalla storia e dalla propria storia, da cui si preferisce separarlo per sempre, anche se non si smette di elaborare e di raccontare questa storia. L’immigrazione – ed è questo il motivo per cui essa disturba – costringe a smascherare lo Stato, a smascherare il modo in cui lo pensiamo e in cui pensa se stesso».

(A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, prefazione di P. Bourdieu, ed. it. a cura di S. Palidda, Milano, Raffaello Cortina, 2002).

Osservatorio italiano

Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
 
Riforma della disciplina dell’ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari
Il decreto legislativo 11.5.2018 n. 71 (pubblicato in G.U. Serie Gen. n. 141 del 20.06.2018) recepisce la direttiva UE 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’1.5.2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.
La direttiva (UE) 2016/801 fonde in un’unica, in parte modificata, disciplina l’oggetto di due distinte direttive: la direttiva 2004/114/CE (relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato) e la direttiva 2005/71/CE (relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica). La direttiva mira a rimediare ad alcune carenze concernenti i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l’accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi e la mobilità all’interno dei Paesi dell’Unione europea. Suo intento è stato approntare un quadro giuridico unitario per le diverse categorie di cittadini di Paesi terzi che giungono nell’Unione a fini di studi e formazione, nell’auspicio di rendere l’Unione europea polo di attrazione per la ricerca e l’innovazione e agevolare una modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa.
In tale prospettiva, la direttiva stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, applicabili ai cittadini di Paesi terzi e ai loro familiari che si recano nell’UE per motivi di studio, ricerca, volontariato, programmi di scambio di alunni e progetti educativi, facilitando altresì la loro mobilità all’interno degli Stati membri.
In estrema sintesi, la direttiva si prefigge di ottimizzare i seguenti elementi: durata della permanenza, garanzie procedurali, aspetti burocratici, accesso al mercato del lavoro. La direttiva ha alcuni obiettivi:
1) disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell’UE per i motivi previsti nel titolo della direttiva;
2) apre l’UE ai cittadini dei Paesi terzi a fini di ricerca, in modo che diventi un polo di attrazione per la ricerca e l’innovazione;
3) favorisce la mobilità all’interno dell’Unione (anche quella tra uno Stato membro e l’altro) dei familiari dei cittadini di Paesi terzi che svolgano attività di ricerca nell’Unione;
4) equipara i dottorandi ai ricercatori;
5) estende le disposizioni della direttiva anche agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l’ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti;
6) prevede una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici o privati, per gli istituti di istruzione superiore e per tutte le altre categorie di enti ospitanti che vogliano accogliere ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti o volontari di Paesi terzi;
7) riduce gli oneri amministrativi connessi alla mobilità dei ricercatori e degli studenti in vari Stati membri prevedendo, a tal fine, un programma specifico di mobilità con norme autonome relative all’ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione iniziale;
8) facilita l’accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi;
9) assicura ai destinatari un insieme minimo di diritti, compreso l’accesso a beni e servizi;
10) mette a disposizione del pubblico informazioni adeguate sugli enti ospitanti approvati e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini della direttiva.
L’attuazione della direttiva è effettuata mediante un’ampia modifica delle norme del Testo unico delle leggi sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) che disciplinano l’ingresso e soggiorno per volontariato (art. 27-bis), per ricerca (art. 27-ter), per studio (artt. 39 e 39-bis). Del Testo unico è inoltre abrogato l’art. 22, co. 11-bis, che aveva ad oggetto un profilo (il prolungamento del permesso di soggiorno oltre la conclusione del percorso formativo) ora riformulato in un nuovo art. 39-bis-1 che concerne una nuova fattispecie di permesso di soggiorno, per ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti (in attuazione dell’art. 25 della direttiva).
Il decreto legislativo si compone di 4 articoli, illustrati come segue dalla relazione del Governo.
L’art. l del d.lgs. contiene disposizioni modificative del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, TU immigrazione, e si compone di 7 commi.
Il comma 1, la lett. a), punto 1), apportando modifiche all’art. 5. co. 3, lett. c), d.lgs. 286/1998 completa l’ambito dei corsi erogati dagli istituti di insegnamento e dagli istituti di istruzione superiore secondo la normativa vigente, la cui frequenza legittima il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. Attraverso la suddetta estensione, si aderisce alla nozione di studente prevista dalla direttiva europea all’art. 3, par. 3).
Nel successivo punto 2) della stessa lett. a) si sostituisce il riferimento attuale all’art. 22, co. 11-bis d.lgs. n. 286/1998 (abrogato dal medesimo decreto legislativo) con la nuova norma di cui all’art. 39-ter d.lgs. n. 286/1998, il quale consente allo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario, ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, di ottenere un’estensione del permesso di soggiorno per un massimo di dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa.
Il comma 2, prevede l’abrogazione dell’attuale art. 22, co. 11 bis d.lgs. n. 286/1998, il quale consente allo straniero che sia possesso di un titolo di dottorato o del master universitario, ovvero della laurea triennale o della laurea specialistica conseguiti in Italia, di chiedere, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’abrogazione di tale disposizione è giustificata dalla introduzione, all’art. l, co. 6, del nuovo d.lgs., di una specifica previsione in tema di permesso di soggiorno per ricerca di lavoro o imprenditorialità degli studenti, il citato art. 39-bis.l.
Il comma 3 novella l’art. 27-bis del d.lgs. n. 286/1998.
In particolare, la lett. a), che incide sui commi l e 2 del citato art. 27-bis, individua, ai sensi del d.lgs. 3.7.2017, n. 117 (Codice Terzo Settore), le modalità per la determinazione del contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale. A tal fine, rimette la suddetta determinazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.
Conformemente alla lettera della direttiva UE n. 2016/801, la norma, inoltre, stabilisce diversi limiti di età per i cittadini per la partecipazione ad un programma, di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale.
Sono altresì riportati i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta previsto per l’ingresso di tale categoria di cittadini stranieri, in linea con la direttiva UE n. 2016/801, in particolare: l’appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale, quali indicate nel medesimo comma; la stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l’organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale nella quale devono essere specificate le attività assegnate al volontario e le modalità di svolgimento delle stesse, le risorse per provvedere alle spese di viaggio, vitto, alloggio, dello straniero, nonché quelle per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; l’indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana; la previsione di una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all’attività di volontariato; la previsione di copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno.
La lett. b) del medesimo comma prevede altresì che il nulla osta sia rilasciato dallo Sportello unico entro quarantacinque giorni.
La lett. c) disciplina inoltre i casi in cui il nulla osta è rifiutato ovvero, se già rilasciato, può essere revocato: quando non sussistono i requisiti e le condizioni previsti per l’ingresso, la documentazione presentata è stata falsificata o ottenuta in maniera fraudolenta, l’organizzazione o l’ente non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili, o è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. Le decisioni di revoca del nulla osta sono adottate caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità.
La lett. d) modifica il comma 5 dell’art. 27-bis prevedendo al primo periodo che sia compiuta la dichiarazione di presenza allo Sportello unico che ha rilasciato il nulla osta entro otto giorni dall’ingresso in Italia, ai fini dell’espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del Testo unico. Il permesso di soggiorno, inoltre, recante la dicitura «volontario», è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all’art. 5, co. 8 del Testo unico, entro quarantacinque giorni dall’espletamento delle formalità presso lo Sportello unico, per la durata del programma di volontariato o comunque di norma per un periodo non superiore ad un anno.
La lett. e) introduce un nuovo comma 5-bis che prevede i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato qualora sia stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto o se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal Testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi dell’art. 27-bis.
È inserito, con la lett. t) dopo il comma 6, il nuovo comma 6-bis, che specifica che la documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 27-bis sono fornite in lingua italiana.
Il comma 4 incide, novellandola in modo sostanziale, sulla norma di cui all’art. 27-ter d.lgs. n. 286/1998.
In particolare, la lett. a), allineandosi alla previsione di cui all’art. 3, par. 2), della direttiva europea, la quale espressamente richiama il titolo di «dottorato», si limita ad integrare la definizione di ricercatore con il riferimento ai cittadini stranieri titolari di un titolo di dottorato. Viene confermata la scelta già effettuata in occasione dell’attuazione della precedente regolamentazione europea di non prevedere quote di ingresso e quella di selezionare gli istituti di ricerca che possono accogliere i ricercatori stranieri attraverso l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La lett. b) conformemente all’art. 2, par. 2), della direttiva europea, elenca le categorie di stranieri esclusi dall’ambito di applicazione della presente regolamentazione, ossia coloro che soggiornano nel territorio nazionale per motivi di protezione temporanea o umanitaria, i beneficiari di protezione internazionale e coloro che ne hanno fatto richiesta e sono in attesa di una decisione, i familiari stranieri di cittadini dell’Unione europea, i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i lavoratori altamente qualificati, i dipendenti in tirocinio che fanno ingresso nell’ambito di un trasferimento intrasocietario, i destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
La lett. c), conformemente all’art. 8, par. 2), della direttiva europea, specifica che l’obbligo dell’istituto di ricerca che accoglie il ricercatore di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore fio a sei mesi dopo la cessazione della convenzione di accoglienza, già previsto dalle norme vigenti, cessa quando al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per cercare un lavoro o avviare un’attività di impresa previsto dalla lett. p) del medesimo comma.
La lett. d), in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10, parr. 2) e 3), della direttiva europea, prevede i contenuti della convenzione di accoglienza tra ricercatore e istituto di ricerca. L’istituto valuta l’oggetto, la durata stimata della ricerca e i titoli del ricercatore e accerta la sussistenza delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse economiche messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, e reca le informazioni sulla eventuale mobilità del ricercatore in altri Stati membri UE, ove già nota, nonché sulla polizza sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari ovvero prevede l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale.
La lett. e) dà attuazione alla previsione contenuta nell’art. 7, par. 3), della direttiva europea specificando che la valutazione delle risorse economiche messe a disposizione del ricercatore è effettuata caso per caso, tenendo presente, come parametro di riferimento, il doppio dell’importo dell'assegno sociale.
La lett. f), attuando le previsioni di cui agli artt. 7, parr. l), 5) e 6), 8, parr. l) e 3), e 34, par. 2), della direttiva europea, disciplina le modalità di ingresso in Italia del ricercatore attraverso la richiesta di nullaosta all’ingresso presentata dall’istituto di ricerca allo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base al luogo in cui si svolge la ricerca. Tali modalità sono analoghe a quelle attualmente previste: sono tuttavia ridotti i tempi per il rilascio del nulla osta (da sessanta a trenta giorni), così come per il rilascio del permesso di soggiorno (da sessanta a trenta giorni) previsto dalla successiva lett. l) del decreto legislativo.
Alla richiesta di nulla osta, che indica gli estremi del passaporto valido o documento equipollente del ricercatore, è allegato l’attestato di iscrizione dell’istituto di ricerca all’elenco tenuto dal Ministero dell’istruzione e copia autentica della convenzione da cui risultano tutti gli altri elementi di conoscenza occorrenti, come specificato alla lett. d) del decreto legislativo.
Sulla richiesta è acquisito il parere della questura sulla sussistenza di motivi ostativi all’ingresso del ricercatore in quanto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale ai sensi dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998.
La lett. g), in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 34, par. 3), della direttiva europea, specifica che, in caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l’istituto di ricerca è invitato ad integrarla e il termine per il rilascio del nullaosta è sospeso. Sono disciplinati inoltre i casi in cui il nulla osta è rifiutato ovvero, se già rilasciato, può essere revocato: quando non sussistono i requisiti e le condizioni previsti per l’ingresso, la documentazione presentata è stata falsificata o ottenuta in maniera fraudolenta, l’istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato, l’istituto di ricerca è stato sanzionato per lavoro non dichiarato o non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di diritti dei lavoratori, di previdenza sociale. Le decisioni di revoca del nulla osta per cause addebitabili all’istituto di ricerca sono adottate caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità.
La lett. h), in conformità all’art. 10, parr. 5) e 6), della direttiva europea, stabilisce che, in presenza di cause che rendono impossibile l’esecuzione della convenzione già stipulata, l’istituto di ricerca informa lo Sportello unico ai fini delle conseguenti decisioni in merito al rilascio del nulla osta.
La lett. i) prevede che il lavoratore, una volta entrato nel territorio nazionale si rechi presso lo Sportello unico per le formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno.
La lett. l) adegua la normativa vigente alle previsioni di cui agli artt. 17, parr. l) e 3), 18, par. l), e 34, par. 2), della direttiva europea, prevedendo che il permesso di soggiorno, rilasciato dal questore in formato elettronico secondo il regolamento europeo 1030/2002, avrà durata pari a quella del programma di ricerca e recherà un riferimento ai programmi dell’Unione europea o multilaterali comprendenti misure di mobilità, ove il ricercatore faccia ingresso sulla base di tali programmi.
La lett. m), in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 della direttiva europea, individua i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato per mancanza delle condizioni di ingresso e di soggiorno accertate successivamente al rilascio del nulla osta o alla consegna del permesso di soggiorno.
La lett. n) attua le norme contenute agli artt. 26, 27, par. 3), e 30, della direttiva europea, disciplinando il ricongiungimento dei familiari dei ricercatori, alle stesse condizioni previste per gli altri stranieri. Quanto alle deroghe alla direttiva 2003/86/Ce relativa ai ricongiungimenti familiari previste per i familiari dei ricercatori dall’art. 26 della direttiva, si precisa che esse non richiedono disposizioni ad hoc in quanto si tratta di previsioni facoltative della citata direttiva 2003/86 non recepite nell’ordinamento nazionale, salvo la necessità di prevedere espressamente che il diritto al ricongiungimento è riconosciuto al ricercatore indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare previsto dalle disposizioni vigenti (art. 29, co. 8 d.lgs. n. 286/1998) è già in linea con il termine previsto dall’art. 26 della direttiva. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito del ricercatore si applica lo stesso termine previsto per la decisione sulla richiesta di ingresso del ricercatore. Ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella del permesso di soggiorno del ricercatore.
La lett. o), allineandosi all’art. 7, par. 4), della direttiva europea, contiene una disposizione di coordinamento della previsione, già vigente, sulla possibilità di applicare le disposizioni europee sull’ingresso per ricerca anche ai ricercatori già regolarmente presenti ad altro titolo nel territorio nazionale con le esclusioni previste espressamente dalla direttiva 801/2016.
La lett. p), in linea con la disposizione di cui all’art. 25, parr. l) e 2) della direttiva europea, introduce per i ricercatori stranieri la possibilità, una volta completata l’attività di ricerca per cui hanno fatto ingresso, di ottenere un nuovo permesso di soggiorno per cercare un’occupazione o avviare un’attività d’impresa coerente con l’attività di ricerca completata, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale. Il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato, in tal caso, per la stessa durata. A tal fine, è stata inserita la previsione della necessaria dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 14.9.2015, n. 150, da parte del ricercatore che, completata l’attività di ricerca, voglia ottenere un permesso di soggiorno per cercare occupazione. Si prevede, pertanto, che il ricercatore debba fornire idonea documentazione di conferma del completamento dell’attività di ricerca svolta, rilasciata dall’istituto di ricerca e che la stessa possa essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, laddove non sia immediatamente disponibile. Si è indicato il periodo non inferiore a nove mesi e non superiore a dodici mesi, in conformità a quanto previsto dall’art. 22, co. 11, del d.lgs. n. 286/98. Il permesso in questione è revocato se ottenuto presentando documentazione contraffatta o comunque quando, anche prima della sua scadenza vengono a mancare i requisiti previsti dal Testo unico in materia di immigrazione per il soggiorno nel territorio nazionale.
La procedura prevista dall’art. 19 del d.lgs. 150/2015 – rubricato «Stato di disoccupazione» – consente a tutti coloro che sono privi di impiego e che intendono impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro di ricevere servizi e misure di politica attiva del lavoro, da parte dei servizi, pubblici e privati, per l’impiego. Le disposizione normativa in analisi, peraltro, riprendono e aggiornano, con un adattamento anche terminologico, all’attuale quadro normativa in materia di politiche attive del lavoro, la formulazione già prevista dall’art. 22, co. 11 e 11 bis, del d.lgs. 286/1998, in tema di «iscrizione nelle liste di collocamento» e di iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7.7.2000, n. 442. Alla luce dell’attuale disciplina normativa, difatti, tramite il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, le persone in cerca di occupazione sono inserite nelle banche dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, che dialoga con i nodi di coordinamento regionali, per la successiva erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro. La logica «inclusiva e di servizio» in parola risponde anche alle previsioni di cui allea convenzione OIL n. 122/1964, sulla politica dell’impiego, in cui si fa espresso riferimento all’impegno degli Stati di formulare e applicare, come obbiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
La lett. q), recependo le norme di cui agli artt. 23 e 27, par. 2), della direttiva europea, sopprime la limitazione prevista dalle norme vigenti alla possibilità di insegnamento riconosciuta ai ricercatori stranieri, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Tale possibilità non è vincolata infatti allo specifico progetto di ricerca ed estesa anche ai ricercatori provenienti, per mobilità di breve o lunga durata, da un altro Stato membro UE.
La lett. r), in linea con l’art. 32, par. 4), lett. b), della direttiva europea, prevede l’obbligo di riammettere, senza formalità, nel territorio nazionale il ricercatore titolare di un permesso «per ricerca» rilasciato dall’Italia su richiesta di un altro Stato membro che si oppone alla mobilità di breve durata del medesimo ricercatore nel proprio territorio ovvero revoca un’autorizzazione per mobilità di lunga durata. L’obbligo permane anche se il permesso di soggiorno rilasciato dall’Italia è scaduto o è stato revocato. In tal caso, nei confronti dello stranierò rientrato nel territorio nazionale saranno adottati i provvedimenti previsti dal Testo unico in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica e, in particolare, ove il permesso di soggiorno sia stato revocato, sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Viene definita altresì la mobilità di breve (periodi non superiori a 180 giorni in un arco temporale di 360) e di lunga durata (periodi superiori a 180 giorni).
La lett. s) recepisce le previsioni di cui agli artt. 17, par. 4), 27, par. l), 28, parr. da l) a 9), 29 e 30, della direttiva europea e disciplina le condizioni e le modalità dell’esercizio del diritto di mobilità di breve e di lunga durata nel territorio nazionale del ricercatore titolare di un’autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro, e eventualmente dei suoi familiari.
Per quanto concerne la mobilità di breve durata, si prevede che l’istituto di ricerca che accoglie il ricercatore in Italia notifichi allo Sportello unico per l’immigrazione competente l’intenzione del ricercatore di svolgere una parte della sua attività di ricerca in Italia. La comunicazione dell’istituto di ricerca dovrà specificare gli estremi del passaporto o documento equipollente del ricercatore e dei familiari che eventualmente entreranno con lui ed allegare l’attestato di iscrizione dell’istituto di ricerca nell’elenco del Ministero dell’istruzione copia dell’autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro, della convenzione di accoglienza del ricercatore con l’istituto di ricerca del primo Stato membro e la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti per il ricercatore e eventualmente per i suoi familiari. Il ricercatore potrà fare ingresso nel territorio nazionale anche subito dopo che è stata effettuata la comunicazione, tuttavia lo Sportello unico per l’immigrazione, acquisito anche il parere della questura, potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istituto di ricerca, comunicare all’istituto di ricerca, alla questura e al primo Stato membro, che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore per mancanza delle condizioni per l’esercizio del diritto di mobilità, per motivi di sicurezza, perché sono stati presentati documenti contraffatti.
Al ricercatore e ai suoi familiari non sono rilasciati permessi di soggiorno e in caso di opposizione, se già entrati nel territorio nazionale, dovranno lasciarlo e rientrare nel primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore e i suoi familiari effettueranno una dichiarazione di presenza alla questura competente.
Per periodi di mobilità di lunga durata, invece, si prevede una procedura analoga a quella prevista per il ricercatore che entra in Italia come primo Stato membro, con il rilascio di un nullaosta all’ingresso richiesto allo Sportello unico competente da parte dell’istituto di ricerca che lo accoglie e la stipula di una convenzione con tale istituto. Se il ricercatore è già presente in Italia per aver esercitato il diritto di mobilità di breve durata, la richiesta di nulla osta alla mobilità di lunga durata dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di mobilità di breve durata. Il nulla osta potrà essere rifiutato, oltre che negli stessi casi in cui può essere negato l’ingresso in Italia come primo Stato membro, anche nel caso in cui sia scaduta l’autorizzazione al soggiorno rilasciata dal primo Stato membro in cui il ricercatore ha fatto ingresso.
Al ricercatore che entra in Italia per un periodo di mobilità di lunga durata è rilasciato un permesso di soggiorno per mobilità. Purché non sia superato il periodo di mobilità di breve durata e sempre che sia ancora valida l’autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro, il ricercatore potrà svolgere attività di ricerca nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno per mobilità.
Con la lett. t) si modifica la rubrica dell’art. 27-ter al fine di allinearla alla nuova disciplina contenuta nella disposizione.
Il comma 5, nelle lettere a), b), c), d) e t), reca modifiche all’art. 39. Tale disposizione, con riferimento ai commi da l, 2, 3 e 5, viene adeguata alle prescrizioni della direttiva europea attraverso il riferimento all’intera offerta formativa riconducibile agli istituti di insegnamento superiore. Pertanto disciplina l’accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore (es. corsi universitari, corsi erogati dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, corsi di mediatori linguistici). Si armonizza così la previsione nazionale alla normativa nazionale di settore vigente e alla nozione di «studente» e di «istituto di istruzione superiore» prevista dalla direttiva agli artt. 3, parr. 3) e 13), e 11 della direttiva europea.
Con la lett. e) del comma 5, si sostituiscono i commi 4-bis e 4-ter dell’art. 39 del d.lgs. n. 286/1998, dando attuazione alle previsioni della direttiva concernenti la mobilità degli studenti.
In particolare, la disposizione di cui al comma 4-bis consente agli studenti titolari di un’autorizzazione al soggiorno rilasciata da un altro Stato membro UE, che beneficiano di un programma dell’Unione o multilaterale comprendenti misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione, di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto, soggiornandovi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione al soggiorno, senza dover richiedere un permesso di soggiorno, ma presentando una dichiarazione di presenza. Quando lo studente proviene da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen, al momento della dichiarazione di presenza dovrà esibire oltre all’autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro anche la documentazione relativa al programma o all’accordo di cui si tratta. Si è valutato, quindi, non necessario ricorrere alla procedura di notifica preventiva del suo ingresso, poiché il cittadino straniero fa ingresso sulla base di un programma o di un accordo che prevede già la mobilità tra gli Stati membri interessati.
La disposizione di cui al comma 4-ter prevede invece che gli studenti stranieri che non beneficiano dei programmi e degli accordi di cui al precedente comma 4-bis e che fanno ingresso nel territorio nazionale per svolgervi una parte dei propri studi dovranno richiedere un permesso di soggiorno allegando la documentazione proveniente dalle autorità accademiche dello Stato membro da cui proviene che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare a quello già svolto.
Inoltre la modifica contenuta al punto l e 2) della lett. t) si rende necessaria la fine di consentire, allo straniero che sia in possesso, tra gli altri, del titolo di studio «di scuola secondaria» conseguito in Italia, di accedere ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizioni con gli studenti italiani
La disposizione di cui al punto 3) della stessa lett. t) si limita ad aggiornare la definizione dei permessi di soggiorno contemplati dalla norma alla legislazione sopravvenuta in materia di permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e di permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale.
La lett. g) del medesimo comma prevede che il permesso di soggiorno è rilasciato agli studenti in formato elettronico e ha durata pari a quella del corso di studio prescelto, secondo le disposizioni dell’art. 5, co. 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998 (capoverso comma 5-bis).
E’ inoltre specificato che il permesso di soggiorno dello straniero che usufruisce di misure di mobilità negli altri Stati membri UE, sulla base di un programma dell’Unione o multilaterale ovvero di un accordo tra due o più istituti di istruzione, reca un riferimento a tali programmi o accordi. Il medesimo studente straniero è riammesso, senza formalità nel territorio nazionale ove un altro Stato membro si opponga all’esercizio del diritto di mobilità nel suo territorio (capoverso comma 5-ter).
In tal caso, nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale saranno adottati i provvedimenti previsti dal Testo unico in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica e, in particolare, ove il permesso di soggiorno sia stato revocato, sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione.
Le disposizioni successive individuano, conformemente alla direttiva europea, i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato ovvero è revocato: quando il permesso è stato ottenuto in maniera fraudolenta o falsificato, quando lo straniero non soddisfa le condizioni generali per l’ingresso ed il soggiorno previste dal d.lgs. n. 286/1998, quando il cittadino straniero soggiorna per fini diversi da quelli per i quali il permesso è stato rilasciato (capoverso comma 5-quater).·Sono infine elencate le categorie di stranieri che, secondo la direttiva che si recepisce, sono escluse dalla presente regolamentazione (capoverso comma 5-quinquies).
Non è stata accolta la possibilità, prevista dalla direttiva europea, di stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, dei cittadini stranieri ai fini di collocamento alla pari (previste all’art. 16 della direttiva europea), sia per il carattere facoltativo delle disposizioni di cui agli artt. l, lett. a), secondo periodo, e 2, par. 1), della stessa direttiva, sia per l’avvenuta ratifica, con legge 18.5.1973, n. 304, dell’Accordo del Consiglio europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24.11.1969, la quale dà piena ed intera esecuzione all’Accordo medesimo nell’ordinamento italiano e contiene, peraltro, disposizioni di miglior favore rispetto al citato art. 16 della direttiva europea. A tale Accordo può aderire qualunque Stato terzo (e non solo gli Stati facenti parte del Consiglio d’Europa).
Il comma 6, attraverso le lettere a), b) e c), reca modifiche alla rubrica e al comma l dell’art. 39-bis d.lgs. n. 286/1998.
In particolare, attraverso le lettere a), e b) punti 1 e 2 reca modifiche alla rubrica e al comma l dell’art. 39-bis e chiarisce, in attuazione dell’art. 3, par. 3, e dell’art. 11 della direttiva che l’ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito anche ai fini della frequenza dei percorsi erogati dagli istituti tecnici superiori (ITS) e dagli istituti tecnici di formazione superiore (IFTS), nonché per la frequenza dei tirocini curriculari presso le citate istituzioni di cui al d.p.c.m. 25.1.2008 (ITS e IFTS).
La norma recepisce gli artt. 3, par. 5, e 13, della direttiva europea riconducendo i tirocini curriculari, nell’ambito della nozione ampia di «tirocinante» fissata dall’art. 3 della direttiva e comunque differenziandoli dai tirocini extracurriculari, stante la riconducibilità, del programma di formazione seguito, al programma di studi finalizzato al conseguimento del titolo di istruzione superiore o al titolo di studio superiore già conseguito la norma attiene alla fruizione di un’offerta formativa diversa da quella delle istituzioni scolastiche (scuole secondarie di secondo grado), e pertanto ricade nel livello di istruzione terziaria, non soggetto all’obbligo scolastico: da ciò discende che non comporta, dunque, l’obbligo di accogliere le iscrizioni e di formare nuove classi qualora le domande di iscrizione non dovessero essere soddisfatte nell’ambito delle classi istituite secondo i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Circa i tirocini curriculari si specifica che la mancata soggezione dei suddetti tirocini al contingentamento triennale, non genera oneri finanziari aggiuntivi in quanto, nell’ambito della convenzione prevista all’art. 39 bis, co. l-bis, d.lgs. 286/98, come introdotto dall’art. l, co. 6, lett. c) del decreto, sono definite le risorse messe a disposizione per i richiedenti, per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno e la stipula di una polizza assicurativa per malattia. Si tratta dunque di risorse il cui reperimento è demandato alla convenzione trilaterale stipulata tra l’istituzione formativa invitante, l’ente ospitante e il tirocinante sicché i soggetti pubblici coinvolti, non potranno che accogliere tirocinanti nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione, ove le convenzioni dovessero comportare impegni di carattere finanziario a loro carico.
Il punto 2) della lett. b) riporta la previsione del contingente triennale anziché annuale, in materia di ingressi per tirocini e corsi di formazione professionale, come stabilito dalla legge n. 99 del 2013.
La modifica prevista alla lett. b), punto 3), consente di recepire la norma di cui all’art. 12 della direttiva europea, in materia di programmi di scambio di alunni, in continuità con la normativa vigente, prevedendo la specifica approvazione dei programmi di scambio da parte dei Ministeri competenti. Con riferimento agli scambi di alunni, l’approvazione del programma di scambio da parte del Ministero dell’istruzione, università e ricerca è volta anche a verificare che il programma contenga la regolamentazione dello scambio di alunni, concernente la responsabilità sulle spese relative agli studi, in capo a terzi e le condizioni di alloggio dell’alunno.
La lett. c) attua la previsione di cui all’art. 13 della direttiva europea, contenente la disciplina relativa alle condizioni specifiche per i tirocinanti.
In linea con la previsione di cui al par. l, lett. a), del predetto art. 13 della direttiva, si introduce il comma l-bis, dopo il comma l dell’art. 39-bis, disciplinando quindi i contenuti della convenzione di formazione tra l’istituzione formativa invitante, l’ente ospitante e il tirocinante.
Attraverso l’inserimento dell’ulteriore comma 1-ter, si individua, nelle linee guida di cui alla legge del 28.6.2012, n. 92, art. l, co. 34, la normativa di riferimento per i tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale.
Infine, si introduce il comma 1-quater, il quale specifica che agli stranieri che fanno ingresso nel territorio nazionale per i motivi individuati dall’art. 39-bis è rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno» conformemente alla direttiva europea che si recepisce. Il permesso rilasciato agli stranieri ammessi a frequentare corsi di studio presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore nonché corsi di formazione professionale avrà durata pari a quella del percorso formativo prescelto ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998. In conformità alla direttiva europea, si prevede che la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a coloro che sono ammessi a frequentare tirocini curriculari è pari a quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli alunni la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata prevista dal programma di scambio culturale o dal progetto educativo se più breve.
Il comma 7 introduce un nuovo art. 39-bis.l d.lgs. n. 286/1998, il quale prevede la possibilità per gli studenti stranieri, una volta completato il percorso di studi, di ottenere un nuovo permesso di soggiorno, di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, al tine di cercare un’occupazione o avviare un’attività d’impresa, coerente con il permesso formativo completato, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una copertura sanitaria e previa dichiarazione della propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione delle misure di politiche attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto dall’art. 19 de1 d.lgs.14.9.2015, n. 150.
A tal fine, si prevede che lo studente straniero debba allegare la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli conseguiti all’esito del percorso di studi e che, qualora la stessa non sia immediatamente disponibile, potrà essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, ma che il permesso di soggiorno è revocato quando, anche prima della sua scadenza, risulti che è stato ottenuto presentando documentazione fraudolenta o comunque quando vengono a mancare le condizioni previste dal Testo unico in materia di immigrazione per il soggiorno nel territorio nazionale. La procedura prevista dall’art. 19 del d.lgs. 150/2015 – rubricato «Stato di disoccupazione» – consente a tutti coloro che sono privi di impiego e che intendono impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro di ricevere servizi e misure di politica attiva del lavoro, da parte dei servizi, pubblici e privati, per l’impiego.
Le norme peraltro, riprendono e aggiornano, con un adattamenti anche terminologico, all’attuale quadro normativa in materia di politiche attive del lavoro, la formulazione già prevista dall’art. 22, co. 11 e 11-bis, del d.lgs. 286/98, in tema di «iscrizione nelle liste di collocamento» e di iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7.7.2000, n. 442. Alla luce dell’attuale disciplina normativa, difatti, tramite il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, le persone in cerca di occupazione sono inserite nelle banche dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, che dialoga con i nodi di coordinamento regionali, per la successiva erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro. Tale logica «inclusiva e di servizio» risponde anche alle previsioni di cui allea convenzione OIL n. 122/1964, sulla politica dell’impiego, in cui si fa espresso riferimento all’impegno degli Stati di formulare e applicare, come obbiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
L’art. 2 del d.lgs., composto dal comma l, contiene disposizioni modificative del decreto-legge 9.5.2003, n. 105, convertito, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. l, della legge 11.7.2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali».
Il comma l, reca modifiche alla rubrica e al comma l dell’art. 1-bis del citato decreto legge, il quale ha istituito, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università (ANS), con l’obiettivo, tra gli altri, di supportare le iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorire e potenziare la mobilità internazionale degli stessi, come espressamente previsto dall’art. l dello stesso decreto-legge n. 105/2003.
In particolare, con la lett. a), si estende l’attuale Anagrafe a tutti i percorsi della formazione terziaria attualmente esclusi, come ad esempio i percorsi AFAM (Conservatori, Accademie, Istituti superiori Artistici ecc.), i corsi per Mediatori linguistici e i percorsi degli Istituiti tecnici superiori (gli ITS).
A tal fine, si sostituisce la rubrica del suddetto art. l-bis (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati. delle università) con una nuova rubrica che estende l’ambito soggettivo dell’Anagrafe di cui trattasi, sia agli studenti e ai diplomati degli Istituiti tecnici superiori (ITS), che agli studenti, ai diplomati e ai laureati di tutte le istituzioni della formazione superiore, tra le quali sono comprese non solo le università, ma anche le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, musicale coreutica (AFAM).
Quest’ultime, infatti, rientrano, per espresse disposizioni di legge, nella formazione superiore terziaria e rilasciano titoli di studio equiparati a quelli rilasciati dalle università. Attraverso tale estensione, si consente la disponibilità di un quadro informativo dei suddetti studenti degli ITS e dell’AFAM e, più in generale, di quelli di tutte le istituzioni che rilascino titoli di formazione superiore terziaria analoghi a quelli delle istituzioni universitarie.
Con la lett. b), si incide sul comma l del predetto art. l-bis in modo da rendere la norma coerente con la nuova rubrica. 
La lett. c) incide sul comma 2 modificando e implementando gli attuali riferimenti ad alcuni organi consultivi presenti in tale comma, in modo da rendere la norma coerente con l’assetto odierno dei predetti organi.
Le modifiche sopra descritte consentono di conformare la disciplina nazionale vigente alle disposizioni relative alla durata dell’autorizzazione a soggiornare per motivi di studio nel territorio italiano, di cui all’art. 18 della direttiva europea.
Inoltre, attraverso tali modifiche, si renderebbe possibile la piena attuazione della previsione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, come modificato dall’art. 9, co. l del decreto legge 12.9.2013, n. 104, secondo la quale la durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro non può comunque essere «inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitta[.]».
Infatti, l’implementazione così descritta della ANS consentirebbe, in attuazione del suddetto art. 5, co. 3, l’adozione di un decreto il quale, attraverso le modifiche al d.p.r. 31.8.1999, n. 394 (che costituisce il regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286 /1998, TU immigrazione), permetterebbe, attraverso l’accesso diretto alle banche dati esistenti, la verifica della permanenza dei requisiti di validità del permesso di soggiorno pluriennale e la verifica delle prove di profitto.
L’art. 3 del d.lgs. dando attuazione all’art. 37 della direttiva prevede l’istituzione dei punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione inerenti la mobilità degli studenti e dei ricercatori, da istituire presso il Ministero dell’interno, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rinvia ad un decreto interdirettoriale congiunto dei Ministeri citati la fissazione di linee guida per lo svolgimento delle attività dei predetti punti di contatto.
 
Stabilite le quote di ingresso per gli sportivi stranieri per la stagione agonistica 2018/2019
Con Decreto del Ministro per lo sport 22 maggio 2018,su proposta del CONI, e con il parere favorevole del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato stabilito che per la stagione agonistica 2018/2019 in 1090 unità il limite massimo di sportivi extracomunitari che possono essere tesserati da società sportive italiane. Tale quota verrà ripartita dal CONI tra le varie Federazioni sportive nazionali.
Nell’ambito di tale quota sono possibili sia gli ingressi dall’estero di sportivi per lavoro subordinato o autonomo, sia i tesseramenti di stranieri già in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari (fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili). Gli atleti tesserati da una FSN per una stagione sportiva, se riconfermati nella successiva, dovranno corrispondere a una nuova quota. Tale tetto numerico non si applica invece agli allenatori ed ai preparatori atletici.
 
Rassegna delle circolari delle amministrazioni statali
Cittadini di Paesi terzi
Ingresso
Le procedure operative e i modelli per le quote di ingresso dei lavoratori stranieri nell’anno 2018
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.12.2017 sono state stabilite le quote per il 2018 dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare, prevalentemente per motivi di lavoro stagionale.
Come si è illustrato nell’Osservatorio italiano del n. 1/2018 di questa Rivista, il decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 30.850 unità, 18.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Le restanti 12.850 unità sono invece, come ogni anno, in piccola parte riservate ai lavoratori appartenenti a determinate categorie (lavoratori di origine italiana, lavoratori autonomi, lavoratori che hanno seguito all’estero corsi di formazione ex art. 23 TU immigrazione) e, per la restante parte, riservate alle conversioni dei permessi di soggiorno da permessi di studio in permessi per lavoro.
La circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 167 del 17.1.2018 prescrive le disposizioni operative e la modulistica per l’attuazione del decreto.
I termini per l’invio delle domande sono i seguenti:
  1. a) Lavoro non stagionale e lavoro autonomo
Dalle ore 9 del 18 gennaio 2018 sono disponibili i moduli per la pre-compilazione delle istanze. Dalle ore 9 del 23 gennaio 2018 è possibile inviare le istanze
  1. b) Lavoro subordinato stagionale
Dalle ore 9 del 24 gennaio 2018 sono disponibili i moduli per la pre-compilazione delle istanze. Dalle ore 9 del 31 gennaio 2018 è possibile inviare le istanze.
Le istanze potranno essere presentate, fino al 31 dicembre 2018, accedendo alla procedura informatica utilizzata anche nelle precedenti occasioni: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
 
Linee Guida sulla procedura accelerata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo beneficiario del programma Italia Startup Visa
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito una nuova versione del 30 marzo delle Linee Guida sulla procedura accelerata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo beneficiario del programma Italia Startup Visa, già disciplinata col decreto interministeriale 30 giugno 2017, redatte in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’interno.
Il testo del Linee Guida introduce, per la tipologia individuata dal Decreto flussi, una procedura innovativa per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, i cui aspetti più originali possono essere sintetizzati nei punti seguenti:
- il percorso è interamente digitalizzato: il candidato può inviare la propria documentazione esclusivamente via posta elettronica ordinaria, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- il processo può svolgersi interamente in lingua inglese: moduli di candidatura, linee guida e servizi di customer care, nonché lo stesso sito web del programma, sono tutti offerti in questa lingua, in modo da facilitare chi non ha una conoscenza sufficiente dell’italiano;
- la procedura che conduce al rilascio del nulla osta al visto è completamente centralizzata: un’unica amministrazione (il Ministero per lo sviluppo economico, MISE, nello specifico la Direzione generale per la politica industriale, la Competitività e le PMI, attraverso la Segreteria del programma), gestisce tutte le comunicazioni necessarie con le amministrazioni coinvolte (questure, sedi diplomatico-consolari) e svolge il ruolo di interlocutore unico per i candidati al visto;
- ha luogo in tempi rapidi: il nulla osta alla concessione del visto viene emesso di norma entro 30 giorni dalla presentazione ufficiale della candidatura.
Fatte salve queste importanti peculiarità, Italia Startup Visa è ricompreso nella categoria ordinaria del visto per lavoro autonomo, ed è dunque soggetto alle disposizioni generali applicabili in materia: in particolare, l’art. 26 del d.lgs. n. 287/1998, Testo unico sull’immigrazione, l’art. 39 del d.p.r. 394/1999, e il Decreto interministeriale sui visti n. 850/2011.
 
Lavoro
Accesso al lavoro regolare in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
La nota congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e dell’integrazione e dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 0004079 del 7.5.2018 tenuto conto che ai sensi dell’art. 30, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 14, co. 1 del d.p.r. n. 394/1999, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale, afferma che l’art. 5, co. 9-bis d.lgs. n. 286/1998 sia applicabile anche in tali casi.
Pertanto si prescrive che i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
 
La dimora abituale sostituisce la residenza ai fini dell’accesso dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale ai servizi per l’impiego
La nota del 25.5.2018 dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) ha chiarito che il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego (previsto dall’art. 11, d.lgs. n. 150/2015) per i richiedenti asilo e per i titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale.
L’art. 11, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2015 prevede la «disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento», ma il requisito della residenza suscitava particolari problemi applicativi nel momento in cui la richiesta di accesso sia formulata da un richiedente protezione internazionale sprovvisto di iscrizione anagrafica poiché ospitato nei centri di accoglienza.
Così nella prassi si verificava la situazione paradossale in cui, ai richiedenti protezione internazionale che possano regolarmente svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo ai sensi dell’art. 22, d.lgs. n. 251/2015, si impediva di iscriversi ai Centri per l’impiego a causa della mancata iscrizione anagrafica, il che limitava le loro effettive opportunità di accedere al mercato del lavoro.
L’ANPAL perciò ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’iscrizione, la prova della dimora abituale del richiedente protezione internazionale, richiamando l’art. 5, co. 3, d. lgs. nei centri o strutture a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica, e considerando tale disposizione una norma speciale con riferimento a questa specifica categoria di soggetti particolarmente vulnerabili.
Peraltro l’obbligo di iscrizione anagrafica previsto dallo stesso art. 5, co. 3 d.lgs. n. 142/2015 avrebbe impedito che il problema sorgesse e comunque era già avviato a soluzione con la iscrizione anagrafica prescritta dall’art. 5-bis entro 20 giorni dall’inserimento in un centro di accoglienza, ma la precisazione dell’ANPAL è stata necessaria in presenza di divergenti prassi amministrative locali.
La nota dell’ANPAL lascia insoluto il problema degli stranieri regolarmente soggiornanti e abilitati all’accesso al lavoro, i quali però non siano né richiedenti asilo, né titolari di protezione internazionale e siano sprovvisti di iscrizione anagrafica a causa di particolari condizioni di disagio che ne impediscano di accertare la dimora attuale o il domicilio effettivo, ai quali così resta precluso l’accesso alle misure di politica attiva del lavoro che invece paiono fondamentali proprio per un’effettiva parità nell’accesso al lavoro col cittadino.
 
Assistenza sociale
Il reddito di inclusione spetta ai titolari di protezione internazionale, ma non ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Profili di illegittimità costituzionale
Con nota del 2.5.2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si forniscono chiarimenti ai quesiti posti da Anci con una nota del 19 febbraio 2018 circa i criteri di accesso al Reddito di inclusione, con particolare riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno e alle categorie di stranieri ivi comprese.
La nota ricorda che la misura di contrasto alla povertà denominata ReI (introdotta dal d.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017) presenta dei requisiti di accesso ben precisi per quanto riguarda la residenza e il soggiorno dei beneficiari specificati nell’art.3, comma 1, lett. a) che riconosce il ReI ai nuclei familiari che ne fanno richiesta quando, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il componente del nucleo che presenta la domanda è:
  1. cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  2. residente in Italia in via continuativa da almeno due anni al momento della presentazione della domanda stessa.
Perciò i cittadini di Paesi terzi, per fare richiesta ed ottenere l’erogazione del beneficio, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (art. 9, d.lgs. n. 286/1998) che dimostra “la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, oltre che di un idoneo alloggio”.
Circa i diritto dei titolari di protezione internazionale a richiedere il beneficio del ReI, la nota ricorda che i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria, mentre ne rimangono esclusi i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai quali non è stata riconosciuta dalla commissione raccomandata dal questore la protezione internazionale.
La nota invece ricorda che i titolari di protezione umanitaria non possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 147/2017, neppure in forza della parità di trattamento col cittadino italiano in materia di assistenza sociale e di provvidenze anche economiche prevista dall’art. 41 del d.lgs. n. 286/98.
Per giungere a tale conclusione si osserva, innanzitutto, che tale disposizione dovrebbe essere coordinata con quanto stabilito successivamente dall’art. 80, co. 19, l. 23.12.2000, n. 388, in base al quale «l’assegno sociale e le altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». Tale norma ha ridotto il novero dei possibili destinatari delle misure di assistenza sociale, distinguendo la possibilità di accedere alle prestazioni sulla base del titolo di soggiorno posseduto. Nello specifico, si subordina al requisito del titolo di lungo soggiornanti, l’accesso degli stranieri «all’assegno sociale e alle altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente», mentre per le altre prestazioni e servizi sociali si mantiene l’equiparazione con i cittadini italiani solo per quegli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, come nel caso dei titolari di protezione umanitaria, il cui permesso di soggiorno ha durata biennale. In tal modo – secondo la nota – il legislatore ha inteso differenziare le suddette prestazioni, assumendo come criterio quello di favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilità di residenza nel nostro Paese, come nel caso dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sulla base di quanto precede, la risposta ai quesiti posti dalle amministrazioni comunali, circa la possibilità di ricomprendere i titolari di protezione umanitaria tra i possibili beneficiari del ReI, è negativa, ritenendosi che quest’ultima misura sia annoverabile tra le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali – in quanto qualificato espressamente quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione, dall’art. 2, co. 13, del d.lgs. n. 147/2017 – e, quindi, riservata ai soggiornanti di lungo periodo.
Come si è precisato nel n. 1/2018 di questa Rivista questa conclusione restrittiva e la norma legislativa del 2017 che la prevede si devono ritenere incostituzionali, come confermano le numerose sentenze della Corte costituzionale che dal 2008 ad oggi per ben 7 volte finora hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio il citato art. 80, co. 19, l. 23.12.2000, n. 388 e proprio nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo l’accesso a ognuna delle prestazioni economiche che erano di volta in volta oggetto del giudizio sottoposto all’esame della Corte: l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11.2.1980, n. 18 (sent. 29/30.7.2008, n. 306), la pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30.3.1971, n. 118 (sent. 14.1.2009 n. 11), l’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30.3.1971, n. 11 (sent. 26/28.5.2010, n. 187), l’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11.10.1990, n. 289 (sent. 12.12.2011 n. 329), la pensione di inabilità civile e l’indennità di accompagnamento (sent. 11.3.2013, n. 40), l’indennità di accompagnamento al cieco civile ventesimista di cui all’art. 8 della legge 10.2.1962, n. 66 (sent. 27.1.2015, n. 22), la pensione di invalidità civile per sordi e indennità di comunicazione (sent. 7.10.2015 n. 230).
 
Soggiorno
Prenotazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
La circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del 12.1.2018 n. 120 consente anche agli operatori dei Comuni che sulla base di appositi protocolli di intesa col Ministero dell’interno sono già abilitati a supportare gli stranieri nell’inoltro delle domande di ricongiungimento familiare, di effettuare prenotazioni per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dal Decreto ministeriale 4.6.2010 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

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