>

  


Fascicolo 3, Novembre 2018


«Se fosse tuo figlio riempiresti il mare di navi di qualsiasi bandiera. Vorresti che tutte insieme a milioni facessero da ponte per farlo passare.

Premuroso, non lo lasceresti solo, faresti ombra per non far bruciare i suoi occhi, lo copriresti per non farlo bagnare dagli schizzi d'acqua salata.

Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare uccideresti il pescatore che non presta la barca, urleresti per chiedere aiuto, busseresti alle porte dei governi per rivendicare la vita.

Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto, odieresti il mondo, odieresti i porti pieni di navi attraccate. Odieresti chi le tiene ferme e lontane da chi, nel frattempo sostituisce le urla con acqua di mare.

Se fosse tuo figlio li chiameresti vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso. Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti,  vorresti spaccargli la faccia, annegarli tutti nello stesso mare.

Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa non è tuo figlio, non è tuo figlio.  Puoi dormire tranquillo e soprattutto sicuro.  Non è tuo figlio.

È solo un figlio dell'umanità perduta, dell'umanità sporca, che non fa rumore. Non è tuo figlio, non è tuo figlio.

Dormi tranquillo, certamente non è il tuo».

 

(Sergio Guttilla, Capo Scout Agesci nel gruppo Bolognetta1, Dedicata ai 100 morti in mare, in attesa di una nave che li salvasse, 29 VI 2018).

Editoriale

Nelle settimane appena trascorse due vicende hanno attirato l’attenzione nel dibattito pubblico in tema di immigrazione: si tratta di vicende tra loro molto diverse, ma che vanno insieme a delineare un quadro assai preoccupante delle prospettive che si aprono per il prossimo futuro. È iniziato in queste settimane il percorso parlamentare di conversione di un importante decreto-legge in materia di “immigrazione e sicurezza”,
che introduce una serie di novità di rilievo in svariati settori del diritto dell’immigrazione: dall’accoglienza al trattenimento amministrativo, dalla disciplina in tema di asilo a quella sulla cittadinanza. Ad un’analisi puntuale del decreto sarà dedicato il prossimo numero di questa Rivista. Già una prima lettura mostra comunque con evidenza una serie di profili di illegittimità costituzionale e di contrarietà alle fonti sovranazionali: si pensi, in particolare, alla scelta di eliminare la previsione della protezione umanitaria di cui all’art. 5, co. 6, d.lgs. 286/98, che – come precisato dallo stesso Presidente della Repubblica in un inusuale messaggio di accompagnamento della firma del decreto – entra in palese tensione con l’art. 10 Cost. e con l’ampia figura dell’asilo costituzionale ivi delineata; o alla scelta di prevedere la possibilità che la commissione di certi reati legittimi la revoca della cittadinanza non trasmessa iure sanguinis, con una gravissima precarizzazione del vincolo più forte che lega l’individuo alla comunità in cui si trova a vivere, e trasmettendo tra le righe il messaggio (razzista) che chi acquista la cittadinanza non è comunque un cittadino come i veri italiani: è cittadino sino a che si comporta bene. Per una puntuale disamina dei profili di illegittimità che emergono dalla lettura del testo al momento dell’inizio dell’iter parlamentare del decreto, rinviamo ai lavori curati da Asgi e disponibili sulla home page della Rivista.
L’aspetto che ci pare forse più grave di tutto l’impianto normativo è tuttavia rappresentato della scelta di sottrarre i richiedenti asilo all’inserimento del sistema SPRAR, che è destinato dall’entrata in vigore del decreto ai soli titolari di qualche forma di protezione, mentre i richiedenti, nei lunghi mesi che precedono la definizione del loro status, saranno ospitati all’interno dei grandi Centri di accoglienza straordinari (CAS). Tra un sistema come quello dello SPRAR (costruito su progetti di piccole dimensioni che spesso riescono davvero ad avviare un processo di inserimento dei migranti nel tessuto sociale) ed il sistema dei CAS (fondato su grandi strutture ove non vi è modo di costruire alcun percorso personalizzato, e ove le cronache giudiziarie mostrano come spesso le cifre importanti attirino gli interessi di operatori disonesti, se non direttamente legati alla criminalità organizzata), il legislatore opta con decisione per quest’ultimo. Una scelta irragionevole, che trova spiegazione solo alla luce della logica complessiva dell’intervento di riforma, volto a ridurre i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, rendendo sempre più difficile il loro percorso di integrazione. Con la riforma dello SPRAR tale obiettivo viene perseguito in modo esplicito. Si rinuncia ad uno strumento di integrazione che aveva mostrato di funzionare, e si condannano alla marginalità e all’esclusione migliaia di individui, perché l’obiettivo politico che si persegue è proprio quello di mostrare che nessuna integrazione è possibile, e che l’unico approccio possibile al fenomeno migratorio è quello repressivo e securitario. Non ci si fa allora scrupolo di procedere ad una riforma che sicuramente creerà problemi anche di ordine pubblico, visto che si nega ai richiedenti asilo una reale prospettiva di inserimento sociale, invocando proprio quell’esigenza di sicurezza, che solo una reale politica di integrazione è in grado nel lungo periodo di garantire.
Contestualmente all’approvazione del decreto si colloca la vicenda relativa a Riace, che si articola intorno a due differenti episodi: il procedimento penale a carico del sindaco Domenico Lucano per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare ai sensi dell’art. 12 TU, e la decisione dell’autorità amministrativa di escludere dal sistema SPRAR i progetti di accoglienza attivi nel territorio comunale.
La scelta di chiudere i progetti in corso a Riace ci pare perfettamente coerente con le linee ispiratrici del decreto-legge, che abbiamo appena tratteggiato. Come giustificare la scelta radicale di escludere dal sistema SPRAR un’esperienza che negli anni ha conseguito risultati importanti – non solo per gli stranieri coinvolti nei progetti, ma anche per i cittadini italiani che hanno potuto approfittare della rinascita di un borgo altrimenti avviato verso un progressivo spopolamento –, se non nell’ottica di contrastare l’idea di fondo che l’integrazione è possibile e può essere foriera di benefici per tutti, e non solo per gli stranieri? Il provvedimento che esclude Riace dallo SPRAR si fonda su una serie di irregolarità amministrative che vengono reputate ostative alla prosecuzione dei finanziamenti da parte dello Stato: ma anche ammettendo che queste irregolarità sussistano, non vi era davvero altro modo per porvi rimedio, che procedendo ad un brutale azzeramento di un’esperienza ritenuta non solo in Italia, ma anche all’estero, un modello di come l’immigrazione possa diventare anche un motore di sviluppo delle comunità ospitanti?
La vicenda penale non può certo essere ascritta alle politiche governative, vista l’indipendenza di cui gode nel nostro ordinamento la magistratura (anche inquirente), ma fa sorgere anch’essa gravi motivi di preoccupazione. Non vogliamo qui entrare nel merito delle accuse mosse al sindaco di Riace, di cui solo gli sviluppi processuali potranno mostrare la fondatezza. Il dato generale che preoccupa è la constatazione di come negli ultimi mesi la magistratura penale stia utilizzando la fattispecie di cui all’art. 12 TU non più solo per perseguire le condotte delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani, ma anche per criminalizzare condotte di aiuto ai migranti irregolari mosse da esclusive finalità umanitarie. Anche nella prospettazione accusatoria, infatti, non si ipotizza che il sindaco abbia agito per interessi personali o perseguendo indebite finalità lucrative; come nel caso dei procedimenti aperti nei confronti delle ONG che svolgono attività di soccorso in mare, anche nella vicenda di Riace la contestazione del reato avviene pur riconoscendo che lo scopo che muoveva il sindaco era esclusivamente quello di aiutare i migranti. Ciò è reso possibile dal fatto che, come noto, la fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso irregolare non prevede come elemento di fattispecie la finalità di ingiusto profitto, che rappresenta solo una circostanza aggravante di una condotta penalmente rilevante quali che siano gli scopi perseguiti dall’agente. In realtà, proprio i casi relativi alle ONG mostrano come non manchino nell’ordinamento gli strumenti (in particolare, in relazione a quelle vicende, lo stato di necessità) che consentono al giudice di escludere la rilevanza penale di condotte pur tipiche ai sensi dell’art. 12 TU, quando tali condotte siano finalizzate ad impedire il concretizzarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli per i diritti dei migranti. Certo la vicenda di Riace presenta rilevanti profili di diversità rispetto ai soccorsi in mare, ma il dato comune è evidente: si criminalizzano condotte solidaristiche, invocando il mancato rispetto delle regole da parte degli autori di tali condotte. Ma può considerarsi proprio di uno Stato democratico un diritto penale che, in nome del rispetto della legalità amministrativa, arriva a perseguire condotte che mirano solo a tutelare dei soggetti in condizione di minorità civile e sociale? In una recente decisione del Conseil Constitutionnel francese (dec. n. 2018-717/718, del 6 luglio 2018) l’incriminazione di condotte solidaristiche rispetto alla permanenza e alla circolazione degli stranieri irregolari è stata dichiarata incostituzionale per contrasto con il principio di fraternità; tale principio non è direttamente invocabile nel nostro ordinamento, ma certo non mancano gli strumenti tecnici per dare rilievo anche nel nostro sistema penale alle motivazioni solidaristiche che stanno alla base di una certa condotta. La natura cautelare dei provvedimenti sino ad ora emanati (anche per quanto riguarda le ONG, tutti i provvedimenti emessi sono relativi all’adozione di misure cautelari, in quei casi di natura reale) non ha consentito una distesa trattazione di tali questioni; ma qualora tali vicende abbiano sviluppi in sede di merito, i giudici non potranno non confrontarsi con tematiche che toccano le fondamenta di un sistema penale democratico che si vuole posto a tutela in primo luogo dei diritti fondamentali degli individui.
L’approvazione del decreto-legge e le vicende di Riace compongono insieme un quadro che non può non destare preoccupazione per chi abbia a cuore la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri. Da un lato il Governo riduce gli spazi normativi e gestionali per un reale percorso di integrazione dei richiedenti protezione presenti nel nostro Paese; dall’altro in alcuni distretti giudiziari si aprono procedimenti penali che mirano a criminalizzare condotte di cui pur si riconosce la finalità umanitaria. Nei prossimi mesi non mancheranno le occasioni per riflettere sulle criticità del decreto, facendone valere nelle sedi più opportune i numerosi profili di illegittimità; così come non mancheranno le occasioni, anche processuali, per valutare sino a che punto è legittima l’incriminazione di condotte solidaristiche. La posta in gioco non sono solo i diritti degli stranieri, ma la stessa idea di società e di comunità che caratterizzerà gli anni a venire. Il momento è senza dubbio difficile, ma questa Rivista non si sottrarrà al compito di provare a indicare le soluzioni tecniche più efficaci per porre un argine alla deriva cui stiamo assistendo, e per riportare le politiche normative e giudiziarie in tema di immigrazione sulla strada di un confronto razionale e umano con gli enormi problemi che vi sono sottesi. 

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

© 2017-2023 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati. ISSN 1972-4799
via delle Pandette 35, 50127 Firenze