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Fascicolo 2, Luglio 2019


«L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

(Italo Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1978)

 

Rassegna di giurisprudenza italiana: Allontanamento e trattenimento

ESPULSIONE
Presenza di legami familiari in Italia
Come già nel precedente numero della Rivista riprendiamo il discorso della rilevanza dei legami familiari nel nostro Paese dello straniero espellendo ai fini della valutazione imposta dall’art. 13, co. 5-bis, d.lgs. 286/98: il susseguirsi di decisioni giurisprudenziali sull’argomento ne evidenzia l’attualità ed il ripetersi di errori applicativi da parte delle decisioni dei Giudici di pace.
È illegittimo il provvedimento del Giudice di pace che abbia rigettato il decreto di espulsione senza esaminare la sussistenza dei legami familiari dedotta dallo straniero, afferma Cass. civ. sez. I, ord. 2954/2019, pubblicata il 31.1.2019. Il ricorrente aveva dedotto di vivere in Italia, insieme alla compagna ed ai figli: cionondimeno il Giudice di pace aveva convalidato la disposta espulsione amministrativa. Osserva la Corte che il decreto di espulsione emesso nei confronti di uno straniero – genitore di minori presenti sul territorio nazionale – è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia di cui agli artt. 5, co. 5 e 31, co. 3, d.lgs. 286/98, quando non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la situazione familiare dedotta dal ricorrente (nella specie nonostante il ricorrente avesse omesso di chiedere al Tribunale minorile l’autorizzazione alla permanenza a mente del citato art. 31, co. 3). Richiamando la sentenza n. 781/2019 (esaminata in questa rubrica del n. 1.2019 di questa Rivista) la Corte rileva che – a seguito della sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale – la nozione del diritto all’unità familiare delineata con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU a proposito dell’art. 8 della Convenzione EDU si applica al cittadino straniero che abbia legami familiari in Italia, anche se non nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare. In tali casi, i legami familiari debbono essere “soggettivamente qualificati ed effettivi”, e debbono essere verificati dal giudice in termini di – a titolo esemplificativo – effettività del coniugio, convivenza, vivenza a carico di taluno dei familiari, cioè qualsiasi fattore che testimoni l’effettività dei rapporti familiari; solo dopo questo esame possono essere presi in considerazione i criteri suppletivi (pur indicati nell’art. 13, co. 2-bis, d.lgs. 286/98) relativi alla durata del soggiorno in Italia, all’integrazione sociale ed alla sussistenza di legami familiari, culturali o sociali nel Paese di origine dello straniero da espellere.

Negli stessi termini Cass. civ. sez. I, ord. 3031/2019, pubblicata il 31.1.2019 ove, però, si dà atto che è onere dello straniero fornire adeguata prova dei qualificati legami familiari, in assenza della quale è legittimo il rigetto del ricorso da parte del Giudice di pace; ed anche Cass. civ. sez. I, sent. 4863/2019 pubblicata il 19.2.2019, in cui si accoglie il ricorso ritenendo illegittima la decisione del Giudice di pace che, a fronte di specifica deduzione e allegazione del ricorrente di essere coniugato con cittadina straniera regolarmente residente sul territorio nazionale e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, abbia omesso di pronunciarsi sulla situazione di convivenza con la moglie, se effettivamente quest’ultima viva stabilmente sul territorio nazionale e se sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Espulsioni collettive e presenza di legami familiari

La Corte di legittimità, sez. I civ. ord. n. 5359/2019, pubblicata il 22.2.2019, annulla la decisione di un Giudice di pace che si è limitato ad affermare che l’esistenza di un nucleo familiare non può far ritenere legittima la permanenza in Italia di uno straniero irregolare, avendo costui omesso di effettuare lo scrutinio di cui all’art. 13, co. 2-bis, d.lgs. 286/98 (in linea con le precedenti decisioni), precisando che non sono ammesse distinzioni tra vita privata e vita familiare, essendo entrambe estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall’art. 8 CEDU che non prevede graduazioni o gerarchie (con richiamo a Cass. n. 23957/2018). Respinge però altro motivo di ricorso rammentando che non costituisce espulsione collettiva di stranieri, vietata dall’art.4 del Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l’adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante l’utilizzo di un modello uniforme, cagionato dalla unicità dell’ipotesi contestata (nella specie quella afferente alla violazione dell’art.13, co. 2, lett. b), d.lgs. n.286/1998) allorché si proceda all’esame della posizione di ciascun espellendo previa sua corretta identificazione (Cass. n. 23134/2004; Cass. n. 16571/2005).

“Doppia tutela” e legami familiari
Con il termine “doppia tutela” si intende, da un lato la tutela obbligata ma a cognizione parziale del provvedimento di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento, consistente nella convalida ad opera del Giudice di pace che non può sindacare, nemmeno incidentalmente il contenuto dell’atto presupposto (cioè il decreto di espulsione), fatto salvo il caso della sua manifesta illegittimità e, dall’altro, la tutela eventuale (in caso di proposizione del ricorso avverso l’espulsione amministrativa) ma a cognizione piena che investe il merito del decreto espulsivo (per un approfondimento sul punto, sia permesso un rinvio a I trattenimenti nei CIE alla prova delle giurisdizioni nazionale ed europea: poteri del giudice della convalida e condizioni per la proroga del trattenimento” di Guido Savio, pubblicato sul numero 2.2014 di questa Rivista). Tanto premesso, Cass. civ. sez. I, sent. n. 8375/2019 pubblicata il 26.3.2019 ritorna sull’argomento con l’occasione dell’esame una decisione di un Giudice di pace che aveva rigettato un ricorso avverso un’espulsione disposta per ingresso illegale in Italia nel quale lo straniero lamentava – tra l’altro - la mancata concessione del termine per la partenza volontaria previsto dall’art. 13, co. 5, d.lgs. 286/98. Nell’occorso la Corte suprema ribadisce il suo costante orientamento secondo cui le questioni inerenti la concessione del termine per la partenza volontaria non attengono alla validità del decreto di espulsione, quanto, piuttosto, alla sua fase esecutiva e, pertanto, debbono essere fatte valere in sede di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, ovvero di trattenimento. A sostegno di tale tesi, si afferma che il rimpatrio del cittadino straniero che sia entrato o soggiorni irregolarmente nel nostro territorio si compone di due fasi che sfociano in due provvedimenti diversi a natura vincolata, emessi da autorità diverse (l’espulsione il Prefetto, le misure attuative il questore), che si fondano su requisiti del tutto autonomi e non sovrapponibili e che sono autonomamente impugnabili. Nel ricorso contro il decreto di espulsione sono pertanto inconferenti le censure che attengono alla fase attuativa del provvedimento di espulsione.
I giudici di legittimità, ad avviso di chi scrive, errano nell’affermare che le misure attuative emesse dal questore sono autonomamente impugnabili: se ciò risponde al vero con riferimento alle misura dell’accompagnamento coattivo e del trattenimento (entrambe sottoposte a convalida giurisdizionale, con successiva ricorribilità per Cassazione, peraltro senza effetto sospensivo, il che la dice lunga a proposito dell’effettività della tutela), certamente non è vero nelle numerosissime ipotesi in cui le misure attuative consistono nell’ordine questore di allontanamento ex art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98 che – per consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità – non è autonomamente impugnabile: queste ipotesi sono prive di tutela.

Nella stessa sentenza la Corte accoglie altro motivo di ricorso inerente la tutela della vita familiare, affermando che è rilevante come fatto ostativo all’espulsione la sussistenza di legami familiari, dedotta dal ricorrente. Qualora lo straniero espulso abbia denunciato la violazione del divieto di espulsione per ricongiungimento familiare, deducendo di convivere con la moglie e le figlie minori titolari di permesso di soggiorno per lungo periodo, il Giudice di pace ha l’onere di valutare la sussistenza dei requisiti che legittimano la sua permanenza in Italia.

 

Profili formali

Prova della conoscenza della lingua italiana

Cass. civ. sez. VI, ord. n. 2807/2019 pubblicata in data 31.1.2019 ha affermato che la conoscenza della lingua italiana può essere provata anche in via presuntiva (Cass. civ. sez. VI n. 18123 del 21 luglio 2017); è congrua la motivazione del giudice di merito che ritiene presunta la conoscenza della lingua italiana in base alla presenza in Italia da almeno quindici anni e che è stata ritenuta produttiva di una padronanza della lingua italiana sufficiente a comprendere il contenuto del provvedimento e a rivolgersi a un legale per l’approntamento di una difesa tecnica.

Prova della conoscenza della lingua italiana e notifica in copia conforme dell’atto
Qualora il ricorrente abbia dedotto che il decreto di espulsione sia stato notificato in copia semplice e il Giudice di pace abbia invece affermato che la copia depositata sia sottoscritta in originale, il ricorrente deve impugnare il provvedimento del Giudice di pace con lo strumento della revocazione per errore di fatto che consista in una svista materiale su circostanze decisive direttamente emergenti dagli atti di causa.

In tema di procedimento di espulsione amministrativa dello straniero, la prova presuntiva della conoscenza lingua italiana può essere desunta da parte del giudice del merito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, esposti dal giudice stesso, Cass. civ. sez. VI, ord. n. 4636/2019.

Omessa traduzione: mancata valutazione dell’istanza di restituzione in termini
La mancata traduzione del decreto d’espulsione ne determina l’invalidità, ma tale vizio, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità; tuttavia, ciò non può avvenire senza limiti di tempo, essendo, invece, compito del giudice accertare, anche avvalendosi, in difetto di specifici riscontri probatori, di logiche presunzioni, purché adeguatamente motivate, se e da quale momento l’opponente abbia potuto avere un’adeguata conoscenza dell’atto, posto che da tale momento decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso ad opponendum.
È illegittimo il provvedimento del Giudice di pace che abbia omesso di valutare la richiesta di restituzione in termini, avanzata dal ricorrete in via preliminare, a motivo della mancata comprensione del contenuto dell’atto notificatogli redatto in lingua inglese a fronte dell’esclusiva conoscenza da parte sua della lingua Urdu/hindi, mancata conoscenza che si riconnetteva con la contestata nullità del provvedimento per la sua mancata traduzione. Così ha statuito Cass. civ. sez. VI, ord. n. 4127/2019 pubblicata il 12.2.2019.

Tuttavia, è legittima la decisione del Giudice di pace che rigetti l’istanza di restituzione in termini e dichiari inammissibile per tardività il ricorso proposto contro un decreto di espulsione, osservando che il decreto era stato notificato con traduzione in inglese, lingua scelta dal destinatario nonché equiparata alla lingua ufficiale del Paese di provenienza (Sri Lanka), e che il ricorrente dimorava in Italia da sei anni, e in un primo periodo aveva anche ottenuto il permesso di soggiorno, provvedendo alle relative incombenze amministrative e burocratiche ed aveva svolto numerose attività lavorative, le quali lo avevano verosimilmente posto in relazione con numerosi cittadini italiani, sicché era da ritenere che egli avesse una sufficiente cognizione anche della lingua italiana Cass. civ. sez. I, ord. n. 8888/2019, pubblicata il 29.3.2019.

Nullità per omessa traduzione
È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass., 28/05/2018, n. 13323). In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava, invero, sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue, ed è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo.

Nel caso di specie il Giudice di pace si è limitato ad affermazioni di principio circa l’obbligo di tradurre il decreto di espulsione nella lingua parlata dallo straniero o in una cd. lingua veicolare, ed a dare atto che il decreto era stato tradotto in lingua inglese, ma non ha né accertato l’impossibilità di reperire un interprete della lingua parlata dal ricorrente, né se il medesimo conoscesse effettivamente la lingua nella quale il decreto di espulsione era stato tradotto, Cass. civ. sez. VI, ord. n. 9557/2019 pubblicata il 4.4.2019.

Sottoscrizione del vice prefetto aggiunto

Con ordinanza della VI sez. civ. n. 11313/2019 pubblicata il 26.4.2019 la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell’interno avverso l’accoglimento dell’opposizione a decreto espulsivo da parte di un Giudice di pace in quanto lo stesso era stato sottoscritto dal vice prefetto aggiunto. La Corte conferma il suo orientamento secondo cui – in assenza di delega da parte del prefetto – è nullo il decreto firmato dal vice prefetto aggiunto. Solo il viceprefetto vicario è legittimato a sostituire il prefetto in tutte le sue attribuzioni, senza necessità di delega.

Legittimazione passiva

Il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass., 29.12.2005, n. 28852). In caso di notifica all’Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Così ha statuito Cass. civ. sez. I, ord. n. 12665/2019, pubblicata il 13.5.2019.

Obbligo di motivazione
Il Giudice di pace investito del ricorso contro il decreto di espulsione ha l’onere nella propria decisione di far comprendere i fatti sulla base dei quali il cittadino straniero è stato espulso e a quale delle ipotesi legislative si riferisca, soprattutto quando il ricorrente abbia censurato proprio la genericità del provvedimento espulsivo che non avrebbe consentito la riconducibilità univoca ad una delle fattispecie legislative Cass. civ. sez. VI, ord. 11840/2019 pubblicata in data 6.5.2019.
Negli stessi termini Cass. civ. sez. VI, ord. 11849/2019, pubblicata il 6.5.2019 in cui si afferma che la decisione con cui il Giudice di pace rigetta il ricorso contro il decreto di espulsione senza argomentare in riferimento alle questioni sollevate con la proposizione del ricorso e senza motivare il rigetto delle stesse, limitandosi a qualificarle come infondate in diritto, poggia su una motivazione inesistente che determina la nullità del provvedimento del Giudice di pace per difetto assoluto di motivazione e violazione del “minimo costituzionale”
TRATTENIMENTO
Garanzie del contraddittorio, avviso al difensore, presenza dell’interessato, dell’interprete
La Corte di cassazione si è pronunciata, in diverse decisioni, sulle garanzie del contraddittorio e dei diritti di difesa nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel Centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Nell’ordinanza n. 6066/2019 della I sezione civile del 28.2.2019 la Corte ha ribadito che in tema di procedimento di convalida del trattenimento le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell’interessato di essere sentito. Identico principio è stato affermato nell’ ordinanza n. 3345/2019 della I sezione civile del 16.1.2019, in cui la Corte ha inoltre affermato che la effettiva nomina di un difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento rende necessaria la partecipazione del difensore che deve essere consentita mediante una puntuale specificazione e comunicazione del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza di convalida; nel caso di specie, la Corte ha dichiarato nullo il decreto di convalida del trattenimento adottato all’esito dell'udienza svolta con la presenza di un difensore di ufficio ma senza la presenza del difensore di fiducia, avvisato solo 90 minuti prima dell’udienza nonostante la nomina avvenuta il giorno prima.
Parimenti, con ordinanza n. 10926/2019 della I sezione civile del 18.4.2019, la Corte ha ravvisato una violazione del diritto di difesa quando il giudice abbia tenuto l’udienza di convalida del trattenimento, dopo aver comunicato l’avviso della fissazione dell’udienza con pec al difensore di fiducia, iscritto all’albo degli avvocati di un’altra città, meno di due ore prima dell’orario fissato per l’udienza, con la conseguente impossibilità del difensore di partecipare e la nomina di un difensore di ufficio, senza che la fissazione dell’udienza in tempi cosi ravvicinati da impedire la partecipazione del difensore di fiducia fosse necessitata dall’esigenza di rispettare il termine perentorio previsto per la convalida del provvedimento di trattenimento.
Nell’ordinanza n. 5599/2019 della I sezione civile del 26.2.2019, la Corte ha affermato lo stesso principio in relazione al decreto di proroga del trattenimento adottato all’esito dell’udienza svolta senza la presenza dell’interessato – nella specie uno straniero richiedente protezione internazionale – e al quale non sia stato dato avviso dell’udienza.
Nelle due ordinanze della I sezione civile del 31.1.2019, n. 2956/2019 e n. 2958/2019 la Corte invece ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro il decreto di proroga del trattenimento in cui si lamentava l’omessa partecipazione dello straniero all’udienza. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha allegato «né che mancò l’informazione dell’udienza allo straniero e la sua convocazione, né che questi era comparso innanzi al giudice, limitandosi in modo del tutto generico a menzionare il fatto che egli non partecipò e non fu audìto».

Mentre è necessaria la presenza del trattenuto e del difensore, con la conseguenza che l’assenza determina nullità del decreto di convalida, secondo la sentenza n. 8373/2019 della I sezione civile del 28.3.2019 l’assenza dell’interprete inficia la validità del decreto di trattenimento solo se sia stata dedotta una specifica doglianza connotata da rilevanza e che sia diretta conseguenza della mancanza dell’interprete. Del resto, l’ordinanza n. 6076/2019 della I sezione civile del 28.2.2019 afferma che la traduzione è imposta per la comunicazione del provvedimento giurisdizionale di convalida, ma non è requisito di validità della convalida, che quale atto giudiziario statale va redatto in lingua italiana ex art. 122 c.p.c. Pertanto, l’ascolto dello straniero comparso all’udienza tramite interprete se necessario, ex artt. 13, co. 5-bis, d.lgs. n. 286/98 e 122, co. 2 c.p.c., deve risultare dal verbale di udienza e non a pena di nullità nel decreto di convalida, ex art. 13, co. 5-bis cit.

Motivazione
Le ordinanze della I sezione civile n. 6064/2019 del 28.2.2019 e n. 8883/2019 del 29.3.2019 ribadiscono la necessità di una rigorosa motivazione del decreto di proroga del trattenimento sulla specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, poiché in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte. Nei casi di specie la Corte ha annullato i provvedimenti di proroga, redatti su modulo prestampato, che non recavano alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14, co. 5, d.lgs. 286/1998, avuto riguardo in particolare alla mancata valutazione della idoneità ai fini della identificazione della documentazione prodotta dalla stessa questura.

Nell’ordinanza n. 6066/2019 della I sezione civile del 28.2.2019, la Corte ha inoltre affermato che è nullo il provvedimento di proroga del trattenimento in cui il Giudice di pace non abbia specificato quali fossero gli indici concreti dai quali ha desunto la sussistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero tali da far ritenere necessario il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri, limitandosi ad accogliere la richiesta avanzata dalla questura. L’ordinanza merita di essere segnalata anche perché vi si afferma che la convivenza dello straniero con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana (in presenza della quale l’art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non consente l’espulsione amministrativa) è soggetta al regime probatorio ordinario, sicché lo straniero può fornirne la dimostrazione anche con prova orale, non avendo alcun rilievo e alcuna incidenza, in proposito, l’obbligo della comunicazione scritta, alla autorità di P.S., di alloggio, ospitalità o lavoro, che l’art. 7 dello stesso Testo unico pone a carico del soggetto “ospitante”, e la cui inosservanza è colpita da sanzione amministrativa. Di segno contrario è la sentenza n. 7829/2019 della I sezione civile del 20.3.2019 che afferma invece la legittimità della convalida del trattenimento in assenza di documentazione comprovante la sussistenza di oggettive e gravi condizioni personali, quali i legami familiari qualificati rilevanti ai sensi dell’art. 13, co. 2-bis, d.lgs. 286/1998, che non consentono l’allontanamento dal territorio nazionale dello straniero espulso.

Doppia tutela

La Corte, con sentenza n. 8374/2019 della I sezione civile del 26.3.2019, riprende la nozione della “doppia tutela” (oggetto anche della sentenza n. 7345/2019 depositata in pari data e annotata nella sezione relativa alle espulsioni) per dichiarare inammissibili le censure rivolte contro il provvedimento di espulsione spiegate nel ricorso contro la convalida del trattenimento.

Durata dei segmenti di trattenimento del richiedente asilo
La sentenza n. 8373/2019 della I sezione civile del 28.3.2019, citata sopra, si segnala anche perché la Corte, ancora una volta, non si pronuncia nel merito della questione relativa alla durata del trattenimento del richiedente asilo – non già trattenuto ad altro titolo – disposto ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 142/2015.
Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che tale trattenimento potesse essere disposto e convalidato per trenta giorni, come previsto dall’art. 14, co. 5, d.lgs. 286/1998 (richiamato dall’art. 6, co. 2 e co. 5, secondo periodo, d.lgs. 142/2015), e non per sessanta giorni come previsto dall’art. 6, co. 5, ultimo periodo, d.lgs. 142/2015 per il richiedente asilo che presenti la domanda mentre si trova già trattenuto.
La Corte ha rigettato la doglianza perché dagli atti non risulta che il trattenimento iniziò contestualmente alla domanda di protezione internazionale.

In una precedente ordinanza di inammissibilità (Cass. 28116/2018), la Corte sembrava affermare che il trattenimento del richiedente asilo non già trattenuto ad altro titolo, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 142/2015, possa essere disposto e convalidato per trenta giorni come previsto dall’art. 14, co. 5, d.lgs. 286/1998, e non per sessanta giorni come previsto dall’art. 6, co. 5, d.lgs. 142/2015 per il richiedente asilo che presenti la domanda mentre si trova già trattenuto.

Misure alternative
La Corte, con tre ordinanze interlocutorie (n. 5381/2019 e n. 5382/2019 della I sezione civile del 22.2.2019, e n. 11848/2019 della VI sezione civile del 6.5.2019), rinvia a nuovo ruolo la trattazione dei ricorsi in cui si denunciava la mancata partecipazione all’udienza di convalida delle misure alternative al trattenimento, in attesa della decisione della corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale (sollevata da Cass. 21930 del 7.9.2018, segnalata in questa rassegna, n. 3/2018) dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui alla lett. c) del citato art. 14, co. 1-bis, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d’ufficio.

Sempre in tema di misure alternative al trattenimento, la sentenza n. 7829/2019 della I sezione civile del 20.3.2019 ha ribadito che la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità – documento peraltro di per sé privo dell’accertamento dell’identità e della nazionalità del titolare –, impedisce l’adozione delle misure alternative al trattenimento presso un Centro d’identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera.

Udienza pubblica
Nella sentenza n. 9760/2019 della I sezione civile dell’8.4.2019 la Corte afferma che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 4, d.lgs. 286/1998, che prevede che l’udienza di convalida del trattenimento si svolga in Camera di Consiglio. La Corte riprende gli argomenti già spesi in relazione al procedimento relativo alle controversie in materia di protezione internazionale (Cass. 17717/2018 e successive conformi), e secondo cui il rito camerale è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

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