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Fascicolo 3, Novembre 2019


«Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria / col suo marchio speciale di speciale disperazione / e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi / per consegnare alla morte una goccia di splendore / di umanità, di verità.   [...] Ricorda Signore questi servi disobbedienti / alle leggi del branco / non dimenticare il loro volto / che dopo tanto sbandare / è appena giusto che la fortuna li aiuti come una svista / come un'anomalia / come una distrazione / come un dovere».
(Fabrizio de Andrè, Smisurata Preghiera, in Anime salve, 1996)

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti
Il caso S.S. e B.Z. c. Russia (Corde Edu, sentenza dell’11.06.2019) riguarda la decisione delle autorità russe di allontanare un cittadino del Tagikistan e un cittadino dell’Uzbekistan, i quali erano stati condannati in absentia nei loro Paesi di origine per motivi politici e religiosi, nonostante fossero state informate del rischio di esporli a trattamenti vietati dall’art. 3 Cedu, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.
In linea con la giurisprudenza precedente (in relazione a rinvii in Tagikistan, cfr. Corte Edu, 7.11.2017, K.I. c. Russia, in questa Rivista, XX, n. 1, 2018, e in Uzbekistan, cfr. Corte Edu, 7.11.2017, T.M. e altri c. Russia, ivi), la Corte ricorda come i ricorrenti siano parte di gruppi vulnerabili rispetto ai quali sussiste il rischio di subire trattamenti vietati dall’art. 3 Cedu. Pertanto, tenendo conto che le autorità russe conoscevano l’esistenza di tale rischio e che le fonti disponibili in materia, come i più recenti report di Human Rights Watch e Amnesty International, menzionano solo piccoli miglioramenti rispetto al trattamento di persone condannate per motivi politici o religiosi, la Corte Edu conclude per una violazione dell’art. 3 nel caso del sig. S.S., in quanto già allontanato, e di un’eventuale violazione dello stesso art. 3 nel caso del sig. B.Z., qualora le autorità russe dessero esecuzione al relativo ordine di allontanamento. A ciò si aggiunge una violazione dell’art. 3 Cedu per le precarie condizioni di trattenimento riservate al sig. S.S. prima del suo allontanamento e dell’art. 5, para. 4, in relazione a entrambi i ricorrenti per non aver avuto a disposizione un mezzo di ricorso effettivo attraverso cui lamentare la legittimità dei trattenimenti subiti. Infine, in merito al caso del sig S.S., la Corte Edu ritiene che la Russia sia anche venuta meno al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 34 Cedu per aver rinviato il ricorrente in Tagikistan nonostante la richiesta di sospendere l’esecuzione dell’allontanamento comunicatale dalla Corte ai sensi dell’art. 39 del suo regolamento interno.
Anche il caso O.O. c. Russia (Corte Edu, sentenza del 21.5.2019) riguarda un cittadino dell’Uzbekistan, il quale era stato incriminato per la presunta appartenenza a un movimento fondamentalista religioso, che veniva allontanato dopo aver visto rigettata la sua domanda di asilo. Nonostante fossero a conoscenza della situazione specifica del ricorrente e della sua appartenenza a un gruppo minoritario ritenuto vulnerabile, per la Corte Edu le autorità russe non hanno adeguatamente valutato i rischi, tuttora attuali, cui sarebbe stato esposto il sig. O.O. Pertanto, anche nel suo caso, vi è stata una violazione dell’art. 3 Cedu. Inoltre, avendo dato seguito al suo allontanamento nonostante le misure provvisorie comunicate dalla Corte Edu, la Russia ha anche violato gli obblighi previsti dall’art. 34 Cedu.
Nel caso Kislov c. Russia (Corte Edu, sentenza del 9.07.2019) un cittadino bielorusso lamenta l’eventuale violazione degli artt. 3 e 6 Cedu in caso di allontanamento nel suo Paese di origine, dove era stato condannato per corruzione. A suo avviso, l’intero processo nei suoi confronti era stato pilotato come rappresaglia per aver denunciato presunti reati commessi da alcune autorità pubbliche. Prima della fine di quel processo, il ricorrente fuggiva in Russia ove soggiornava in modo irregolare fino al suo arresto. Poco dopo, le autorità russe accoglievano la richiesta di estradizione presentata dalla Bielorussia. Concentrando il suo esame sull’eventuale violazione dell’art. 3 Cedu, la Corte Edu considera vari profili. Innanzitutto, essa accerta come il ricorrente non faccia parte di qualche gruppo minoritario rispetto al quale, secondo le fonti disponibili sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, esista un rischio effettivo di subire trattamenti vietati dalla Cedu. A suo avviso, sulla base delle stesse fonti non si può affermare che esista tantomeno un rischio generale rispetto al trattamento dei detenuti in Bielorussia, per cui anche se detenuto in Bielorussia il ricorrente non sarebbe sottoposto ad abusi o violenze tali da rientrare tra quelli proibiti dall’art. 3 Cedu. Tale rischio non emerge nemmno rispetto alle sue circostanze personali, dal momento che la pena da scontare nel suo Paese d’origine non è particolarmente grave. Pertanto, dato che l’allontanamento del sig. Kislov non darebbe luogo a una violazione dell’art. 3, la Corte Edu rigetta questa parte del ricorso come manifestamente infondata. La stessa conclusione si impone anche rispetto all’eventuale violazione dell’art. 6 Cedu. Nonostante le carenze del sistema giudiziario comunque rilevabili in Bielorussia, secondo la Corte l’estradizione del ricorrente non si basa su un procedimento giudiziario che ha dato luogo a una violazione così grave dei principi dell’equo processo tale da annullare totalmente il godimento delle garanzie previste da questa parte della Convenzione, Invece, tenendo conto delle carenze generali dell’ordinamento russo, il trattenimento del sig. Kislov ha dato luogo a una violazione dell’art. 5, para. 1, 4 e 5, alla luce della mancata convalida dell’arresto da parte di un giudice, dell’impossibilità per le corti interne di ordinarne il rilascio e per l’impossibilità del ricorrente di ottenere un risarcimento per la detenzione illegittimamente subita.
Con il caso SH.D. e altri c. Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia (Corte Edu, sentenza del 13.06.2019), la Corte torna a pronunciarsi sul trattamento riservato a cinque minori non accompagnati in vista del loro allontanamento ritenendo ammissibili solo la parte dei ricorsi presentati contro la Grecia (cfr. Corte Edu, 28.02.2019, Khan c. Francia, in questa Rivista, XXI, 2, 2019; Ead., 24.05.2018, N.T.P. e altri c. Francia, in questa Rivista, XX, 3, 2018; Ead., 5.04.2011, Rahimi c. Grecia). Fuggiti tutti dall’Afghanistan per le violenze subite in ragione della loro appartenenza etnica, dopo il loro ingresso irregolare in Grecia non venivano collocati in strutture per minori non accompagnati. Al contrario, se il primo, il secondo e il quarto ricorrente venivano posti sotto “garde protectrice” rispettivamente nei locali di polizia di Polykastro, di Igoumenitsa e Filiata, e di Aghios Stefanos e della direzione generale dell’Attica, tutti i ricorrenti tranne il primo erano costretti a rifugiarsi in varie sistemazioni di fortuna in condizioni particolamente precarie, come nel campo di Idomeni. Richiamando la sua giurisprudenza consolidata in materia (oltre i casi sopra citati, anche Corte Edu, 21.06.2018, S.Z. c. Grecia, in questa Rivista, XX, 3, 2018), la Corte Edu ricorda come, al di là delle condizioni materiali, i locali di polizia non siano adatti al trattenimento di persone se non per brevi periodi e, in ogni caso, tenendo conto della loro situazione specifica. Evidenziando le gravi carenze materiali, tanto da risultare anche in un tentativo di suicidio del secondo ricorrente, nonchè l’impossibilità di giustificare la permanenza nei vari locali di polizia per ragioni di tutela del minore, la Corte Edu ha ritenuto che il trattenimento subito dal primo, secondo e quarto ricorrente nelle strutture menzionate ammonta a un trattamento degradante in violazione dell’art. 3 Cedu. A ciò si aggiunge una violazione dell’art. 5, para. 1, perchè il loro trattenimento nei vari locali di polizia non può ritenersi regolare ai sensi della Cedu essendo stato deciso automaticamente e senza cercare soluzioni di accoglienza alternative. Quanto invece alle conseguenze della mancata presa in carico di tutti i ricorrenti, tranne il primo, e in particolare alla grave condizione di precarietà in cui questi erano stati esposti nel campo di fortuna di Idomeni, la Corte Edu nota come le autorità grece avessero avuto la possibilità già al momento del loro arrivo in Grecia di informare le istituzioni competenti ad adottare misure di tutela specifiche. Pertanto, non avendo fatto tutto quanto in loro potere per rispondere alla particolare condizione di vulnerabilità di minori non accompagnati, vi è stata anche sotto questo profilo una violazione dell’art. 3 Cedu.

 

Art. 4: Divieto di schiavitù o lavoro forzato
Con il caso T.I. e altri c. Grecia (Corte Edu, sentenza del 18.07.2019) la Corte si pronuncia nuovamente in materia di tratta di essere umani al fine di sfruttamento sessuale (cfr. Corte Edu, 21.01.2016, L.E. c. Grecia, in questa Rivista, XIX, n. 1, 2017; Ead., 7.01.2010, Rantsev c. Cipro e Russia) in relazione al ricorso di tre cittadine russe che nel 2003, dopo aver ottenuto un visto per lavoro, venivano condotte in Grecia e avviate alla prostituzione. Pochi mesi dopo, tutte le ricorrenti venivano riconosciute vittime di traffico di esseri umani dalle autorità greche, le quali avviavano contestualmente indagini sia per tratta di essere umani sia relativamente alle circostanze di rilascio dei loro visti. Proprio per le presunte lacune nella conduzione di queste indagini e rispetto alle misure adottate nei loro confronti, le ricorrenti lamentavano varie violazioni della Cedu. Concentrando l’esame del caso sulla presunta violazione dell’art. 4, la Corte Edu ricorda come il divieto di schiavitù trovi applicazione anche rispetto al fenomeno della tratta quale grave attentato alla dignità umana e alle libertà fondamentali. Data l’importanza che riveste nel quadro convenzionale, l’art. 4 Cedu impone agli Stati una serie di obblighi positivi segnatamente al fine di tutelare le vittime e di prevenire e reprimere il fenomeno anche attraverso l’introduzione di disposizioni nell’ordinamento interno che possano efficacemente assicurare alla giustizia i responsabili. In merito alle circostanze delle ricorrenti, la Corte nota come, a partire dal 15 ottobre 2002, la Grecia si sia dotata di un quadro giuridico solido che penalizza la tratta al fine di sfruttamento sessuale secondo la definizione datane dal Protocollo di Palermo e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di essere umani. Inoltre, il suo ordinamento tutela concretamente le vittime prevendendo, tra l’altro, anche l’eventuale sospensione dell’allontanamento per coloro che soggiornano in modo irregolare nel suo territorio. Tuttavia, parte delle procedure avviate per tutelare le ricorrenti erano state avviate in applicazione del quadro legislativo precedente al 2002, il quale risultava non adeguato rispetto alle esigenze dell’art. 4 Cedu. Inoltre, se è vero che le autorità competenti abbiano garantito in tempi brevi una protezione alle ricorrenti (ad es. la sospensione dell’ordine di allontanamento delle prime due ricorrenti e un permesso di soggiorno e un alloggio alla terza ricorrente), non si può affermare che le indagini e i successivi procedimenti per rintracciare e punire i responsabili siano stati altrettanto efficaci, seppur prontamente avviati. A tal proposito, la Corte nota come, oltre alle carenze in materia di prove, questi procedimenti si siano protatti da 8 a 9 anni rispetto a tutte le ricorrenti, venendo così meno all’obbligo di celerità e diligenza che la Cedu impone per combattere efficacemente il fenomeno della tratta. Egualmente inefficaci risultavano anche i procedimenti avviati rispetto al rilascio dei visti volti a facilitare la tratta al fine di sfruttamento sessuale, nonostante le denunce delle ricorrenti. Per queste ragioni, nel loro caso, vi è stata una violazione dell’art. 4 Cedu.

 

Art. 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Il caso Al Husin c. Bosnia e Herzegovina (n. 2) (Corte Edu, sentenza del 25.06.2019) riguarda un ricorrente siriano che aveva acquisito la cittadinanza della Bosnia e Herzegovina ma che gli veniva, in seguito, revocata per ragioni legate alla sua partecipazione alle ostilità risalenti agli inizi degli anni ’90. Veniva quindi trattenuto in un centro per immigrati in ragione della sua pericolosità per la sicurezza nazionale a partire dal 2008. Rigettata la sua domanda di asilo, veniva infine trattenuto in vista del suo allontanamento a partire da febbraio 2011. In occasione di un precedente ricorso (Corte Edu, 7.02.2012, Al Husin c. Bosnia e Herzegovina), la Corte Edu aveva già stabilito che l’allontanamento in Siria lo avrebbe esposto a trattamenti vietati dall’art. 3 Cedu. Per quanto su tale base il suo trattenimento fosse stato rimesso in discussione dalle Corti interne, le autorità competenti in materia di immigrazione ne riordinavano l’allontanamento da eseguire, eventualmente, in uno Stato terzo ritenuto sicuro. Nel frattempo, il suo trattenimento, ritenuto comunque necessario per motivi di sicurezza nazionale, veniva rinnovato a intervalli regolari. Solo nel 2014, tuttavia, il sig. Al Husin riceveva informazioni dalla competente agenzia di sicurezza nazionale sulle accuse mosse nei suoi confronti. Nel febbraio 2016, per scadenza dei termini previsti dalla legge, il ricorrente veniva infine rilasciato. Data la lunga durata del suo trattenimento, egli lamentava una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza. Prendendo in considerazione unicamente i periodi di privazione della libertà rispetto ai quali le Corti interne non avevano già accertato una violazione dell’art. 5, para. 1, Cedu, e cioè dal 9 luglio 2012 al 21 marzo 2013 e dal 14 marzo 2014 al 17 febbraio 2016, e ritenendo il trattenimento conforme alla legge interna, la Corte Edu si sofferma sul comportamento delle autorità competenti. In particolare, a suo avviso occorre determinare se queste avessero o meno adottato tutte le misure utili per non prolungare la privazione della libertà del ricorrente oltre quanto necessario per dare esecuzione al suo allontanamento. A tal fine, la Corte nota come a partire da agosto 2014, quando era divenuto oramai evidente che il sig. Al Husin non poteva essere rinviato nè in Siria nè in oltre quaranta Paesi contattati a tal fine dalle autorità competenti, queste ultime avessero dovuto oramai considerare impossibile realizzare l’allontanamento e, di conseguenza, porre fine al rinnovo periodico del suo trattenimento. Pertanto, per il periodo che va da agosto 2014 fino alla sua liberazione, vi è stata una violazione dell’art. 5, para. 1, Cedu. Invece, proprio perchè il sig. Al Husin aveva avuto, seppur parzialmente, accesso a informazioni specifiche sulle ragioni alla base del suo trattenimento, con la conseguente facoltà di contestarle dinanzi un giudice interno, per la Corte Edu non vi è stata alcuna violazione dell’art. 5, para. 4.
La Corte Edu ha accertato una violazione dell’art. 5, para. 1, anche nel caso Ozdil e altri c. Moldavia (Corte Edu, sentenza del 11.06.2019) per il trattenimento subito da cinque cittadini turchi in seguito alle accuse mosse dalla Turchia di aver supportato il tentato colpo di Stato del luglio 2016. I ricorrenti venivano prelevati dalle loro case in Moldavia, privati della loro libertà e trasferiti alla Turchia nonostante i timori espressi sui rischi di subire maltrattamenti in caso di allontanamento. Nessuna notizia veniva peraltro comunicata alle rispettive famiglie per settimane. Viste tali condizioni, per la Corte Edu l’intera operazione è stata organizzata e condotta in modo da eludere tutte le garanzie previste dal diritto interno e internazionale, non essendo il trattenimento dei ricorrenti nè previsto dalla legge nè necessario rispetto a quanto previsto dall’art. 5 Cedu. Poichè l’arresto, il trattenimento e il successivo allontanamento avevano anche dato luogo a un’interferenza, non prevista dalla legge, nel godimento del diritto dei ricorrenti al rispetto per la loro vita privata e familiare, oramai stabilita da tempo in Moldavia, la Corte Edu ritiene che vi è stata anche una violazione dell’art. 8 Cedu.

 

Art. 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Con il caso Abokar c. Svezia (Corte Edu, decisione del 14.05.2019), la Corte si pronuncia in merito alla presunta violazione dell’art. 8 Cedu subita dal sig. Abokar, cittadino somalo residente in Italia e sposato con una connazionale residente in Svezia, come conseguenza del mancato rilascio di un permesso di soggiorno che gli permettesse di vivere con la propria famiglia in Svezia. Secondo le autorità svedesi, il ricorrente non aveva provato in modo adeguato la sua identità tanto da far pendere il bilanciamento degli interessi in gioco a favore di quelli generali in materia di controllo dell’immigrazione. Dopo aver ricordato come la Cedu non garantisca alcun diritto di accesso e soggiorno in un Paese specifico, anche quando si tratta di casi di ricongiungimento familiare (cfr. Corte Edu, Grande Camera, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, in questa Rivista, XVI, n. 2, 2015), la Corte si concentra sull’esame dell’interferenza subita dal sig. Abokar rispetto ai parametri stabiliti dall’art. 8, para. 2. Verificato come il permesso di soggiorno fosse stato negato in conformità alle disposizioni interne e perseguisse obbiettivi legittimi, in termini di garanzia di politiche di controllo dell’immigrazione efficaci e di benessere economico del paese, la Corte non ritiene che l’intereferenza subita sia spoporzionata in quanto il ricorrente aveva creato i suoi legami familiari in un momento in cui non aveva certezze rispetto alla possibilità di soggiornare permanentemente in Svezia. Essa nota inoltre che, oltre ad aver violato le disposizioni interne in materia di immigrazione, il ricorrente aveva contratto il matrimonio religioso e, poi, civile solo dopo il rigetto delle due domande di asilo. Infine, non solo il ricorrente non aveva mai convissuto con sua moglie e i suoi figli al di fuori della Svezia ma, data la loro posizione regolare in Svezia e in Italia, entrambi i coniugi godono della libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea potendo facilmente soggiornare, seppur per periodi limitati, in entrambi i Paesi in modo reciproco e mantenere contatti anche attraverso mezzi telematici. Pertanto, per tutti questi motivi, il ricorso del sig. Abokar è stato ritenuto manifestamente infondato e, in quanto tale, dichiarato inammissibile.
Il caso Aktaş e Aslaniskender c. Turchia (Corte Edu, sentenza del 25.06.2019) riguarda, invece, due ricorrenti che avevano richiesto alle autorità turche di modificare il proprio cognome in modo che potesse rispecchiare la propria origine etnica o appartenenza religiosa. Le loro richieste venivano tuttavia rigettate in base a disposizioni interne che vietavano la modifica del nome e del cognome con parole di origine straniera. Dinanzi la Corte Edu, i sigg. Aktaş e Aslaniskender lamentavano quindi una violazione del diritto al rispetto per la vita privata e familiare, letto da solo o in combinato al divieto di discriminazione, di cui all’art. 14 Cedu, in quanto il cambiamento dei dati negli atti dello stato civile sarebbe stato motivato dalla loro appartenenza a minoranze etniche o religiose. La Corte Edu ricorda come la Convenzione non contenga alcuna disposizione in materia di nome. Tuttavia, data la relazione con l’identità personale e familiare di un individuo, la situazione dei ricorrenti ricade certamente nell’ambito dell’art. 8 Cedu. Nonostante esistano dei motivi di interesse generale, come la necessità di assicurare una registrazione puntuale della popolazione, che possano giustificare la restrizione della libertà individuale di modificare il proprio nome e cognome, per la Corte nel caso dei ricorrenti le autorità turche non hanno considerato tutti gli interessi in gioco e, procedendo a un esame puramente formale della loro situazione, non hanno valutato le motivazioni personali dei ricorrenti. A tal proposito, la Corte nota come il governo convenuto non sia stato in grado di dimostrare in che modo la modifica dei nomi e cognomi con parole di origine straniera risultasse lesiva dell’interesse pubblico. Pertanto, nel caso dei sigg. Aktaş e Aslaniskender, vi è stata una violazione dell’art. 8 Cedu.

 

* La rassegna relativa all’art. 3 è di M. Balboni; la rassegna relativa agli artt. 4-8 è di C. Danisi.

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