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Fascicolo 1, Marzo 2020


«Vogliamo riferirvi la storia / di un viaggio compiuto / da uno sfruttatore e da due sfruttati.
Osservatene bene il contegno. / Trovatelo strano, anche se consueto, / inspiegabile, pur se quotidiano, / indecifrabile, pure se è regola. /
Anche il minimo atto, in apparenza semplice, / osservatelo con diffidenza! Investigate se / specialmente l’usuale sia necessario.
E – vi preghiamo – quello che succede ogni giorno / non trovatelo naturale. / Di nulla sia detto: è naturale in questi tempi di sanguinoso smarrimento, / ordinato disordine, pianificato arbitrio, / disumana umanità, /cosi che nulla valga / come cosa immutabile».

(Bertolt Brecht, da: «L’eccezione e la regola», Einaudi, 1970)

Ammissione e soggiorno

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo e diritto al rinnovo per attesa occupazione
Con sentenza n. 6249/2019 il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello proposto da un cittadino straniero, da anni regolarmente soggiornante, a cui il questore aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per asserita insufficienza reddituale per gli anni di validità del titolo. Provvedimento confermato dal Tar Liguria, avverso il quale è stata, dunque, proposta impugnazione di 2^ grado.
Dopo una ampia ricostruzione dei fatti (che evidenziano che il cittadino straniero ha svolto sia attività lavorativa subordinata che di tipo autonomo, dopo avere perso il lavoro, con redditi variabili ma non inesistenti), il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di revoca e la sentenza regionale, ritenendo che anche il titolare di permesso per lavoro autonomo abbia diritto al rinnovo «per attesa occupazione», in analogia a quanto previsto per il lavoratore subordinato. L’Alto Consesso, infatti, afferma che «l’interessato, pur titolare di un permesso per lavoro autonomo, ha effettivamente perso il proprio posto di lavoro quale lavoratore dipendente nell’anno preso a riferimento per il rinnovo e che, comunque, questa Sezione, con sentenza n. 6070/2014, ha ritenuto di dover estendere anche alla disciplina del lavoro autonomo la previsione contenuta nell’art. 22, co. 11, TUI per il lavoro subordinato, secondo cui, nel caso di perdita del lavoro, il cittadino extracomunitario ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno».
Nella pronuncia in esame si precisa, inoltre, che non è necessario dimostrare «in modo assoluto ed ininterrotto» un determinato livello di reddito, ma, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, co. 5 TU 286/98 «al contrario, l’Amministrazione deve comunque tener conto di comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (in primis: un rapporto di lavoro che faccia presumere una prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso» (in senso conforme è richiamata la sentenza n. 5176/2018 dello stesso C.S.).
Il rilascio di un permesso «per attesa occupazione» consente, secondo il giudice amministrativo d’appello, di rivolgere lo sguardo non sui redditi passati ma sulla capacità futura di svolgimento di attività lavorativa.

 

Conversione del permesso per lavoro stagionale: requisiti
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8580/2019, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’interno, di impugnazione della sentenza con cui il Tar Lazio aveva annullato il diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro, ritenendo che fosse stato svolto lavoro stagionale per un periodo superiore a 3 mesi.
L’accoglimento dell’appello è motivato in ragione dell’accertamento che, in effetti, il cittadino straniero non aveva lavorato come stagionale per un periodo almeno trimestrale, come previsto dall’art. 24, co. 10 TU 286/98; norma la cui finalità è rinvenuta «nell’esigenza di evitare che la stipulazione di un contratto di lavoro stagionale diventi un espediente per soggiornare sul territorio dello Stato e successivamente conseguire, più facilmente rispetto agli extracomunitari non soggiornanti, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato».
Dunque, il Consiglio di Stato conferma l’imprescindibilità, per potere trasformare il permesso stagionale in permesso di lavoro, di superare detto termine trimestrale.

 

Rilascio di PSUE e mancanza di passaporto
Con sentenza n. 8423/2019 il Consiglio di Stato ha annullato il diniego di rilascio del permesso UE di lungo soggiorno, disposto dal questore di Reggio Calabria per mancato tempestivo riscontro alla richiesta di integrazione documentale inviata ex art. 10-bis legge 241/90 con indicazione del termine di 10 gg., pena l’archiviazione. Il Tar Reggio Calabria aveva rigettato il ricorso, per non avere il ricorrente dimostrato che la documentazione inviata dopo la scadenza di detto termine avrebbe condotto ad un esito diverso, ciò di cui il Tar ha dubitato perché all’epoca il ricorrente non disponeva del passaporto ma della sola ricevuta di avvenuta sua richiesta.
Il Consiglio di Stato censura sia il provvedimento amministrativo che quello giudiziale. Quanto alla intempestività del riscontro documentale, afferma che «La fissazione di un termine da parte dell’Amministrazione a fini di integrazione documentale, pena “l’archiviazione”, costituisce soluzione procedimentale finalizzata ad evitare situazioni di stallo imputabili all’istante, che nelle more del procedimento continua a godere dell’efficacia prorogata del precedente titolo. Tuttavia, essa dev’essere applicata con ragionevolezza e proporzionalità, atteso che gli effetti della, invero, atipica “archiviazione” sono del tutto equiparati, nella sostanza, a quelli di un diniego per motivi formali, incidenti in modo esiziale sul titolo dal quale dipende la permanenza sul territorio nazionale.
Nel caso di specie il termine concesso per la produzione documentale integrativa era di soli 10 giorni, oggettivamente breve rispetto al tempo utilizzato dall’Amministrazione per la complessiva istruttoria.».
Evidenzia il Giudice d’appello che la produzione del passaporto avrebbe dato esito diverso al procedimento se non fosse stato imposto il troppo breve termine di ci all’art. 10-bis legge 241/90.
Non solo. Pur ritenendo astrattamente necessaria la produzione del passaporto anche in fase di rinnovo del titolo di soggiorno, ai sensi degli artt. 4, co. 1 e 5, co. 4 TU 286/98, «È tuttavia evidente che mentre in sede di primo ingresso nel territorio lo straniero non possiede, di norma, altri documenti validi sul territorio nazionale al di fuori del passaporto, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno il concetto di equipollenza acquisisce maggiore rilevanza e pregnanza, essendo possibile per lo straniero regolarmente soggiornante ottenere la carta d’identità, ossia un valido documento di identificazione».
Poiché nel caso esaminato il cittadino straniero, in Italia da anni, era titolare di carta di identità, essa doveva essere ritenuta equipollente ai fini dell’esatta identificazione del medesimo, con la conseguenza che non doveva essere ritenuto dirimente il possesso di un passaporto in corso di validità.
NOTA di Nazzarena Zorzella
La pronuncia del Consiglio di Stato, qui rassegnata, è di sicuro interesse per i cittadini stranieri, ai quali le questure non rinnovano il permesso di soggiorno nelle more del rinnovo del passaporto, lasciandoli nel limbo per lungo tempo (tanto è necessario per il rilascio del passaporto), ma è altresì di interesse per i titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, ai quali non viene rilasciato il titolo di viaggio, previsto invece per i titolari di status di rifugiato.

 

Revoca del permesso di soggiorno per maltrattamenti in famiglia: presupposti
Il Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 2770/2019 ha annullato il provvedimento del questore di Milano che aveva disposto la revoca ad un cittadino straniero a seguito di assoggettamento a misura cautelare penale «dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai figli e alla moglie, in quanto indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, ai danni di due dei suoi tre figli e della moglie» per il reato di maltrattamenti in famiglia. Misura da cui il questore aveva tratto il convincimento della sua pericolosità sociale.
Il Tar annulla detto provvedimento in quanto il questore ha assunto in maniera automatica la qualificazione di pericolosità sociale, omettendo di considerare la complessità della situazione familiare risultante dagli atti procedimentali (due dei tre figli della moglie sono affetti da disturbi comportamentali e cognitivi gravi), l’intervenuta modifica della misura cautelare con cui il GIP aveva autorizzato il cittadino straniero a visitare la moglie in ospedale, a incontrare il figlio minore e ad avvicinarsi al figlio maggiore (incapace di provvedere a se stesso) per provvedere al suo accudimento, ignorando anche la relazione del Comune di Milano che dava conto del comportamento positivo del cittadino straniero, che seguiva tutte le indicazioni dategli dai Servizi, provvedendo effettivamente all’accudimento della prole e senza tenere conto, infine, del percorso psicologico e terapeutico intrapreso.
In sede processuale il Tar ha richiesto al Comune di Milano una relazione sociale, da cui emerge il lento ma progressivo miglioramento della situazione familiare, oggettivamente problematica, tanto che «ne deriva che i comportamenti di rilevanza penale valorizzati dall’Amministrazione sono maturati e devono essere collocati in un particolare contesto temporale, sicché non sono espressivi di un’attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente, in quanto egli ha dato prova di attivarsi proficuamente per la gestione e la cura dei figli problematici, tanto che, ben prima dell’adozione del decreto impugnato, il giudice penale ha modificato la misura cautelare, così da consentirgli di occuparsi dei figli e di incontrare la moglie».
Proprio in conseguenza della parziale istruttoria sottesa al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, il Tar Milano l’ha, dunque, annullato.

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