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Fascicolo 1, Marzo 2020


«Vogliamo riferirvi la storia / di un viaggio compiuto / da uno sfruttatore e da due sfruttati.
Osservatene bene il contegno. / Trovatelo strano, anche se consueto, / inspiegabile, pur se quotidiano, / indecifrabile, pure se è regola. /
Anche il minimo atto, in apparenza semplice, / osservatelo con diffidenza! Investigate se / specialmente l’usuale sia necessario.
E – vi preghiamo – quello che succede ogni giorno / non trovatelo naturale. / Di nulla sia detto: è naturale in questi tempi di sanguinoso smarrimento, / ordinato disordine, pianificato arbitrio, / disumana umanità, /cosi che nulla valga / come cosa immutabile».

(Bertolt Brecht, da: «L’eccezione e la regola», Einaudi, 1970)

Osservatorio italiano

Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali

 

Il decreto sui Paesi di origine sicuri. I profili di illegittimità e le osservazioni critiche dell’ASGI
Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4.10.2019 pubblicato in G.U. del 7 ottobre 2019) si individuano i Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’art. 2-bis, d.lgs. 28.12.2008, n. 25, introdotto col d.l. n. 113/2018.
Si tratta di Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.
L’elenco potrà subire ulteriori modifiche.
L’inserimento dovrebbe avvenire allorché si può escludere che in quel determinato Stato sussistano atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o che sia presente pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
L’inserimento di un Paese nella lista dei Paesi di origine sicuro comporta importanti effetti:
1) la Commissione territoriale per la protezione internazionale (non certo il giudice) competente ad esaminare la domanda è esentata dal procedere d’ufficio a fare per ogni domanda una raccolta delle informazioni sul Paese di origine; più esattamente su ogni Commissione territoriale per la protezione internazionale si declina un differente onere di collaborare per fare emergere l’esigenza di protezione;
2) conseguentemente è onere del richiedente invocare di fronte alla Commissione territoriale (e non certo anche nel giudizio sul ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione) “gravi motivi” per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova (art. 2-bis, co. 5, d.lgs. n. 25/2008);
3) all’atto della presentazione della domanda di protezione internazionale l’ufficio di polizia deve informare il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’art. 2-bis, la domanda può essere rigettata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 9, co. 2-bis (art. 10, co. 1, d.lgs. n. 25/2008), cioè che se non produrrà elementi gravi per fare capire che la sua situazione individuale non è sicura la domanda potrà essere ritenuta manifestamente infondata per questo solo motivo;
4) il venir meno, sostanzialmente, dell’obbligo di motivazione in fatto e in diritto della decisione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale: ogni Commissione, anche a seguito del colloquio personale col richiedente, valuta se sussistono o meno i requisiti per il riconoscimento della protezione, ma allorché adotti la decisione di manifesta infondatezza tale decisione dovrebbe essere motivata – stando al tenore letterale della normativa italiana – dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese, pur designato come tale in relazione alla sua situazione particolare (art. 9, co. 2-bis, d.lgs. n. 25/2008). È peraltro possibile ritenere che la Commissione territoriale, a seguito della audizione del richiedente e valutati i motivi da questi addotti, possa altresì assumere una decisione di rigetto (ma non di manifesta infondatezza) nel caso in cui ritenga che il richiedente abbia dimostrato che vi siano validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare e, ciononostante, non ritenga di riconoscere una delle due forme di protezione internazionale o riconosca la protezione speciale;
5) la domanda di protezione internazionale è esaminata dalla Commissione territoriale in via prioritaria (art. 28, co. 1, lett. c-ter), d.lgs. n. 25/2008);
6) la domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura accelerata (ai sensi dell’art. 28-bis, d.lgs. 25/2008): appena ricevuta la domanda, la questura deve provvedere senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale, la quale dovrebbe provvedere all’audizione nell’arco di 7 giorni e adottare la decisione entro i successivi due giorni (termine raddoppiabile se la domanda sia ritenuta manifestamente infondata e comunque superabile se sia necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda);
7) se la domanda è presentata in zona di frontiera o di transito l’esame può svolgersi direttamente alla frontiera o nelle zone di transito (art. 28-bis, co. 1-ter, d.lgs. n. 25/2008); l’eventuale decisione di rigetto per manifesta infondatezza (in quanto presentata da cittadino di Paese designato come sicuro la cui domanda sia stata sin dall’origine considerata ed esaminata come tale) comporta il dimezzamento dei termini ordinari di impugnazione dinanzi alla autorità giudiziaria che, dagli ordinari 30 giorni, diventano qui 15 giorni (art. 35, co. 2, d.lgs. n. 25/2008). Alla scadenza del termine per l’impugnazione vi è l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e l’adozione nei suoi confronti di un provvedimento amministrativo di espulsione da parte del prefetto (art. 32, co. 4, d.lgs. n. 25/2008);
8) l’eventuale presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale contro la decisione del rigetto per manifesta infondatezza non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salvo specifica istanza in tal senso. La presentazione dell’istanza ha, infatti, effetto sospensivo in attesa dell’emanazione di apposito provvedimento da parte del Tribunale, che deve intervenire «quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte», cui consegue il rilascio del permesso di soggiorno (art. 35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008);
9) quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione della Commissione territoriale che dichiara la domanda manifestamente infondata, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento a norma dell’art. 82 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’art. 74, co. 2, del predetto decreto (in mancanza delle quali il patrocinio gratuito a spese dello Stato non è assicurato).
L’intera nuova disciplina solleva numerosi problemi di legittimità.
Notevoli dubbi di legittimità riguardano l’uso della nozione di Paesi di origine sicuro che finisce col comprimere in modo grave l’effettivo esercizio del diritto di asilo.
È vero che il decreto ministeriale esercita una facoltà prevista da norma legislativa che a sua volta attua una facoltà data ad ogni Stato dalla vigente direttiva dell’UE (efficace nell’ordinamento italiano ai sensi della limitazione di sovranità consentita dall’art. 11 Cost.), la quale prevede come presupposti per l’inclusione nella nozione di Paese sicuro la sussistenza di parametri connessi alla garanzia e all’effettività di diritti fondamentali internazionalmente garantiti e ha come effetto una semplificazione e un aggravamento procedurali e di per sé non impedisce un esame individuale della domanda e non comporta certo l’inammissibilità della domanda (il che sarebbe incostituzionale). L’insieme delle restrizioni che le norme legislative frappongono al richiedente proveniente da un Paese di origine designato come sicuro non devono essere interpretate e applicate come ostacoli ad un esame approfondito della situazione individuale del richiedente, che è la base stessa del diritto di asilo costituzionalmente garantito.
Tuttavia, resta il dubbio se la direttiva UE sia del tutto conforme al Trattato UE che esige che ogni atto dell’UE rispetti sempre la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato (che esige sempre, a sua volta, una valutazione della domanda alla luce della situazione individuale e che vieta ogni discriminazione dei rifugiati sulla base del Paese di origine), la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e al diritto di asilo garantito dalla Carta dei diritti fondamentali. Simili dubbi potrebbero dare luogo ad un rinvio alla Corte di giustizia della UE della stessa norma della direttiva UE che prevede la facoltà della designazione di un Paese di origine come sicuro.
Circa la violazione del diritto UE, i profili di contrasto della norma interna possono riguardare i criteri de considerare, la mancata previsione dell’obbligo di motivazione, il metodo di individuazione dell’elenco dei Paesi di origine sicuri, gli organi competenti, l’esclusione dei soggetti vulnerabili. Anche una procedura che svuoti di fatto l’effettività della tutela – sia nella fase amministrativa, sia in quella giurisdizionale – potrebbe essere ragionevolmente considerata in contrasto con la direttiva stessa e, soprattutto, con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, come confermano le recenti sentenze della CGUE sul caso M e sull’accoglienza, considerando anche la rilevanza che assume la giurisprudenza CEDU (si veda, da ultimo la sentenza Ilias v. Hungary).
In ogni caso gravi dubbi di legittimità costituzionale riguardano la norma legislativa nazionale di recepimento della direttiva UE.
Infatti, l’art. 2-bis, d.lgs. n. 25/2008 sembra violare le riserve di legge in materia di stranieri e di diritto di asilo previste dagli artt. 10, co. 2 e 10, co. 3 Cost. perché dà al Governo una facoltà che di per sé produce l’attivazione di norme legislative differenti e di un trattamento diverso e deteriore delle domande di alcuni richiedenti asilo, senza che sia previsto in via preventiva alcun parere, neppure consultivo, né alcuna decisione definitiva del Parlamento (esemplare è invece il caso tedesco in cui il Bundestag ha approvato la lista dei Paesi di origine sicuri). In proposito non basta neppure affermare che si tratta di riserva di legge relativa, perché la discrezionalità governativa non pare adeguatamente limitata neppure dalla previsione di criteri e modi per il suo esercizio da parte della norma stessa.
Occorre inoltre rilevare la vaghezza delle formule usate nell’art. 2-bis, co. 2 e 3, d.lgs. n. 25/2008 per tentare di vincolare la discrezionalità del Governo: appare difficile, infatti, vincolare tutti i parametri cui riferirsi per valutare «in via generale e costante» la sicurezza di un Paese, con riguardo al rispetto dei diritti umani dei suoi cittadini. Lo stesso inciso «in via generale e costante» rovescia la dimensione individuale del diritto di asilo costituzionalmente garantito.
Al contempo, vaghi appaiono i riferimenti alle fonti di informazioni menzionate nell’art. 2-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, perché si tratta di indicazioni aperte e generiche, che non danno certezza sulla fondatezza e completezza dei dati utilizzati per la designazione.
Nel d.m.a.e. 4 ottobre 2019 non si prevede alcuna categoria di persone, né alcuna zona del territorio di ognuno degli Stati designati come sicuri, che si possa ritenere esclusa dalla suddetta designazione e dai conseguenziali effetti negativi sulla tutela dei diritti individuali. Tuttavia la mancata previsione nel decreto di queste esclusioni appare illegittima per eccesso di potere, perché il decreto appare contraddittorio rispetto agli esiti dell’istruttoria svolta prima della sua emanazione dagli uffici ministeriali competenti, alla luce delle precise raccomandazioni in favore di puntuali esclusioni che sono contenute nelle schede concernenti i singoli Stati elaborate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la collaborazione dell’unità COI della Commissione nazionale per il diritto di asilo e che sono state allegate alla circolare prot. n. 0009004 del 31 ottobre 2019 della Commissione nazionale per il diritto di asilo: senza alcuna motivazione, infatti, tali categorie o territori, la cui esclusione era stata proposta dagli uffici ministeriali, non sono stati inclusi nel testo del decreto.
In ogni caso il d.m.a.e. 4 ottobre 2019 appare viziato da illegittimità perché la mancata motivazione dell’inserimento di ogni Stato nell’elenco dei Paesi sicuri viola le norme costituzionali, internazionali ed europee su indicate, in quanto è del tutto sprovvisto anche soltanto dell’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte ministeriali. Il decreto, dunque, avrebbe almeno dovuto indicare i profili generali e i criteri in base ai quali si ritiene che nella situazione di ogni Stato designato come Paese di origine sicuro siano verificati i presupposti indicati nell’art. 2-bis, d.lgs. n. 25/2008, oltre che eventuali ulteriori motivazioni specifiche concernenti un determinato Stato e/o le categorie di persone e/o le zone eventualmente escluse dagli effetti di tale designazione. L’omissione della indicazione nel decreto stesso di tali profili e criteri generali e delle motivazioni specifiche concernenti ogni Paese comporta l’illegittimità del decreto non soltanto per violazione di legge, a causa delle violazioni delle norme di rango primario e sovranazionale che esigono una qualche motivazione in fatto e in diritto, ma anche per eccesso di potere, a causa della incompletezza dell’istruttoria svolta e della contraddittorietà tra il decreto e gli esiti dell’istruttoria preliminare al decreto.
Infatti, pochi giorni dopo la pubblicazione del decreto la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha emesso una propria circolare (prot. N. 0009004 del 31 ottobre 2019) alla quale sono allegati gli elementi elaborati dalla stessa Commissione e dagli uffici del Ministero degli affari esteri per ogni Paese. La lettura di quegli elementi rende del tutto evidente la più totale contraddizione tra gli elementi controllati e raccolti e la qualificazione dello Stato come Stato sicuro. Tali elementi sono per alcuni Stati piuttosto formali o incompleti, il che indica una istruttoria carente, mentre per altri Stati si riferiscono elementi gravi e violazioni dei diritti fondamentali che paiono del tutto incompatibili con la qualifica di Paese di origine sicuro e talvolta conducono gli stessi uffici a fare raccomandazioni, inclusa la previsione di esclusioni di determinate categorie di persone o di territori, ma quelle indicazioni in modo immotivato e irragionevole sono state poi del tutto disattese e non compaiono perciò nel testo finale del decreto ministeriale.
Come rilevato, il d.m.a.e. 4 ottobre 2019 pare mancare di tutti i requisiti legali e dei presupposti menzionati nell’art. 2-bis, d.lgs. n. 25/2008.
In primo luogo, il provvedimento appare viziato da illegittimità perché è manchevole di ogni profilo generale e criterio dal quale sia possibile ricavare la motivazione circa gli elementi di fatto e di diritto che per ogni Stato hanno condotto all’inclusione nell’elenco, siano essi i motivi generali ricavabili dalle norme nazionali, internazionali ed europee citate in precedenza, siano essi i motivi specifici. Non costituisce di certo una motivazione in fatto e in diritto l’indicazione della comunicazione ricevuta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo (della quale non si indica alcun contenuto, né se comprende dal testo quali informazioni siano state ricevute da altri soggetti con cui la Commissione nazionale intrattiene rapporti e che, in base all’art. 2-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, devono essere tenuti in considerazione nell’adozione del decreto ministeriale). Nessun motivo di diritto o di fatto è presente nel d.m.a.e. 4 ottobre 2019 – né in generale, né in modo specifico – che giustifichi la ragionevolezza dell’inclusione di determinati Stati e la mancata inclusione di altri nell’elenco dei Paesi di origine sicuri.
In secondo luogo, il decreto appare viziato da illegittimità per la violazione dell’obbligo di tenere conto delle varie fonti di informazione menzionate nell’art. 2-bis, co. 4, d.lgs. n. 286/1998. Dal testo del decreto si evince che l’elenco dei Paesi di origine sicuri sia stato redatto sulla base di un appunto elaborato «dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri». Pertanto, le informazioni sulle quali la designazione si è basata paiono esaurirsi in un’istruttoria svolta dai funzionari di un unico Ministero, in violazione della varietà delle fonti richiamate dalla norma legislativa (che comprendono la Commissione nazionale per il diritto di asilo, gli altri Stati membri dell’Unione europea, l’EASO, l’UNHCR, il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali competenti). Il decreto elude l’obbligo di tenere conto di fonti molteplici in modo da consentire al Governo di fondare la sua decisione su informazioni proprie, non ampie, né plurali e senza alcun coinvolgimento di organizzazioni non governative e di altri enti indipendenti nella procedura di designazione.
In terzo luogo, il decreto pare viziato da eccesso di potere, perché l’inclusione in esso di alcuni Stati è il frutto di un’istruttoria carente sulla situazione di quello Stato, ovvero è in contraddizione con l’istruttoria svolta, il che è facile ricavare dagli elementi predisposti per ogni Stato dagli uffici del Ministero degli affari esteri e allegati alla circolare prot. n. 0009004 del 31 ottobre 2019 della Commissione nazionale per il diritto di asilo, dai quali si evince anche l’immotivata e irragionevole mancata previsione di categorie di persone o zone di ogni Paese da intendersi come escluse che gli stessi uffici ministeriali raccomandano.
In quarto luogo, il decreto non prevede alcuna disciplina chiara né delle procedure, né dei casi e dei termini per l’aggiornamento dell’elenco dei Paesi di origine sicuro.
In quinto luogo, la disciplina transitoria dell’applicazione del decreto ministeriale appare lapidaria e ben poco chiara circa gli effetti sull’esame delle domande pendenti alla data dell’entrata in vigore del decreto.

 

L’elenco degli Stati i cui cittadini devono produrre la certificazione sulla situazione immobiliare ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza
Il decreto 21.10.2019 Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato in G.U. n. 285 del 5.12.2019) – previsto dall’art. 2, co. 1-ter, d.l. n. 4/2019, convertito con modifiche dalla l. n. 26/2019 – ha stabilito l’elenco degli Stati dove è «oggettivamente impossibile» procurarsi la certificazione richiesta per i redditi e il patrimonio posseduto nel Paese di origine.
Il decreto elenca gli Stati, i cui cittadini dovranno produrre la documentazione relativa al patrimonio immobiliare posseduto. Per esclusione, quindi i cittadini di tutti gli altri Paesi non dovranno produrre alcuna documentazione ulteriore rispetto all’ISEE.
La documentazione che i cittadini degli Stati «non esentati» dovranno produrre sarà comunque solo quella relativa al patrimonio immobiliare.
In realtà l’art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 4/2019 prevedeva che i cittadini extracomunitari avrebbero dovuto presentare, ai fini dell’accoglimento della richiesta, oltre all’ISEE, anche apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare.
Il Ministero del lavoro, nelle premesse del decreto, ricorda che i dati sulla composizione del nucleo familiare dei cittadini stranieri residenti in Italia sono già in possesso delle competenti autorità italiane sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE e non appaiono esservi situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la verifica della residenza anagrafica.
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, il decreto, sempre nelle premesse, rileva come non esiste alcuna possibilità di disporre di raccolte di informazioni sui sistemi di accertamento del patrimonio mobiliare nei vari Paesi del mondo e che solo per il patrimonio immobiliare è possibile fare riferimento al Rapporto Doing Business della Banca mondiale. Secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell’ambito di tale raccolta, il decreto rileva che gli unici Paesi extraUE in cui vi è un completo sistema di registrazione formale degli immobili privati sono: Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan Regno di Tonga.
Solo i cittadini dei suddetti Stati, pertanto, sono tenuti, ai fini dell’accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, a produrre l’apposita certificazione di cui all’art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 4/2019, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.

 

Nuove modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
Il decreto del ministro dell’interno 18.11.2019 (pubblicato in G.U. serie gen. n. 284 del 4.12.2019) prevede le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per la predisposizione di servizi di accoglienza nei confronti di cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e altre categorie indicati dall’art. 1.
Con lo stesso decreto sono approvate le «Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)», allegate al decreto (Allegato A).
Gli enti locali interessati all’attivazione di servizi di accoglienza devono presentare al Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione le proposte progettuali, che vengono poi valutate ed eventualmente approvate da una Commissione. I progetti approvati, la prosecuzione di quelli già avviati e l’ampliamento dei posti sono ammessi a finanziamento con decreto del Ministro in relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale, in base a quanto prevedono le Linee guida.
Il decreto abroga il decreto del Ministro dell’interno 10 agosto 2016.

 

Finanziamento fino al 30 giugno 2020 dei progetti in atto nell’ambito del SIPROIMI
Con decreto del Ministro dell’interno del 13.12.2019 per evitare interruzioni nei servizi di accoglienza dei progetti Siproimi in scadenza al 31.12.2020 è stato adottato dal Ministro dell’interno il decreto di finanziamento della prosecuzione dell’accoglienza dal 1° gennaio al 30 giugno 2020: il finanziamento consentirà agli Enti locali che hanno manifestato l’intenzione di proseguire le attività progettuali di continuare ad operare, nelle more della valutazione ed approvazione delle domande di prosecuzione dei progetti per il triennio 2020-2022.
Il decreto e i tre prospetti, riportanti le risorse assegnate per le tre tipologie di accoglienza (ordinaria, per MSNA e per DM-DS), sono disponibili sul sito https://www.interno.gov.it/it/notizie/siproimi-libera-decreto-finanziamento.
Per dare continuità all’assistenza, inoltre, il Ministero dell’interno ha pubblicato il 24.12.2019 la Determinazione a procedere alla realizzazione del progetto «Accompagnamento all’autonomia e all’inclusione dei titolari di protezione umanitaria», per finanziare, attraverso il Fondo FAMI iniziative di accompagnamento all’autonomia e all’inclusione.
Le risorse, pari a 8.296.880 saranno assegnate agli Enti locali in particolare per misure di inserimento abitativo, lavorativo, sociale, e di accompagnamento amministrativo. L’obiettivo è quello di consolidare i percorsi in uscita dall’accoglienza prevenendo eventuali emergenze legate alla cessazione delle diverse attività di presa in carico di migranti ancora in accoglienza titolari di protezione umanitaria. Il progetto riguarda circa 1.400 persone, il 50% delle quali in condizioni di vulnerabilità.

 

Il finanziamento dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati
Nella legge di bilancio 2020 approvata con legge 27.12.2019, n. 160 (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45) all’art. 1, co. 882 e 833 si prevede lo stanziamento di un milione di euro l’anno per i tutori volontari, privati cittadini selezionati e adeguatamente formati ai quali i Tribunali dei minorenni affidano la tutela dei minori stranieri non accompagnati.
Le risorse aggiuntive servono a finanziare «interventi a favore dei tutori», a rimborsare le spese che questi sostengono per adempiere al loro compito, ma anche a incentivare il riconoscimento di questo impegno da parte dei datori di lavoro. Le aziende che riconoscono permessi retribuiti per le attività dei tutori volontari, infatti, potranno farsi rimborsare dal Fondo il 50% del costo, fino a 60 ore per tutore.
In base al comma 883 un decreto del ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi, disciplinerà le modalità di richiesta e di assegnazione dei contributi.

 

Il nuovo Fondo di auto ai Paesi interessati ai flussi migratori verso l’Italia
Nella legge di bilancio 2020 approvata con legge 27.12.2019, n. 160 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 - Suppl. Ord. n. 45) all’art. 1, co. 878 si prevede che il Fondo istituito dall’art. 1, co. 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d’importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori».
A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Agevolazioni per il soggiorno dei venezuelani di origine italiana e per le loro domande di cittadinanza italiana
Nella legge di bilancio 2020 approvata con legge 27.12.2019, n. 160 (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ord. n. 45) si prevedono all’art. 1 due misure agevolative in favore dei cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana, proveniente da un Paese in cui i disordini e la guerra civile mettono in pericolo la sopravvivenza.
Il comma 879 prevede che ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della stessa legge è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2020.
Al comma 881 si prevede che al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

Rassegna delle circolari e delle direttive delle amministrazioni statali
Cittadini di Paesi terzi
Asilo
Attuazione delle procedure accelerate di esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di transito o di frontiera
Con circolare 16.10.2019, prot. 0008560 del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione si danno le istruzioni applicative a seguito dell’entrata in vigore del dec. min. interno 5.8.2019 sulle zone di transito o di frontiera circa l’attuazione delle procedure accelerate di esame delle domande di protezione internazionale presentate in tali zone.
Anzitutto legittimamente la circolare circoscrive l’applicazione di tale procedura soltanto alle domande presentate direttamente alla frontiera o nelle zone di transito individuate nel decreto ministeriale da stranieri dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, mentre se ne esclude l’applicazione alle domande di coloro che siano stati recuperati attraverso operazioni di soccorso in mare (SAR) o che si siano spontaneamente presentati per formalizzare la richiesta di protezione internazionale senza essere stati intercettati dalle forze di polizia all’atto dello sbarco o, comunque, subito dopo.
In tali circostanze per le esigenze di celerità la richiesta di protezione internazionale deve essere formalizzata al momento dell’identificazione connessa all’ingresso illegale da parte delle questure competenti per le zone di frontiera individuate nel decreto ministeriale (Trieste, Gorizia, Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Trapani, Agrigento e Cagliari), le quali inseriranno i dati nel sistema SGA e ultimano la compilazione del modello C/3 sul sistema Vestanet e informeranno telefonicamente la competente Commissione territoriale o sezione (restando competenti le Commissioni di Bari e Siracusa finché non saranno operative le nuove Commissioni di Matera e Ragusa) che fisserà nell’immediatezza la data del colloquio personale col richiedente asilo entro i 7 giorni e la comunica alla questura, la quale a sua volta la comunica al richiedente mediante compilazione di apposita sezione in calce allo specifico nuovo modello C/3 di frontiera.
Per effettuare tale colloquio si dà alle Commissioni territoriali di Trieste, Crotone, Bari, Lecce, Siracusa, Catania e Cagliari e alle Sezioni di Agrigento e Trapani la facoltà di spostarsi attraverso un «nucleo mobile» previa intesa con la competente questura. In tal caso il componente del Collegio competente, deputato a svolgere l’audizione o più componenti qualora siano presenti più richiedenti da audire nella stessa giornata e gli eventuali interpreti saranno autorizzati ad utilizzare un automezzo messo a disposizione delle prefetture che ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 25/2008 forniscono il necessario supporto ad ogni Commissione e i relativi oneri di missione graveranno sul competente capitolo di spesa della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
In ogni caso ogni collegio adotterà la sua decisione entro i 2 giorni previsti dall’art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008 con immediato inserimento nel sistema informatico Vestanet e contestuale comunicazione alla questura per i successivi adempimenti.
A seguito della formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C/3 i richiedenti saranno ospitati presso i Centri delle province comprese nell’ambito territoriale del Collegio di valutazione competente in base al luogo di presentazione della domanda.
Riprendendo i contenuti della citata circolare la successiva circolare 18.10.2019, prot. 0138656, n. 400/C/II Div. del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere aggiunge che l’applicazione della procedura deve ritenersi esclusa per le domande presentate dai minori non accompagnati e dai soggetti vulnerabili, ai quali devono essere garantite le specifiche procedure.
Alla circolare è allegato il modello del verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato, al quale si applicano le procedure accelerate per le domande presentate in frontiera, nel quale le questure devono precisare la frontiera presso la quale è avvenuto lo sbarco o l’intercettazione a seguito dell’avvenuta o tentata elusione.
Si prescrive altresì agli uffici di polizia di frontiera di Trieste e d Gorizia di prendere contatti diretti con le questure corrispondenti ai fini dell’immediato trasferimento del richiedente soggetto a procedura accelerata presso gli uffici immigrazione per l’espletamento delle procedure accelerate.

 

Tempistica per lo svolgimento dei colloqui personali nell’ambito delle procedure accelerate di esame delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini di Stati inclusi nella lista dei Paesi di origine sicuri
La circolare della Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo – prot. 0008864 del 28.10.2019 invita i presidenti delle Commissioni territoriali a dare immediata applicazione alla procedura accelerata di esame delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini di Stati inclusi nella lista dei Paesi di origine sicuri allegata al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 4.10.2019 e contestualmente risolve in chiave più garantista una questione interpretativa controversa concernente la tempistica della procedura accelerata.
Sulla base dei pareri dell’Ufficio II- Studi e Legislazioni del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’interno, la circolare conclude per l’interpretazione secondo al quale il termine per lo svolgimento dell’audizione deve essere quello di 7 giorni (raddoppiabili ai sensi dell’art. 28-ter, co. 1, lett. a) in relazione dell’art. 28-bis, co. 2, lett. a) d.lgs. n. 25/2008), decorrenti dalla formalizzazione della domanda, oltre ai 2 giorni successivi per la decisione.

 

Chiarimenti procedurali e sostanziali circa le procedure accelerate di esame delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini di Stati inclusi nella lista dei Paesi di origine sicuri
La circolare del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d’asilo del 31.10.2019 fornisce numerose risposte circa quesiti procedurali e sostanziali concernenti l’applicazione alla procedura accelerata di esame delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini di Stati inclusi nella lista dei Paesi di origine sicuri allegata al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 4.10.2019.
In realtà essa riprende i profili procedurali e sostanziali previsti dal d.lgs. n. 25/2008 e ribadisce i medesimi contenuti delle citate circolari del mese di ottobre del Ministero dell’interno, a cui si aggiungono le seguenti precisazioni:
1) la procedura si applica a istanze di asilo formalizzate dopo il 28 ottobre 2019, in cui è stata emanata la citata circolare n. 8560 del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno;
2) la procedura si applica a tutti i richiedenti provenienti da un Paese di origine sicuro e non opera nei loro riguardi la procedura prevista per le domande presentate in frontiera;
3) circa gli oneri di allegazione degli elementi a proprio favore da parte dei richiedenti asilo si richiama la possibile applicazione individuale della violenza indiscriminata quale presupposto della protezione sussidiaria secondo la sliding scale affermata dalla sent. Elfaji, C_467/07 del 17 febbraio 2009, § 39.
La circolare per favorire un più corretto inquadramento della situazione degli Stati inseriti nella lista del Paese di origine sicuro allega anche le «schede Paese» elaborate dall’unità COI della Commissione nazionale e dagli uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Curiosamente proprio i contenuti di ognuna di queste allegazioni sono uno dei principali elementi che attestano l’annullabilità del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 4.10.2019, sia sotto il profilo dell’illegittimità, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere (come si è approfondito all’inizio del presente Osservatorio): per la situazione di alcuni Stati l’istruttoria appare superficiale e poco approfondita e trascura importanti elementi, mentre per quella di altri Stati inspiegabilmente il decreto non inserisce le esclusioni di determinate categorie di persone più a rischio, che erano state di volta ben motivate nelle schede elaborate dagli uffici ministeriali.

 

Rivalutazione e riesame ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria delle domande di protezione internazionale presentate prima del 5 ottobre 2018
Una nota del 24.12.2019 della Presidente della Commissione nazionale per il diritto d’asilo ha preso atto della sentenza della Corte di cassazione, SU, n. 29460/2019, che ha affermato che le nuove disposizioni del d.l. n. 113/2018 relative all’abrogazione della protezione umanitaria non sono retroattive e ha ricordato che i presupposti per il riconoscimento del permesso umanitario (ai quali ora sarà rilasciato il permesso di soggiorno per casi speciali, di cui all’art. 1, co. 9, del d.l. n. 113/2018) devono essere accertati sulla base della disciplina esistente al momento della presentazione della domanda che si perfeziona con la formalizzazione del modulo.
La nota, sulla base di una memoria dell’Avvocatura dello Stato, ricorda altresì che la stessa Cassazione ha confermato la sua giurisprudenza precedente secondo cui il parametro dell’integrazione socio lavorativa dello straniero irregolare di per sé solo non può giustificare la concessione della protezione umanitaria: non è ritenuta sufficiente la mera allegazione di una situazione di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza, perché la temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, non potendo altrimenti legittimare il rilascio del titolo di soggiorno.
Pertanto la nota informa le Commissioni territoriali che, in ragione del valore nomofilattico della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, le domande di protezione internazionale formulate prima del 5 ottobre 2018 dovranno essere valutate sulla base della previgente normativa e che, come ricorda l’Avvocatura dello Stato, qualora siano state già rigettate potranno essere oggetto di riesame su esplicita richiesta dell’interessato, come consente l’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, fondato nell’art. 97 Cost. Infatti sempreché vi sia un interesse attuale dell’interessato, manifestato con un’apposita istanza, il concreto esercizio dell’attività di riesame andrebbe effettuato nell’ottica di risolvere controversie, attuali o potenziali, relative a provvedimenti di diniego della protezione umanitaria, qualora gli stessi siano stati pronunciati in evidente contrasto con i principi di diritto intertemporale recentemente enunciati dalla Suprema Corte.
Assistenza sociale
Elaborazione da parte dell’INPS delle domande degli stranieri di accesso al reddito di cittadinanza
Con messaggio n. 4516 del 3.12.2019 dell’INPS Direzione centrale ammortizzatori sociali e Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi si forniscono precisazioni circa le domande di reddito/pensione di cittadinanza presentate da cittadini stranieri a seguito dell’adozione, del decreto 21.10.2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui è stato stabilito l’elenco degli Stati dove è «oggettivamente impossibile» procurarsi la certificazione per i redditi e il patrimonio posseduto nel Paese di origine.
Nel messaggio l’INPS, fornisce tutte le istruzioni necessarie al fine di procedere alla definizione delle domande presentate.
1) Circa le domande di reddito/pensione di cittadinanza presentate dopo 1° aprile 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019) l’INPS chiarisce che non occorre produrre alcune ulteriore documentazione e se è stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, l’INPS procederà a disporre il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste italiane S.p.A.
Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate.
Nel caso in cui, invece, le domande siano state presentate da cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati espressamente indicati nel decreto del Ministero del lavoro del 21.10.2019 (Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan, Regno di Tonga), le domande già presentate dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, attestante il valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero.
Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare non dovranno, invece, essere oggetto di alcuna certificazione integrativa.
2) Circa le domande di reddito/pensione di cittadinanza presentate a marzo 2019, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, l’INPS ricorda che con il messaggio n. 3568 del 2.10.2019 era stato precisato che per tali domande la legge di conversione aveva previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate della legge di conversione.
In particolare, la norma transitoria prevedeva che per tali domande, il beneficio riconosciuto potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi «pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto ai fini dell’accesso al beneficio». In forza di tale disposizione, transitoria, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, sono state poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019. A decorrere da ottobre 2019, occorreva allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto.
Nel messaggio l’INPS chiarisce che le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, resteranno sospese se il richiedente appartiene ad uno degli Stati i cui cittadini sono tenuti a produrre alla struttura INPS territorialmente competente la certificazione attestante il valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero.
Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari di uno Stato non espressamente indicato nel decreto del 21.10.2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.
Dal punto di vista operativo l’INPS precisa che, in ogni caso, tutti i richiedenti interessati riceveranno, un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell’Istituto. Tale certificazione potrà essere prodotta dagli interessati recandosi personalmente presso la struttura INPS territorialmente competente o, in alternativa, inviandola alla stessa via PEC. I funzionari preposti avranno cura di verificare la certificazione limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato ai fini ISEE e, qualora ne ricorrano i presupposti, erogheranno la prestazione, che sarà comprensiva delle mensilità arretrate, corrisposte sempre con cadenza quindicinale.

 

Circolazione stradale
Conversione patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana
La circolare 7.11.2019, prot. n. 34454 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale motorizzazione conferma la possibilità di convertire patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana (ad es. richiesta di conversione di una patente polacca, valida per la categoria B, conseguita a 17 anni), sia patenti di guida comunitarie (o dello Spazio economico europeo) sia extracomunitarie, purché in quest’ultimo caso riconosciute in Italia ai fini della conversione, fermo restando che alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve aver compiuto l’età minima richiesta in Italia per l’emissione della specifica categoria di patente da rilasciare e che, ovviamente, non esistano altri motivi ostativi.
Nel sistema informatico gli Uffici dovranno indicare, come data di conseguimento della categoria (o di ogni categoria) da convertire, quella dell’effettivo «primo rilascio» avvenuto all’estero, anche se a suo tempo il conducente non aveva ancora compiuto l’età minima richiesta dalle norme italiane. Tale data di «primo rilascio» sarà quindi rilevabile dalla lettura della pagina 2 della patente di guida, secondo quanto previsto al punto 3, dell’allegato 1 alla direttiva 2006/126/CE.
Per le patenti di guida rilasciate in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, l’indicazione della data dell’effettivo «primo rilascio» sulla patente è dovuta non solo in sede di conversione ma anche in caso di richieste di duplicato e di rinnovo di validità. Infatti, il citato punto 3, dell’allegato 1 alla direttiva 2006/126/CE , prevede – tra l’altro – che la data di primo rilascio deve essere ritrascritta sulla patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio.
In ogni caso non potrà automaticamente essere utilizzato in quei casi evidentemente incongruenti (ad esempio: conseguimento della patente estera di categoria equivalente alla B italiana all’età di 14 o 15 anni) per cui sarà invece necessario effettuare ulteriori approfondimenti tramite la competente autorità che ha rilasciato la specifica patente di guida, prima di procedere alla definizione della conversione richiesta.

 

Lavoro
Le procedure per trasferire in Italia lavoratori stranieri nell’ambito dei trasferimenti intra-societari
Con circolare n. 4338 del 20.12.2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale immigrazione e del Ministero dell’interno è stato adottato lo schema di Protocollo che renderà più semplice, per i datori di lavoro che lo sottoscriveranno, le procedure per trasferire in Italia lavoratori stranieri nell’ambito dei trasferimenti intra-societari previsti dagli art. 27-quinquies e sexies, d.lgs. n. 286/98 (TU immigrazione)
Infatti con il d.lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero da un’impresa stabilita in un Paese terzo (cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi) a un’entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o gruppo di imprese. Il trasferimento intra-societario comprende in pratica i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra imprese stabilite in diversi Stati membri. Il trasferimento intra-societario comprende anche i casi di mobilità all’interno dell’Unione europea tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri UE, di lavoratori provenienti da Paesi terzi, già in possesso di permesso di soggiorno ICT (intra-corporate transfer), rilasciato da altro Stato membro ed in corso di validità.
Per questo tipo di trasferimenti il TU sull’immigrazione (artt. 27-quinquies e sexies) prevede che l’entità ospitante in Italia, in qualità di datore di lavoro, presenti la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo Sportello unico per l’immigrazione, mediante la compilazione telematica del modulo - Art. 27-quinquies, disponibile sul sito del Ministero dell’interno (nullaostalavoro.dlci.interno.it).
L’art. 27-quinquies, co. 13 prevede che nel caso in cui l’entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, un protocollo di intesa, attraverso il quale la stessa garantisce che i lavoratori dei quali chiede l’ingresso soddisfano una serie di condizioni, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall’entità ospitante allo Sportello unico per l’immigrazione.
Fino ad oggi, tale procedura semplificata, che vede in pratica la richiesta di nulla osta sostituita con la mera comunicazione allo Sportello unico per l’immigrazione della proposta di contratto di lavoro/lettera di incarico, non era possibile, mancando lo schema di Protocollo di intesa da sottoscrivere.
Il venir meno della richiesta di nulla osta comporta che nell’ambito della procedura semplificata, non è previsto alcun parere da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL), ma sarà consentito agli stessi la visibilità, in sola lettura, delle pratiche anche ai fini di procedere, ove necessario, ad eventuali controlli successivi sui datori di lavoro.
Le questure continueranno, invece ad effettuare le verifiche relative all’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del d.p.r. 394/99.
La circolare cui è allegato lo schema di Protocollo, prevede che l’entità ospitante che intenderà sottoscrivere il Protocollo, potrà far pervenire all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., tale richiesta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, ovvero da una persona delegata (in tal caso sarà necessario acquisire la relativa delega notarile), corredata dalla visura camerale dell’ente stesso.
La sottoscrizione del Protocollo consentirà di accedere alla procedura semplificata utilizzando il Modulo CICT disponibile all’indirizzo nullaostalavoro.dlci.interno.it.

 

Soggiorno
Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai figli minori
Con nota del 6.9.2019 la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, rispondendo con una circolare a un quesito della questura di Firenze si è ricordato che il Testo Unico sull’immigrazione (artt. 31 d.lgs. 286/1998) prevede che «il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive». La questura chiedeva quindi se ai figli dei lungosoggiornanti andasse rilasciato un permesso per lungosoggiornanti, indipendentemente dall’anzianità di soggiorno in Italia.
Il Ministero dell’interno ha ribadito che la previsione del Testo Unico va applicata «conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, rispetto al requisito della permanenza quinquennale sul territorio nazionale, che deve essere soddisfatto a titolo personale». Il richiamo è alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE C-469/13, secondo la quale le disposizioni della direttiva 2003/109/CE «non consentono ad uno Stato membro di rilasciare, a condizioni più favorevoli di quelle previste, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
Nella stessa risposta, il Ministero aggiunge che le condizioni reddituali vanno accertate anche per i minori, «attraverso una disamina complessiva del patrimonio familiare» e ricorda che dal test di conoscenza della lingua italiana sono esentati i minori di quattordici anni.

 

Competenza delle questure alle proroghe di validità dei soggiorni fino a 90 giorni degli stranieri soggiornanti per breve periodo
Con circolare del 7.10.2020 del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere si ribadisce che spetta agli uffici immigrazione di ogni questura disporre la proroga di validità del soggiorno di breve periodo ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).
  1. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato sono prorogati:
  2. a) a titolo gratuito qualora si ritenga che un titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato;
  3. b) con la riscossione di un diritto pari a 30 EUR qualora il titolare del visto dimostri l’esistenza di ragioni personali serie che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno.
Peraltro le prescrizioni della circolare paiono conformi alla norma UE: si prescrive che invece del visto adesivo da apporre sul passaporto si rilasci un permesso di soggiorno cartaceo della durata non superiore a 90 giorni con la motivazione identica a quella indicata dall’interessato nella presentazione dell’istanza.

Sito realizzato con il contributo della Fondazione "Carlo Maria Verardi"

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via delle Pandette 35, 50127 Firenze

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