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Fascicolo 3, Novembre 2020


Le frontiere? – ha affermato il grande viaggiatore norvegese Thor Heyerdhal – Esistono eccome.

Nei miei viaggi ne ho incontrate molte e stanno tutte nella mente degli uomini.

 

(Aime M., Eccessi di culture, Torino, Einaudi, 2004)

Osservatorio italiano

Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali

L’emersione dei rapporti di lavoro irregolari degli stranieri
L’art. 103 del decreto legge 19.05.2020, n. 34 (pubblicato in G.U. serie gen. n. 128 del 19.5.2020 - S.O. n. 21), convertito con modificazioni nella legge 17.7.2020, n. 77 pubblicato in G.U. Serie Gen. n. 180 del 18.7.2020 - S.O. n. 25) ha consentito a stranieri e loro datori di lavoro di presentare entro il termine del 15 agosto 2020, così prorogato già dall’art. 3 del decreto-legge 16.6.2020, n. 52(pubblicato in G.U. n. 151 del 16.6.2020 e poi abrogato dalla citata legge 17.7.2020, n. 77) domanda finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, europei e extraUE e alla contestuale regolarizzazione della situazione di soggiorno irregolare del lavoratore straniero extraUE o della proroga o conversione dei suoi titoli di soggiorno.
Anche se formalmente la misura è stata prevista «al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari» essa è stata condizionata da molti limiti oggettivi e soggettivi posti.
In primo luogo l’emersione è stata consentita non per tutti i tipi di rapporto di lavoro, ma soltanto per quelli (già in atto o passati o stipulabili) che concernono i seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In secondo luogo l’emersione è limitata a stranieri che non abbiano lasciato il territorio italiano dall’8 marzo 2020 (data dell’instaurazione del regime di quarantena su tutto il territorio italiano), a condizione che non si trovino in alcune situazioni ostative:
a) siano destinatari di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Ministro dell’interno o dal prefetto, esclusi quelli per ingresso o soggiorno irregolare;
b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale o per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p.
In terzo luogo l’emersione è stata consentita soltanto mediante due distinti procedimenti amministrativi, fondati su presupposti soggettivi e temporali alternativi, ma stringenti.
a) Istanza inviata da datori di lavoro italiani o stranieri residenti in Italia allo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura (previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ogni lavoratore) per concludere un contratto di lavoro subordinato con stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con italiani o stranieri che siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o che abbiano soggiornato in Italia prima di tale data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28.5.2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, a condizione che si indichi la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Nell’ipotesi di istanza presentata con questo canale si prevede che lo Sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro circa la capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.
b) Domanda presentata alla questura (previo pagamento di contributo forfettario di 130 euro, oltre al contributo massimo di 30 euro) dallo straniero con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno che abbia svolto attività di lavoro nei citati settori lavorativi prima del 31 ottobre 2019 e possa produrre anche la documentazione in possesso, individuata dal decreto del Ministro dell’interno e del lavoro idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori lavorativi indicati e riscontrabile da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro a cui l’istanza è altresì diretta.
In tale ipotesi gli stranieri possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge in uno dei citati settori lavorativi il permesso è convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività sopra indicati e di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
È consentito all’istante altresì di iscriversi al registro di cui all’art. 19 del decreto legislativo 14.9.2015, n.150 (sistema informativo unitario delle politiche del lavoro dichiarando immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego), esibendo agli Uffici per l’impiego l’attestazione rilasciata dal questore.
La procedura di emersione si è conclusa il 15 agosto e non ha certo risoltoi problemi di regolarizzazione del mercato del lavoro degli stranieri sia perché sono restati fuori dalla possibilità i lavoratori di settori diversi, sia perché non sono cambiate le ragioni strutturali che producono l’irregolarità, connesse alla rigidità della disciplina degli ingressi per lavoro e alle difficoltà di rinnovo dei permessi di soggiorno.
 
Modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo
Il decreto del Ministro dell’interno 27.5.2020 (pubblicato in G.U. 29.5.2020) oltre a spiegare quando (dal 1 giugno al 15 luglio 2020) e come si presentano le domande per i diversi tipi di emersione (regolarizzazione/assunzione di lavoratori extraUE; regolarizzazione lavoratori italiani o comunitari; permesso di soggiorno temporaneo), il decreto richiama o definisce nel dettaglio i requisiti dei datori e dei lavoratori e le procedure. Elenca, inoltre, tutte le attività (con i codici Ateco) dei settori agricolo e domestico ammesse.
 
Proroga dell’ospitalità nelle strutture di accoglienza per i richiedenti asilo durante lo stato di emergenza
L’art. 16 del d.l. 19.5.2020, n. 34 (pubblicato in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18.7.2020, n. 180) prevede che i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, possono essere utilizzati per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18.8.2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l’accoglienza. All’attuazione di tale comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
 
Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di la-voro irregolare
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7.7.2020 (pubblicato in G.U. Serie Gen. n. 223 del 8.9.2020) disciplina la determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare.
Il contributo forfettario di cui all’art. 103, co. 7, del d.l. 19.5.2020, n. 34 per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione, nella misura di seguito indicata, per i diversi settori di attività:
a) euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il contributo forfettario è riversato dall’Agenzia delle entrate:
a) per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
b) per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
c) per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
 
Semplificazione dell’ingresso e del soggiorno per investitori
Lart. 40-quater del decreto-legge 16.7.2020, n. 76, inserito dalla legge di conversione 11.9.2020, n. 120 (pubblicata in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14.9.2020, n. 228) modifica l’art. 26-bis del Testo unico delle leggi sull’immigrazione emanato con d.lgs. n. 286/1998 prevedendo alcune semplificazioni alla disciplina degli ingressi e soggiorni per investitori, con facilitazioni per le persone giuridiche e per la preventiva verifica della reciprocità e addirittura consentendo per 5 anni un soggiorno molto intermittente e discontinuo e l’esenzione dalla stipula dell’accordo di integrazione e dai connessi oneri (che però ostacolano non soltanto gli stranieri molto ricchi che possono investire in Italia):
1) anzitutto si precisa nel nuovo testo del comma 1 che l’ingresso e soggiorno per periodi superiori a tre mesi per investitori riguarda gli stranieri che intendono effettuare tali investimenti «in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano»;
2) si prescrive ai nuovi commi 3-bis e 3-ter che qualora la richiesta del nulla osta sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l’autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e il rilascio del nulla osta reca l’attestazione dell’avvenuta verifica della condizione di reciprocità.
3) si inserisce un nuovo comma 5-bis che prevede che il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’art. 26 del Testo unico, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall’obbligo della sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione del Testo unico.
 
Limitazione degli ingressi degli stranieri provenienti da Stati ad elevato rischio di contagio da pandemia da Coronavirus
Il Governo nell’esercizio dei poteri previsti dalle norme legislative vigenti durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale a causa della pandemia da Coronavirus ha adottato varie misure legislative o amministrative che hanno limitato o escluso gli ingressi degli stranieri da taluni Stati più a rischio di contagio in ragione degli sviluppi epidemiologici.
Anzitutto il decreto-legge 16.5.2020, n. 33 (pubblicato in G.U. n. 125 del 16.5.2020), convertito con modificazioni nella legge 14.7.2020, n. 74 (pubblicato in G.U. 15.7.2020, n. 177) ha previsto all’art. 1, co. 3 e 4 le regole generali.
1) Il divieto fino al 2 giugno 2020 di spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2) La facoltà per il Governo di limitare dal 3 giugno 2020 gli spostamenti da e per l’estero con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
3) La libertà di circolazione tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti, che non sono soggetti ad alcuna limitazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.6.2020 (pubblicato in G.U. n. 147 del 11.6.2020) ha poi previsto stringenti e molto dettagliate misure di sorveglianza sanitaria nei confronti di chiunque (italiani o stranieri) provenga dall’estero, fin dall’ingresso sul territorio italiano (art. 4), una disciplina molto particolareggiata per chiunque (italiano o straniero) per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre (art. 5), disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 7). In particolare l’art. 6 ha previsto che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati parte dell’Accordo di Schengen, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Fino al 30 giugno 2020 sono stati vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con successive ordinanze il Ministro della salute ha disposto la chiusura agli ingressi da alcuni Stati:
a) dapprima con l’ordinanza del Ministro della salute 9.7.2020 sono stati esclusi i cittadini di 13 Stati (Armenia; Bahrein; Bangladesh; Brasile; Bosnia Erzegovina; Cile; Kuwait; Macedonia del Nord; Moldova; Oman; Panama; Perù; Repubblica Dominicana), dai quali sono stati vietati i voli di andata e ritorno,
b) l’esclusione è stata estesa a Serbia, Kossovo e Montenegro e poi a Bangladesh e successivamente a Perù e Colombia.
Infine il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.8.2020 (pubblicato in G.U. n. 198 del 8.8.2020), ha previsto circa gli spostamenti da e per l’estero in un apposito allegato 20 la suddivisione degli Stati in 6 elenchi.
- Elenco A (per gli Stati con cui resta la libera circolazione),
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
- Elenco B (per gli Stati dai quali chiunque arrivi deve consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia),
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.
- Elenco C (che raggruppa gli Stati provenendo dai quali oltre agli adempimenti richiesti per chi proviene dagli Stati inclusi nell’elenco B) si richiedono i motivi dello spostamento conformemente all’art. 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F, e si esige altresì di indicare nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia:
1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’art. 6, co. 6 e 7): Bulgaria, Romania.
- Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
- Elenco E (che raggruppa Stati e territori dai quali e verso i quali sono vietati gli spostamenti, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che vi hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1: a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’Accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25.11.2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).
 Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
- Elenco F (che raggruppa i territori per i quali sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che vi hanno transitato o soggiornato nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi: 1) persone di cui al comma 1, lettere f) e g), con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20; 2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 3) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell’esercizio delle loro funzioni).
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia.
Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’autorità sanitaria, ad isolamento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi sono sottoposte a rigide misure di sorveglianza sanitaria disciplinate nell’art. 6 del d.p.c.m.
 
Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l’ingresso di stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini
Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9.7.2020 (pubblicato in G.U. 31.7.2020) prevede che per il triennio 2020/2022 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:
a) 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008.
Non rientrano tra tali corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università;
b) 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.
Gli stranieri residenti all’estero che possono fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientrano tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’art. 27, lett. f) del Testo unico sull’immigrazione e dall’art. 40, co. 9, lett. a) del d.p.r. n. 394/99, così come modificato dal d.p.r. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non occorre il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto pubblicato.
 
Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati
Con l’accordo 9.7.2020, n. 73 raggiunto nell’ambito della Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali si impegnano ad adottare ai fini della determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati il documento recante «Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati» (Allegato 1) e la relativa procedura, prevista nel documento allegato, che costituisce parte integrante dell’Accordo.
In coerenza con quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.11.2016, n. 234 e nella legge 7.4.2017, n. 47, è infatti necessario definire, nell’ambito socio-sanitario, una procedura univoca e appropriata per l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, da adottare a livello nazionale.
Il Protocollo, di carattere sequenziale e incrementale, individua un approccio multidisciplinare attraverso il quale, nel rispetto del superiore interesse del minore e su richieste dell’autorità giudiziaria competente, si procede alla determinazione dell’età nei casi in cui permangano fondati dubbi sull’età dichiarata del minore e l’età non sia accertabile da documenti identificativi o altre procedure previste secondo l’art. 5 della legge n. 47/2017.
La procedura per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati, è condotta da un’equipe multidisciplinare e consiste nello svolgimento di tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale:
i) un colloquio sociale,
ii) una valutazione psicologica o neuropsichiatrica,
iii) una visita pediatrica auxologica, con ricorso ad accertamenti sanitari, utilizzando modalità il meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità psico-fisica del minore, e secondo le modalità di seguito specificate.
La procedura deve essere effettuata in un ambiente idoneo, presso i luoghi di accoglienza in cui si trova il presunto minore o presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale (SNN), individuate dalle Regione e Provincie autonome sulla base delle specifiche competenze richieste e secondo le rispettive organizzazione territoriali.
Ove all’esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi circa la minore età, non si procede ad accertamenti successivi.
Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
Il Governo, le Regioni e le Province autonome di impegnano anche ad effettuare un monitoraggio sull’applicazione del suddetto protocollo in modo da apportare anche le opportune modifiche alla luce delle nuove evidenze scientifiche.
Si deve peraltro segnalare che secondo la Società italiana di medicina delle migrazioni il protocollo approvato, pur mantenendo un approccio multidisciplinare, sembra accantonare quello olistico e ancor di più quello integrato, prevedendo il coinvolgimento sequenziale dei diversi professionisti. Tale processualità rischia di indebolire l’obiettivo prefissato, cioè quello di uniformare le prassi e garantire diritti su tutto il territorio nazionale, di rispondere a bisogni complessi della persona – in questo caso presunto minore – e sembra non poter arginare un’eventuale discrezionalità nella sua applicazione, soprattutto al fine di ridurre il margine di errore nella stima di un’età che, comunque, non sarà mai certa.
 
Rassegna delle circolari e delle direttive delle amministrazioni statali
 
Cittadini di Paesi terzi
 
Asilo
 
L’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo la sentenza di illegittimità costituzionale
La sentenza della Corte costituzionale n. 186/2020, pubblicata sulla G.U. 5.8.2020 ha dichiarato incostituzionale l’art. 13 d.l. n. 113/2018 secondo la quale il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non era un titolo valido per l’iscrizione anagrafica.
Pertanto la circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, n.10 del 14.8.2020 ha ricordato che dal 6 agosto 2020 ai fini dell’iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo, si applicano le disposizioni vigenti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 13 del d.l. n. 113/2018.
 
Soggiorno
 
Misure di attuazione delle norme sull’emersione dei rapporti di lavoro irregolari degli stranieri
Numerose circolari hanno dato attuazione alle norme legislative che hanno consentito l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari degli stranieri:
1) la circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione del 5.6.2020, n. 0075/0003 - Protocollo 0001455 fa precisazioni sulla tipologia di rapporti di lavoro che possono essere oggetto di regolarizzazione: a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo indeterminato o determinato, secondo la disciplina della retribuzione prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comunque non inferiore all’importo mensile dell’assegno sociale.
2) La circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno del 30.5.2020 illustra le norme legislative sull’emersione e dà indicazioni operative sulla presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro alle prefetture.
I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
Gli stranieri devono essere stati fotosegnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).
Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.
È disponibile un tutorial che guiderà gli utenti alla compilazione delle istanze.
Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.
Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Lo Sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla questura tramite gli uffici postali.
I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.
3) La circolare del Dipartimento per la pubblica sicurezza - Direzione centrale per l’immigrazione e la polizia delle frontiere del Ministero dell’interno del 30.05.2020 illustra le norme legislative sull’emersione e dà indicazioni operative sulla presentazione delle domande alle questure e sul rilascio e conversione dei permessi di soggiorno connessi con l’emersione.
Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici postali dedicati (Sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30 €.
Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate. Occorre:
1) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
2) essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
3) comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.
In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da COVID-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “Sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome. Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.
Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.
Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati;
4) la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro - Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, del 1.6.2020 disciplina le procedure e i criteri degli interventi delle sedi provinciali dell’Ispettorato sulle domande di emersione presentate;
5) la risoluzione N. 27/E del 29.5.2020 dell’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’art. 103, co. 7, del d.l. 19.5.2020, n. 34».
7) la circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento pubblica sicurezza del 19.6.2020 prevede linee di indirizzo sulla compatibilità tra emersione e richiesta di asilo.
Con riferimento all’ipotesi di regolarizzazione disciplinata dall’art. 103, co. 1, (ovvero la procedura finalizzata all’emersione dei rapporti di lavoro irregolare), il Ministero dell’interno conferma l’assenza di profili di incompatibilità tra la condizione di richiedente asilo e l’accesso al canale di emersione attivato dal datore di lavoro.
La circolare prevede come prassi applicativa che in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico venga rilasciata al richiedente asilo una specifica informativa volta ad illustrare la duplice opzione rimessa alla scelta del richiedente, ovvero quella di rinunciare alla richiesta di protezione o, al contrario, di mantenerla in vita. Al richiedente che decidesse di non rinunciare alla richiesta di protezione, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in formato cartaceo valido esclusivamente per il territorio nazionale: nel caso in cui, invece, l’interessato decidesse di rinunciare alla richiesta di protezione, il permesso di soggiorno per lavoro che gli verrà rilasciato sarà in formato elettronico e non sarà sottoposto a limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste per l’ordinario permesso di soggiorno lavorativo.
Relativamente al secondo canale di emersione (ovvero quello direttamente attivato dal cittadino straniero, per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo) il Ministero dell’interno osserva che il richiedente asilo ha diritto a permanere regolarmente sul territorio nazionale fino alla conclusione della relativo procedimento amministrativo. Ne consegue che non venendosi a creare una condizione di irregolarità, non ci sarebbero i requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 103 per accedere alla relativa procedura e ottenere un permesso di soggiorno temporaneo.
Pertanto, chiarisce il Ministero dell’interno, in presenza di istanze di emersione ex art.103, co. 2, «il richiedente asilo sarà reso edotto delle condizioni necessarie per la definizione della procedura».
Infine la circolare contiene un’importane specificazione. Nel caso in cui la validità del permesso di soggiorno sia stata prorogato per legge sulla base delle disposizioni anti-COVID contenute nel d.l. n. 18/2020, tale circostanza – evidenzia il Ministero – non impedisce l’accesso alla procedura di emersione. «Qualora, pertanto, dovessero pervenire istanze ai sensi dell’art. 103 co. 1 e co. 2 da parte di stranieri beneficiari della proroga sopracitata, i relativi procedimenti amministrativi dovranno essere comunque istruiti e definiti, eventualmente archiviando le posizioni connesse al rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno già in essere...».
8) La circolare del Ministero del lavoro e del Ministero dell’interno del 24.7.2020, in primo luogo, chiarisce le modalità per l’avvio dell’attività lavorativa nelle more della definizione della procedura di emersione, ovvero prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico. Importanti precisazioni sono fornite anche sull’attribuzione del codice fiscale provvisorio, nel caso in cui il lavoratore da assumere sia sprovvisto del codice fiscale.
Si chiarisce anche la possibilità nel settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona dell’avvio della procedura da parte di più datori di lavoro. È questo ad esempio il caso in cui un lavoratore domestico lavori ad ore presso più datori di lavori. La circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno essere al massimo tre, ognuno dovrà avviare la domanda separatamente, indicando nel modello «EM dom» il fatto che i datori di lavoro sono più di uno.
La circolare ribadisce, inoltre, che nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona è possibile regolarizzare rapporti di lavoro a tempo ridotto (part-time), purché, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (euro 459,83 mensili). Si chiarisce che per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate.
Circa i richiedenti asilo, la circolare ribadisce che la procedura di regolarizzazione può essere avviata anche in favore di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo che abbia in corso un rapporto di lavoro irregolare o che debba ancora essere assunto dal datore di lavoro.
In tale ipotesi, al momento della stipula del contratto di soggiorno, lo Sportello unico consegnerà un’informativa, in relazione alla possibilità di poter mantenere attiva o meno la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
La circolare, infine, chiarisce che nell’ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile che consente di svolgere attività lavorativa – ad es. permesso di soggiorno per richiesta asilo, per lavoro stagionale, ecc. – se il lavoratore ha già in essere un rapporto di lavoro part-time regolarmente instaurato, potrà essere avviata nei suoi confronti la procedura di emersione per un altro contratto part-time nei settori ammessi dalla norma.
L’acceso alla procedura non è invece possibile per la conversione del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore abbia un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato full-time.

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