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Fascicolo 1, Marzo 2021


La patria, Aztlàn
(...)
Una ferita aperta lunga 1.950 miglia / che divide un pueblo, una cultura,
scorre lungo il mio corpo, / pianta pali di recinzione nella mia carne,
mi lacera mi lacera /  me raja me raja
Questa è la mia casa / questa sottile linea di / filo spinato.
Ma la pelle della terra non ha cuciture. / Il mare non può essere chiuso in un recinto,
el mar non si ferma ai confini. / Per mostrare all'uomo bianco cosa pensava della sua 
arroganza / Yemaya ha rovesciato con un soffio la rete metallica.
(...)
(Gloria Anzaldùa, Terre di confine. La frontera, Bari, Palomar Edizioni, 2000)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Principio di non discriminazione sulla base della nazionalità e libera circolazione dei cittadini europei: estradizione di cittadino europeo verso Stato terzo di cui è ugualmente cittadino

Il caso BY (C-398/19, sentenza del 17 dicembre 2020) ha ad oggetto l’applicazione del divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e del diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione a fronte di una richiesta di estradizione formulata da uno Stato terzo.

 

BY ha cittadinanza rumena e ucraina ed aveva trasferito il centro dei propri interessi in Germania prima dell’acquisizione della cittadinanza rumena. Quando la Procura generale dell’Ucraina ha indirizzato alla Germania una richiesta formale di estradizione di BY, ai fini di un procedimento penale, questi era nel frattempo divenuto cittadino rumeno. Il giudice tedesco competente per il procedimento penale decideva di interpellare la CGUE per sottoporle alcune questioni: con la prima questione viene richiesto se nella fattispecie possono applicarsi gli artt. 18 e 21 TFUE, dato che BY aveva trasferito il centro dei propri interessi in Germania prima di diventare cittadino rumeno, dunque prima di diventare cittadino dell’Unione. La CGUE risponde affermativamente, basandosi sulla propria giurisprudenza (in particolare Petruhhin, C-182/15, sentenza del 6 settembre 2016) e sul principio di effetto utile, poiché una conclusione diversa determinerebbe l’impossibilità per l’interessato di esercitare i diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione. Con la seconda questione il giudice a quo intende sapere se gli artt. 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che la Romania o la Germania siano tenuti a chiedere all’Ucraina di trasmettere loro una copia del fascicolo penale al fine di consentire alla Romania di valutare la possibilità di esercitare l’azione penale, previa adozione di una decisione formale. La risposta della Corte è che tale obbligo non sussiste ai sensi del diritto UE e che se lo si ammettesse si rischierebbe di allungare eccessivamente i tempi di estradizione e di frustrare l’obiettivo di evitare l’impunità. Viceversa, occorre privilegiare lo scambio di informazioni tra i due Stati membri per fornire a quello di cui l’interessato ha la cittadinanza l’opportunità di emettere, se del caso, un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Pertanto, la Germania deve informare la Romania dell’esistenza di una domanda di estradizione avanzata dall’Ucraina e di tutti gli elementi di diritto e di fatto disponibili al riguardo; ciò costituisce, infatti, una manifestazione del principio di leale cooperazione. Dopodiché, la Germania potrà eventualmente consegnare BY alle autorità competenti rumene, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584 (e sempre che la Romania sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire BY per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale). A questo punto, la Romania potrà scegliere se richiedere all’Ucraina la trasmissione del fascicolo sì da valutare l’opportunità dell’esercizio di eventuali azioni penali oppure se estradare BY in Ucraina. Invece, se la Romania, nonostante la ricezione delle informazioni di cui sopra ad opera della Germania, non emette il mandato d’arresto europeo entro un termine ragionevole e con decisione formale, la Germania potrà riservarsi il potere di procedere essa stessa all’estradizione di BY in Ucraina. Infine, con la terza questione si chiede alla Corte se gli artt. 18 e 21 TFUE obbligano lo Stato membro che riceve da uno Stato terzo una domanda di estradizione ai fini dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un cittadino dell’Unione, che ha la cittadinanza di un altro Stato membro, a rifiutare l’estradizione e ad esercitare in autonomia l’azione penale, qualora ciò gli sia consentito dal suo diritto nazionale. La Corte nega la sussistenza di un simile obbligo. Sostenere il contrario equivarrebbe a oltrepassare «i limiti che il diritto dell’Unione può imporre all’esercizio del potere discrezionale di cui gode tale Stato membro quanto all’opportunità dell’azione penale in una materia che, come la normativa penale, rientra, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nella competenza degli Stati membri, pur se essi sono tenuti ad esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione». Lo Stato membro richiesto potrà quindi procedere all’estradizione senza dovere attendere l’emissione del mandato d’arresto da parte dello Stato membro del quale l’interessato ha la cittadinanza.

Direttiva qualifiche: concetto di «atti di persecuzione»

Nel caso EZ (C-238/19, sentenza del 19 novembre 2020) la CGUE ha interpretato il concetto di «atti di persecuzione» ai fini della direttiva 2011/95 (direttiva qualifiche). Nello specifico, era incerto se EZ, cittadino siriano, potesse beneficiare dell’asilo in Germania, perché a motivo della sua richiesta aveva indicato l’esigenza di sottrarsi al servizio militare per timore di dovere partecipare alla guerra civile in corso nel suo Paese d’origine. EZ, infatti, aveva subito un provvedimento di rigetto della domanda di asilo, anche se le autorità competenti lo avevano riconosciuto come beneficiario della protezione sussidiaria. Il giudice interno trovatosi a decidere sul ricorso interposto da EZ contro quella decisione, preferiva sospendere il procedimento e rivolgere alla CGUE vari quesiti relativi all’interpretazione del concetto di «atti persecutori», in particolare ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva qualifiche. Questa disposizione riconduce all’espressione in commento anche «azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell’ambito dei motivi di esclusione» previsti dalla direttiva. La Corte innanzitutto rileva che, sebbene la legislazione dello Stato di origine non preveda la possibilità del rifiuto di prestare servizio militare, il rifiuto dell’interessato può considerarsi accertato anche se non è espresso in un atto formale; e, di conseguenza, anche in assenza di un atto del genere l’art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva 2011/95 può trovare applicazione. Secondo la Corte, stante il divieto previsto dalla legislazione siriana, il rifiuto potrebbe esporre l’autore ad azioni giudiziarie e a sanzioni penali; pertanto, non ci si può ragionevolmente aspettare che una persona come EZ lo abbia espresso dinanzi alle autorità militari. Poi, naturalmente, anche questo elemento dovrà essere valutato dalle autorità tedesche tenendo conto di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente nonché della sua situazione individuale e delle sue circostanze personali. In secondo luogo, la Corte si trova a dover valutare il collegamento tra la situazione riguardante EZ e quei «crimini, reati o atti» che rientrano nell’ambito dei motivi di esclusione dello status di rifugiato conformemente all’art. 12, par. 2, della direttiva qualifiche. Per la Corte l’ultima frase dell’art. 9, par. 2, lett. e) della direttiva si applica anche al caso del richiedente che, se avesse fatto parte del «proprio» esercito in un conflitto, avrebbe partecipato a vario titolo, direttamente o indirettamente, alla realizzazione di tali fattispecie. La Corte è dell’idea che ciò sarebbe stato altamente probabile per EZ, visto il contesto in cui da tempo si situa la guerra civile siriana, ma invita ugualmente il giudice nazionale a fare tutte le opportune valutazioni indiziarie per concludere in merito alla «plausibilità» di questa ipotesi. Quindi la Corte passa rapidamente a esaminare l’art. 9, par. 3, secondo cui i motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra, ripresi agli artt. 2, lett. d) della direttiva qualifiche, ed elencati all’art. 10 della stessa, devono essere collegati agli atti ex art. 9, par. 1 (o alla mancanza di protezione contro di essi). Siccome il par. 2 dell’art. 9 contiene un elenco indicativo di atti di persecuzione quali definiti al par. 1, per la Corte è evidente che l’art. 10 deve essere collegato anche all’art. 9, par. 2. Pertanto, nel caso di EZ è necessario che vi sia una relazione tra i motivi dell’art. 10 e le «azioni giudiziarie e le sanzioni penali» ex art. 9, par. 2, lett. e). Da ultimo, la Corte precisa che, nonostante quanto appena visto, il rifiuto di prestare il servizio per timore delle azioni giudiziarie o sanzioni penali cui accenna l’art. 9, par. 2, lett. e), non è di per sé collegato ai cinque motivi di persecuzione dell’art. 10 della direttiva qualifiche. I motivi di persecuzione (art. 10) sono concettualmente distinti dagli atti di persecuzione (art. 9). Perciò, anche nel caso di specie l’autorità competente non può dare per assodato che il collegamento tra motivi e atti di persecuzione sia in re ipsa; occorre, al contrario, compiere un’apposita valutazione che abbia come punto di partenza le dichiarazioni del richiedente. Tuttavia, la Corte riconosce che sarebbe contrario alle modalità di valutazione sancite dall’art. 4 gravare il richiedente dell’onere di una prova così difficile, date le circostanze. Inoltre, la Corte aggiunge che, pur in mancanza di un collegamento automatico, sussiste una forte presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare alle condizioni precisate all’art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva 2011/95 si ricolleghi a uno dei cinque motivi ricordati all’articolo 10.

Direttive procedure, accoglienza e rimpari: garanzie in situazioni di presunta crisi

Nel caso Commissione c. Ungheria (C-808/18, sentenza del 17 dicembre 2020), la CGUE ha dichiarato la responsabilità di questo Stato membro in esito a una procedura di infrazione attivata a causa di probabili violazioni del diritto UE in materia di migrazioni, ancorché avvenute in un contesto di possibile crisi da flussi ingenti. La Commissione sollevava numerosi profili di incompatibilità tra il diritto ungherese applicabile e il diritto UE. La prima censura riguarda i limiti di accesso alla procedura di protezione internazionale dovuti alla normativa ungherese, che impone a chi proviene dalla Serbia di presentare e, contestualmente, di inoltrare la domanda solo in certe zone di transito. Per la Corte ciò è in contrasto con l’art. 6 della direttiva 2013/32 (relativo all’accesso alla procedura), letto in combinato disposto con l’art. 3 (che si occupa anche dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva). Al richiedente deve essere concessa la possibilità di presentare la propria domanda in maniera effettiva, facile e rapida. Tra l’altro, la presentazione della domanda costituisce un momento anteriore all’inoltro e perciò le due fasi vanno tenute distinte. Dunque, non possono essere imposte restrizioni particolari al riguardo: ad esempio di carattere territoriale, o mosse da un’interpretazione restrittiva della categoria delle autorità competenti (indicate all’art. 6), oppure prodotte da formalità amministrative gravose. Misure di questo tipo fanno ritardare la presentazione della domanda di protezione internazionale. Uno Stato membro che procura queste situazioni finisce per frustrare l’effetto utile della direttiva, in particolare perché così facendo incide negativamente anche sulle tempistiche delle successive procedure di inoltro ed esame della domanda. È poi da escludere che il diritto UE ammetta lo sviluppo di una prassi amministrativa come quella ungherese, che limita drasticamente il numero giornaliero di individui che possono presentare una richiesta di protezione internazionale (per giunta nelle poche nelle zone di transito di cui si è detto). Addirittura, la Commissione ha dimostrato che questa prassi era costante e generalizzata e che di fatto impediva a molti cittadini di Stati terzi o apolidi transitati per la Serbia di presentare la propria domanda di protezione internazionale in Ungheria. Ulteriori censure vertono sulle condizioni alle quali sono stati sottoposti gli individui collocati nelle zone di transito individuate dalla normativa ungherese. La Corte ritiene che il limite territoriale applicato dall’Ungheria sia troppo rigido, perché impone all’interessato di rimanere in queste zone fino al termine dell’esame della domanda, pena il rischio di subire conseguenze negative di vario tipo. La Corte afferma che questa è un’ipotesi di trattenimento ai sensi dell’art. 2, lett. h), della direttiva 2013/33 (direttiva accoglienza). Il problema è che il trattenimento in questione è chiaramente correlato allo status di richiedente protezione internazionale, non è riconducibile alla pericolosità degli interessati (anche perché è scollegato da qualsivoglia esame individualizzato del singolo richiedente), è sproporzionato e non si riallaccia ai motivi tassativi previsti dall’art. 8, par. 3, della direttiva 2013/33. Analogamente, una simile situazione si pone in contrasto con le condizioni imposte dall’art. 43 della direttiva 2013/32 circa la possibilità per gli Stati membri di prevedere procedure di frontiera. In più, il trattenimento automatico operato dalle autorità ungheresi in zone di frontiera non permette di soddisfare le esigenze di «sostegno adeguato» di cui avrebbero da accordare a eventuali richiedenti bisognosi di garanzie procedurali particolari. Di conseguenza, anche l’art. 24, par. 3, della direttiva 2013/32 risulta violato. Inoltre, poiché anche i minori (slave rare eccezioni) sono assoggettati a questo regime di trattenimento, la Corte conclude che pure l’art. 11, par. 2, della direttiva 2013/33 è stato infranto. In effetti, in virtù di tale disposizione i minori di regola non potrebbero mai essere trattenuti, a meno che non si verifichino delle circostanze del tutto eccezionali, che nel caso concreto di certo non sussistevano. Oltretutto, la Corte nota che con il sistema di trattenimento di cui si discute l’Ungheria non ha rispettato varie garanzie procedurali ex art. 9 della direttiva 2013/33, in particolare l’obbligo di subordinare il trattenimento a un provvedimento scritto e debitamente motivato. La Corte passa quindi alla valutazione della sussistenza o meno di ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale che renderebbero lecita la condotta dell’Ungheria. Per i giudici di Lussemburgo l’argomento dell’Ungheria è privo di fondamento. Entrambi i concetti non possono essere oggetto di una riserva di competenza esclusiva degli Stati membri; al contrario, vanno interpretati ai sensi del diritto UE e, proprio perché eccezioni alle regole, in maniera restrittiva. Ai fini del trattenimento nel quadro direttiva 2013/33, la Corte precisa che l’art. 72 TFUE, che lascia salve le responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, in realtà risulta attuato anche dall’art. 8, par. 3, di questa direttiva; e che comunque le direttive procedure e accoglienza prevedono deroghe a favore degli Stati membri nei casi in cui vi sia un elevato numero di domande da processare e qualora le capacità di collocamento in centri di permanenza temporanea o le capacità di alloggio in centri di accoglienza siano esaurite. Un terzo ordine di criticità ruota attorno alla riconduzione forzata di molte di queste persone al di là di una barriera di frontiera eretta in territorio ungherese e posta ad alcuni metri dalla frontiera con la Serbia. La Corte conferma che l’Ungheria ha disatteso molteplici obblighi contenuti nella direttiva 2008/115 (direttiva rimpatri). In particolare, i rimpatri sono stati effettuati senza la previa constatazione dell’irregolarità del soggiorno, in assenza di provvedimento scritto e motivato e privando gli interessati del diritto a un ricorso effettivo. E di nuovo, le eccezioni che l’Ungheria fonda sull’art. 72 TFUE (e sull’art. 4, par. 2, TUE) in nome dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale non possono essere accolte per ragioni analoghe a quelle esposte al punto precedente. L’ultima censura mossa contro l’Ungheria, e accolta dalla Corte, riguarda la violazione dell’art. 46, par. 5, della direttiva procedure, secondo cui i richiedenti hanno titolo per rimanere nel territorio dello Stato membro competente fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo (oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso). Invero, quando uno Stato membro decide di stabilire modalità di esercizio del diritto di rimanere nel suo territorio è tenuto a definirle in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché il richiedente protezione internazionale possa conoscere l’esatta portata di tale diritto e sia possibile valutare se siano rispettate le garanzie previste, in particolare, dalle direttive 2013/32 e 2013/33.

Direttiva procedure: rapporto tra forme di protezione richieste in diversi Stati membri

Il caso M.S., M.W., G.S. (C-616/19, sentenza del 10 dicembre 2020) riguarda la possibilità, per le autorità competenti di uno Stato membro, di pronunciare l’irricevibilità di una domanda di protezione internazionale contro il richiedente che stia già beneficiando della protezione sussidiaria in un altro Stato membro. M.S., M.W., G.S., cittadini di Stati terzi, si trovavano infatti in questa situazione. La loro richiesta di protezione internazionale era stata respinta dalle autorità irlandesi perché era emerso che essi avevano ottenuto lo status di beneficiari di protezione sussidiaria in Italia. Nel procedimento instaurato dagli interessati per ricorrere contro le decisioni di diniego, si rendeva necessario verificare se ciò fosse conforme o meno con il diritto UE. Il punto era che, sebbene la direttiva 2013/32 (direttiva procedure) ammetta l’adozione di simili provvedimenti in forza dell’art. 33, par. 2, l’Irlanda non partecipa all’adozione e all’applicazione di quest’atto, anche se è vincolata dal regolamento 604/2013 (Dublino III); nei suoi confronti si applica solo la direttiva 2005/85, abrogata proprio dalla direttiva 2013/32. La CGUE, cui si era rivolta il giudice nazionale adito dai tre ricorrenti, è chiamata a fare luce su questo aspetto, interpretando l’art. 25, par. 2, della direttiva 2005/85. Il nucleo del ragionamento della Corte è contenuto nei passaggi finali della sentenza. Dopo avere analizzato le varie ipotesi che consentono a uno Stato membro di giudicare una domanda di asilo irricevibile, la Corte ne isola due: si tratta di quelle previste alle lettere b) e c) dell’art. 25, par. 2. In base a queste ipotesi, è consentito rigettare la domanda di asilo se, in relazione alla posizione del richiedente, esiste un Paese terzo di primo asilo o un Paese terzo che possa essere considerato sicuro. Come si vede, non ci sono riferimenti alla protezione sussidiaria, della quale beneficiano M.S., M.W., G.S. Tuttavia, facendo leva sull’appartenenza dell’Irlanda al sistema eretto dal regolamento Dublino III, la Corte chiama in causa (esplicitamente o implicitamente) i principi di mutua fiducia, coerenza ed effetto utile. Dalla loro applicazione risulta che se è possibile dichiarare irricevibile una domanda presentata nelle situazioni prefigurate dall’art. 25, par. 2, lett. c) e d) della direttiva 2005/85, occorre che lo stesso valga nel caso di specie. Pertanto, la normativa irlandese che autorizza la dichiarazione di irricevibilità di domande di protezione internazionale presentate da cittadini di Stati terzi che già beneficiavano della protezione sussidiaria in un altro Stato membro, deve ritenersi in armonia anche con l’art. 25, par. 2, dir. 2005/85.

Direttiva procedure: diritto a un ricorso effettivo e garanzie in tema di notifiche

Il caso JP (C-651/19, sentenza del 9 settembre 2020) verte su tempi e modalità di notifica del provvedimento con cui viene rigettata una domanda di protezione internazionale perché ritenuta reiterata. Al centro del caso vi è il diritto a un ricorso effettivo. Nel giudizio interno attivato da JP, venivano sollevati profili di incompatibilità tra l’art. 46 della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, e un fascio di norme di diritto belga che regolavano la notifica di simili provvedimenti, specie nei confronti di chi, come JP, non aveva eletto domicilio in Belgio. Di fronte alle richieste del giudice del rinvio, la CGUE chiarisce due aspetti. Il primo è che la notifica del provvedimento sfavorevole verso il richiedente che non abbia eletto domicilio nel territorio dello Stato membro interessato può essere effettuata presso la sede dell’autorità nazionale competente ad esaminare la domanda di cui trattasi. D’altronde, l’art. 46 della direttiva 2013/32 non fissa modalità particolari per tale notifica; e, in tutti i casi, il luogo alternativo individuato dalla normativa belga per ovviare alla mancanza di un domicilio eletto dal richiedente rappresenta pur sempre strumentale al corretto esercizio del diritto di difesa dell’interessato. L’importante è siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. In particolare, occorre che la persona sia informata del fatto che, in assenza di elezione di domicilio ai fini della notifica della decisione relativa alla domanda, si presumerà che abbia eletto domicilio presso la sede della predetta autorità; inoltre, è necessario che le condizioni di accesso a quella sede non rendano eccessivamente difficile per l’interessato la ricezione delle decisioni che lo riguardano. Il secondo punto attiene al termine di decadenza per presentare il ricorso contro la decisione che dichiara la domanda irricevibile: è conforme all’art. 46 della direttiva procedure un termine di dieci giorni, comprensivo dei giorni festivi? Ancora una volta, la Corte fa dipendere la risposta dal controllo del rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, controllo che il giudice del rinvio dovrà realizzare. La Corte però fa presente che un termine come quello discusso è in astratto coerente con le esigenze di celerità che animano la direttiva procedure; e che, in fin dei conti, conta che il termine sia materialmente sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso efficace. Ebbene, poiché per la Corte quello venuto in rilievo nel giudizio principale è un ricorso piuttosto semplice da predisporre (anche in considerazione dei vari diritti procedurali sanciti dalla direttiva a favore dell’interessato), il termine stabilito dalla normativa nazionale sembra congruo. Toccherà al giudice a quo accertare la circostanza, avendo cura di verificare se entro quel termine i diritti procedurali previsti dalla direttiva possono essere effettivamente esercitati.

Codice dei visti: obiezione di Stato membro non competente alla decisione sul rilascio

I casi R.N.N.S. e K.A (cause riunite C-225/19 e C-226/19, sentenza del 24 novembre 2020) hanno per oggetto alcune garanzie previste dal regolamento 810/2009 (Codice dei visti). Le autorità competenti olandesi avevano rigettato le domande di visto a due cittadini di Stati terzi in forza dell’art. 32, par. 1, lett. a), punto vi). Tale disposizione autorizza il rifiuto di un visto se l’interessato sia considerato «una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica (...) o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi». Nei casi in esame, il rifiuto del visto era stato determinato anche da obiezioni sollevate da altri Stati membri ed era stato comunicato con decisione contenuta in apposito modulo uniforme. Tuttavia, gli interessati ritenevano che le procedure condotte dalle autorità competenti avessero violato i loro diritti di difesa, in quanto le informazioni fornite a giustificazione del diniego erano sommarie. I giudici interni investiti dei ricorsi contro quelle decisioni chiedevano quindi alla CGUE un supporto circa l’interpretazione dell’art. 32 del Codice visti, anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte propone un’interpretazione estensiva delle garanzie a favore dell’interessato. In particolare, conclude che questi deve essere messo a conoscenza anche di elementi quali l’identità dello Stato membro che ha sollevato l’obiezione, il motivo specifico di rifiuto basato su questa obiezione (corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi), nonché l’autorità alla quale il richiedente può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili in questo altro Stato membro. In particolare, la Corte fa presente che, anche se nelle caselle preimpostate del modulo uniforme non vi è uno spazio specifico per indicare lo Stato membro che abbia manifestato l’obiezione alla concessione del visto, informazioni come queste possono essere specificate in una sezione separata del modulo, rubricata alla voce «Osservazioni». Analogamente, l’interessato deve poter sapere come ricorrere contro il provvedimento sfavorevole in base all’art. 32, par. 3, del Codice dei visti. Inoltre, e sempre in ossequio al diritto fondamentale a un ricorso effettivo, in caso di esperimento del ricorso il controllo non potrà essere limitato ad un esame formale dei motivi previsti all’articolo 32, par. 1, del Codice dei visti, dovendo riguardare anche la legittimità di della decisione contestata. Lo stesso però non vale per la legalità sostanziale dell’obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro; ma le autorità competenti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva di rifiuto di visto devono indicare l’autorità alla quale il richiedente può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso (contro la suddetta obiezione) disponibili in questo altro Stato membro.

Direttiva sullo status di soggiornanti di lungo periodo: ordine pubblico e pubblica sicurezza

Nei casi UQ e SI (cause riunite C-503/19 e C-592/19, sentenza del 3 settembre 2020), gli interessati sono cittadini di Stati terzi ai quali era stato negato lo status di soggiornante di lungo periodo in Spagna per il solo fatto di avere precedenti penali. Entrambi impugnavano i provvedimenti sfavorevoli e i giudici nazionali si rivolgevano alla CGUE per sapere se quel diniego, fondato sulla normativa spagnola e su un’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza interna, fosse conforme all’art. 6, par. 1, della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La Corte dichiara che nella fattispecie vi è incompatibilità tra diritto nazionale e diritto UE. È vero che l’art. 6, par. 1, della direttiva 2003/109 consente agli Stati membri di negare lo status di soggiornante di lungo periodo ad un cittadino di un Paese terzo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Ma è anche vero che il secondo comma dello stesso art. 6 stabilisce che per adottare tale decisione occorre considerare una serie di fattori: rilevano, in particolare, la gravità o del tipo di reato contro l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, e devono essere debitamente valutati anche la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il Paese di soggiorno. Perciò, la decisione ex art. 6, par. 1, della direttiva non può che conseguire a una valutazione caso per caso, e non può essere presa automaticamente soltanto sulla base di precedenti penali di qualsiasi tipo.

Direttive sullo status di soggiornanti di lungo periodo e sul permesso unico per i lavoratori di paesi terzi: diritto all’assegno per il nucleo familiare

Anche nel caso VR (C-303/19, sentenza del 25 novembre 2020) si guarda alla direttiva 2003/109, ma relativamente al diritto del cittadino di Stato terzo soggiornante di lungo periodo di ottenere l’assegno per il nucleo familiare nonostante i suoi familiari fossero residenti fuori dal territorio dell’Unione. Questo perché la normativa applicabile, ossia quella italiana, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale vengono presi in considerazione solamente i familiari del soggiornante di lungo periodo che risiedono in Italia. La Corte di cassazione, adita dall’INPS nell’ambito del procedimento instaurato a suo tempo da VR, rivolgeva la questione alla CGUE. La Corte di giustizia ritiene che non sia legittima una restrizione di questo tipo, giudicandola contraria all’art. 11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109, che impone agli Stati membri di assicurare ai soggiornanti di lungo periodo dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali ai sensi della legislazione nazionale. Questa conclusione consente di salvaguardare la regola della parità di trattamento, da interpretarsi estensivamente, nonostante l’art. 2, lett. 2), definisca i «familiari» come i cittadini di Paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato. Se si accogliesse una tesi diversa si finirebbe per pregiudicare l’obiettivo di fondo della direttiva, specialmente alla luce del fatto che il diritto interno accorderebbe lo stesso beneficio ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo di residenza dei loro familiari.

Il tema della parità di trattamento nel campo della sicurezza sociale è altresì al centro del caso WS (C-302/19, sentenza del 25 novembre 2020), anch’esso sorto in Italia. Questa volta, però, l’atto di riferimento è la direttiva 2011/98. La questione era analoga a quella sollevata nel caso VR. Poiché era in dubbio se il ricorrente, lavoratore titolare del permesso unico ed appartenente a Stato terzo, avesse diritto ad un assegno per il nucleo familiare per il quale fossero computati anche i familiari non residenti in Italia, la Corte di cassazione chiedeva alla CGUE se la soluzione negativa, avallata dalla normativa italiana, fosse in linea con l’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98. La CGUE ragiona come nella sentenza VR e conclude che la normativa italiana non soddisfa le esigenze di parità di trattamento espresse dalla direttiva 2011/98. Lo stesso art. 12 contiene deroghe specifiche, ma nessuna di queste ammette l’eccezione in discussione nel procedimento principale. Tutt’al più, al par. 2, lett. c), dell’art. 12, sono avanzati limiti alla parità di trattamento per quanto concerne le agevolazioni fiscali, non anche le prestazioni di sicurezza sociale. A nulla valgono poi eventuali e ulteriori deroghe previste in strumenti diversi dalla direttiva 2011/98.

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