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Fascicolo 2, Luglio 2021


«Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La prova per questo obbiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita».

(Enrico Berlinguer, 7 giugno 1984, Padova)

Famiglia e minori

FAMIGLIA

Criteri rilevanti per accertare la pericolosità sociale e la sussistenza di una vita familiare nel caso di decisione sulla spettanza di un titolo di soggiorno per motivi familiari
Con la decisione del 19.3.2021, n. 7842, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire alcuni principi fondamentali in materia di accertamento della pericolosità sociale e di sussistenza di una vita familiare, nei procedimenti in cui si discuta della spettanza di un permesso di soggiorno per motivi familiari. 
Nel caso concreto, il cittadino straniero aveva subito numerose condanne in passato e, quanto alla vita familiare, risultava coniugato con una cittadina italiana che si trovava all’estero per motivi di studio, e padre di un minore, anche lui cittadino italiano, che vedeva nel rispetto delle prescrizioni impostegli dalla misura restrittiva della libertà personale cui era sottoposto. 
La Corte d’appello, chiamata a decidere in via di rinvio della spettanza del diritto al soggiorno del cittadino straniero, aveva ritenuto infondata la domanda, da un lato valutando negativamente i numerosi precedenti penali, dall’altro valorizzando il fatto che la moglie, molto giovane al momento del matrimonio, studiava all’estero e che il figlio minore trascorreva la maggior parte del tempo con la nonna materna.
La Suprema Corte censura l’iter argomentativo della Corte territoriale, ritenendolo errato.
Quanto all’esistenza di condanne penali, i Giudici di legittimità rilevano che «detti precedenti, pur costituendo certamente elementi da considerare nell’ambito dell’apprezzamento di competenza del giudice di merito sulla personalità del richiedente, non possono tuttavia esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento». Secondo la Corte, infatti, «detto giudizio deve essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto». Si tratta di un insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che appare conforme ai principi più volte affermati della Corte di Giustizia in materia di valutazione in concreto ed ex nunc della pericolosità sociale dello straniero.
Quanto all’apprezzamento dell’esistenza e del livello di effettività dei legami familiari, i Giudici di legittimità affermano che «si deve tenere conto degli elementi di fatto emersi dall’istruttoria avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti. Nell’ambito di tale disamina, l’età dei coniugi al momento del matrimonio, la circostanza che uno di essi viva all’estero per giustificati motivi e che in sua vece intervenga nella vita familiare una diversa figura parentale, non sono elementi che possono, di per sé soli, essere ritenuti decisivi ai fini della prova di un contesto di abbandono familiare, tanto meno quando sia comunque accertata la presenza, nel contesto familiare, del richiedente il permesso di soggiorno, e sia nota l’esistenza di una misura di limitazione della sua libertà personale che, di per sé stessa, giustifica ampiamente da un lato la sua minore, o più difficoltosa, presenza nella vita dei congiunti, e dall’altro la presenza, nella quotidianità familiare, di altra figura parentale di riferimento e di ausilio».
 
Carattere fittizio del matrimonio e diniego del permesso di soggiorno
La fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza del 10.3.2021, n. 6747 era piuttosto agevole da risolvere. Una cittadina straniera lamentava di essersi vista negare il diritto a soggiornare in Italia, in ragione del vincolo coniugale con un cittadino italiano, in un caso in cui il coniuge aveva dichiarato, in sede di escussione testimoniale, che il matrimonio era stato contratto al solo fine di permettere alla cittadina straniera di rimanere in Italia. 
A fronte di questo quadro fattuale e probatorio, la conferma da parte della Suprema Corte delle decisioni dei giudici di merito che escludevano il diritto al soggiorno della ricorrente era pressoché scontata. La decisione merita comunque di essere segnalata, dal momento che vi si trovano elencati i criteri indicativi utili a determinare quando un matrimonio possa ritenersi fittizio. 
Sul punto, la Suprema Corte ricorda che, secondo il disposto dell’art. 30, co. 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, «deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato». Chiariti i contorni definitori dell’istituto, i Giudici di legittimità osservano che in materia deve farsi riferimento alle Linee Guida elaborate dalla Commissione europea, che indicano una serie di criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere un abuso del diritto europeo. La Corte rileva che tali criteri «tengono conto della circostanza che il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno, del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, che aveva un domicilio comune, che aveva assunto un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un’ipoteca per l’acquisto di una casa), nonché della durata del matrimonio». 
I Giudici rilevano poi come la Commissione abbia altresì «redatto un Manuale contenente i c.d. indizi di abuso che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l’entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio». Tali criteri devono costituire il parametro di riferimento per la determinazione dei singoli casi concreti posti all’attenzione dell’autorità amministrativa e di quella giudiziaria ai fini di una corretta valutazione del carattere genuino o fittizio del vincolo coniugale.
 
Pericolosità sociale e inespellibilità dello straniero ex art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Con la sentenza 1.3.2021, n. 231, la Corte d’appello diTorino (in Banca dati De Jure) ha affrontato la questione di quando ricorra la condizione di pericolosità sociale ostativa all’applicazione dell’art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998. Come noto, tale disposizione prevede l’inespellibilità dello straniero che conviva con un familiare entro il secondo grado che sia cittadino italiano «salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1» del Testo unico in materia di immigrazione. L’esatto significato di tale inciso è questione spesso dibattuta in giurisprudenza.
Nel caso concreto, sia il questore che il Tribunale di Torino avevano ritenuto che la pluralità di reati comuni di cui si era reso responsabile lo straniero, convivente con la madre cittadina italiana, fossero indicatori di concreto pericolo per la pubblica sicurezza in quanto protratti per un considerevole lasso temporale e senza alcun significativo “contrappeso” costituito da elementi positivi di valutazione, quali lo svolgimento di attività lavorativa o un adeguato inserimento sociale.
Per tali ragioni, il ricorrente non avrebbe potuto invocare l’art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998, dal momento che la nozione di sicurezza dello Stato contenuta nell’art. 13, co. 1, TUI, non avrebbe dovuto «essere interpretata diversamente da quella richiamata dall’art. 5, co. 5-bis TUI, il quale facendo riferimento alle fattispecie incriminatrici desumibili dagli artt. 380 e 407 c.p.p. induce a ritenere che possa trattarsi di reati che non attengono soltanto alla sicurezza dello Stato inteso come territorio, istituzioni e ordinamento, ma anche alla sicurezza collettiva di tutti coloro che vivono all’interno di esso».
La Corte d’appello dichiara infondata tale tesi interpretativa.
La Corte territoriale osserva che il quadro normativo in materia è stato oggetto di numerosi interventi del Giudice di legittimità il quale ha chiarito che la disciplina derivante dal combinato disposto dell’art. 19, co. 2, lett. c) TUI e dell’art. 28, d.p.r. 394/1999 è diversa da quella prevista dal d.lgs. n. 30/2007 e da quella di cui all’art. 30 TUI (Cass. n. 14159 del 7.6.2017, Cass. n. 30828 del 28.11.2018). Il Giudice d’appello rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di applicazione degli artt. 19 d.lgs. n. 286/1998 e 28 d.p.r. 394/1999, «il parametro di valutazione circa le condizioni ostative al rilascio del titolo attinenti al profilo di pericolosità sociale è nettamente più favorevole». Reati gravi ma comuni come quelli contestati al ricorrente non sono sufficienti a raggiungere la soglia di pericolosità necessaria ad impedire l’applicazione della tutela di cui all’art. 19, dovendo tale disposizione interpretarsi nel senso che «l’inespellibilità incontri un limite solo nel provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro dell’interno, previa notizia al presidente del Consiglio ed al Ministro degli esteri (Cass. n. 30828 del 28.11.2018; conforme, da ultimo, Cass. n. 29665/2020)».
Le conclusioni cui giunge la Corte d’Appello appaiono condivisibili e la decisione si segnala per la chiarezza con cui individua i presupposti applicativi dei diversi regimi, alla luce della giurisprudenza di legittimità rilevante.
 
MINORI
In tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del minore ex art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998, l’età prescolare del minore non osta a che lo stesso venga ritenuto sufficientemente integrato in Italia e quindi ad una valutazione di pregiudizio in caso di allontanamento dal territorio nazionale
Con la sentenza del 4.2.2021, n. 2695, la Corte di legittimità ha avuto modo di ritornare su una questione che spesso è proposta dagli stranieri che ricorrono in Cassazione avverso il diniego di autorizzazione al soggiorno ex art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998. La questione concerne il rilievo che l’età prescolare del minore possa avere nella valutazione della domanda dei genitori. Nel caso concreto, sia il Tribunale per i minorenni che la Corte d’appello avevano ritenuto che, avendo la minore sei anni, il suo eventuale rientro nel Paese d’origine non avrebbe determinato alcun pregiudizio, non potendo la minore considerarsi fortemente integrata nel territorio nazionale.
La Corte di legittimità considera viziato tale ragionamento, osservando che essendo in Italia da più di tre anni, «il tempo di vita trascorso dalla minore in Italia era proporzionalmente ben maggiore di quello vissuto nel Paese di origine (tenuto conto del tempo di vita complessivo)». Secondo i Giudici di legittimità, l’età prescolare, lungi dal costituire un elemento che induce a una prognosi negativa di pregiudizio in caso di allontanamento, è un elemento da valorizzare, come osservato da precedenti arresti (la Corte richiama in particolare la decisione Cass. 5938/2020).
I Giudici di legittimità rilevano un ulteriore profilo di criticità del ragionamento delle Corti del merito. Secondo la Cassazione, «la speciale autorizzazione all’ingresso o alla permanenza» prevista dall’art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 «si fonda sul presupposto che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, il minore non può essere espulso», con la conseguenza che la valutazione del grado di integrazione del minore non deve essere che un elemento, insieme agli altri, per l’accertamento della sussistenza o l’assenza dei presupposti per la speciale autorizzazione; a ragionare diversamente, si perverrebbe ad una «violazione del divieto di espulsione».
Per tali ragioni, la Corte cassa il ricorso, rinviandolo alla Corte d’appello per una nuova valutazione sulla scorta dei principi sopra esposti.
 
Espulsione, trattenimento dello straniero e pendenza del ricorso ex art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 avanti al Tribunale per i minorenni
Nella fattispecie portata all’attenzione della Suprema Corte con l’ordinanza 9.4.2021, n. 9445, il Giudice di pace di Bari non aveva convalidato il provvedimento di trattenimento di uno straniero, affermando che in presenza di una figlia minore la necessità di coltivare la genitorialità risultava incompatibile con la permanenza nel CPR, dovendo lo straniero considerarsi inespellibile «sino alla presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni competente».
Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione il Ministero rilevando che l’inespellibilità dello straniero non poteva discendere dalla mera manifestazione della volontà «di adire in futuro il Tribunale per i minorenni per il riconoscimento dell’autorizzazione temporanea alla permanenza sul territorio nazionale» ai sensi dell’art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998.
La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, alla luce del proprio orientamento secondo cui «la stessa pendenza, sopravvenuta al provvedimento espulsivo, del giudizio sulla richiesta della misura temporanea di coesione familiare, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 286/1998, è inidonea a giustificare la caducazione del provvedimento espulsivo stesso (Cass. 5080/2013) e che, conseguentemente, non può impedire la convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera (Cass. 19334/2015) e, dunque, anche dell’analogo decreto di trattenimento».
La pronuncia appare condivisibile, ma si deve tuttavia rilevare che oggi il quadro normativo è mutato e, in seguito all’entrata in vigore del d.l. 130/2020, come modificato dalla legge di conversione l. n. 173/2020, la verifica di inespellibilità deve essere fatta non alla luce dell’art. 31, co. 3, ma alla luce dell’art. 19.1.1., che prevede «il divieto di espulsione nel caso in cui l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare». È dunque assai probabile che in occasione dei provvedimenti in materia di rimpatrio e trattenimento, la principale disposizione invocata dagli stranieri aventi una vita familiare e, in particolare, dei figli minori, diventi l’art. 19.1.1., disposizione il cui esatto contenuto prescrittivo è destinato ad essere precisato dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione.

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