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Fascicolo 2, Luglio 2021


«Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La prova per questo obbiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita».

(Enrico Berlinguer, 7 giugno 1984, Padova)

Asilo e protezione internazionale

LO STATUS DI RIFUGIATO

Appartenenza ad un particolare gruppo sociale
Il Tribunale di Milano, con decreto del 20.1.2021 , ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un giovane del Mali – il quale ha riferito di essere stato rapito, quando aveva quattordici anni,
in un primo tempo dai ribelli, di essere stato, subito dopo, catturato dall’esercito maliano e considerato un bambino-soldato e, infine, di essere caduto nuovamente nelle mani dei jihadisti e sottoposto non solo a torture, ma anche ad un addestramento finalizzato ad un probabile coinvolgimento nelle ostilità contro lo Stato del Mali – per l’appartenenza al gruppo sociale degli ex bambini soldati. Nel decreto in esame, merita particolare attenzione la qualificazione dei bambini soldato come particolare gruppo sociale: ad avviso del Tribunale sebbene l’età non costituisca una caratteristica né innata né permanente poiché cambia continuamente, essere un bambino rappresenta comunque una caratteristica immutabile in un dato momento, atteso che un «bambino è chiaramente incapace di dissociarsi dalla propria età per evitare la persecuzione temuta».
Particolarmente interessante quanto sottolineato dai giudici meneghini in merito alla violazione delle garanzie procedurali. Ad avviso del Tribunale, tale violazione, che si è sostanziata nella audizione condotta a distanza di oltre un anno dall’ingresso del ricorrente in Italia da minorenne non accompagnato, si è necessariamente riverberata sulla assenza di quelle tutele previste dall’art. 25 della Direttiva 2013/32/UE (quali, principalmente la presenza di un tutore e delle garanzie informative correlate all’audizione, finalizzate ad un corretto espletamento, ad un completa comprensione da parte del richiedente delle conseguenze della audizione e dei suoi contenuti). Nel decreto in esame, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il recupero delle garanzie nella fase giurisdizionale si dovesse tradurre anche attraverso una diversa valutazione dei fatti rilevanti (fatti raccolti, appunto, senza il rispetto delle garanzie previste a tutela dei minori).
 
Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 18.2.2021 , ha riconosciuto la forma di protezione maggiore ad un ricorrente proveniente dal Bangladesh che, in sede di domanda reiterata, ha riferito una storia (reputata dal Tribunale coerente anche alla luce delle dettagliate ed aggiornate fonti relative al traffico di esseri umani diffuso dal e verso il Bangladesh) che ha consentito al Tribunale di identificarlo quale vittima di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento lavorativo dal Bangladesh alla Libia. Nella decisione in esame il Tribunale si sofferma sulla possibilità di inquadrare il ricorrente in un «particolare gruppo sociale» trattandosi di persona che ha «una storia comune» a quella delle vittime di tratta finalizzate allo sfruttamento lavorativo. Particolarmente interessante quanto osservato dal Tribunale in merito alla valutazione di credibilità in sede di domanda reiterata. Nel decreto, infatti, si legge che la circostanza che il ricorrente abbia taciuto di essere stato vittima di tratta al momento della presentazione della prima domanda appare del tutto comprensibile (e non incide negativamente sulla valutazione di credibilità) alla luce del fatto che egli, all’epoca dei fatti, era entrato nel circuito di sfruttamento lavorativo in Italia, per cui era un soggetto vulnerabile anche in ragione del timore delle ritorsioni cui sarebbe potuto andare incontro in caso di denunce (denunce presentate solo dopo molto tempo, grazie al sostegno, anche psicologico, del progetto anti tratta).
Con riferimento al rischio in caso di rimpatrio, il Tribunale calabrese ha sottolineato come, secondo un articolo dell’agenzia Reuters dell’8 dicembre 2020, la pandemia da Covid-19 ha inasprito il rischio delle vittime di tratta che fanno ritorno in Bangladesh di poter essere coinvolte nel fenomeno del re-trafficking.
A donne vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale il Tribunale di Bologna, con decreto del 6.4.2021  ed il Tribunale di Brescia, con decreto del 23.3.2021  hanno riconosciuto lo status di rifugiato.
 
Ancora sulle donne vittime di tratta si è soffermata la Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 1750/2021. La Suprema Corte ha ritenuto contraddittoria la decisione dei giudici di primo grado che, pur ravvisando la presenza di numerosi indici delineati dalle Linee guida UNHCR (il debito contratto a causa del contesto di povertà familiare, il matrimonio forzato, il sequestro ed il viaggio pagato da altri, nonché l’attività di prostituzione in una zona controllata) non li hanno ritenuti sufficienti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in ragione del mancato riconoscimento della richiedente asilo di essere vittima di sfruttamento sessuale. Di particolare interesse quanto ribadito dagli Ermellini in merito al fatto che «il mancato riconoscimento di essere vittima di tratta, a fronte della ricorrenza di numerosi indici tratta e sfruttamento sessuale o lavorativo, non esprime un fatto decisivo e prevalente sugli indici ravvisati, potendo essere compatibile, come evidenziato dalle stesse Linee guida utilizzate per valutare le dichiarazioni, con la sussistenza degli altri indici ed essere sintomo del timore di ritorsioni ovvero di non piena consapevolezza della propria situazione personale».
 
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 12.4.2021 , ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente proveniente dalla Tunisia in ragione di una situazione di omosessualità imputata a causa di una violenza sessuale subita da bambino. Le dichiarazioni del ricorrente – relative alla violenza subita e alla reazione della famiglia e della comunità alla scoperta dello stupro – sono state esaminate alla luce di un’attenta ed approfondita analisi delle COI sulla diffusione degli abusi sui minori in Tunisia. Particolarmente interessante l’analisi compiuta dai giudici bolognesi sulla possibilità che la caratteristica distintiva dell’appartenenza al particolare gruppo sociale possa essere anche solo imputata o attribuita al ricorrente dall’agente statuale o non statuale di persecuzione.
 
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9262/2021 ha cassato la decisione dei giudici di primo grado che avevano escluso la sussistenza di subire atti persecutori in ragione dell’orientamento omosessuale, solo in ragione del fatto che non risultava formulata un’accusa formale nei confronti del ricorrente. La Suprema Corte si è soffermata sull’elemento relativo all’esposizione a rischio (accertamento che richiede una valutazione dinamica e non statica) per affermare l’importanza non solo dell’esistenza di pene detentive per taluni atti omosessuali (sanzione sproporzionata e discriminatoria che costituisce un atto persecutorio), ma anche dei trattamenti inumani e degradanti che si possono subire in conseguenza dell’omosessualità (quali gli abusi medici, i matrimoni forzati e lo stupro).
 
Opinioni politiche
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 102 dell’8.1.2021, ha ribadito che l’obiettore di coscienza ha diritto di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico, quando l’arruolamento possa implicare il rischio di essere coinvolto, anche indirettamente, in un conflitto armato nel cui ambito siano stati commessi, o possano essere commessi, crimini di guerra o contro l’umanità. In particolare la Corte d’appello di Catanzaro aveva escluso la sussistenza del pericolo che il richiedente, in caso di rimpatrio, sarebbe stato inquadrato in un’unità operativa che «con elevata probabilità» avrebbe commesso crimini di guerra. Gli Ermellini hanno cassato la decisione in esame, evidenziando come il ricorso ad un criterio di «elevata probabilità» sia molto più restrittivo, di quello di «ragionevole plausibilità» al quale fa riferimento la giurisprudenza della Corte di giustizia. Ad avviso della Corte, «si configura infatti “ragionevole plausibilità” in ogni caso in cui, in ragione delle caratteristiche del conflitto, sussista il rischio che possano essere commessi, dal personale militare, crimini di guerra o contro l’umanità; e proprio in funzione dell’adozione di tale criterio, è stata estesa la tutela dell’obiezione di coscienza anche al personale logistico e di supporto, sul presupposto che l’attività da quest’ultimo assicurata sia funzionalmente diretta a rendere possibile, o comunque ad agevolare, lo svolgimento delle operazioni militari». Il criterio della «elevata probabilità» utilizzato in concreto dal giudice di merito, prosegue la Suprema Corte, limita in modo arbitrario la configurabilità del rischio di commissione di crimini di guerra o contro l’umanità, e dunque l’area di rilevanza dell’obiezione di coscienza, alle sole unità operative, e – tra di esse – alle sole unità che, in concreto, abbiano effettivamente condotto azioni di guerra con modalità idonee ad integrare crimini di guerra o contro l’umanità.
 
Il Tribunale di Brescia, con decreto dell’11.12.2020 , ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino del Togo che, in conseguenza dell’attività di oppositore politico, riconosciuto e ricercato dai militari, rischierebbe di subire atti di persecuzione tali da compromettere la sua personale libertà e forse la sua stessa vita. Nel decreto in esame i giudici bresciani chiariscano come il rischio futuro di subire atti persecutori non possa venir meno solo in ragione del fatto che il ricorrente non fosse membro del partito, ma mero simpatizzante, atteso che lo stesso era stato comunque individuato dai militari che esercitavano l’azione di repressione nel Paese.
 
LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
D.lgs. 19.11.2007, n. 251, art. 14 lett. a) e b)
Il Tribunale di Torino, con decreto del 6.4.2021  ha riconosciuto la protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. 19.11.2007 n. 251, ad un ricorrente proveniente da Benin City (Nigeria), costretto a lavorare, anche nel Paese di transito (Libia) per ripagare un debito contratto con un connazionale. Le caratteristiche del debito contratto, lo stato di sudditanza del ricorrente (il quale, attraverso il suo lavoro, doveva provvedere al sostentamento di tutta la famiglia), la sua giovane età, il timore legato alle conseguenze che i familiari potrebbero subire in caso di mancata restituzione del debito costituiscono tutti elementi che hanno consentito al Tribunale di qualificare il rapporto di debito/credito in un diverso rapporto tra trafficato e trafficante. È stato ravvisato, di conseguenza, il rischio effettivo di essere sottoposto, nel Paese d’origine, ad un trattamento inumano e degradante da parte del trafficante che, con l’inganno, aveva fatto partire il ricorrente per la Libia.
 
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8489 del 25.3.2021 si è soffermata sul contenuto dei trattamenti inumani e degradanti – rilevanti ai sensi dell’art. 14 lett. b) del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 – costituito da atti di vendetta posti in essere dai membri di una setta (nel caso di specie si trattava di un giovane nigeriano che temeva di essere perseguitato dai cultisti, che avevano già ucciso la di lui madre). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di una setta sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nell’art. 14 lett. b) del d.lgs. n. 251/2007. Nella pronuncia in esame, la Corte ribadisce come, a fronte dell’esistenza dei predetti atti, sia onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5 lett. c) del decreto citato, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti una adeguata protezione.
 
D.lgs. 19.11.2007, n. 251, art. 14 lett. c)
Il Tribunale di Palermo, con decreto del 2.2.2021  ed il Tribunale di Bari, con decreto del 19.3.2021 , hanno riconosciuto la protezione sussidiaria, ex art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007, a ricorrenti provenienti dal Burkina Faso, ritenendo, come attentamente osservato dai giudici palermitani (alla luce di un esame accurato delle informazioni aggiornate sul predetto Paese), la sussistenza di una condizione di conflitto armato interno, contrassegnato da una pervasività, da un’estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminata suscettibile di porre a rischio l’incolumità personale del ricorrente.
 
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 5675 del 2.3.2021 si è soffermata sulla nozione di conflitto armato interno. Dopo aver richiamato le principali pronunce della Corte di giustizia relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, i giudici di legittimità, in riforma del decreto con il quale il Tribunale dell’Aquila aveva riconosciuto la protezione sussidiaria ad un ricorrente proveniente da Lagos State (Nigeria), ha precisato che, nella nozione di conflitto armato interno non rientrano «episodici casi di violenza, per quanto efferata», «isolati casi di esecuzioni capitali», conflitti a bassa intensità, proteste, scontri tra bande o gruppi politici, «repressioni ed arresti effettuati per strada» o casi di «patente violazione dei diritti umani». Ad avviso della Corte, l’«amplissima latitudine e portata delle precedenti lettere a) e b)» e la complessiva disciplina di tutela dei rifugiati consentono di proteggere tutte le situazioni in cui rilevi la condizione individuale del ricorrente, sicché perché possa aver rilievo «l’oggettiva situazione della zona di provenienza» occorre che detta situazione comporti «effettivamente un rischio, come per le vere e proprie situazioni di conflitto armato».
 
Il Tribunale di Venezia, con decreto del 21.1.2021  ha riconosciuto la protezione sussidiaria, ex art. 14 lett. c) d.lgs. 19.11.2007 n. 251, ad un ricorrente proveniente dalla regione di Tillabéri (Niger) ravvisando un generalizzato pericolo per la vita del ricorrente, alla luce di complete ed aggiornate fonti di informazioni – relative non solo al numero di morti, ma alla tipologia dei conflitti, ai gruppi contrapposti, alla condizione umanitaria del Paese – che evidenziano l’esistenza di una situazione di forte criticità sul piano della sicurezza derivante dal conflitto tra le forze armate e le organizzazioni jihadiste e dalle tensioni tra i vari gruppi etnici, che si alimentano reciprocamente determinando conseguenze particolarmente penalizzanti per la popolazione civile sul piano umanitario.
 
QUESTIONI PROCESSUALI
Effetto sospensivo del ricorso
Il Tribunale di Salerno, con decreto dell’11.3.2021 , esaminando il disposto dell’art. 35-bis, co. 5, del d.lgs. 25/2008, così come modificato dall’art. 2 n. 6 del d.lgs. 130/2020, ha affermato che ove il ricorso abbia ad oggetto un provvedimento che ha dichiarato «per la prima volta» inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, deve ritenersi che la proposizione di detto ricorso sospenda automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (atteso che la norma citata prevede che «la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, “per la seconda volta” la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ...»).
 
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 21.4.2021  – nell’esaminare un ricorso avverso una declaratoria di inammissibilità della Commissione territoriale della domanda reiterata – ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità in considerazione del «possibile rischio di lesione del diritto alla vita privata del ricorrente» (rilevante ai sensi dell’art. 19 del Testo unico immigrazione), il quale aveva una compagna, con la quale conviveva, da alcuni mesi.
 
Sui presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione si è pronunciato anche il Tribunale di Trieste, con decreto dell’11.3.2021 , affermando che possono ritenersi integrate le «gravi e circostanziate ragioni» di cui al comma 4 dell’art. 35-bis del d.lgs. 25/2008 in ragione di una condizione di stabile integrazione lavorativa di un cittadino kosovaro che, ove rimpatriato, si troverebbe in una condizione di vulnerabilità rappresentata dalla difficile situazione economica del Kosovo, dalla precarietà dell’assistenza sanitaria, dall’insufficiente tutela dei lavoratori e dell’alto tasso di disoccupazione nel Paese d’origine.
 
Diritto di presentare la domanda di protezione internazionale e tutela cautelare
Il Tribunale di Firenze – accogliendo un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un cittadino del Mali, con decreto del 30.12.2020  – ha ordinato alla questura competente di ricevere la domanda reiterata di protezione internazionale. Nel provvedimento in esame viene precisato che il concetto di «dimora» (di cui all’art. 6, co. 1, d.lgs. 25/2008) consiste non nella disponibilità di un alloggio, come preteso dalla questura, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune. In merito al requisito del periculum in mora il giudice fiorentino rileva come la mancata accettazione del deposito dell’istanza, impedisca al richiedente di far valere il proprio diritto d’ asilo, avente carattere fondamentale e tutela costituzionale nell’art. 10 comma 3.
 
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18.1.2021 , ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un cittadino pakistano, richiedente asilo, riammesso nel luglio del 2020 dall’Italia alla Slovenia, da qui in Croazia e quindi in Bosnia, secondo il noto meccanismo delle riammissioni a catena. Nella decisione in esame, il giudice capitolino ha affermato l’illegittimità della procedura di riammissione attuata al confine orientale italiano sulla base di un accordo siglato tra Italia e Slovenia nel 1996, osservando come tale procedura – lesiva del diritto di difesa e del diritto ad un rimedio effettivo – sia condotta in palese violazione delle norme internazionali, europee e interne che regolano l’accesso alla procedura di asilo. Il Tribunale, in diretta applicazione dell’art. 10, comma 3 della Costituzione, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a fare immediato ingresso in Italia per avere accesso alla procedura di esame della protezione internazionale.
 
Domande reiterate
Con sentenza n. 2453/2021 la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’ambito di applicazione temporale dell’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008 – questione rimessa alla pubblica udienza dall’ordinanza interlocutoria n. 11660/2020 – ha affermato che è necessario compiere un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della predetta norma (applicabile nella versione antecedente alla modifica normativa introdotta dal d.l. 130/2020, convertito nella legge 173/2020) attraverso un vaglio di ammissibilità (compiuto dall’organo giudiziario adito) della domanda reiterata, finalizzato ad escluderne la mera strumentalità. L’art. 29-bis – secondo cui alla domanda reiterata dopo l’espulsione dovrebbe ricondursi con una sorta di automaticità la sanzione dell’inammissibilità, senza alcuna verifica circa i contenuti, dal momento che la legge sancirebbe una presunzione juris et de iure della sua strumentalità ai fini di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento espulsivo – ad avviso della Corte, «non è in linea con i principi del diritto europeo, esponendosi al sospetto d’incostituzionalità al lume dell’art. 117 Cost. per contrasto con la norma eurounitaria nella parte in cui la norma interna prevede che la domanda reiterata, per il solo fatto di essere stata presentata in pendenza di procedura espulsiva, debba essere dichiarata automaticamente inammissibile, senza effettuare quella valutazione preliminare richiesta dalla norma comunitaria che permetterebbe di valutare adeguatamente, nel pieno rispetto del diritto della persona, se effettivamente la prima domanda reiterata sia stata presentata con il solo scopo di eludere o ostacolare l’esecuzione dell’espulsione, oppure se dalla reiterata siano emersi elementi o risultanze nuove rilevanti per l’esame di una eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale». La citata norma presenta, inoltre, dubbi di costituzionalità, in relazione al disposto dell’art. 10 Cost., laddove il meccanismo esclude il vaglio di un’autorità terza in ordine alla presenza di elementi nuovi posti a sostegno della domanda di protezione, nel caso in cui sia già in corso l’espulsione.
 
Sospensione feriale dei termini
La Suprema Corte, con sentenza n. 2464/2021 – confermando i principi affermati dai giudici di legittimità nell’ordinanza 16420/2018 – ha preso in esame gli argomenti contenuti nell’ordinanza interlocutoria n. 8170/2020 che aveva dubitato della conformità del precedente orientamento alla giurisprudenza in merito alla sospensione feriale dei termini, concludendo che, nel sistema anteriore alla scadenza del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, l’istituto della sospensione feriale dei termini non era stato espressamente escluso dal legislatore. Ha, pertanto, ribadito come detto istituto trovi applicazione solo per le controversie in materia di protezione internazionale introdotte con domanda giudiziale presentata sino alla data del 18 agosto 2017.
 
Valutazione di credibilità
La Corte di cassazione, nell’ordinanza 2543/2021 ha ribadito come la valutazione atomistica e non complessiva delle dichiarazioni del ricorrente integri una violazione di legge (in particolare dell’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007), che «prescrive un paradigma interpretativo dell’attendibilità dei fatti narrati, vincolante per il giudice di merito». Nel provvedimento impugnato dinanzi ai giudici di legittimità, la Corte d’appello di Venezia si era limitata ad affermare che il Tribunale aveva condiviso «la perplessità della Commissione territoriale sulla poca credibilità e genericità della vicenda» assumendo che non vi fossero riscontri di minacce concrete né dell’avvio di indagini per una vicenda che riguardava la sfera personale del ricorrente.
 
Con riferimento alla valutazione di credibilità di una domanda di protezione proposta in ragione dell’orientamento omosessuale del richiedente (cittadino nigeriano), la Corte di cassazione, con ordinanza n. 7778/2021, ha cassato la decisione assunta dal Tribunale di Ancona che aveva affermato che l’allegazione relativa all’orientamento omosessuale sarebbe sempre inattendibile in quanto non veritiera e finalizzata solo ad ottenere la protezione. Nella decisione in esame la Corte, dopo aver precisato come la predetta motivazione «tradisce un vero e proprio preconcetto», ha affermato che il giudice di merito avrebbe dovuto attivare «gli strumenti processuali opportuni» per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.
 
Ancora con riferimento alla valutazione delle prove, i giudici di legittimità hanno precisato come il giudice di merito, nell’esaminare i documenti prodotti dal ricorrente (nel caso in esame un rapporto di polizia), non possa limitarsi a dedurne la non autenticità in ragione del fatto che «in alcune zone della Nigeria sia in aumento il ricorso ad atti contraffatti», dovendo disporre gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni.
Ancora in merito alla valutazione di credibilità – ed alla sindacabilità in Cassazione – i giudici di legittimità, con ordinanza n. 3574/2021, richiamando il tenore letterale dell’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 (laddove si prevede la necessità di valutare se il richiedente è, in generale, attendibile), hanno precisato che, «pur senza escludere, in astratto, che una specifica incongruenza relativa anche soltanto ad un profilo accessorio, come le modalità di fuga, possa, per il ruolo specifico della circostanza narrata, inficiare del tutto la valutazione di credibilità – e dunque di efficacia probatoria – la norma, ponendo come condizione che il racconto sia “in generale, attendibile” non può che esser intesa nel senso di ritenere sufficiente che il racconto sia credibile “nell’insieme” – e dunque, attribuendo alle parole il loro esatto valore semantico, “complessivamente”, “globalmente”, appunto “in generale”. Attribuire invece alla locuzione il significato opposto di “integralmente”, “totalmente”, “specificamente”, “credibile in suo ogni particolare”, significherebbe sovvertire il testo e il senso della norma».
 
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4377/2021, si è nuovamente soffermata sui criteri da seguire nell’esame su base individuale delle domande di protezione internazionale. In particolare, gli Ermellini hanno cassato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva rigettato la domanda spiegata da un cittadino del Gambia, il quale aveva allegato un rischio legato all’attività politica svolta dal di lui fratello (peraltro già beneficiario dello status di rifugiato per motivi politici). Nella decisione in esame, la Corte ha richiamato i principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 ottobre 2018 emessa nella causa C-652/2016, punto n. 51, ribadendo come si debba tenere conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest’ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce. Il giudice di legittimità hanno concluso affermando il seguente principio: «nell’ambito dell’esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto, ove ritenuto credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare, previa verifica dell’attualità della minaccia, se quest’ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce, non potendosi escludere che il mancato svolgimento di attività politica da parte del richiedente escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti della minaccia».
 
Dovere di cooperazione istruttoria
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2043/2021, ha ribadito come, anche in presenza di una valutazione negativa di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente relative ai motivi che lo hanno indotto a fuggire dal Paese d’origine, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, una volta che il ricorrente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, «il giudice di merito è obbligato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 25/2008, a cooperare ex officio nell’accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio dei poteri e doveri d’indagine», essendo quel giudice investito di «singole vicende aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona». Nella decisione in esame, i giudici di legittimità hanno riaffermato come, per ritenere adempiuto il predetto obbligo, il giudice sia tenuto ad indicare specificamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.
 
Paese di transito
La Suprema Corte, con ordinanza n. 6047/2021, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un cittadino del Bangladesh – il quale aveva riferito di essere fuggito dal Paese d’origine ed essere rimasto per due anni in Libia – ha ribadito che, ai sensi dell’art. 8 co. 3, d.lgs. n. 25 del 2008, ogni domanda deve essere esaminata «alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi per cui questi sono transitati ...». Proprio con riferimento al Paese di transito, i giudici di legittimità hanno precisato che la locuzione «ove occorra» implica che la valutazione della condizione del Paese di transito sia necessaria ogni qualvolta il richiedente dimostri, o anche soltanto alleghi, un radicamento in quel Paese ovvero una permanenza temporalmente idonea a costituire la presunzione di esistenza di un collegamento tra lo straniero e il predetto Paese di transito.
 

PROTEZIONE UMANITARIA e PROTEZIONE SPECIALE

La nuova protezione speciale introdotta dal d.l. n. 130/2020. Prime questioni e applicazioni
L’innovazione all’art. 19 TU apportata dal d.l. n. 130/2020 convertito con modifiche in legge n. 173/2020, ha subito presentato resistenze applicative da parte delle Amministrazioni dello Stato in relazione, innanzitutto, all’introdotto doppio e autonomo percorso per il rilascio del permesso per protezione speciale (una prima analisi dell’istituto è pubblicata in questo numero della Rivista) e in particolare a quello al di fuori del sistema della protezione internazionale, con domanda presentata direttamente al questore e con obbligatorio parere endoprocedimentale della Commissione territoriale (art. 19, co. 1.2 TU). Già la Commissione nazionale asilo, con circolare del 3.11.2020 (pubblicata in questa Rivista, nella Rassegna di Osservatorio italiano n. 1.2021), nel fornire indicazioni sulla riforma alle Commissioni territoriali, ha dato della nuova disposizione un’interpretazione restrittiva, ritenendo che il permesso per protezione speciale con domanda al questore possa essere rilasciato solo nel caso la persona straniera chieda un permesso «ad altro titolo». L’effetto immediato di questa indicazione ha comportato l’impossibilità di presentare presso le questure domande specificamente finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, fino a quando con circolare del 19.3.2021 (in questo numero della Rivista, nella Rassegna di Osservatorio italiano) il Ministero dell’interno ha formalizzato detta contrarietà, dando indicazione agli Uffici immigrazione di qualificarle come irricevibili se non precedute da richiesta di permesso «ad altro titolo».
Stante l’evidente illegittimità di tali interpretazioni, sono stati presentati vari ricorsi d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per ottenere il riconoscimento del diritto alla presentazione della domanda di rilascio del permesso espressamente denominato per protezione speciale. Ricorsi che hanno trovato accoglimento nella giurisprudenza di seguito rassegnata.
 
Con  decreto 6.5.2021 il Tribunale di Bologna (RG. 3246/2021) ha censurato il provvedimento della questura, di irricevibilità della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale, affermando che la disposizione di cui al co. 1.2 dell’art. 19 TU «come risulta dalla semplice lettura della stessa, non presuppone in alcun modo che la domanda a seguito della quale il questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente da quest’ultimo. La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l'iniziale istanza dell’interessato concernere il rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale» e ritenendo, pertanto, che la circolare del Ministero dell’interno del 19.3.2021 sovverta lo stesso tenore della norma.
In termini analoghi si è pronunciato lo stesso  Tribunale di Bologna con successivi decreti del 17.5.2021 RG. 3877/2021 e del  3.6.2021 RG. 3926/2021.
 
Anche i  Tribunali di Napoli (RG. 11264/2021) , di  Ancona (RG. 2505/2021)  e  Venezia (RG. 3057/2021)  hanno censurato i provvedimenti delle questure di irricevibilità o rigetto della domande di rilascio del permesso per protezione speciale motivate sulla necessità che fossero già inserite in altro procedimento, ritenendo che la norma non consenta di rinvenire la distinzione operata dal Ministero e che le circolari non possono derogare a disposizioni di legge. In particolare, il Tribunale di Napoli evidenzia come, seguendo la tesi ministeriale, «vi sarebbe un’accelerazione in favore di coloro che abbiano eventualmente presentato un’istanza del tutto infondata e non di chi abbia direttamente e fondatamente invocato il riconoscimento della protezione speciale senza addurre ragioni diverse ed ultronee» e il Tribunale di Ancona qualifica la pretesa ministeriale come «vanamente burocratica», affermando che «il suo effetto potrebbe essere quello di indurre un alto numero di cittadini stranieri che si trovino nelle condizioni di cui ai primi due commi della stessa disposizione a presentare domande di protezione internazionale, cosi frustrando quello stesso sistema al quale il legislatore ha cercato di garantire una maggiore efficienza e celerità con le riforme che si sono susseguite nell’ultimo decennio, da ultimo con lo stesso d.l. 130/2020, che contiene all’art. 2 modifiche delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale con un proliferare di procedure amministrative in casi non previsti dalla legge, determinando anche un aumento del contenzioso giudiziario».
Nei procedimenti d’urgenza dianzi richiamati, i Tribunale di Napoli e Ancona sono entrati nel merito del diritto alla protezione speciale, riconoscendola e dunque non limitando la pronuncia al riconoscimento del diritto alla presentazione della domanda. Questione aperta su cui ci si sofferma nei prossimi numeri della Rivista.
 
Con riguardo all’impatto della nuova disciplina recata dal d.l. n. 130/2020 ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione, va segnalata l’ordinanza 13641/2021, con cui la Corte di cassazione ha rinviato a nuovo ruolo la decisione di un ricorso avverso il decreto del Tribunale di Torino di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, proposto da un richiedente asilo del Mali. La Cassazione, infatti, ha preso atto che con ordinanza 28316/2020 è stata rinviata alle Sezioni Unite (in questa Rivista n. 1.2021, Rassegna asilo) la questione se il rimpatrio di persona straniera integrata in Italia costituisca in sé violazione del diritto alla vita privata e familiare, con necessità di attenuazione della comparazione rispetto a eventuale violazione dei diritti fondamentale nel Paese di origine. Rinvio che la Cassazione ha ritenuto necessario anche alla luce della riforma operata dal d.l. n. 130/2020 al generale istituto della protezione speciale.
 
La nuova protezione speciale nell’ambito del giudizio di impugnazione della revoca o del diniego di rinnovo del permesso umanitario
Nell’ambito di un giudizio di impugnazione del provvedimento del questore, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno umanitario, motivato in forza di parere negativo della Commissione territoriale, il  Tribunale di Bologna, con ordinanza 11.3.2021 RG. 15841/2020, ha riconosciuto la protezione speciale ai sensi della dell’art. 19 TU , come riformato dal d.l. n. 130/2020 e applicabile ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto legge. Il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato collegato al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, cittadino della Costa d’Avorio, che ha dimostrato la sua integrazione sociale e lavorativa e l’assenza di pregiudizi penali.
 
In termini analoghi, con decreto 15.12.2020, RG. 2463/2019, il Tribunale di Brescia  ha riconosciuto a richiedente protezione internazionale del Senegal la protezione speciale, prevista dal nuovo art. 19 TU 286/98, dopo avere escluso la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale e verificato che nella Casamance, Regione di provenienza del richiedente, vi è una situazione di conflitto a bassa intensità, che perdura da decenni, pur se continuano i colloqui tra le parti per il raggiungimento di un accordo di pace. Il Tribunale lombardo applica la nuova disciplina, in forza di quanto disposto dall’art. 15 d.l. n. 130/2020, ravvisando una sostanziale continuità tra la previgente disciplina della protezione umanitaria, di cui all’art. 5, co. 6 TU, e quella attuale di protezione speciale, ove gli elementi di continuità sono ravvisabili sia nel dovere di rispetto degli obblighi costituzionali o internazionale, che del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo il Tribunale di Brescia «Ora come allora, pertanto, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali».
Comparazione che il Tribunale ha effettuato alla luce della approfondita analisi della situazione in Casamance, bilanciata con il livello di integrazione sociale del ricorrente in Italia, il suo sradicamento dal Senegal oramai da anni e l’assenza, ivi, di familiari. Viene, infine, dato rilievo anche alla traumatica perdita del padre, in occasione di un naufragio nel 2002 e ad una duplice detenzione subita in Libia, dove il richiedente era approdato dopo avere lasciato il Senegal.
Entrambe le sopra richiamate decisioni di merito, nell’ambito di differenti tipologie di giudizi, non paiono conformi alla nuova disciplina della protezione speciale di cui all’art. 19, co. 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, in quanto emesse dopo l’accertamento anche della situazione di instabilità politica esistente nei Paesi di origine dei richiedenti, comparato con l’integrazione raggiunta in Italia e riferibile al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Diritto che, tuttavia, nella nuova formulazione non comprende tale comparazione, in quanto il legislatore ha compiutamente indicato i criteri per il suo accertamento, tra i quali non c’è quello della situazione nel Paese di origine.
 
Protezione umanitaria, criteri di valutazione, dovere istruttorio e COI (art. 8 d.lgs. 25/2008)
L’ordinanza n. 3705/2021 della Corte di cassazione affronta la questione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria, una volta esclusa la protezione internazionale nelle due forme maggiori del rifugio politico e della tutela sussidiaria. Se, infatti, per queste ultime lo scrutinio riguarda il rischio individuale per il richiedente in relazione a specifici elementi, «Al contrario, in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria la valutazione concerne sia la persona del richiedente, che il suo contesto di origine, da valutare in forma ponderata rispetto al livello di integrazione raggiunto in Italia, ma non necessariamente alla ricerca di eventuali profili di rischio di danno alla sua persona o alla sua incolumità, bensì in vista di una più completa protezione del nucleo essenziale dei suoi diritti e delle sue prerogative personali». L’accertamento che il giudice deve compiere, pertanto, è «quantitativamente, ma anche qualitativamente» diverso per la protezione umanitaria, che presuppone una «articolata valutazione del contesto di vita, nel Paese di origine e in Italia», per verificare se il rimpatrio possa esporre il richiedente «al rischio di subire un danno non necessariamente inerente alla sua vita o alla sua incolumità personale, ma comunque idoneo a limitare o condizionare le sue prerogative individuali, in maniera tanto ampia e significativa da far regredire i suoi diritti inviolabili al di sotto della soglia minima di intangibilità correlata ad un’esistenza dignitosa».
Sulla base di tali principi, la Cassazione censura la decisione del Tribunale di Ancona che ha escluso anche la protezione umanitaria senza svolgere alcun accertamento sul Paese di origine del richiedente asilo.
L’ordinanza qui in esame censura, però, il giudice marchigiano anche nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’attività lavorativa (a tempo determinato) svolta dal richiedente, ritenendola non sintomatica di radicamento sociale e ciò anche se avesse dato prova di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto questo sarebbe comunque incompatibile con la provvisorietà del permesso di soggiorno umanitario.
Affermazioni che si pongono in contrasto, evidenzia l’ordinanza in esame, con i principi giurisprudenziali elaborati dalla Cassazione, secondo cui, invece, il livello di integrazione raggiunto in Italia deve essere necessariamente comparato con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio e, dunque, «il giudice di merito deve sempre condurre una valutazione che, pur prendendo le mosse da un dato oggettivo (la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente) si sviluppa poi interamente sul piano soggettivo, dovendosi apprezzare sia il livello di integrazione in concreto raggiunto dal singolo richiedente in Italia, sia il rischio che, individualmente, costui correrebbe in caso di rientro in patria.», con valutazione individualizzata ma unitaria e non frammezzata o atomistica (Cass. n. 7599/2020 e n. 15448/2020).
Precisa l’ordinanza che la comparazione sarà tanto più attenuata quanto maggiore è il livello di integrazione raggiunto in Italia («base di partenza del procedimento di comparazione»), perché «Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell’unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare».
Di grande interesse è anche la parte della pronuncia ove la Corte prende in considerazione l’entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, che ha ripristinato l’art. 5, co. 6 TU nella parte abrogata dal d.l. n. 113/2018 e innovato l’art. 19 TU, e il cui art. 15 esclude l’applicazione della nuova disciplina ai soli giudizi di rinvio dalla Cassazione, lasciando intendere che nei giudizi di Cassazione la nuova disciplina abbia un effetto immediato. Senza entrare nel merito di tale questione, la Corte afferma che «La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132 del 2018, nell’interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte […]. Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al d.l. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell’ambito della nuova normativa di cui al d.l. n. 130 del 2020».
Nell’ultima parte, l’ordinanza censura ulteriormente il decreto del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha omesso di attivare il potere-dovere istruttorio in relazione alla situazione esistente in Bangladesh, Paese di origine del richiedente, poiché in contrasto con l’art. 8, co. 3 d.lgs. 25/2008, non avendo il giudice di 1^ grado svolto nessuna indagine in proposito. Omissione che, afferma la Cassazione, non trova giustificazione nemmeno a fronte, come nel caso esaminato, di domanda reiterata di protezione internazionale (che, secondo il Tribunale, non sarebbe stata assistita da alcun elemento nuovo), poiché il dovere di cooperazione istruttoria deve essere sempre e rispettato.
In termini analoghi a quelli della precedente pronuncia rassegnata, si pone lordinanza n. 3580/2021 della Cassazione, che, con specifico riferimento alla mancata attivazione del dovere istruttorio e alla necessità di ricorrere a specifiche COI, esprime i seguenti principi di diritto:
«a. In tema di valutazione delle prove, ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto a tutte le evidenze documentali di carattere decisivo, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti. […].
b. il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge;
d. il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dall’art. 3 co. 5 d.lgs. 251/2007 e dall’art. 8 co. 3 d.lgs. 25/2008».
 
Sempre in relazione al dovere istruttorio di accertare l’esistenza, o meno, di un determinato rischio per il richiedente asilo, l’ordinanza n. 8478/2021 della Cassazione censura la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva escluso l’esistenza di un rischio in un uno Stato della Nigeria facendo rifermento al sito di Viaggiare Sicuri «il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale», stante il preciso disposto di cui all’art. 8, co. 3 d.lgs. 25/2008.
Sull’irrilevanza del sito Viaggiare Sicuri si veda anche l’ordinanza n. 4081/2021 della Cassazione.
 
In tema di criteri di valutazione della protezione umanitaria, l’ordinanza n. 12418/2021 della Cassazione esamina il caso di un richiedente asilo del Bangladesh, appartenente all’etnia minoritaria Bedè, a cui il Tribunale di Cagliari aveva diniegato ogni forma di protezione nonostante avesse accertato che detta minoranza subisce pesanti discriminazioni, pur se non assumono i caratteri della persecuzione. La Corte, dopo avere ricordato i principi in materia di protezione umanitaria (valutazione caso per caso, comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio), rinviene un’insanabile contraddittorietà, che censura, tra l’accertamento che lo stesso Tribunale ha effettuato del grave livello di discriminazione subito dagli appartenenti all’etnia bedè e l’esclusione della sua rilevanza nel giudizio di comparazione tra la medesima condizione, a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, e il livello di integrazione raggiunto in Italia, «senza quindi verificare concretamente se risultasse un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti ambientali nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di ogni vita che possa dirsi degna di essere vissuta».
 
In relazione ai criteri di valutazione della protezione umanitaria, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 5044/2021, censura il Tribunale di Bologna che, dopo avere motivatamente escluso il riconoscimento della protezione internazionale per difetto di credibilità soggettiva, ha altresì escluso la protezione residuale ma senza adeguata motivazione. Secondo la Corte infatti, il Tribunale «ha inammissibilmente trascurato di approfondire e circostanziare in modo congruo gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (attraverso l’individuazione officiosa delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del Paese di origine) che il ritorno del richiedente nel proprio Paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.».
 
Protezione umanitaria e povertà estrema
Con ordinanza n. 15961/2021 la Corte di cassazione ha esaminato la relazione tra povertà estrema (riferibile, secondo la Banca mondiale, a chi vive con meno di 1,90 dollari al giorno) e la protezione umanitaria, censurando la decisione del Tribunale di Bologna che tale protezione aveva escluso, nonostante l’allegazione del richiedente asilo di versare in quella condizione, in Nigeria, insieme alla famiglia.
Richiamando proprie recenti pronunce (Cass. n. 5022/2021 e 18443/2020), il Giudice di legittimità ricorda che «il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima.» e precisa che, all’esito del giudizio di comparazione tra la condizione vissuta in Italia e quella a cui il richiedente asilo sarebbe esposto in caso di rientro nel Paese di origine, «la condizione di povertà del Paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali.». Poiché «Il concetto di povertà estrema costituisce, infatti, la più dura condizione di povertà, nella quale non si dispone, o si dispone con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l’acqua, il cibo, il vestiario e l’abitazione». Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto cooperare con il richiedente accertando le reali condizioni di vita della sua famiglia e il contesto sociale in cui essa vive.
 
Sulla rilevanza della povertà si vedano anche Cass. n. 16119/2020, n. 20334/2020, n. 18443/2020.
 
Protezione umanitaria e disastro ambientale
Con interessante ordinanza, n. 5022/2021, la Corte di cassazione affronta la questione, ancora non ben esplorata dalla giurisprudenza, dei disastri ambientali e la loro incidenza per il riconoscimento di una protezione. Dopo avere ricordato il caso Teitiota (n. 2727/2016) portato davanti al Comitato delle Nazioni Unite e la decisione da questi assunta il 24 ottobre 2019, secondo cui gli Stati hanno l’obbligo di garantire il diritto alla vita delle persone, che si estende anche alle minacce «ragionevolmente prevedibili e alle situazioni potenzialmente letali che possono comportare la perdita della vita o comunque un sostanziale peggioramento delle condizioni dell’esistenza, inclusi il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile, che costituiscono alcune delle minacce più gravi ed urgenti alla vita delle generazioni presenti e future», la Cassazione afferma che «Il degrado ambientale, nella prospettazione del Comitato ONU, può compromettere l’effettivo godimento dei diritti umani individuali, al pari del cambiamento climatico e degli effetti causati, in generale, dallo sviluppo insostenibile; ciò si verifica quando il governo locale non può, o non vuole, assicurare le condizioni necessarie a garantire a tutti l’accesso alle risorse naturali essenziali, quali la terra coltivabile e l’acqua potabile, con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita».
Rapportati detti principi alla situazione esistente nel Delta del Niger (Nigeria), la Corte ritiene che, allorquando il giudice di merito accerti che in un determinato Paese o sua area vi sia una situazione qualificabile di disastro ambientale (come definito dall’art. 452-quater c.p.) «o comunque un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l’esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento», la comparazione da effettuarsi ai fini della protezione umanitaria deve riguardare il rischio per il diritto alla vita e all’esistenza dignitosa che quella situazione determina, ove la valutazione del pericolo «non va condotta unicamente con riferimento all’ipotesi limite del conflitto armato, ma – più in generale – con riguardo alla sussistenza, in concreto, di una condizione idonea a ridurre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al di sotto della soglia minima ineludibile».
 
Protezione umanitaria e integrazione sociale
L’ordinanza n. 7396/2021 della Corte di cassazione censura la decisione della Corte d’appello di Torino che aveva escluso il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, sia per difetto di credibilità soggettiva, sia per la ritenuta irrilevanza dell’integrazione sociale dimostrata dal richiedente asilo del Mali, in quanto gli sforzi di integrazione da lui compiuti non rappresenterebbero titolo autonomo per il riconoscimento della protezione umanitaria, non sarebbero prova di effettivo radicamento nella società italiana e l’attività lavorativa svolta sarebbe presupposto per il solo permesso di soggiorno per lavoro.
La Cassazione censura radicalmente tale assunto con cui il giudice torinese ha «aprioristicamente ricusato di apprezzare il grado d’integrazione dell’immigrato» e afferma che l’art. 22 d.lgs. 142/2015 – che delinea le attività formative e lavorative alle quali il richiedente asilo può accedere – è una disposizione «dalla valenza del tutto neutra, avendo lo scopo di favorire l’accoglienza del richiedente la protezione internazionale, nel caso in cui la procedura si protragga nel tempo, non per colpa dell’immigrato» e pertanto «non può, di conseguenza, predicarsi, come erroneamente fa la Corte di Torino, la non valutabilità per “tabulas”, in ordine al giudizio d’integrazione, del lavoro e delle attività formative e d’istruzione svolte dall’interessato approfittando di una tale possibilità, seppure, per contro, non può affermarsi, in senso contrario, che tali attività, sempre e comunque siano significative allo scopo in discorso».
Dopo avere richiamato il novellato art. 19 TU, conclude la Corte affermando il principio di diritto al quale la Corte d’appello di Torino dovrà attenersi riassumibile nel dovere del giudice di effettuare quella comparazione tra la condizione di integrazione del richiedente in Italia e il rischio, in caso di rimpatrio, di «privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale».
 
Protezione umanitaria e diritto all’unità familiare in presenza di figli minori
L’ordinanza n. 8713/2021 della Corte di cassazione afferma importanti principi in materia di protezione umanitaria riconoscibile a richiedente asilo che l’abbia motivata in relazione alla presenza sul territorio nazionale di un figlio minore. Dopo avere ricordato precedenti della stessa Corte con i quali si è escluso che la presenza di un figlio minore costituisca fattore di vulnerabilità a cui la protezione umanitaria offra tutela (Cass. n. 9823/2020 e n. 6587/2020), la pronuncia qui in commento si discosta da essi con articolata motivazione che muove le mosse proprio dalle argomentazioni in essi contenute e richiama, a supporto, numerosi principi espressi in materia umanitaria dal Giudice di legittimità. Innanzitutto, la Corte analizza i presupposti dell’art. 31. co. 3 TU evidenziandone la ratio tesa a proteggere il diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori (Cass. SU n. 15750/2019 e in precedenza Cass. SU 21799/2010), i quali possono essere autorizzati «in via temporanea» a soggiornare in Italia, in deroga alle regole ordinarie, e dunque non hanno una tutela autonoma bensì riflessa «ovverosia nei imiti in cui detta tutela sia funzionale alla protezione dello sviluppo psicofisico del minore, che rappresenta il bene-interesse direttamente protetto dalla norma in commento».
Fatta questa precisazione, la Cassazione ripropone i principi, oramai pacifici, in forza dei quali può essere riconosciuta la protezione umanitaria, ovverosia la valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare in Italia, comparata con quella che il richiedente asilo ha vissuto nel Paese di origine prima della partenza e quella a cui si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, al fine di accertare se tra i due contesti vi sia un’effettiva ed incolmabile sproporzione. Accertamento il cui «complessivo apprezzamento demandato al giudice di merito costituisce un unicum, nel senso che entrambi i corni nei quali esso si articola concorrono, come momenti necessari, all’unitario procedimento valutativo, che il giudice è chiamato a condurre “considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata” (cfr. Cass. sez. I, ordinanza n. 7599 del 30.3.2020, Rv. 657425 e Cass. sez. I, ordinanza n. 14548 del 9.7.2020, Rv. 658136)».
Richiamati i principi delle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 29459/2019 (di conferma della sentenza n. 4455/2018 e ribaditi anche da Cass. 1104/2020), la Cassazione esclude che vi sia alternatività tra la speciale disposizione di cui all’art. 31, co. 3 TU immigrazione e il permesso per motivi umanitari, in quanto quest’ultimo, accertabile ex art. 5, co. 6 TU, riconduce ad unitarietà il diritto di ogni membro della famiglia a vivere insieme, in termini di stabilità di vita e di relazioni, «secondo una prospettiva, quindi, sostanzialmente rovesciata rispetto a quella posta a fondamento del richiamato art. 31». La Cassazione pone l’accento, infatti, sulla molteplicità degli interessi coinvolti, i quali devono essere presi in considerazione complessivamente.
Quanto al fatto che, secondo l’orientamento contrario, solo il genitore singolo con figli minori è compreso tra le categorie dei soggetti vulnerabili (art. 2, co. 1 lett. h-bis) d.lgs. 25/2008), l’ordinanza evidenzia che quella norma non solo tipizza alcune tra le più rilevanti vulnerabilità non esaurendole, ma afferma che va letta in coordinamento con l’art. 19 TU 286/98 «in vista della tutela a “compasso largo” della tutela umanitaria descritta dalla giurisprudenza di questa Corte» e dell’art. 5, co. 6 TU 286/98, oggi ripristinato dall’abrogazione del 2018, il quale «delinea una “nuova protezione speciale” che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018». Il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali, di cui all’art. 5, co. 6, esclude che anche le vulnerabilità possano essere tipizzate in un numero chiuso.
In conclusione la Cassazione enuncia i principi (che qui non si riportano, per ragioni di spazio ma che meritano di essere letti per intero) in forza dei quali il giudice del rinvio dovrà esaminare la richiesta di protezione in un primo momento negata.
 
Protezione umanitaria e minore età al momento dell’ingresso in Italia
L’ordinanza n. 9247/2021 della Cassazione affronta il tema della rilevanza della minore età del richiedente asilo al momento dell’ingresso in Italia, anche se nelle more del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sia divenuto maggiorenne. La Corte afferma, innanzitutto, che tutti i principi in materia di ascolto del minore, previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione di Strasburgo del 1996, elaborati in generale (Cass. n. 12018/2019, n. 6129/2015, n. 10784/2019) sono applicabili anche allo specifico procedimento dell’asilo (Cass. n. 1785/2020), nonostante nel frattempo il richiedente abbia raggiunto la maggiore età (Cass. n. 17115/2020).
Ricorda, altresì, i principi in materia di riconoscimento della protezione umanitaria che «non può essere negativamente ipotecata dal giudizio di non credibilità formulato in relazione alle condizioni per il riconoscimento del rifugio, della sussistenza di una persecuzione in atto, della esposizione ad un danno grave alla persona in caso di rimpatrio», dovendosi invece effettuare un giudizio autonomo rispetto alle forme maggiori di protezione e con comparazione tra la condizione vissuta in Italia e quella in cui verrebbe immesso in caso di rimpatrio. Tanto precisato, la Cassazione afferma che, ai fini di tale giudizio, la minore età al momento dell’arrivo in Italia assume una sua rilevanza, tanto da escludere una sua espulsione e da imporre l’adozione di determinate misure di accoglienza e, non da ultimo, essendo il minore non accompagnato compreso nelle categorie vulnerabili come definite dall’art. 2-bis d.lgs. 25/2008, modificato dall’art. 25 d.lgs. 142/2015. Ricomprensione che, secondo la Corte «non comporta che la condizione di vulnerabilità richiesta dall’art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria possa ritenersi prevalutata ed accertata in astratto, ex lege, per tutti i soggetti appartenenti alle categorie indicate dalla norma citata, ma determina la necessità di non poter legittimamente ignorare, all’interno di una valutazione complessiva, che il richiedente abbia intrapreso il suo percorso in una condizione che lo differenza dagli altri perché, in ragione della minore età, aveva una sua particolare vulnerabilità».
In applicazione di tale assunto, la Cassazione censura la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva escluso anche la protezione umanitaria ad un giovane richiedente asilo della Guinea Bissau, arrivato in Italia minorenne, limitandosi a ritenere insufficiente il livello di integrazione in Italia (pur dimostrato dal diploma di scuola conseguito e dal progetto formativo intrapreso) senza tenere conto della minore età che egli aveva durante tutto il percorso migratorio che, attraverso la Libia, l’ha condotto in Italia.
Interessante il passaggio motivazionale dell’ordinanza in esame, ove afferma che «La Corte d’appello ha inoltre omesso di verificare e di valorizzare se il ricorrente si trovasse nella posizione di minorenne non accompagnato, la quale, come affermato dalla Corte EDU, costituisce di per sé una condizione di “vulnerabilità estrema”, da ritenersi prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure positive necessarie, il cui inadempimento costituisce violazione dell’art. 3 della CEDU (cfr. Corte EDU, sent. 12.10.2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio; v. anche, in ordine alle esperienze vissute dal minore, sent. 22.11.2016, Abdullahi Elmi ed altri c. Malta; 21.1.2011, M.S.S. c.Belgio)».
 
Protezione umanitaria e sfruttamento lavorativo
Con  decreto 12.5.2021 RG. 57114/2018 il Tribunale di Milano  ha riconosciuto a richiedente asilo del Gambia la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 TU, ritenuto applicabile nonostante l’intervenuta modifica recata dal d.l. n. 130/2020 all’istituto della protezione speciale, ex art. 19, co. 1, 1.1 e 1.2. TU, richiamato dall’art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 e applicabile a tutti i procedimenti e i giudizi pendenti davanti ai Tribunali, sezione specializzate, ai sensi dell’art. 15 del d.l. n. 130.
Secondo il giudice meneghino, infatti, «la disciplina transitoria contenuta nell’art. 15 d.l. 130/2020 fissa il principio dell’immediata applicabilità delle nuove norme ai procedimenti già pendenti alla sua entrata in vigore, ma non stabilisce che esse si applichino retroattivamente, né pone deroghe all’art. 11 delle preleggi, e non incide pertanto “sui fatti che si siano compiutamente verificati sotto la vigenza della legge” incisa o modificata” (punto 5.2 delle sentenze citate). Rimane valido, in relazione a tali “fatti”, ossia in relazione alle domande di protezione umanitaria presentate prima del nuovo d.l. 130/2020, il principio affermato dalle sentenze n. 29459 e 29460 del 2019, secondo cui “in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”». Se dovesse applicarsi il nuovo istituto della protezione speciale, dunque, si violerebbe il principio consolidato che qualifica la protezione umanitaria quale diritto soggettivo preesistente al suo accertamento, da annoverarsi tra i diritti fondamentali, offrendo una diversa valutazione a fatti già accaduti.
Esaminando, pertanto, il ricorso alla luce della “vecchia” protezione umanitaria, il Tribunale di Milano riconosce tale tutela in ragione dello sfruttamento lavorativo subito dal richiedente in Italia, come accertato in giudizio, integrandosi una condizione di vulnerabilità che prescinde dalle valutazioni che possono essere effettuate se il lavoratore sfruttato avesse chiesto l’applicazione dell’art. 22, co. 12-quater TU.
Nel contesto di quest’ultima norma, infatti, è richiesta la denuncia penale a carico del datore di lavoro che si assume avere posto in essere lo sfruttamento lavorativo, elemento che però non è necessario all’interno del procedimento di protezione internazionale, nel quale viene valorizzata la condizione di vulnerabilità in sé.
Il Tribunale precisa, altresì, che, a fronte dello sfruttamento lavorativo accertato in giudizio mediante specifiche fonti di informazione, si attenua il rigore della comparazione richiesta dalla giurisprudenza per il riconoscimento della tutela umanitaria, stante l’elevato grado di vulnerabilità del richiedente (peraltro già orfano, emigrato minorenne e privo di scolarizzazione).
 
In termini analoghi anche un ulteriore decreto del  Tribunale di Milano, RG. 42440/2019, del 12.5.2021 .
 
Protezione umanitaria e tratta degli esseri umani
Con ordinanza n. 1750/2021 la Cassazione annulla la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva escluso ogni forma di protezione a richiedente asilo donna, vittima di tratta degli esseri umani, in quanto ella non si era auto qualificata vittima e nonostante nel giudizio fossero emersi oggettivamente svariati indicatori della tratta al punto che la Corte pugliese aveva trasmesso d’ufficio gli atti alla Procura della Repubblica per l’accertamento dell’eventuale reato di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) o di tratta degli esseri umani (art. 601 c.p.), nel contempo trasmettendo al questore in relazione all’art. 18 TU.
La Cassazione rileva la contraddittorietà della decisione «nell’avere, da un canto, ravvisato una specifica e personale condizione di vulnerabilità della richiedente, la quale appare, in base ai numerosi indici delineati nelle linee guida dell’UNHCR (il debito contratto a causa del contesto di povertà familiare, il matrimonio forzato,i1 sequestro ed il viaggio pagato da altri, nonché l’attività di prostituzione in una zona controllata) vittima di sfruttamento sessuale nell’ambito della tratta – peraltro rilevando come anche l’età della stessa appaia essere inferiore a quella dichiarata – e, dall’altra, nel non averli ritenuti sufficienti ai fini della protezione umanitaria in ragione del mancato riconoscimento della richiedente asilo di essere vittima di sfruttamento sessuale». Precisa la Corte che il mancato riconoscimento della propria condizione di vittima di grave sfruttamento sessuale o lavorativo non esclude il dovere del giudice di riconoscere la vulnerabilità oggettiva ad esso sottostante, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di protezione umanitaria, tenuto conto anche dei principi contenuti nella Convenzione di Istanbul del 2011, nella Convenzione di Palermo del 2000 e dell’art. 4 CEDU.
 
In tema di protezione internazionale e tratta, si segnala anche l’ordinanza della Corte di cassazione n. 2464/2021, che esclude, con articolata e ricca motivazione, che l’impedimento al riconoscimento della protezione possa derivare dalla mera valutazione negativa della narrazione del/della richiedente, perché anche eventuali contraddizioni del racconto devono essere contestualizzate nella particolare condizione di vulnerabilità della vittima, che può avere comprensibile ritrosia a fornire dettagli del proprio vissuto. La Corte esclude la fondatezza della qualificazione di vicenda privata, contenuta nella decisione della Corte d’appello di Milano censurata, e ribadisce che sia la Commissione territoriale che il giudice «non possono fondare la valutazione della storia soltanto sulla credibilità soggettiva del richiedente, ma devono esercitare il potere-dovere di indagine a di acquisizione documentale nel rispetto dei criteri indicati dal combinato disposto dell’art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell’art. 8, terzo comma, del d.lgs. 25 del 2008 ed in modo unitario, considerando quindi i riscontri oggettivi».
Precisa, altresì, la Cassazione che la Convenzione di Ginevra «parla di fondato timore, non di certezza, poiché altrimenti non avrebbe, nella maggioranza dei casi, alcuna efficacia protettiva nei confronti della vittima» ed evidenzia che la fondatezza del timore può avere riguardo anche alla cd. rivittimizzazione in caso di rientro nel Paese di origine, stante lo stigma sociale ivi presente.
 
I PROVVEDIMENTI ex REGOLAMENTO n. 604/2013 DUBLINO III
Con ordinanza n. 8668/2021 la Corte di cassazione ha rinviato in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché offra un’interpretazione delle seguenti disposizioni:
«1) se l’art. 4 del regolamento debba essere interpretato nel senso che con il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 27 del regolamento (UE) 604/2013, nei confronti di una decisione di trasferimento adottata da uno Stato membro, secondo il meccanismo dell’art. 26 del regolamento ed in base all’obbligo di ripresa in carico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento, possa farsi valere la sola mancata consegna dell’opuscolo informativo disciplinata dall’art. 4, paragrafo 2, del regolamento, da parte dello Stato che ha adottato il provvedimento di trasferimento;
2) se l’articolo 27 del regolamento, letto in combinazione con il considerando 18 e il considerando 19 e con l’articolo 4 del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che il rimedio effettivo in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4 impone al giudice l’adozione di una decisione di annullamento della decisione di trasferimento;
3) in caso di risposta negativa al quesito sub 2) se l’articolo 27 del regolamento, letto in combinazione con il considerando 18 e il considerando 19 e con l’articolo 4 del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che il rimedio effettivo in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4 impone al giudice di verificare la rilevanza di tale violazione alla luce delle circostanze allegate dal ricorrente e consente di confermare la decisione di trasferimento tutte le volte che non emergano ragioni per l’adozione di una decisione di trasferimento di contenuto diverso».
Quesiti che sono stati formulati nell’ambito di un giudizio, davanti alla Cassazione, con cui il Ministero dell’interno aveva impugnato la pronuncia del Tribunale di Catanzaro di annullamento della decisione dell’Unità Dublino, di rinvio in Slovenia di un richiedente asilo che ivi aveva già presentato domanda. Annullamento motivato in ragione della violazione dell’obbligo di informazione contenuto nell’art. 4 del regolamento n. 604/2013, avendo l’Autorità di P.S. effettuato il solo colloquio personale con il richiedente, previsto dall’art. 5 del regolamento.
La Cassazione da atto dell’esistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali in relazione alla portata dell’art. 4, reg. n. 604, l’uno che lo ritiene essenziale ed inderogabile senza necessità che venga dimostrata la lesione del diritto di difesa del richiedente asilo, l’altro che, invece, ritiene che la violazione possa essere fatta valere solo se il richiedente lamenti carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza dello Stato verso cui sarebbe rinviato, non ammettendo illegittimità per effetto di violazioni solo formali.
A partire da tali premesse la Corte di legittimità dubita che il primo orientamento sia conforme allo scopo del regolamento Dublino, di giungere ad una celere e corretta individuazione dello Stato competente all’esame della domanda di asilo, scoraggiando i movimenti secondari, mentre una specifica allegazione da parte del richiedente asilo delle concrete circostanze che hanno inciso sul suo diritto di difesa, assicurerebbe l’effettività del rimedio, nel rispetto dello scopo del regolamento.
 
LE MISURE DI ACCOGLIENZA
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8540/2020 (RG. 3633/2020, ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché si esprima sul seguente quesito: «se l’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, osti ad una normativa nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle “persone vulnerabili”, nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del Centro di accoglienza, che si sia tradotto nell’uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, cagionando alle vittime lesioni tali da rendere per le stesse necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso locale».
Quesito che è stato formulato nell’ambito di un giudizio d’appello, proposto dal Ministero dell’interno di impugnazione della sentenza del Tar Toscana, che aveva accolto il ricorso di un richiedente asilo nei cui confronti la prefettura di Firenze aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza, ai seni dell’art. 23 d.lgs. 142/2015, a seguito di una denuncia penale per lesione ai danni di operatori della polizia municipale e delle Ferrovie dello Stato. Annullamento a cui il giudice regionale era pervenuto disapplicando espressamente l’art. 23 d.lgs. 142/2015 perché ritenuto contrario all’art. 20 direttiva 2013/33/UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nel caso C-233/18 del 12.11.2019.
Nel giudizio è stata posta, dall’originario ricorrente, anche l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 23 e il Consiglio di Stato, a fronte di due possibili questioni pregiudiziali (di costituzionalità e di contrasto con il diritto dell’Unione) ha scelto quella di interpellare la Corte di giustizia, in aderenza all’orientamento della Corte costituzionale che affida al giudice di merito la scelta (Corte cost. 20/2019 e n. 63/2019).
Il Consiglio di Stato, richiamato il precedente della CGUE nella causa C-233/18 emesso in un caso analogo, ha ritenuto di dovere addurre nuove argomentazioni rispetto al caso deciso dal Giudice di Lussemburgo, premettendo di ritenere imprescindibile il rispetto delle garanzie procedimentali partecipative (artt. 7 e 10-bis legge 241/90. In particolare, si è posto il problema se i comportamenti censurabili con la revoca delle misure di accoglienza siano solo quelli posti in essere all’interno delle strutture pubbliche di accoglienza o anche al di fuori di esse, e l’Alto Consesso afferma di aderire all’orientamento giurisprudenziale che ritiene debbano essere valutati tutti i comportamenti tenuti dal richiedente asilo. Dubita, poi, della tenuta della pronuncia del Tar Toscana perché l’art. 20 della direttiva comprenderebbe tutte le sanzioni ai comportamenti gravemente violenti e dunque anche la revoca delle misure di accoglienza, nel contempo ritenendo inefficaci misure alternative alla revoca foriere di indurre «nel reo un sentimento di impunità».
Il Consiglio di Stato richiama l’art. 4, co. 3 TU immigrazione e l’interpretazione che di esso ne ha dato la giurisprudenza, nel senso di ritenere automaticamente ostativo all’ingresso e al soggiorno di un cittadino straniero l’esistenza di condanne penali a suo carico e parimenti vale per l’art. 26 del medesimo TU, giungendo a dubitare che «condotte ugualmente o analogamente riprovevoli (o addirittura più gravi) possano sfuggire alle sanzioni più rigorose laddove esse siano ascrivibili a soggetti richiedenti la protezione internazionale, pur ove – come nel caso di specie – si tratti di soggetti non ricompresi nelle categorie delle “persone vulnerabili” o dei minori non accompagnati».
Il Consiglio di Stato evidenzia, altresì, che il precedente della Corte europea su cui si era fondata la sentenza del Tar toscano, riguarda un minore non accompagnato, che rientra cioè in una categoria vulnerabile, la cui tutela non può essere estesa a persone che ad essa non appartengono e questo anche per evitare il rischio di abuso delle misure di accoglienza.
Infine, secondo il Giudice amministrativo d’appello il termine «sanzioni» utilizzato nell’art. 20, par. 4 deve essere ragionevolmente inteso anche in relazione a comportamenti gravemente violenti attuati al di fuori delle strutture di accoglienza pubbliche.

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