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Fascicolo 3, Novembre 2022


Coloro che arrivano qui / sulle nostre sponde

già tormentate dal freddo / già malate e già sole

non sanno che in noi / le finestre di grande speranza

sono ormai chiuse.

(Alda Merini)

Osservatorio italiano

Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
 
Misure derogatorie per la valutazione scolastica degli alunni sfollati dall’Ucraina ed estensione dell’agricoltura sociale all’inserimento socio-lavorativo di migranti e rifugiati.
Il decreto-legge 17.05.2022, n. 50, come modificato e integrato dalla legge di conversione in legge n. 91/2022 (pubblicata in G.U. n.164 del 15.7.2022) prevede alcune misure di favore a determinate categorie di stranieri.
1) L’art. 46 prevede una disciplina speciale e derogatoria della valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti sfollati dall’Ucraina:
in relazione all’evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l’anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. L’ordinanza è stata poi adottata nel giugno 2020 (si veda oltre).
2) L’art. 48-ter prevede che al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell’inserimento socio-lavorativo siano inseriti i migranti e rifugiati tra i destinatari delle attività dell’agricoltura sociale indicati nell’art. 2, co. 1, lett. a), della legge 18.8.2015, n. 141.
Il d.l. prevede anche all’art. 44 misure per migliorare l’accoglienza degli sfollati dall’Ucraina:
- 15 mila posti in più per l’accoglienza diffusa presso appartamenti, famiglie e altre strutture, che sarà gestita dal Terzo Settore;
- 20 mila destinatari in più per il contributo di sostentamento (300 euro adulti, 150 euro minori), riconosciuto ai profughi che hanno trovato una sistemazione autonomamente;
- altri 27 milioni di euro di contributo forfettario a Regioni e Province autonome per coprire le prestazioni del Servizio sanitario;
- un contributo una tantum da 40 milioni ai Comuni investiti dall’emergenza per rafforzare l’offerta di servizi sociali;
- la possibilità, per gli sfollati, di convertire banconote di hryvnia in banconote in euro a condizioni facilitate.
 
Deroghe all’autocertificazione per i documenti concernenti immigrazione, condizione dello straniero, diritto di asilo e cittadinanza
Un ulteriore differimento dei termini di entrata in vigore della norma che consente allo straniero di utilizzare le autocertificazioni anche nei in casi in cui le disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi sull’immigrazione e nel suo regolamento di attuazione prevedono in modo esplicito, l’esibizione o la produzione di specifici documenti è previsto nell’art. 19-bis della legge n. 79/2022, di conversione in legge del decreto-legge n. 36/2022 (pubblicato in G.U. 29.6.2022, n. 150).
Tale disposizione prevede che all’art. 17, co. 4-quater, del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022», il che comporta il differimento al 31 dicembre 2022 dell’entrata in vigore della norma che consente agli stranieri di utilizzare l’autocertificazione anche nei casi in cui il Testo unico delle leggi sull’immigrazione e il suo regolamento di attuazione (d.p.r. n. 394/1999) prevedono esplicitamente l’esibizione e/o la produzione di determinati documenti per gli adempimenti amministrativi.
È dal 2012 che questo termine è differito ogni anno, il che fa dubitare della sua legittimità.
 
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate
Una importante riforma di un aspetto significativo del diritto degli stranieri è prevista, seppur per un periodo limitato, dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del decreto-legge 21.6.2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2022, n. 122 (pubblicata in G.U. 19.8.2022, n. 193).
Essa riguarda soltanto la disciplina degli ingressi per lavoro subordinato, limitatamente alla semplificazione delle procedure di rilascio del nulla-osta al lavoro e delle verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.
Dal punto di vista del sistema delle fonti del diritto la riforma appare criticabile sia perché non prevede una novella delle disposizioni normative che innova, poiché le nuove disposizioni sono configurate ad applicazione limitata agli ingressi per lavoro sulla base delle domande presentate ai sensi del d.p.c.m. di determinazione delle quote del 2021 e di quello (futuro e incerto) del 2022, sia perché la riforma legislativa espressamente innova non soltanto norme legislative, ma anche norme regolamentari, le quali per effetto di questa riforma appaiono legificate, cioè irrigidite in una fonte primaria rispetto al previgente assetto di norme regolamentari e dunque di rango secondario.
Dal punto di vista della semplificazione si può affermare in generale che si prevede una semplificazione delle procedure di rilascio dei nulla-osta al lavoro, mentre altre procedure appaiono semplicemente privatizzate, cioè trasferite dall’Ispettorato nazionale del lavoro a verifiche asseverate da professionisti private, con particolare riguardo per le verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate. Come ha osservato un documento di analisi della riforma preparato da ASGI, si tratta di misure adottate nell’ambito della grave situazione sociale venutasi a creare anche a causa della sostanziale ineffettività del sistema legale di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia nel corso degli anni, della difficoltà delle imprese in Italia di reperire lavoratori per profili professionali prevalentemente manuali (ordinariamente operai) e per fare dunque fronte ad una esigenza prettamente economica del sistema produttivo italiano.
Si può altresì osservare che le nuove norme non prevedono alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nella partecipazione al procedimento amministrativo, pur semplificato, mentre sono, invece, incrementate notevolmente rispetto a quanto ordinariamente previsto dalla legislazione vigente i compiti affidati alle organizzazioni datoriali che, da funzioni procedurali assumono ora funzioni di verifica della correttezza dell’operato delle imprese loro aderenti;
Inoltre, pur essendo prevista la possibilità di utilizzare immediatamente la forza lavoro, il legislatore pare diffidare del lavoratore straniero, al quale, in ogni momento, può essere revocato il nulla osta al lavoro o il suo visto di ingresso, anche per fatti non a lui/lei imputabili.
È evidente, dunque, che la riforma prevista dal d.l. trascura le esigenze del lavoratore, il che ostacola l’effettiva garanzia di rispetto dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost.
Le modifiche introdotte dal d.l. sono illustrabili riprendendo gran parte della sintesi della scheda pratica elaborata da ASGI.
1) Il rilascio del nulla-osta al lavoro invece dell’ordinario termine di 60 giorni, deve avvenire entro 30 giorni (art. 42, co. 1). Tale termine decorre:
a) dalla data di pubblicazione del d.l. 73/2022 (21.6.2022) per le domande concernenti le quote previste dal d.p.c.m. 21.12.2021 e cioè per le seguenti domande:
I) le domande nominative di nulla osta all’ingresso ed al lavoro in favore di lavoratori stranieri presentati dai datori di lavoro sulla base del d.p.c.m. del 2021;
II) i lavoratori stranieri extraUE destinatari di una domanda di nulla-osta all’ingresso ed al lavoro da parte di datori di lavoro e nell’ambito, ovviamente, del medesimo d.p.c.m. di determinazione delle quote, ma anche se costoro si trovano già in Italia;
III) le domande di conversione dei permessi di soggiorno avanzate nell’ambito del d.p.c.m. del 2021.
Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall’art. 24, co. 6, d.lgs. 286/98, cioè una forma di silenzio assenso al ricorrere delle seguenti condizioni:
I) richiesta concernente lavoratore straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
II) lavoratore regolarmente assunto dal datore di lavoro e che ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
b) dalla domanda per le quote previste dal d.p.c.m. che sarà eventualmente emanato per il 2022.
 
2) Poiché ordinariamente, il rilascio del nulla-osta è subordinato al rilascio di pareri da parte di enti diversi dallo Sportello unico per l’immigrazione di ogni prefettura, l’art. 42, co. 2, stabilisce una sorta di silenzio assenso “condizionato”, in quanto esso deve ora essere rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di trenta giorni (dunque al 22.7.2022), non siano state acquisite informazioni dalla competente questura e dall’Ispettorato del lavoro relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/98 (ma salvo la successiva revoca).
 
3) Al rilascio del nulla osta è legata la possibilità dell’autorizzazione all’instaurazione del rapporto di lavoro, dunque prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 42, co. 2). Ordinariamente, infatti, dopo aver ottenuto il nulla osta e successivamente il visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese di origine, lo straniero ed il datore di lavoro devono sottoscrivere il contratto di soggiorno e lo straniero deve presentare pure al questore la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Soltanto con la ricevuta postale della richiesta di appuntamento per avere il permesso di soggiorno lo straniero extraUE può attualmente sottoscrivere un contratto di lavoro.
 
4) Il rilascio del visto d’ingresso in favore del lavoratore straniero che risiede all’estero deve avvenire entro 20 giorni (invece dei 30 gg. previsti nella procedura ordinaria) dalla richiesta (art. 42, co. 3).
 
5) Il sopravvenuto accertamento, dopo il rilascio del nulla osta, degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. 286 /1998 comporta la revoca del nulla osta e degli atti e provvedimenti amministrativi successivamente emanati.
 
6) Le verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero di richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro (ordinariamente previste dall’art. 30-bis, co. 8, d.p.r. 394/1999 in capo all’Ispettorato territoriale del lavoro), sono ora disciplinate dall’art. 44 d.l.. Tali adempimenti, salvo che sia già stato rilasciato il parere dell’ispettorato del lavoro, devono concludersi con una asseverazione, demandata in via esclusiva:
a) ai consulenti del lavoro ed agli iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (i quali, salvo i consulenti del lavoro, in tal caso sono tenuti a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra (art. 1 della legge 12/1979),
b) alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo delle verifiche i predetti soggetti rilasceranno apposita asseverazione che il datore di lavoro presenterà presso lo SUI al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
 
7) Le regole sopra indicate saranno applicabili anche alle domande che saranno presentate a seguito dell’eventuale adozione del d.p.c.m. (futuro e incerto) di programmazione delle quote di ingresso per l’anno 2022 (ma il termine ridotto di trenta giorni previsti per il rilascio del nulla osta decorrerà dalla data di ricezione delle domande).
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti dall’art. 30-bis, co. 8, del d.p.r. 394/1999. In tali ipotesi si applica l’art. 27, co. 1-ter, d.lgs. 286/1998, sicché il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’art. 5-bis.
La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo. Lo Sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’art. 31, co. 1, del regolamento di cui al d.p.r. n. 394/1999, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla Rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
 
8) La nuova procedura può essere applicata, con riguardo al solo d.p.c.m. del 2021 (art. 42, co. 7, d.l. 73/2022) anche ai lavoratori che già sono presenti in Italia (cioè sia soggiornanti ad altro titolo o in attesa di rilascio o di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno, sia in attesa di regolarizzarsi con le norme del 2020, sia in situazione di soggiorno irregolare) e che, dunque, non dovranno fare rientro nel loro Paese di origine per ottenere il visto di ingresso per potere regolarmente rientrare in Italia. Si tratta di una importante novità che appare una prima presa d’atto da parte del legislatore italiano dell’inefficacia del vigente sistema della programmazione degli ingressi per lavoro sulla base del d.p.c.m. di determinazione delle quote.
L’innovazione, tuttavia, deve combinarsi con altri requisiti stabiliti dal legislatore della novella. In particolare occorre che i lavoratori si trovino in una delle seguenti condizioni:
  • siano presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022;
  • siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
  • dimostrino di aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
  • rientrino specificamente (a differenza di coloro che siano tuttora all’estero) nei limiti numerici previsti nel d.p.c.m. del 2021 nell’ambito delle ripartizioni della quota massima (69.700) per singola provincia operata dal Ministero del lavoro.
Tali condizioni dovranno essere verificate al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno dallo Sportello unico per l’immigrazione e, pertanto, il datore di lavoro potrà concludere il contratto di lavoro dopo il rilascio del nulla osta senza che le stesse siano state preventivamente accertate; in caso di successivo accertamento negativo di esse, ne deriveranno la revoca del nulla osta e la risoluzione di diritto del contratto di lavoro (art. 42, co. 8).
In questo specifico caso, infatti, il legislatore specifica che le nuove e semplificatorie disposizioni si applicano anche ai lavoratori stranieri già presenti in Italia per i quali non solo «è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dei procedimenti relativi al d.p.c.m. del 2021, di cui al comma 1, ma anche nei limiti quantitativi dallo stesso previsti».
In queste ipotesi (lavoratori già presenti in Italia), il lavoratore non dovrà dunque rientrare nel proprio Paese di origine al fine di ricevere il visto di ingresso, ma potrà stipulare direttamente il contratto di soggiorno con il datore di lavoro, e ottenere il successivo permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Anche in questo caso i lavoratori potranno essere assunti a seguito dell’ottenimento del nulla osta nel citato termine di 30 giorni.
Si prevedono peraltro anche cause di esclusione riservate ai cittadini già presenti in Italia in maniera non regolare ma comunque ammissibili alla procedura.
Infatti l’art. 43, co. 1 non è applicabile nei confronti di alcune categorie di stranieri:
1) coloro verso cui sia stato emesso un provvedimento amministrativo di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato ex art. 13, co. 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, ovvero rientrino nelle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del Codice antimafia (art. 43, co. 1, lett. a);
2) quanti risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (art. 43, co. 1, lett. b);
3) coloro che risultino condannati per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero peri reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare inattività illecite (art. 43, co. 1, lett. c);
4) coloro che siano comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (art. 43, co. 1, lett. d).
Inoltre, l’art. 43, co. 2, prevede una eguale esclusione per coloro nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (21.6.2022), sia stato emesso un provvedimento amministrativo di espulsione di cui all’art. 13, co. 2, lett. a) e b), d.lgs. 286/98 (ingresso in assenza di visto o soggiorno irregolare, anche per perdita del diritto al rinnovo) o risultino condannati anche in via non definitiva per il reato punito ai sensi dell’art. 10-bis del medesimo decreto legislativo (ingresso o soggiorno irregolare), cioè nei confronti degli stranieri che si trovino, come gli altri, in una situazione di irregolarità, ma nei cui confronti la PA abbia emesso un provvedimento di espulsione, anche se non notificato al destinatario.
Tale previsione appare di dubbia legittimità costituzionale rispetto all’art. 3 Cost. perché prevede una equiparazione irragionevole due ipotesi con un disvalore molto differente, perché prevede la preclusione sia di chi sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato, sia di chi sia destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione per una mera irregolarità amministrativa.
In base all’art. 30-bis, co. 8, d.p.r. 394/1999 lo Sportello unico deve acquisire, tra l’altro, il parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro relativo alla «verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili».
La genericità e l’ampiezza di poteri attribuiti agli Ispettorati del lavoro, spesso anche in grave carenza di organico, hanno comportato applicazioni differenziate nella prassi amministrativa e un dilatamento del procedimento amministrativo particolarmente significativo (a volte anche di anni).
Su tale sistema interviene l’art. 44 del decreto-legge.
La verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero di richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, salvo l’ipotesi in cui sia già stato rilasciato il parere dell’Ispettorato del lavoro, è ora demandata in via esclusiva:
a) ai professionisti di cui all’art. 1, l. 12/1979, ovvero sia a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, sia a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili previo, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro dello svolgimento della loro attività (cfr. art. 1, l. 12/1979);
b) alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo delle verifiche i predetti soggetti rilasceranno apposita asseverazione che il datore di lavoro presenterà presso lo SUI al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Tali professionisti dovranno asseverare la regolarità e congruità delle istanze di nulla osta sulla base degli elementi specificati nella suddetta normativa. Infatti, ai sensi dell’art. 44, co. 2, le asseverazioni dovranno tenere in considerazione la combinazione di differenti elementi, tra i quali:
- la capacità dell’impresa di sostenere gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto;
- l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa;
- il fatturato aziendale;
- numero dei dipendenti mediamente occupato negli ultimi anni con contratti di lavoro subordinato, considerando la tipologia del contratto di lavoro e della presumibile durata dello stesso (tempo pieno, tempo parziale e relativa percentuale, apprendistato, tempo determinato o tempo indeterminato, etc.) in relazione anche al tipo di attività concretamente esercitata;
- tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.
Lo scopo della normativa è evidentemente quello di evitare che, attraverso gli ingressi sulla base del d.p.c.m. di determinazione delle quote di ingresso per lavoro, si eluda il rispetto delle norme in materia di controlli delle frontiere e, dunque, che le domande di assunzione siano fittizie, non utili all’impresa/datore di lavoro o da lui concretamente non sostenibile. Per tale motivo ciò che andrà valutata sarà la reale capacità dell’azienda di fare fronte a tali assunzioni, guardando con specificità ed attenzione ad ogni caso concreto e tenendo anche in considerazione se l’impresa sia di recente costituzione o meno.
A seguito delle verifiche effettuate, anche attraverso la documentazione presentata dal datore di lavoro, il professionista rilascerà un’apposita asseverazione di sussistenza delle condizioni previste dalla legge, che dovrà poi essere prodotta dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, quanto alle domande presentate nell’ambito del d.p.c.m. del 2021, ovvero insieme alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
È prevista altresì l’esclusione della necessità dell’asseverazione in alcune ipotesi:
a) quando sia già intervenuto il parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 44, co. 4, d.l. 73/2022);
b) per il datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza (art. 30-bis, co. 8, d.p.r. 394/99);
c) con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 (art. 44, co. 5, d.l. 77/2022).
In ogni caso resta ferma la possibilità, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure adottate dai professionisti (art. 44, co. 6, d.l. 73/2022).
L’art. 43, commi da 3 a 6, d.l. 73/2022 stabilisce che, in relazione ai lavoratori già presenti in Italia e, dunque, rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 42, co. 7, del medesimo decreto, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all’art. 12, d.lgs. n. 286/1998 (favoreggiamento dell’ingresso irregolare). Tale sospensione opera dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione del predetto art. 42, co. 7 e cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge non sia rilasciato il nulla osta (comma 4). Tale previsione ripropone il generale approccio penalizzante verso la persona straniera e pare irragionevolmente violare il principio costituzionale di eguaglianza di fronte alla legge, in quanto restringe la condizione giuridica della persona straniera anche per effetto di inadempimenti della Pubblica amministrazione (qual è il rilascio del nulla osta nei termini di legge).
Dunque, solo il rilascio del permesso di soggiorno determina, per il/la cittadino/a straniero/a, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni della ordinaria normativa in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
Tuttavia, anche qualora dovesse determinarsi la revoca del precedente titolo, prima della emissione di qualsiasi provvedimento espulsivo e, comunque, tenendo conto anche della pregressa e recente attività lavorativa (sintomo, quantomeno, di un radicamento sociale in Italia), dovranno essere valutati tutti i divieti di espulsione che la normativa nazionale, europea o internazionale stabilisce a tutela della persona e del lavoratore straniero. Tra questi, innanzitutto, la possibilità del riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 d.lgs. n. 286/1998, anche in applicazione dell’art. 8 della Convenzione europea per i diritti umani e le libertà fondamentali.
 
Modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati
Il decreto del Ministro dell’interno 8.8.2022 (pubblicato in G.U. Serie generale n. 219 del 19.9.2022) prevede la disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, sulla base delle risorse assegnate al Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’art. 1, co. 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte sul capitolo di bilancio 2353 pg. 3 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, mentre non rientrano nel campo di applicazione del decreto e non sono rimborsabili le spese relative a prestazioni in favore del minore straniero non accompagnato che sono a carico delle strutture di accoglienza individuate dall’art. 19, d.lgs. n. 142/2015.
Il decreto disciplina le modalità attuative (che non si illustrano trattandosi di aspetti amministrativi e contabili riferiti al rimborso delle spese delle prestazioni erogate dai tutori) dell’art. 1, co. 882, della legge 27.12.2019, n. 160, il quale prevede l’incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2020, del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall’art. 1, co. 181, della legge 23.12.2014, n. 190, per essere destinato nei limiti dello stanziamento di cui al comma medesimo e sulla base delle modalità stabilite con tale decreto ministeriale le seguenti finalità:
a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;
b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a sessanta ore per tutore, per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria;
c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria.
Il decreto chiarisce dunque quali siano le spese rimborsabile e definisce la procedura per ottenere i rimborsi dovuti, così rafforzando il ruolo ed il riconoscimento dei tutori volontari, privati cittadini che a titolo gratuito mettono a disposizione il proprio tempo per sostenere i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di integrazione.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti, le richieste al datore di lavoro dovranno essere corredate dal nulla osta del Tribunale per i minorenni, che dichiara la necessità dell’intervento a favore del minore. Il datore di lavoro avanzerà la richiesta di rimborso alla prefettura del territorio in cui il tutore presta la sua opera. Le spese di viaggio sostenute dal tutore per incontrare il minore o per adempiere alla propria funzione, saranno rimborsate interamente qualora si utilizzino i trasporti pubblici e con rimborso chilometrico nel caso di utilizzo dell’auto.
L’art. 4 introduce anche il concetto di equa indennità, che può arrivare a un massimo di 900 euro, che può essere richiesta dal tutore volontario in circostanze straordinarie al termine di una tutela particolarmente onerosa e complessa: la richiesta va inviata al Tribunale per i minorenni competente, con una relazione che la motivi. Tale richiesta non può essere avanzata quando la tutela sia iniziata nei tre mesi precedenti la maggiore età del minore. Il Tribunale decide in camera di consiglio l’accoglimento o meno della richiesta di equa indennità.
 
Integrazione delle misure concernenti l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza degli sfollati dall’Ucraina
Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24.5.2022, n. 895 (pubblicata in G.U. n. 125 del 30.5.2022) si sono previste ulteriori misure amministrative per favorire l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza degli sfollati dall’Ucraina.
Oltre all’istituzione di nuove e più celeri forme di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche, si segnalano in particolare:
1) l’istituzione di un Comitato per il coordinamento dell’attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento, composto da rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati, che vi partecipano a titolo gratuito (art. 2);
2) controllo e monitoraggio dell’attuazione delle misure di accoglienza diffusa: il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a riconoscere alle prefetture interessate un contributo forfettario in misura pari al 5% dell’importo complessivo dei servizi di accoglienza diffusa effettivamente attivati nell’ambito del rispettivo territorio di competenza, fino alla relativa scadenza; il contributo è erogato in anticipazione, nella misura del 50%, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa e, per il restante 50%, a saldo alla conclusione dell’attività, entro il limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Apposite indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione civile prevedranno che tali risorse possano essere impiegate a diretto supporto e potenziamento dell’operatività delle strutture tecniche e amministrative degli enti beneficiari, ovvero possano essere destinate, da quest’ultimi, all’acquisizione di servizi finalizzati allo scopo (art. 3, co. 1);
3) attività ispettive e di vigilanza sull’insieme delle misure attivate (art. 3, co. 2). Per tali scopi il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a collaborare con il Corpo della Guardia di Finanza e a costituire e inviare in loco, in caso di necessità, su richiesta o per specifiche motivazioni, unità di ispezione composte da proprio personale oltre che, all’occorrenza, da rappresentanti eventualmente designati da enti e amministrazioni interessate;
4) convenzione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR) per le attività a sostegno delle persone provenienti dall’Ucraina (art. 4). Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Dipartimento della Protezione civile, di intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad attivare forme di collaborazione, per i profili umanitari di competenza, mediante la sottoscrizione di una convenzione (che sarà finanziata con una somma non superiore a 875.000 euro della Presidenza del Consiglio dei Ministri) con la rappresentanza italiana dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR). Nell’ambito di tale convenzione può essere, altresì, disciplinata l’acquisizione di informazioni, fornite in interoperabilità al Dipartimento della Protezione civile, raccolte nei Paesi limitrofi all’Ucraina, ai valichi di confine e agli eventuali hub di raccolta, relativamente alle intenzioni di viaggio verso l’Italia, onde consentire la migliore e più tempestiva pianificazione delle attività di assistenza e accoglienza sul territorio nazionale;
5) convenzione con la SDA-Bocconi per la valutazione (art. 5). Al fine di valutare, anche in corso d’opera, l’impatto delle misure per l’accoglienza diffusa di cui all’art. 31, co. 1, lett. a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in riferimento ai beneficiari delle misure, sia agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti e del privato sociale impegnati nella relativa attuazione, sia alle amministrazioni territoriali e alle comunità interessate, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a stipulare, con procedure d’urgenza, apposita convenzione con il proprio centro di competenza SDA Bocconi School of management, entro il limite di euro 200.000. Questa disposizione suscita dubbi di legittimità e di opportunità, perché appare estraneo all’ambito dei poteri eccezionali previsti per lo stato di emergenza previsto dal codice della protezione civile l’uso dei poteri derogatori di un’ordinanza di protezione civile soltanto per assegnare con procedura d’urgenza ad una ben determinata scuola di specializzazione di una università, per di più privata, uno studio sull’impatto delle misure di accoglienza disposte nei confronti degli sfollati dall’Ucraina. Ammesso e non concesso che un simile studio sia davvero pertinente alle misure emergenziali di accoglienza la mancata previsione di una procedura concorsuale per l’affidamento di tale studio non appare neppure giustificabile con le esigenze dell’urgenza, poiché una precedente ordinanza di protezione civile aveva stabilito una veloce procedura concorsuale per individuare il soggetto più idoneo a gestire il servizio di pagamento dei contributi economici pubblici in favore degli sfollati dall’Ucraina.
6) L’art. 6 prevede che per consentire i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo di sostentamento previsto per gli sfollati dall’Ucraina i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili al Dipartimento della Protezione civile, con cadenza quotidiana o non appena presentino istanza di permesso di soggiorno per protezione temporanea, i nominativi e i codici fiscali delle persone ospitate nelle strutture allestite o reperite dai medesimi Commissari e Presidenti. La raccolta e la gestione delle predette informazioni avviene utilizzando il sistema DESIGNA, reso disponibile, a titolo gratuito nella forma del riuso, dal Dipartimento della Protezione civile, ovvero utilizzando propri sistemi purché in grado di inviare i dati in interoperabilità applicativa al Dipartimento della Protezione civile che garantirà anche il raccordo delle informazioni provenienti dagli altri soggetti coinvolti. A tale scopo, per sostenere i conseguenti costi operativi per la dislocazione del proprio personale e per la formazione degli operatori presso le strutture territoriali interessate, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad integrare, con apposito atto aggiuntivo, la convenzione in essere con il proprio centro di competenza «Fondazione Eucentre», nel limite massimo di euro 150.000,00.
Per tali finalità, il Dipartimento della Protezione civile acquisisce analoghi dati relativamente ai soggetti ospitati nella rete dei centri CAS e nel sistema SAI di competenza del Ministero dell’interno e delle sue articolazioni territoriali.
7) L’art. 9 prevede nuove misure sull’assistenza sanitaria degli sfollati dall’Ucraina: I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea, dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all’assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa, e l’esenzione è rilasciata al richiedente al momento dell’attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022. Il riconoscimento di tale misura è ricompreso nel rimborso forfettario di cui all’art. 5, co. 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Ulteriori misure per accoglienza, il soccorso e l’assistenza dei minori stranieri non accompagnati sfollati dall’Ucraina
L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 898 del 23.6.2022 (pubblicata nella G.U. n. 153 del 2.7.2022) intende allineare le disposizioni emergenziali sull’assistenza ai minori stranieri non accompagnati in considerazione di quanto stabilito nell’art. 31-bis del d.l. n. 21/2022, convertito con legge 20.05.2022 n. 51, il quale prevede che – nell’ambito delle misure assistenziali – il Commissario delegato per i minori non accompagnati riconosca il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina nelle strutture autorizzate o accreditate e che sostengono gli oneri relativi all’affidamento familiare dei minori. La legge n. 51/2022, di conversione del d.l. n. 21/2022, stanzia oltre 58 milioni di euro per attuare questa misura.
In considerazione di questa disposizione sono inoltre apportate modifiche al contributo di sostentamento, disciplinato dalla o.c.d.p.c. n. 881 del 29.3.2022. Il contributo non è più previsto per l’adulto titolare della tutela legale o affidatario che potrà usufruire del beneficio introdotto dal d.l. n. 21, che risulta più vantaggioso.
Per accedere ai benefici previsti, il tutore legale e l’affidatario dovranno quindi rivolgersi al Comune seguendo le istruzioni che il Commissario delegato stabilirà.
In conseguenza delle modifiche introdotte nella piattaforma che consente di presentare domanda di contributo sarà eliminato il riferimento al tutore legale o all’affidatario e saranno apportate ulteriori interventi per semplificare la presentazione della domanda.
 
Rassegna delle circolari e delle direttive delle Amministrazioni statali
 
Stranieri in generale
 
Assistenza sociale
 
Titoli di soggiorno utili ai fini dell’accesso al diritto all’assegno unico e universale per i figli a carico
Il messaggio 25.7.2022, n. 2951 dell’INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) precisa di nuovo gli stranieri esclusi dall’accesso al diritto all’assegno unico e universale per i figli a carico, istituito col d.lgs. 29.12.2021, n. 230.
Esso richiama la circolare n. 23 del 9.2.2022, secondo cui sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
1) gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
2) i titolari di Carta blu, «lavoratori altamente qualificati» (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d. lgs. 28.06.2012, n. 108);
3) i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
4) i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’art. 26 d.lgs. n. 286/1998, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai familiari di cittadini dell’Unione europea (UE), il messaggio precisa che sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del d.lgs. 6.2.2007, n. 30).
Sono, inoltre, inclusi nel beneficio i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998).
Il messaggio integra le indicazioni finora emanate in materia e precisa che in aggiunta, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:
a) lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del d.p.r. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
b) lavoro stagionale (art. 24, d.lgs. n. 286/1998) di durata almeno semestrale;
c) assistenza minori (art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
d) protezione speciale (come modificato da ultimo dal d.l. n. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
e) casi speciali (artt. 18 e 18-bislgs. n. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento). Non si capisce però la ragionevolezza dell’esclusione dei permessi di soggiorno per casi speciali rilasciati alle vittime di gravi sfruttamenti lavorativi nelle ipotesi indicate nell’art. 22, co. 12, d.lgs. n. 286/1998.
Il messaggio precisa che invece non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
a) attesa occupazione (art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37, d.p.r. n. 394/1999 e successive modificazioni); tale esclusione appare però irragionevole trattandosi di un titolo di soggiorno introdotto nella prassi amministrativa soltanto nei confronti di stranieri neo maggiorenni in cerca di lavoro o di titolari di un permesso di soggiorno ad altro tiolo o per lavoro subordinato, i quali abbiano perduto il posto di lavoro o siano in cerca di un posto di lavoro;
b) tirocinio e formazione professionale (art. 27, co. 1, lett. f) d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44-bis, commi 5 e 6, d.p.r. n. 394/1999 e successive modificazioni);
c) studio (art. 39, d.lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44-bis, 45 e 46, d.p.r. 394/1999 e successive modificazioni);
d) studenti/tirocinanti/alunni (art. 39-bis,d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 44-bis e 45, d.p.r. n. 394/1999 e successive modificazioni);
e) residenza elettiva (art. 11, d.p.r. n. 394/1999 e successive modificazioni; decreto Ministero affari esteri 12 luglio 2000);
f) visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano soltanto in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale – come precisato con circolare n. 154 del 18.10.2021, questi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extraUE.
Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza è verificato in sede di istruttoria automatizzata con la consultazione dell’archivio Pe.So., che è alimentato con un flusso di informazioni sui titoli di soggiorno rilasciati o rinnovati, proveniente dal Ministero dell’interno, in base ad apposita Convenzione stipulata con l’Istituto.
A integrazione della verifica del possesso del titolo idoneo, laddove in prima analisi l’archivio Pe.So. non restituisca informazioni utili, il processo di istruttoria automatizzata sarà perfezionato con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav) trasmesse dal datore di lavoro.
In assenza di riscontri sui suddetti archivi circa il possesso di titoli di soggiorno, la posizione sarà posta in stato di «Evidenza» alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà apposita comunicazione contenente l’invito a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.
 
Cittadinanza
 
Pagamento telematico delle tasse e contributi per le domande in materia di cittadinanza
Con circolare Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del 20.05.2022, n. 4386 ha disposto l’integrazione, nel sistema informatico CIVES, della piattaforma pagoPA, la struttura che garantisce i pagamenti elettronici per i servizi della Pubblica Amministrazione.
I richiedenti la cittadinanza effettuano così il pagamento digitale del contributo di 250 euro e della marca da bollo di 16 euro direttamente nel sistema CIVES, con l’apposita funzionalità presente di pagoPA.
Gli utenti sceglieranno così tra i diversi metodi di pagamento elettronici resi disponibili da tale piattaforma, per assolvere gli obblighi di legge con semplicità, affidabilità e immediatezza.
Conclusa la fase transitoria è oggi utilizzabile esclusivamente la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento da essa gestiti e si prevede l’automatica recuperabilità del pagamento già effettuato al richiedente, che voglia ripresentare la domanda dopo il rifiuto on line dell’istanza.
 
Cittadini di Paesi terzi
 
Ingresso e soggiorno
 
Proroga dei termini per le richieste di nulla-osta per gli ingressi per lavoro di lavoratori extraUE già formati all’estero e di conversione dei permessi di soggiorno
La circolare 0448/0307 - Protocollo 0006707 del 23.9.2022 - Uff2 emanata dai Ministeri dell’interno (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo), del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali ha disposto che il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l’ingresso di lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 286/1998 e di conversione dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato/autonomo da permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, è prorogato al 31.12.2022 e le domande saranno presentate con le modalità telematiche e con le procedure già indicate in precedenza.
 
Indicazioni operative per l’attuazione della semplificazione delle procedure per il rilascio dei nulla-osta al lavoro
La circolare n_prot_0005113 del 24.6.2022 del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale delle politiche migratorie fornisce indicazioni operative per attuare la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla-osta al lavoro introdotte col d.l. n. n. 73/2022 (vedi all’inizio).
1) Modalità di rilascio dei nulla osta
a) Nelle more dell’adeguamento del sistema informatico SPI 2.0 alle nuove disposizioni, sarà necessario predisporre i nulla osta in formato cartaceo, secondo i fac-simile di seguito indicati e allegati:
- nulla osta istanza per lavoro subordinato non stagionale (modulo B2020 all. 1);
- nulla osta istanza lavoro subordinato stagionale (modulo Cstag all. 2);
- nulla osta istanza di conversione (modulo LS - LS1 all. 3);
- autorizzazione istanza di conversione (moduli VB, VA, Z, LS2 all. 4).
Tali nulla osta dovranno essere inviati agli indirizzi degli interessati contenuti negli elenchi trasmessi alle prefetture entro il 28 giugno.
Circa i termini di rilascio dei nulla osta, la circolare rinvia al punto 2 della circolare stessa.
 
b) Provvedimenti di rigetto di nulla osta.
Eventuali provvedimenti di rigetto del nulla osta dovranno essere adottati avvalendosi dell’applicativo SPI 2.0.
 
2) Invio elenchi delle istanze da trattare in relazione al decreto flussi 2021
Per agevolare l’attività degli Sportelli unici nell’applicazione della normativa sopra indicata, saranno inviati ad ogni prefettura gli elenchi delle istanze (stagionali, non stagionali e conversioni) rientranti nel limite delle quote stabilite dal c.d. decreto flussi 2021 già assegnate per intero per il lavoro stagionale e parzialmente per il lavoro non stagionale e le conversioni, per le quali si dovrà procedere al rilascio del nulla osta secondo quanto riportato nel punto 1 a).
Ogni prefettura riceverà 2 file in formato excel relativi a pratiche IN QUOTA presentate nell’ambito del Decreto Flussi 2021 (stagionali e non stagionali, ivi incluse le conversioni) all’interno dei quali saranno presenti distinti elenchi, come di seguito rappresentato:
- Il file del Decreto Flussi 2021 stagionali conterrà 3 elenchi distinti:
1) per lavoro stagionale;
2) per lavoro stagionale pluriennale;
3) per le quote riservate alle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, ALLEANZA COOP.VE (LEGA COOP. E CONFCOOPERATIVE);
- Il file del Decreto Flussi 2021 non stagionali conterrà 6 elenchi distinti:
1) per i settori di autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico alberghiero (mod. B2020);
2) per le conversioni di permesso di soggiorno di lavoro stagionale (mod. VB) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
3) per le conversioni di permesso di soggiorno per studio, tirocinio, formazione (mod. VA) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
4) per le conversioni di permesso di soggiorno UE lungo periodo (mod. LS/LS1) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
5) per le conversioni di permesso di soggiorno studio, tirocinio, formazione (mod. Z) in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
6) per le conversioni di permesso di soggiorno UE lungo periodo (mod. LS2) in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Tale distinzione in elenchi ripercorre gli ambiti di distribuzione delle quote previsti dalle due circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 359, del 9.2.2022 e n. 1685, del 13.6.2022.
Le pratiche che saranno inserite in ciascun elenco sono quelle:
- che rientrano in quota sulla base delle suddette circolari del Ministero del lavoro;
- che sono suscettibili di consentire il rilascio del nulla osta, anche in assenza delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del Testo unico immigrazione (pareri ITL e questura), ai sensi della previsione di cui al comma 2 dell’art. 42 del decreto legge in argomento.
Le suddette pratiche sono estratte dal sistema SPI 2.0 e riporteranno le seguenti informazioni:
- data di invio dell’istanza, ordine di presentazione dell’istanza, tipologia della pratica, nome dell’Associazione di categoria, denominazione dell’Azienda, nome e cognome del datore di lavoro, sesso, data di nascita, cittadinanza, provincia di residenza, comune di residenza, indirizzo di residenza, cap di residenza, email, pec, telefono, cellulare, nome e cognome del lavoratore, sesso, data di nascita, cittadinanza, provincia di residenza, comune di residenza, indirizzo di residenza, cap di residenza, email, pec, telefono, cellulare;
- attuale stato della singola pratica in modo da conoscere con precisione la fase procedurale in cui la stessa si trova.
La circolare precisa che sono escluse dall’elenco le pratiche che, pur essendo in quota in base ad un criterio cronologico di presentazione delle istanze:
- hanno un parere negativo ITL o questura - in tale caso la pratica che si trova ancora in fase istruttoria e non presenta un rigetto definitivo, viene comunque conteggiata ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota, come se vi fosse una «riserva quote»;
- sono state archiviate, rigettate definitivamente, rinunciate – in tal caso tali pratiche non rilevano ai fini del conteggio del numero complessivo delle pratiche da considerare in quota;
- si trovano nello step di «Rilascio N.O.» del Sistema SPI 2.0 e nei successivi fino all’ultimo step relativo al mod. 209 (in tal caso la pratica viene comunque conteggiata ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota, avendo già impegnato la quota stessa).
Ognuno dei 2 file excel, per ciascun ambito provinciale, riporterà in un primo foglio una Tabella di riepilogo, recante la situazione attuale della lavorazione delle pratiche rientranti nelle quote del Decreto Flussi 2021 con indicazione:
- delle fasi procedimentali di interesse, con evidenziazione del numero di quelle in elenco per le quali va rilasciato il nulla osta;
- delle quote a livello provinciale.
Tali elenchi non ricomprendono le istanze per le quali sia stato già rilasciato il parere negativo della questura e/o ITL; in tal caso si dovrà procedere all’immediata adozione del provvedimento di preavviso di rigetto.
La circolare richiama l’attenzione sulla necessità, al momento della trattazione della singola istanza, di effettuare comunque un controllo sul sistema informatico per verificare che nelle more del tempo intercorso tra l’invio degli elenchi e la trattazione della pratica stessa non sia intervenuto il parere negativo della questura, nel qual caso ovviamente occorrerà procedere all’emissione del preavviso di rigetto, come sopra indicato.
 
3) Termini e modalità di trattazione delle istanze
In relazione alle risultanze degli elenchi di cui sopra, ciascuna prefettura procederà alla trattazione delle istanze secondo le seguenti indicazioni:
a) istanze con parere positivo già emesso dalla questura (anche se non presente il parere dell’ITL). Adozione del nulla osta immediato;
b) istanze pronte per la convocazione del richiedente (o con appuntamento già fissato presso il SUI o in fase di approvazione del dirigente del SUI). Adozione del nulla osta immediato;
c) istanze di conversione con parere positivo ITL (in relazione alle quali non è previsto nel procedimento il parere della questura). Rilascio comunicazione/nulla osta immediato. Tali istanze sono evidenziate in verde negli elenchi. La circolare ricorda che la lettura dell’art. 42, co. 2, d.l. n. 73/2022 impone la necessità, nei casi sopra indicati, di procedere con assoluta immediatezza all’emissione del nulla osta che, per espressa previsione normativa, «consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale».
Il nulla osta dovrà essere trasmesso alla mail/pec del richiedente, rinvenibile negli elenchi, nonché alla Rappresentanza diplomatico - consolare competente.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, co. 4 e 43, co. 4 del d.l. n. 73/2022, una volta rilasciato il nulla osta per tali pratiche, occorrerà procedere alla convocazione del datore di lavoro e dello straniero ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della richiesta di permesso di soggiorno. Tale convocazione potrà avvenire successivamente, a seguito dell’adeguamento del sistema informatico, di cui verrà data opportuna comunicazione.
d) - istanze senza parere della questura (con parere positivo già rilasciato dall’ITL);
- istanze prive del parere questura e del parere ITL.
La lettura del combinato dei commi 1 e 2 dell’art. 42 consente l’emissione del nulla osta anche nel caso in cui, alla scadenza del termine di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legge in questione, non sia intervenuto il parere della competente questura.
In tal caso, pertanto, la circolare prescrive il rilascio immediato del nulla-osta qualora alla data del 22 luglio 2022 permanessero le condizioni descritte al sopra indicato punto d), fermo restando che, se nel corso del termine di 30 giorni dovesse intervenire il parere positivo della questura, si dovrà procedere immediatamente al rilascio del nulla osta; diversamente, nel caso in cui dovesse intervenire il parere negativo della questura, si dovrà procedere all’adozione del provvedimento di rigetto.
Sempre in aderenza al dettato di cui all’art. 42, co. 2, in tutti i casi, il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del D. Lgs. n. 286/1998 dopo il rilascio del nulla osta comporta la revoca dello stesso da adottare manualmente nelle more dell’adeguamento del sistema informatico.
 
4) Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore a seguito del rilascio del nulla osta
In considerazione della previsione secondo cui il rilascio del nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 42, co. 2), il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l’Agenzia delle Entrate.
 
5) cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta ad instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022
Il comma 7 dell’art. 42 il quale prevede che per le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, al ricorrere di una delle condizioni previste alle lettere a) e b) dello stesso comma 7, si applica la procedura semplificata di rilascio del nulla osta anche al caso del cittadino straniero che risulti presente sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022.
Tali condizioni dovranno essere verificate al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno dallo Sportello unico per l’immigrazione e pertanto il datore di lavoro potrà concludere il contratto di lavoro dopo il rilascio del nulla osta senza che siano state preventivamente accertate le predette condizioni; all’ accertamento negativo delle stesse consegue la revoca del nulla osta a qualsiasi titolo rilasciato nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro (art. 42, co.8).
Per quanto concerne la documentazione idonea alla prova della presenza di cui alla lett. b) del suddetto comma 7, si fa rinvio alle indicazioni a suo tempo diramate con circolare n. 1395 del 30.5.2020, emanata in occasione dell’emersione da lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, già richiamata con la circolare prot. 0007131 in data odierna.
 
6) Semplificazione delle verifiche di cui all’art. 30-bis, co. 8 del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394
L’art. 44 del decreto legge n. 73/2022 prevede, in relazione alle istanze di cui al decreto flussi 2021, una semplificazione delle verifiche dei requisiti menzionati dal citato articolo, riguardanti il datore di lavoro, in relazione ai quali era previsto, nell’ambito della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli unici, il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro.
La nuova normativa prevede che la verifica di tali requisiti, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di cui al comma 8 dello stesso articolo, è ora demandata ai professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo dei requisiti in questione, è previsto il rilascio di apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Il comma 3 dell’art. 44 prevede che per le domande proposte per l’annualità 2021 l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La circolare richiama l’attenzione sul comma 4 dell’art.44, laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle istanze dell’annualità 2021 per le quali le suddette verifiche siano già state effettuate dall’Ispettorato del lavoro (e risulti presente a sistema il parere positivo dell’Ispettorato del lavoro). In tal caso i datori di lavoro non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione.
L’asseverazione, ai sensi del comma 5, non è altresì richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 del predetto art. 4.
 
Procedure di asseverazione concernenti le domande di nulla-osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote previste dal d.p.c.m. del 2021. Profili di illegittimità
La circolare 5.7.2022, n. 3 dell’Ispettorato nazionale del lavoro disciplina i dettagli della nuova procedura di asseverazione introdotta dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022 che prevede una procedura semplificata per le verifiche di cui all’art. 30-bis, co. 8, del d.p.r. n. 394/1999 ossia per le verifiche rimesse allo Sportello unico per l’immigrazione della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extraUE.
La circolare ricorda che le nuove norme legislative prevedono, in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022, una diversa modalità delle verifiche, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, «dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili».
Tali verifiche, al fine di una semplificazione delle procedure, sono infatti demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte di questo Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle entrate:
- ai professionisti di cui all’art. 1 della l. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della l. n. 12/1979;
- alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame le verifiche in questione devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri:
- capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
- equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
- fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
- numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del d.lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.
In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 relativo ai «requisiti reddituali del datore di lavoro» interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020 (conv. da l. n. 77/20202).
In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30-bis, co. 8, del d.p.r. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero.
Tali requisiti appaiono citati però in modo illegittimo, perché attengono a normativa speciale relativa esclusivamente ad alcuni settori produttivi e non utilizzabile per analogia e introducono requisiti non previsti dalla legge attraverso un atto regolamentare a ciò non autorizzato in quanto contrario, tra l’altro, alla riserva di legge in materia di stranieri previsto dall’art. 10, co. 2 Cost. Inoltre tali requisiti non guardano ai contenuti del rapporto di lavoro e alla effettività dello stesso in alcuni settori produttivi in cui non è predeterminabile su base annua la retribuzione percepibile dal lavoratore.
Per quanto attiene in particolare il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.
Tali elementi costituiscono peraltro il patrimonio informativo minimo sul quale effettuare le valutazioni richieste. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, la circolare prescrive che il professionista e l’organizzazione datoriale debbano altresì acquisire:
a) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà fornire contezza in ordine alla inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;
b) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 co. 2, 590 co. 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal d.lgs. n. 286/1998;
c) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del d.l. n. 12/2002 (conv. da l. n. 73/2002) concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
d) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
e) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.
In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi di cui alle precedenti lettere è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Il legislatore stabilisce inoltre che tali disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande relative alla annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato e cioè in relazione alle pratiche effettivamente definite. Per le altre istanze già presentate relative all’anno 2021, comprese quelle rispetto alle quali è stata richiesta una integrazione della documentazione a fini istruttori, così come previsto dal comma 3 dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022 «l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno». Tali istanze, come già indicato dalla nota dello stesso Ispettorato prot. DC Tutela n. 3820 del 23 giugno 2022 e precisato dalla circolare del Ministero dell’interno prot. n. 5113 del 24 giugno 2022, saranno comunque conteggiate ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota.
In ogni caso resta fermo, per entrambe le annualità 2021 e 2022, l’esclusione di cui all’art. 30-bis, co. 8, ultimo periodo, del d.p.r. n. 394/1999 secondo cui «la disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza».
Ulteriore semplificazione introdotta dall’art. 44 in esame è prevista al comma 5 che esclude la presentazione della asseverazione «con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1».
L’eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consentirà quindi il rilascio dei nullaosta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.
Da ultimo, la disposizione in esame evidenzia la possibilità da parte dell’Ispettorato, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dallo stesso art. 44, sulle quali si rinvia alle indicazioni che potranno essere fornite dalla competente Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro.
Si allega alla circolare il modello di asseverazione da poter utilizzare ai fini della nuova procedura.
 
Permessi di soggiorno per studio: accesso al lavoro e conversione del permesso in permesso per lavoro. Profili di legittimità
La nota 24.7.2022, n. 1074 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ricorda che le norme legislative e regolamentari vigenti prevedono la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali e che tale facoltà rinviene la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell'ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.
Da ciò la nota trae la conclusione che sia necessario interpretare la disposizione in senso restrittivo.
Per tale motivo la nota afferma che è consentito, con il permesso di soggiorno per studio, soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.
In tal senso deporrebbe la circostanza che la disciplina che prevede che l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi ex art. 3, co. 4, d.lgs. n. 286/1998), in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al delineato sistema normativo, così da impedire una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati.
La nota rammenta pertanto che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.
Parte del contenuto di questa nota appare di dubbia legittimità.
Esso mira a modificare la precedente prassi secondo cui in tali casi era possibile lavorare anche con contratti a tempo maggiore o pieno, pur nel rispetto del monte annuo di 1040 ore lavorative. Tuttavia il parere esprime un orientamento che viola l’art. 14, co. 4, d.p.r. n. 394/1999 che dopo aver previsto che è autorizzato l’«esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali» specifica che esse siano «anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore».
Secondo l’interpretazione di questo parere l’eventuale contratto sarebbe nullo per violazione di una norma imperativa di legge per le ore eccedenti il part-time a 20 ore settimanali, ma la norma regolamentare citata espressamente prevede la cumulabilità delle ore settimanali con il limite delle 1040 ore, il che però è ignorato da tale parere dell’Ispettorato.
In tal caso il legittimato attivo a proporre l’azione di nullità davanti al giudice ordinario dovrebbe essere l’Ispettorato nazionale del lavoro che ora ha un’autonoma soggettività giuridica.
In ogni caso tutto ciò non dovrebbe condurre alla revoca o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno per studio in presenza dei requisiti di profitto.
L’effetto di questa nota potrebbe essere quello che i datori di lavoro per evitare qualsiasi problema in caso di ispezione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, i datori di lavoro non assumeranno gli stranieri extraUE titolari di permesso per studio per un numero di ore superiore alle 20 settimanali.
Peraltro tutto ciò denota l'esigenza di ampliare le quote per la conversione dei premessi di soggiorno da studio a lavoro.
 
Procedure per il rilascio dei codici fiscali e dei permessi di soggiorno per lavoro dopo la semplificazione del rilascio dei nulla-osta al lavoro
A seguito della semplificazione delle procedure di rilascio dei nulla-osta al lavoro in favore degli stranieri autorizzati ad entrare e soggiornare in Italia sulla base del d.p.c.m. di determinazione delle quote di ingresso per il 2021 con circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione dell’8.8.2022, n. 5961  dopo le circolari del medesimo Dipartimento AOO STAFF prot 0007131 del 23.06.2022 e prot. 5113 del 24.06.2022 richiama l’attenzione su quanto previsto dal paragrafo 4 della citata circolare prot. 5113 del 24 giugno 2022 («adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore a seguito del rilascio del nulla osta»), il quale prevede che «in considerazione della previsione secondo cui il rilascio del nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 42, co. 2), il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l’Agenzia delle Entrate».
Proprio con riferimento al rilascio del codice fiscale ai lavoratori stranieri cui sia stato rilasciato il nulla osta, la circolare comunica che sono intercorsi contatti con l’Agenzia delle Entrate al fine di definire una procedura che consenta ai predetti lavoratori di acquisire tale documento, necessario sia per consentire l’attività lavorativa, sia ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, unitamente al datore di lavoro, al momento della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
In tale ottica, la circolare informa che si è concordato di procedere secondo gli step seguenti:
1 - L’Ufficio informatico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno invierà alla sede nazionale dell’Agenzia delle Entrate i file contenenti gli elenchi dei nulla osta rilasciati;
2 - l’Agenzia delle Entrate porrà a disposizione dei propri Uffici territoriali tali files, al fine di verificare l’autenticità del nulla osta esibito dal cittadino straniero in sede di richiesta di attribuzione del codice fiscale;
3 - gli Sportelli unici per l’immigrazione avranno cura di invitare il cittadino straniero cui è stato rilasciato il nulla osta a recarsi presso l’ufficio della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate per il rilascio del codice fiscale, direttamente tramite email o recapito telefonico che il cittadino stesso dovesse aver fornito, oppure incaricando il datore di lavoro di informare il lavoratore della procedura;
4 - lo straniero, munito del nulla osta, nonché del passaporto o di altro documento di identità, si recherà all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per richiedere l’attribuzione del codice fiscale; qualora lo straniero stesso non fosse in possesso di altro documento di identificazione, l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate lo rinvierà allo Sportello unico per l’immigrazione che potrà, se del caso, accertare l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 42, co. 7 d.l. 21.6.2022 n. 73;
5 - l’operatore dell’Agenzia delle Entrate verificherà la corrispondenza dei dati indicati sul nulla osta con quelli presenti negli elenchi di cui al punto 1 e con quelli riportati sul passaporto e, in caso di riscontro positivo, procederà all’attribuzione del codice fiscale;
6 - se i dati riportati sul nulla osta non corrisponderanno a quelli degli elenchi di cui al punto|, l’operatore dell’Agenzia non procederà all’attribuzione del codice fiscale e la posizione verrà segnalata allo Sportello unico per l’immigrazione competente;
7 - nel caso in cui lo straniero presentasse un nulla osta non presente negli elenchi di cui al punto 1, l’operatore dell’Agenzia verificherà la regolarità del passaporto e la data di rilascio del nulla osta; qualora quest’ultima fosse posteriore alla data di fornitura degli elenchi, l’Agenzia rinvierà lo straniero allo Sportello unico per l’immigrazione competente al fine di ulteriore verifica;
8 - in caso di non accoglimento dell’istanza a conclusione dell’iter, lo Sportello unico per l’immigrazione segnalerà tale circostanza all’Agenzia delle Entrate - Divisione Servizi -Settore procedure - Ufficio Archivio Anagrafico per eventuali interventi;
9 - in caso di accoglimento dell’istanza a conclusione dell’iter, lo Sportello unico per l’immigrazione acquisisce e riconcilia in procedura il codice fiscale dello straniero rilasciando la documentazione atta a richiedere il permesso di soggiorno alla competente questura;
10 - qualora i dati riportati sul nulla osta non dovessero coincidere con quelli presenti sul documento di identità, l’operatore dell’Agenzia rinvierà il cittadino straniero allo Sportello unico per l’immigrazione allo scopo di ulteriori verifiche.
Circa la comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro dovranno effettuare autonomamente all’INPS, gli Sportelli unici per l’immigrazione prima della convocazione delle parti (datore di lavoro e lavoratore) per la firma del contratto di soggiorno, informino gli stessi datori di lavoro del suddetto adempimento, con la procedura illustrata al punto 3 della stessa circolare.
 
Regolarizzazione
 
Accredito della contribuzione versata forfettariamente
Con circolare n. 72 del 21.6.2022 dell’INPS (Istituto nazionale previdenza sociale) - Direzione centrale entrate - Direzione centrale pensioni - Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione - Coordinamento generale legale - Coordinamento generale statistico attuariale fornisce alcune precisazioni in ordine alla valorizzazione nella posizione assicurativa del lavoratore della contribuzione versata forfettariamente ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, con cui i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.
Il comma 7 del citato art. 103 ha previsto che, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al «pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali». Il decreto interministeriale citato nella norma, adottato in data 7 luglio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020 e l’INPS ha fornito indicazioni con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021.
Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfettario, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.
Tale contributo forfettario ai fini previdenziali è stato quantificato in misura fissa dal decreto interministeriale del 7 luglio 2020, per ciascun mese o frazione di mese, come segue:
a) € 100,00 per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, secondo i codici Ateco di cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale del 27 maggio 2020;
b) € 52,00 per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
 
1. La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario
La valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.
Le informazioni relative allo stato della domanda di emersione presentata, sia presso l’INPS sia presso lo Sportello unico per l’immigrazione, sono reperibili tramite la procedura «Emersione rapporti di lavoro», rilasciata in ambiente intranet, per le Strutture territoriali, con il messaggio INPS n. 2979 del 2 settembre 2021.
La circolare invita le Strutture territoriali a completare le attività di abbinamento dei versamenti per i quali non sia stato possibile l’abbinamento centralizzato, al fine di consentire l’accredito della contribuzione sull’estratto conto del lavoratore.
Il processo di accreditamento, che è in fase di definizione e implementazione, sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.
 
a) Lavoratori dipendenti del settore privato
Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfettario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.
Al riguardo la circolare evidenzia che, vista la specificità della fattispecie, sono state considerate le aliquote relative all’IVS, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla ex CUAF (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni.
Pertanto, per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria – calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
La circolare precisa altresì che, sempre con riferimento agli operai non agricoli, in applicazione dell’art. 7, d.l. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.1983, n. 638, il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge.
Dispone, infatti, il predetto art. 7 che: «1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. […] 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell’anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l’anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all’accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell’anno».
Allo stato, ai sensi del combinato disposto del predetto art. 7, co. 1, primo periodo, del d.l. n. 463/1983 e dell’art. 1, co. 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019).
Pertanto, posto che il valore della retribuzione forfettaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori di cui alle predette norme, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte.
A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di «numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo», parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici. Nello specifico il numero massimo delle settimane riconoscibili ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge.
Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili.
Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
Per gli operai agricoli la circolare precisa, inoltre, che nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfettaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfettaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell'indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 (cfr. la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 e la circolare n. 6 del 25 gennaio 2019) e così di seguito.
 
b) Lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona
Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall’art. 5 del d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).
La circolare precisa che ai lavoratori domestici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell’art. 7 del d.l. n. 463/1983.
 
2. Rimborso di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso
Il comma 5 dell’art. 1 del decreto interministeriale del 7 luglio 2020 espressamente prevede che «in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario».
Si procederà, tuttavia, per la quota di competenza dell’INPS, alla restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.
 
Trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri
 
Nuova direttiva per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri – Profili di illegittimità
Essa sostituisce l’analoga direttiva approvata col decreto ministeriale del 20.10.2014.
La direttiva si compone di ben 16 articoli ed essa sono allegati la Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Centro di permanenza per il rimpatrio, i requisiti minimi dell'ambulatorio e dello strumentario di ogni centro, lo strumentario e i materiali dell'ambulatorio di ogni centro e due bozze di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'Azienda sanitaria/ospedaliera per garantire l’assistenza sanitaria agli stranieri trattenuti e verificare che ognuno sia in condizioni di salute idonee al trattenimento.
La direttiva appare incostituzionale per violazione della riserva di legge assoluta circa i modi delle misure restrittive della libertà personale prevista dall’art. 13, co. 2 Cost.: tutti i contenuti di questa direttiva avrebbero dovuto essere previsti in norme legislative e non in una mera circolare, analogamente a ciò che prevede la legge sull’ordinamento penitenziario del 1975.
Alla direttiva è seguita l’emanazione della circolare 15.06.2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Prot. 0019098 che illustra i contenuti della direttiva.
 
L’art. 1 (Disposizioni generali) ribadisce e fissa uno dei principi cardine posti alla base dell’intero sistema normativo del trattenimento, secondo il quale allo straniero trattenuto in un CPR è assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l’identità di genere, della presenza di esigenze particolari o di vulnerabilità.
 
All’art. 2 (Informazioni allo straniero trattenuto nel CPR):
- il comma 1 richiama in primo luogo l’obbligo di fornire informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale e di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale, già previsti da disposizioni vigenti (art. 6, c. 4, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e art. 14, c. 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Lo stesso comma 1 stabilisce inoltre che, al momento dell'ingresso nel Centro, lo straniero venga informato, a cura del personale dell’Ente gestore preposto al ricevimento, dei suoi diritti e doveri all’interno del Centro, dei beni forniti e dei servizi erogati dall’Ente gestore, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all'interno della struttura, anche mediante consegna del materiale informativo ivi elencato.
- Il comma 2 riguarda l’obbligo del gestore di informare lo straniero, prima dell’udienza di convalida, del diritto di nominare un difensore di fiducia e di rendere immediatamente consultabile allo straniero che ne faccia richiesta l’elenco degli avvocati che prestano gratuito patrocinio, fornito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati su richiesta della Prefettura, e periodicamente aggiornato.
- il comma 3 stabilisce che, successivamente all’ingresso, e di norma, prima dell’udienza di convalida del trattenimento, l’operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale fornisca allo straniero l’informativa completa ed illustri il contenuto del materiale informativo che deve comunque rimanere a disposizione, per la consultazione, negli uffici e nelle sale dei colloqui.
– il comma 4 stabilisce che le informazioni siano rese in una lingua comprensibile allo straniero e disciplina le lingue nelle quali deve essere tradotto il materiale informativo (inglese, francese, spagnolo, arabo, russo e cinese).
 
L’art. 3 (Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica) manifesta l’idea che la valutazione complessiva dello stato di salute dei soggetti trattenuti sia stata oggetto di specifica attenzione, anche con riferimento alle condizioni di vulnerabilità e inidoneità al trattenimento. In tal senso, è stato tra l’altro integrato il previgente schema di protocollo d’intesa tra Prefettura sede di CPR e Azienda sanitaria locale, nonché prevista la sottoscrizione di un apposito Protocollo anche per le Prefetture di provenienza dello straniero destinatario del provvedimento di trattenimento. Più in particolare:
- il comma 1 prevede che lo straniero accede al centro previa visita medica effettuata di norma da un medico della ASL o dell’azienda ospedaliera, disposta su richiesta del Questore, anche in ore notturne, volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza dello straniero nella medesima struttura. Inoltre, alla luce di quanto previsto dall’art. 7, co. 5, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (in base al quale per i richiedenti asilo trattenuti occorre considerare la presenza di condizioni di vulnerabilità), è stato stabilito che la certificazione medica deve, comunque, attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità dello straniero, con la convivenza in comunità ristrette. Viene inoltre disciplinato il rilascio della certificazione riferita allo straniero proveniente da istituto di pena.
- il comma 2 precisa che, nei casi in cui la visita di cui al comma 1 non sia stata effettuata da un medico della ASL o dell’azienda ospedaliera, la visita è rinnovata da parte del medico della ASL con cui la Prefettura sede del CPR ha stipulato apposito protocollo, entro 24 ore dall’ingresso. - il comma 3 disciplina la visita da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro e prevede inoltre che lo straniero sia sottoposto a visita medica durante la permanenza, quando le sue condizioni lo richiedano ovvero quando ritenuto necessario.
- il comma 4 prevede che il medico responsabile del Centro possa comunque chiedere una nuova valutazione sulla compatibilità delle condizioni di salute con il trattenimento da parte della ASL o dell’azienda ospedaliera nei casi in cui si ravvisano elementi non emersi nel corso della certificazione di idoneità e che, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto che lo straniero venga alloggiato in una stanza di osservazione, posta nei pressi del presidio sanitario, tenendone traccia in apposito registro cronologico.
- il comma 5 disciplina le modalità di svolgimento della visita all’interno del Centro, prevedendo altresì che solo in presenza di particolari esigenze e su richiesta del medico possa essere ammessa la presenza delle forze di Polizia.
- il comma 6 reca la disciplina della scheda sanitaria dello straniero, mentre il comma 7 riguarda la certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni del servizio socio-sanitario del Centro.
- il comma 8 disciplina l’assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle operazioni di rimpatrio all’interno del centro, prevedendo altresì che, secondo la prescrizione del medico, il gestore fornisca al personale di accompagnamento la necessaria copertura farmacologica almeno fino alla conclusione delle procedure di rimpatrio e comunque secondo la prescrizione del medico. Tale modifica si pone in linea con il vigente schema di capitolato d’appalto, che prescrive che nell’ambito dei CPR siano assicurati farmaci, visite specialistiche o altre forniture sanitarie non coperte dal SSN, che dovessero risultare necessarie in base alle specifiche esigenze della persona trattenuta.
- al comma 9, alla luce del capitolato d’appalto del 29 gennaio 2021, è previsto che nel presidio sanitario è assicurata la presenza di personale medico e paramedico, quest’ultimo per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi e che l’Ente gestore provvede alla nomina del medico responsabile del presidio ed individua il personale paramedico.
- il comma 10 disciplina le situazioni in cui sia necessario trasferire lo straniero in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti o per la prestazione di cure.
- al comma 11 è stata confermata la necessità – già prevista nel testo previgente - per il Prefetto ove ha sede il CPR, di stipulare un protocollo di intesa con le strutture sanitarie pubbliche, non solo per le visite mediche di accertamento dell’idoneità alla vita in comunità ristretta, ma anche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall’art. 35, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 d).
Per rispondere invece alla necessità di regolamentare gli ingressi nei CPR da province diverse da quella ove ha sede il centro, è stato previsto che la visita sia effettuata a cura di un medico della struttura pubblica con la quale il Prefetto competente ha stipulato apposita convenzione sulla base dello schema di cui all’allegato 1 e).
 
L’art. 4 (Servizi all’interno del centro) disciplina i servizi da assicurare all’interno del centro, anche alla luce dello schema di capitolato di appalto di cui al d.m. 29 gennaio 2021, ed è volto ad innalzare gli standard di tutela dei trattenuti, nel pieno rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza. In tal senso è stato tra l’altro specificato che l’Ente gestore, nell’organizzazione dei servizi, debba assicurare le modalità di comunicazione degli stranieri con gli operatori, per la più tempestiva raccolta delle istanze da parte delle persone trattenute. Tra i servizi all’interno del centro, è stata precisata la possibilità di fruire degli apparecchi radio-televisivi, ove presenti nella struttura (lett. j), e di assicurare la corrispondenza telefonica secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
Sono stati inoltre precisati una serie di adempimenti in capo all’Ente gestore, indicati nelle lettere da a) a q), tra i quali si segnalano:
- la tenuta di un registro di eventi critici, ove annotare nell’immediatezza ogni evento che abbia creato turbativa all’interno del centro ed eventuali episodi che hanno causato lesioni ad ospiti o operatori e atti di autolesionismo e suicidari, nonché un registro dei colloqui degli stranieri per ciascun servizio di informazione legale, assistenza sociale e psicologica (lett. p);
- il costante controllo dei locali alloggiativi, durante le ore notturne, tramite gli operatori preposti (lett. q).
 
L’art. 5 (Corrispondenza telefonica) mira a precisare le modalità di utilizzo dei cellulari, contemperando la necessità di assicurare la libertà di corrispondenza telefonica con le esigenze di ordine e sicurezza. A tal riguardo, è previsto che lo straniero utilizzi prioritariamente apparecchi telefonici fissi installati nel Centro e/o telefoni cellulari o cordless messi a disposizione dal Gestore del Centro, secondo le modalità organizzative e gli orari prefissati nei centri. Quanto all’utilizzo del telefono cellulare personale, è tra l’altro previsto che esso possa essere consegnato solo per consultare i numeri contenuti in rubrica nonché, se privo della telecamera, per il tempo strettamente necessario ed effettuare le chiamate, in caso di necessità e urgenza. In ogni caso, le telefonate sono effettuate in uno spazio dedicato e riservato, sotto vigilanza discreta, in modo da non limitare il diritto alla riservatezza della persona, e alla presenza di personale dell’Ente gestore.
 
L’art. 6 (Accesso ai centri per esigenze di servizio e assistenza) disciplina le modalità di accesso del personale che, a vario titolo, presta il proprio servizio all’interno dei CPR (in particolare le Forze dell’Ordine, comprese anche quelle di altri Stati e della Guardia di Frontiera e Costiera Europea nei casi previsti dal regolamento (UE) 2019/1896, il giudice competente, il personale dell’ASL e della Prefettura, gli operatori dell’Ente gestore e i dipendenti di ditte esterne che forniscono beni e servizi per il funzionamento e/o il mantenimento delle strutture), nonché degli appartenenti ad enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgere attività di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la Prefettura, anche su proposta dell’Ente gestore. Le collaborazioni possono riguardare servizi di interpretariato, informazione legale, mediazione culturale, supporto psicologico, assistenza sociale, attività ricreative, nonché, in aggiunta a quanto previsto dal regolamento previgente, attività di prevenzione e contrasto alla tratta e di promozione umana e sociale.
 
L’art. 7 (Accesso ai centri) individua tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno diritto ad accedere al centro, precisando, per ciascuna categoria di visitatori, le relative modalità di ingresso (con o senza autorizzazione) e, ove applicabile, le tempistiche per rivolgere istanze di accesso alle Prefetture e gli eventuali adempimenti istruttori (richieste di nulla osta da parte della Prefettura alla Questura ed eventuale preventivo parere del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione). Sul punto si tiene conto delle modifiche introdotte dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, con il conseguente rinvio all’art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nonché alle prerogative di accesso che il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, conferisce al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Ai sensi del comma 1, tra coloro che entrano senza autorizzazione, sono compresi i membri del Governo e del Parlamento nazionale e coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio.
Al comma 2 è previsto che il Garante possa accedere – senza autorizzazione – accompagnato da uno o più componenti o dipendenti del proprio ufficio.
Al comma 3 sono stati altresì disciplinati gli accessi dei componenti di ulteriori organismi sovranazionali di controllo, quali il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (Cpt) e il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Spt), che accedono al Centro senza autorizzazione.
Al comma 4 sono precisate le modalità di visita, comprensive anche dei colloqui con gli stranieri che ne diano disponibilità o ne facciano richiesta, ove non si rilevino rischi per la sicurezza.
Al comma 5 è stato altresì previsto l’accesso, previa tempestiva segnalazione, dei componenti dell’Ufficio del Garante e dei monitor appositamente incaricati nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8, par. 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che prevede che «Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati».
Al comma 6 è inoltre precisato che il difensore dello straniero può fare accesso, previa esibizione di apposito mandato e nelle fasce orarie stabilite dal regolamento che dovrà essere adottato presso ciascun centro e che, ai fini del primo accesso, lo straniero può indicare il nominativo del difensore di fiducia, cui intende conferire il proprio mandato.
Il comma 7, lett. e), disciplina l’accesso nei CPR dei rappresentanti di enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore (tale previsione è conforme a quanto disposto dall’art. 7 del citato d.lgs. 142/2015), con possibilità di colloquio con i richiedenti asilo eventualmente presenti, nonché, alla lett. f) l’accesso da parte degli appartenenti alle associazioni di volontariato o cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza.
Al comma 8 sono precisate le modalità di presentazione delle relative istanze di accesso, stabilendo, tra l’altro, che per i rappresentanti delle Organizzazioni che operano per conto dell’UNHCR in base a progetti sviluppati specificamente per i CPR, la Prefettura possa rilasciare un’unica autorizzazione valida per tutta la durata della collaborazione.
 
L’art. 8 (Modalità di svolgimento delle visite) disciplina le modalità di svolgimento delle visite da parte dei soggetti che, a vario titolo, accedono nei centri e le relative verifiche e controlli di identità da parte del personale addetto alla vigilanza e, al termine di ogni incontro, i controlli di sicurezza degli stranieri prima del rientro nelle aree di appartenenza. Viene altresì stabilito che la vigilanza, nel corso dei colloqui riservati, sia effettuata con modalità tali da non limitare il diritto alla riservatezza, nonché la possibilità per i ministri di culto di accedere ad eventuali luoghi riservati al culto.
 
L’art. 9 (Monitoraggio e controllo) riguarda lo svolgimento dell’attività di monitoraggio sulla gestione del Centro, nonché sul mantenimento delle condizioni di vivibilità sotto il profilo strutturale e impiantistico. In continuità con quanto già previsto dal regolamento del 2014, viene inoltre precisato che, al fine di consentire di segnalare irregolarità durante la permanenza nel centro, allo straniero è consegnato, a richiesta, un modello per tali segnalazioni. La busta può essere inserita dallo straniero in apposito contenitore cui può accedere solo la Prefettura o consegnata ad altro soggetto con cui lo straniero intrattenga colloqui per il successivo inoltro alla Prefettura.
 
L’art. 10 (Istanze e reclami) attua l’art. 14, co. 2-bis (Comma aggiunto al citato art. 14, dall’art. 3, co. 4 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e prevede la possibilità di presentare all’Autorità Garante nazionale, regionale o locale reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, da parte dei migranti trattenuti.
 
L’art. 11 disciplina la vigilanza esterna, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione del presidio permanente di vigilanza, i relativi compiti ed i soggetti preposti.
 
L’art. 12 disciplina la vigilanza interna, disciplinando i compiti del dispositivo di vigilanza.
 
L’art. 13 disciplina i compiti del Responsabile del complessivo dispositivo di vigilanza, individuato dal Questore, che provvede a coordinare i servizi di ordine pubblico e di vigilanza del Centro.
 
L’art. 14 disciplina i controlli dei pacchi e della posta in entrata (altra misura che potrebbe essere disciplinata soltanto con norma legislativa sulla base della riserva assoluta di legge in materia di libertà e segretezza della corrispondenza prevista dall’art. 15 Cost.).
 
L’art. 15 disciplina i compiti del personale dell’Ufficio Immigrazione, prevedendo la presenza, presso il Centro, di una unità organizzativa distaccata composta dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, di cui sono disciplinati i relativi compiti, anche con riguardo all’attività preparatoria delle audizioni e delle udienze.
 
L’art. 16 disciplina le procedure di sicurezza, anche con riferimento alla predisposizione del piano di emergenza da parte dell’Ente gestore in raccordo con il Responsabile del dispositivo di vigilanza, nonché alla nomina del Responsabile per la gestione dell’emergenza.
 
Assistenza sociale
 
Assegno per il nucleo familiare. Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022
La circolare 2.8.2022, n. 95 dell’INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) dopo avere ricordato i presupposti normativi europei e italiani dall’assegno per il nucleo familiare ricorda che alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte costituzionale la prestazione di assegno per il nucleo familiare erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extraUE, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previste nell’art. 2, d.l. n. 69/1988.
La circolare impartisce indicazioni amministrative circa la documentazione da acquisire e le verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell’Assegno per il nucleo familiare ai fini del recepimento di tale sentenza.
 
1. Requisiti del nucleo e reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare
Al fine di potere erogare la prestazione familiare anche ai cittadini extraUE occupati in Italia, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero, occorre verificare, al pari dei cittadini italiani con familiari residenti all'estero, che siano rispettate le disposizioni previste nell’art. 2, d.l. n. 69/1988.
 
2. Documentazione e autocertificazioni
Al fine di potere procedere con la verifica e l’accertamento del diritto, nonché della misura della prestazione familiare, l’acquisizione della documentazione necessaria, in gran parte dei casi, avviene mediante le autocertificazioni del richiedente la prestazione, in ottemperanza di quanto previsto dal d.p.r. 28.12.2000, n. 445.
Infatti, il legislatore, con il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato d.p.r. n. 445/2000, ha disciplinato anche le autocertificazioni che possono essere rilasciate dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
In particolare, all’art. 3 è stato definito l’ambito soggettivo di applicazione del d.p.r. n. 445/2000 prevedendo, ai commi 2 e 3, che il cittadino straniero non appartenente all’Unione europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale, «dopo avere ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri» (cfr. il comma 4 del citato art. 3).
A tale riguardo, si ricorda che l’art. 33, d.p.r. n. 445/2000 prevede, al comma 2, che: «Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione».
Al successivo comma 3 è precisato che: «Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale».
Infine, al comma 4, è previsto che: «Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una Rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture».
Si ricorda, inoltre, che nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da Autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della «apostilla», che rappresenta una certificazione rilasciata in base ai termini della Convenzione che specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei Paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori.
Alla luce di quanto esposto, laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di «apostilla».
Analogamente, i redditi prodotti all’estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.
 
Diritto e misura dell’Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in un Paese terzo
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione per i familiari residenti all’estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare, secondo le seguenti indicazioni.
Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al par. 2, che attestino:
- lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;
- il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);
- i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.
Si ricorda che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere inoltrata all’Istituto ulteriore documentazione nei seguenti casi:
a) l’inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;
b) l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;
c) il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.
Di seguito si riepilogano, per i lavoratori cittadini di Stato estero, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, che richiedono la prestazione di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extraUE non convenzionato, i certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della presente circolare, che attestino:
a) per l’inclusione di familiari nel nucleo del richiedente riferito a:
- figli ed equiparati di coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile: lo stato civile del richiedente e le relative sentenze/ provvedimenti di affidamento dei minori;
- figli del coniuge/della parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio/unione civile e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge/della parte dell’unione civile) riconosciuti dall’altro genitore: i dati anagrafici del richiedente e dell’altro genitore e per i figli nati da precedente matrimonio/unione civile le sentenze/provvedimenti di affidamento dei minori;
- fratelli, sorelle, nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto a trattamento pensionistico: la condizione di orfani di tali familiari e l’assenza di un diritto alla pensione ai superstiti, specificando le generalità dei genitori;
- nipoti minori a carico (ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 180/1999) dell’ascendente richiedente:
  • la discendenza del nipote in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i;
  • l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono attività lavorativa e non possiedono redditi di alcuna natura;
  • mancata percezione di analogo trattamento di famiglia;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni:
  • la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione quali il certificato di frequenza scolastica/universitaria o copia del contratto di apprendistato (o contratto similare);
In tale casistica va allegato anche il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (ANF/NN cod. SR61 compilato dal richiedente);
b) per l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali riferiti a:
- familiari minorenni: certificazione medica relativa alla difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- familiari maggiorenni: certificazione medica relativa all’inabilità per soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;
c) per il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi: lo stato di abbandono rilasciato dall’Autorità giudiziaria o altra pubblica Autorità nel Paese estero.
Per tutti i casi descritti nel presente paragrafo è necessario presentare la domanda di Autorizzazione ANF allegando la documentazione specificamente prevista dalla normativa per ogni tipologia (cfr. la circolare n. 34/2022).
 
4. Indicazioni ulteriori
Si ricorda che, in attuazione del d.lgs. 29.12.2021, n. 230, che ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dalla medesima data si producono i seguenti effetti sulla disciplina dell’ANF sopra richiamata:
a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili;
b) continueranno, invece, a essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Pertanto, le domande per le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare per componenti del nucleo residenti in Paese extraUE non convenzionato, riguardanti periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate dai lavoratori cittadini di Stato terzo – titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno – esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli.
Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale – per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli (cfr. la circolare n. 34/2022).
Al riguardo, peraltro, la Corte costituzionale nella sent. n. 67/2022 ricordando che il legislatore, con il d.lgs. n. 230/2021 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, ha evidenziato che «le nuove norme in tema di assegno unico universale – prestazione [...] erogata a decorrere dal 1° marzo 2022 – non incidono sui giudizi a quibus, concernenti fattispecie che si sono perfezionate nel vigore della disciplina anteriore».
Pertanto, la circolare evidenzia la necessità di riesaminare, alla luce del decisum della Consulta, le domande amministrative di ANF non ancora definite, già proposte da cittadini di Paesi terzi non comunitari, in possesso di permesso unico e lavoro o di permesso di soggiorno di lungo periodo, in relazione ai familiari residenti all’estero.
Alla luce di quanto esposto, ne consegue che:
- le domande di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, attualmente in fase di istruttoria, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere gestite in relazione alle indicazioni riportate nella presente circolare;
- le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito (ad esempio, per decadenza, giudicato, ecc.), potranno essere accolte, in autotutela, dalle competenti Strutture territoriali, previa apposita richiesta di integrazione istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell'ambito della prescrizione quinquennale;
- con riferimento ai giudizi in corso, le Strutture territoriali, in raccordo, per quanto di competenza, con gli Uffici legali, porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per consentire la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere e per la definizione degli eventuali giudizi di impugnazione.
 
Minori
 
Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
La risoluzione 7.6.2022, n. 25 dell’Agenzia delle Entrate disciplina l’attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Essa ricorda i presupposti normativi.
L’art. 63 del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all' art. 1, co. 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) al comma 4 ha previsto che «I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, siano iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscano dell’assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani».
Inoltre, l’art.14 della legge n. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ha sancito l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale dei «minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per l’iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l’attribuzione Divisione servizi del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare permesso di soggiorno.
Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni operative qualora al minore non sia stato già attribuito un codice fiscale.
Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate dalla struttura ASL tenuta all’iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all’indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell’art. 6, co. 2, del d.p.r. n. 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).
Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il modello anagrafico AA4/8 - Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia richiedente il codice 17 - Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. (art. 6, co. 2, d.p.r. n. 605/1973) ovvero, se relative a più minori, tramite un’unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l’iscrizione al SSN.
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l’eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell’Anagrafe tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dalla struttura ASL.
Una volta generato il codice fiscale, l’Ufficio lo comunica all’ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.
Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.
 
Piano minori stranieri non accompagnati provenienti dall’Ucraina - Ricerca in caso di scomparsa
Il Piano minori stranieri non accompagnati - ricerca in caso di scomparsa del 20.5.2022 del Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto (o.c.d.p.c. n. 876/2022) mira a sensibilizzare sulla necessità di prevenire possibili episodi di allontanamento e/o scomparsa dai luoghi di accoglienza di minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina e, ove dovessero accadere, di intervenire tempestivamente predisponendo strutture e metodi operativi per automatizzare l’attivazione e la conduzione delle ricerche e ridurre al massimo i tempi che ne potrebbero compromettere l’esito. Il Piano è dedicato alla loro ricerca anche al fine di una tempestiva ed immediata verifica delle prime informazioni ed eventuale attivazione del piano provinciale per le persone scomparse.
A livello territoriale si sottolinea infatti l’importanza delle attività di prevenzione di possibili fenomeni di tratta o di altre forme illecite come l’inserimento in organizzazioni criminali o lo sfruttamento e il lavoro nero.
Le linee guida completano il Piano minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, adottato il 25.3.2022, e aggiornato, da ultimo, il 5.5.2022.
 
Iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei minori stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni. Indicazioni operative.
La circolare del 8.8.2022 del Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria - Ufficio 8- Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale fornisce alle regioni indicazioni operative circa Iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei minori stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni
La circolare ricorda che la tutela della salute dei minori stranieri trova il suo fondamento nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo che impone agli Stati di garantire ai fanciulli i diritti essenziali, tra i quali l'assistenza sanitaria, "senza distinzione di sorta", ovvero in condizioni di assoluta parità. Già nel 2012 l’Accordo sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12 /2012) aveva previsto l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, senza tuttavia individuare specifiche modalità e procedure a livello nazionale relative all’iscrizione.
Quindi il d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 ha normativamente previsto l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i minori stranieri presenti sul territorio ed indipendentemente dalla regolarità del soggiorno. A tale riconoscimento si è giunti con l'articolo 63, co. 4, che recita «I minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani».
Infine, l’art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47 nel modificare l’art. 34 del T.U. 286/98 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. L’iscrizione al SSN è richiesta dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
Con l’iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio prevista dalle sopra citate norme, tutti i minori, regolari, irregolari e minori non accompagnati, hanno diritto al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale, quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità.
Tutto ciò premesso tenuto conto delle diverse procedure adottate dalle singole Regioni nonché in considerazione della necessità del codice fiscale, di regola richiesto per l’iscrizione al SSN, l’Agenzia delle entrate ha adottato la Risoluzione n. 25 (si veda prima) volta a facilitare l’iscrizione al SSN dei minori, attraverso la richiesta del codice fiscale attivata direttamente dalla ASL quale soggetto terzo ai sensi del DPR n. 605/1973, assicurando in tal modo sia la semplificazione dell’iter procedurale che l’allineamento dei dati tra il SSN e l’Anagrafe tributaria, nonché uniformità nell’applicazione della norma.
Per quanto riguarda l’iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti, la circolare chiarisce che l’iscrizione assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l’assistenza all’estero secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1231 del 2010 che estende i regolamenti di sicurezza sociale ai cittadini dei Paesi terzi “purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Inoltre, sempre per i minori non regolarmente soggiornanti, tenuto conto dell’impossibilità di accertare l’eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valida dal momento dell’iscrizione e non oltre i 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni. L’esenzione, secondo quanto indicato dal MEF è individuata nel codice esenzione X 23 ed è valida dal momento dell’iscrizione fino al compimento dei 6 anni.
Sopra i 6 anni l’esenzione per minore età cessa e l’eventuale esenzione per la singola prestazione è quella X01, secondo quanto più avanti specificato per tutti gli stranieri STP.
Per quanto riguarda invece i minori non accompagnati tenuto conto della espressa previsione normativa di cui all’art. 1, co. 334 della legge n. 160/2019 le prestazioni saranno erogate senza la quota di partecipazione al ticket ed il codice di esenzione specifico è individuato dal MEF nel codice esenzione X 24. Tale esenzione, limitata alle prestazioni specialistiche, cessa al raggiungimento della maggiore età. Si precisa infatti che, sebbene l’art. 1, co. 334 della legge n. 160/2019 faccia riferimento ai commi 14 e 15 dell'art 8 legge n. 537/93 e quindi alla spesa sanitaria relativa alla farmaceutica e alla specialistica, il ticket sui farmaci di fascia A è stato eliminato dall'art. 85, co. 2, della legge n. 388/2000. Non essendo, quindi, previsto a livello nazionale un ticket sui farmaci che sono a carico del SSN, non può parlarsi di esenzione. A livello nazionale, dunque, l'esenzione X 24 è valida solo per le prestazioni specialistiche.
Con riguardo alla partecipazione alla spesa degli stranieri STP in generale e quindi non minori di 6 anni si ritiene utile ripercorrere quanto previsto dalla vigente normativa.
L’art. 35, co. 4, del TU. 286/98 prevede che «Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani».
L’art. 43, co. 4 del DPR 394/99- Regolamento di attuazione del T.U. n. 286/98- prevede che «Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, co. 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate.… Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario
erogante».
Pertanto, pur affermando in linea di principio la non gratuità delle prestazioni, l’art. 43 del Regolamento di attuazione contiene normativamente la possibilità del mancato versamento della quota di partecipazione alla spesa da parte di soggetti in stato di indigenza, ponendola a carico della ASL competente. È evidente che la ratio legis intenda salvaguardare la fruizione delle prestazioni sanitarie da parte di soggetti in condizioni socio- economiche disagiate e di marginalità sociale, in quanto l’impossibilità di partecipare alla spesa sanitaria non può, di fatto, escluderli dall’assistenza sanitaria.
La circolare n. 5 del 2000 ha quindi chiarito che lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti, confermando altresì quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 43 del Regolamento di attuazione, cioè che le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della A.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.
L’Accordo Stato- Regioni del 2012 ha altresì esplicitato quanto indicato nella circolare n. 5 del 2000 indicando che lo straniero STP è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:
- le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
- le prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV);
- le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di attestato di esenzione);
- età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), alle stesse condizioni con i cittadini italiani.
Ai fini dell’esenzione, nelle ipotesi sopra evidenziate dovranno essere attuate le stesse modalità, procedure e criteri richieste ai cittadini italiani.
Ne consegue che il diritto all’esenzione per reddito, previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali documentabili non potrà essere rilasciato allo straniero
STP, la cui condizione di non regolarità confligge con i requisiti richiesti.
Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa da cui non è possibile esulare e dei principi in essa contenuti si è dell’avviso che per gli stranieri STP in ogni caso deve essere richiesta la quota di partecipazione a fronte di ciascuna prestazione, e laddove lo straniero dichiari il proprio stato di indigenza, la singola prestazione dovrà essere erogata in esenzione con codice X01, previa acquisizione di dichiarazione.
 Per quanto infine attiene il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito per i richiedenti protezione internazionale oltre il periodo previsto dalla norma in cui non possono svolgere attività lavorativa si precisa che, a seguito del recente parere del Consiglio di Stato, si è in attesa di indicazioni applicative da parte dei competenti Uffici.
 
Istruzione scolastica
 
Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022
L’ordinanza 4.6.2022, n. 156 del Ministro dell’istruzione ha disposto specifiche misure sulla valutazione finale degli apprendimenti per l’anno scolastico 2021/2022 degli alunni e studenti ucraini iscritti nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra in Ucraina, nonché sul loro esonero dalla partecipazione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato.
Si tratta di misure disposte con numerose deroghe anche alle norme legislative vigenti, adottate come misure speciali adottate con speciale ordinanza ministeriale autorizzata dall’art. 46, d.l. n. 50/2022.
 
1) Valutazione nel primo ciclo di istruzione - classi non terminali (art. 2)
La valutazione finale degli apprendimenti di tali alunni ucraini è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, in riferimento all’eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell’impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.
 Qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.
Tali alunni ucraini sono ammessi alla classe successiva, salvo nei casi di non validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado accertati e verbalizzati dal consiglio di classe, tenendo a riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell’orario annuale personalizzato.
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Per gli alunni ucraini ammessi alla classe successiva con tali modalità i docenti contitolari della classe, ovvero il consiglio di classe, predispongono un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli alunni nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2022/2023.
Ai citati alunni ucraini frequentanti la classe quinta della scuola primaria e la classe terza della scuola secondaria di primo grado non viene rilasciata la certificazione delle competenze.
 
2) Valutazione nel secondo ciclo di istruzione - classi non terminali (art. 3)
La valutazione finale degli apprendimenti di tali studenti ucraini che frequentano classi non terminali nel secondo ciclo di istruzione è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, anche in riferimento all’eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell’impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli studenti, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.
Qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti di cui al comma 1 sono comunque ammessi alla classe successiva.
Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascuno studente le eventuali valutazioni presenti, ancorché insufficienti; non si procede ad alcuna valutazione per le discipline nelle quali il consiglio di classe non disponga di adeguati elementi rinviando ad un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico- comunicative in lingua italiana e sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche, utile al rilascio della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione per i soli studenti iscritti alle classi prima e seconda.
Nel caso di frequenza delle classi terza e quarta, e di ammissione alla classe successiva ai sensi del comma 2, non si procede all’attribuzione del credito scolastico.
Per gli studenti ammessi alla classe successiva con tali modalità in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, o con discipline non valutabili, il consiglio di classe predispone un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2022/2023.
In relazione alle discipline e ai relativi obiettivi indicati nel Piano di apprendimento individualizzato, i docenti effettuano, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, apposite verifiche relativamente al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
Nel corso dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2022/2023, per le sole classi quarte e quinte, il consiglio di classe, sulla base delle verifiche di cui al comma 7, procede a integrare le valutazioni dell’anno scolastico 2021/2022 relativamente alle discipline incluse nel Piano di apprendimento individualizzato, per le quali non si era proceduto a valutazione o la valutazione era insufficiente, e all’eventuale attribuzione del credito scolastico dell’anno precedente. I voti espressi in decimi per l’anno scolastico 2021/2022, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale del suddetto anno scolastico. Il permanere di valutazioni insufficienti ha effetto esclusivamente sul calcolo della media ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. Se la media dei voti è inferiore a sei decimi viene attribuito un credito pari a sei punti.
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
 
3) Esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 4)
Il consiglio di classe delibera l’esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per i citati studenti ucraini frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza n. 64 del 2022 in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Per tali alunni ucraini l’esame di Stato è sostituito dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe effettuata secondo le modalità derogatorie indicate nell’art. 2 della stessa ordinanza.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale e che assolve agli obblighi di cui all’art. 2, co. 3 del d.lgs. 15 aprile 2005 n. 76, il quale costituisce, comunque, titolo per l’eventuale iscrizione, su richiesta, per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 
4) Esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art. 5)
Il consiglio di classe delibera l’esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i citati studenti ucraini frequentanti la classe quinta che non siano in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza n. 65 del 2022, in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi.
Per tali studenti ucraini in sede di scrutinio finale il consiglio di classe redige un attestato di credito formativo, recante elementi informativi sull’indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi, il quale costituisce, comunque, titolo per l’eventuale iscrizione, su richiesta, per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe quinta del medesimo indirizzo, articolazione, opzione frequentato nel corrente anno scolastico.
 
5) Percorsi di istruzione per gli adulti (art. 6)
Per i citati studenti ucraini che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), b) e c) del d.p.r. 29.10.2012, n. 263, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte.
Per tali studenti l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico – di cui all’art. 4, co. 2, lett. a) del medesimo d.p.r. è sostituito con la valutazione finale effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale, ai sensi della presente ordinanza.
Il consiglio di classe tiene conto delle eventuali carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso di studio di cui all’art. 4, co. 2, lett. a) del medesimo d.p.r. entro il mese di marzo 2023.
 
6) Misure organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 (art. 7)
Nel caso di bambini e alunni ucraini sfollati, già frequentanti nel corrente anno scolastico e per i quali è previsto il passaggio al successivo grado di istruzione, i dirigenti scolastici coadiuvano le famiglie ad individuare l’istituzione scolastica di destinazione ai fini dell’iscrizione tardiva con il supporto degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici scolastici regionali e con la collaborazione degli Enti locali.
Con specifico riguardo alla scuola secondaria di secondo grado, sono previste, entro l’avvio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023, le opportune interlocuzioni e le ordinarie attività di orientamento ai fini una scelta consapevole del percorso di studi.
 
Istruzione e formazione universitaria e superiore
 
Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2022-2023
La circolare emanata nell’aprile 2022 del Ministero dell’università e della ricerca - Segretariato generale - Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione dispone le procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2022-2023.
Tali lunghe e complesse procedure (scritte ora in lingua italiana e in lingua inglese) coinvolgono studenti stranieri, Consolati italiani all’estero e università. Nella presente sede non si illustrano anche perché ogni anno si ripetono in modo analogo da decenni con analoghe circolari con qualche riadattamento connesso a novità nella digitalizzazione degli adempimenti e ad eventuali nuove norme in materia di istruzione superiore e di stranieri.
La circolare precisa peraltro che esse sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell’Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia del virus COVID 19.
In considerazione delle disposizioni inviate alle istituzioni della formazione superiore dal Ministro dell’università e della ricerca e relative all’avvio dell’anno accademico 2022-2023, la circolare ricorda che come a fronte del permanere della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti internazionali verso l’Italia potrà essere sostituita, se necessario, con attività didattiche a distanza, ma ricorda che ciò non toglie che tali studenti internazionali, qualora necessitino del visto di ingresso in Italia, dovranno comunque e in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza, al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno e in linea con la normativa vigente.
In linea di principio le domande di visto dovranno essere presentate presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari entro il 30 novembre 2022, onde consentire l’effettiva immatricolazione degli studenti internazionali ed il successivo pagamento delle tasse universitarie, fatta salva differente futura indicazione del Ministero dell’università e della ricerca concordata con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche sulla base dell’evolversi della situazione pandemica. In caso di proroga dei termini, le Istituzioni della formazione superiore potranno continuare le proprie procedure di reclutamento degli studenti internazionali e la relativa valutazione dell’idoneità dei titoli esteri da essi posseduti, così come le Rappresentanze diplomatico-consolari potranno procedere con la trattazione delle domande di visto fino ad esaurimento delle domande di pre-iscrizione, purché pervenute entro le date previste dalla stessa circolare e dai successivi aggiornamenti.
Inoltre, con riferimento al termine del 30 novembre, le Istituzioni della formazione superiore potranno, sulla base della propria autonomia e in riferimento ai singoli corsi di studio presenti all’interno della propria offerta formativa, indicare sui propri portali una data precedente a quella indicata per ogni singolo corso, sulla base delle esigenze specifiche collegate all’inizio delle attività didattiche. La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore italiane dovrà essere presentata utilizzando il portale UNIVERSITALY, secondo le indicazioni già pervenute presso tutte le Istituzioni italiane.
La circolare rammenta, inoltre, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto per ciascuno degli anni 2022 e 2023 un finanziamento ad hoc a favore dell'associazione Uni-Italia, al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di studenti stranieri. In questo senso, la predetta associazione potrà offrire servizi di orientamento o assistenza a chi ne fosse interessato.
In merito alla valutazione dei titoli scolastici esteri idonei per l’accesso in Italia a corsi di primo ciclo (diplomi di scuola media superiore), la circolare rammenta che, a causa dell’emergenza COVID-19, molti Paesi esteri hanno adottato misure di carattere eccezionale al fine di garantire il completamento dei cicli scolastici ed il rilascio delle relative qualifiche finali.
Si invitano pertanto le istituzioni italiane della formazione superiore ad applicare anche per i suddetti casi i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, avvalendosi delle indicazioni prodotte dal CIMEA, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali, anche in riferimento alla durata della scolarità complessiva pre-universitaria richiesta in Italia, che si rammenta essere almeno di dodici anni.
Infatti, in applicazione dell’Art. IX.2 della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, ratificata a seguito della legge n. 148/2002, il CIMEA è il Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano della formazione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.

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