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Fascicolo 2, Luglio 2018


«Riflettere sull’immigrazione, in fondo, significa interrogare lo Stato, i suoi fondamenti, i suoi meccanismi interni di strutturazione e di funzionamento. Interrogare lo Stato in questo modo, mediante l’immigrazione, significa in ultima analisi “denaturalizzare”, per così dire, ciò che viene considerato “naturale” e “ristoricizzare” lo Stato o ciò che nello Stato sembra colpito da amnesia, cioè significa ricordare le condizioni sociali e storiche della sua genesi. La “naturalizzazione” dello Stato, come la percepiamo in noi stessi, opera come se lo Stato fosse un dato immediato, come se fosse un oggetto dato di per sé, per natura, cioè eterno, affrancato da ogni determinazione esterna, indipendente da ogni considerazione storica, indipendente dalla storia e dalla propria storia, da cui si preferisce separarlo per sempre, anche se non si smette di elaborare e di raccontare questa storia. L’immigrazione – ed è questo il motivo per cui essa disturba – costringe a smascherare lo Stato, a smascherare il modo in cui lo pensiamo e in cui pensa se stesso».

(A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, prefazione di P. Bourdieu, ed. it. a cura di S. Palidda, Milano, Raffaello Cortina, 2002).

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 3: Divieto di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti1
Il caso X c. Svezia (Corte Edu, sentenza del 9.01.2018) riguarda un cittadino marocchino che, dopo aver ottenuto un titolo di soggiorno permanente per motivi familiari, veniva sospettato di avere legami con gruppi terroristici.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Rapporto tra titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen e decisione di rimpatrio adottata da altro Stato contraente
Nel caso E (CGUE, 16.1.2018, C-240/17) la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a interpretare l’art. 25, par. 2, della Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese

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